Articolo 2 della Legge 21 giugno 1971, n. 806
Articolo 1
Versione
26 ottobre 1971
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione.

Entrata in vigore il 26 ottobre 1971