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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro II sezione civile, in composizione monocratica e quale giudice d'appello, nella persona della dott.ssa ES TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.A.C. 2627 per l'anno 2020,
TRA
( ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla via Piano, n. 42, rappresentata e difesa dallo studio legale MS & PARTENERS
s.t.p. a responsabilità limitata, in persona dell'Avv. Barbara Giamba, giusto atto costitutivo del 22.12.2014 per notaio dr. n. rep. 97793, ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale MS & PARTENERS s.t.p. a responsabilità limitata, con sede in Monasterace Marina in via Nazionale, n. 137.
-APPELLANTE -
E
(P.IVA ) con sede in Milano, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Scarsellini, n. 14, in persona del responsabile Direzione Sinistri, CP_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via V. Ciaccio, n. 12 presso lo studio dell'Avv. Simona de Septis, che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
-APPELLATA-
E
1
Parte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Catanzaro n. 1022/2020, depositata in data 01.06.2020 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da atti e da verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace in epigrafe indicata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta, volta ad ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 29.07.2014.
A fondamento dell'appello ha dedotto il vizio di motivazione, l'errata valutazione delle prove documentali, la mancata valutazione della prova testimoniale nonché il contrasto tra la decisione oggetto della presente impugnazione e la sentenza passata in autorità di cosa giudicata emessa dal Tribunale di Milano (n. 11644/2017) in ordine alla medesima vicenda.
In particolare, la parte appellante ha dedotto l'erroneità della valutazione effettuata dal Giudice di pace in ordine alla rilevanza giuridica della diagnosi contenuta nel referto rilasciato dall'Ospedale di Soverato;
l'inesattezza della scelta del Giudice di pace di non ammettere la CTU medico-legale; la mancata valutazione della prova testimoniale;
l'erroneità delle valutazioni contenute nella sentenza appellata in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale;
il contrasto tra l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano di cui sopra e la motivazione della decisione del Giudice di pace in esame.
Alla luce di tali motivi, la sig.ra ha chiesto che venga accertato e dichiarato Pt_1
che il sinistro stradale, oggetto del presente giudizio di impugnazione, sia imputabile all'esclusiva responsabilità di e che quest'ultimo, in solido con Parte_2
2 venga condannato al pagamento in suo favore della somma di Controparte_1
euro 13.878,92, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In accoglimento dell'appello ha richiesto, pertanto, la riforma della sentenza nella parte impugnata, con condanna, in solido, delle parti appellate al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non sussistendo una ragionevole probabilità che lo stesso possa essere accolto.
Nel merito ha rilevato l'assoluta infondatezza della domanda proposta, che va necessariamente rigettata e respinta anche in sede di gravame.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta in appello è stato evidenziato come sia indimostrata la sussistenza del c.d. nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno occorso alla sig.ra e i pregiudizi non patrimoniali dalla stessa Pt_1
asseritamente subiti.
Sul punto è stato precisato che la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita da parte appellante non è stata in grado di dimostrare, con sufficiente certezza, la riconducibilità eziologica delle lesioni dalla stessa asseritamente subite all'incidente stradale che l'ha vista coinvolta.
Alla luce di tali motivi, l ha chiesto, in via preliminare, che Controparte_1
venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. “ratione temporis” vigente e, nel merito che venga confermata la sentenza emessa dal Giudice di Pace e per l'effetto che venga accertato e dichiarato che la domanda spiegata dall'appellante è infondata in fatto e in diritto in ordine al “quantum debeatur”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
, benché regolarmente citato, è rimasto contumace nel presente Parte_2
giudizio.
Questo Giudicante, dopo aver rinviato la causa per consentire all'appellante di fornire la prova della regolarità della notifica all'appellato non costituito, ritenuto di non
3 dover disporre la CTU medico-legale richiesta da parte appellante, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2023.
Dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, all'udienza del 17.09.2024 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., da applicarsi “ratione temporis” secondo la formulazione originaria.
Ed invero in base al disposto normativo applicabile al caso di specie l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate;
l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza” (Corte d'Appello Roma, 23/01/2013).
In applicazione dei su esposti principi al caso di specie questo Giudicante ritiene che non sussistano le condizioni affinché il presente appello possa essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in quanto non manifestamente infondato.
2.1 Nel merito l'appello dev'essere accolto con i limiti di seguito evidenziati.
In via preliminare, deve rilevarsi che la riconducibilità del sinistro stradale all'esclusiva responsabilità di è stata accertata dal Tribunale Parte_2
ordinario di Milano con sentenza passata in giudicato (n. 11644/2017), con la quale, statuendo in grado di appello, è stato affermato che: “…nella fattispecie la compagnia convenuta , nei cui confronti il modulo c.d. C.A.I. … assume valenza di CP_1
presunzione “iuris tantum” della dinamica, pur gravata dal relativo onere, non ha superato la predetta presunzione semplice, all'uopo formulando ammissibili istanze istruttorie: la stessa, infatti, si è limitata a formulare al giudice di prime cure una
4 esplorativa (e, dunque, inammissibile) istanza di consulenza cinematica, senza alcuna formulazione di capitoli di prova orale in ordine alla dinamica del sinistro. In ragione delle predette considerazioni e della valenza probatoria del modello c.d.
C.A.I., la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a risulta Parte_2
presuntivamente provata in causa”.
Tanto premesso ai sensi dell'art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Senonché il vincolo del giudicato discendente dalla sentenza emessa dal Tribunale di
Milano impedisce a questo Giudicante una differente ricostruzione della dinamica che ha caratterizzato l'incidente stradale oggetto del giudizio di impugnazione “de quo”. Infatti, è incontroverso il principio di diritto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici” (Sezioni
Unite Civ., 14.06.1995, n. 6689).
5 In altri termini, allorquando i due giudizi hanno i medesimi elementi costitutivi dell'azione, il vincolo del giudicato c.d. sostanziale genera una preclusione in capo al giudice adito successivamente, il quale dovrà “decidere in conformità (Cass., Sez. I,
09.01.2020, n. 212).
Giova da ultimo precisare che nonostante l'assenza della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Milano questo
Giudicante aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene non necessaria una tale attestazione nel caso in cui sia la stessa controparte ad ammettere esplicitamente l'intervenuta formazione del c.d. giudicato esterno (in tal senso Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 01.03.2018, n. 4803).
Ciò posto, applicati i su esposti principi al caso di specie dalla comparsa di costituzione e risposta in appello, ai righi 9-10 di pag. 8, risulta chiaramente come la parte appellata abbia espressamente riconosciuto il passaggio in giudicato della predetta sentenza del Tribunale di Milano.
2.2. Per ciò che attiene alle conseguenze derivanti dal sinistro incombe sull'appellante-danneggiata l'onere di provare il nesso di causalità tra il fatto e le conseguenze che ne sono derivate.
Ora, dalla documentazione in atti emerge che, in data 29 luglio 2014 (giorno di verificazione dell'incidente stradale), la paziente è stata sottoposta ad RX all'emitorace, con la quale è stata accertata la frattura allo sterno con prognosi di 30 giorni immobilizzata a letto;
che, decorsi i 30 giorni di immobilizzazione a letto, in data 27 agosto 2014, la paziente, una volta ritornata in Ospedale, si vedeva confermata la frattura dello sterno e, per questo, veniva sottoposta ad un ulteriore RX alla colonna dorsale e lombosacrale per scongiurare ulteriori lesioni ossee.
Ne consegue che risulta erronea l'affermazione del Giudice di pace secondo la quale l'unico referto radiologico allegato in atti, eseguito presso l'Asp U.P. Radiologia
Diagnostica – Soverato, è stata effettuata dall , a distanza di un mese dal Pt_1
verificarsi del sinistro … precisamente il 27.08.2014, posto che i primi esami sull'appellante sono stati eseguiti in pronto soccorso il giorno stesso del sinistro.
6 A nulla rileva, invece, la circostanza che, in data 27.08.2014, la sig.ra si fosse Pt_1
nuovamente recata in Ospedale al fine di effettuare un nuovo esame radiografico, questa volta avente ad oggetto la colonna dorsale e quella lombosacrale, in quanto lo stesso fu espletato all'esclusivo fine di escludere che, in conseguenza dell'incidente, vi fossero ulteriori fratture in parti diverse del corpo rispetto a quelle già oggetto di esame diagnostico che, si ripete, venne svolto il giorno stesso del sinistro stradale.
In secondo luogo, deve reputarsi erronea anche l'altra considerazione svolta dal giudice di primo grado, richiamata dall'appellata nella propria comparsa di risposta, secondo cui l'impossibilità di ricondurre le lesioni subite dalla parte appellante all'incidente poggerebbe sul presupposto che le foto dell'autovettura condotta dalla sig.ra evidenzierebbero come la parte danneggiata dall'urto (con successivo Pt_1
capovolgimento della stessa) sia quella relativa al lato passeggero e non a quello conducente.
Si tratta di una conclusione che, non poggiando su alcun dato obiettivo, sembra essere il frutto di un mero convincimento personale del giudicante, il quale non può escludere che l'impatto con il muretto posto lungo la careggiata, benché avvenuto sul lato passeggero, abbia determinato, insieme al successivo capovolgimento, un'eziologia eventistica tale da produrre quelle lesioni, la cui esistenza è stata strumentalmente verificata. Inoltre, la ragionevole riconducibilità del danno patito dalla parte appellante all'incidente stradale trova ulteriore conferma nella deposizione testimoniale del sig. avvenuta in data 31.10.2014, nel Testimone_1
corso del giudizio di primo grado.
Ed invero il teste, intervenuto nell'immediatezza del sinistro stradale, ha dichiarato espressamente che una volta “aperto lo sportello [n.d.r. dell'autovettura condotta dalla parte appellante]… la ragazza impaurita è uscita dalla macchina. La ragazza lamentava forti dolori al torace, al collo e alla schiena”.
Ne consegue che alla luce della documentazione medica agli atti deve riconoscersi in favore dell'appellante la sola inabilità temporanea totale di 30 giorni.
7 Pertanto, applicati l'art. 139, co. 5, Codice delle assicurazioni private e il D.M.
16.07.2024, questo Giudicante riconosce in favore dell'appellante l'importo nella misura di euro 1.717,20 (di cui 60,00 attinenti a spese mediche per come documentate in atti: v. allegato n. 15 al fascicolo del giudizio di primo grado).
Sulla predetta somma già computata all'attualità, devalutata al dì del sinistro
(29.07.2014) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Deve, invece, ritenersi sfornito di prova il lamentato danno alla persona di natura permanente (danno biologico), in quanto non suffragato da alcuna documentazione medico-sanitaria, non essendo presente agli atti nemmeno una CTP.
Per tali ragioni questo giudicante ha ritenuto di non dover disporre CTU medico legale che avrebbe finito per assumere carattere meramente esplorativo.
Allo stesso modo deve concludersi con riguardo al danno morale (sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), non essendo stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza di pregiudizi alla propria sfera interiore in conseguenza del sinistro.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 144/2015 e successive modificazioni, vigente al momento della pronuncia della sentenza, (ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 17405/2012, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00 (tabelle giudice di pace), nei valori minimi.
Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00
(tabelle giudizi di cognizione innanzi al tribunale) nei valori minimi.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ES TI, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 Parte_2
, in solido fra loro, a corrispondere in favore di
[...] Parte_1
la somma di € 1.717,20, oltre ad interessi per le ragioni chiarite in
[...]
parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 38,58
[...]
per esborsi ed € 671,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore della sig.ra Parte_2 [...]
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida Parte_1
in € 382,5 per esborsi ed € 852,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
Catanzaro 9.01.2025
Il giudice
Dott.ssa ES TI
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