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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 704/22 RG, avente ad oggetto
“Agenzia”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6869/21, pubblicata il 23
Luglio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 7 Aprile 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del Primo Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 26 Giugno 2025),
e pendente tra:
( , sia in proprio che nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rapp.te p.t. della rappresentato e difeso Controparte_2
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Alessandro Limatola ( e C.F._2
Gianluca Stanzione , con i quali è elettivamente domiciliato C.F._3
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP P.IVA_1
difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Claudio Savanco ( ) e C.F._4
Paolo Sbordone ( ), con i quali è elettivamente domiciliata presso C.F._5
i seguenti indirizzi di PEC:
Email_2
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 7 Ottobre 2015, la società ALCEA srl in concordato preventivo (oggi ) chiedeva di ingiungersi, nei confronti di CP CP_1
(sia in proprio che nella qualità di legale rapp.te della società ,
[...] CP_2
il pagamento, in suo favore, della somma di euro 88.733,14, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 5,15 %, con decorrenza dalle singole debenze, ed oltre spese della procedura.
In data 10 Maggio 1993 era stato stipulato in contratto di agenzia a tempo indeterminato tra l'agente di commercio e la società ALCEA srl. Controparte_1
Quest'ultima si occupava della vendita industriale di vernici, smalti e pitture.
L'agente si era impegnato a promuovere la vendita di prodotti Controparte_1
commercializzati dalla , presso i clienti (di volta in volta determinati), in una CP
definita area geografica (Salerno, Benevento, ma anche Napoli e Caserta, in accordo
2 con il titolare di zona); e questo in base alle condizioni generali di vendita, alle quotazioni di listino ed alle condizioni di pagamento determinate nel contratto.
Per quel che concerne il corrispettivo, era stata stabilita una aliquota provvigionale del 7 %, per ogni singola operazione conclusa, direttamente o indirettamente (di cui il 6,80 % per l'attività di intermediazione e lo 0,20 % per l'eventuale esazione delle fatture).
A far tempo dal Primo Gennaio 2000, l'originario rapporto era proseguito tra la preponente ALCEA srl e la “ (sas di cui Controparte_2
appunto il era legale rapp.te); circostanza che non aveva determinato CP_1
alcuna soluzione di continuità.
Nel corso del rapporto di agenzia le parti avevano concluso un contratto di mutuo
(precisamente in data 8 Marzo 2012).
In particolare ALCEA srl aveva erogato alla un prestito, per euro CP_2
86.300,00, fruttifero di interessi al tasso convenzionale annuo del 5,15 %.
Si era pattuito il rimborso a partire dalla fine del Giugno 2012, a mezzo di rimesse trimestrali di euro 3.010,67 ciascuna, fino all'estinzione.
Con lettera racc.ta del 27 Marzo 2013 (nella duplice qualità) Controparte_1
aveva operato il recesso dal contratto di agenzia, con effetto immediato.
Il si doleva delle seguenti circostanze, integranti a suo avviso la giusta CP_1
causa del recesso: difficoltà riscontrate nell'attività di promozione e vendita (derivate dalle modifiche, unilateralmente apportate da , alle condizioni di vendita); CP
mancata tempestiva comunicazione di tali modifiche;
ritardi delle consegne, inerenti agli ordini inoltrati.
Dal canto suo l'attuale depositava il ricorso monitorio per euro 88.733,14, CP
oltre accessori. In particolare la società evidenziava l'inadempimento del CP [...]
[...] , rispetto all'obbligo di restituzione delle somme prestate (fatta eccezione CP_4
per l'importo di euro 10.010,67).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 45/16, pubblicato il 5
Gennaio 2016, e notificato il 12 Gennaio 2016, ingiungeva a in Controparte_1
proprio ed alla il pagamento, in favore della ricorrente , della CP_2 CP
somma di euro 88.733,14, oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto CP_1
(sia in proprio che quale legale rapp.te della , con citazione
[...] CP_2
ritualmente notificata nei confronti di . CP
L'ingiunto – opponente chiedeva di accertarsi la giusta causa del recesso e, comunque, l'infondatezza della pretesa creditoria;
in via subordinata chiedeva la compensazione giudiziale tra il credito azionato dalla in monitorio (avente ad CP
oggetto le somme erogate in mutuo e non restituite) e l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 co. 3 cc., pari a sei mesi “non lavorati” di mancato preavviso.
L'indennità sostitutiva del preavviso veniva quantificata dal in euro CP_1
35.850,00.
Il invocava anche l'indennità suppletiva di clientela, quantificata in euro CP_1
34.350,59.
In definitiva l'opponente formulava le seguenti conclusioni (anche in via CP_1
riconvenzionale):
Accertarsi che non era dovuto l'importo di cui al provvedimento monitorio, stante l'avvenuta compensazione tra le parti (all'atto della cessazione del rapporto, in data
28.3.2013) delle reciproche posizioni di dare ed avere;
per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto;
4 In subordine, dichiararsi la legittimità del recesso operato dalla il 27-28 CP_2
Marzo 2013 (recesso posto in essere per responsabilità della preponente ); CP
Sempre in subordine (nella denegata ipotesi di conferma del d.i. opposto), compensarsi le somme dovute ad con le somme dovute da quest'ultima CP
al , pari ad euro 86.971,99, di cui: CP_1
euro 34.350,58 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro 35.850,00 a titolo di indennità per il mancato preavviso non lavorato;
euro 16.771,41 a titolo di interessi di mora.
Si costituiva l'opposta , chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la CP
conseguente conferma del d.i. opposto.
Altresì l'opposta , in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi in solido CP [...]
in proprio e la società al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 CP_2
importo di euro 14.765,19, oltre interessi (sommatoria di euro 12.852,14 per indennità sostitutiva di mancato preavviso, ed euro 1.913,05 a titolo di saldo finale).
Nel corso del primo grado il G.I., giusta ordinanza del 29 Ottobre 2018, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto, limitatamente all'importo di euro
18.532,56.
Inoltre veniva espletata prova per testi.
In particolare, all'udienza del 2 Aprile 2019 venivano sentiti i testi Testimone_1
, e .
[...] Testimone_2 Testimone_3
Successivamente, all'udienza del 20 Novembre 2020, veniva sentito il teste
[...]
(in sede di prova delegata, dinanzi al Tribunale di Palermo). Tes_4
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6869/21, pubblicata il 23 Luglio 2021.
5 Il G.M. ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto.
Altresì il primo Giudice ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP
; di conseguenza ha condannato in solido il ed al
[...] CP_1 CP_2
pagamento, in favore di , dell'ulteriore somma di euro 14.765,19, oltre CP
interessi.
Infine, il Tribunale ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il Giudice Monocratico ha ritenuto non provato il grave inadempimento della preponente (dedotto dal ). Inoltre, egli ha ritenuto che l'agente CP CP_1
avesse esercitato il recesso dal contratto senza giusta causa. CP_1
Di conseguenza il G.M., attesa la natura illegittima della risoluzione unilaterale operata dall'agente , ha rigettato l'eccezione di compensazione sollevata CP_1
da parte opponente;
ancora, ha ritenuto che all'agente non spettasse né CP_1
l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, né l'indennità suppletiva di clientela.
Ed anzi il Tribunale – sempre sulla scorta dell'accertata illegittimità del recesso operato dall'agente – ha accolto la domanda riconvenzionale dell'opposta CP_1
, per ulteriori euro 14.765,19 (in altri termini, l'indennità sostitutiva del CP
mancato preavviso è stata riconosciuta in favore della preponente ). CP
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello (sia in proprio Controparte_1
che quale legale rapp.te di , a mezzo della citazione notificata in data 18 CP_2
Febbraio 2022 nei confronti di . CP
Il chiede, in accoglimento dell'appello (ed in riforma della pronuncia di CP_1
prime cure), di accogliersi tutte le articolate domande, già proposte a mezzo dell'opposizione di primo grado;
vale a dire:
6 Accertarsi che non è dovuto l'importo di cui al provvedimento monitorio, stante l'avvenuta compensazione tra le parti (all'atto della cessazione del rapporto, in data
28.3.2013) delle reciproche posizioni di dare ed avere;
per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto;
In subordine, dichiararsi la legittimità del recesso operato dalla il 27-28 CP_2
Marzo 2013 (recesso posto in essere per responsabilità della preponente ); CP
Sempre in subordine (nella denegata ipotesi di conferma del d.i. opposto), compensarsi le somme dovute ad con le somme dovute da quest'ultima CP
al , pari ad euro 86.971,99, di cui: CP_1
euro 34.350,58 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro 35.850,00 a titolo di indennità per il mancato preavviso non lavorato;
euro 16.771,41 a titolo di interessi di mora;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
TA comparsa depositata il 28 Settembre 2022, si è costituita l'appellata CP
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Ottobre 2022, ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dall'appellante . Controparte_1
TA ordinanza comunicata il 7 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del Primo Aprile
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 L'appellante (nella duplice qualità) censura la sentenza di prime cure, CP_1
nella parte in cui si è ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'agente e, dunque, non provato l'inadempimento della preponente , tale da CP
giustificare il recesso.
Ad avviso dell'impugnante, il Tribunale avrebbe trascurato documentazione, da cui emergerebbe in modo inequivoco la mancata collaborazione commerciale da parte di
, nella fase finale di un rapporto di agenzia, durato per venti anni. CP
Quindi l'agente insiste nel sostenere di avere operato il recesso dal CP_1
rapporto per giusta causa, e cioè quale conseguenza di plurimi comportamenti scorretti, posti in essere dalla società . CP
In particolare, l'agente fa riferimento alle seguenti circostanze:
Modifica delle condizioni commerciali, ed in particolare di quelle relative al pagamento della merce;
Blocco dell'erogazione degli anticipi provvigionali;
Violazione dell'art. 1749 cc., per omessa comunicazione, con anticipo, della riduzione dei tempi di pagamento accordati alla clientela;
Contrazione del fatturato provvigionale, legata alla riduzione dei tempi di pagamento
(al punto tale da indurre la clientela a rivolgersi a ditte concorrenti);
Omessa comunicazione tempestiva dell'apertura della procedura di concordato preventivo, attestante lo stato di crisi economica della preponente . CP
Ebbene, il motivo di gravame è infondato.
Per quel che concerne il potere (in capo alla preponente) di modifica unilaterale delle condizioni di vendita, il Tribunale ha precisato che le modifiche apportate sono espressione di un diritto contrattualmente previsto, in favore della società preponente.
8 Il contratto di agenzia inter partes in questo senso è inequivoco.
A fol. 2 del contratto, è espressamente previsto il potere di variazione della preponente , in relazione alle condizioni di vendita, precisamente sotto la voce CP
rubricata come “operatività”.
Quindi, era tra le facoltà di , quella di variare unilateralmente alcune CP
condizioni di vendita.
Indubbiamente tale potere, riconosciuto al preponente, non può ritenersi incondizionato (cosa che presterebbe il fianco a pratiche abusive, tali da ledere l'equilibrio sinallagmatico, in danno dell'agente).
Con riferimento ai poteri di modifica unilaterale, attribuiti al preponente, la Suprema
Corte è costante nel ritenere che tale facoltà….può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei princìpi di correttezza e di buona fede…(Cass. civ., nn. 14181/21; 5467/00).
In altri termini, la Suprema Corte riconosce un potere di modifica unilaterale, a patto che si estrinsechi secondo i princìpi di correttezza e buona fede.
Spetta dunque al Giudice di merito valutare in concreto, alla luce delle risultanze processuali, la legittimità o meno delle variazioni contrattuali, a seconda dell'impatto sull'equilibrio contrattuale.
Come sopra accennato, l'agente (nel novero dei comportamenti che CP_1
avrebbero irrimediabilmente incrinato la fiducia alla base del rapporto) attribuisce pregnante rilievo alla violazione dell'art. 1749 cc.: omessa comunicazione, con debito anticipo, della riduzione dei tempi di pagamento accordati alla clientela.
9 La tesi di parte appellante risulta smentita per tabulas.
A mezzo della circolare n. 2037 del 28 Maggio 2012, la società preponente comunicava agli Agenti di area (ivi compreso il ) le nuove condizioni di CP_1
pagamento.
chiariva che, per esigenze di natura amministrativa e finanziaria, non CP
sarebbero più stati esclusi i mesi di Agosto e Dicembre dal computo dei termini di pagamento per i morosi regolari, e ciò a far tempo dal Dicembre 2012.
Ed allora, non può revocarsi in dubbio che si sia attenuta al criterio di CP
ragionevolezza richiesto dall'art. 1749 cc., atteso che la preponente ha comunicato tale variazione con largo anticipo (circa 6 mesi), rispetto alla sua effettiva entrata in vigore.
In ordine alle circolari nn. 2045, 2046 e 2047 del Febbraio 2013, il Collegio osserva come le stesse non potessero determinare una giusta causa del recesso, operato dal nel Marzo 2013. CP_1
Infatti, si trattava di circolari emesse da pochi giorni;
di conseguenza l'agente non aveva avuto il tempo di sperimentarne in concreto gli effetti negativi.
Da qui l'esclusione del dedotto grave inadempimento in capo ad;
né può CP
sostenersi che quest'ultima avrebbe fatto un abusivo ricorso al potere di modifica delle condizioni di vendita.
In tale contesto, è irrilevante chiedersi se le nuove condizioni contrattuali riguardassero soltanto i clienti morosi, oppure tutti i clienti.
Appunto, era nel potere della preponente l'individuazione dei destinatari delle nuove misure (purché la comunicazione avvenisse in tempi ragionevoli).
In ogni caso, la misura adottata può essere valutata come ragionevole, considerato che la riduzione dei tempi di pagamento era limitata ai soli mesi di Agosto e Dicembre.
10 Soltanto ad abundantiam il Giudice di prime cure ha valorizzato anche le rese dichiarazioni testimoniali.
Il teste ha precisato che la contrazione dei termini per il Testimone_1
pagamento si rivolgeva a tutti i clienti, attesa la condizione di difficoltà in cui versava la società . E tuttavia in particolare modo la contrazione dei termini era rivolta CP
ai clienti strutturalmente morosi (al 20 %, al 30 %, e sino al 50 %).
La circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha Testimone_3
così dichiarato:….sono state fatte comunicazioni al riguardo che portavano modifiche nei termini, la comunicazione è stata fatta verso tutti, ma è stata in concreto applicata verso clienti cattivi pagatori, di cui non ricordo il nome, ricordo che con riferimento a quelli di erano 5-6… CP_2
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, il Giudice Monocratico ha concluso nei seguenti termini: la variazione delle condizioni di pagamento era non soltanto legittima, ma addirittura necessaria, in quanto volta a regolarizzare i rapporti con la clientela in un periodo di contrazione economica, e ciò a seconda della gravità dello stato debitorio.
Quindi, sotto il profilo testè esaminato, non si ravvisa (nella condotta della preponente ) quel grave inadempimento, tale da giustificare il recesso operato CP
dall'agente . CP_1
Né si ravvisano profili di inadempimento, nel preteso blocco dell'erogazione degli anticipi provvigionali.
Anche con riferimento a tale aspetto, si impone la conferma dell'iter argomentativo del primo Giudice, per nulla scalfito dalle censure mosse dall'appellante.
Invero l'acconto provvigionale mensile aveva carattere anticipatorio rispetto alla provvigione eventualmente dovuta, tanto da essere a volte di importo maggiore, rispetto a quello poi effettivamente spettante all'agente.
11 Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal , ed è ad ogni CP_1
modo provata per tabulas, fin dal primo grado.
Dalla documentazione in atti si evince che gli anticipi provvigionali, dell'importo di euro 5.600,00 mensili, venivano corrisposti nel tempo e regolarmente incassati fino al mese di Marzo 2013, ovvero fino al mese nel corso del quale il (nella CP_1
duplice qualità) ha operato il recesso dal contratto.
Per giunta il Tribunale, nella gravata sentenza, ha correttamente osservato come il
[...]
non abbia mai specificato per quanti e quali mesi la preponente CP_1 CP
sarebbe stata inadempiente, rispetto all'obbligo di versare gli anticipi provvigionali
(da qui la valutazione di infondatezza dell'eccezione in oggetto, per genericità).
Inoltre, non è provato il nesso eziologico tra le modifiche alle condizioni di vendita e la contrazione del fatturato di CP_2
In questo senso (come correttamente argomentato dal Tribunale nell'impugnata sentenza) è insufficiente la lettera depositata da uno solo dei clienti dell'agente
[...]
(e cioè la società “Paintex”), avente tra l'altro carattere generico ed CP_1
indeterminato.
Il documento è quindi inidoneo, ai fini della prova della dedotta contrazione degli affari.
Nell'atto di impugnazione gli appellanti in proprio ed CP_1 CP_2
deducono – quale ulteriore causa giustificativa del recesso – il fatto che la preponente non abbia dato preavviso, in ordine all'intenzione di aprire una procedura di CP
concordato preventivo.
Ebbene, sul punto la appellata ha correttamente eccepito la violazione del divieto dello jus novorum in appello, di cui all'art. 345 cpc;
infatti in primo grado l'ingiunto- opponente aveva accennato a tale circostanza (appunto l'apertura del CP_1
procedimento di concordato preventivo), soltanto al fine di evidenziare lo stato di
12 difficoltà della società preponente, e quindi al fine di corroborare la tesi dei ritardi nelle relazioni con la clientela.
In altri termini, la circostanza non era assurta al rango di autonoma causa giustificativa del recesso. Da qui la valutazione dell'inammissibilità della relativa eccezione, per la prima volta in appello.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, è d'uopo confermare la pronuncia del
Tribunale, in punto di insussistenza dei pretesi gravi inadempimenti della preponente
(tali da giustificare il recesso ad nutum, operato dall'agente nel Marzo CP
2013).
Stante l'accertata illegittimità del recesso, di conseguenza la pronuncia appellata merita di essere confermata, anche in punto di mancato riconoscimento (in favore dell'agente) dell'invocata indennità sostitutiva del preavviso e dell'invocata indennità suppletiva di clientela.
La valutazione di legittimità della condotta della società preponente (ed al contempo di illegittimità del comportamento dell'agente ) conduce alla conferma CP_1
della sentenza di primo grado, anche laddove (in accoglimento della domanda riconvenzionale) sono stati riconosciuti ad ulteriori euro 14.765,19 (in CP
aggiunta agli euro 88.733,14 portati dal provvedimento monitorio opposto).
Trattasi di importo riconosciuto alla preponente, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Pertanto, non può trovare accoglimento neanche il motivo di gravame, con cui il
[...]
in proprio ed si dolgono della condanna a loro carico, anche per CP_1 CP_2
questi ulteriori euro 14.765,19.
Peraltro, nulla quaestio sull'ammissibilità (e tempestività) dell'ulteriore domanda riconvenzionale per euro 14.765,19, avanzata per la prima volta da nella CP
comparsa di costituzione di primo grado, quale opposta (infatti, trattasi di pretesa per
13 importo ulteriore rispetto a quello portato dal provvedimento monitorio, che trae fondamento dalle difese svolte dall'ingiunto nell'atto di opposizione a CP_1
d.i.).
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame, con cui il (nella duplice CP_1
qualità) si duole della statuizione di conferma del d.i. opposto, per euro 88.733,14.
Nello specifico, parte appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato, nel recepire acriticamente la quantificazione di euro 88.733,14, portata dal provvedimento monitorio opposto.
Invero, non è contestato che, in pendenza del rapporto di agenzia (instaurato il 10
Maggio 1993), le parti, in data 8 Marzo 2012, abbiano stipulato un contratto di mutuo.
In particolare, la mutuataria si impegnava a restituire alla mutuante CP_2
ALCEA srl il capitale erogato, pari ad euro 86.300,00, oltre interessi convenzionali, al tasso del 5,15 % in ragione annua (per totali euro 22.084,00), con espressa garanzia personale di (amministratore unico di . Controparte_1 CP_2
La debitrice ha corrisposto alla mutuante la prima rata per CP_2 CP
l'importo di euro 3.010,67, in data 30 Giugno 2012; altresì ha corrisposto la seconda rata in data 30 Settembre 2012 (arrotondata per difetto ad euro 3.000,00); ancora ha erogato la terza rata in data 31 Dicembre 2012 (sempre di euro 3.000,00).
Infine è stato versato un acconto sulla quarta rata (in scadenza al Primo Aprile 2013), acconto pari ad euro 1.000,00.
Nel complesso, risulta per tabulas come la mutuataria abbia restituito CP_2
alla mutuante euro 10.010,67, rimanendo per il resto inadempiente. CP
A questo punto, stante il mancato pagamento di dieci rate, dichiarava CP
l'agente decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 cc., con effetto CP_1
dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora.
14 Da qui la vana intimazione del pagamento, in via bonaria, dell'importo complessivo di euro 88.733,14, di cui:
euro 29.128,05 per rate scadute al 31 Marzo 2021 (al netto di quelle già saldate);
ed euro 59.605,09 per capitale ancora dovuto, oggetto di decadenza dal beneficio del termine;
oltre interessi convenzionali nella misura del 5,15 % in ragione annua sulle rate scadute.
Trattasi del credito di euro 88.733,14, azionato in sede monitoria.
A sostegno dell'esigibilità del credito ingiunto e dell'attendibilità del proprio calcolo,
fin dal primo grado ha ritualmente prodotto l'estratto conto, relativo ai CP
conteggi del prestito dal Primo Marzo 2012 al 31 Marzo 2021.
Dal canto suo l'agente non ha provveduto ad una ricostruzione alternativa CP_1
delle poste di dare/avere.
In definitiva, come correttamente affermato dal Tribunale,….”parte opposta ha adempiuto al proprio onere di provare il titolo contrattuale, dedotto a fondamento del proprio credito (contratto di mutuo), allegando l'inadempimento degli opponenti;
mentre questi ultimi non hanno fornito prova di un fatto estintivo della pretesa creditoria…”.
Nell'atto di gravame gli odierni appellanti in proprio ed CP_1 CP_2
hanno dedotto come tra le parti fosse già intervenuto un primo contratto di mutuo, stipulato il 12 Settembre 2008 (quindi antecedente al mutuo dell'8 Marzo 2012).
Parte appellante evidenzia di avere integralmente restituito il prestito di euro
40.000,00, di cui al mutuo del 2008.
Ma, appunto, oggetto del presente giudizio è proprio, tra le altre cose, la pretesa creditoria di , per la mancata restituzione del prestito erogato l'8 Marzo CP
15 2012, e non già del pregresso prestito del 2008 (in un contesto in cui i debitori
[...]
in proprio ed non hanno per nulla assolto all'onere di dare CP_1 CP_2
prova di circostanze estintive o modificative, rispetto al credito portato dal succitato d.i. n. 45/16).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante , nella duplice qualità; pertanto, esse vengono Controparte_1
poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa è dato dalla somma degli importi complessivamente riconosciuti ad nella sentenza di primo grado. CP
Trattasi quindi di complessivi euro 103.498,33 (sommatoria degli euro 88.744,14 portati dall'originario provvedimento monitorio opposto, e degli ulteriori euro
14.765,19, di cui all'accolta domanda riconvenzionale).
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000.
Per quel che concerne la quantificazione dei compensi professionali, si ritiene equo e congruo attenersi ai valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato
16 che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
In particolare, deve considerarsi come il presente grado sia stato caratterizzato anche dalla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, che era stata avanzata da parte appellante.
Dunque, a titolo di compensi professionali del presente grado si liquida, in favore dell'appellata , l'importo di euro 7.160,00. CP
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte dell'appellante , nella duplice qualità), Controparte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (sia in proprio che quale legale rapp.te Controparte_1
di “ ) nei confronti di , avverso la Controparte_2 CP
sentenza del Tribunale di Napoli n. 6869/21, pubblicata il 23 Luglio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna (sia in proprio che quale legale rapp.te di Controparte_1
“ al pagamento delle spese del presente Controparte_2
grado in favore di , che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) CP
per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
17 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante
, nella duplice qualità) dell'ulteriore contributo unificato, di cui Controparte_1
all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 704/22 RG, avente ad oggetto
“Agenzia”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6869/21, pubblicata il 23
Luglio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 7 Aprile 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del Primo Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 26 Giugno 2025),
e pendente tra:
( , sia in proprio che nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rapp.te p.t. della rappresentato e difeso Controparte_2
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Alessandro Limatola ( e C.F._2
Gianluca Stanzione , con i quali è elettivamente domiciliato C.F._3
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP P.IVA_1
difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Claudio Savanco ( ) e C.F._4
Paolo Sbordone ( ), con i quali è elettivamente domiciliata presso C.F._5
i seguenti indirizzi di PEC:
Email_2
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 7 Ottobre 2015, la società ALCEA srl in concordato preventivo (oggi ) chiedeva di ingiungersi, nei confronti di CP CP_1
(sia in proprio che nella qualità di legale rapp.te della società ,
[...] CP_2
il pagamento, in suo favore, della somma di euro 88.733,14, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 5,15 %, con decorrenza dalle singole debenze, ed oltre spese della procedura.
In data 10 Maggio 1993 era stato stipulato in contratto di agenzia a tempo indeterminato tra l'agente di commercio e la società ALCEA srl. Controparte_1
Quest'ultima si occupava della vendita industriale di vernici, smalti e pitture.
L'agente si era impegnato a promuovere la vendita di prodotti Controparte_1
commercializzati dalla , presso i clienti (di volta in volta determinati), in una CP
definita area geografica (Salerno, Benevento, ma anche Napoli e Caserta, in accordo
2 con il titolare di zona); e questo in base alle condizioni generali di vendita, alle quotazioni di listino ed alle condizioni di pagamento determinate nel contratto.
Per quel che concerne il corrispettivo, era stata stabilita una aliquota provvigionale del 7 %, per ogni singola operazione conclusa, direttamente o indirettamente (di cui il 6,80 % per l'attività di intermediazione e lo 0,20 % per l'eventuale esazione delle fatture).
A far tempo dal Primo Gennaio 2000, l'originario rapporto era proseguito tra la preponente ALCEA srl e la “ (sas di cui Controparte_2
appunto il era legale rapp.te); circostanza che non aveva determinato CP_1
alcuna soluzione di continuità.
Nel corso del rapporto di agenzia le parti avevano concluso un contratto di mutuo
(precisamente in data 8 Marzo 2012).
In particolare ALCEA srl aveva erogato alla un prestito, per euro CP_2
86.300,00, fruttifero di interessi al tasso convenzionale annuo del 5,15 %.
Si era pattuito il rimborso a partire dalla fine del Giugno 2012, a mezzo di rimesse trimestrali di euro 3.010,67 ciascuna, fino all'estinzione.
Con lettera racc.ta del 27 Marzo 2013 (nella duplice qualità) Controparte_1
aveva operato il recesso dal contratto di agenzia, con effetto immediato.
Il si doleva delle seguenti circostanze, integranti a suo avviso la giusta CP_1
causa del recesso: difficoltà riscontrate nell'attività di promozione e vendita (derivate dalle modifiche, unilateralmente apportate da , alle condizioni di vendita); CP
mancata tempestiva comunicazione di tali modifiche;
ritardi delle consegne, inerenti agli ordini inoltrati.
Dal canto suo l'attuale depositava il ricorso monitorio per euro 88.733,14, CP
oltre accessori. In particolare la società evidenziava l'inadempimento del CP [...]
[...] , rispetto all'obbligo di restituzione delle somme prestate (fatta eccezione CP_4
per l'importo di euro 10.010,67).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 45/16, pubblicato il 5
Gennaio 2016, e notificato il 12 Gennaio 2016, ingiungeva a in Controparte_1
proprio ed alla il pagamento, in favore della ricorrente , della CP_2 CP
somma di euro 88.733,14, oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto CP_1
(sia in proprio che quale legale rapp.te della , con citazione
[...] CP_2
ritualmente notificata nei confronti di . CP
L'ingiunto – opponente chiedeva di accertarsi la giusta causa del recesso e, comunque, l'infondatezza della pretesa creditoria;
in via subordinata chiedeva la compensazione giudiziale tra il credito azionato dalla in monitorio (avente ad CP
oggetto le somme erogate in mutuo e non restituite) e l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 co. 3 cc., pari a sei mesi “non lavorati” di mancato preavviso.
L'indennità sostitutiva del preavviso veniva quantificata dal in euro CP_1
35.850,00.
Il invocava anche l'indennità suppletiva di clientela, quantificata in euro CP_1
34.350,59.
In definitiva l'opponente formulava le seguenti conclusioni (anche in via CP_1
riconvenzionale):
Accertarsi che non era dovuto l'importo di cui al provvedimento monitorio, stante l'avvenuta compensazione tra le parti (all'atto della cessazione del rapporto, in data
28.3.2013) delle reciproche posizioni di dare ed avere;
per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto;
4 In subordine, dichiararsi la legittimità del recesso operato dalla il 27-28 CP_2
Marzo 2013 (recesso posto in essere per responsabilità della preponente ); CP
Sempre in subordine (nella denegata ipotesi di conferma del d.i. opposto), compensarsi le somme dovute ad con le somme dovute da quest'ultima CP
al , pari ad euro 86.971,99, di cui: CP_1
euro 34.350,58 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro 35.850,00 a titolo di indennità per il mancato preavviso non lavorato;
euro 16.771,41 a titolo di interessi di mora.
Si costituiva l'opposta , chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la CP
conseguente conferma del d.i. opposto.
Altresì l'opposta , in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi in solido CP [...]
in proprio e la società al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 CP_2
importo di euro 14.765,19, oltre interessi (sommatoria di euro 12.852,14 per indennità sostitutiva di mancato preavviso, ed euro 1.913,05 a titolo di saldo finale).
Nel corso del primo grado il G.I., giusta ordinanza del 29 Ottobre 2018, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto, limitatamente all'importo di euro
18.532,56.
Inoltre veniva espletata prova per testi.
In particolare, all'udienza del 2 Aprile 2019 venivano sentiti i testi Testimone_1
, e .
[...] Testimone_2 Testimone_3
Successivamente, all'udienza del 20 Novembre 2020, veniva sentito il teste
[...]
(in sede di prova delegata, dinanzi al Tribunale di Palermo). Tes_4
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6869/21, pubblicata il 23 Luglio 2021.
5 Il G.M. ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto.
Altresì il primo Giudice ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP
; di conseguenza ha condannato in solido il ed al
[...] CP_1 CP_2
pagamento, in favore di , dell'ulteriore somma di euro 14.765,19, oltre CP
interessi.
Infine, il Tribunale ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il Giudice Monocratico ha ritenuto non provato il grave inadempimento della preponente (dedotto dal ). Inoltre, egli ha ritenuto che l'agente CP CP_1
avesse esercitato il recesso dal contratto senza giusta causa. CP_1
Di conseguenza il G.M., attesa la natura illegittima della risoluzione unilaterale operata dall'agente , ha rigettato l'eccezione di compensazione sollevata CP_1
da parte opponente;
ancora, ha ritenuto che all'agente non spettasse né CP_1
l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, né l'indennità suppletiva di clientela.
Ed anzi il Tribunale – sempre sulla scorta dell'accertata illegittimità del recesso operato dall'agente – ha accolto la domanda riconvenzionale dell'opposta CP_1
, per ulteriori euro 14.765,19 (in altri termini, l'indennità sostitutiva del CP
mancato preavviso è stata riconosciuta in favore della preponente ). CP
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello (sia in proprio Controparte_1
che quale legale rapp.te di , a mezzo della citazione notificata in data 18 CP_2
Febbraio 2022 nei confronti di . CP
Il chiede, in accoglimento dell'appello (ed in riforma della pronuncia di CP_1
prime cure), di accogliersi tutte le articolate domande, già proposte a mezzo dell'opposizione di primo grado;
vale a dire:
6 Accertarsi che non è dovuto l'importo di cui al provvedimento monitorio, stante l'avvenuta compensazione tra le parti (all'atto della cessazione del rapporto, in data
28.3.2013) delle reciproche posizioni di dare ed avere;
per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto;
In subordine, dichiararsi la legittimità del recesso operato dalla il 27-28 CP_2
Marzo 2013 (recesso posto in essere per responsabilità della preponente ); CP
Sempre in subordine (nella denegata ipotesi di conferma del d.i. opposto), compensarsi le somme dovute ad con le somme dovute da quest'ultima CP
al , pari ad euro 86.971,99, di cui: CP_1
euro 34.350,58 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
euro 35.850,00 a titolo di indennità per il mancato preavviso non lavorato;
euro 16.771,41 a titolo di interessi di mora;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
TA comparsa depositata il 28 Settembre 2022, si è costituita l'appellata CP
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Ottobre 2022, ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dall'appellante . Controparte_1
TA ordinanza comunicata il 7 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del Primo Aprile
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 L'appellante (nella duplice qualità) censura la sentenza di prime cure, CP_1
nella parte in cui si è ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'agente e, dunque, non provato l'inadempimento della preponente , tale da CP
giustificare il recesso.
Ad avviso dell'impugnante, il Tribunale avrebbe trascurato documentazione, da cui emergerebbe in modo inequivoco la mancata collaborazione commerciale da parte di
, nella fase finale di un rapporto di agenzia, durato per venti anni. CP
Quindi l'agente insiste nel sostenere di avere operato il recesso dal CP_1
rapporto per giusta causa, e cioè quale conseguenza di plurimi comportamenti scorretti, posti in essere dalla società . CP
In particolare, l'agente fa riferimento alle seguenti circostanze:
Modifica delle condizioni commerciali, ed in particolare di quelle relative al pagamento della merce;
Blocco dell'erogazione degli anticipi provvigionali;
Violazione dell'art. 1749 cc., per omessa comunicazione, con anticipo, della riduzione dei tempi di pagamento accordati alla clientela;
Contrazione del fatturato provvigionale, legata alla riduzione dei tempi di pagamento
(al punto tale da indurre la clientela a rivolgersi a ditte concorrenti);
Omessa comunicazione tempestiva dell'apertura della procedura di concordato preventivo, attestante lo stato di crisi economica della preponente . CP
Ebbene, il motivo di gravame è infondato.
Per quel che concerne il potere (in capo alla preponente) di modifica unilaterale delle condizioni di vendita, il Tribunale ha precisato che le modifiche apportate sono espressione di un diritto contrattualmente previsto, in favore della società preponente.
8 Il contratto di agenzia inter partes in questo senso è inequivoco.
A fol. 2 del contratto, è espressamente previsto il potere di variazione della preponente , in relazione alle condizioni di vendita, precisamente sotto la voce CP
rubricata come “operatività”.
Quindi, era tra le facoltà di , quella di variare unilateralmente alcune CP
condizioni di vendita.
Indubbiamente tale potere, riconosciuto al preponente, non può ritenersi incondizionato (cosa che presterebbe il fianco a pratiche abusive, tali da ledere l'equilibrio sinallagmatico, in danno dell'agente).
Con riferimento ai poteri di modifica unilaterale, attribuiti al preponente, la Suprema
Corte è costante nel ritenere che tale facoltà….può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come esse sono mutate durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei princìpi di correttezza e di buona fede…(Cass. civ., nn. 14181/21; 5467/00).
In altri termini, la Suprema Corte riconosce un potere di modifica unilaterale, a patto che si estrinsechi secondo i princìpi di correttezza e buona fede.
Spetta dunque al Giudice di merito valutare in concreto, alla luce delle risultanze processuali, la legittimità o meno delle variazioni contrattuali, a seconda dell'impatto sull'equilibrio contrattuale.
Come sopra accennato, l'agente (nel novero dei comportamenti che CP_1
avrebbero irrimediabilmente incrinato la fiducia alla base del rapporto) attribuisce pregnante rilievo alla violazione dell'art. 1749 cc.: omessa comunicazione, con debito anticipo, della riduzione dei tempi di pagamento accordati alla clientela.
9 La tesi di parte appellante risulta smentita per tabulas.
A mezzo della circolare n. 2037 del 28 Maggio 2012, la società preponente comunicava agli Agenti di area (ivi compreso il ) le nuove condizioni di CP_1
pagamento.
chiariva che, per esigenze di natura amministrativa e finanziaria, non CP
sarebbero più stati esclusi i mesi di Agosto e Dicembre dal computo dei termini di pagamento per i morosi regolari, e ciò a far tempo dal Dicembre 2012.
Ed allora, non può revocarsi in dubbio che si sia attenuta al criterio di CP
ragionevolezza richiesto dall'art. 1749 cc., atteso che la preponente ha comunicato tale variazione con largo anticipo (circa 6 mesi), rispetto alla sua effettiva entrata in vigore.
In ordine alle circolari nn. 2045, 2046 e 2047 del Febbraio 2013, il Collegio osserva come le stesse non potessero determinare una giusta causa del recesso, operato dal nel Marzo 2013. CP_1
Infatti, si trattava di circolari emesse da pochi giorni;
di conseguenza l'agente non aveva avuto il tempo di sperimentarne in concreto gli effetti negativi.
Da qui l'esclusione del dedotto grave inadempimento in capo ad;
né può CP
sostenersi che quest'ultima avrebbe fatto un abusivo ricorso al potere di modifica delle condizioni di vendita.
In tale contesto, è irrilevante chiedersi se le nuove condizioni contrattuali riguardassero soltanto i clienti morosi, oppure tutti i clienti.
Appunto, era nel potere della preponente l'individuazione dei destinatari delle nuove misure (purché la comunicazione avvenisse in tempi ragionevoli).
In ogni caso, la misura adottata può essere valutata come ragionevole, considerato che la riduzione dei tempi di pagamento era limitata ai soli mesi di Agosto e Dicembre.
10 Soltanto ad abundantiam il Giudice di prime cure ha valorizzato anche le rese dichiarazioni testimoniali.
Il teste ha precisato che la contrazione dei termini per il Testimone_1
pagamento si rivolgeva a tutti i clienti, attesa la condizione di difficoltà in cui versava la società . E tuttavia in particolare modo la contrazione dei termini era rivolta CP
ai clienti strutturalmente morosi (al 20 %, al 30 %, e sino al 50 %).
La circostanza è stata confermata dal teste , il quale ha Testimone_3
così dichiarato:….sono state fatte comunicazioni al riguardo che portavano modifiche nei termini, la comunicazione è stata fatta verso tutti, ma è stata in concreto applicata verso clienti cattivi pagatori, di cui non ricordo il nome, ricordo che con riferimento a quelli di erano 5-6… CP_2
Sulla scorta di tali risultanze istruttorie, il Giudice Monocratico ha concluso nei seguenti termini: la variazione delle condizioni di pagamento era non soltanto legittima, ma addirittura necessaria, in quanto volta a regolarizzare i rapporti con la clientela in un periodo di contrazione economica, e ciò a seconda della gravità dello stato debitorio.
Quindi, sotto il profilo testè esaminato, non si ravvisa (nella condotta della preponente ) quel grave inadempimento, tale da giustificare il recesso operato CP
dall'agente . CP_1
Né si ravvisano profili di inadempimento, nel preteso blocco dell'erogazione degli anticipi provvigionali.
Anche con riferimento a tale aspetto, si impone la conferma dell'iter argomentativo del primo Giudice, per nulla scalfito dalle censure mosse dall'appellante.
Invero l'acconto provvigionale mensile aveva carattere anticipatorio rispetto alla provvigione eventualmente dovuta, tanto da essere a volte di importo maggiore, rispetto a quello poi effettivamente spettante all'agente.
11 Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal , ed è ad ogni CP_1
modo provata per tabulas, fin dal primo grado.
Dalla documentazione in atti si evince che gli anticipi provvigionali, dell'importo di euro 5.600,00 mensili, venivano corrisposti nel tempo e regolarmente incassati fino al mese di Marzo 2013, ovvero fino al mese nel corso del quale il (nella CP_1
duplice qualità) ha operato il recesso dal contratto.
Per giunta il Tribunale, nella gravata sentenza, ha correttamente osservato come il
[...]
non abbia mai specificato per quanti e quali mesi la preponente CP_1 CP
sarebbe stata inadempiente, rispetto all'obbligo di versare gli anticipi provvigionali
(da qui la valutazione di infondatezza dell'eccezione in oggetto, per genericità).
Inoltre, non è provato il nesso eziologico tra le modifiche alle condizioni di vendita e la contrazione del fatturato di CP_2
In questo senso (come correttamente argomentato dal Tribunale nell'impugnata sentenza) è insufficiente la lettera depositata da uno solo dei clienti dell'agente
[...]
(e cioè la società “Paintex”), avente tra l'altro carattere generico ed CP_1
indeterminato.
Il documento è quindi inidoneo, ai fini della prova della dedotta contrazione degli affari.
Nell'atto di impugnazione gli appellanti in proprio ed CP_1 CP_2
deducono – quale ulteriore causa giustificativa del recesso – il fatto che la preponente non abbia dato preavviso, in ordine all'intenzione di aprire una procedura di CP
concordato preventivo.
Ebbene, sul punto la appellata ha correttamente eccepito la violazione del divieto dello jus novorum in appello, di cui all'art. 345 cpc;
infatti in primo grado l'ingiunto- opponente aveva accennato a tale circostanza (appunto l'apertura del CP_1
procedimento di concordato preventivo), soltanto al fine di evidenziare lo stato di
12 difficoltà della società preponente, e quindi al fine di corroborare la tesi dei ritardi nelle relazioni con la clientela.
In altri termini, la circostanza non era assurta al rango di autonoma causa giustificativa del recesso. Da qui la valutazione dell'inammissibilità della relativa eccezione, per la prima volta in appello.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, è d'uopo confermare la pronuncia del
Tribunale, in punto di insussistenza dei pretesi gravi inadempimenti della preponente
(tali da giustificare il recesso ad nutum, operato dall'agente nel Marzo CP
2013).
Stante l'accertata illegittimità del recesso, di conseguenza la pronuncia appellata merita di essere confermata, anche in punto di mancato riconoscimento (in favore dell'agente) dell'invocata indennità sostitutiva del preavviso e dell'invocata indennità suppletiva di clientela.
La valutazione di legittimità della condotta della società preponente (ed al contempo di illegittimità del comportamento dell'agente ) conduce alla conferma CP_1
della sentenza di primo grado, anche laddove (in accoglimento della domanda riconvenzionale) sono stati riconosciuti ad ulteriori euro 14.765,19 (in CP
aggiunta agli euro 88.733,14 portati dal provvedimento monitorio opposto).
Trattasi di importo riconosciuto alla preponente, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Pertanto, non può trovare accoglimento neanche il motivo di gravame, con cui il
[...]
in proprio ed si dolgono della condanna a loro carico, anche per CP_1 CP_2
questi ulteriori euro 14.765,19.
Peraltro, nulla quaestio sull'ammissibilità (e tempestività) dell'ulteriore domanda riconvenzionale per euro 14.765,19, avanzata per la prima volta da nella CP
comparsa di costituzione di primo grado, quale opposta (infatti, trattasi di pretesa per
13 importo ulteriore rispetto a quello portato dal provvedimento monitorio, che trae fondamento dalle difese svolte dall'ingiunto nell'atto di opposizione a CP_1
d.i.).
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame, con cui il (nella duplice CP_1
qualità) si duole della statuizione di conferma del d.i. opposto, per euro 88.733,14.
Nello specifico, parte appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato, nel recepire acriticamente la quantificazione di euro 88.733,14, portata dal provvedimento monitorio opposto.
Invero, non è contestato che, in pendenza del rapporto di agenzia (instaurato il 10
Maggio 1993), le parti, in data 8 Marzo 2012, abbiano stipulato un contratto di mutuo.
In particolare, la mutuataria si impegnava a restituire alla mutuante CP_2
ALCEA srl il capitale erogato, pari ad euro 86.300,00, oltre interessi convenzionali, al tasso del 5,15 % in ragione annua (per totali euro 22.084,00), con espressa garanzia personale di (amministratore unico di . Controparte_1 CP_2
La debitrice ha corrisposto alla mutuante la prima rata per CP_2 CP
l'importo di euro 3.010,67, in data 30 Giugno 2012; altresì ha corrisposto la seconda rata in data 30 Settembre 2012 (arrotondata per difetto ad euro 3.000,00); ancora ha erogato la terza rata in data 31 Dicembre 2012 (sempre di euro 3.000,00).
Infine è stato versato un acconto sulla quarta rata (in scadenza al Primo Aprile 2013), acconto pari ad euro 1.000,00.
Nel complesso, risulta per tabulas come la mutuataria abbia restituito CP_2
alla mutuante euro 10.010,67, rimanendo per il resto inadempiente. CP
A questo punto, stante il mancato pagamento di dieci rate, dichiarava CP
l'agente decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 cc., con effetto CP_1
dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora.
14 Da qui la vana intimazione del pagamento, in via bonaria, dell'importo complessivo di euro 88.733,14, di cui:
euro 29.128,05 per rate scadute al 31 Marzo 2021 (al netto di quelle già saldate);
ed euro 59.605,09 per capitale ancora dovuto, oggetto di decadenza dal beneficio del termine;
oltre interessi convenzionali nella misura del 5,15 % in ragione annua sulle rate scadute.
Trattasi del credito di euro 88.733,14, azionato in sede monitoria.
A sostegno dell'esigibilità del credito ingiunto e dell'attendibilità del proprio calcolo,
fin dal primo grado ha ritualmente prodotto l'estratto conto, relativo ai CP
conteggi del prestito dal Primo Marzo 2012 al 31 Marzo 2021.
Dal canto suo l'agente non ha provveduto ad una ricostruzione alternativa CP_1
delle poste di dare/avere.
In definitiva, come correttamente affermato dal Tribunale,….”parte opposta ha adempiuto al proprio onere di provare il titolo contrattuale, dedotto a fondamento del proprio credito (contratto di mutuo), allegando l'inadempimento degli opponenti;
mentre questi ultimi non hanno fornito prova di un fatto estintivo della pretesa creditoria…”.
Nell'atto di gravame gli odierni appellanti in proprio ed CP_1 CP_2
hanno dedotto come tra le parti fosse già intervenuto un primo contratto di mutuo, stipulato il 12 Settembre 2008 (quindi antecedente al mutuo dell'8 Marzo 2012).
Parte appellante evidenzia di avere integralmente restituito il prestito di euro
40.000,00, di cui al mutuo del 2008.
Ma, appunto, oggetto del presente giudizio è proprio, tra le altre cose, la pretesa creditoria di , per la mancata restituzione del prestito erogato l'8 Marzo CP
15 2012, e non già del pregresso prestito del 2008 (in un contesto in cui i debitori
[...]
in proprio ed non hanno per nulla assolto all'onere di dare CP_1 CP_2
prova di circostanze estintive o modificative, rispetto al credito portato dal succitato d.i. n. 45/16).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante , nella duplice qualità; pertanto, esse vengono Controparte_1
poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa è dato dalla somma degli importi complessivamente riconosciuti ad nella sentenza di primo grado. CP
Trattasi quindi di complessivi euro 103.498,33 (sommatoria degli euro 88.744,14 portati dall'originario provvedimento monitorio opposto, e degli ulteriori euro
14.765,19, di cui all'accolta domanda riconvenzionale).
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000.
Per quel che concerne la quantificazione dei compensi professionali, si ritiene equo e congruo attenersi ai valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato
16 che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
In particolare, deve considerarsi come il presente grado sia stato caratterizzato anche dalla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, che era stata avanzata da parte appellante.
Dunque, a titolo di compensi professionali del presente grado si liquida, in favore dell'appellata , l'importo di euro 7.160,00. CP
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte dell'appellante , nella duplice qualità), Controparte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (sia in proprio che quale legale rapp.te Controparte_1
di “ ) nei confronti di , avverso la Controparte_2 CP
sentenza del Tribunale di Napoli n. 6869/21, pubblicata il 23 Luglio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna (sia in proprio che quale legale rapp.te di Controparte_1
“ al pagamento delle spese del presente Controparte_2
grado in favore di , che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) CP
per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
17 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante
, nella duplice qualità) dell'ulteriore contributo unificato, di cui Controparte_1
all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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