CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3345/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025SA0077582 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5592/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 30/05/2025 e depositato il 25/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento catastale n.2025SA0077582 notificato il
31/03/2025, in relazione al nuovo classamento e nuova rendita catastale attribuiti a seguito di presentazione di DOCFA il 21/12/2023 n. 211306.001/2023 prot. N. SA0211306, avverso l'Agenzia del Territorio di Salerno, eccependo l'errata valutazione delle qualità dell'immobile, l'assenza di motivazione, l'illegittima variazione per assenza di immobili limitrofi per comparazione non aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile accertato. Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, la conferma della rendita catastale proposta e la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia del Territorio di Salerno che controdeduceva la correttezza nell'attribuzione del classamento effettuato sulla base di metodologie comparative e dei criteri metodologici per la stima.
Evidenziava, altresì, che la classe 6 attribuita all'unità immobiliare era quella ordinaria in quanto relativa a molte unità immobiliari di categoria C1 presenti nella stessa zona censuaria, in particolare nello stesso centro storico, dove è situato l'immobile del ricorrente. Concludeva con la richiesta di rigetto della domanda attorea e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 7/11/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente insisteva sulle caratteristiche dell'unità immobiliare, con criticità strutturali e di ubicazione che avrebbero dovuto incidere sulla determinazione della rendita, non prese in considerazione dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La contestazione della parte concerne l'avviso di accertamento n.2025SA0077582, correlato alla denuncia di variazione Docfa del 21/12/2023 n. 211306.001/2023 per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano.
Con la predetta variazione il tecnico incaricato dal contribuente proponeva il classamento Dati_catastali_1_a
, Via Indirizzo_1.Dati_catastali_1_a, Rendita catastale Euro1.234,21. In data 20/01/2025 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.M. 701/94, il classamento proposto dalla parte, modificandolo in
Dati_catastali_1_b, Rendita catastale Euro 2.670,25.
In ordine alla doglianza di valutazione effettuata dall'Ufficio non tenendo conto delle caratteristiche qualitative dell'immobile si tenga conto che l'accertamento indica la storia dell'immobile evidenziando che l'unità immobiliare deriva dalla variazione per "fusione" prot. 270549/2017 dei Dati_Cat._2 e Dati_Cat._1 ,e dopo ulteriori variazioni, deriva dal Dati_cat._3 originario il quale con variazione prot.178166/2003 per cambio di destinazione da A/5 a C/1 veniva proposta classe 1 che l'ufficio, a seguito di verifica, rettificava in classe 6 con notifica prot. 190161/2003. Inoltre, le successive variazioni subite dall'immobile non sono mai state oggetto di accertamento dell'amministrazione e che il classamento è risultato validato per scadenza dei termini.
Dopo quanto premesso, si riconferma la categoria proposta e si rettifica la classe dalla 1 alla 6, come in precedenza definita, seppure l'immobile sia stato oggetto di fusione con il Dati_cat._2 (area urbana) che ne ha determinato migliorie ed anche per comparazione ad altre u.i. similari presenti nel medesimo fabbricato e nella zona, già oggetto di accertamento dell'ufficio.
Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata in questo avviso di accertamento è coerente con quello che, al momento in cui è stato svolto l'accertamento, risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni).
Pertanto sono infondate entrambe le eccezioni del ricorrente relative all'assenza di motivazione e all'errata valutazione delle caratteristiche dell'unità immobiliare, in quanto l'assegnazione della classe si è basata principalmente su tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, sulle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria. Entambe le condizioni hanno influenzato il reddito applicando i parametri tecnici ed economici per il classamento delle unità appartenenti al gruppo
C valutando, nello specifico, l'ubicazione centrale, l'ampiezza superiore ai 150 mq e la tipologia dell'immobile.
Lo stesso Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, riporta una tabella da cui emerge che, nella zona censuaria a cui appartiene l'unità immobiliare oggetto dell'accertamento, ci sono molte unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 quasi tutte con classi superiori alla classe 6.
La Corte, tenendo conto di tutto quanto rappresentato dalle parti, rigetta il ricorso e dispone che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3345/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025SA0077582 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5592/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il 30/05/2025 e depositato il 25/06/2025, impugnava l'avviso di accertamento catastale n.2025SA0077582 notificato il
31/03/2025, in relazione al nuovo classamento e nuova rendita catastale attribuiti a seguito di presentazione di DOCFA il 21/12/2023 n. 211306.001/2023 prot. N. SA0211306, avverso l'Agenzia del Territorio di Salerno, eccependo l'errata valutazione delle qualità dell'immobile, l'assenza di motivazione, l'illegittima variazione per assenza di immobili limitrofi per comparazione non aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile accertato. Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, la conferma della rendita catastale proposta e la condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia del Territorio di Salerno che controdeduceva la correttezza nell'attribuzione del classamento effettuato sulla base di metodologie comparative e dei criteri metodologici per la stima.
Evidenziava, altresì, che la classe 6 attribuita all'unità immobiliare era quella ordinaria in quanto relativa a molte unità immobiliari di categoria C1 presenti nella stessa zona censuaria, in particolare nello stesso centro storico, dove è situato l'immobile del ricorrente. Concludeva con la richiesta di rigetto della domanda attorea e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Venivano depositate in data 7/11/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente insisteva sulle caratteristiche dell'unità immobiliare, con criticità strutturali e di ubicazione che avrebbero dovuto incidere sulla determinazione della rendita, non prese in considerazione dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La contestazione della parte concerne l'avviso di accertamento n.2025SA0077582, correlato alla denuncia di variazione Docfa del 21/12/2023 n. 211306.001/2023 per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano.
Con la predetta variazione il tecnico incaricato dal contribuente proponeva il classamento Dati_catastali_1_a
, Via Indirizzo_1.Dati_catastali_1_a, Rendita catastale Euro1.234,21. In data 20/01/2025 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.M. 701/94, il classamento proposto dalla parte, modificandolo in
Dati_catastali_1_b, Rendita catastale Euro 2.670,25.
In ordine alla doglianza di valutazione effettuata dall'Ufficio non tenendo conto delle caratteristiche qualitative dell'immobile si tenga conto che l'accertamento indica la storia dell'immobile evidenziando che l'unità immobiliare deriva dalla variazione per "fusione" prot. 270549/2017 dei Dati_Cat._2 e Dati_Cat._1 ,e dopo ulteriori variazioni, deriva dal Dati_cat._3 originario il quale con variazione prot.178166/2003 per cambio di destinazione da A/5 a C/1 veniva proposta classe 1 che l'ufficio, a seguito di verifica, rettificava in classe 6 con notifica prot. 190161/2003. Inoltre, le successive variazioni subite dall'immobile non sono mai state oggetto di accertamento dell'amministrazione e che il classamento è risultato validato per scadenza dei termini.
Dopo quanto premesso, si riconferma la categoria proposta e si rettifica la classe dalla 1 alla 6, come in precedenza definita, seppure l'immobile sia stato oggetto di fusione con il Dati_cat._2 (area urbana) che ne ha determinato migliorie ed anche per comparazione ad altre u.i. similari presenti nel medesimo fabbricato e nella zona, già oggetto di accertamento dell'ufficio.
Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata in questo avviso di accertamento è coerente con quello che, al momento in cui è stato svolto l'accertamento, risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni).
Pertanto sono infondate entrambe le eccezioni del ricorrente relative all'assenza di motivazione e all'errata valutazione delle caratteristiche dell'unità immobiliare, in quanto l'assegnazione della classe si è basata principalmente su tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, sulle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria. Entambe le condizioni hanno influenzato il reddito applicando i parametri tecnici ed economici per il classamento delle unità appartenenti al gruppo
C valutando, nello specifico, l'ubicazione centrale, l'ampiezza superiore ai 150 mq e la tipologia dell'immobile.
Lo stesso Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, riporta una tabella da cui emerge che, nella zona censuaria a cui appartiene l'unità immobiliare oggetto dell'accertamento, ci sono molte unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 quasi tutte con classi superiori alla classe 6.
La Corte, tenendo conto di tutto quanto rappresentato dalle parti, rigetta il ricorso e dispone che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.