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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 5 luglio 2024 ed iscritta al n.
1138 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Mandello del Lario, via Parodi n. 36/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Zaira Pagliara del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n.
35, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Ponzini n. 21/b
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria istanza e fatta salva ogni ulteriore
produzione e deduzione, sia istruttoria che di merito, nei termini di legge e all'esito delle difese avversarie, previ gli
incombenti di rito:
in via principale e nel merito:
dichiarare, ex artt. 1 – 5 della Legge n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Mandello del
Lario (LC), in data 18.03.2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario, al n. 1, Parte I,
pag. 4, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce
all'atto stesso, alle seguenti condizioni:
1. Dato atto che la IG.ra ha trasferito la propria residenza presso altro immobile condotto in locazione, Parte_1
dichiararsi non luogo a provvedere rispetto all'assegnazione dell'ex casa coniugale;
2. I coniugi vivranno dunque separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
3. I figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna, ove manterranno la residenza anagrafica;
i Genitori si occuperanno dunque, investiti della comune
responsabilità, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione di
indipendenza ed autonomia nonché alle cure ed alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali. Oltre a ciò,
saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche, scelte scolastiche, religiose
e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori.
Entrambi i Coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che
riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la propria genitorialità condivisa;
i Coniugi
concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i nonni ed i
parenti di entrambi i rami genitoriali;
per l'ipotesi in cui il IG. fosse all'estero le Parti si impegnano a CP_1
comunicare ed a prestare collaborazione, anche per la sottoscrizione della documentazione eventualmente richiesta da
terzi, a mezzo mail ai seguenti indirizzi: – ; Email_1 Email_2
4. il diritto – dovere di visita paterno, salvo diverso accordo tra i Genitori, sarà così esercitato:
• fintanto che il IG. lavorerà fuori Provincia, un fine settimana al mese, da concordare con la IG.ra CP_1
almeno 10 giorni prima, dal sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00, qualora il IG. abbia la Parte_1 CP_1
possibilità di accogliere i Minori per il pernotto presso l'abitazione della sorella IG.ra diversamente il Parte_2
Padre starà con i Minori dalla mattina del sabato alle ore 10.00 sino alle 21.30 e la domenica dalle ore 10.00 sino a lla
pagina 2 di 15 18.00 e, in ogni caso, si occuperà di prelevare i Minori dalla casa materna e di ivi riportarli, anche per il tramite della
Sorella o del;
Pt_3
• qualora il IG. dovesse tornare a vivere stabilmente nella Provincia di Lecco, egli potrà tenere con sé i CP_1
Figli ai fine settimana alternati, dal sabato alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00, nonché un giorno
infrasettimanale, da concordare con la RE, dall'uscita di scuola alle 21.00, avendo sempre cura di prelevarli dalla casa
materna ed ivi riportarli;
• il IG. potrà stare con i Minori, in via alternata di anno in anno con la RE, il giorno di Natale o S. CP_1
Stefano, oltre che il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dalle 10.00 alle 18.00 (ai fini del calcolo dell'alternanza si conviene
che Natale 2024 sarà di competenza del Padre e S. Stefano della RE, mentre Pasqua 2025 della RE e Pasquetta del
Padre), nonché per almeno una/due ore, da concordarsi, il giorno del compleanno dei Minori, oltre che dell' stesso;
CP_1
• il Padre potrà contattare i Minori, mediante video-chiamate per il tramite del telefonino con scheda sim tel.
375/59.84.454, appositamente acquistato nel mese di gennaio 2021 dal medesimo e regalato alla minore il martedì Per_1
ed il giovedì sera alle ore 20.00, nonché la domenica alle ore 12.00, con eventuali spese di ricarica a carico del Padre;
• nei periodi di sospensione scolastica, i Figli trascorreranno fino a tre settimane di vacanze con la RE, anche non consecutive, anche in località di villeggiatura, estero compreso e, in particolare, presso la casa della Nonna materna
in Serbia, nel periodo da comunicare al Padre almeno
un mese prima della partenza e fatto salvo il diritto del Padre di recuperare, prima della partenza o al ritorno dei Minori, il
proprio diritto di visita, così come sopra indicato;
parimenti i Minori potranno permanere in Serbia dai Nonni paterni,
anche in assenza dei Genitori, durante i periodi di sospensione scolastica;
• sempre nel periodo di cui sospensione scolastica, i Minori potranno trascorrere un periodo di vacanza con il
Padre, fino a quattro giorni consecutivi, da comunicare alla RE almeno un mese prima;
5. il IG. a partire dal mese di deposito del presente ricorso, verserà alla IG.ra , a titolo CP_1 Parte_4
di contributo al mantenimento di Figli, in ragione di metà ciascuno, l'importo di € 600,00 mensili (settecento euro/00, oltre
rivalutazione annuale ISTAT) per 12 mesi all'anno ed entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
6. le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori, sempre a partire dal mese di gennaio 2021, saranno
ripartire tra i nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale Pt_5
di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
pagina 3 di 15 - SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o
specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da
idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed
oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche
siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario
relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con
preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti
sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari
anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- SPESE HE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo
scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto
scolastico; e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al
programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla
scuola; g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o
equiparabili; h) mensa e buoni pasto.
- SPESE HE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni
private; d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con
pernottamento.
- SPESE EXTRAHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo
comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari
dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli
previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali
costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni)
pagina 4 di 15 e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e
manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRAHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e
ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al
punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f)
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non
manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore
richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come
consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie
rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
• ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: il diritto l'assegno unico universale, così come qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva o integrativa, continuerà a compete in via esclusiva alla RE;
le detrazioni per “familiari a carico”, non
ricompresi nella citata misura, relative ai Minori saranno di competenza esclusiva della RE, così come - salvo diverso
accordo sulla specifica annualità fiscale – di competenza esclusiva della RE sarà il diritto di dedurre/detrarre per
intero dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse dei Minori, al nominativo del quale
dovranno essere intestate tutte le ricevute/fatture fiscali, con l'espressa indicazione dunque del codice fiscale dei medesimi;
in ogni caso, le Parti dovranno reciprocamente sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti
benefici e comunque mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
la RE sarà la sola a poter fruire
e richiedere, nell'interesse dei Figli, a qualsivoglia bonus o contributo di welfare da qualsivoglia Ente erogato;
• in continuità con quanto previsto in sede separativa e tenuto conto deli migliorato stato psico – fisico IG.
[...]
prevedere che qualora il predetto dovesse peggiorare e ciò rischiasse di pregiudicare le capacità genitoriali di cura CP_1
ed accudimento dei Minori, il predetto sarà tenuto a condividere con la IG.ra copia della documentazione Parte_1
pagina 5 di 15 medica aggiornata e gli esiti degli esami tossicologici, a semplice richiesta della IG.ra , al fine di rinvenire Parte_1
soluzioni condivise e su misura tra Genitori circa la rimodulazione del diritto – dovere di visita paterno a tutela dei Minori,
in deroga a quanto quivi previsto: in difetto, torneranno in vigore le condizioni separative in punto di diritto – dovere di
visita paterno di cui al paragrafo 4. e paragrafo 8. del “foglio di precisazione congiunte contenente assenso alla trattazione
scritta” e relativo Decreto di Omologa della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Lecco in data 11.06.2021
n. cronol. 4654/2021 del 15.06.2021 – n. 2047/2020 R.G.
• Le Parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca all'espatrio per sé e ferma la delega del IG. CP_1
rilascia in sede separativa alla IG.ra , per la richiesta dei documenti necessari all'espatrio dei Minori e Parte_1
fermo l'impegno del predetto a sottoscrivere i documenti a tal fine necessari, se richiesto e a sostenerne in pari misura le
relative spese;
• Darsi atto che i coniugi hanno provveduto, in sede di separazione, a dirimere ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro esistente.
Le medesime conclusioni vengono rassegnate anche per la fase di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti e salva
richiesta di formulare ogni diversa richiesta di modifica in corso del procedimento, rebus sic stantibus, anche alla luce
delle difese e richieste del Resistente, con riserva pertanto di richiedere una maggior contribuzione, qualora le emergenze
processuali rivelassero maggior disponibilità economiche da parte del Padre.
in via istruttoria. Si chiede sin d'ora che venga ordinato al IG. ex art. 210 c.p.c., di esibire e produrre in CP_1
giudizio i seguenti documenti:
1) estratti conti correnti bancari e postali e relativi, eventuali, depositi titoli, intestati e/o cointestati al Resistente, contratto
di lavoro, buste paga anno 2024, dichiarazione redditi/CUD anni 2023/2022/2021, nonché ogni altro documento richiesto
come da art. 473 bis c.c..
in ogni caso: con vittoria di spese legali del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 5.7.2024 , coniugata con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile celebrato in Mandello del Lario in data 18.3.2017, ha chiesto al
[...]
Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo l'omologa della separazione pronunciata con decreto del Tribunale di Lecco dell'11/15.6.2021.
pagina 6 di 15 La ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (in data Per_1
11.7.2013) e (in data 17.10.2016), entrambi ancora minorenni. Per_2
Il decreto di omologa del Tribunale di Lecco ha regolamentato la separazione in base alle seguenti disposizioni: assegnazione della casa coniugale (condotta in locazione) sita in Mandello del
Lario, Via Manzoni n. 56, alla per abitarvi con i figli;
affidamento in via condivisa dei figli Parte_1
con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre da esercitare sotto la supervisione di persone di comune fiducia dei genitori;
obbligo, a carico dell' CP_1
di corrispondere, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di euro 200,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecco. Le parti avevano anche convenuto che il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare fosse di competenza esclusiva della madre, così come il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse dei minori. Inoltre, nel decreto di omologa della separazione era previsto che l' dovesse consegnare alla moglie, ogni sei mesi a partire dalla CP_1
sottoscrizione del foglio di precisazioni congiunte, gli esiti degli esami tossicologici, oltre alla documentazione afferente alle cure mediche in essere. Da ultimo, le parti si erano date la reciproca autorizzazione all'espatrio per sé e avevano stabilito l'autorizzazione dell' all'espatrio dei minori CP_1
con la moglie, con conseguente suo rilascio di delega alla per la richiesta dei documenti Parte_1
necessari all'espatrio dei minori.
In questa sede la ricorrente ha dichiarato che, dalla pronuncia di separazione ad oggi, i coniugi non hanno avuto alcuna comunanza di vita materiale o spirituale e che, rispetto al tempo in cui è stata pronunziata la separazione, si è verificato un decisivo miglioramento delle condizioni psico/socioeconomiche del resistente “il quale ha finalmente raggiunto un equilibrio personale e lavorativo”: tanto legittimerebbe il venir meno della necessità della supervisione da parte di un familiare di comune fiducia dei genitori durante le visite del padre ai minori, ma, al contempo, anche una richiesta di aumento della contribuzione economica del marito nel mantenimento dei figli. Infatti, avendo l' superato “la promiscuità abitativa e lavorativa che lo affliggeva al tempo”, in quanto CP_1
vive stabilmente in NA (in appartamento in locazione) e lavora presso la Ico.Tec. Grandi Impianti
pagina 7 di 15 s.r.l. con uno stipendio non inferiore a 1.500,00/1.600,00 euro mensili, la ricorrente ha chiesto l'innalzamento del concorso paterno al mantenimento della prole ad euro 300,00 a figlio.
2. - Alla prima udienza del 28.1.2025 è comparsa personalmente la sola ricorrente, assistita dal proprio difensore: sentita liberamente dal Giudice relatore, ha ribadito che, rispetto a quando fu pronunciata la separazione, il marito si è trasferito a vivere a NA, vede i figli indicativamente una volta al mese, previo accordo che prende con la stessa o direttamente con la figlia più grande, e li sente telefonicamente ogni due o tre giorni. Ha poi ripetuto che “sia fattibile l'affidamento condiviso dei figli
e la possibilità che il padre li incontri senza più necessità di supervisioni da parte di terzi (…) in quanto, sempre a differenza dell'epoca della separazione, mio marito ha ora un lavoro stabile”. Dal punto di vista economico ha tenuto ferma la richiesta di “un piccolo aumento del mantenimento dei figli”, portandolo così dai 230,00 euro a figlio (per effetto della rivalutazione ISTAT) previsti in sede di separazione a 300,00 euro per ciascun figlio, “anche perché gli stessi stanno pressoché prevalentemente presso di me e le loro esigenze sono aumentate con l'età”. In merito alla professione del marito, ha saputo riferire soltanto che “svolge attività di idraulico industriale” senza tuttavia conoscere “quanto percepisca al mese”.
Alla luce delle dichiarazioni della , è stata autorizzata l'immediata precisazione delle Parte_1
conclusioni e la causa è passata in decisione, senza ulteriori scritti difensivi.
3. - Va ribadita la declaratoria di contumacia del resistente, a cui il ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sono stati regolarmente notificati in data 2.10.2024 dall'Ufficiale
Giudiziario nelle forme dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale della residenza in NA, Via
Ponzini n. 21/b.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione sia stata omologata e si sia protratta senza interruzioni per almeno sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione, omologata l'11/15.6.2021 dal Tribunale di Lecco (cfr. doc. 4 della ricorrente), i coniugi pagina 8 di 15 non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - La richiesta di affidamento in via condivisa dei minori con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre, viene valutata positivamente dal Collegio
alla luce della dedotta migliorata condizione psico/socioeconomica del resistente e dei buoni rapporti tra le parti, consentendo in tal modo ai figli di beneficiare del pieno esercizio del diritto alla bigenitorialità. Resta fermo il fatto che, se le condizioni psicofisiche del resistente dovessero peggiorare, lo stesso sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla affinché le parti Parte_1
possano valutare di rimodulare detto diritto di visita.
6. - Il Collegio valuta positivamente anche la richiesta di un aumento del contributo al mantenimento paterno dei figli ad 300,00 per ciascun figlio, in quanto congrua alla luce delle aumentate esigenze dei figli, oltre che alla migliorata situazione economica del resistente.
L'assegno unico universale ed ogni altra misura ad esso sostitutiva o integrativa continuerà a competere invia esclusiva alla madre, così come le detrazioni per familiari a carico non ricomprese in questa misura nonché il diritto di dedurre o detrarre per intero dal reddito le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, fermo restando il fatto che il resistente sarà tenuto a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie all'ottenimento di questi benefici.
Le spese straordinarie per i minori sono suddivise al 50% fra i due genitori, secondo le modalità
meglio declinate in dispositivo.
7. - La ricorrente ha altresì chiesto di mantenere “ferma la delega del signor CP_1
rilasciata in sede separativa alla IG , per la richiesta dei documenti necessari Parte_6
all'espatrio dei minori” nonché di mantenere “fermo l'impegno del predetto a sottoscrivere i documenti a tal fine necessari e a sostenere in pari misura le relative spese”. Il Collegio accoglie questa richiesta, atteso che il resistente, non costituitosi nel presente giudizio, non ha contestato gli impegni assunti in sede di separazione, né ha manifestato opposizione alla loro conferma. Inoltre, la permanenza di tali obblighi garantisce il diritto dei minori alla libera circolazione e alla continuità delle relazioni familiari, rispondendo al loro superiore interesse.
pagina 9 di 15 8. - Il Collegio prende infine atto che, già in sede di separazione, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro esistente.
9. - Quanto alle spese di lite, la natura costitutiva e necessaria della pronuncia sullo status e la contumacia del resistente, che di fatto non ha ritardato lo svolgimento del giudizio, rappresentano valide ragioni per operarne l'integrale compensazione fra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
AC (Serbia) il 10.4.1989, e (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.10.1979; matrimonio celebrato in Mandello del Lario in data 18.3.2017 e trascritto nei registri di matrimonio del predetto Comune al n. 1 Parte I dell'anno 2017;
DISPONE
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e , con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna (condotta in locazione a Mandello del Lario, via Parodi n. 36/b), ove manterranno la residenza anagrafica;
DISPONE
che il diritto – dovere di visita paterno, salvo diverso accordo tra i genitori, sarà così esercitato:
• fintanto che lavorerà fuori Provincia, un fine settimana al mese, da concordare con CP_1
la almeno 10 giorni prima, dal sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00, qualora Parte_1
l' abbia la possibilità di accogliere i minori per il pernotto presso l'abitazione della sorella CP_1
; diversamente il padre starà con i minori dalla mattina del sabato alle ore 10.00 sino alle Parte_2
21.30 e la domenica dalle ore 10.00 sino alle 18.00 e, in ogni caso, si occuperà di prelevare i minori dalla casa materna e di ivi riportarli, anche per il tramite della sorella o del cognato;
• qualora dovesse tornare a vivere stabilmente nella Provincia di Lecco, potrà tenere CP_1
con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00, nonché
pagina 10 di 15 un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dall'uscita di scuola alle 21.00, avendo sempre cura di prelevarli dalla casa materna ed ivi riportarli;
• potrà stare con i minori, in via alternata di anno in anno con la madre, il giorno di CP_1
Natale o S. Stefano, oltre che il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dalle 10.00 alle 18.00 (ai fini del calcolo dell'alternanza si conviene che Natale 2024 sarà di competenza del padre e S. Stefano della madre, mentre Pasqua 2025 della madre e Pasquetta del padre), nonché per almeno una/due ore, da concordarsi, il giorno del compleanno dei minori, oltre che dell'Atzeni stesso;
• il padre potrà contattare i minori, mediante video-chiamate per il tramite del telefonino con scheda SIM tel. 375/59.84.454, appositamente acquistato nel mese di gennaio 2021 dal medesimo e regalato alla minore il martedì ed il giovedì sera alle ore 20.00, nonché la domenica alle ore Per_1
12.00, con eventuali spese di ricarica a carico del padre;
• nei periodi di sospensione scolastica, i figli trascorreranno fino a tre settimane di vacanze con la madre, anche non consecutive, anche in località di villeggiatura, estero compreso e, in particolare,
presso la casa della nonna materna in Serbia, nel periodo da comunicare al padre almeno un mese prima della partenza e fatto salvo il diritto del padre di recuperare, prima della partenza o al ritorno dei minori, il proprio diritto di visita, così come sopra indicato;
parimenti i minori potranno permanere in
Serbia dai nonni paterni, anche in assenza dei genitori, durante i periodi di sospensione scolastica;
• sempre nel periodo di sospensione scolastica, i minori potranno trascorrere un periodo di vacanza con il padre, fino a quattro giorni consecutivi, da comunicare alla madre almeno un mese prima;
DISPONE che, nell'ipotesi in cui si trovasse all'estero, le parti si impegneranno a comunicare e a CP_1
prestare collaborazione, anche per la sottoscrizione della documentazione eventualmente richiesta da terzi, a mezzo mail ai seguenti indirizzi: – ; Email_1 Email_2
DISPONE
che, in continuità con quanto previsto in sede separativa, qualora il migliorato stato psico – fisico di dovesse peggiorare, con conseguente rischio di pregiudizio delle proprie capacità CP_1
genitoriali di cura ed accudimento dei minori, sarà tenuto a condividere immediatamente e a semplice pagina 11 di 15 richiesta della la copia della documentazione medica aggiornata e gli esiti degli esami Parte_1
tossicologici, al fine di ricercare soluzioni condivise e su misura tra genitori circa la rimodulazione del diritto/dovere di visita paterno a tutela dei minori, in deroga a quanto sopra previsto: in difetto,
torneranno in vigore le condizioni separative in punto di diritto – dovere di visita paterno di cui al paragrafo 4. e paragrafo 8. del “foglio di precisazione congiunte contenente assenso alla trattazione scritta” e relativo Decreto di Omologa della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Lecco
in data 11.6.2021 n. cronol. 4654/2021 del 15.6.2021 – n. 2047/2020 R.G;
PONE A CARICO
di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e a partire dal mese di luglio 2024, la CP_1
somma di 300,00 euro per ciascun figlio (euro 600,00 complessivi) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno a a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi Parte_4
annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b)
pagina 12 di 15 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket,
pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo,
assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo pagina 13 di 15 espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE
che sarà di competenza esclusiva di : Parte_1
• l'assegno unico universale, così come qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva o integrativa nell'interesse dei figli;
• le detrazioni per “familiari a carico”, non ricompresi nella citata misura, relative ai minori;
• salvo diverso accordo sulla specifica annualità fiscale, il diritto di dedurre/detrarre per intero dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse dei minori, al nominativo del quale dovranno essere intestate tutte le ricevute/fatture fiscali, con l'espressa indicazione dunque del codice fiscale dei medesimi;
Le parti dovranno reciprocamente sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici e comunque mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
DISPONE
• che le parti si obblighino a darsi reciproca autorizzazione all'espatrio per sé;
• che rimanga ferma la delega dell'Atzeni, rilasciata in sede di separazione alla , per la Parte_1
richiesta dei documenti necessari all'espatrio dei minori, oltre all'impegno dello stesso a sottoscrivere i documenti a tal fine necessari, qualora richiesto, e a sostenerne in pari misura le relative spese;
DÀ ATTO
che i coniugi hanno provveduto, già in sede di separazione, a dirimere ogni rapporto economico-
patrimoniale tra loro esistente;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
pagina 14 di 15 integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 5 luglio 2024 ed iscritta al n.
1138 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Mandello del Lario, via Parodi n. 36/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Zaira Pagliara del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n.
35, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Ponzini n. 21/b
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria istanza e fatta salva ogni ulteriore
produzione e deduzione, sia istruttoria che di merito, nei termini di legge e all'esito delle difese avversarie, previ gli
incombenti di rito:
in via principale e nel merito:
dichiarare, ex artt. 1 – 5 della Legge n. 898/70, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Mandello del
Lario (LC), in data 18.03.2017, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario, al n. 1, Parte I,
pag. 4, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce
all'atto stesso, alle seguenti condizioni:
1. Dato atto che la IG.ra ha trasferito la propria residenza presso altro immobile condotto in locazione, Parte_1
dichiararsi non luogo a provvedere rispetto all'assegnazione dell'ex casa coniugale;
2. I coniugi vivranno dunque separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
3. I figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna, ove manterranno la residenza anagrafica;
i Genitori si occuperanno dunque, investiti della comune
responsabilità, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione di
indipendenza ed autonomia nonché alle cure ed alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali. Oltre a ciò,
saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche, scelte scolastiche, religiose
e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori.
Entrambi i Coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che
riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la propria genitorialità condivisa;
i Coniugi
concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i nonni ed i
parenti di entrambi i rami genitoriali;
per l'ipotesi in cui il IG. fosse all'estero le Parti si impegnano a CP_1
comunicare ed a prestare collaborazione, anche per la sottoscrizione della documentazione eventualmente richiesta da
terzi, a mezzo mail ai seguenti indirizzi: – ; Email_1 Email_2
4. il diritto – dovere di visita paterno, salvo diverso accordo tra i Genitori, sarà così esercitato:
• fintanto che il IG. lavorerà fuori Provincia, un fine settimana al mese, da concordare con la IG.ra CP_1
almeno 10 giorni prima, dal sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00, qualora il IG. abbia la Parte_1 CP_1
possibilità di accogliere i Minori per il pernotto presso l'abitazione della sorella IG.ra diversamente il Parte_2
Padre starà con i Minori dalla mattina del sabato alle ore 10.00 sino alle 21.30 e la domenica dalle ore 10.00 sino a lla
pagina 2 di 15 18.00 e, in ogni caso, si occuperà di prelevare i Minori dalla casa materna e di ivi riportarli, anche per il tramite della
Sorella o del;
Pt_3
• qualora il IG. dovesse tornare a vivere stabilmente nella Provincia di Lecco, egli potrà tenere con sé i CP_1
Figli ai fine settimana alternati, dal sabato alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00, nonché un giorno
infrasettimanale, da concordare con la RE, dall'uscita di scuola alle 21.00, avendo sempre cura di prelevarli dalla casa
materna ed ivi riportarli;
• il IG. potrà stare con i Minori, in via alternata di anno in anno con la RE, il giorno di Natale o S. CP_1
Stefano, oltre che il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dalle 10.00 alle 18.00 (ai fini del calcolo dell'alternanza si conviene
che Natale 2024 sarà di competenza del Padre e S. Stefano della RE, mentre Pasqua 2025 della RE e Pasquetta del
Padre), nonché per almeno una/due ore, da concordarsi, il giorno del compleanno dei Minori, oltre che dell' stesso;
CP_1
• il Padre potrà contattare i Minori, mediante video-chiamate per il tramite del telefonino con scheda sim tel.
375/59.84.454, appositamente acquistato nel mese di gennaio 2021 dal medesimo e regalato alla minore il martedì Per_1
ed il giovedì sera alle ore 20.00, nonché la domenica alle ore 12.00, con eventuali spese di ricarica a carico del Padre;
• nei periodi di sospensione scolastica, i Figli trascorreranno fino a tre settimane di vacanze con la RE, anche non consecutive, anche in località di villeggiatura, estero compreso e, in particolare, presso la casa della Nonna materna
in Serbia, nel periodo da comunicare al Padre almeno
un mese prima della partenza e fatto salvo il diritto del Padre di recuperare, prima della partenza o al ritorno dei Minori, il
proprio diritto di visita, così come sopra indicato;
parimenti i Minori potranno permanere in Serbia dai Nonni paterni,
anche in assenza dei Genitori, durante i periodi di sospensione scolastica;
• sempre nel periodo di cui sospensione scolastica, i Minori potranno trascorrere un periodo di vacanza con il
Padre, fino a quattro giorni consecutivi, da comunicare alla RE almeno un mese prima;
5. il IG. a partire dal mese di deposito del presente ricorso, verserà alla IG.ra , a titolo CP_1 Parte_4
di contributo al mantenimento di Figli, in ragione di metà ciascuno, l'importo di € 600,00 mensili (settecento euro/00, oltre
rivalutazione annuale ISTAT) per 12 mesi all'anno ed entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
6. le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori, sempre a partire dal mese di gennaio 2021, saranno
ripartire tra i nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale Pt_5
di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
pagina 3 di 15 - SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o
specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da
idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed
oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche
siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario
relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con
preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti
sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari
anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- SPESE HE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo
scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto
scolastico; e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al
programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla
scuola; g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o
equiparabili; h) mensa e buoni pasto.
- SPESE HE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni
private; d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con
pernottamento.
- SPESE EXTRAHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo
comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari
dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli
previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali
costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni)
pagina 4 di 15 e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e
manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRAHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e
ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al
punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f)
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non
manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore
richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come
consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie
rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
• ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: il diritto l'assegno unico universale, così come qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva o integrativa, continuerà a compete in via esclusiva alla RE;
le detrazioni per “familiari a carico”, non
ricompresi nella citata misura, relative ai Minori saranno di competenza esclusiva della RE, così come - salvo diverso
accordo sulla specifica annualità fiscale – di competenza esclusiva della RE sarà il diritto di dedurre/detrarre per
intero dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse dei Minori, al nominativo del quale
dovranno essere intestate tutte le ricevute/fatture fiscali, con l'espressa indicazione dunque del codice fiscale dei medesimi;
in ogni caso, le Parti dovranno reciprocamente sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti
benefici e comunque mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
la RE sarà la sola a poter fruire
e richiedere, nell'interesse dei Figli, a qualsivoglia bonus o contributo di welfare da qualsivoglia Ente erogato;
• in continuità con quanto previsto in sede separativa e tenuto conto deli migliorato stato psico – fisico IG.
[...]
prevedere che qualora il predetto dovesse peggiorare e ciò rischiasse di pregiudicare le capacità genitoriali di cura CP_1
ed accudimento dei Minori, il predetto sarà tenuto a condividere con la IG.ra copia della documentazione Parte_1
pagina 5 di 15 medica aggiornata e gli esiti degli esami tossicologici, a semplice richiesta della IG.ra , al fine di rinvenire Parte_1
soluzioni condivise e su misura tra Genitori circa la rimodulazione del diritto – dovere di visita paterno a tutela dei Minori,
in deroga a quanto quivi previsto: in difetto, torneranno in vigore le condizioni separative in punto di diritto – dovere di
visita paterno di cui al paragrafo 4. e paragrafo 8. del “foglio di precisazione congiunte contenente assenso alla trattazione
scritta” e relativo Decreto di Omologa della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Lecco in data 11.06.2021
n. cronol. 4654/2021 del 15.06.2021 – n. 2047/2020 R.G.
• Le Parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca all'espatrio per sé e ferma la delega del IG. CP_1
rilascia in sede separativa alla IG.ra , per la richiesta dei documenti necessari all'espatrio dei Minori e Parte_1
fermo l'impegno del predetto a sottoscrivere i documenti a tal fine necessari, se richiesto e a sostenerne in pari misura le
relative spese;
• Darsi atto che i coniugi hanno provveduto, in sede di separazione, a dirimere ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro esistente.
Le medesime conclusioni vengono rassegnate anche per la fase di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti e salva
richiesta di formulare ogni diversa richiesta di modifica in corso del procedimento, rebus sic stantibus, anche alla luce
delle difese e richieste del Resistente, con riserva pertanto di richiedere una maggior contribuzione, qualora le emergenze
processuali rivelassero maggior disponibilità economiche da parte del Padre.
in via istruttoria. Si chiede sin d'ora che venga ordinato al IG. ex art. 210 c.p.c., di esibire e produrre in CP_1
giudizio i seguenti documenti:
1) estratti conti correnti bancari e postali e relativi, eventuali, depositi titoli, intestati e/o cointestati al Resistente, contratto
di lavoro, buste paga anno 2024, dichiarazione redditi/CUD anni 2023/2022/2021, nonché ogni altro documento richiesto
come da art. 473 bis c.c..
in ogni caso: con vittoria di spese legali del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 5.7.2024 , coniugata con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio civile celebrato in Mandello del Lario in data 18.3.2017, ha chiesto al
[...]
Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo l'omologa della separazione pronunciata con decreto del Tribunale di Lecco dell'11/15.6.2021.
pagina 6 di 15 La ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (in data Per_1
11.7.2013) e (in data 17.10.2016), entrambi ancora minorenni. Per_2
Il decreto di omologa del Tribunale di Lecco ha regolamentato la separazione in base alle seguenti disposizioni: assegnazione della casa coniugale (condotta in locazione) sita in Mandello del
Lario, Via Manzoni n. 56, alla per abitarvi con i figli;
affidamento in via condivisa dei figli Parte_1
con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre da esercitare sotto la supervisione di persone di comune fiducia dei genitori;
obbligo, a carico dell' CP_1
di corrispondere, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo di euro 200,00 mensili per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecco. Le parti avevano anche convenuto che il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare fosse di competenza esclusiva della madre, così come il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse dei minori. Inoltre, nel decreto di omologa della separazione era previsto che l' dovesse consegnare alla moglie, ogni sei mesi a partire dalla CP_1
sottoscrizione del foglio di precisazioni congiunte, gli esiti degli esami tossicologici, oltre alla documentazione afferente alle cure mediche in essere. Da ultimo, le parti si erano date la reciproca autorizzazione all'espatrio per sé e avevano stabilito l'autorizzazione dell' all'espatrio dei minori CP_1
con la moglie, con conseguente suo rilascio di delega alla per la richiesta dei documenti Parte_1
necessari all'espatrio dei minori.
In questa sede la ricorrente ha dichiarato che, dalla pronuncia di separazione ad oggi, i coniugi non hanno avuto alcuna comunanza di vita materiale o spirituale e che, rispetto al tempo in cui è stata pronunziata la separazione, si è verificato un decisivo miglioramento delle condizioni psico/socioeconomiche del resistente “il quale ha finalmente raggiunto un equilibrio personale e lavorativo”: tanto legittimerebbe il venir meno della necessità della supervisione da parte di un familiare di comune fiducia dei genitori durante le visite del padre ai minori, ma, al contempo, anche una richiesta di aumento della contribuzione economica del marito nel mantenimento dei figli. Infatti, avendo l' superato “la promiscuità abitativa e lavorativa che lo affliggeva al tempo”, in quanto CP_1
vive stabilmente in NA (in appartamento in locazione) e lavora presso la Ico.Tec. Grandi Impianti
pagina 7 di 15 s.r.l. con uno stipendio non inferiore a 1.500,00/1.600,00 euro mensili, la ricorrente ha chiesto l'innalzamento del concorso paterno al mantenimento della prole ad euro 300,00 a figlio.
2. - Alla prima udienza del 28.1.2025 è comparsa personalmente la sola ricorrente, assistita dal proprio difensore: sentita liberamente dal Giudice relatore, ha ribadito che, rispetto a quando fu pronunciata la separazione, il marito si è trasferito a vivere a NA, vede i figli indicativamente una volta al mese, previo accordo che prende con la stessa o direttamente con la figlia più grande, e li sente telefonicamente ogni due o tre giorni. Ha poi ripetuto che “sia fattibile l'affidamento condiviso dei figli
e la possibilità che il padre li incontri senza più necessità di supervisioni da parte di terzi (…) in quanto, sempre a differenza dell'epoca della separazione, mio marito ha ora un lavoro stabile”. Dal punto di vista economico ha tenuto ferma la richiesta di “un piccolo aumento del mantenimento dei figli”, portandolo così dai 230,00 euro a figlio (per effetto della rivalutazione ISTAT) previsti in sede di separazione a 300,00 euro per ciascun figlio, “anche perché gli stessi stanno pressoché prevalentemente presso di me e le loro esigenze sono aumentate con l'età”. In merito alla professione del marito, ha saputo riferire soltanto che “svolge attività di idraulico industriale” senza tuttavia conoscere “quanto percepisca al mese”.
Alla luce delle dichiarazioni della , è stata autorizzata l'immediata precisazione delle Parte_1
conclusioni e la causa è passata in decisione, senza ulteriori scritti difensivi.
3. - Va ribadita la declaratoria di contumacia del resistente, a cui il ricorso, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sono stati regolarmente notificati in data 2.10.2024 dall'Ufficiale
Giudiziario nelle forme dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale della residenza in NA, Via
Ponzini n. 21/b.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione sia stata omologata e si sia protratta senza interruzioni per almeno sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione, omologata l'11/15.6.2021 dal Tribunale di Lecco (cfr. doc. 4 della ricorrente), i coniugi pagina 8 di 15 non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - La richiesta di affidamento in via condivisa dei minori con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre, viene valutata positivamente dal Collegio
alla luce della dedotta migliorata condizione psico/socioeconomica del resistente e dei buoni rapporti tra le parti, consentendo in tal modo ai figli di beneficiare del pieno esercizio del diritto alla bigenitorialità. Resta fermo il fatto che, se le condizioni psicofisiche del resistente dovessero peggiorare, lo stesso sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla affinché le parti Parte_1
possano valutare di rimodulare detto diritto di visita.
6. - Il Collegio valuta positivamente anche la richiesta di un aumento del contributo al mantenimento paterno dei figli ad 300,00 per ciascun figlio, in quanto congrua alla luce delle aumentate esigenze dei figli, oltre che alla migliorata situazione economica del resistente.
L'assegno unico universale ed ogni altra misura ad esso sostitutiva o integrativa continuerà a competere invia esclusiva alla madre, così come le detrazioni per familiari a carico non ricomprese in questa misura nonché il diritto di dedurre o detrarre per intero dal reddito le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, fermo restando il fatto che il resistente sarà tenuto a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie all'ottenimento di questi benefici.
Le spese straordinarie per i minori sono suddivise al 50% fra i due genitori, secondo le modalità
meglio declinate in dispositivo.
7. - La ricorrente ha altresì chiesto di mantenere “ferma la delega del signor CP_1
rilasciata in sede separativa alla IG , per la richiesta dei documenti necessari Parte_6
all'espatrio dei minori” nonché di mantenere “fermo l'impegno del predetto a sottoscrivere i documenti a tal fine necessari e a sostenere in pari misura le relative spese”. Il Collegio accoglie questa richiesta, atteso che il resistente, non costituitosi nel presente giudizio, non ha contestato gli impegni assunti in sede di separazione, né ha manifestato opposizione alla loro conferma. Inoltre, la permanenza di tali obblighi garantisce il diritto dei minori alla libera circolazione e alla continuità delle relazioni familiari, rispondendo al loro superiore interesse.
pagina 9 di 15 8. - Il Collegio prende infine atto che, già in sede di separazione, i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro esistente.
9. - Quanto alle spese di lite, la natura costitutiva e necessaria della pronuncia sullo status e la contumacia del resistente, che di fatto non ha ritardato lo svolgimento del giudizio, rappresentano valide ragioni per operarne l'integrale compensazione fra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
AC (Serbia) il 10.4.1989, e (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
25.10.1979; matrimonio celebrato in Mandello del Lario in data 18.3.2017 e trascritto nei registri di matrimonio del predetto Comune al n. 1 Parte I dell'anno 2017;
DISPONE
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e , con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna (condotta in locazione a Mandello del Lario, via Parodi n. 36/b), ove manterranno la residenza anagrafica;
DISPONE
che il diritto – dovere di visita paterno, salvo diverso accordo tra i genitori, sarà così esercitato:
• fintanto che lavorerà fuori Provincia, un fine settimana al mese, da concordare con CP_1
la almeno 10 giorni prima, dal sabato dalle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00, qualora Parte_1
l' abbia la possibilità di accogliere i minori per il pernotto presso l'abitazione della sorella CP_1
; diversamente il padre starà con i minori dalla mattina del sabato alle ore 10.00 sino alle Parte_2
21.30 e la domenica dalle ore 10.00 sino alle 18.00 e, in ogni caso, si occuperà di prelevare i minori dalla casa materna e di ivi riportarli, anche per il tramite della sorella o del cognato;
• qualora dovesse tornare a vivere stabilmente nella Provincia di Lecco, potrà tenere CP_1
con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00, nonché
pagina 10 di 15 un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dall'uscita di scuola alle 21.00, avendo sempre cura di prelevarli dalla casa materna ed ivi riportarli;
• potrà stare con i minori, in via alternata di anno in anno con la madre, il giorno di CP_1
Natale o S. Stefano, oltre che il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dalle 10.00 alle 18.00 (ai fini del calcolo dell'alternanza si conviene che Natale 2024 sarà di competenza del padre e S. Stefano della madre, mentre Pasqua 2025 della madre e Pasquetta del padre), nonché per almeno una/due ore, da concordarsi, il giorno del compleanno dei minori, oltre che dell'Atzeni stesso;
• il padre potrà contattare i minori, mediante video-chiamate per il tramite del telefonino con scheda SIM tel. 375/59.84.454, appositamente acquistato nel mese di gennaio 2021 dal medesimo e regalato alla minore il martedì ed il giovedì sera alle ore 20.00, nonché la domenica alle ore Per_1
12.00, con eventuali spese di ricarica a carico del padre;
• nei periodi di sospensione scolastica, i figli trascorreranno fino a tre settimane di vacanze con la madre, anche non consecutive, anche in località di villeggiatura, estero compreso e, in particolare,
presso la casa della nonna materna in Serbia, nel periodo da comunicare al padre almeno un mese prima della partenza e fatto salvo il diritto del padre di recuperare, prima della partenza o al ritorno dei minori, il proprio diritto di visita, così come sopra indicato;
parimenti i minori potranno permanere in
Serbia dai nonni paterni, anche in assenza dei genitori, durante i periodi di sospensione scolastica;
• sempre nel periodo di sospensione scolastica, i minori potranno trascorrere un periodo di vacanza con il padre, fino a quattro giorni consecutivi, da comunicare alla madre almeno un mese prima;
DISPONE che, nell'ipotesi in cui si trovasse all'estero, le parti si impegneranno a comunicare e a CP_1
prestare collaborazione, anche per la sottoscrizione della documentazione eventualmente richiesta da terzi, a mezzo mail ai seguenti indirizzi: – ; Email_1 Email_2
DISPONE
che, in continuità con quanto previsto in sede separativa, qualora il migliorato stato psico – fisico di dovesse peggiorare, con conseguente rischio di pregiudizio delle proprie capacità CP_1
genitoriali di cura ed accudimento dei minori, sarà tenuto a condividere immediatamente e a semplice pagina 11 di 15 richiesta della la copia della documentazione medica aggiornata e gli esiti degli esami Parte_1
tossicologici, al fine di ricercare soluzioni condivise e su misura tra genitori circa la rimodulazione del diritto/dovere di visita paterno a tutela dei minori, in deroga a quanto sopra previsto: in difetto,
torneranno in vigore le condizioni separative in punto di diritto – dovere di visita paterno di cui al paragrafo 4. e paragrafo 8. del “foglio di precisazione congiunte contenente assenso alla trattazione scritta” e relativo Decreto di Omologa della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Lecco
in data 11.6.2021 n. cronol. 4654/2021 del 15.6.2021 – n. 2047/2020 R.G;
PONE A CARICO
di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e a partire dal mese di luglio 2024, la CP_1
somma di 300,00 euro per ciascun figlio (euro 600,00 complessivi) da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno a a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi Parte_4
annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b)
pagina 12 di 15 libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket,
pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo,
assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo pagina 13 di 15 espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE
che sarà di competenza esclusiva di : Parte_1
• l'assegno unico universale, così come qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva o integrativa nell'interesse dei figli;
• le detrazioni per “familiari a carico”, non ricompresi nella citata misura, relative ai minori;
• salvo diverso accordo sulla specifica annualità fiscale, il diritto di dedurre/detrarre per intero dal reddito le spese straordinarie deducibili/detraibili sostenute nell'interesse dei minori, al nominativo del quale dovranno essere intestate tutte le ricevute/fatture fiscali, con l'espressa indicazione dunque del codice fiscale dei medesimi;
Le parti dovranno reciprocamente sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici e comunque mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari;
DISPONE
• che le parti si obblighino a darsi reciproca autorizzazione all'espatrio per sé;
• che rimanga ferma la delega dell'Atzeni, rilasciata in sede di separazione alla , per la Parte_1
richiesta dei documenti necessari all'espatrio dei minori, oltre all'impegno dello stesso a sottoscrivere i documenti a tal fine necessari, qualora richiesto, e a sostenerne in pari misura le relative spese;
DÀ ATTO
che i coniugi hanno provveduto, già in sede di separazione, a dirimere ogni rapporto economico-
patrimoniale tra loro esistente;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
pagina 14 di 15 integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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