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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti BOCCARDI PIETRO e RONCONI
NI
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti TEDESCHI CP_1 C.F._1
CE e AT AM appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 6.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto parzialmente la domanda proposta da , dipendente della CP_1 Parte_1 dal 4.3.1980 al 1.6.2019, con qualifica di «ausiliario generico – par. 100»,
[...] volta a conseguire l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale di emolumenti retributivi percepiti con continuità a titolo di: - diaria e trasferte (comprensiva di indennità di trasferta, diaria ridotta, intera, parziale, pernottazione ex artt. 20/A e 21/A CCNL 23.7.1976); indennità di disponibilità (CIA 1998), poi indennità riservista e aggiuntiva;
indennità di fuori nastro (Accordo aziendale 1.8.1997); indennità di produttività (CIA 2.6.1988); indennità giornaliera (A.A. 7.7.1997); premio di produttività (A.A. 2.6.1988, poi premio di presenza giusta CIA 23.7.2009); indennità ordinaria notturna;
lavoro straordinario;
ore di scorta (CIA 1998); indennità di presenza (artt. 5A e 5B CCNL 21.5.1981); indennità aziendale;
interessenze.
1.1. L'adito Tribunale si è pronunciato nei seguenti termini:
«accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di indennità fuori nastro, di presenza, disponibilità e diarie e trasferta nella misura del 50% a far data dal 18.07.2007; condanna la Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente delle suddette indennità riconosciute per i giorni di
[...] ferie usufruiti a titolo di differenze retributive dal 18.07.2007, oltre accessori come per legge;
condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, già liquidata in €
1200,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, compensando fra le parti la restante metà».
1.2. In particolare, il primo giudice:
- ha disatteso l'eccezione di giudicato sollevata dalla società in relazione al giudizio precedentemente proposto da innanzi al TAR Puglia-Lecce, rilevando che la vis espansiva CP_1 del giudicato, nei rapporti giuridici di durata e nelle relative obbligazioni periodiche, viene meno di fronte a qualsiasi sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento e che, nel caso di specie, il rapporto era mutato da pubblicistico a privatistico, a seguito della cessazione della gestione commissariale governativa e dell'applicazione dei CCNL di settore;
- ha condiviso la prospettazione attorea sulla base dei principi di diritto affermati da CP_2
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, ma anche a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro, compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, e a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale;
- ha ricordato che, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento delle stesse, essere correlata al peculiare status professionale o personale ed essere stata percepita in modo continuativo o, quanto meno, non occasionale, oltre che in misura congrua o comunque apprezzabile;
- ha stimato rispondenti ai suddetti criteri, tra le indennità elencate dal lavoratore, soltanto le indennità di fuori nastro, presenza, disponibilità, diarie e trasferte nella misura del 50% (con esclusione delle indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, giornaliera, ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze);
pag. 2/17 - in merito a diarie e trasferte, ha precisato che la natura mista – in parte retributiva ed in parte risarcitoria – dei compensi induce a ricorrere equitativamente, ai fini del computo nella retribuzione feriale, al criterio di cui all'art. 12, l. 153/1969, che esclude dalla retribuzione imponibile il 50% del relativo ammontare;
- ha, infine, ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società datrice, evidenziando che, dopo l'entrata in vigore della c.d. Legge ER (18.7.2012), per i crediti retributivi sorti nella sua vigenza e nel quinquennio anteriore, la prescrizione non decorre in corso di rapporto di lavoro, bensì soltanto dalla cessazione dello stesso, ed ha, di conseguenza, limitato il diritto alle differenze retributive al periodo 18.7.2007-1.6.2019 (data di collocamento in quiescenza di . CP_1
2. Avverso detta sentenza, la ha interposto Parte_1 appello, con ricorso depositato il 10.4.2024, cui ha resistito il lavoratore con apposita memoria.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. La società datrice di lavoro affida il gravame a sette motivi.
4.1. Con il primo, si duole del rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di giudicato, sostenendo che la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 2318/2003 era intercorsa tra le stesse parti in un giudizio avente il medesimo oggetto ed osservando che, diversamente da quanto argomentato in sentenza, la decisione dell' era intervenuta dopo la trasformazione della CP_3 per effetto della cessazione della gestione Parte_1 commissariale governativa, con applicazione del medesimo CCNL del 23.7.1976.
4.2. Il motivo è infondato. Come già ricordato dal primo giudice, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, ma con il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., n.
37269/2021).
La Suprema Corte (Cass., n. 22683/2021), con specifico riferimento a due giudizi riguardanti il medesimo rapporto di lavoro, ha chiarito che l'eventuale giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al
TFR costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro (così anche Cass., n. 5409/2020 la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la pag. 3/17 situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti» (Cass., n. 28415/2017).
Tanto, nel quadro di principi consolidati in forza dei quali, come ribadito da Cass.,
n.13921/2013, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra le tante Cass.,
Sez. Un., n. 26482/2007 e Cass., Sez. Un., n. 13916/2006, nonché, più di recente, Cass., n.
8650/2010).
Al contempo, è stato più volte ribadito che, in linea generale, la portata precettiva di una decisione siffatta, intangibile quanto ai diritti già maturati, può esplicare i suoi effetti per il futuro solo rebus sic stantibus, e, cioè, a situazione normativa e fattuale immutata, laddove, a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione ovvero di diversità delle condizioni di fatto e di diritto, il giudice del merito, nel ritenere preclusa l'indagine in virtù del giudicato, applicherebbe erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c. (così sempre Cass.,
n. 13921/2013, ma v. anche Cass., nn. 10156/2017, 7981/2016 e 26922/2016).
4.3. Senonché, nel caso di specie, risultano per tabulas e sono incontroverse tra le parti le seguenti circostanze: - la domanda in precedenza proposta dal lavoratore dinanzi al giudice amministrativo aveva a oggetto l'inclusione nella retribuzione feriale di indennità (per lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di presenza, indennità di turno, pernottazione, diaria, condotta, scorta e indennità giornaliera aggiuntiva) in gran parte diverse da quelle oggetto di rivendicazione in questa sede e riconosciute dal Tribunale (indennità per diaria e trasferte, di presenza, disponibilità, fuori nastro); - le due azioni giudiziarie si riferiscono a periodi completamente diversi e neppure in parte sovrapponibile (rispettivamente, 1989-2000 e 2008-
2019); - eterogenea si presenta anche la causa petendi, posto che la prima azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore era fondata sulla violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., laddove nella odierna controversia viene in rilievo l'esatta applicazione della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, di gran lunga successive all'epoca di proposizione del primo ricorso (2000).
In tale situazione complessiva, dunque, non si è formato alcun giudicato né implicito, né tanto meno esplicito sulla misura della retribuzione feriale per il periodo di cui si controverte ed in pag. 4/17 relazione alle indennità rivendicate nel solco della nozione europea: il presente giudizio involge la soluzione di una questione in fatto e diritto del tutto diversa da quella di cui al giudizio definito dall' con sentenza passata in giudicato e che non ha costituito la premessa logica CP_3 indispensabile della relativa statuizione, basata sull'applicazione della contrattazione collettiva all'epoca vigente per gli autoferrotranvieri e sulla non computabilità nel concetto di retribuzione normale contrattuale delle specifiche voci retributive erogate a nel limitato periodo 1989- CP_1
2000.
5. Con ulteriori plurimi motivi, articolati mediante una serie di connesse censure, l'appellante lamenta “l'errata interpretazione dell'art. 7, direttiva 88/2003/CE, dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs.
66/2003, anche alla luce dell'art. 36 Cost.; motivazione errata e contraddittoria sulla nozione di retribuzione feriale e sul ruolo della contrattazione collettiva”, osservando che la citata direttiva si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto. Evidenzia come la CGUE non abbia mai affermato, sulla scorta della Direttiva 2003/88, la necessità di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, limitandosi, piuttosto, a ricollegare l'effetto dissuasivo dal godimento delle ferie annuali, contrastante con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 cit., alle ipotesi di riduzione “significativa”.
Il Tribunale avrebbe, quindi, sottovalutato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale, cui spetterebbe stabilirne la misura proprio in ragione dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n.
2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
5.1. Sotto altro profilo, il primo giudice avrebbe pretermesso ogni accertamento in ordine alla dissuasività, non avvedendosi che le buste paga del lavoratore attestavano la trascurabile incidenza degli emolumenti non computati sulla retribuzione complessiva lorda annua percepita;
avrebbe, per converso, valorizzato una dissuasività soltanto potenziale, basandosi sugli erronei conteggi predisposti dal lavoratore, non improntati al criterio del “periodo medio rappresentativo” e del numero di giorni di ferie minime spettanti (pari a 24 giorni).
5.2. Censura, altresì, la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riscontrato il nesso intrinseco delle indennità percepite dal lavoratore con le sue mansioni, nonché la continuità e la consistenza degli importi erogati dalla datrice di lavoro, sostenendo che non sarebbero state correttamente valutate le risultanze istruttorie, tra cui buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi.
Osserva, in particolare: - che il lavoratore non avrebbe mai percepito l'indennità di fuori nastro, neppure astrattamente spettante, in ragione della tipologia di mansioni svolte (“ausiliario
pag. 5/17 generico”); - che sarebbe erroneo il richiamo all'indennità di disponibilità prevista dall'A.A.
23.10.2000, trattandosi di accordo estraneo alla contrattazione di secondo livello di FSE e di emolumento diversamente riferibile ai risparmi di produttività; - che l'indennità di presenza di cui all'art. 4 A.N. 21.05.1981 sarebbe confluita, giusta Accordo 29.6.1988, in un nuovo elemento retributivo, chiamato “terzo elemento salariale”, già incluso nella retribuzione feriale in quanto parte della c.d. “retribuzione normale”; - che le indennità di diaria e trasferta ai sensi dell'art. 51,
D.P.R. 917/1986, concorrono a formare il reddito per la sola parte eccedente € 46,48 al giorno e tale soglia non sarebbe mai stata superata.
5.3. Sollecita, inoltre, una “necessaria interpretazione temperata dei principi comunitari”, chiedendo, anche in caso di conferma della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria limitatamente ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, argomentando che sarebbe altrimenti leso il legittimo affidamento del datore di lavoro, con grave pregiudizio sul piano economico, anche in considerazione dell'elevato numero di dipendenti nella medesima situazione.
5.4. Con due ultime connesse doglianze, attinge il capo della sentenza che ha in parte respinto l'eccezione di prescrizione, escludendone la decorrenza in corso di rapporto lavorativo in ipotesi di applicazione dell'art. 18 Stat. lav., come modificato dalla c.d. Legge ER.
Critica l'interpretazione propugnata dal primo giudice, deducendo che il quinquennio non coperto da prescrizione avrebbe dovuto essere più correttamente individuato in quello a ritroso dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Prospetta, in ogni caso, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2935, e 2948, n. 4), oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., per contrasto con gli artt. 3, 36 e 41 Cost., nell'interpretazione data dal Tribunale, in quanto lesiva del legittimo affidamento maturato dalle parti sociali sulla stabilità della regolamentazione del rapporto contrattuale e contrastante con il principio di libertà di iniziativa economica privata.
6. Ragioni di ordine logico-espositivo inducono a delibare innanzi tutto queste ultime doglianze.
6.1. Correttamente il primo giudice, tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente a decorrere dal 1.6.2019 e dell'instaurazione della controversia in primo grado nel
2022, ha dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive limitatamente al periodo antecedente al 18.7.2007 (quinquennio a ritroso dall'entrata in vigore della c.d. Legge ER).
Nel fare ciò, si è conformato all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass., n.
26246/2022, secondo cui la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro, anche liddove allo stesso sia applicabile l'art. 18 Stat. lav., come modificato dalla L. n. 92/2012, facendone discendere la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge citata (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (dal 18.7.2007), l'exordium praescriptionis coincida con la data di cessazione del rapporto. pag. 6/17 Si tratta di un'interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di relativa adeguata tutela, di talchè, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, è indubbio ed incontroverso che il rapporto di lavoro alle dipendenze della sia interamente regolamentato dal diritto privato, né le previsioni Parte_1 della normativa del settore autoferrotranviario relative alle contestazioni disciplinari – citate dall'appellante – valgono a sottrarlo a tale disciplina.
Nulla osta, quindi, all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n. 2431/2024 ed esattamente condivisi dal primo giudice.
6.2. In ordine ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura
“costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (v. Corte Cost. sentt. nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione, recepita in Costituzione, tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa.
6.3. Né ha pregio l'argomento secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in ragione dell'applicabilità della normativa speciale di cui al r.d. n. 148/1931.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di
pag. 7/17 carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n.
35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge ER ha senza dubbio inciso anche sulla stabilità del Cont rapporto di lavoro alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che, ai crediti retributivi insorti in corso di rapporto, deve applicarsi la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass., n. 25590/2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», come pure alla disciplina apprestata dalla c.d. legge ER in tema di licenziamenti individuali.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta Cass., n. 17631/2023, la quale ha evidenziato, altresì, in motivazione, che per escludere l'applicazione della disciplina codicistica ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
pag. 8/17 l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con
i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo...».
7. I restanti motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Giova premettere che il lavoratore non ha proposto appello incidentale avverso le statuizioni di primo grado reiettive della sua domanda di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale di taluni emolumenti (indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, giornaliera, ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze), sicché, in proposito, si è formato il giudicato interno
7.1. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea all'espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell'art. 7, n. 1, della
Direttiva n. 88 del 2003, abbia inteso affermare che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione “deve essere mantenuta”, con ciò intendendosi che il lavoratore debba percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (così CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_1
In altri termini, si è inteso assicurare una situazione, a livello retributivo, sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, in atto nei periodi di lavoro effettivo, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e CP_5 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20)..
7.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass., 17/05/2019, n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in pag. 9/17 rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass., 30/11/2021, n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, rilevando la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui esclude il computo del predetto emolumento, perché in contrasto con l'art. 4, d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) e interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire condizioni economiche paragonabili a quelle godute in costanza di esercizio dell'attività lavorativa (cfr. Cass., 23/06/2022, n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre, da una parte, tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, poi, statuito che
«l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni
e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta pag. 10/17 esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_2 Persona_1
60)».
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31); in tale pronuncia si precisa che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock, cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). «[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE».
7.3. In ragione di tanto, la circostanza che la società appellante, nella specie, possa essersi attenuta alle pattuizioni della contrattazione collettiva in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, aventi efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, con «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne
pag. 11/17 indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità», come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 168/1981 e 170/1984 (cfr. Cass.
n. 13425/2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012).
Parimenti, a nulla rileva se l'istante abbia o meno formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia, sin dall'inizio, dedotto come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE cit.
7.4. Chiarisce Cass., n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass., n. 35578/2023, secondo cui deve, appunto, trattarsi di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione alla specifica mansione in esame).
8. Tanto detto, per corrispondere alle doglianze dell'appellante in ordine alle specifiche indennità di cui il primo giudice ha accertato il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale, deve osservarsi quanto segue.
8.1. Il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL del
23.7.1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante. In termini, v. da ultimo Cass., n. 13321/2024, pronunciatasi nel senso della correttezza della decisione inclusiva della Corte di merito, sul presupposto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n.
37589 del 2021; nello stesso senso, v. Cass. nn. 11758 e 11760 del 2024, che ha respinto il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo di Parte_1 indennità di trasferta e diaria ridotta).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente pag. 12/17 la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), e ne ricollega la parametrazione ad una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, peraltro giammai in questo giudizio allegate).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del
TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.lgs. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte «da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48»: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità.
E' appena il caso di precisare che l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale non può che restare limitata alla misura dimidiata del 50%, riconosciuta dal primo giudice, non avendo il lavoratore spiegato sul punto appello incidentale.
8.2. L'indennità di presenza di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981, chiesta dal lavoratore e riconosciuta dal Tribunale, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione, in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione;
essa è, dunque, intrinsecamente legata alla presenza in servizio ed allo svolgimento della mansione lavorativa, costituendo elemento proprio della retribuzione ordinaria, tanto da essere attribuita indistintamente a tutto il personale, ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è motivo alcuno che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale.
8.3. Va, invece, espunta l'indennità di fuori nastro, che non è prevista per il profilo professionale rivestito dal lavoratore («ausiliario generico») e, non a caso, non risulta essere mai stata percepita, come espressamente puntualizzato in questa sede dalla società datrice (cfr. pag. 27 dell'atto di gravame) e neppure contestato dall'appellato nella memoria di costituzione.
8.4. Quanto all' indennità di disponibilità/aggiuntiva, per come descritta dal lavoratore (cfr. pag.
4 del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.; cfr. altresì note difensive depositate telematicamente in data 30.9.2025), in relazione all'A.A. 7.7.1997, e, poi, con specifico riferimento alla qualifica di macchinista in forza dell'A.A. 3.2.1998, va subito detto che l'emolumento afferisce all'indennità di produttività giornaliera, che è costituita da una parte fissa – che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del 4 luglio 1991 e del 30 maggio 1992 e che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate) – e da una parte “aggiuntiva” – erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi (economici) di cui al punto 4 -; sicché quest'ultima – oltre ad essere una componente dell'indennità di produttività, già espressamente esclusa dal computo della retribuzione feriale ad opera del primo giudice, in assenza di appello incidentale del lavoratore – in ogni caso non compete, perché non correlata alle mansioni, né alla pag. 13/17 professionalità, bensì a fattori esterni meramente eventuali (cfr. C.App Bari, sez. lav., Sentenza n.
355/2025 pubbl. il 13/04/2025).
Non v'è dubbio che proprio di tale emolumento si tratti nel caso di specie, attese le convergenti indicazioni fornite da entrambe le parti nelle note difensive depositate per l'udienza di discussione (cfr. pag. 2 note FSE;
cfr. pag. 1 note;
il che consente di ritenere assorbita CP_1 ogni questione relativa all'improprio richiamo da pate del Tribunale degli accordi aziendali del
1.8.1997 e del 23.10.2000, che la società appellante indica come estranei alla sua contrattazione di secondo livello.
A ciò si aggiunga che neppure il richiamo operato da ultimo al punto 5.3 dell'Accordo 3.2.1998 appare pertinente alla posizione dell'odierno appellato, ausiliario generico, trattandosi di previsione in quanto tale diversamente riferibile alle «qualifiche di Macchinista, Capo treno,
Conduttore, Agente di movimento e Conducente di Linea».
8.5. D'altro canto, il lavoratore ha puntualmente documentato la circostanza che gli emolumenti da includere nel calcolo della retribuzione feriale siano stati erogati dall'azienda in maniera Cont sostanzialmente continuativa;
né può rilevare la mancanza – stigmatizzata da – di pochissimi cedolini paga (v. pag. 21 del gravame), essendo ragionevole presumere che l'erogazione sia avvenuta con le medesime modalità. Del resto, neppure in sede di gravame la società ha mai dedotto il contrario, né tanto meno ha prodotto – com'era sicuramente in sua facoltà, stante la vicinanza della prova – i prospetti paga in questione, per dimostrare che le voci retributive controverse non erano state affatto corrisposte. Né la produzione di ogni singola busta paga era necessaria allo scopo di consentire la quantificazione delle differenze retributive, al cospetto di una statuizione di condanna generica.
8.6. Quanto, poi, alla dedotta esiguità dell'ammontare degli emolumenti computabili – di cui, comunque, l'appellante ammette l'erogazione, sia pure in maniera non del tutto costante nel corso del periodo in contestazione – si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale. Invero, ciò che rileva in questa sede è che siano indennità correlate allo status ed alla qualifica professionale posseduti dal lavoratore ed inerenti al contenuto delle mansioni svolte, a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi (v. al riguardo Cass., 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni Cont normalmente esercitate). La questione sollevata da , potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore, potrebbe formare oggetto di delibazione in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione, ma non in questa sede, in cui viene in rilievo – come detto – una pronuncia di condanna generica.
pag. 14/17 8.7. Occorre unicamente verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle summenzionate indennità; tanto in ragione del fatto che un'incidenza non significativamente apprezzabile, come già detto, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che proprio la Direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Conviene sul punto rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo feriale e che l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto ininfluente.
Il raffronto va operato su base mensile e non può ragionevolmente essere effettuato paragonando l'importo delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. Cass. n. 13932/2024, in particolare punti 26 e 27), secondo cui l'incidenza dell'effetto dissuasivo non può essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita;
cfr. C. Giust., sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21 ove è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto e che, di contro, il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali).
Ciò detto, non appare dirimente il dato, evidenziato dall'appellante, circa la scarsa incidenza o la non uniformità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, posto che a rilevare è piuttosto il dato – non contestato ed anzi espressamente ammesso – della pacifica erogazione nell'arco del rapporto di lavoro, quale si rileva dalle buste paga in atti.
Risulta, invece, decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito: il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, ma quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento;
ed il raffronto va calato – è bene ribadire – nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione, che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato. pag. 15/17 9. In tale contesto, appare fondata la censura volta a far valere la limitazione dei vincoli derivanti dal diritto unionale al solo periodo minimo di ferie annuali.
Sul punto occorre rammentare (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n.
11758/2024) che i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno
2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del Cont lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie annuali, come correttamente dedotto da .
Le restanti obiezioni in ordine alle concrete modalità con cui andrebbe effettuato il calcolo delle spettanze non possono, invece, trovare ingresso in questa sede, caratterizzata da una statuizione di mera condanna generica.
10. Infine, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante, secondo cui l'applicazione dei princìpi comunitari in materia di calcolo della retribuzione feriale ai rapporti sorti anteriormente al 2020 sarebbe lesiva del legittimo affidamento del datore di lavoro, riguardo alla conservazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.
A ben vedere, la società invoca per tal via una impropria applicazione del c.d. “prospective overruling”, che è, invece, configurabile soltanto in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme processuali, nella ricorrenza dei relativi presupposti (cfr. Cass., 31681/2024); invero, il “prospective overruling” garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass., 18290/2024; 4085/2024; per un'ipotesi di mutamento giurisprudenziale a seguito di adesione ai principi comunitari, v. Cass., 15645/2022, secondo cui
“in tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di
Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di “overruling”, configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale”).
11. Alla stregua delle suesposte – dirimenti – considerazioni, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata e con delimitazione dell'accertamento del diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale delle sole indennità di diaria e trasferta al 50% e di presenza, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, nei limiti di 24 giorni di ferie annue, a far data dal 18.7.2007 e sino al collocamento in quiescenza (1.6.2019), ferma restando la pag. 16/17 conseguenziale condanna della società appellante al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di accessori come per legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa.
13. Considerato l'esito finale della lite, che vede comunque il lavoratore parzialmente vittorioso, sia pur in relazione a un minor numero di punti della originaria domanda, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio in misura di 2/3 e condannare la società, secondo soccombenza, a rifondere le spese alla controparte per il residuo
1/3; la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e delle fasi processuali ed attività difensive come in concreto svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10.4.2024 da in persona del l.r.p.t., Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza resa in data 6.11.2023 dal Tribunale di CP_1
Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di
[...]
, a far data dal 18.07.2007, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei Parte_2 periodi di ferie, delle indennità di presenza, di diarie e trasferta nella misura del 50%, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per
2/3 le spese del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di del residuo 1/3, da
[...] CP_1 distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, il 09/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti BOCCARDI PIETRO e RONCONI
NI
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti TEDESCHI CP_1 C.F._1
CE e AT AM appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 6.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto parzialmente la domanda proposta da , dipendente della CP_1 Parte_1 dal 4.3.1980 al 1.6.2019, con qualifica di «ausiliario generico – par. 100»,
[...] volta a conseguire l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale di emolumenti retributivi percepiti con continuità a titolo di: - diaria e trasferte (comprensiva di indennità di trasferta, diaria ridotta, intera, parziale, pernottazione ex artt. 20/A e 21/A CCNL 23.7.1976); indennità di disponibilità (CIA 1998), poi indennità riservista e aggiuntiva;
indennità di fuori nastro (Accordo aziendale 1.8.1997); indennità di produttività (CIA 2.6.1988); indennità giornaliera (A.A. 7.7.1997); premio di produttività (A.A. 2.6.1988, poi premio di presenza giusta CIA 23.7.2009); indennità ordinaria notturna;
lavoro straordinario;
ore di scorta (CIA 1998); indennità di presenza (artt. 5A e 5B CCNL 21.5.1981); indennità aziendale;
interessenze.
1.1. L'adito Tribunale si è pronunciato nei seguenti termini:
«accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di indennità fuori nastro, di presenza, disponibilità e diarie e trasferta nella misura del 50% a far data dal 18.07.2007; condanna la Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente delle suddette indennità riconosciute per i giorni di
[...] ferie usufruiti a titolo di differenze retributive dal 18.07.2007, oltre accessori come per legge;
condanna la resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, già liquidata in €
1200,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, compensando fra le parti la restante metà».
1.2. In particolare, il primo giudice:
- ha disatteso l'eccezione di giudicato sollevata dalla società in relazione al giudizio precedentemente proposto da innanzi al TAR Puglia-Lecce, rilevando che la vis espansiva CP_1 del giudicato, nei rapporti giuridici di durata e nelle relative obbligazioni periodiche, viene meno di fronte a qualsiasi sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento e che, nel caso di specie, il rapporto era mutato da pubblicistico a privatistico, a seguito della cessazione della gestione commissariale governativa e dell'applicazione dei CCNL di settore;
- ha condiviso la prospettazione attorea sulla base dei principi di diritto affermati da CP_2
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, ma anche a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro, compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, e a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale;
- ha ricordato che, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento delle stesse, essere correlata al peculiare status professionale o personale ed essere stata percepita in modo continuativo o, quanto meno, non occasionale, oltre che in misura congrua o comunque apprezzabile;
- ha stimato rispondenti ai suddetti criteri, tra le indennità elencate dal lavoratore, soltanto le indennità di fuori nastro, presenza, disponibilità, diarie e trasferte nella misura del 50% (con esclusione delle indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, giornaliera, ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze);
pag. 2/17 - in merito a diarie e trasferte, ha precisato che la natura mista – in parte retributiva ed in parte risarcitoria – dei compensi induce a ricorrere equitativamente, ai fini del computo nella retribuzione feriale, al criterio di cui all'art. 12, l. 153/1969, che esclude dalla retribuzione imponibile il 50% del relativo ammontare;
- ha, infine, ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società datrice, evidenziando che, dopo l'entrata in vigore della c.d. Legge ER (18.7.2012), per i crediti retributivi sorti nella sua vigenza e nel quinquennio anteriore, la prescrizione non decorre in corso di rapporto di lavoro, bensì soltanto dalla cessazione dello stesso, ed ha, di conseguenza, limitato il diritto alle differenze retributive al periodo 18.7.2007-1.6.2019 (data di collocamento in quiescenza di . CP_1
2. Avverso detta sentenza, la ha interposto Parte_1 appello, con ricorso depositato il 10.4.2024, cui ha resistito il lavoratore con apposita memoria.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. La società datrice di lavoro affida il gravame a sette motivi.
4.1. Con il primo, si duole del rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di giudicato, sostenendo che la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 2318/2003 era intercorsa tra le stesse parti in un giudizio avente il medesimo oggetto ed osservando che, diversamente da quanto argomentato in sentenza, la decisione dell' era intervenuta dopo la trasformazione della CP_3 per effetto della cessazione della gestione Parte_1 commissariale governativa, con applicazione del medesimo CCNL del 23.7.1976.
4.2. Il motivo è infondato. Come già ricordato dal primo giudice, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, ma con il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., n.
37269/2021).
La Suprema Corte (Cass., n. 22683/2021), con specifico riferimento a due giudizi riguardanti il medesimo rapporto di lavoro, ha chiarito che l'eventuale giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al
TFR costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro (così anche Cass., n. 5409/2020 la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la pag. 3/17 situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti» (Cass., n. 28415/2017).
Tanto, nel quadro di principi consolidati in forza dei quali, come ribadito da Cass.,
n.13921/2013, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra le tante Cass.,
Sez. Un., n. 26482/2007 e Cass., Sez. Un., n. 13916/2006, nonché, più di recente, Cass., n.
8650/2010).
Al contempo, è stato più volte ribadito che, in linea generale, la portata precettiva di una decisione siffatta, intangibile quanto ai diritti già maturati, può esplicare i suoi effetti per il futuro solo rebus sic stantibus, e, cioè, a situazione normativa e fattuale immutata, laddove, a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione ovvero di diversità delle condizioni di fatto e di diritto, il giudice del merito, nel ritenere preclusa l'indagine in virtù del giudicato, applicherebbe erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c. (così sempre Cass.,
n. 13921/2013, ma v. anche Cass., nn. 10156/2017, 7981/2016 e 26922/2016).
4.3. Senonché, nel caso di specie, risultano per tabulas e sono incontroverse tra le parti le seguenti circostanze: - la domanda in precedenza proposta dal lavoratore dinanzi al giudice amministrativo aveva a oggetto l'inclusione nella retribuzione feriale di indennità (per lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di presenza, indennità di turno, pernottazione, diaria, condotta, scorta e indennità giornaliera aggiuntiva) in gran parte diverse da quelle oggetto di rivendicazione in questa sede e riconosciute dal Tribunale (indennità per diaria e trasferte, di presenza, disponibilità, fuori nastro); - le due azioni giudiziarie si riferiscono a periodi completamente diversi e neppure in parte sovrapponibile (rispettivamente, 1989-2000 e 2008-
2019); - eterogenea si presenta anche la causa petendi, posto che la prima azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore era fondata sulla violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., laddove nella odierna controversia viene in rilievo l'esatta applicazione della Direttiva europea n. 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia, di gran lunga successive all'epoca di proposizione del primo ricorso (2000).
In tale situazione complessiva, dunque, non si è formato alcun giudicato né implicito, né tanto meno esplicito sulla misura della retribuzione feriale per il periodo di cui si controverte ed in pag. 4/17 relazione alle indennità rivendicate nel solco della nozione europea: il presente giudizio involge la soluzione di una questione in fatto e diritto del tutto diversa da quella di cui al giudizio definito dall' con sentenza passata in giudicato e che non ha costituito la premessa logica CP_3 indispensabile della relativa statuizione, basata sull'applicazione della contrattazione collettiva all'epoca vigente per gli autoferrotranvieri e sulla non computabilità nel concetto di retribuzione normale contrattuale delle specifiche voci retributive erogate a nel limitato periodo 1989- CP_1
2000.
5. Con ulteriori plurimi motivi, articolati mediante una serie di connesse censure, l'appellante lamenta “l'errata interpretazione dell'art. 7, direttiva 88/2003/CE, dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs.
66/2003, anche alla luce dell'art. 36 Cost.; motivazione errata e contraddittoria sulla nozione di retribuzione feriale e sul ruolo della contrattazione collettiva”, osservando che la citata direttiva si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto. Evidenzia come la CGUE non abbia mai affermato, sulla scorta della Direttiva 2003/88, la necessità di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, limitandosi, piuttosto, a ricollegare l'effetto dissuasivo dal godimento delle ferie annuali, contrastante con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 cit., alle ipotesi di riduzione “significativa”.
Il Tribunale avrebbe, quindi, sottovalutato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale, cui spetterebbe stabilirne la misura proprio in ragione dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n.
2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
5.1. Sotto altro profilo, il primo giudice avrebbe pretermesso ogni accertamento in ordine alla dissuasività, non avvedendosi che le buste paga del lavoratore attestavano la trascurabile incidenza degli emolumenti non computati sulla retribuzione complessiva lorda annua percepita;
avrebbe, per converso, valorizzato una dissuasività soltanto potenziale, basandosi sugli erronei conteggi predisposti dal lavoratore, non improntati al criterio del “periodo medio rappresentativo” e del numero di giorni di ferie minime spettanti (pari a 24 giorni).
5.2. Censura, altresì, la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riscontrato il nesso intrinseco delle indennità percepite dal lavoratore con le sue mansioni, nonché la continuità e la consistenza degli importi erogati dalla datrice di lavoro, sostenendo che non sarebbero state correttamente valutate le risultanze istruttorie, tra cui buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi.
Osserva, in particolare: - che il lavoratore non avrebbe mai percepito l'indennità di fuori nastro, neppure astrattamente spettante, in ragione della tipologia di mansioni svolte (“ausiliario
pag. 5/17 generico”); - che sarebbe erroneo il richiamo all'indennità di disponibilità prevista dall'A.A.
23.10.2000, trattandosi di accordo estraneo alla contrattazione di secondo livello di FSE e di emolumento diversamente riferibile ai risparmi di produttività; - che l'indennità di presenza di cui all'art. 4 A.N. 21.05.1981 sarebbe confluita, giusta Accordo 29.6.1988, in un nuovo elemento retributivo, chiamato “terzo elemento salariale”, già incluso nella retribuzione feriale in quanto parte della c.d. “retribuzione normale”; - che le indennità di diaria e trasferta ai sensi dell'art. 51,
D.P.R. 917/1986, concorrono a formare il reddito per la sola parte eccedente € 46,48 al giorno e tale soglia non sarebbe mai stata superata.
5.3. Sollecita, inoltre, una “necessaria interpretazione temperata dei principi comunitari”, chiedendo, anche in caso di conferma della sentenza impugnata, l'applicazione della disciplina comunitaria limitatamente ai rapporti giuridici sorti o costituiti dopo il 2020, argomentando che sarebbe altrimenti leso il legittimo affidamento del datore di lavoro, con grave pregiudizio sul piano economico, anche in considerazione dell'elevato numero di dipendenti nella medesima situazione.
5.4. Con due ultime connesse doglianze, attinge il capo della sentenza che ha in parte respinto l'eccezione di prescrizione, escludendone la decorrenza in corso di rapporto lavorativo in ipotesi di applicazione dell'art. 18 Stat. lav., come modificato dalla c.d. Legge ER.
Critica l'interpretazione propugnata dal primo giudice, deducendo che il quinquennio non coperto da prescrizione avrebbe dovuto essere più correttamente individuato in quello a ritroso dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Prospetta, in ogni caso, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2935, e 2948, n. 4), oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., per contrasto con gli artt. 3, 36 e 41 Cost., nell'interpretazione data dal Tribunale, in quanto lesiva del legittimo affidamento maturato dalle parti sociali sulla stabilità della regolamentazione del rapporto contrattuale e contrastante con il principio di libertà di iniziativa economica privata.
6. Ragioni di ordine logico-espositivo inducono a delibare innanzi tutto queste ultime doglianze.
6.1. Correttamente il primo giudice, tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente a decorrere dal 1.6.2019 e dell'instaurazione della controversia in primo grado nel
2022, ha dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive limitatamente al periodo antecedente al 18.7.2007 (quinquennio a ritroso dall'entrata in vigore della c.d. Legge ER).
Nel fare ciò, si è conformato all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass., n.
26246/2022, secondo cui la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro, anche liddove allo stesso sia applicabile l'art. 18 Stat. lav., come modificato dalla L. n. 92/2012, facendone discendere la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge citata (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (dal 18.7.2007), l'exordium praescriptionis coincida con la data di cessazione del rapporto. pag. 6/17 Si tratta di un'interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di relativa adeguata tutela, di talchè, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, è indubbio ed incontroverso che il rapporto di lavoro alle dipendenze della sia interamente regolamentato dal diritto privato, né le previsioni Parte_1 della normativa del settore autoferrotranviario relative alle contestazioni disciplinari – citate dall'appellante – valgono a sottrarlo a tale disciplina.
Nulla osta, quindi, all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass. n. 2431/2024 ed esattamente condivisi dal primo giudice.
6.2. In ordine ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura
“costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (v. Corte Cost. sentt. nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione, recepita in Costituzione, tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa.
6.3. Né ha pregio l'argomento secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in ragione dell'applicabilità della normativa speciale di cui al r.d. n. 148/1931.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di
pag. 7/17 carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n.
35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge ER ha senza dubbio inciso anche sulla stabilità del Cont rapporto di lavoro alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che, ai crediti retributivi insorti in corso di rapporto, deve applicarsi la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass., n. 25590/2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», come pure alla disciplina apprestata dalla c.d. legge ER in tema di licenziamenti individuali.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta Cass., n. 17631/2023, la quale ha evidenziato, altresì, in motivazione, che per escludere l'applicazione della disciplina codicistica ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
pag. 8/17 l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con
i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo...».
7. I restanti motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Giova premettere che il lavoratore non ha proposto appello incidentale avverso le statuizioni di primo grado reiettive della sua domanda di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale di taluni emolumenti (indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, giornaliera, ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze), sicché, in proposito, si è formato il giudicato interno
7.1. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea all'espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell'art. 7, n. 1, della
Direttiva n. 88 del 2003, abbia inteso affermare che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione “deve essere mantenuta”, con ciò intendendosi che il lavoratore debba percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (così CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_1
In altri termini, si è inteso assicurare una situazione, a livello retributivo, sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, in atto nei periodi di lavoro effettivo, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e CP_5 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20)..
7.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass., 17/05/2019, n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in pag. 9/17 rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass., 30/11/2021, n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, rilevando la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui esclude il computo del predetto emolumento, perché in contrasto con l'art. 4, d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) e interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire condizioni economiche paragonabili a quelle godute in costanza di esercizio dell'attività lavorativa (cfr. Cass., 23/06/2022, n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre, da una parte, tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, poi, statuito che
«l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni
e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta pag. 10/17 esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_2 Persona_1
60)».
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31); in tale pronuncia si precisa che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock, cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). «[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE».
7.3. In ragione di tanto, la circostanza che la società appellante, nella specie, possa essersi attenuta alle pattuizioni della contrattazione collettiva in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, aventi efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, con «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne
pag. 11/17 indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità», come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 168/1981 e 170/1984 (cfr. Cass.
n. 13425/2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012).
Parimenti, a nulla rileva se l'istante abbia o meno formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia, sin dall'inizio, dedotto come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE cit.
7.4. Chiarisce Cass., n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass., n. 35578/2023, secondo cui deve, appunto, trattarsi di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione alla specifica mansione in esame).
8. Tanto detto, per corrispondere alle doglianze dell'appellante in ordine alle specifiche indennità di cui il primo giudice ha accertato il diritto all'inclusione nella retribuzione feriale, deve osservarsi quanto segue.
8.1. Il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL del
23.7.1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante. In termini, v. da ultimo Cass., n. 13321/2024, pronunciatasi nel senso della correttezza della decisione inclusiva della Corte di merito, sul presupposto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n.
37589 del 2021; nello stesso senso, v. Cass. nn. 11758 e 11760 del 2024, che ha respinto il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo di Parte_1 indennità di trasferta e diaria ridotta).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente pag. 12/17 la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), e ne ricollega la parametrazione ad una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, peraltro giammai in questo giudizio allegate).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del
TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.lgs. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte «da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48»: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità.
E' appena il caso di precisare che l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale non può che restare limitata alla misura dimidiata del 50%, riconosciuta dal primo giudice, non avendo il lavoratore spiegato sul punto appello incidentale.
8.2. L'indennità di presenza di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981, chiesta dal lavoratore e riconosciuta dal Tribunale, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione, in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione;
essa è, dunque, intrinsecamente legata alla presenza in servizio ed allo svolgimento della mansione lavorativa, costituendo elemento proprio della retribuzione ordinaria, tanto da essere attribuita indistintamente a tutto il personale, ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è motivo alcuno che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale.
8.3. Va, invece, espunta l'indennità di fuori nastro, che non è prevista per il profilo professionale rivestito dal lavoratore («ausiliario generico») e, non a caso, non risulta essere mai stata percepita, come espressamente puntualizzato in questa sede dalla società datrice (cfr. pag. 27 dell'atto di gravame) e neppure contestato dall'appellato nella memoria di costituzione.
8.4. Quanto all' indennità di disponibilità/aggiuntiva, per come descritta dal lavoratore (cfr. pag.
4 del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.; cfr. altresì note difensive depositate telematicamente in data 30.9.2025), in relazione all'A.A. 7.7.1997, e, poi, con specifico riferimento alla qualifica di macchinista in forza dell'A.A. 3.2.1998, va subito detto che l'emolumento afferisce all'indennità di produttività giornaliera, che è costituita da una parte fissa – che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del 4 luglio 1991 e del 30 maggio 1992 e che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate) – e da una parte “aggiuntiva” – erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi (economici) di cui al punto 4 -; sicché quest'ultima – oltre ad essere una componente dell'indennità di produttività, già espressamente esclusa dal computo della retribuzione feriale ad opera del primo giudice, in assenza di appello incidentale del lavoratore – in ogni caso non compete, perché non correlata alle mansioni, né alla pag. 13/17 professionalità, bensì a fattori esterni meramente eventuali (cfr. C.App Bari, sez. lav., Sentenza n.
355/2025 pubbl. il 13/04/2025).
Non v'è dubbio che proprio di tale emolumento si tratti nel caso di specie, attese le convergenti indicazioni fornite da entrambe le parti nelle note difensive depositate per l'udienza di discussione (cfr. pag. 2 note FSE;
cfr. pag. 1 note;
il che consente di ritenere assorbita CP_1 ogni questione relativa all'improprio richiamo da pate del Tribunale degli accordi aziendali del
1.8.1997 e del 23.10.2000, che la società appellante indica come estranei alla sua contrattazione di secondo livello.
A ciò si aggiunga che neppure il richiamo operato da ultimo al punto 5.3 dell'Accordo 3.2.1998 appare pertinente alla posizione dell'odierno appellato, ausiliario generico, trattandosi di previsione in quanto tale diversamente riferibile alle «qualifiche di Macchinista, Capo treno,
Conduttore, Agente di movimento e Conducente di Linea».
8.5. D'altro canto, il lavoratore ha puntualmente documentato la circostanza che gli emolumenti da includere nel calcolo della retribuzione feriale siano stati erogati dall'azienda in maniera Cont sostanzialmente continuativa;
né può rilevare la mancanza – stigmatizzata da – di pochissimi cedolini paga (v. pag. 21 del gravame), essendo ragionevole presumere che l'erogazione sia avvenuta con le medesime modalità. Del resto, neppure in sede di gravame la società ha mai dedotto il contrario, né tanto meno ha prodotto – com'era sicuramente in sua facoltà, stante la vicinanza della prova – i prospetti paga in questione, per dimostrare che le voci retributive controverse non erano state affatto corrisposte. Né la produzione di ogni singola busta paga era necessaria allo scopo di consentire la quantificazione delle differenze retributive, al cospetto di una statuizione di condanna generica.
8.6. Quanto, poi, alla dedotta esiguità dell'ammontare degli emolumenti computabili – di cui, comunque, l'appellante ammette l'erogazione, sia pure in maniera non del tutto costante nel corso del periodo in contestazione – si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale. Invero, ciò che rileva in questa sede è che siano indennità correlate allo status ed alla qualifica professionale posseduti dal lavoratore ed inerenti al contenuto delle mansioni svolte, a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi (v. al riguardo Cass., 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni Cont normalmente esercitate). La questione sollevata da , potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore, potrebbe formare oggetto di delibazione in seno ad un eventuale giudizio di quantificazione, ma non in questa sede, in cui viene in rilievo – come detto – una pronuncia di condanna generica.
pag. 14/17 8.7. Occorre unicamente verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle summenzionate indennità; tanto in ragione del fatto che un'incidenza non significativamente apprezzabile, come già detto, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che proprio la Direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
Conviene sul punto rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo feriale e che l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto ininfluente.
Il raffronto va operato su base mensile e non può ragionevolmente essere effettuato paragonando l'importo delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. Cass. n. 13932/2024, in particolare punti 26 e 27), secondo cui l'incidenza dell'effetto dissuasivo non può essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita;
cfr. C. Giust., sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21 ove è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto e che, di contro, il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali).
Ciò detto, non appare dirimente il dato, evidenziato dall'appellante, circa la scarsa incidenza o la non uniformità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, posto che a rilevare è piuttosto il dato – non contestato ed anzi espressamente ammesso – della pacifica erogazione nell'arco del rapporto di lavoro, quale si rileva dalle buste paga in atti.
Risulta, invece, decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito: il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, ma quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento;
ed il raffronto va calato – è bene ribadire – nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione, che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato. pag. 15/17 9. In tale contesto, appare fondata la censura volta a far valere la limitazione dei vincoli derivanti dal diritto unionale al solo periodo minimo di ferie annuali.
Sul punto occorre rammentare (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n.
11758/2024) che i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno
2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del Cont lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie annuali, come correttamente dedotto da .
Le restanti obiezioni in ordine alle concrete modalità con cui andrebbe effettuato il calcolo delle spettanze non possono, invece, trovare ingresso in questa sede, caratterizzata da una statuizione di mera condanna generica.
10. Infine, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante, secondo cui l'applicazione dei princìpi comunitari in materia di calcolo della retribuzione feriale ai rapporti sorti anteriormente al 2020 sarebbe lesiva del legittimo affidamento del datore di lavoro, riguardo alla conservazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.
A ben vedere, la società invoca per tal via una impropria applicazione del c.d. “prospective overruling”, che è, invece, configurabile soltanto in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme processuali, nella ricorrenza dei relativi presupposti (cfr. Cass., 31681/2024); invero, il “prospective overruling” garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato: non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardano norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass., 18290/2024; 4085/2024; per un'ipotesi di mutamento giurisprudenziale a seguito di adesione ai principi comunitari, v. Cass., 15645/2022, secondo cui
“in tema di rimborso di tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di
Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà, non operando i principi in tema di “overruling”, configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale”).
11. Alla stregua delle suesposte – dirimenti – considerazioni, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata e con delimitazione dell'accertamento del diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale delle sole indennità di diaria e trasferta al 50% e di presenza, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, nei limiti di 24 giorni di ferie annue, a far data dal 18.7.2007 e sino al collocamento in quiescenza (1.6.2019), ferma restando la pag. 16/17 conseguenziale condanna della società appellante al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di accessori come per legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa.
13. Considerato l'esito finale della lite, che vede comunque il lavoratore parzialmente vittorioso, sia pur in relazione a un minor numero di punti della originaria domanda, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio in misura di 2/3 e condannare la società, secondo soccombenza, a rifondere le spese alla controparte per il residuo
1/3; la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e delle fasi processuali ed attività difensive come in concreto svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10.4.2024 da in persona del l.r.p.t., Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza resa in data 6.11.2023 dal Tribunale di CP_1
Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di
[...]
, a far data dal 18.07.2007, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei Parte_2 periodi di ferie, delle indennità di presenza, di diarie e trasferta nella misura del 50%, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per
2/3 le spese del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di del residuo 1/3, da
[...] CP_1 distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, il 09/10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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