Articolo 3 della Legge 27 maggio 1985, n. 253
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 giugno 1985
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-87, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985