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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTI ENRICO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. REISS JURGEN, elettivamente domiciliato in VIA B. PERUZZI, N. 26 CARPI presso il difensore avv. TESTI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GOLINELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 156 NAPOLI presso il difensore avv. GOLINELLI FRANCESCO
CONVENUTO/I
In punto a: pagamento somme di denaro, prescrizione, ricognizione di debito.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“In via preliminare in rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito nel ricorso per ingiunzione dal signor e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 emesso in Controparte_1 data 17 aprile 2023 dal Tribunale di Modena;
Nella denegata ipotesi, in subordine e senza implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto controverso.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di detta eccezione, in via subordinata Nel merito:
pagina 1 di 9 - revocare o comunque dichiarare nullo nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr. 2126/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 17 aprile 2023 per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra ridursi il corrispettivo dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano e la propria competenza, con le formule ritenute migliori e più idonee, per le causali di cui in narrativa in via principale e nel merito respingere l'opposizione e confermare quindi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata dirsi tenuto e per l'effetto condannare il sig. nato il [...] in [...], Controparte_2 residente in 8852 Altendorf (Svizzera), Lufenwies n. 5, a corrispondere al sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in 41012 Carpi, via Morselli 3, l'importo che risulterá provato o comunque di giustizia, anche con valutazione equitativa, nel limite in ogni caso dello scaglione di valore della presente causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
distrazione delle spese si chiede la distrazione delle spese in favore del sottoscritto avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2023, chiedeva ed otteneva dal Tribunale Controparte_1
di Modena il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 nei confronti di per il pagamento della Controparte_2 somma di € 380.858,45, oltre interessi legali dalla notifica del decreto e spese del procedimento, liquidate in € 3.200,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il ricorrente fondava la propria pretesa su asseriti prestiti effettuati in favore del per i seguenti CP_2 importi: € 154.783,98 in data 22 marzo 2011, € 96.000,00 il 26 luglio 2010, € 40.135,32 il 25 marzo
2011, € 39.189,15 il 25 marzo 2011 ed € 50.750,00 il 09 agosto 2010, per un totale di € 380.858,45.
A sostegno della domanda, l' produceva documentazione bancaria attestante i bonifici CP_1
effettuati e richiamava il riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni dei redditi del CP_2 degli anni 2015 e 2016, nonché l'accertamento incidentale del credito in due provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera.
Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2023, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato nonché
l'infondatezza della pretesa.
pagina 2 di 9 L'opponente sosteneva che i bonifici effettuati dall' costituissero in realtà la restituzione di CP_1
somme anticipate dal stesso per spese di ristrutturazione di un immobile a Roma di proprietà CP_2
della madre dell' e per spese mediche della stessa. CP_1
Si costituiva ritualmente il convenuto opposto contestando integralmente le avverse deduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 09 febbraio 2024, l'Avv. Testi comunicava la revoca del mandato da parte del cliente
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza di CP_2
parte attrice, si riservava la decisione.
Non essendo seguita la costituzione di un nuovo difensore di parte opponente nonostante il decorso di un lungo periodo di tempo, la causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 13.2.2025, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
§§§§§§
1. Sulla giurisdizione, sulla legge applicabile e sulla competenza.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente, il quale deduce che la controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice svizzero, in ragione della residenza del convenuto in Svizzera.
L'eccezione, tuttavia, risulta infondata e deve essere rigettata.
Va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, nonostante la residenza in Svizzera del sig.
in forza di quanto stabilito dalla Convenzione di Lugano del 20 ottobre 2007, in vigore dal 1° Pt_1
gennaio 2011 per la Confederazione Svizzera, che in materia contrattuale consente all'attore di scegliere, in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto (art. 2), il foro "... del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" (ossia dove deve essere adempiuta l'obbligazione restitutoria), così portando l'azione davanti al giudice italiano in luogo di quello del domicilio del convenuto.
La legge applicabile al rapporto è quella italiana in quanto espressamente richiamata (e quindi accettata) dall'opponente.
Ad ogni modo, anche ove fosse mancante tale espressa volontà, si applicherebbe la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. Nel caso del mutuo, questo si presume essere il
Paese di residenza della parte che deve fornire la prestazione caratteristica che nel mutuo è il mutuante
(creditore) in quanto è colui che eroga la somma.
In ordine alla competenza territoriale, nel caso di specie, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, trova applicazione il criterio generale stabilito dall'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione pagina 3 di 9 avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c., determina la competenza territoriale del giudice del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., è sufficiente che il creditore alleghi un titolo che indichi una somma determinata o determinabile sulla base di criteri predefiniti. Nel caso in esame, tale requisito risulta pienamente soddisfatto, in quanto il creditore ha prodotto: CP_1
documentazione bancaria attestante specifici bonifici per importi determinati;
dichiarazioni dei redditi del debitore relative agli anni 2015 e 2016 contenenti il riconoscimento del debito;
provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera che, seppur incidentalmente, hanno accertato l'esistenza del credito.
La tesi dell'opponente, secondo cui mancherebbe un titolo idoneo a determinare la somma dovuta, non può essere accolta. Infatti, gli importi richiesti risultano analiticamente indicati e documentati attraverso le evidenze dei bonifici bancari che costituiscono prova scritta dell'avvenuta dazione delle somme.
Inoltre, il riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni fiscali del per quanto CP_2
espresso in franchi svizzeri, è riconducibile agli importi oggetto della pretesa creditoria, considerando il tasso di cambio vigente alle date rilevanti.
Va altresì considerato che, come emerge dalla documentazione in atti (doc. 4 dell'opponente), il documento qualificato come "contract - private credit" indica come luogo di perfezionamento la città di
Carpi, circostanza che ulteriormente conferma la giurisdizione e ls competenza del giudice italiano quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Peraltro, l'opponente non ha indicato quale sarebbe l'ufficio giudiziario concretamente competente, limitandosi a un generico richiamo alla giurisdizione elvetica.
2. Sulla prescrizione del credito.
Va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, il quale sostiene che, non essendo stato apposto alcun termine per la restituzione delle somme mutuate, troverebbe applicazione la regola dell'immediato adempimento ex art. 1183 c.c., con conseguente decorso del termine decennale di prescrizione dalle date dei singoli bonifici (2010-2011), in assenza di atti interruttivi.
L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
L'art. 2944 c.c. prevede espressamente che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ha riconosciuto il proprio debito nei confronti dell' CP_2 CP_1
pagina 4 di 9 nelle dichiarazioni dei redditi presentate al fisco svizzero negli anni 2015 e 2016 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
In tali dichiarazioni, il debitore ha espressamente indicato l'esistenza di un debito di CHF 520.000,00 nei confronti del sig. L'importo, considerando il tasso di cambio ufficiale EUR/CHF vigente CP_1
alle date delle dichiarazioni (1,0835 al 31.12.2015 e 1,0739 al 31.12.2016), è pienamente compatibile con il credito azionato in sede monitoria, tenuto conto del capitale e degli interessi medio tempore maturati.
La tesi dell'opponente, secondo cui l'importo dichiarato al fisco svizzero sarebbe incompatibile con il credito rivendicato dall' si fonda su un errato riferimento al tasso di cambio attuale (1 EUR = CP_1
1,06 CHF) anziché a quello vigente all'epoca dei fatti. Come documentalmente dimostrato dal convenuto opposto, il tasso di cambio nel periodo in cui furono effettuati i bonifici (2010-2011) era significativamente diverso (circa 1 EUR = 1,30 CHF), circostanza che rende del tutto plausibile la corrispondenza tra gli importi bonificati in euro e la somma dichiarata in franchi svizzeri, comprensiva degli interessi maturati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'altrui diritto, cui l'art. 2944 c.c. attribuisce effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale né carattere recettizio. È sufficiente che il debitore manifesti consapevolezza dell'esistenza del debito, senza la necessità che tale dichiarazione sia rivolta espressamente al creditore. Infatti, il riconoscimento può essere indirizzato anche a un terzo o manifestato pubblicamente, purché emerga in modo chiaro e inequivocabile. La dichiarazione di riconoscimento prevista dall'art. 2944 c.c. è un atto unilaterale, privo di particolari requisiti formali. Ciò che rileva è che il contenuto dell'ammissione sia inequivoco e idoneo a interrompere la prescrizione (cfr. ad es. Cass., Sez. II, n. 20878 del 27/10/2005; Cass., Sez. III, n.
13606 del 19/05/2021).
Il riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni fiscali del 2015 e 2016 costituisce pertanto valido atto interruttivo della prescrizione, in quanto:
- proviene inequivocabilmente dal debitore;
- individua specificamente il creditore (sig. ; CP_1
- indica un importo determinato riconducibile al credito azionato;
- è contenuto in documenti ufficiali presentati all'autorità fiscale.
Ad abundantiam, risulta agli atti anche una successiva richiesta di restituzione formulata dall' CP_1
con raccomandata a/r del 02.02.2019 (doc. 009 e 011 del fascicolo di parte convenuta), che parte pagina 5 di 9 opponente non ha specificamente contestato di avere ricevuto e che ha ulteriormente interrotto il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ne consegue che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (13.07.2023), il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso, essendo stato validamente interrotto sia dal riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni fiscali del 2015-2016, sia dalla successiva costituzione in mora del
2019.
3. Sul merito dell'opposizione e sulla prova del credito.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo v. Cass. Civ., sez. II, ord. 08.01.2018 n. 180; ex plurimis, Cass. 13.03.2013, n. 6295; Cass. 14.02.2010, n. 3258; Cass. 22.04.2010, n. 9541; Cass.
24.02.2004, n. 3642) in tema di onere della prova, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 1 cc a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Nel caso di specie, a parere di chi scrive, il convenuto opposto ha fornito ampia e convincente prova del proprio credito attraverso un articolato quadro probatorio documentale.
In primo luogo, l' ha prodotto la documentazione bancaria attestante l'effettiva erogazione CP_1
delle seguenti somme in favore del CP_2
- € 154.783,98 in data 22 marzo 2011
- € 96.000,00 il 26 luglio 2010
- € 40.135,32 il 25 marzo 2011
- € 39.189,15 il 25 marzo 2011
- € 50.750,00 il 09 agosto 2010 per un totale di € 380.858,45.
I bonifici risultano tutti partiti dal conto del creditore presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna
(IBAN [...]) ed accreditati sul conto svizzero del debitore (IBAN
CH1900700130007134627). La documentazione bancaria fornisce quindi prova certa dell'avvenuto trasferimento delle somme dal patrimonio dell' a quello del CP_1 CP_2
In secondo luogo, il credito trova riscontro nelle dichiarazioni dei redditi 2015 e 2016 presentate dal al fisco svizzero, nelle quali il debitore ha espressamente indicato l'esistenza di un debito di CP_2
CHF 520.000,00 nei confronti dell' L'importo, considerando il tasso di cambio ufficiale CP_1
EUR/CHF vigente alle date delle dichiarazioni (documentato in atti: 1,0835 al 31.12.2015 e 1,0739 al pagina 6 di 9 31.12.2016), corrisponde indicativamente al capitale mutuato maggiorato degli interessi nel frattempo maturati.
Il documento prodotto dall'opponente come doc. 4 poi, pur essendo stato espressamente disconosciuto dall'opposto, paradossalmente conferma l'esistenza del debito. In esso si fa infatti riferimento a un
"contract - private credit" di € 400.000,00, dal quale si deduce che l'opponente ha ricevuto tale somma in prestito dall' CP_1
Un'ulteriore conferma emerge anche dal doc. 8, una comunicazione in lingua tedesca inviata dal CP_2
alla propria banca il 17 luglio 2018, nella quale l'opponente riconosce di avere ricevuto un prestito personale di € 400.000 dal figlio della propria moglie, specificando che tale somma proviene dal sig.
CP_1
A fronte di tali inequivocabili riscontri documentali, l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a supportare la propria tesi difensiva, secondo cui i bonifici effettuati dal sig. costituirebbero la CP_1
restituzione di somme che il sig. avrebbe in precedenza anticipato per conto della sig.ra CP_2 Per_1
(madre dell'opposto ed ex moglie dell'opponente) per lavori di ristrutturazione di un immobile in Roma
e spese mediche.
Tale ricostruzione alternativa, oltre a non trovare alcun riscontro probatorio (la documentazione prodotta dall'opponente è generica e non dimostra, in larga parte, né la provenienza né la causale dei pagamenti né la loro riferibilità all'immobile romano), è logicamente incompatibile con il riconoscimento del debito verso il sig. contenuto nelle dichiarazioni fiscali del sig. CP_1 CP_2
degli anni 2015 e 2016.
Come correttamente evidenziato dall'opposto, se i bonifici ricevuti dal sig. fossero serviti a CP_1
ripagare un precedente debito della sig.ra non avrebbe avuto alcun senso logico per il sig. Per_1
esporre quegli stessi importi come debito verso il sig. nelle proprie dichiarazioni dei CP_2 CP_1
redditi, per di più dopo aver già ricevuto il denaro che, secondo la sua tesi, ne avrebbe costituito la restituzione.
In altri termini appare illogico che il abbia dichiarato al fisco svizzero negli anni 2015 e 2016 CP_2
l'esistenza di un debito verso l' se, come sostiene, i bonifici ricevuti costituivano la CP_1
restituzione di somme da lui anticipate.
Quanto al documento prodotto sub 4 dall'opponente, asseritamente contenente una dichiarazione del sig. circa l'avvenuta estinzione del debito, lo stesso è privo di data certa ed è stato CP_1
disconosciuto dall'opposto. L'opponente non ha fornito l'originale né ha chiesto di provarne l'autenticità, sicché il documento è privo di efficacia probatoria in suo favore.
pagina 7 di 9 L'email del 17.07.2018 (doc. 7) dimostra poi che fu lo stesso a chiedere all' "a titolo di CP_2 CP_1
favore" (testualmente: "favour"), di sottoscrivere una quietanza retrodatata al fine di ottenere nuovo credito bancario dalla Zürcher Kantonalbank, circostanza confermata dalla comunicazione in lingua tedesca inviata dal alla banca lo stesso giorno (doc. 8). CP_2
La ricostruzione fornita dal convenuto opposto trova inoltre conferma nell'accertamento, seppur incidentale, contenuto in due provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera (sentenza del tribunale distrettuale di March n. ZES 18 675 del 28.01.2020 e sentenza d'appello del tribunale cantonale di
Svitto n. ZK2 2020 8-9 del 21.06.2021).
Del tutto inconferente è poi il tentativo dell'opponente di allargare il contraddittorio alle vicende personali intercorse tra lo stesso e la sig.ra estranee all'oggetto del presente giudizio che Per_1
concerne esclusivamente il rapporto di debito-credito tra il sig. e il sig. CP_2 CP_1
In conclusione, deve ritenersi che l'opposto abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando sia l'esistenza del credito che la sua entità, mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a supportare le proprie tesi difensive, che pertanto non possono trovare accoglimento.
4. Si rileva infine che le istanze istruttorie formulate dall'opponente con la memoria ex art. 171-ter, n.
2, c.p.c. devono ritenersi inammissibili. Esse, infatti, si riferiscono a circostanze irrilevanti rispetto al thema decidendum, attengono a fatti suscettibili di prova esclusivamente documentale, risultano finalizzate a dimostrare, tramite prova testimoniale, circostanze di natura valutativa e in aperto contrasto con le risultanze documentali e, inoltre, si caratterizzano per lro genericità e indeterminatezza.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00) di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 5440/2023 R.G. tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 2126/2023, emesso dal Tribunale di Modena in data
17.04.2023, che dichiara definitivamente esecutivo, anche nella parte relativa ai compensi ed alle spese della fase monitoria ivi liquidate;
pagina 8 di 9 3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTI ENRICO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. REISS JURGEN, elettivamente domiciliato in VIA B. PERUZZI, N. 26 CARPI presso il difensore avv. TESTI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GOLINELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 156 NAPOLI presso il difensore avv. GOLINELLI FRANCESCO
CONVENUTO/I
In punto a: pagamento somme di denaro, prescrizione, ricognizione di debito.
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente:
“In via preliminare in rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito nel ricorso per ingiunzione dal signor e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 emesso in Controparte_1 data 17 aprile 2023 dal Tribunale di Modena;
Nella denegata ipotesi, in subordine e senza implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto controverso.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di detta eccezione, in via subordinata Nel merito:
pagina 1 di 9 - revocare o comunque dichiarare nullo nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr. 2126/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 17 aprile 2023 per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra ridursi il corrispettivo dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge”.
Parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano e la propria competenza, con le formule ritenute migliori e più idonee, per le causali di cui in narrativa in via principale e nel merito respingere l'opposizione e confermare quindi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata dirsi tenuto e per l'effetto condannare il sig. nato il [...] in [...], Controparte_2 residente in 8852 Altendorf (Svizzera), Lufenwies n. 5, a corrispondere al sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in 41012 Carpi, via Morselli 3, l'importo che risulterá provato o comunque di giustizia, anche con valutazione equitativa, nel limite in ogni caso dello scaglione di valore della presente causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
distrazione delle spese si chiede la distrazione delle spese in favore del sottoscritto avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2023, chiedeva ed otteneva dal Tribunale Controparte_1
di Modena il decreto ingiuntivo n. 2126/2023 nei confronti di per il pagamento della Controparte_2 somma di € 380.858,45, oltre interessi legali dalla notifica del decreto e spese del procedimento, liquidate in € 3.200,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il ricorrente fondava la propria pretesa su asseriti prestiti effettuati in favore del per i seguenti CP_2 importi: € 154.783,98 in data 22 marzo 2011, € 96.000,00 il 26 luglio 2010, € 40.135,32 il 25 marzo
2011, € 39.189,15 il 25 marzo 2011 ed € 50.750,00 il 09 agosto 2010, per un totale di € 380.858,45.
A sostegno della domanda, l' produceva documentazione bancaria attestante i bonifici CP_1
effettuati e richiamava il riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni dei redditi del CP_2 degli anni 2015 e 2016, nonché l'accertamento incidentale del credito in due provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera.
Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2023, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato nonché
l'infondatezza della pretesa.
pagina 2 di 9 L'opponente sosteneva che i bonifici effettuati dall' costituissero in realtà la restituzione di CP_1
somme anticipate dal stesso per spese di ristrutturazione di un immobile a Roma di proprietà CP_2
della madre dell' e per spese mediche della stessa. CP_1
Si costituiva ritualmente il convenuto opposto contestando integralmente le avverse deduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 09 febbraio 2024, l'Avv. Testi comunicava la revoca del mandato da parte del cliente
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza di CP_2
parte attrice, si riservava la decisione.
Non essendo seguita la costituzione di un nuovo difensore di parte opponente nonostante il decorso di un lungo periodo di tempo, la causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 13.2.2025, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
§§§§§§
1. Sulla giurisdizione, sulla legge applicabile e sulla competenza.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente, il quale deduce che la controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice svizzero, in ragione della residenza del convenuto in Svizzera.
L'eccezione, tuttavia, risulta infondata e deve essere rigettata.
Va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, nonostante la residenza in Svizzera del sig.
in forza di quanto stabilito dalla Convenzione di Lugano del 20 ottobre 2007, in vigore dal 1° Pt_1
gennaio 2011 per la Confederazione Svizzera, che in materia contrattuale consente all'attore di scegliere, in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto (art. 2), il foro "... del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" (ossia dove deve essere adempiuta l'obbligazione restitutoria), così portando l'azione davanti al giudice italiano in luogo di quello del domicilio del convenuto.
La legge applicabile al rapporto è quella italiana in quanto espressamente richiamata (e quindi accettata) dall'opponente.
Ad ogni modo, anche ove fosse mancante tale espressa volontà, si applicherebbe la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. Nel caso del mutuo, questo si presume essere il
Paese di residenza della parte che deve fornire la prestazione caratteristica che nel mutuo è il mutuante
(creditore) in quanto è colui che eroga la somma.
In ordine alla competenza territoriale, nel caso di specie, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, trova applicazione il criterio generale stabilito dall'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione pagina 3 di 9 avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c., determina la competenza territoriale del giudice del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., è sufficiente che il creditore alleghi un titolo che indichi una somma determinata o determinabile sulla base di criteri predefiniti. Nel caso in esame, tale requisito risulta pienamente soddisfatto, in quanto il creditore ha prodotto: CP_1
documentazione bancaria attestante specifici bonifici per importi determinati;
dichiarazioni dei redditi del debitore relative agli anni 2015 e 2016 contenenti il riconoscimento del debito;
provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera che, seppur incidentalmente, hanno accertato l'esistenza del credito.
La tesi dell'opponente, secondo cui mancherebbe un titolo idoneo a determinare la somma dovuta, non può essere accolta. Infatti, gli importi richiesti risultano analiticamente indicati e documentati attraverso le evidenze dei bonifici bancari che costituiscono prova scritta dell'avvenuta dazione delle somme.
Inoltre, il riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni fiscali del per quanto CP_2
espresso in franchi svizzeri, è riconducibile agli importi oggetto della pretesa creditoria, considerando il tasso di cambio vigente alle date rilevanti.
Va altresì considerato che, come emerge dalla documentazione in atti (doc. 4 dell'opponente), il documento qualificato come "contract - private credit" indica come luogo di perfezionamento la città di
Carpi, circostanza che ulteriormente conferma la giurisdizione e ls competenza del giudice italiano quale forum contractus ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Peraltro, l'opponente non ha indicato quale sarebbe l'ufficio giudiziario concretamente competente, limitandosi a un generico richiamo alla giurisdizione elvetica.
2. Sulla prescrizione del credito.
Va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente, il quale sostiene che, non essendo stato apposto alcun termine per la restituzione delle somme mutuate, troverebbe applicazione la regola dell'immediato adempimento ex art. 1183 c.c., con conseguente decorso del termine decennale di prescrizione dalle date dei singoli bonifici (2010-2011), in assenza di atti interruttivi.
L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
L'art. 2944 c.c. prevede espressamente che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ha riconosciuto il proprio debito nei confronti dell' CP_2 CP_1
pagina 4 di 9 nelle dichiarazioni dei redditi presentate al fisco svizzero negli anni 2015 e 2016 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
In tali dichiarazioni, il debitore ha espressamente indicato l'esistenza di un debito di CHF 520.000,00 nei confronti del sig. L'importo, considerando il tasso di cambio ufficiale EUR/CHF vigente CP_1
alle date delle dichiarazioni (1,0835 al 31.12.2015 e 1,0739 al 31.12.2016), è pienamente compatibile con il credito azionato in sede monitoria, tenuto conto del capitale e degli interessi medio tempore maturati.
La tesi dell'opponente, secondo cui l'importo dichiarato al fisco svizzero sarebbe incompatibile con il credito rivendicato dall' si fonda su un errato riferimento al tasso di cambio attuale (1 EUR = CP_1
1,06 CHF) anziché a quello vigente all'epoca dei fatti. Come documentalmente dimostrato dal convenuto opposto, il tasso di cambio nel periodo in cui furono effettuati i bonifici (2010-2011) era significativamente diverso (circa 1 EUR = 1,30 CHF), circostanza che rende del tutto plausibile la corrispondenza tra gli importi bonificati in euro e la somma dichiarata in franchi svizzeri, comprensiva degli interessi maturati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'altrui diritto, cui l'art. 2944 c.c. attribuisce effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale né carattere recettizio. È sufficiente che il debitore manifesti consapevolezza dell'esistenza del debito, senza la necessità che tale dichiarazione sia rivolta espressamente al creditore. Infatti, il riconoscimento può essere indirizzato anche a un terzo o manifestato pubblicamente, purché emerga in modo chiaro e inequivocabile. La dichiarazione di riconoscimento prevista dall'art. 2944 c.c. è un atto unilaterale, privo di particolari requisiti formali. Ciò che rileva è che il contenuto dell'ammissione sia inequivoco e idoneo a interrompere la prescrizione (cfr. ad es. Cass., Sez. II, n. 20878 del 27/10/2005; Cass., Sez. III, n.
13606 del 19/05/2021).
Il riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni fiscali del 2015 e 2016 costituisce pertanto valido atto interruttivo della prescrizione, in quanto:
- proviene inequivocabilmente dal debitore;
- individua specificamente il creditore (sig. ; CP_1
- indica un importo determinato riconducibile al credito azionato;
- è contenuto in documenti ufficiali presentati all'autorità fiscale.
Ad abundantiam, risulta agli atti anche una successiva richiesta di restituzione formulata dall' CP_1
con raccomandata a/r del 02.02.2019 (doc. 009 e 011 del fascicolo di parte convenuta), che parte pagina 5 di 9 opponente non ha specificamente contestato di avere ricevuto e che ha ulteriormente interrotto il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ne consegue che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (13.07.2023), il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso, essendo stato validamente interrotto sia dal riconoscimento del debito contenuto nelle dichiarazioni fiscali del 2015-2016, sia dalla successiva costituzione in mora del
2019.
3. Sul merito dell'opposizione e sulla prova del credito.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo v. Cass. Civ., sez. II, ord. 08.01.2018 n. 180; ex plurimis, Cass. 13.03.2013, n. 6295; Cass. 14.02.2010, n. 3258; Cass. 22.04.2010, n. 9541; Cass.
24.02.2004, n. 3642) in tema di onere della prova, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 1 cc a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Nel caso di specie, a parere di chi scrive, il convenuto opposto ha fornito ampia e convincente prova del proprio credito attraverso un articolato quadro probatorio documentale.
In primo luogo, l' ha prodotto la documentazione bancaria attestante l'effettiva erogazione CP_1
delle seguenti somme in favore del CP_2
- € 154.783,98 in data 22 marzo 2011
- € 96.000,00 il 26 luglio 2010
- € 40.135,32 il 25 marzo 2011
- € 39.189,15 il 25 marzo 2011
- € 50.750,00 il 09 agosto 2010 per un totale di € 380.858,45.
I bonifici risultano tutti partiti dal conto del creditore presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna
(IBAN [...]) ed accreditati sul conto svizzero del debitore (IBAN
CH1900700130007134627). La documentazione bancaria fornisce quindi prova certa dell'avvenuto trasferimento delle somme dal patrimonio dell' a quello del CP_1 CP_2
In secondo luogo, il credito trova riscontro nelle dichiarazioni dei redditi 2015 e 2016 presentate dal al fisco svizzero, nelle quali il debitore ha espressamente indicato l'esistenza di un debito di CP_2
CHF 520.000,00 nei confronti dell' L'importo, considerando il tasso di cambio ufficiale CP_1
EUR/CHF vigente alle date delle dichiarazioni (documentato in atti: 1,0835 al 31.12.2015 e 1,0739 al pagina 6 di 9 31.12.2016), corrisponde indicativamente al capitale mutuato maggiorato degli interessi nel frattempo maturati.
Il documento prodotto dall'opponente come doc. 4 poi, pur essendo stato espressamente disconosciuto dall'opposto, paradossalmente conferma l'esistenza del debito. In esso si fa infatti riferimento a un
"contract - private credit" di € 400.000,00, dal quale si deduce che l'opponente ha ricevuto tale somma in prestito dall' CP_1
Un'ulteriore conferma emerge anche dal doc. 8, una comunicazione in lingua tedesca inviata dal CP_2
alla propria banca il 17 luglio 2018, nella quale l'opponente riconosce di avere ricevuto un prestito personale di € 400.000 dal figlio della propria moglie, specificando che tale somma proviene dal sig.
CP_1
A fronte di tali inequivocabili riscontri documentali, l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a supportare la propria tesi difensiva, secondo cui i bonifici effettuati dal sig. costituirebbero la CP_1
restituzione di somme che il sig. avrebbe in precedenza anticipato per conto della sig.ra CP_2 Per_1
(madre dell'opposto ed ex moglie dell'opponente) per lavori di ristrutturazione di un immobile in Roma
e spese mediche.
Tale ricostruzione alternativa, oltre a non trovare alcun riscontro probatorio (la documentazione prodotta dall'opponente è generica e non dimostra, in larga parte, né la provenienza né la causale dei pagamenti né la loro riferibilità all'immobile romano), è logicamente incompatibile con il riconoscimento del debito verso il sig. contenuto nelle dichiarazioni fiscali del sig. CP_1 CP_2
degli anni 2015 e 2016.
Come correttamente evidenziato dall'opposto, se i bonifici ricevuti dal sig. fossero serviti a CP_1
ripagare un precedente debito della sig.ra non avrebbe avuto alcun senso logico per il sig. Per_1
esporre quegli stessi importi come debito verso il sig. nelle proprie dichiarazioni dei CP_2 CP_1
redditi, per di più dopo aver già ricevuto il denaro che, secondo la sua tesi, ne avrebbe costituito la restituzione.
In altri termini appare illogico che il abbia dichiarato al fisco svizzero negli anni 2015 e 2016 CP_2
l'esistenza di un debito verso l' se, come sostiene, i bonifici ricevuti costituivano la CP_1
restituzione di somme da lui anticipate.
Quanto al documento prodotto sub 4 dall'opponente, asseritamente contenente una dichiarazione del sig. circa l'avvenuta estinzione del debito, lo stesso è privo di data certa ed è stato CP_1
disconosciuto dall'opposto. L'opponente non ha fornito l'originale né ha chiesto di provarne l'autenticità, sicché il documento è privo di efficacia probatoria in suo favore.
pagina 7 di 9 L'email del 17.07.2018 (doc. 7) dimostra poi che fu lo stesso a chiedere all' "a titolo di CP_2 CP_1
favore" (testualmente: "favour"), di sottoscrivere una quietanza retrodatata al fine di ottenere nuovo credito bancario dalla Zürcher Kantonalbank, circostanza confermata dalla comunicazione in lingua tedesca inviata dal alla banca lo stesso giorno (doc. 8). CP_2
La ricostruzione fornita dal convenuto opposto trova inoltre conferma nell'accertamento, seppur incidentale, contenuto in due provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera (sentenza del tribunale distrettuale di March n. ZES 18 675 del 28.01.2020 e sentenza d'appello del tribunale cantonale di
Svitto n. ZK2 2020 8-9 del 21.06.2021).
Del tutto inconferente è poi il tentativo dell'opponente di allargare il contraddittorio alle vicende personali intercorse tra lo stesso e la sig.ra estranee all'oggetto del presente giudizio che Per_1
concerne esclusivamente il rapporto di debito-credito tra il sig. e il sig. CP_2 CP_1
In conclusione, deve ritenersi che l'opposto abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando sia l'esistenza del credito che la sua entità, mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a supportare le proprie tesi difensive, che pertanto non possono trovare accoglimento.
4. Si rileva infine che le istanze istruttorie formulate dall'opponente con la memoria ex art. 171-ter, n.
2, c.p.c. devono ritenersi inammissibili. Esse, infatti, si riferiscono a circostanze irrilevanti rispetto al thema decidendum, attengono a fatti suscettibili di prova esclusivamente documentale, risultano finalizzate a dimostrare, tramite prova testimoniale, circostanze di natura valutativa e in aperto contrasto con le risultanze documentali e, inoltre, si caratterizzano per lro genericità e indeterminatezza.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 a € 520.000,00) di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 5440/2023 R.G. tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 2126/2023, emesso dal Tribunale di Modena in data
17.04.2023, che dichiara definitivamente esecutivo, anche nella parte relativa ai compensi ed alle spese della fase monitoria ivi liquidate;
pagina 8 di 9 3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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