Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 79 /2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 12/05/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. IZZI CARLO , per la parte , e, l'Avv. Parte_1
GAMBINO, per la parte . Controparte_1
L'Avv. IZZI CARLO, per la parte , precisa le conclusioni Parte_1
riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni.
L'Avv. GAMBINO, per la parte Controparte_1
, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive
[...]
deduzioni.
Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 79 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. IZZI CARLO elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Senerchia n 86170 Isernia ITALIA giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona CP_1 alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: opposizione indebito
FATTO E DIRITTO
con ricorso regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso la Parte_1
richiesta di restituzione somme percepite su pensione cat INVCIV n 07685448 per indebito pensionistico riferito al periodo 01.01.2017 al 30.11.2022, chiedendo, in via preliminare, concedersi la sospensione dell'esecutività del provvedimento, e nel merito dichiarare l'avvenuta prescrizione per tutti i ratei di pensione antecedenti al mese di aprile 2018, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 27.03.2023 per l'importo di euro 22.353,02, accertare CP_1
e dichiarare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
La ricorrente provvedeva a presentare domanda di ricostruzione della pensione avanzata in data
22.11.2022, a seguito di tale domanda l' riteneva la ricorrente titolare di redditi tali da far CP_1
venir meno il diritto alla prestazione per il periodo 2018-2022.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso. CP_1
Con ordinanza, veniva accolta la richiesta di prova testi esperita la quale, la causa rinviata per la discussione.
Il ricorso è fondato
Rileva il giudicante come la valutazione del redito ai fini della revoca della prestazione previdenziale deve basarsi su somme effettivamente percepite dal beneficiario.
Nel caso di specie i testi escussi hanno tutti confermato quanto sostenuto da parte ricorrente, in particolare il teste , titolare ed amministratore della società, così riferiva “ la Testimone_1
ricorrente si limitava alla semplice sostituzione in negozio quando non c'era la figlia non aveva ricevuto stipendio poiché come mamma aiutava la figlia e venivano versati solo contributi per il lavoro prestato”… “So che non veniva stipendiata perché riferito da mia moglie e anche quando sono diventato amministratore non verso a mia moglie retribuzione ma solo contributi”
La mancata percezione di redditi rileva anche dalle buste paga in atti e dai CUD rilasciati, dalla datrice di lavoro, e trasmessi all'Agenzia delle Entrate dai quale emerge per gli anni 2018-2019-
2020-2021 e 2022 ove risulta un reddito da lavoro dipendente pari a zero.
Pertanto il limite reddituale previsto per l'assegno mensile di assistenza riconosciuto alla ricorrente non è stato superato, la datrice di lavoro ha sempre correttamente provveduto a versare la contribuzione sulla retribuzioni convenzionali e non sulle retribuzioni effettivamente CP_1
percepite che risultano pari a zero.
Inoltre la valutazione del reddito ai fini della revoca delle prestazioni assistenziali, deve basarsi su importi percepiti e non su dati presunti, come nel caso di specie, desumersi esclusivamente dall'estratto conto contributivo del ricorrente.
L' con delibera di reiezione del ricorso rilevava che “ effettuando le verifiche del caso , CP_1
dall'estratto conto contributivo risulta un reddito per gli stessi anni comunicati nella ricostruzione, da lavoro dipendente part-time” che non è ostativo al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto la ricorrente non risulta aver percepito alcun reddito né retribuzione.
Inoltre in base al principio generale le somme pensionistiche sono irripetibili a meno che si addebiti al percettore un dolo derivante dall'omessa o mancata comunicazione dei redditi, cosa non provata da parte dell'ente resistente.
Inoltre va considerato che la ricorrente ha beneficiato, in buona fede, per dodici anni dell'assegno mensile di assistenza dal gennaio 2011, prima del provvedimento di indebito notificato dall'istituto.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 CP_1
così decide
• accoglie il ricorso.
• Per l'effetto annulla il provvedimento datato 27.03.2023 di recupero dell'indebito CP_1
sulla pensione n 07685448 CAT. INVCIV intestata alla per Parte_1
l'importo di euro 22.353,02 e dichiara l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione.
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro CP_1
Co 5.077,00 (DM 147/22 scaglione fra 5.201 ed euro 26.000 valori medi ) oltre magg. Iva
e Cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 12/05/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis