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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4697/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato esteso su foglio separato, dall'Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio, sito in Salerno alla piazza della Libertà, ang. via Biagio
Garofalo n. 9, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per TA , Rep. n. 44581, Racc. n. 16956, allegata alla Persona_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona al v.lo S. Bernardino n. 5, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 28/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1042/2017, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 20.918,96 a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di credito ad uso rotativo n. 4096448150086187 (per € 5.688,76) e di rate impagate per il finanziamento al consumo n. 16587565 (per € 15.230,20).
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, l'improcedibilità della domanda monitoria, per non avere la Banca opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 28/2010; quale secondo motivo di opposizione, l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del ricorso monitorio, in quanto parte opposta non ha documentato l'atto di revoca o recesso dai contratti di finanziamento e la messa in mora, nè tantomeno ha allegato o provato a quando risalirebbe l'ultima rata del finanziamento non onorata dal debitore, nè tantomeno ha illustrato il calcolo degli interessi;
quale terzo motivo di opposizione, che nel caso di specie non sarebbe stata consegnata una copia del contratto di finanziamento, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 1, T.U.B.; quale quarto motivo di opposizione, che in relazione al contratto di apertura di credito a tempo indeterminato ad uso rotativo n.
4096448150086187, si ravvisano numerose anomalie, tra cui l'usurarietà degli interessi e l'assoluta inosservanza della normativa in materia di trasparenza bancaria;
quale quinto motivo di opposizione, che il tasso degli interessi di mora, individuato per il contratto di finanziamento al consumo n. 16587565 nella misura dell'1,5% mensile (per un totale del 18% annuo), sarebbe usurario, essendo il tasso-soglia “ratione temporis” applicabile pari al 14,655%; quale sesto motivo di opposizione, che la clausola che prevede gli interessi di mora sarebbe “opaca”, non individuando in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di calcolo degli stessi in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate di finanziamento, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello delle somme poste a base di calcolo,
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza di talché essa sarebbe nulla;
quale settimo motivo di opposizione, che la avrebbe violato il disposto dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del CP_1
09/2/2000, in quanto, pur avendo previsto il pagamento delle rate su base infrannuale, cioè mensile e/o trimestrale e/o semestrale, non ha indicato il valore del tasso tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
quale ottavo motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento sarebbe affetto da nullità parziale per l'omessa e/o errata inclusione dei costi direttamente collegati all'erogazione del finanziamento stesso, in violazione dell'articolo 125 bis, comma 6, T.U.B.; che la condotta tenuta dalla opposta, la quale a fronte della raccomandata a/r da lui inviata il 15/4/2014, prima della notifica del monitorio, contestando la violazione della Legge n. 108 del
1996 e del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), integra gli estremi della lite temeraria, essendo la pretesa creditoria non supportata da alcun elemento probatorio, ed avendogli impedito una soluzione bonaria della controversia, di talché andrebbe condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1042/2017; condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che il sig. Controparte_1
sottoscriveva due distinti contratti, il primo il contratto di Pt_1
finanziamento con apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. “revolving”) n.
4096448150086187 che si deposita nuovamente in copia con una maggiore risoluzione grafica;
che, come si evince dall'estratto conto analitico depositato in sede di ricorso monitorio, le cui risultanze non sono state
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza oggetto di alcuna specifica contestazione, il sig. utilizzava Pt_1
ripetutamente la carta di credito in suo possesso, sia effettuando prelievi di contante presso vari istituti di credito (si vedano le voci seguite dalla dicitura commissioni prelevamento contante), sia presso esercizi commerciali
(si veda, ad esempio, nella prima facciata l'importo di € 335,00 presso
CO LU PO il 13.7.2005, oppure l'importo di € 45,00 presso profumeria Kleis Salerno il 4.1.2009 e riportato a pagina 8/18, oppure ancora, ad esempio, l'importo di € 2.000,00 del 1.2.2010 presso MA
EL riportato a pagina 10/18, ecc…); che il sig. si rendeva però Pt_1
inadempiente, tant'è che maturava a suo carico un debito di € 5.668,76, come risulta chiaramente dall'incontestato estratto conto, oltre successivi interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo;
che in secondo luogo il sig. ha sottoscritto con il contratto di Pt_1 Controparte_2
credito al consumo relativo ad un prestito personale n. 16587565, ed otteneva un finanziamento di € 21.240,49, da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 266,00 dal 01/11/2009 al saldo (T.A.N. 8,74% - T.A.E.G.
9,48%); che anche in questo caso il sig. si rendeva inadempiente, Pt_1
tant'è che a fronte a fronte di ben n. 120 rate il debitore opponente ne onorava solamente n. 54; che a tal proposito si veda l'estratto conto analitico non contestato di cui al documento sub 7 del fascicolo monitorio
(le rate insolute iniziano dalla n. 55 riportata a pagina 3/10), dal quale si evince un saldo debitore di € 15.230,20; che la ha Controparte_2
ceduto “pro soluto” entrambi i crediti a con atto del Controparte_1
22/12/2015, la quale ha notificato all'odierno opponente la comunicazione di intervenuta cessione dei crediti mediante le raccomandate A/R datate
22/12/2015, ricevute in data 03/2/2016 (cfr. doc. 8 e 9 – doc. 10 e 11 – fascicolo monitorio); che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, in assenza di pregresse contestazioni avanzate sia alla cedente che all'opposta, preso atto del persistere dell'inadempimento, essa si vedeva costretta a
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza rivolgersi all'intestato Tribunale per ottenere soddisfazione della propria pretesa creditoria;
che essa sottolinea sin d'ora come debbano ritenersi provate, in quanto non contestate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze, fondamentali ai fini del decidere: - la sottoscrizione (non disconosciuta e in alcun modo contestata) del contratto relativo all'apertura di credito n. 4096448150086187 e del contratto n. 16587565, nonché
l'accettazione delle relative condizioni generali di contratto;
-l'aver dato esecuzione di gran parte dei contratti;
- Le precise e dettagliate risultanze di cui agli estratti conto depositati;
- la conoscenza della cessione del credito;
-
l'assenza di qualsivoglia contestazione antecedente alla proposizione dell'opposizione, nonostante un inadempimento contrattuale che si protrae da molti anni;
che appare opportuno evidenziare che controparte nel proprio atto richiama dei documenti, tra le quali una perizia di parte che in realtà non risultano affatto depositati;
che l'onere di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.
28/2010 grava in capo all'opponente; che l'opponente eccepisce, in via del tutto strumentale, che la pretesa di complessivi € 20.919,96 non sarebbe determinata;
che l'eccezione avversaria è giuridicamente paradossale, in quanto controparte genericamente contesta l'indeterminatezza della somma ingiunta (che invece è perfettamente determinata), senza però curarsi di contestare le singole voci dei rispettivi estratti conto depositati;
che alcuna delle voci ivi riportate è stata contestata, né controparte ha allegato pagamenti successivi e non contabilizzati, ecc.; che, ritenendo estremamente generica l'avversaria eccezione, per scrupolo difensivo, merita ad esempio di essere analizzato l'estratto conto del finanziamento n.
16587565, dalla cui lettura è facilmente evincibile il pagamento da parte del sig. delle rate da n. 1 a n. 54 e il successivo inadempimento Pt_1
contrattuale; che in ordine alla dedotta nullità dei contratti posti a fondamento del monitorio per mancanza della forma scritta “ad
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza substantiam”, il sig. non ha mai disconosciuto Pt_1
la sottoscrizione del predetto contratto di finanziamento, sia relativo all'apertura di credito, sia relativo al prestito personale;
che, anzi, lo stessa ha ammesso, anche non contestando i rispettivi estratti conto, non solo di aver fruito del finanziamento principale, finalizzato al prestito personale, ma non rinnega il reiterato utilizzo della carta di credito ad uso rotativo collegata all'apertura della linea di credito di cui all'espressa previsione contrattuale;
che, invero, con ciò richiamando il contratto di apertura di linea di credito con rilascio di carta di credito, la difesa avversaria appalesa di non aver compreso addirittura la tipologia di contratto sottoscritto dal sig. , ove si legge: “…tale contratto di Pt_1
finanziamento fa esplicito riferimento ad un finanziamento di € 6.750,00 quindi NON compatibile con le richieste creditorie di parte ricorrente”; che l'eccezione è facilmente confutabile dall'esame del citato contratto, ove nella parte destra v'è la clausola contrattuale di riferimento, per mezzo della quale il sig. autorizza la cedente a concedergli detta linea di Pt_1
credito; che il sig. , infatti, ricevuta la carta di credito collegata a Pt_1
detta linea di credito, non era di certo obbligato ad utilizzarla, ben potendo riporla in un cassetto;
che, invero, il sig. , che diversamente a Pt_1
quanto vuol far credere era a perfetta conoscenza dell'esistenza del citato contratto, tant'è che ha rimborsato le rate per svariati anni;
che l'eccezione
è altresì infondata in quanto richiama una fantomatica C.T.P. che, allo stato, non è depositata agli atti;
che parte opponente eccepisce che il tasso di mora previsto contrattualmente sarebbe extra soglia usura ai sensi della
Legge n. 108 del 1996; che l'eccezione, sempre sorretta dal richiamo ad una inesistente C.T.P., è affetta da un macroscopico errore giuridico;
che l'assunto
è inconferente e in alcun modo pregnante giuridicamente, non distinguendo controparte nemmeno tra interessi compensativi e moratori, considerato che il richiamo all'elaborato peritale non permette, poi, una piena difesa che
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza non potrà che essere rimandata alla luce dei chiarimenti avversari e che gli interessi di mora non sono soggetti al vaglio di usurarietà; che parte opponente contesta l'invalidità della clausola di pagamento degli interessi di mora poiché ritenuta vessatoria ex art. 36 del Codice del Consumo;
che secondo la giurisprudenza di legittimità è necessario che la parte dimostri le ragioni della vessatorietà, non essendo sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile;
che, parimenti, non sussiste alcuna violazione dell'art. 34, comma quinto, del Codice del
Consumo, per due ragioni: - in primo luogo, le clausole in questione non rientrano tra le ipotesi per le quali è prescritta una presunzione di vessatorietà; - in secondo luogo, ha fatto approvare in Controparte_2
maniera specifica le suddette clausole, giusta la disposizione contenuta all'art. 1341, comma 2, c.c., attraverso una sottoscrizione autonoma e separata;
che, ad ogni modo, senza recedere dalle suesposte argomentazioni, si evidenzia che, anche nel caso in cui questo Tribunale dovesse ritenere applicabile la tutela prevista dagli articoli 33 e 34 del
Codice del Consumo, la nullità investirebbe comunque le singole clausole di cui si discute, e giammai l'intero contratto, e l'eventuale nullità delle clausole oggetto di contestazione non sarebbero in alcun modo idonee ad elidere la sua pretesa creditoria;
che controparte, riferendosi al solo contratto di prestito personale, afferma che vi sarebbe una previsione di capitalizzazione infrannuale, nonché l'omessa indicazione degli effettivi costi del finanziamento;
che, in primo luogo, trattandosi di un prestito personale da rimborsarsi con previsione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” non è in alcun modo possibile affermare che vi sia stata capitalizzazione alcuna degli interessi;
che siffatta previsione di rimborso ne esclude ab origine la possibilità; che, in secondo luogo, sia il T.A.N., sia il
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza T.A.E.G., sono perfettamente individuabili dal frontespizio del contratto
(T.A.N. 8,74% - T.A.E.G. 9,48%) e, allo stesso modo, sono individuati i costi del contratto, già inclusi nel T.A.E.G; che non potendo analizzare la documentazione avversaria, la doglianza avversaria è priva di sostanza e allo stato del tutto inconferente;
che essa, quale cessionaria del credito, si è comportata secondo buona fede, non essendo mai pervenutale alcuna contestazione da parte del sig. dal momento Pt_1
dell'intervenuta cessione del credito.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1042/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/3/2018).
Alla successiva udienza il precedente G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il precedente G.I. ordinava ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. alla Banca opposta l'esibizione dell'originale dei contratti (e dei relativi allegati) per cui
è giudizio, allegati al monitorio in copia.
In data 14/5/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, che rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, rigettando la richiesta di parte opponente di disporsi C.T.U. contabile.
All'udienza del 01/2/2023, svoltasi con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza Con ordinanza del 08/5/2023 questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 28/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, la causa può ora essere decisa.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare va rilevato che la domanda monitoria è procedibile, avendo provveduto la parte opponente ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 08/3/2018), di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Ancora, preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata per la prima volta dalla parte opponente con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il 03/4/2023 (cfr.), con cui il sig. ha dedotto che Pt_1
la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far Controparte_1
valere il diritto di credito azionato in via monitoria.
L'eccezione è infondata e va rigettata: infatti, fin dal deposito del ricorso monitorio la ha depositato il contratto di cessione con la Controparte_1
originaria contracente (cfr. all.ti 3 e 6 della Controparte_2
produzione della fase monitoria), nonché l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alle cessioni in parola, riportanti i crediti ceduti per cui è causa, avendo quindi fornito prova documentale della titolarità del diritto di credito fatto valere mediante ricorso per ingiunzione.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del ricorso monitorio, poichè la Banca opposta non avrebbe documentato l'atto di revoca o recesso
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza dai contratti di finanziamento e la messa in mora, nè tantomeno allegato o provato a quando risalirebbe l'ultima rata del finanziamento non onorata dal debitore, nè illustrato il calcolo degli interessi.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, dalla lettura del ricorso monitorio (cfr.) si evince chiaramente che la domanda della opposta ha ad oggetto il saldo debitore del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. “revolving”) n. 4096448150086187, per complessivi € 5.688,76, nonché del contratto di credito al consumo n.
16587565 per € 15.230,20. Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla opposta fin dalla fase monitoria (cfr. all.ti 4 e 7 del ricorso per ingiunzione) risulta provata la composizione e l'ammontare del credito.
Per ciò che riguarda, poi, la mancata prova dell'atto di revoca o recesso dai contratti di finanziamento e della messa in mora, tale contestazione risulta smentita documentalmente dalle raccomandate a/r inviate al sig. , Pt_1
con cui è stata comunicata a quest'ultimo l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da nei suoi confronti e questi è Controparte_2
stato messo in mora (cfr. all.ti 8-9-10 e 11 della produzione della fase monitoria).
Con il terzo motivo di opposizione parte opponente lamenta che nel caso di specie non sarebbe stata consegnata una copia del contratto di finanziamento, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 1,
T.U.B. e nullità dello stesso.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Sul punto, premesso che come chiarito di recente dalla Prima Sezione della
Suprema Corte con ordinanza n. 18230/2024 la mancata consegna di copia del contratto bancario non integra la nullità di cui all'articolo 117, comma
1, T.U.B., deve osservarsi che nel caso di specie quanto dedotto
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza dall'opponente risulta smentito documentalmente (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), stante la dichiarazione, da questi sottoscritta, di avere ricevuto copia completa del contratto compilato in ogni sua parte: “Io sottoscritto/coobbligato affermo/affermiamo che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Dichiaro/dichiariamo di avere preso visione delle condizioni generali riportate a tergo che accetto/accettiamo senza riserva alcuna. Dichiaro altresì di aver contestualmente: ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte”.
Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che in relazione al contratto di apertura di credito a tempo indeterminato ad uso rotativo n. 4096448150086187, si ravvisano numerose anomalie, tra cui l'usurarietà degli interessi e l'assoluta inosservanza della normativa in materia di trasparenza bancaria.
Con il quinto motivo di opposizione l'opponente lamenta che il tasso degli interessi di mora, individuato per il contratto di finanziamento al consumo n. 16587565 nella misura dell'1,5% mensile (per un totale del 18% annuo), sarebbe usurario, essendo il tasso-soglia “ratione temporis” applicabile pari al 14,655%.
Entrambi i motivi di opposizione, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.
Sul punto questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa.
L'ausiliario ha accertato che “In riferimento al contratto riferibile all'utilizzo della carta di credito revolving (del 2005), il tasso di mora non risulta pattuito per cui alcuna verifica può essere eseguita. La Finanziaria, correttamente, nel
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza credito vantato non ha mai conteggiato, infatti, interessi moratori.”.
Poi, “In riferimento al contratto di finanziamento, si rappresenta che il tasso di mora annuo pattuito è pari al 18,00% a fronte di una soglia usura relativa al IV Trim. 2009 pari al 19,56% ottenuta sommando al TEGM del 10,94%
(CATEGORIA DI OPERAZIONI: ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI
PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI
NON BANCARI OLTRE 5.000) la maggiorazione prevista nel D.M. IV Trim.
2009, il tutto aumentato della metà ( ). CodiceFiscale_2
Dal confronto operato si evince il tasso di mora pattuito in contratto
è inferiore alla soglia-usura di riferimento (cfr. All. 6: DM Usura IV Trim.
2009).”.
Pertanto non vi è alcuna usurarietà degli interessi.
Con il sesto motivo di opposizione l'opponente contesta che la clausola che prevede gli interessi di mora sarebbe “opaca”, non individuando in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di calcolo degli stessi in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate di finanziamento, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello delle somme poste a base di calcolo, di talché essa sarebbe nulla.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Per quanto riguarda il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito rotativa (c.d.
“revolving”), come appurato dall'ausiliario nominato non risultano mai essere stati addebitati interessi di mora da parte della opposta, ragion per cui la relativa doglianza è priva di qualsiasi rilievo.
Per ciò che concerne, invece, il contratto di finanziamento personale n.
16587565, gli interessi di mora risultano validamente pattuiti per iscritto nella misura dell'1,5% mensile, per un totale di 18 punti percentuali annui.
Con il settimo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la avrebbe violato il disposto dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza 09/2/2000, in quanto, pur avendo previsto il pagamento delle rate su base infrannuale, cioè mensile e/o trimestrale e/o semestrale, non avrebbe indicato il valore del tasso tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero, come acclarato sul punto dal consulente tecnico d'ufficio contabile, in relazione all'apertura di credito con carta c.d. “revolving”, risultano essere stati capitalizzati mensilmente interessi debitori senza espressa pattuizione della capitalizzazione degli stessi, di talchè il saldo debitore di tale rapporto bancario, pari ad € 5.688,76 a debito dell'opponente in base alle risultanze contabili prodotte dall'opposta, va rideterminato in complessivi €
2.063,88 a debito del sig. . Pt_1
Con l'ottavo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio sarebbe affetto da nullità parziale per l'omessa e/o errata inclusione dei costi direttamente collegati all'erogazione del finanziamento stesso, in violazione dell'articolo 125 bis, comma 6, T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, la doglianza di parte opponente circa la presunta difformità del
T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente applicato risulta essere del tutto generica, atteso che negli atti di causa viene solo affermata la dedotta discrasia, senza però illustrare le ragioni della stessa, quali costi andrebbero ricompresi nel T.A.E.G. e le ragioni di tale inclusione. Di contro, la contestazione dell'opponente sul punto viene illustrata solo ed esclusivamente nella consulenza tecnica di parte allegata alla seconda memoria istruttoria ed alla comparsa conclusionale depositata telematicamente il 27/1/2025 (cfr.), di talché il richiamo alla consulenza tecnica di parte, che costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio (Cass. Civ., n. 10599/2014).
Da qui, dunque, il rigetto della richiesta dell'opponente di disporsi
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza consulenza tecnica d'ufficio contabile volta a verificare l'eventuale discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1042/2017 revocato e va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
di complessivi € 17.294,08 (risultanti dalla sommatoria Controparte_1
del saldo debitore rideterminato della carta “revolving” e del contratto di finanziamento personale).
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata accolta solo in minima parte (con riduzione del credito azionato in via monitoria da € 20.918,96 ad € 17.294,08), sono poste quindi a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ 17.294,08 pari a Parte_1
quello del “decisum”) e la complessità (media) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 3.380,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1012/2017 e condanna al pagamento, in favore Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza della di complessivi € 17.294,08 (risultanti dalla Controparte_1
sommatoria del saldo debitore rideterminato della carta “revolving” e del contratto di finanziamento personale);
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno il 09/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4697/2017 - Sentenza