Versione
7 febbraio 1991
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2504-novies.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
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- 1. Scissione di societàhttps://www.brocardi.it/ · 20.17834
[…] Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2504-novies del codice civile. […]
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Giurisprudenza • 28
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2015, n. 7914Provvedimento: […] Di ciò del resto si trae conferma nelle norme codicistiche regolanti puntualmente il procedimento necessario per la valida conclusione dell'atto di scissione, che (cfr. artt. 2504 novies e 2501 ter c.c.) non fanno alcun riferimento alla necessità di una stima del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria, […] 1 - la cui osservanza nella redazione della situazione patrimoniale è espressamente imposta dall'art. 2501 ter c.c. e art. 2504 novies c.c., comma 1). […] imputabile all'amministratore, essendo invece atto della stessa società amministrata, ai cui soci spetta la scelta di procedervi (artt. 2502 e 2504 novies c.c.).Leggi di più...
- relazione ex art. 2343 cod. civ·
- configurabilità·
- fondamento·
- condizioni·
- operazione di scissione societaria·
- allegazione di situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione·
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- azione ex artt. 146 legge fall. e 2394 cod. civ·
- esclusione·
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- scissione parziale con trasferimento di beni in favore di società personale·
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- di capitali