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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 825 del contenzioso civile per l'anno 2024, promossa da:
in qualità di amministratore di sostegno di , nata a Parte_1 Parte_2
LI il 10/05/1937, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA GABRIELLA
CASULA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], Parte_2
interdicenda e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare l'interdizione della SI.ra
[...] C.F. ) nata a [...] il [...] e nel suo interesse, previa Parte_2 C.F._1
revoca dell'amministrazione di sostegno, nominare definitivamente quale suo tutore, il SI.
.”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, amministratore di sostegno di Parte_1
, premesso che la stessa è attualmente domiciliata nella Parte_2 Controparte_1
sita in Baradili, via Berlinguer n. 7, e che le condizioni di salute già precarie sono
[...]
peggiorate quando nel 2023 è stata ricoverata presso il reparto di neurologia dell'Ospedale CP_2
per un trauma cranico;
che in ragione della rilevata incapacità di autodeterminarsi e di prestare
[...]
valido consenso alle necessarie cure, in tale occasione, è stato nominato esso ricorrente, genero della beneficiaria, quale amministratore di sostegno;
che è stato diagnosticato alla beneficiaria un “disturbo neurocognitivo maggiore (DSMV)” con conseguente “stato di infermità di mente abituale e permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive”, per il quale la stessa vive ormai in uno stato perenne di confusione nel tempo e nello spazio e la sua residua capacità volitiva e psichica, è
gravemente scemata;
che la signora l'11 gennaio 2024 è stata visitata dalla Commissione Pt_2
medica al fine di poterne constatare la sua totale e permanente invalidità (100%) e ad oggi, si è in attesa responso, e percepisce unicamente la pensione sociale e di invalidità di 739,00 euro;
che tuttavia la sola retta della Comunità Integrata è pari a 1.870,00 euro mensili, e viene oggi raggiunta facendo accesso alla pensione e ai residui risparmi, nonché alla pensione dello stesso amministratore,
unico membro della famiglia percettore di reddito;
che esso amministratore è un ex dipendente pubblico delle Forze Armate, oggi pensionato, e in ragione di ciò, nell'interesse precipuo della SI.ra
, potrebbe avanzare istanza al fine di accedere al progetto “Home care plus (long temp care)”, Pt_2
bandito dall'INPS, finalizzato al riconoscimento di contributi a favore dei soggetti affetti da patologie che necessitano di cure, occorrendo tuttavia che l'istante (affine della SI.ra ), rivesta la qualifica Pt_2
di tutore, non essendo sufficiente la qualifica di ADS;
tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la interdizione della signora AR IO SE.
All'udienza dell'11/07/2024 è stato compiuto l'esame dell'interdicenda. ***
La domanda non può essere accolta.
Invero, attraverso l'esame della signora e la documentazione medica prodotta hanno trovato Pt_2
riscontro le pregiudicate condizioni di salute descritte nel ricorso.
Tuttavia, occorre evidenziare che in ragione di tali scadute condizioni mentali e fisiche, già certificate in data 28/04/2023, il giudice tutelare di LI ha disposto la nomina del ricorrente quale amministratore di sostegno, con decreto in data 29/09/2023, prevedendo la rappresentanza completa ed esclusiva della beneficiaria nel compimento di qualsiasi atto di natura patrimoniale, sanitaria e di cura della persona.
Occorre ancora notare che, nel caso in esame, la domanda di interdizione non nasce da esigenze scaturenti da un peggioramento delle condizioni psicofisiche della beneficiaria, bensì è mirata, nella esplicita intenzione e rappresentazione del ricorrente, al conseguimento di uno stato che consenta di beneficiare di determinati emolumenti assistenziali pubblici.
Orbene, tale approccio non è condivisibile.
L'amministrazione di sostegno offre a chi si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Con la sua introduzione, è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, mentre interdizione ed inabilitazione assumono oggi il ruolo di soluzioni residuali applicabili solo laddove la prima non sia adeguata: l'ausilio dell'amministratore di sostegno consente infatti di tutelare soggetti portatori di varia disabilità funzionale, tenendo conto dei bisogni ed esigenze personali del beneficiario, senza che risulti inutilmente “privativa” di ogni residua capacità
di intendere e di volere.
Rispetto agli altri istituti di tutela, l'ambito di applicazione va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi (c.d.
criterio quantitativo), ma alle residue capacità ed all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed alla maggiore capacità
dell'amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze del soggetto (c.d. criterio funzionale), da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura da eseguire, in relazione alla flessibilità ed all'agilità della relativa procedura applicativa (v. Cass. Sez.
I, n. 22332 del 26/10/2011; Cass. N. 17962 del 11/09/2015).
Nella scelta dell'istituto il Giudice - tenuto conto del tipo di attività da compiere, la gravità e la durata della malattia o dell'impedimento e tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie - deve garantire all'incapace la tutela più adeguata.
Nel caso in esame, l'amministrazione di sostegno è misura di protezione e cura della persona della beneficiaria che appare adeguata e sufficiente in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale, e l'ambito dei poteri conferiti all'amministratore di sostegno in carica da parte del giudice tutelare comporta una sostanziale identità con i poteri attribuiti al tutore anche in relazione al consenso o al dissenso circa trattamenti sanitari, in considerazione della impossibilità della beneficiaria.
Per le considerazioni svolte, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. Rigetta la domanda di interdizione.
2. Nulla per le spese.
LI, 17/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 825 del contenzioso civile per l'anno 2024, promossa da:
in qualità di amministratore di sostegno di , nata a Parte_1 Parte_2
LI il 10/05/1937, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA GABRIELLA
CASULA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], Parte_2
interdicenda e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare l'interdizione della SI.ra
[...] C.F. ) nata a [...] il [...] e nel suo interesse, previa Parte_2 C.F._1
revoca dell'amministrazione di sostegno, nominare definitivamente quale suo tutore, il SI.
.”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, amministratore di sostegno di Parte_1
, premesso che la stessa è attualmente domiciliata nella Parte_2 Controparte_1
sita in Baradili, via Berlinguer n. 7, e che le condizioni di salute già precarie sono
[...]
peggiorate quando nel 2023 è stata ricoverata presso il reparto di neurologia dell'Ospedale CP_2
per un trauma cranico;
che in ragione della rilevata incapacità di autodeterminarsi e di prestare
[...]
valido consenso alle necessarie cure, in tale occasione, è stato nominato esso ricorrente, genero della beneficiaria, quale amministratore di sostegno;
che è stato diagnosticato alla beneficiaria un “disturbo neurocognitivo maggiore (DSMV)” con conseguente “stato di infermità di mente abituale e permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive”, per il quale la stessa vive ormai in uno stato perenne di confusione nel tempo e nello spazio e la sua residua capacità volitiva e psichica, è
gravemente scemata;
che la signora l'11 gennaio 2024 è stata visitata dalla Commissione Pt_2
medica al fine di poterne constatare la sua totale e permanente invalidità (100%) e ad oggi, si è in attesa responso, e percepisce unicamente la pensione sociale e di invalidità di 739,00 euro;
che tuttavia la sola retta della Comunità Integrata è pari a 1.870,00 euro mensili, e viene oggi raggiunta facendo accesso alla pensione e ai residui risparmi, nonché alla pensione dello stesso amministratore,
unico membro della famiglia percettore di reddito;
che esso amministratore è un ex dipendente pubblico delle Forze Armate, oggi pensionato, e in ragione di ciò, nell'interesse precipuo della SI.ra
, potrebbe avanzare istanza al fine di accedere al progetto “Home care plus (long temp care)”, Pt_2
bandito dall'INPS, finalizzato al riconoscimento di contributi a favore dei soggetti affetti da patologie che necessitano di cure, occorrendo tuttavia che l'istante (affine della SI.ra ), rivesta la qualifica Pt_2
di tutore, non essendo sufficiente la qualifica di ADS;
tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la interdizione della signora AR IO SE.
All'udienza dell'11/07/2024 è stato compiuto l'esame dell'interdicenda. ***
La domanda non può essere accolta.
Invero, attraverso l'esame della signora e la documentazione medica prodotta hanno trovato Pt_2
riscontro le pregiudicate condizioni di salute descritte nel ricorso.
Tuttavia, occorre evidenziare che in ragione di tali scadute condizioni mentali e fisiche, già certificate in data 28/04/2023, il giudice tutelare di LI ha disposto la nomina del ricorrente quale amministratore di sostegno, con decreto in data 29/09/2023, prevedendo la rappresentanza completa ed esclusiva della beneficiaria nel compimento di qualsiasi atto di natura patrimoniale, sanitaria e di cura della persona.
Occorre ancora notare che, nel caso in esame, la domanda di interdizione non nasce da esigenze scaturenti da un peggioramento delle condizioni psicofisiche della beneficiaria, bensì è mirata, nella esplicita intenzione e rappresentazione del ricorrente, al conseguimento di uno stato che consenta di beneficiare di determinati emolumenti assistenziali pubblici.
Orbene, tale approccio non è condivisibile.
L'amministrazione di sostegno offre a chi si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Con la sua introduzione, è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, mentre interdizione ed inabilitazione assumono oggi il ruolo di soluzioni residuali applicabili solo laddove la prima non sia adeguata: l'ausilio dell'amministratore di sostegno consente infatti di tutelare soggetti portatori di varia disabilità funzionale, tenendo conto dei bisogni ed esigenze personali del beneficiario, senza che risulti inutilmente “privativa” di ogni residua capacità
di intendere e di volere.
Rispetto agli altri istituti di tutela, l'ambito di applicazione va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi (c.d.
criterio quantitativo), ma alle residue capacità ed all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed alla maggiore capacità
dell'amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze del soggetto (c.d. criterio funzionale), da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura da eseguire, in relazione alla flessibilità ed all'agilità della relativa procedura applicativa (v. Cass. Sez.
I, n. 22332 del 26/10/2011; Cass. N. 17962 del 11/09/2015).
Nella scelta dell'istituto il Giudice - tenuto conto del tipo di attività da compiere, la gravità e la durata della malattia o dell'impedimento e tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie - deve garantire all'incapace la tutela più adeguata.
Nel caso in esame, l'amministrazione di sostegno è misura di protezione e cura della persona della beneficiaria che appare adeguata e sufficiente in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale, e l'ambito dei poteri conferiti all'amministratore di sostegno in carica da parte del giudice tutelare comporta una sostanziale identità con i poteri attribuiti al tutore anche in relazione al consenso o al dissenso circa trattamenti sanitari, in considerazione della impossibilità della beneficiaria.
Per le considerazioni svolte, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. Rigetta la domanda di interdizione.
2. Nulla per le spese.
LI, 17/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti