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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Seconda Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del Giudice – Dott. Luigi Aprea –, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10151/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale” e pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione, dall'avv. Giuseppe rubino, presso il cui studio, sito in Nola, alla via Mario
De Sena n. 250, sono elettivamente domiciliati
PARTE OPPONENTE
E
(C.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gaetano Bosone, presso il cui lo studio, sito in Mugnano di Napoli, alla via Chiesa n. 48, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza del 4.06.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l'avvocato
[...]
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di CP_1 Parte_1
e per l'importo di € 17.839,00, oltre interessi, spese ed
[...] Parte_2
accessori, pari al saldo del compenso non ancora corrispostole in relazione alle attività svolte nel procedimento penale n. 15409/2019.
Notificato il decreto ingiuntivo (n. 3183/21), gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione deducendo: in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione all'importo richiesto;
che, ai sensi della legge 124/2012, doveva ritenersi una violazione dell'obbligo di preventivo in quanto vi era una palese omissione circa l'informativa di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato pur sussistendovi sia i requisiti soggettivi che oggettivi;
che, in relazione al compenso richiesto era contestato sia l'an che il quantum della pretesa azionata;
che le attività che l'avv.
ha addotto di aver svolto nei quattro mesi di incarico conferitole non CP_1
risultano siano state mai realizzate e, pertanto, erano da ritenersi presunte.
Concludevano affinché, previa sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n.
3183/2021, venisse dichiarata la nullità dello stesso e, per l'effetto, revocato. Il tutto con risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che, contestando le Controparte_1
argomentazioni fatte valere nell'atto di opposizione, esponeva: l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 633 c.p.c. in quanto il credito azionato risulta essere certo, liquido ed esigibile;
che, se pure si dovesse ritenere la violazione dell'obbligo di preventivo, questo avrebbe delle ripercussioni solo sul piano disciplinare ma non legittimerebbe il cliente dal mancato assolvimento del pagamento delle spettanze professionali;
che la possibilità di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato era stata avanzata in forma orale;
che le attività svolte durante la fase delle indagini preliminari erano ampiamente documentata.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3183/21, l'opposizione venisse integralmente rigettata. Il tutto con vittoria di spese di lite. Seppur ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate dinanzi allo scrivente, subentrato nella titolarità del procedimento a far data dal
21.3.2025.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Innanzitutto, sulla base delle allegazioni processuali, è pacifico che Parte_1
e , nella qualità di genitori della minore
[...] Parte_2 Persona_1
(deceduta), in data 8.11.2019, abbiano conferito mandato all'avv. , al CP_2
fine di esercitare attività difensive nel procedimento penale n. 15409/2019 nel quale gli stessi erano coinvolti come persone offese del reato (cfr. doc. n.8 allegato al fascicolo di parte opponente).
Risulta, altresì, incontestato tra le parti e provato in via documentale che in data
24.02.2020 tale mandato veniva revocato in favore dell'Avv. Rubino. (cfr. fascicolo monitorio allegato da parte opposta).
Sulla scorta delle attività professionali svolte nel lasso di tempo compreso tra il novembre 2019 e il febbraio 2020, la ricorrente chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Nord il decreto ingiuntivo n. 3183/2021 per il pagamento della somma di
€ 17.839,00 a titolo di compenso per l'assistenza difensiva svolta in favore dei sig.ri e nella fase iniziale del giudizio penale. Parte_1 Pt_2
In diritto, va premesso che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata
(art. 1176, comma 2, c.c.), sicché l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Sul punto, anche, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “è principio di diritto quello secondo cui, in tema di responsabilità derivante dall'esecuzione di un contratto di prestazione d'opera professionale, l'avvocato debba eseguire la sua prestazione con diligenza e buona fede, di conseguenza dovrà, ex art. 1176, comma
2 e 2236 c.c., nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, significare al cliente di tutti i rischi sottesi all'esercizio di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass.
n.19520 del 19.07.2019).
In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione è fonte di responsabilità del difensore
(cfr. Cass. n. 12127 del 22 giugno 2020, Cass. n. 8494 del 6 maggio 2020).
Altro obbligo informativo, avente contenuto preliminare, è l'informazione prevista dall'art. 27, comma 4 del Codice Deontologico secondo il quale “l'avvocato, ove ne ricorrono le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.
Ferma la pertinenza della richiamata regola di deontologia, deve rilevarsi che il giudicante ha ravvisato il vero fondamento giuridico dell'obbligo inadempiuto, reputato "funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente", nei doveri di correttezza e diligenza stabiliti dal fatto, che i coniugi avevano tutti i requisiti per essere ammessa al beneficio, con conseguente Parte_1
possibilità di ottenere un completo sgravio delle spese della difesa legale.
Deve, altresì, ritenersi che la parte opposta, nella qualità di avvocato, fosse tenuta a dare quel tipo di informazione agli opponenti, che, come processualmente accertato dalla documentazione allegata in atti, erano in possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Venendo meno a quell'obbligo, l'avvocato ha precluso ai clienti la possibilità di avvalersi della disciplina normativa a tutela del diritto di difesa dei cittadini non abbienti, che le avrebbe consentito di ottenere il completo esonero dall'obbligo di pagamento degli onorari e delle spese dovuti al difensore, anticipati per legge dall'erario (art. 131, comma 4, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002).
Da tale prospettiva, ancor prima che con l'obbligo di diligenza professionale, il suo comportamento appare in contrasto con il dovere di correttezza - costituente espressione del generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.-, avendo impedito il verificarsi di una situazione in presenza della quale non sarebbe sorto il diritto stesso dell'avvocato al pagamento del compenso nei confronti della cliente.
Del resto, come già da tempo la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, imposti dagli artt.
1175,1176 e 1337 c.c., hanno ormai assunto una funzione e un ambito applicativo più ampio rispetto a quelli concepiti dal codice civile del 1942 e devono essere considerati strumentali non più soltanto alla conclusione di un contratto valido e socialmente utile, ma anche alla tutela del diritto, di derivazione costituzionale (art. 41, comma 1, Cost.), di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà
e scorrettezza (cfr. Cass. Sez. Un. 615/2021).
In particolare, è stato ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento al contratto d'opera professionale, che la buona fede oggettiva o correttezza costituisce fonte di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi derivanti da previsioni contrattuali o da singole norme di legge, quanto possibile per salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e alla stregua del caso concreto
(cfr. Cass. n. 27122/2021, Cass. n. 9200/2021, Cass. 10822/2020, Cass. n.
8494/2020, Cass. n. 2057/2018, Cass. n. 16990/2015).
Nel caso di specie, gli opponenti contestano la fondatezza del credito azionato da controparte in quanto, al momento del conferimento dell'incarico professionale, non sarebbero stati diligentemente informati della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato nonostante il possesso dei requisiti economici necessari ai fini dell'ammissione, né avevano sottoscritto alcun preventivo relativo ai costi dell'attività difensiva da svolgere durante la fase delle indagini preliminari.
Ebbene, secondo la prospettazione degli istanti, l'Avv. , contravvenendo CP_1
agli obblighi professionali di natura deontologica e agli obblighi di buona fede e di correttezza, avrebbe colpevolmente omesso di comunicare ai coniugi la Parte_1
possibilità di accedere al gratuito patrocinio, pur in presenza dei presupposti reddituali posseduti dagli stessi.
In tal modo, il procuratore nominato avrebbe quindi violato sia l'obbligo di preventiva informazione ai sensi della legge 124 del 2012, sia l'art. 27 del codice deontologico forense per omessa comunicazione delle “attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione, ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.
Nella fattispecie in esame, a nulla rileva quanto dedotto dall' avv. , la quale CP_1
ha dedotto che tale informativa era stata comunicata in forma orale con contestuale richiesta di presentazione della documentazione reddituale Isee necessaria per l'ammissione al patrocinio gratuito.
Infatti, la parte opposta non ha fornito un adeguato riscontro probatorio circa l'espletamento dell'obbligo di informazione propedeutico alla corretta e completa conoscenza delle caratteristiche dell'incarico professionale da espletare e in tal modo non ha consentito la libera autodeterminazione delle scelte negoziali delle parti che intendevano avvalersi dell'assistenza legale durante la fase del procedimento penale.
Invero, sulla base della produzione documentale allegata da parte opposta emerge che nella procura alle liti rilasciata dall'avv. e sottoscritta dalle parti non CP_1
risulta indicata l'informativa relativa alla possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Da ciò si desume che agli opponenti è stata preclusa la conoscenza della possibilità di beneficiare di tale meccanismo di agevolazione in grado di esentare i soggetti meno abbienti dal pagamento delle spese processuali.
Mette conto evidenziare che, in sede di giudizio di opposizione, i coniugi Parte_1
hanno prodotto la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti reddituali per godere di tale beneficio assumendo che, qualora fossero stati correttamente avvisati avrebbero avuto la possibilità di scegliere con consapevolezza la tipologia – gratuita o onerosa - di assistenza legale. Sul punto la parte opposta non ha fornito alcun elemento di prova contraria in grado dimostrare la corretta osservanza dei propri doveri deontologici di informazione il cui espletamento rappresenta un fatto costitutivo del diritto al corrispettivo richiesto dal professionista legale.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle evidenze probatorie di natura documentale, deve rilevarsi, da parte del professionista, da un lato, la violazione dei doveri di informazione imposti dalla natura dell'attività professionale, e dall'altro lato, la violazione dei doveri di buona fede oggettiva che impongono alle parti, nella fase precedente la stipula del contratto, regole di comportamento idonee a garantire la corretta formazione della volontà negoziale.
Pertanto, l'inosservanza di tali doveri comportamentali comporta la responsabilità del professionista legale per lesione del diritto alla libertà di autodeterminazione negoziale alla cui base deve necessariamente porsi un consenso libero ed informato.
Da ciò discende il venir meno del diritto al compenso posto a fondamento della pretesa creditoria relativa al corrispettivo per l'espletamento del proprio mandato difensivo in favore dei coniugi . Parte_1
In conclusione, l'opposizione va integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo n.
3183/2021 emesso da questo stesso Tribunale va per l'effetto revocato.
Deve, altresì, essere rigettata la domanda proposta dagli opponenti volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito del processo, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opposta abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3183/2021; • condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 145,50 per Parte_2
esborsi ed in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
2 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
3 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
4 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
5 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
6 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
7 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
8 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
9 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Seconda Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del Giudice – Dott. Luigi Aprea –, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10151/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo - prestazione d'opera intellettuale” e pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione, dall'avv. Giuseppe rubino, presso il cui studio, sito in Nola, alla via Mario
De Sena n. 250, sono elettivamente domiciliati
PARTE OPPONENTE
E
(C.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gaetano Bosone, presso il cui lo studio, sito in Mugnano di Napoli, alla via Chiesa n. 48, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza del 4.06.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l'avvocato
[...]
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di CP_1 Parte_1
e per l'importo di € 17.839,00, oltre interessi, spese ed
[...] Parte_2
accessori, pari al saldo del compenso non ancora corrispostole in relazione alle attività svolte nel procedimento penale n. 15409/2019.
Notificato il decreto ingiuntivo (n. 3183/21), gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione deducendo: in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione all'importo richiesto;
che, ai sensi della legge 124/2012, doveva ritenersi una violazione dell'obbligo di preventivo in quanto vi era una palese omissione circa l'informativa di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato pur sussistendovi sia i requisiti soggettivi che oggettivi;
che, in relazione al compenso richiesto era contestato sia l'an che il quantum della pretesa azionata;
che le attività che l'avv.
ha addotto di aver svolto nei quattro mesi di incarico conferitole non CP_1
risultano siano state mai realizzate e, pertanto, erano da ritenersi presunte.
Concludevano affinché, previa sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n.
3183/2021, venisse dichiarata la nullità dello stesso e, per l'effetto, revocato. Il tutto con risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che, contestando le Controparte_1
argomentazioni fatte valere nell'atto di opposizione, esponeva: l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 633 c.p.c. in quanto il credito azionato risulta essere certo, liquido ed esigibile;
che, se pure si dovesse ritenere la violazione dell'obbligo di preventivo, questo avrebbe delle ripercussioni solo sul piano disciplinare ma non legittimerebbe il cliente dal mancato assolvimento del pagamento delle spettanze professionali;
che la possibilità di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato era stata avanzata in forma orale;
che le attività svolte durante la fase delle indagini preliminari erano ampiamente documentata.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3183/21, l'opposizione venisse integralmente rigettata. Il tutto con vittoria di spese di lite. Seppur ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate dinanzi allo scrivente, subentrato nella titolarità del procedimento a far data dal
21.3.2025.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti , ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
Innanzitutto, sulla base delle allegazioni processuali, è pacifico che Parte_1
e , nella qualità di genitori della minore
[...] Parte_2 Persona_1
(deceduta), in data 8.11.2019, abbiano conferito mandato all'avv. , al CP_2
fine di esercitare attività difensive nel procedimento penale n. 15409/2019 nel quale gli stessi erano coinvolti come persone offese del reato (cfr. doc. n.8 allegato al fascicolo di parte opponente).
Risulta, altresì, incontestato tra le parti e provato in via documentale che in data
24.02.2020 tale mandato veniva revocato in favore dell'Avv. Rubino. (cfr. fascicolo monitorio allegato da parte opposta).
Sulla scorta delle attività professionali svolte nel lasso di tempo compreso tra il novembre 2019 e il febbraio 2020, la ricorrente chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli Nord il decreto ingiuntivo n. 3183/2021 per il pagamento della somma di
€ 17.839,00 a titolo di compenso per l'assistenza difensiva svolta in favore dei sig.ri e nella fase iniziale del giudizio penale. Parte_1 Pt_2
In diritto, va premesso che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata
(art. 1176, comma 2, c.c.), sicché l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Sul punto, anche, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “è principio di diritto quello secondo cui, in tema di responsabilità derivante dall'esecuzione di un contratto di prestazione d'opera professionale, l'avvocato debba eseguire la sua prestazione con diligenza e buona fede, di conseguenza dovrà, ex art. 1176, comma
2 e 2236 c.c., nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, significare al cliente di tutti i rischi sottesi all'esercizio di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass.
n.19520 del 19.07.2019).
In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione è fonte di responsabilità del difensore
(cfr. Cass. n. 12127 del 22 giugno 2020, Cass. n. 8494 del 6 maggio 2020).
Altro obbligo informativo, avente contenuto preliminare, è l'informazione prevista dall'art. 27, comma 4 del Codice Deontologico secondo il quale “l'avvocato, ove ne ricorrono le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.
Ferma la pertinenza della richiamata regola di deontologia, deve rilevarsi che il giudicante ha ravvisato il vero fondamento giuridico dell'obbligo inadempiuto, reputato "funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente", nei doveri di correttezza e diligenza stabiliti dal fatto, che i coniugi avevano tutti i requisiti per essere ammessa al beneficio, con conseguente Parte_1
possibilità di ottenere un completo sgravio delle spese della difesa legale.
Deve, altresì, ritenersi che la parte opposta, nella qualità di avvocato, fosse tenuta a dare quel tipo di informazione agli opponenti, che, come processualmente accertato dalla documentazione allegata in atti, erano in possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Venendo meno a quell'obbligo, l'avvocato ha precluso ai clienti la possibilità di avvalersi della disciplina normativa a tutela del diritto di difesa dei cittadini non abbienti, che le avrebbe consentito di ottenere il completo esonero dall'obbligo di pagamento degli onorari e delle spese dovuti al difensore, anticipati per legge dall'erario (art. 131, comma 4, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002).
Da tale prospettiva, ancor prima che con l'obbligo di diligenza professionale, il suo comportamento appare in contrasto con il dovere di correttezza - costituente espressione del generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.-, avendo impedito il verificarsi di una situazione in presenza della quale non sarebbe sorto il diritto stesso dell'avvocato al pagamento del compenso nei confronti della cliente.
Del resto, come già da tempo la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, imposti dagli artt.
1175,1176 e 1337 c.c., hanno ormai assunto una funzione e un ambito applicativo più ampio rispetto a quelli concepiti dal codice civile del 1942 e devono essere considerati strumentali non più soltanto alla conclusione di un contratto valido e socialmente utile, ma anche alla tutela del diritto, di derivazione costituzionale (art. 41, comma 1, Cost.), di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà
e scorrettezza (cfr. Cass. Sez. Un. 615/2021).
In particolare, è stato ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento al contratto d'opera professionale, che la buona fede oggettiva o correttezza costituisce fonte di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi derivanti da previsioni contrattuali o da singole norme di legge, quanto possibile per salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e alla stregua del caso concreto
(cfr. Cass. n. 27122/2021, Cass. n. 9200/2021, Cass. 10822/2020, Cass. n.
8494/2020, Cass. n. 2057/2018, Cass. n. 16990/2015).
Nel caso di specie, gli opponenti contestano la fondatezza del credito azionato da controparte in quanto, al momento del conferimento dell'incarico professionale, non sarebbero stati diligentemente informati della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato nonostante il possesso dei requisiti economici necessari ai fini dell'ammissione, né avevano sottoscritto alcun preventivo relativo ai costi dell'attività difensiva da svolgere durante la fase delle indagini preliminari.
Ebbene, secondo la prospettazione degli istanti, l'Avv. , contravvenendo CP_1
agli obblighi professionali di natura deontologica e agli obblighi di buona fede e di correttezza, avrebbe colpevolmente omesso di comunicare ai coniugi la Parte_1
possibilità di accedere al gratuito patrocinio, pur in presenza dei presupposti reddituali posseduti dagli stessi.
In tal modo, il procuratore nominato avrebbe quindi violato sia l'obbligo di preventiva informazione ai sensi della legge 124 del 2012, sia l'art. 27 del codice deontologico forense per omessa comunicazione delle “attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione, ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.
Nella fattispecie in esame, a nulla rileva quanto dedotto dall' avv. , la quale CP_1
ha dedotto che tale informativa era stata comunicata in forma orale con contestuale richiesta di presentazione della documentazione reddituale Isee necessaria per l'ammissione al patrocinio gratuito.
Infatti, la parte opposta non ha fornito un adeguato riscontro probatorio circa l'espletamento dell'obbligo di informazione propedeutico alla corretta e completa conoscenza delle caratteristiche dell'incarico professionale da espletare e in tal modo non ha consentito la libera autodeterminazione delle scelte negoziali delle parti che intendevano avvalersi dell'assistenza legale durante la fase del procedimento penale.
Invero, sulla base della produzione documentale allegata da parte opposta emerge che nella procura alle liti rilasciata dall'avv. e sottoscritta dalle parti non CP_1
risulta indicata l'informativa relativa alla possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Da ciò si desume che agli opponenti è stata preclusa la conoscenza della possibilità di beneficiare di tale meccanismo di agevolazione in grado di esentare i soggetti meno abbienti dal pagamento delle spese processuali.
Mette conto evidenziare che, in sede di giudizio di opposizione, i coniugi Parte_1
hanno prodotto la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti reddituali per godere di tale beneficio assumendo che, qualora fossero stati correttamente avvisati avrebbero avuto la possibilità di scegliere con consapevolezza la tipologia – gratuita o onerosa - di assistenza legale. Sul punto la parte opposta non ha fornito alcun elemento di prova contraria in grado dimostrare la corretta osservanza dei propri doveri deontologici di informazione il cui espletamento rappresenta un fatto costitutivo del diritto al corrispettivo richiesto dal professionista legale.
Ebbene, nel caso di specie, sulla base delle evidenze probatorie di natura documentale, deve rilevarsi, da parte del professionista, da un lato, la violazione dei doveri di informazione imposti dalla natura dell'attività professionale, e dall'altro lato, la violazione dei doveri di buona fede oggettiva che impongono alle parti, nella fase precedente la stipula del contratto, regole di comportamento idonee a garantire la corretta formazione della volontà negoziale.
Pertanto, l'inosservanza di tali doveri comportamentali comporta la responsabilità del professionista legale per lesione del diritto alla libertà di autodeterminazione negoziale alla cui base deve necessariamente porsi un consenso libero ed informato.
Da ciò discende il venir meno del diritto al compenso posto a fondamento della pretesa creditoria relativa al corrispettivo per l'espletamento del proprio mandato difensivo in favore dei coniugi . Parte_1
In conclusione, l'opposizione va integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo n.
3183/2021 emesso da questo stesso Tribunale va per l'effetto revocato.
Deve, altresì, essere rigettata la domanda proposta dagli opponenti volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito del processo, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opposta abbia resistito in giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di resistere slealmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3183/2021; • condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 145,50 per Parte_2
esborsi ed in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 16/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
2 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
3 N.R.G. 10151/2021- G.M. DOTT. GI APREA
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