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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 25.11.2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 114/2021 R.G. vertente
TRA
, (C.F. ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale del Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunziatina Starvaggi e
[...]
Dario Gitto, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e Carmela
Puglisi, giusta procura in atti;
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio
RESISTENTI
OGGETTO: integrativa Controparte_4
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 14 gennaio 2021 la ricorrente premetteva di operare nell'ambito medico-specialistico della Fisiokinesiterapia e di essere legata da lungo tempo all'
[...]
(già , con un rapporto di accreditamento, già Controparte_2 CP_5 convenzionamento esterno, con il Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla branca di Fisiokinesiterapia.
Osservava che sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati, l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all' , sul conto personale di ciascun sanitario, un CP_6 contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico, e che il contributo, così calcolato, andrà versato nelle casse dell'ente previdenziale interamente dall' quale unico soggetto obbligato al Controparte_2 versamento, che detrarrà, dai rimborsi spettanti al soggetto accreditato, la sola quota Parte contributiva posta in capo al medico avente diritto ed anticipata dall'
Rilevava che tale onere contributivo, da sempre riconosciuto ai medici accreditati ad personam, venne per lungo tempo omesso per la categoria di medici che, istituita una società, avevano ottenuto il trasferimento del rapporto di accreditamento dalla persona medico alla neo-società dallo stesso fondata.
Esponeva che il legislatore era intervenuto dapprima con la disciplina di cui al D.L. n. 502 del
1992 e successivamente con la disciplina di cui ai commi 39 e 40 dell'art. della legge 243 del
2004, per porre, rispettivamente, chiarezza sul diritto contributivo a favore della categoria dei medici convenzionati esterni, ed in seguito novare la stessa materia.
Riferiva che per la ricorrente l'omissione contributiva si era verificata a partire dal mese di ottobre 2005 fino al mese di dicembre 2017, essendo totale per il periodo contributivo compreso tra ottobre 2005 e dicembre 2010, nonché per l'anno 2013, mentre per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 fino al mese di dicembre 2017 (escluso il 2013) l'omissione aveva inciso quasi esclusivamente sulle quote di compartecipazione del cittadino, ovvero in misura parziale.
Spiegava che dal mese di gennaio dell'anno 2018, infine, l' aveva CP_7 definitivamente inteso riconoscere in capo ai medici accreditati sotto forma di società di persone o associazione di professionisti, compreso la dott.ssa la contribuzione “integrativa” Pt_1 sia sui rimborsi direttamente saldati dalla stessa Azienda, che sulle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria versata dal cittadino a titolo di ticket.
2 Esponeva che in data 05.12.2016 aveva sottoscritto con l'Azienda un accordo transattivo relativamente ai contributi compresi tra il periodo compreso tra il mese di gennaio dell'anno
2011 fino al mese di dicembre dell'anno 2012 e che da detta transazione vennero escluse le quote contributive spettanti sul Ticket incassato dalla struttura CP_1
Richiamava la normativa che aveva disciplinato la controversa materia sino alla legge n.
243/2004, e che aveva sempre confermato che il soggetto obbligato al versamento dei contributi previdenziali in favore dei professionisti che effettuavano le prestazioni mediche-sanitarie rimborsate dal SSN doveva essere l'ente erogatore delle prestazioni sanitarie ovvero le Aziende
Sanitarie.
Part Precisava di avere più volte messo in mora l' ma che l' non aveva mai versato i CP_2 contributi previdenziali integrativi per il periodo indicato.
Quantificava i contributi dovuti in € 430.133,77, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, e tutti gli oneri e le sanzioni regolamentari applicate dall'Ente previdenziale.
Tanto premesso, chiedeva, in via principale, di ritenere e dichiarare il diritto alla contribuzione previdenziale da parte dell' per il lavoro svolto nell'interesse del SSN ai sensi Parte_3
e per gli effetti dei dd.PP.RR nn. 119 e 120 del 1988, e succ. leggi;
per l'effetto condannare, Parte l' di al versamento presso l' ed in suo favore, della somma pari ad CP_2 CP_6
430.133,77 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla domanda e sino al soddisfo, nonché gli oneri previsti dal regolamento per il ritardato pagamento del contributo CP_6 previdenziale;
in via subordinata, dichiarare la convenuta responsabile della Parte_3 specifica omissione contributiva e quindi obbligarla al risarcimento del danno in suo favore che si quantifica nella misura di € 430.133,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.
2. Con memoria depositata in giudizio in data 08 giugno 2021 si costituiva in giudizio la resistente, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto. CP_2
Eccepiva in via preliminare la prescrizione di parte del credito per decorso del temine quinquennale ex art. 2947 comma 1 cc e ai sensi dell'art. 3 comma 9 lett. “b” della L. n.
335/1995.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda poiché fondata sull'erroneo presupposto che , sulla base del DPR 119/1988, del DPR n. 120/1988, dell'art. 15 -novies D.Lgs. n.
3 502/1992, i contributi debbano essere versati dall' anche nel caso in cui, come CP_6 CP_2 quello di specie, il rapporto di convenzionamento intercorra con la società professionale.
Osservava che la Legge 23 agosto 2004 n. 243, all'art. 1, comma 39 e 40, con norma chiaramente intesa a risolvere i problemi pratici insorti in materia, ha espressamente previsto che le società operanti in regime di accreditamento con Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a versare all un contributo pari al due per cento del fatturato annuo in favore CP_6 dei medici che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato medesimo, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale, fermo restando l'obbligo per le Regioni di versamento del contributo previdenziale in favore degli specialisti accreditati ad personam.
Contestava, infine, la richiesta risarcitoria poiché sfornita di qualsiasi prova.
3. L'udienza del 28 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. L benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va CP_6 dichiarata la contumacia.
5. Preliminarmente occorre osservare che l' l'ente preposto alla gestione dei fondi CP_6 speciali per l'assistenza e la previdenza dei medici e che la contribuzione ai fondi di previdenza gestita è obbligatoria per convenzione. L'ammontare della contribuzione e le modalità di versamento di tali contributi sono determinati dagli Accordi Collettivi, ex legge n. 833/1978, poi recepiti nei regolamenti del fondo di previdenza per medici esterni. CP_6
Ai fini della decisione è opportuno richiamare l'articolata normativa che ha disciplinato la contribuzione integrativa per i medici accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
La pretesa contributiva avanzata dalla ricorrente trova riscontro giuridico nell'art. 4 D.P.R. n.
120/1988, a norma del quale: “A far tempo dalla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all' , CP_6 sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico”.
L'art. 4, comma 2, della l. n. 412/1991, ha previsto che “Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di
4 cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionale necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico- cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro.
Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario
o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.”
L'art. 15-nonies, d.lgs. n. 502/1992 ha integrato la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, l. n.
412/1991, che ha autorizzato le Regioni a stipulare convenzioni “anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società” e, ovviamente, anche in tal caso “restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività svolta in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti”.
Successivamente è intervenuto l'art. 1, comma 39 e 40 della legge n. 243/2004 , che ha stabilito:
“39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell' un contributo pari al 2 per Controparte_8 cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni
e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione
o associazioni fra professionisti o società di persone.”
5 Con tale disposizione, pertanto, si è inteso continuare a riconoscere in favore dei medici soci ed operanti all'interno delle proprie società di persona accreditate con il SSN la contribuzione
“integrativa”.
Il comma 40, in particolare, è estremamente chiaro nel disciplinare il regime del contributo previsto per le associazioni fra professionisti o società di persone accreditati, che rimane a carico della regione (a differenza di quanto prevede il comma 39 per le società di capitali).
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che “La legge n. 243/2004 è intervenuta
a colmare questa lacuna normativa, attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale” (Cass.
11523/2016)
L'Assessorato Regionale alla Salute, con nota del 2003, aveva già invitato le Aziende Sanitarie al versamento dei contributi previdenziali integrativi specificando che: “La Società di persone
è, infatti, compatibile con il principio di individuazione dei compensi e quindi dei relativi contributi in capo ai singoli soci, medici ed odontoiatri, che devono essere pertanto regolarmente versati, secondo le rispettive quote”.
Con nota Prot. N. A.
1.3.5280 del 20/11/2009, indirizzata al Direttore Generale dell'
[...]
, l'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana, prendendo Controparte_2 le mosse proprio dall'art. 1, commi 39 e 40, l. n. 243/2004, ha chiarito che “la l. n. 243/2004 ha, da un lato, escluso l'obbligo a carico delle Aziende Sanitarie del versamento della contribuzione per le società professionali e di capitali operanti in regime di accreditamento, gravando tale obbligo direttamente sulle stesse società in favore dei sanitari che, nella qualità di dipendenti, abbiano contribuito alla produzione del loro fatturato;
dall'altro ha fatto salvo il regime della contribuzione previdenziale ad opera della Regione e, per essa, delle Aziende
Sanitarie in favore dei professionisti accreditati ad personam per la branca a prestazione, anche se agiscono in forma di associazioni tra professionisti o di società di persone”, chiarendo che la gestione della contribuzione fa capo proprio alla Regione che se ne occupa CP_6 per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali.
6 6. E' indubbio, pertanto, che l' , anche a seguito della Controparte_2 trasformazione della struttura da individuale a societaria fosse obbligata ai versamenti di contribuzione . CP_6
Va, inoltre, osservato che la stessa , con la transazione sottoscritta in data Controparte_2
05.12.2016, relativa ai contributi compresi tra il periodo compreso tra il mese di gennaio dell'anno 2011 fino al mese di dicembre dell'anno 2012, ha riconosciuto l'obbligo di versare l'intero onere contributivo stabilito dalla disciplina di settore, quale soggetto legittimato passivo.
Parte E' inoltre non contestato che dal mese di gennaio dell'anno 2018, l' ha definitivamente inteso riconoscere in capo ai medici accreditati sotto forma di società di persone o associazione di professionisti, la contribuzione “integrativa” sia sui rimborsi direttamente saldati dalla stessa che sulle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria versata dal cittadino a titolo CP_2 di ticket.
Con riferimento alla contestazione relativa ai Budget assegnati, è condivisibile quanto affermato da parte ricorrente, che depositando i relativi contratti, ha dimostrato come gli stessi riferiscono che la contribuzione dovuta per legge si trova all'interno dell'aggregato provinciale, ed allo stesso tempo, leggendo la parte dell'assegnazione del Budget alla struttura si vede che il Budget è assegnato al netto dei contributi a carico dell'ente, prendendo come esempio l'art. 2 del contratto relativo all'anno 2014 che così recita: “L'ammontare del Budget massimo attribuibile a….per prestazioni sanitarie da erogare ai pazienti residenti…. È determinato per
l'anno 2014 in euro 629.540,88 al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Azienda…”.
In materia di fissazione di tetti di spesa , infatti, “il potere amministrativo del cui esercizio si discute ha come principale attributo funzionale il controllo della spesa pubblica sanitaria, a garanzia della sua efficiente allocazione: sicché il vincolo risultante dagli atti di esercizio di tale potere costituisce “la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato” (Consiglio di
Stato, Sezione III, sentenza n. 6801/2018). In tale sistema, quindi, , “La ratio della fissazione dei tetti massimi e dei relativi meccanismi di controllo, poi, è principalmente quella del contenimento della spesa pubblica e di garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture accreditate (Consiglio di Stato,
Sezione III, sentenza n. 3353/2017).
7 7. Dall'estratto contributivo allegato dalla ricorrente si evince chiaramente quali sono i periodi Parte in cui vi è stata un'omissione totale dei contributi dovuti dall' convenuta in favore della ricorrente, dai periodi in cui la medesima ha versato parte delle somme spettanti alla CP_2
a titolo previdenziale. Pt_1
In ragione delle superiori considerazioni, l' va condannata al pagamento della somma CP_2 pari ad € 430.133,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli accessori ad essi e quindi delle sanzioni civili dovute ai sensi dell'art. 116, comma 8, della L.
n. 388/2000, da calcolarsi sui contributi non versati.
Sulla quantificazione delle somme non vi è stata alcuna specifica contestazione, per cui le stesse risultano correttamente quantificate, avendo la effettuato prestazioni sanitarie in Pt_1 regime di accreditamento con il SSN per un importo complessivo pari ad € 8.900.256,64, sulla base del quale sono stati calcolati gli importi relativi alla contribuzione integrativa.
8. Passando a esaminare l'eccezione di prescrizione dell'Azienda Resistente, la stessa va rigettata, essendo state depositate in atti le missive datate 2014 e 2019 con la quale la dott.ssa chiedeva, tra gli altri diritti, la regolarizzazione della posizione contributiva. Pt_1
Va poi rilevato che l' nonostante le note richiamate dell'Assessorato, solo con atto CP_2 deliberativo del 25 ottobre 2015, ha formalizzato la propria volontà di riconoscere il diritto contributivo in favore dei medici accreditati sotto forma di società di persone.
Da tale momento, perciò decorre il dies a quo dal quale può considerarsi iniziare la decorrenza dei termini per i ratei che da quel momento in poi sono stati liquidati.
L' di inoltre, seppur in via implicita, con la stipula della transazione citata, ha Pt_2 CP_2 riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il versamento della quota integrativa del contributo previdenziale per gli anni mancanti. Il riconoscimento operato dall'azienda è incompatibile con l'eccezione di prescrizione formulata dalla stessa, anche ai sensi dell'art. 2937 III comma c.c
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, a carico dell' , come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, Controparte_2 modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari medi. Va concessa la chiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, sussistendo le dichiarazioni di rito. Nulla nei confronti dell' , attesa la contumacia. CP_6
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 14.01.2021 nei confronti dell e dell' , in persona Parte_3 CP_6 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
CP_6
- condanna l' al versamento all della somma pari a € Controparte_2 CP_6
430.133,77 per la contribuzione omessa in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento degli accessori ad essi e quindi delle sanzioni civili dovute ai sensi dell'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, da calcolarsi sui contributi non versati;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in favore del ricorrente in euro 18.916,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari;
- nulla sulle spese nei confronti dell' . CP_6
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Rando
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