TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3710/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3710/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gioele Scrofani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'8.1.1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alfio Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
All'udienza del 27.11.2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 975/2018 emessa in data 16.5.2018 il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
(2003) e (2007) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nonché Per_2 la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
la somma complessiva di euro 400,00 al mese a titolo di contributo di CP_1 mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 31.10.2024 domandava al Tribunale di Parte_1
Siracusa di revocare l'assegno di mantenimento per il figlio primogenito della coppia, di prevedere il collocamento presso di sé di , nonchè di stabilire l'obbligo a carico Per_2 dell'ex moglie di corrispondergli la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della figlia. In subordine, domandava di disporre l'obbligo di mantenimento diretto di a carico di entrambi i genitori. Per_2
In dettaglio, a sostegno della domanda di modifica, evidenziava – quali circostanze sopravvenute rispetto al tempo della pronuncia del divorzio - da un lato l'intervenuta indipendenza economica del figlio primogenito della coppia, il quale aveva iniziato a svolgere attività lavorativa nel campo cinematografico e televisivo.
Per altro verso, quanto alla domanda di collocamento della minore presso di sé, rappresentava che, dopo la pronuncia del divorzio, l'ex coniuge si era trasferita nel Lazio per ragioni lavorative, e era rimasta a vivere con i nonni materni. Per_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva alla corresponsione diretta del mantenimento ordinario da parte del padre ai figli.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dal e chiedeva il Pt_1 rigetto delle ulteriori domande avanzate da quest'ultimo.
pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 27.11.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la modifica delle condizioni di divorzio nei termini che seguono: “Il sig. verserà 200,00 euro al mese con il Pt_1
50% delle spese straordinarie direttamente nelle mani della figlia e, quanto al Per_2 figlio , verserà dalla data della domanda (31.10.2024) ad oggi (27.11.2025) Per_1
200,00 euro al mese – oltre al 50% delle spese straordinarie - direttamente nelle mani del figlio e da oggi (27.11.2025) fino a luglio 2026 (compreso) corrisponderà per il mantenimento del figlio – con versamento diretto – la somma di euro 150,00 al mese. Da agosto 2026 l'assegno per il figlio verrà revocato in ragione dell'esperienza professionale maturata ed acquisita. Spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile.
Orbene, la modifica delle condizioni di divorzio, concordata dalle parti all'udienza del
27.11.2025 va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3710/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 975/2018 da questo
Tribunale in data 16.5.2018, nei termini di cui al verbale di udienza del 27.11.2025 indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3710/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gioele Scrofani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'8.1.1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alfio Caruso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 ***
All'udienza del 27.11.2025 la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 975/2018 emessa in data 16.5.2018 il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
(2003) e (2007) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nonché Per_2 la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
la somma complessiva di euro 400,00 al mese a titolo di contributo di CP_1 mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 31.10.2024 domandava al Tribunale di Parte_1
Siracusa di revocare l'assegno di mantenimento per il figlio primogenito della coppia, di prevedere il collocamento presso di sé di , nonchè di stabilire l'obbligo a carico Per_2 dell'ex moglie di corrispondergli la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento della figlia. In subordine, domandava di disporre l'obbligo di mantenimento diretto di a carico di entrambi i genitori. Per_2
In dettaglio, a sostegno della domanda di modifica, evidenziava – quali circostanze sopravvenute rispetto al tempo della pronuncia del divorzio - da un lato l'intervenuta indipendenza economica del figlio primogenito della coppia, il quale aveva iniziato a svolgere attività lavorativa nel campo cinematografico e televisivo.
Per altro verso, quanto alla domanda di collocamento della minore presso di sé, rappresentava che, dopo la pronuncia del divorzio, l'ex coniuge si era trasferita nel Lazio per ragioni lavorative, e era rimasta a vivere con i nonni materni. Per_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva alla corresponsione diretta del mantenimento ordinario da parte del padre ai figli.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dal e chiedeva il Pt_1 rigetto delle ulteriori domande avanzate da quest'ultimo.
pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 27.11.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la modifica delle condizioni di divorzio nei termini che seguono: “Il sig. verserà 200,00 euro al mese con il Pt_1
50% delle spese straordinarie direttamente nelle mani della figlia e, quanto al Per_2 figlio , verserà dalla data della domanda (31.10.2024) ad oggi (27.11.2025) Per_1
200,00 euro al mese – oltre al 50% delle spese straordinarie - direttamente nelle mani del figlio e da oggi (27.11.2025) fino a luglio 2026 (compreso) corrisponderà per il mantenimento del figlio – con versamento diretto – la somma di euro 150,00 al mese. Da agosto 2026 l'assegno per il figlio verrà revocato in ragione dell'esperienza professionale maturata ed acquisita. Spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c..
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile.
Orbene, la modifica delle condizioni di divorzio, concordata dalle parti all'udienza del
27.11.2025 va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3710/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 975/2018 da questo
Tribunale in data 16.5.2018, nei termini di cui al verbale di udienza del 27.11.2025 indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4