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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8907/2023 promossa da: in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Persona_1
[...] Parte_2
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall' Advogada stabilita Parte_3
iscritta al Foro di Palermo e dall'avvocato Mariantonietta Madeo
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 17.11.2024
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
e nati in Parte_1 Parte_4
Brasile rispettivamente il 09.12.1981 e il 30.05.2018, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti in linea maschile di
, nato il [...] a [...], figlio di e Persona_2 Persona_3
cittadino italiano trasferitosi in Brasile e ivi deceduto senza mai Persona_4
1 naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 18.11.2024 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc, ove venivano precisate le conclusioni dai soli ricorrenti, con note scritte del 17.11.2024 e la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva la procura alle liti rilasciata per il ricorrente minore, risulta correttamente effettuata da ambo i genitori esercenti la patria potestà (cfr. procura in atti).
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente;
la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che - o o Persona_2 Persona_5
o o o Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
o o - non è mai stato naturalizzato Per_9 Persona_10 Persona_11
cittadino brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani
Per_1 same della documentazione dimessa emerge invero che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna solo dopo dell'entrata in vigore della
Costituzione ( nata in [...] il [...]). Persona_13
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
2 Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, ma che il Consolato generale italiano in San Paolo non gli ha dato la possibilità di prenotazione e/o di inserimento nelle liste d'attesa; le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente dimesse, fanno emergere che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dodici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, va accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti, anche perché non risultano allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
3 integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che nato il Parte_1
09.12.1981 a São Paulo/ SP e residente a[...],
Jardim residencial das Palmeiras, Monte Aprazível/SP, CAP: 15150-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_2
- accerta e dichiara che nato il Parte_4
30.05.2018, a São Paulo /SP, residente a[...],
Jardim residencial das Palmeiras, Monte Aprazível/SP, CAP: 15150-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_2
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile competenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e adempimenti di competenza.
Venezia, il 11/01/2025 Il Giudice
Francesca Orlando
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8907/2023 promossa da: in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Persona_1
[...] Parte_2
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall' Advogada stabilita Parte_3
iscritta al Foro di Palermo e dall'avvocato Mariantonietta Madeo
RICORRENTI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 17.11.2024
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
e nati in Parte_1 Parte_4
Brasile rispettivamente il 09.12.1981 e il 30.05.2018, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti in linea maschile di
, nato il [...] a [...], figlio di e Persona_2 Persona_3
cittadino italiano trasferitosi in Brasile e ivi deceduto senza mai Persona_4
1 naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 18.11.2024 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc, ove venivano precisate le conclusioni dai soli ricorrenti, con note scritte del 17.11.2024 e la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva la procura alle liti rilasciata per il ricorrente minore, risulta correttamente effettuata da ambo i genitori esercenti la patria potestà (cfr. procura in atti).
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente;
la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che - o o Persona_2 Persona_5
o o o Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
o o - non è mai stato naturalizzato Per_9 Persona_10 Persona_11
cittadino brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani
Per_1 same della documentazione dimessa emerge invero che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna solo dopo dell'entrata in vigore della
Costituzione ( nata in [...] il [...]). Persona_13
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
2 Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, ma che il Consolato generale italiano in San Paolo non gli ha dato la possibilità di prenotazione e/o di inserimento nelle liste d'attesa; le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente dimesse, fanno emergere che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dodici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, va accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti, anche perché non risultano allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
3 integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che nato il Parte_1
09.12.1981 a São Paulo/ SP e residente a[...],
Jardim residencial das Palmeiras, Monte Aprazível/SP, CAP: 15150-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_2
- accerta e dichiara che nato il Parte_4
30.05.2018, a São Paulo /SP, residente a[...],
Jardim residencial das Palmeiras, Monte Aprazível/SP, CAP: 15150-000, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_2
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile competenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e adempimenti di competenza.
Venezia, il 11/01/2025 Il Giudice
Francesca Orlando
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