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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 13.03.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 6839 del 2022.
E' presente per la in sostituzione del procuratore costituito Avvocato , CP_1 CP_2
l'Avv. Alessandra Spinosa, la quale, nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo, nell'istanza cautelare accolta, in tutte le note di trattazione scritta depositate e in particolare nella nota di trattazione scritta del 29.04.2024, chiede l'accoglimento integrale delle domande e delle conclusioni ivi formulate, con totale reiezione di ogni avverso dedotto e chiede che la causa venga decisa. È altresì presente per delega dell'Avv. Francesco Battaglia, l'Avv.
Salvatore Ruoppolo per la CCIAA di Napoli, che si riporta a tutte le difese insistendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese di lite. Chiede che la causa venga decisa. Al termine della discussione, alle ore 09.21, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti della causa n. 6839/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione introdotta con ricorso depositato in data
18.03.2022
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 nella qualità di rappresentante legale della con sede legale in San CP_1
Giuseppe Vesuviano (Na), via Aielli n. 207, partita IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. in virtù di procura in calce al ricorso CP_2
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_3 persona del segretario generale, Avv. Ilaria Desiderio, con sede in Napoli, via Aspreno n. 2, cod. fiscale elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittoria Colonna n.14, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Francesco Battaglia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2022/660, emessa in data 10/03/2022 e notificata in data 16/03/2022, con cui la Camera di
Commercio di Napoli ha ingiunto alla di pagare € 25.000,00 (oltre diritti e spese di CP_1 notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 4, comma 49 bis, della legge 350 del 24/12/2003.
1 L'illecito fu accertato dall di Napoli con il verbale n. 51322/RU del Controparte_4
13/12/2018 ed è consistito nell'aver presentato in dogana, all'atto dell'importazione definitiva dalla Cina, “n. 327 colli di trapunte”, che, pur riportando «l'indicazione di origine estera (made in extra u.e.) sulle etichette cucite all'interno dei prodotti visionati, risultava essere confezionata in apposita bag in plastica in cui ciascun prodotto era inserito e chiuso all'interno tramite una cerniera lampo, mentre l'etichetta posta all'esterno della confezione di vendita riportava la descrizione del prodotto “Trapunta”, il marchio registrato “Liabel”, con ulteriore dicitura “Marchio
Italiano” posta al di sopra della bandiera tricolore» (cfr. doc. 4 resistente). All'atto della contestazione dell'illecito, i funzionari doganali disposero il sequestro dei 327 colli di trapunte, che sono stati confiscati con l'ordinanza ingiunzione.
§ 1.1 A fondamento del ricorso, l'opponente ha eccepito: a) la carenza del fatto tipico integrativo della fattispecie prevista dall'art. 4, comma 49 bis, della l. n. 350/2003; b)
l'illegittimità per violazione del termine del procedimento “ai sensi della sentenza della Corte costituzionale numero 151 del 2022”; c) il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
d) la violazione del principio di proporzionalità; e) la violazione del principio di affidamento e di leale collaborazione. Ciò dedotto, ha concluso, in via principale, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali da liquidarsi in via equitativa e, in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo edittale.
La Camera di Commercio si è regolarmente costituita, eccependo che: a) la ricorrente aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 13/04/2022 per cui era cessata la materia del contendere;
b) l'infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
*****
§ 2. In via preliminare, va disattesa la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, considerato che non ne sussistono i presupposti.
In epoca successiva alla proposizione del ricorso, l'istante ha pagato la sanzione, al solo fine di evitare gli aggravi e gli oneri conseguenti ad un'azione esecutiva, come precisato nelle memorie in atti, senza manifestare in alcun modo l'intenzione di rinunciare alla presente opposizione ed effettuando il versamento “salvo ripetizione” (vedi F24 depositato in data
28.09.2022).
A tal riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse
2 ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (ex multis Cass. Civ., sez. II, n. 21757 del 29/07/2021).
Dunque, poiché la ricorrente insiste nelle sue iniziali pretese, che non sono incompatibili con l'avvenuto pagamento della sanzione, non vi è stata alcuna cessazione della materia del contendere, né sono venute meno le ragioni della controversia.
§ 3. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003,
«l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca
a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».
Il successivo comma 49 bis prevede l'illecito amministrativo che è stato contestato alla ricorrente. La norma risulta formulata nel modo seguente: «costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore
a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine
o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che,
a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con
3 la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».
Da tale disciplina consegue che la merce presentata in dogana per l'immissione in commercio o in libera pratica deve essere conforme a quanto previsto dal comma 49 bis, e quindi, nel caso di utilizzazione di un marchio che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, deve presentare indicazioni precise ed evidenti in ordine alla sua provenienza estera;
in alternativa, al momento della presentazione in dogana, la merce deve essere accompagnata da un'attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione sull'origine estera del prodotto.
Nel caso in esame le trapunte erano confezionate in buste di plastica su cui era apposto il marchio registrato “Liabel”, con l'ulteriore dicitura “MARCHIO ITALIANO”, posta al di sopra della bandiera tricolore. Come si evince dalle foto allegate al verbale di accertamento, le anzidette indicazioni, oltre ad essere poste in evidenza sulle confezioni, erano idonee a trarre in inganno i potenziali acquirenti in ordine alla provenienza italiana del prodotto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche il mero uso del marchio può comportare la commissione dell'illecito amministrativo in oggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso marchio, proprio perché di origine italiana, sia idoneo a creare un collegamento tra il prodotto e il territorio italiano, ingenerando nella clientela la falsa convinzione circa la provenienza nazionale della merce acquistata.
A quanto precede va aggiunto che: - le trapunte non erano accompagnate dall'attestazione prevista dal comma 49 bis, in quanto la stessa è stata predisposta in data 17/12/20218, successivamente all'accertamento (vedi p. 3 ricorso e doc. 7 ad esso allegato); - l'etichetta circa la proveniente extra UE della merce, essendo visibile soltanto dopo l'apertura della confezione, non era idonea ad elidere la falsa rappresentazione indotta dal marchio.
In conclusione, la condotta della rientra nella previsione del comma 49 bis, del CP_1 citato art. 4, dal momento che la presenza del marchio italiano sulle confezioni non consentiva ai consumatori di comprendere che le trapunte erano state importate dalla Cina (per un caso sovrapponibile al presente, vedi Cass. civ., sez. I, 23/06/2022, n.20226).
§ 4. Secondo quanto esposto con il secondo motivo di opposizione, l'ordinanza ingiunzione “è illegittima per violazione del termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori amministrativi quale stabilito in chiave ermeneutica della Corte Costituzionale nella sentenza n. 151 del 2021, in quanto emessa a distanza di quasi quattro anni dalla contestazione della contravvenzione, avvenuta con verbale del 13.12.2018” (p. 6 ricorso).
L'eccezione è infondata.
Secondo giurisprudenza consolidata, la n. 689 del 24/11/1981, n. 689 “non fissa il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, senza, peraltro, che a tale mancanza possa ovviarsi applicando il termine, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. 241 del 1990, art. 2, in quanto la L. n. 689 del 1981, costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche
4 nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. É, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L., art. 28, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (cfr. Cass., sez. II, n.
2320 del 25/01/2023; in senso conforme Cass., sez. II, n. 10348 del 17/04/2024).
Nel caso in esame, il termine quinquennale è stato rispettato, posto che l'illecito è stato commesso in data 07.12.2018 (vedi verbale di accertamento) e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 16.03.2022.
Ciò posto, la sentenza n. 151/2021 non è idonea a supportare la tesi difensiva dell'opponente.
Infatti, pur avendo evidenziato che l'assetto delineato dalla giurisprudenza “colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore “l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”. Pertanto, spetta al legislatore (e non al giudice) introdurre termini di decadenza il cui mancato rispetto determini l'estinzione del potere sanzionatorio della P.A. (cfr. Cass., sez. II, n. 1770 del 20/01/2022, p. 32 della motivazione). Poiché il legislatore non è ancora intervenuto in materia, il termine applicabile resta quello di 5 anni dalla commissione dell'illecito amministrativo. Del resto, applicare il principio, espresso dalla sentenza n. 151/2021, secondo cui vi deve essere “contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, senza attendere l'intervento del legislatore, creerebbe delle insanabili disparità di trattamento tra casi analoghi, perché
l'individuazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale di ogni singolo giudice.
§ 5. Parimenti infondata è l'eccezione che fa leva sull'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La giurisprudenza ha chiarito che la previsione imposta dall'art. 18, comma 2, della legge n.
689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. n. 20189 del 22/07/2008; Cass., sez. 2, sentenza n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione richiama espressamente il verbale n. 51322, nel
5 quale sono ampiamente esposte le motivazioni per le quali è stata ravvisata la violazione dell'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 2003. Inoltre, proprio con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010).
Infine, la sanzione comminata, pari a poco più del doppio del minimo edittale, appare adeguata alla gravità della condotta, sia per la rilevante quantità di merce coinvolta che in rapporto all'innegabile evidenza della violazione commessa.
§ 6. Quanto alla mancata autorizzazione alla commercializzazione della merce, previa regolarizzazione della stessa tramite rimozione dell'etichettatura, va evidenziato che non vi è prova in atti dell'inoltro di una siffatta richiesta alla Camera di Commercio: il documento 5 allegato al ricorso è indirizzato all e non risulta consegnato;
il documento Controparte_4
7 è stato presentato all'anzidetta Agenzia e non alla Camera di Commercio.
§ 7. Infine, la legittimità dell'ordinanza ingiunzione esclude qualsivoglia responsabilità risarcitoria da parte della resistente.
§ 8. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri minimi enunciati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in persona del Giudice, dott. Ulisse Forziati, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dalla CP_1
b) condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite della controparte, liquidate in €
2.540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 13.03.2025
Il Giudice
dott. Ulisse Forziati
6
E' presente per la in sostituzione del procuratore costituito Avvocato , CP_1 CP_2
l'Avv. Alessandra Spinosa, la quale, nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo, nell'istanza cautelare accolta, in tutte le note di trattazione scritta depositate e in particolare nella nota di trattazione scritta del 29.04.2024, chiede l'accoglimento integrale delle domande e delle conclusioni ivi formulate, con totale reiezione di ogni avverso dedotto e chiede che la causa venga decisa. È altresì presente per delega dell'Avv. Francesco Battaglia, l'Avv.
Salvatore Ruoppolo per la CCIAA di Napoli, che si riporta a tutte le difese insistendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese di lite. Chiede che la causa venga decisa. Al termine della discussione, alle ore 09.21, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, esaminati gli atti della causa n. 6839/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione introdotta con ricorso depositato in data
18.03.2022
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 nella qualità di rappresentante legale della con sede legale in San CP_1
Giuseppe Vesuviano (Na), via Aielli n. 207, partita IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. in virtù di procura in calce al ricorso CP_2
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_3 persona del segretario generale, Avv. Ilaria Desiderio, con sede in Napoli, via Aspreno n. 2, cod. fiscale elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittoria Colonna n.14, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Francesco Battaglia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2022/660, emessa in data 10/03/2022 e notificata in data 16/03/2022, con cui la Camera di
Commercio di Napoli ha ingiunto alla di pagare € 25.000,00 (oltre diritti e spese di CP_1 notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 4, comma 49 bis, della legge 350 del 24/12/2003.
1 L'illecito fu accertato dall di Napoli con il verbale n. 51322/RU del Controparte_4
13/12/2018 ed è consistito nell'aver presentato in dogana, all'atto dell'importazione definitiva dalla Cina, “n. 327 colli di trapunte”, che, pur riportando «l'indicazione di origine estera (made in extra u.e.) sulle etichette cucite all'interno dei prodotti visionati, risultava essere confezionata in apposita bag in plastica in cui ciascun prodotto era inserito e chiuso all'interno tramite una cerniera lampo, mentre l'etichetta posta all'esterno della confezione di vendita riportava la descrizione del prodotto “Trapunta”, il marchio registrato “Liabel”, con ulteriore dicitura “Marchio
Italiano” posta al di sopra della bandiera tricolore» (cfr. doc. 4 resistente). All'atto della contestazione dell'illecito, i funzionari doganali disposero il sequestro dei 327 colli di trapunte, che sono stati confiscati con l'ordinanza ingiunzione.
§ 1.1 A fondamento del ricorso, l'opponente ha eccepito: a) la carenza del fatto tipico integrativo della fattispecie prevista dall'art. 4, comma 49 bis, della l. n. 350/2003; b)
l'illegittimità per violazione del termine del procedimento “ai sensi della sentenza della Corte costituzionale numero 151 del 2022”; c) il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
d) la violazione del principio di proporzionalità; e) la violazione del principio di affidamento e di leale collaborazione. Ciò dedotto, ha concluso, in via principale, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali da liquidarsi in via equitativa e, in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo edittale.
La Camera di Commercio si è regolarmente costituita, eccependo che: a) la ricorrente aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 13/04/2022 per cui era cessata la materia del contendere;
b) l'infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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§ 2. In via preliminare, va disattesa la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, considerato che non ne sussistono i presupposti.
In epoca successiva alla proposizione del ricorso, l'istante ha pagato la sanzione, al solo fine di evitare gli aggravi e gli oneri conseguenti ad un'azione esecutiva, come precisato nelle memorie in atti, senza manifestare in alcun modo l'intenzione di rinunciare alla presente opposizione ed effettuando il versamento “salvo ripetizione” (vedi F24 depositato in data
28.09.2022).
A tal riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse
2 ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (ex multis Cass. Civ., sez. II, n. 21757 del 29/07/2021).
Dunque, poiché la ricorrente insiste nelle sue iniziali pretese, che non sono incompatibili con l'avvenuto pagamento della sanzione, non vi è stata alcuna cessazione della materia del contendere, né sono venute meno le ragioni della controversia.
§ 3. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003,
«l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca
a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».
Il successivo comma 49 bis prevede l'illecito amministrativo che è stato contestato alla ricorrente. La norma risulta formulata nel modo seguente: «costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore
a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine
o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che,
a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con
3 la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».
Da tale disciplina consegue che la merce presentata in dogana per l'immissione in commercio o in libera pratica deve essere conforme a quanto previsto dal comma 49 bis, e quindi, nel caso di utilizzazione di un marchio che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, deve presentare indicazioni precise ed evidenti in ordine alla sua provenienza estera;
in alternativa, al momento della presentazione in dogana, la merce deve essere accompagnata da un'attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione sull'origine estera del prodotto.
Nel caso in esame le trapunte erano confezionate in buste di plastica su cui era apposto il marchio registrato “Liabel”, con l'ulteriore dicitura “MARCHIO ITALIANO”, posta al di sopra della bandiera tricolore. Come si evince dalle foto allegate al verbale di accertamento, le anzidette indicazioni, oltre ad essere poste in evidenza sulle confezioni, erano idonee a trarre in inganno i potenziali acquirenti in ordine alla provenienza italiana del prodotto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche il mero uso del marchio può comportare la commissione dell'illecito amministrativo in oggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso marchio, proprio perché di origine italiana, sia idoneo a creare un collegamento tra il prodotto e il territorio italiano, ingenerando nella clientela la falsa convinzione circa la provenienza nazionale della merce acquistata.
A quanto precede va aggiunto che: - le trapunte non erano accompagnate dall'attestazione prevista dal comma 49 bis, in quanto la stessa è stata predisposta in data 17/12/20218, successivamente all'accertamento (vedi p. 3 ricorso e doc. 7 ad esso allegato); - l'etichetta circa la proveniente extra UE della merce, essendo visibile soltanto dopo l'apertura della confezione, non era idonea ad elidere la falsa rappresentazione indotta dal marchio.
In conclusione, la condotta della rientra nella previsione del comma 49 bis, del CP_1 citato art. 4, dal momento che la presenza del marchio italiano sulle confezioni non consentiva ai consumatori di comprendere che le trapunte erano state importate dalla Cina (per un caso sovrapponibile al presente, vedi Cass. civ., sez. I, 23/06/2022, n.20226).
§ 4. Secondo quanto esposto con il secondo motivo di opposizione, l'ordinanza ingiunzione “è illegittima per violazione del termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori amministrativi quale stabilito in chiave ermeneutica della Corte Costituzionale nella sentenza n. 151 del 2021, in quanto emessa a distanza di quasi quattro anni dalla contestazione della contravvenzione, avvenuta con verbale del 13.12.2018” (p. 6 ricorso).
L'eccezione è infondata.
Secondo giurisprudenza consolidata, la n. 689 del 24/11/1981, n. 689 “non fissa il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, senza, peraltro, che a tale mancanza possa ovviarsi applicando il termine, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. 241 del 1990, art. 2, in quanto la L. n. 689 del 1981, costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche
4 nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. É, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L., art. 28, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (cfr. Cass., sez. II, n.
2320 del 25/01/2023; in senso conforme Cass., sez. II, n. 10348 del 17/04/2024).
Nel caso in esame, il termine quinquennale è stato rispettato, posto che l'illecito è stato commesso in data 07.12.2018 (vedi verbale di accertamento) e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 16.03.2022.
Ciò posto, la sentenza n. 151/2021 non è idonea a supportare la tesi difensiva dell'opponente.
Infatti, pur avendo evidenziato che l'assetto delineato dalla giurisprudenza “colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore “l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”. Pertanto, spetta al legislatore (e non al giudice) introdurre termini di decadenza il cui mancato rispetto determini l'estinzione del potere sanzionatorio della P.A. (cfr. Cass., sez. II, n. 1770 del 20/01/2022, p. 32 della motivazione). Poiché il legislatore non è ancora intervenuto in materia, il termine applicabile resta quello di 5 anni dalla commissione dell'illecito amministrativo. Del resto, applicare il principio, espresso dalla sentenza n. 151/2021, secondo cui vi deve essere “contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, senza attendere l'intervento del legislatore, creerebbe delle insanabili disparità di trattamento tra casi analoghi, perché
l'individuazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale di ogni singolo giudice.
§ 5. Parimenti infondata è l'eccezione che fa leva sull'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La giurisprudenza ha chiarito che la previsione imposta dall'art. 18, comma 2, della legge n.
689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. n. 20189 del 22/07/2008; Cass., sez. 2, sentenza n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione richiama espressamente il verbale n. 51322, nel
5 quale sono ampiamente esposte le motivazioni per le quali è stata ravvisata la violazione dell'art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350 del 2003. Inoltre, proprio con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010).
Infine, la sanzione comminata, pari a poco più del doppio del minimo edittale, appare adeguata alla gravità della condotta, sia per la rilevante quantità di merce coinvolta che in rapporto all'innegabile evidenza della violazione commessa.
§ 6. Quanto alla mancata autorizzazione alla commercializzazione della merce, previa regolarizzazione della stessa tramite rimozione dell'etichettatura, va evidenziato che non vi è prova in atti dell'inoltro di una siffatta richiesta alla Camera di Commercio: il documento 5 allegato al ricorso è indirizzato all e non risulta consegnato;
il documento Controparte_4
7 è stato presentato all'anzidetta Agenzia e non alla Camera di Commercio.
§ 7. Infine, la legittimità dell'ordinanza ingiunzione esclude qualsivoglia responsabilità risarcitoria da parte della resistente.
§ 8. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri minimi enunciati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, in persona del Giudice, dott. Ulisse Forziati, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dalla CP_1
b) condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite della controparte, liquidate in €
2.540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 13.03.2025
Il Giudice
dott. Ulisse Forziati
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