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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I L T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 361 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato FERRI ELISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato NADALINI NICOLÒ
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate in data 14/5/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Zocca
(MO) in data 5/10/1986 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso del 27/01/2024 il ricorrente, sig. Pt_1
ha chiesto di pronunciare sentenza di separazione
[...] personale, con addebito in capo alla moglie, nonché l'assegnazione della casa famigliare.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, sig.ra aderendo alla richiesta di pronuncia della Controparte_1 separazione personale dei coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito ed in via riconvenzionale, la previsione dell'obbligo di disporre a carico del sig. il Parte_1 versamento di un assegno di mantenimento pari a € 600,00.
4. Nelle more del procedimento le parti addivenivano ad una regolamentazione congiunta della separazione, chiedendo la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in Zocca (MO), Via Caduti sul Lavoro n.
25, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà allo Parte_1 stesso, avendo già la SI.ra trasferito altrove la propria CP_1 residenza;
3) i coniugi convengono che il SI. verserà alla Parte_1
SI.ra , dal mese di pubblicazione della sentenza Controparte_1 di separazione, a titolo di mantenimento un contributo mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro), rivalutabile
pagina 2 di 4 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra sul seguente codice IBAN: CP_1
[...] – BANCO BPM SPA;
4) i coniugi ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne conseguono, convengono che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1
la somma, una tantum, di € 25.000,00 Controparte_1
(venticinquemila/00 euro), al momento della pubblicazione della sentenza di separazione;
5) Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora,
a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti;
6) Le spese legali e gli onorari del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, nel senso che ciascuna delle parti provvederà a farsi carico delle spettanze dovute al proprio legale”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pagina 3 di 4 pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] il [...]) e
[...] CP_1
(nata a [...] il [...]) che hanno contratto
[...] matrimonio in data 05/10/1986 a ZOCCA (MO), come risulta dall'atto n. 17, parte II, serie A, anno 1986 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ZOCCA;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ZOCCA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 5/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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