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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1012/2024 R.G. promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), entrambi assistiti e difesi
[...] C.F._2 dall'Avvocato Giuseppe Bellopede (C.F. ), pec: C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo Email_1 studio in via Caduti sul lavoro n. 38, Casagiove (CE)
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, assistita e difesa dall'Avvocato Elena Frascino (C.F. , pec: C.F._4
elettivamente domiciliata nel suo Email_2 studio in via Pacevecchia 14/C, Benevento (BN)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 maggio 2024, n. 1050 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'adita Corte
d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di
Verona, del 03.05.24, depositata il 03.05.24, n. 1050.24, notificata il
12.05.24, in via preliminare dichiarare 1) In via preliminare: a)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona e previa revoca del D.I. opposto 3452/21, rimettere le parti innanzi al Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, nel cui circondario è sorto il rapporto e risiedono gli ingiunti, ovvero del Tribunale di Nola, foro ex art. 25 c.p.c., o del
Tribunale di Roma, sede del FATA. b) L'inammissibilità della domanda per divieto di abuso del diritto per frammentazione del credito. c) improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 4 D. L.vo 28.10 in ordine alla mediazione svolta in una città non ricadente nel circondario di Verona;
2) Nel merito, voglia l'adita Corte Revocare a) il D.I. opposto 3452/21 per intervenuta transazione (artt. 1965 e segg. cc); b) in subordine, per la declaratoria di intervenuta prescrizione dei premi ex art. 2952 cc, ovvero per la intervenuta risoluzione dei due contratti ex art. 1901 cc. 3) Con il favore ed attribuzione degli oneri di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello promosso dai sig.ri e , per violazione degli artt. 342 e Parte_1 Parte_2
348 bis del c.p.c. con tutte le conseguenze di legge;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello così come proposto, perché totalmente infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, disattendendo ogni richiesta dell'appellante anche di carattere istruttorio;
3) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1050/2024, emessa in data 03.05.2024, dal Tribunale
pag. 2/17 di Verona nel procedimento rubricato al n. RG 955/2022 e depositata in pari data;
4) Condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. Il tutto ove e per quanto necessario, ribadendo che l'odierna comparente non abbandona espressamente riproponendole in questa sede, nessuna delle eccezioni, deduzioni e richieste, anche di carattere istruttorio, proposte in primo grado a sostegno della propria posizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'impresa di aveva sottoscritto due contratti di Parte_3 garanzia con Fata Assicurazioni Danni S.p.a., successivamente incorporata in (ora Controparte_2 [...]
: in data 14.10.2010 il contratto n. 05009021401829 per CP_1
l'appalto temporaneo e in data 12.09.2011 il contratto n.
05009021732571 per l'appalto definitivo di sette anni, per il servizio d'igiene urbana nel Comune di San Gennaro Vesuviano. Per entrambi i contratti avevano assunto la posizione di co-obbligati , Pt_4
e . Pt_2 Parte_1
1.1 aveva chiesto ed Controparte_3 ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo n. 120/2018 del
16.01.2018 (cfr. doc. 3 att.) per il mancato pagamento dei premi scaduti il 14.10.2012, 14.10.2013, 14.10.2015 e 14.10.2016 del contratto n. 05009021401829 e per il mancato pagamento dei premi scaduti il 12.09.2013, 12.09.2014, 12.09.2015 e 12.09.2016 del contratto n. 05009021732571. In seguito a opposizione a decreto ingiuntivo, era stata instaurata la causa n. 7962/2018 r.g., che si era pag. 3/17 conclusa con la sentenza n. 458 del 2020 (cfr. doc. 4 att.) e le parti avevano definito la controversia sottoscrivendo un atto di transazione datato 10.06.2020 (cfr. doc. 5 att.).
1.2 Nel novembre 2021 ha Controparte_2 chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo
3452/2021 per il mancato pagamento dei premi scaduti il
12.09.2017, 12.09.2018, 12.09.2019, 12.09.2020 del contratto n.
05009021732571. e si sono opposti, Pt_1 Parte_2 instaurando il procedimento n. 955/2022 r.g.. La parte opponente ha qualificato il contratto come garanzia assicurativa ed eccepito a)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, in favore del
Tribunale di Roma o di S. Maria Capua Venere o di Nola;
b)
l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione;
c)
l'inammissibilità della domanda per abuso del diritto;
d) l'intervenuta prescrizione dei premi ex art. 2952 c.c.; e) la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901, comma 3, c.c.. La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle eccezioni e qualificando il contratto come polizza fideiussoria. Il 10.07.2023 si è svolto con esito negativo il tentativo di mediazione, avanti all'Organismo di mediazione
“Inframedia”, avente sede a Siena.
2. Con la sentenza n. 1050/2024 il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo aver qualificato il contratto come “garanzia a prima richiesta” o “fideiussione a prima richiesta”, con funzione di garanzia in favore del Controparte_4
per eventuali danni derivanti dall'appalto relativo al
[...] servizio d'igiene urbana, il giudice ha ritenuto:
pag. 4/17 - che la causa sia stata correttamente instaurata avanti al
Tribunale di Verona ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., trattandosi del pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulta dal titolo;
- che al diritto di ottenere il pagamento dei premi sia applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale e non quello breve annuale dell'art. 2952 c.c. in materia di assicurazione;
- che non vi è stata una parcellizzazione della domanda poiché il secondo decreto ingiuntivo n. 3452/21 è stato richiesto ed ottenuto per somme scadute e non pagate successivamente al credito oggetto della prima ingiunzione;
- che la precedente transazione, pur riguardando la stessa polizza fideiussoria, avesse a oggetto solo le somme dovute per il primo decreto ingiuntivo n. 120/18;
- che la mediazione è stata correttamente esperita a Siena, perché era il luogo in cui era stato incardinato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La declaratoria d'incompetenza territoriale del
Tribunale di Siena, in favore di quello di Verona, non ha fatto venir meno l'avveramento della condizione di procedibilità.
3. Con l'atto di appello e insistono per Pt_1 Parte_2
l'accoglimento delle eccezioni respinte e chiedono la revoca del decreto ingiuntivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello contestano nuovamente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, in favore del
Tribunale di Roma o di S. Maria Capua Vetere o di Nola, poiché
l'incorporazione di Fata Assicurazioni Danni S.p.a. in
[...]
non sposta il foro competente ex art. 14 dei Controparte_2
pag. 5/17 due contratti. Il Tribunale ha errato nell'applicare l'art. 1182, comma
3, c.p.c. perché la competenza è già stata individuata dall'art. 14 del contratto e quindi, deve applicarsi l'art. 1182, comma 1, c.c. e la competenza va individuata facendo riferimento alla sede legale o alla sede dell'agenzia di Fata Assicurazioni o al circondario dell'ente beneficiario del contratto.
3.2 Con il secondo motivo di appello gli appellanti rilevano la violazione dell'art. 2952 c.c. in quanto il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale. Ai contratti si applica l'art. 2952 c.c., previsto per il rapporto assicurativo, perché si tratta di un contratto di assicurazione fideiussoria, in quanto le due polizze si riferiscono a “premi”, Fata Assicurazioni Danni s.p.a. si è obbligata a garantire il risarcimento dei danni e il risarcimento dei danni è attività tipica dell'assicuratore. Applicandosi la prescrizione annuale, le rate oggetto della controversia sono prescritte.
3.3 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione di risoluzione del contratto con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1901 comma 3, c.c.. Qualora trovasse applicazione la disciplina assicurativa, infatti, parte appellante ritiene che il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3, c.c..
3.4 Con il quarto motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e che la domanda fosse inammissibile per violazione del divieto di frazionamento del credito.
Il Tribunale ha escluso che la condotta della compagnia che ha agito con due decreti ingiuntivi per lo stesso rapporto obbligatorio, si pag. 6/17 traduca in una parcellizzazione della domanda giudiziale e, quindi, configuri abuso del diritto. La pronuncia si pone in contrasto con i doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. La frammentazione si desume dal fatto che il primo ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il
7.11.2017 e con l'attuale decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto anche il pagamento della rata scaduta il 12.9.2017, che poteva essere oggetto del precedente decreto ingiuntivo.
3.5 Con il quinto motivo di appello, gli appellanti deducono la violazione degli artt. 1965 e 1362 c.c. e l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Verona nel punto in cui ha escluso che le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 3452/2021 fossero comprese nell'atto di transazione datato 10.6.2020. La transazione aveva a oggetto le polizze n. 05009021401829 e n. 05009021732571 e non i singoli premi e, quindi, il pagamento dell'importo concordato ha definito anche la presente vertenza.
3.6. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti deducono che è errato il luogo in cui è stata depositata la domanda di mediazione, poiché il procedimento non è stato incardinato a Siena ma a Verona
e, in ogni caso, non vi era accordo tra le parti sul punto.
4. Si è costituita stante la fusione per Controparte_1 incorporazione con Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché ripete pedissequamente le argomentazioni fatte valere nel giudizio di primo grado e perché non ha ragionevole probabilità di accoglimento. Ha replicato:
pag. 7/17 - che per effetto della fusione, non si poteva far riferimento alla sede della società incorporata perché non più esistente e, quindi, è stato corretto instaurare la causa presso il Tribunale di Verona, sede legale della società incorporante;
- che il contratto deve essere qualificato come “polizza fideiussoria”, in base alla denominazione stessa del contratto, agli articoli richiamati ed allo scopo perseguito dalle parti;
- che l'omessa motivazione sulla mancata risoluzione del contratto si giustifica con il fatto che il Tribunale si è limitato a trattare le questioni rilevanti per la decisione, ritenendo assorbite le restanti. Attesa la natura di polizza fideiussoria del contratto, non trova applicazione nemmeno la risoluzione ope legis di cui all'art. 1901 comma 3, c.c.;
- che, trattandosi di rapporti di durata, il creditore è legittimato ad agire in giudizio per ciascun credito e in ogni caso l'eventuale inammissibilità potrebbe riguardare solamente la rata 12.09.2017;
- che la transazione ha avuto ad oggetto solo alcune rate della polizza;
- che in sede di mediazione, gli appellanti non avevano eccepito nulla sicché l'eccezione l'incompetenza territoriale è stata sollevata tardivamente. ha sedi operative in tutto il territorio Controparte_5 nazionale, ivi inclusa Verona.
5. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello non è fondata. Se è vero che l'atto di appello ripropone eccezioni già esaminate nel giudizio di primo grado, per alcune di esse occorre approfondire le ragioni che ne determinano il rigetto.
pag. 8/17 6. Il primo motivo di appello sull'eccezione d'incompetenza per territorio non è meritevole di accoglimento.
6.1 L'art. 14 delle polizze prevede “Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo [foro competente garante/stazione appaltante, precisano le parti], per le eventuali controversie fra garante e contraente, oltre al foro colà previsto è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il contraente”. L'art. 29, comma 2, c.p.c. stabilisce espressamente che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito. L'art. 14 delle polizze non prevede fori convenzionali esclusivi. La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare -
a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 33023 del 18/12/2024).
6.2 La difesa dell'appellante non considera nemmeno che, al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, garante doveva ritenersi l'ingiungente Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop.
(doc. 4 conv.), con sede in legale in Verona. Dallo stesso atto di appello (v. atto di appello, p. 1) risulta che il 22.1.2016 CP_2
pag. 9/17 Cattolica di Assicurazione – soc. coop. avesse incorporato Fata
Assicurazioni Danni S.p.a. con sede in Roma mentre il decreto ingiuntivo n. 3452/21 è stato emesso il 15.11.2021. Al momento della domanda, per effetto della fusione per incorporazione di Fata
Assicurazioni Danni s.p.a. in Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop., la competenza andava individuata con riferimento al luogo in cui aveva sede la società incorporante anche se diverso da quello risultante al momento della pattuizione). La giurisprudenza (Cass., sez. 1, ord., n. 2344 del 04/02/2005) ricorda che la competenza deve essere determinata, a termini dell'art. 5 c.p.c., con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
.
7. Il secondo ed il terzo motivo di appello sulla prescrizione del credito e sulla risoluzione del contratto non sono fondati.
Possono essere esaminati congiuntamente perché presuppongono una qualificazione del contratto stipulato dalle parti. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3947 del 2010, sulla natura della polizza fideiussoria, dopo aver premesso che si tratta di una fattispecie atipica ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 2, con cui
“una compagnia assicurativa assume l'obbligo di pagare una determinata somma la beneficiario, al fine di garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal debitore, verso il pagamento di un premio”, aveva precisato che “'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
pag. 10/17 rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “solo la presenza di entrambe le clausole c.d. “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (..) incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (v. Cass., sez. 1, ord. n.
5478 del 29/02/2024). Analizzando la “garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” oggetto del presente giudizio, è previsto che: a) la corresponsione dell'importo dovuto da parte del garante debba avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della “semplice richiesta scritta” della stazione appaltante;
b) il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
c.c.; c) restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dal garante risultassero non dovute (cfr. art 4 schema tipo
1.2). Tali indici non sono sufficienti per qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia, poiché se, da un lato, è previsto il pagamento dell'importo “a semplice richiesta”, dall'altro, tale previsione non è accompagnata dalla formula “senza eccezioni”. Non
è esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
L'esclusione, infatti, è essenziale per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. La polizza sottoscritta il 12.09.2011 tra le parti ha, invero, natura fideiussoria. Ad essa è applicabile, ove non derogata, la disciplina legale tipica di tale contratto, compresa l'ordinaria prescrizione decennale dell'art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c. per i contratti di assicurazione. Secondo la giurisprudenza nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le pag. 11/17 regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma
1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (v. Cass., sez. 3, sent. n. 16283 del
31/07/2015 e Cass., sez. 3, sent. n. 15904 del 07/07/2009). Non essendo applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, non è richiamabile nemmeno l'art. 1901, comma 3, c.c. che prevede la risoluzione di diritto nelle ipotesi previste dai primi due commi del medesimo articolo.
8. Il quarto motivo di appello sull'abuso del diritto è destituito di fondamento. Il ricorso per decreto ingiuntivo che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 120/18, è stato depositato il
7.11.2017 ed aveva ad oggetto - per il contratto n. 05009021732571
- il mancato pagamento dei premi del 12.09.2013, 12.09.2014,
12.09.2015 e 12.09.2016. La doglianza si fonda sulla scadenza anche del premio 12.09.2017. Occorre osservare che il decreto ingiuntivo n.
3452/21, emesso il 15.11.2021 non aveva ad oggetto solo il premio
12.09.2017 ma anche i premi 12.09.2018, 12.09.2019, 12.09.2020.
Quando è stato depositato il primo ricorso monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 120/18, il credito oggetto del secondo decreto ingiuntivo n. 3452/21 doveva pertanto in gran parte ancora scadere e quindi non era esigibile. Innanzitutto, trattandosi di un rapporto di durata, non si può pretendere che il creditore debba attendere la scadenza dell'intero credito per agire in via monitoria. In secondo luogo, non vi è stato un aggravio di spese processuali perché
pag. 12/17 la compagnia di assicurazione non avrebbe potuto chiedere nel novembre 2017 tre dei quattro premi oggetto della seconda ingiunzione. Da ultimo, in ogni caso il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e non dichiarare inammissibile la domanda. Per
Cass., s.u, sent. n. 4090 del 2017 una generale previsione d'improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte del creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti e quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice. Di recente Cass., s.u, sent. n. 7299 del 2025 ha anche precisato che qualora si sia in presenza di una domanda abusivamente frazionata e non sia più possibile l'introduzione di un giudizio unitario, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e
92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e pag. 13/17 probità processuale. Nel caso in esame il deposito di due ricorsi monitori, a distanza circa quattro anni l'uno dall'altro, non ha comportato alcun concreto pregiudizio per il debitore sicché non ricorre un'ipotesi di abusivo frazionamento del credito.
9. Nemmeno il quinto motivo di appello sulla transazione è meritevole di accoglimento. La sentenza di primo grado è immune da censure anche laddove il Tribunale ha rilevato che l'accordo transattivo (cfr. doc. 5 att.) si riferiva a somme diverse da quelle oggetto del presente decreto ingiuntivo opposto. L'atto di transazione, infatti, richiama nelle premesse, che “costituiscono parte integrante” dell'accordo ai sensi dell'art. 1 della transazione, il decreto ingiuntivo n. 120/2018 e l'opposizione a suo tempo presentata da , conclusosi con la sentenza n. Parte_1
458/2022 che aveva riconosciuto alla Società Cattolica di
Assicurazione soc. coop. un credito di euro 15.600,00, oltre interessi e spese processuali. Con la transazione , Parte_3 Parte_1
, e s'impegnano a pagare
[...] Parte_5 Parte_2 euro 14.000,00 ratealmente. Quando nell'art. 2 della transazione le parti dichiarano di definire ogni aspetto rilevante in relazione alle “… polizze di cui all'allegato A”, intendono riferirsi ai premi scaduti oggetto del contenzioso. L'interpretazione dell'accordo deve tener conto dell'intero testo contrattuale e in particolare anche delle premesse e dell'espresso riferimento nell'allegato A non solo al numero delle polizze ma a “effetti” aventi determinate scadenze. Con riferimento al contratto 05009021732571 sono richiamate le scadenze dal 12/09/2013 al 12/09/2016 (manca invero l'ultimo numero dell'ultimo anno ma trattasi con ogni probabilità di un refuso)
pag. 14/17 e con riferimento al contratto 05009021401829 le scadenze
14/10/12, 14/10/2013 e 14/10/2015.
10. Anche il sesto motivo di appello sulla mediazione non è fondato.
10.1 Parte appellata ha instaurato la mediazione presso CP_5
Nel verbale (v. allegato non numerato della memoria ex art.
[...]
183, comma 6, n. 2 c.p.c. conv.) è riportato che la mediazione sia avvenuta presso l'Organismo di Mediazione con Controparte_5 sede in Siena, avanti al mediatore avvocato Francesco Ierardi di
Roma, mediante un incontro da remoto. Compiute le formalità preliminari, il mediatore ha invitato le parti ad esprimersi sulla possibilità di proseguire la procedura di mediazione e, “dopo ampia discussione”, l'incontro si è concluso con un verbale negativo per mancata accettazione delle modalità pagamento proposte dalla parte convocata. Il mediatore, preso atto della volontà delle parti e dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, ha dichiarato chiuso il procedimento di mediazione. Il procedimento è stato completato e di conseguenza è stata rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.
10.2 Prendendo in considerazione la sede indicata dal mediatore nel verbale, deve ritenersi non rispettato il principio della competenza territoriale: la domanda di mediazione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La norma peraltro prevede che la competenza dell'organismo sia derogabile su accordo delle parti.
pag. 15/17 Atteso che la parte, che aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo, ha partecipato alla procedura di mediazione, ha implicitamente accettato che essa avesse luogo avanti un mediatore diverso da quello territorialmente competente, rinunciando alla possibilità di sollevare successive eccezioni nel giudizio di merito. La violazione della competenza territoriale può rilevare in sede processuale solo se ha in concreto impedito lo svolgimento della mediazione in quanto la parte convocata avanti il mediatore non competente non si sia presentata o sia limitata a contestarne la competenza. Diversamente la condizione di procedibilità, che si sostanzia nello svolgimento della mediazione, è rispettata. Anche se si è svolto avanti un mediatore non competente, il procedimento di mediazione ha conseguito il suo scopo.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di e . Parte_1 Parte_2
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le pag. 16/17 generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Verona 3 maggio 2024 n. 1050, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna in solido gli appellanti e Parte_1
al pagamento, in favore della parte appellata Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) e sono obbligati in Parte_1 Parte_2 solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon Dott. Clotilde Parise
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1012/2024 R.G. promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), entrambi assistiti e difesi
[...] C.F._2 dall'Avvocato Giuseppe Bellopede (C.F. ), pec: C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo Email_1 studio in via Caduti sul lavoro n. 38, Casagiove (CE)
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, assistita e difesa dall'Avvocato Elena Frascino (C.F. , pec: C.F._4
elettivamente domiciliata nel suo Email_2 studio in via Pacevecchia 14/C, Benevento (BN)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 maggio 2024, n. 1050 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'adita Corte
d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di
Verona, del 03.05.24, depositata il 03.05.24, n. 1050.24, notificata il
12.05.24, in via preliminare dichiarare 1) In via preliminare: a)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona e previa revoca del D.I. opposto 3452/21, rimettere le parti innanzi al Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, nel cui circondario è sorto il rapporto e risiedono gli ingiunti, ovvero del Tribunale di Nola, foro ex art. 25 c.p.c., o del
Tribunale di Roma, sede del FATA. b) L'inammissibilità della domanda per divieto di abuso del diritto per frammentazione del credito. c) improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 4 D. L.vo 28.10 in ordine alla mediazione svolta in una città non ricadente nel circondario di Verona;
2) Nel merito, voglia l'adita Corte Revocare a) il D.I. opposto 3452/21 per intervenuta transazione (artt. 1965 e segg. cc); b) in subordine, per la declaratoria di intervenuta prescrizione dei premi ex art. 2952 cc, ovvero per la intervenuta risoluzione dei due contratti ex art. 1901 cc. 3) Con il favore ed attribuzione degli oneri di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello promosso dai sig.ri e , per violazione degli artt. 342 e Parte_1 Parte_2
348 bis del c.p.c. con tutte le conseguenze di legge;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello così come proposto, perché totalmente infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, disattendendo ogni richiesta dell'appellante anche di carattere istruttorio;
3) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1050/2024, emessa in data 03.05.2024, dal Tribunale
pag. 2/17 di Verona nel procedimento rubricato al n. RG 955/2022 e depositata in pari data;
4) Condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. Il tutto ove e per quanto necessario, ribadendo che l'odierna comparente non abbandona espressamente riproponendole in questa sede, nessuna delle eccezioni, deduzioni e richieste, anche di carattere istruttorio, proposte in primo grado a sostegno della propria posizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'impresa di aveva sottoscritto due contratti di Parte_3 garanzia con Fata Assicurazioni Danni S.p.a., successivamente incorporata in (ora Controparte_2 [...]
: in data 14.10.2010 il contratto n. 05009021401829 per CP_1
l'appalto temporaneo e in data 12.09.2011 il contratto n.
05009021732571 per l'appalto definitivo di sette anni, per il servizio d'igiene urbana nel Comune di San Gennaro Vesuviano. Per entrambi i contratti avevano assunto la posizione di co-obbligati , Pt_4
e . Pt_2 Parte_1
1.1 aveva chiesto ed Controparte_3 ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo n. 120/2018 del
16.01.2018 (cfr. doc. 3 att.) per il mancato pagamento dei premi scaduti il 14.10.2012, 14.10.2013, 14.10.2015 e 14.10.2016 del contratto n. 05009021401829 e per il mancato pagamento dei premi scaduti il 12.09.2013, 12.09.2014, 12.09.2015 e 12.09.2016 del contratto n. 05009021732571. In seguito a opposizione a decreto ingiuntivo, era stata instaurata la causa n. 7962/2018 r.g., che si era pag. 3/17 conclusa con la sentenza n. 458 del 2020 (cfr. doc. 4 att.) e le parti avevano definito la controversia sottoscrivendo un atto di transazione datato 10.06.2020 (cfr. doc. 5 att.).
1.2 Nel novembre 2021 ha Controparte_2 chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo
3452/2021 per il mancato pagamento dei premi scaduti il
12.09.2017, 12.09.2018, 12.09.2019, 12.09.2020 del contratto n.
05009021732571. e si sono opposti, Pt_1 Parte_2 instaurando il procedimento n. 955/2022 r.g.. La parte opponente ha qualificato il contratto come garanzia assicurativa ed eccepito a)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, in favore del
Tribunale di Roma o di S. Maria Capua Venere o di Nola;
b)
l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione;
c)
l'inammissibilità della domanda per abuso del diritto;
d) l'intervenuta prescrizione dei premi ex art. 2952 c.c.; e) la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901, comma 3, c.c.. La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle eccezioni e qualificando il contratto come polizza fideiussoria. Il 10.07.2023 si è svolto con esito negativo il tentativo di mediazione, avanti all'Organismo di mediazione
“Inframedia”, avente sede a Siena.
2. Con la sentenza n. 1050/2024 il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo aver qualificato il contratto come “garanzia a prima richiesta” o “fideiussione a prima richiesta”, con funzione di garanzia in favore del Controparte_4
per eventuali danni derivanti dall'appalto relativo al
[...] servizio d'igiene urbana, il giudice ha ritenuto:
pag. 4/17 - che la causa sia stata correttamente instaurata avanti al
Tribunale di Verona ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., trattandosi del pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulta dal titolo;
- che al diritto di ottenere il pagamento dei premi sia applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale e non quello breve annuale dell'art. 2952 c.c. in materia di assicurazione;
- che non vi è stata una parcellizzazione della domanda poiché il secondo decreto ingiuntivo n. 3452/21 è stato richiesto ed ottenuto per somme scadute e non pagate successivamente al credito oggetto della prima ingiunzione;
- che la precedente transazione, pur riguardando la stessa polizza fideiussoria, avesse a oggetto solo le somme dovute per il primo decreto ingiuntivo n. 120/18;
- che la mediazione è stata correttamente esperita a Siena, perché era il luogo in cui era stato incardinato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La declaratoria d'incompetenza territoriale del
Tribunale di Siena, in favore di quello di Verona, non ha fatto venir meno l'avveramento della condizione di procedibilità.
3. Con l'atto di appello e insistono per Pt_1 Parte_2
l'accoglimento delle eccezioni respinte e chiedono la revoca del decreto ingiuntivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello contestano nuovamente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, in favore del
Tribunale di Roma o di S. Maria Capua Vetere o di Nola, poiché
l'incorporazione di Fata Assicurazioni Danni S.p.a. in
[...]
non sposta il foro competente ex art. 14 dei Controparte_2
pag. 5/17 due contratti. Il Tribunale ha errato nell'applicare l'art. 1182, comma
3, c.p.c. perché la competenza è già stata individuata dall'art. 14 del contratto e quindi, deve applicarsi l'art. 1182, comma 1, c.c. e la competenza va individuata facendo riferimento alla sede legale o alla sede dell'agenzia di Fata Assicurazioni o al circondario dell'ente beneficiario del contratto.
3.2 Con il secondo motivo di appello gli appellanti rilevano la violazione dell'art. 2952 c.c. in quanto il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale. Ai contratti si applica l'art. 2952 c.c., previsto per il rapporto assicurativo, perché si tratta di un contratto di assicurazione fideiussoria, in quanto le due polizze si riferiscono a “premi”, Fata Assicurazioni Danni s.p.a. si è obbligata a garantire il risarcimento dei danni e il risarcimento dei danni è attività tipica dell'assicuratore. Applicandosi la prescrizione annuale, le rate oggetto della controversia sono prescritte.
3.3 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione di risoluzione del contratto con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1901 comma 3, c.c.. Qualora trovasse applicazione la disciplina assicurativa, infatti, parte appellante ritiene che il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3, c.c..
3.4 Con il quarto motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 2 e 111 Cost. e che la domanda fosse inammissibile per violazione del divieto di frazionamento del credito.
Il Tribunale ha escluso che la condotta della compagnia che ha agito con due decreti ingiuntivi per lo stesso rapporto obbligatorio, si pag. 6/17 traduca in una parcellizzazione della domanda giudiziale e, quindi, configuri abuso del diritto. La pronuncia si pone in contrasto con i doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. La frammentazione si desume dal fatto che il primo ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il
7.11.2017 e con l'attuale decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto anche il pagamento della rata scaduta il 12.9.2017, che poteva essere oggetto del precedente decreto ingiuntivo.
3.5 Con il quinto motivo di appello, gli appellanti deducono la violazione degli artt. 1965 e 1362 c.c. e l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Verona nel punto in cui ha escluso che le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 3452/2021 fossero comprese nell'atto di transazione datato 10.6.2020. La transazione aveva a oggetto le polizze n. 05009021401829 e n. 05009021732571 e non i singoli premi e, quindi, il pagamento dell'importo concordato ha definito anche la presente vertenza.
3.6. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti deducono che è errato il luogo in cui è stata depositata la domanda di mediazione, poiché il procedimento non è stato incardinato a Siena ma a Verona
e, in ogni caso, non vi era accordo tra le parti sul punto.
4. Si è costituita stante la fusione per Controparte_1 incorporazione con Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché ripete pedissequamente le argomentazioni fatte valere nel giudizio di primo grado e perché non ha ragionevole probabilità di accoglimento. Ha replicato:
pag. 7/17 - che per effetto della fusione, non si poteva far riferimento alla sede della società incorporata perché non più esistente e, quindi, è stato corretto instaurare la causa presso il Tribunale di Verona, sede legale della società incorporante;
- che il contratto deve essere qualificato come “polizza fideiussoria”, in base alla denominazione stessa del contratto, agli articoli richiamati ed allo scopo perseguito dalle parti;
- che l'omessa motivazione sulla mancata risoluzione del contratto si giustifica con il fatto che il Tribunale si è limitato a trattare le questioni rilevanti per la decisione, ritenendo assorbite le restanti. Attesa la natura di polizza fideiussoria del contratto, non trova applicazione nemmeno la risoluzione ope legis di cui all'art. 1901 comma 3, c.c.;
- che, trattandosi di rapporti di durata, il creditore è legittimato ad agire in giudizio per ciascun credito e in ogni caso l'eventuale inammissibilità potrebbe riguardare solamente la rata 12.09.2017;
- che la transazione ha avuto ad oggetto solo alcune rate della polizza;
- che in sede di mediazione, gli appellanti non avevano eccepito nulla sicché l'eccezione l'incompetenza territoriale è stata sollevata tardivamente. ha sedi operative in tutto il territorio Controparte_5 nazionale, ivi inclusa Verona.
5. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello non è fondata. Se è vero che l'atto di appello ripropone eccezioni già esaminate nel giudizio di primo grado, per alcune di esse occorre approfondire le ragioni che ne determinano il rigetto.
pag. 8/17 6. Il primo motivo di appello sull'eccezione d'incompetenza per territorio non è meritevole di accoglimento.
6.1 L'art. 14 delle polizze prevede “Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo [foro competente garante/stazione appaltante, precisano le parti], per le eventuali controversie fra garante e contraente, oltre al foro colà previsto è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il contraente”. L'art. 29, comma 2, c.p.c. stabilisce espressamente che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito. L'art. 14 delle polizze non prevede fori convenzionali esclusivi. La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare -
a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 33023 del 18/12/2024).
6.2 La difesa dell'appellante non considera nemmeno che, al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, garante doveva ritenersi l'ingiungente Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop.
(doc. 4 conv.), con sede in legale in Verona. Dallo stesso atto di appello (v. atto di appello, p. 1) risulta che il 22.1.2016 CP_2
pag. 9/17 Cattolica di Assicurazione – soc. coop. avesse incorporato Fata
Assicurazioni Danni S.p.a. con sede in Roma mentre il decreto ingiuntivo n. 3452/21 è stato emesso il 15.11.2021. Al momento della domanda, per effetto della fusione per incorporazione di Fata
Assicurazioni Danni s.p.a. in Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop., la competenza andava individuata con riferimento al luogo in cui aveva sede la società incorporante anche se diverso da quello risultante al momento della pattuizione). La giurisprudenza (Cass., sez. 1, ord., n. 2344 del 04/02/2005) ricorda che la competenza deve essere determinata, a termini dell'art. 5 c.p.c., con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
.
7. Il secondo ed il terzo motivo di appello sulla prescrizione del credito e sulla risoluzione del contratto non sono fondati.
Possono essere esaminati congiuntamente perché presuppongono una qualificazione del contratto stipulato dalle parti. La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3947 del 2010, sulla natura della polizza fideiussoria, dopo aver premesso che si tratta di una fattispecie atipica ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 2, con cui
“una compagnia assicurativa assume l'obbligo di pagare una determinata somma la beneficiario, al fine di garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal debitore, verso il pagamento di un premio”, aveva precisato che “'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
pag. 10/17 rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “solo la presenza di entrambe le clausole c.d. “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (..) incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (v. Cass., sez. 1, ord. n.
5478 del 29/02/2024). Analizzando la “garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” oggetto del presente giudizio, è previsto che: a) la corresponsione dell'importo dovuto da parte del garante debba avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della “semplice richiesta scritta” della stazione appaltante;
b) il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
c.c.; c) restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dal garante risultassero non dovute (cfr. art 4 schema tipo
1.2). Tali indici non sono sufficienti per qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia, poiché se, da un lato, è previsto il pagamento dell'importo “a semplice richiesta”, dall'altro, tale previsione non è accompagnata dalla formula “senza eccezioni”. Non
è esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
L'esclusione, infatti, è essenziale per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. La polizza sottoscritta il 12.09.2011 tra le parti ha, invero, natura fideiussoria. Ad essa è applicabile, ove non derogata, la disciplina legale tipica di tale contratto, compresa l'ordinaria prescrizione decennale dell'art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c. per i contratti di assicurazione. Secondo la giurisprudenza nei contratti di c.d. assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le pag. 11/17 regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma
1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (v. Cass., sez. 3, sent. n. 16283 del
31/07/2015 e Cass., sez. 3, sent. n. 15904 del 07/07/2009). Non essendo applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, non è richiamabile nemmeno l'art. 1901, comma 3, c.c. che prevede la risoluzione di diritto nelle ipotesi previste dai primi due commi del medesimo articolo.
8. Il quarto motivo di appello sull'abuso del diritto è destituito di fondamento. Il ricorso per decreto ingiuntivo che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 120/18, è stato depositato il
7.11.2017 ed aveva ad oggetto - per il contratto n. 05009021732571
- il mancato pagamento dei premi del 12.09.2013, 12.09.2014,
12.09.2015 e 12.09.2016. La doglianza si fonda sulla scadenza anche del premio 12.09.2017. Occorre osservare che il decreto ingiuntivo n.
3452/21, emesso il 15.11.2021 non aveva ad oggetto solo il premio
12.09.2017 ma anche i premi 12.09.2018, 12.09.2019, 12.09.2020.
Quando è stato depositato il primo ricorso monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 120/18, il credito oggetto del secondo decreto ingiuntivo n. 3452/21 doveva pertanto in gran parte ancora scadere e quindi non era esigibile. Innanzitutto, trattandosi di un rapporto di durata, non si può pretendere che il creditore debba attendere la scadenza dell'intero credito per agire in via monitoria. In secondo luogo, non vi è stato un aggravio di spese processuali perché
pag. 12/17 la compagnia di assicurazione non avrebbe potuto chiedere nel novembre 2017 tre dei quattro premi oggetto della seconda ingiunzione. Da ultimo, in ogni caso il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e non dichiarare inammissibile la domanda. Per
Cass., s.u, sent. n. 4090 del 2017 una generale previsione d'improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte del creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti e quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice. Di recente Cass., s.u, sent. n. 7299 del 2025 ha anche precisato che qualora si sia in presenza di una domanda abusivamente frazionata e non sia più possibile l'introduzione di un giudizio unitario, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e
92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e pag. 13/17 probità processuale. Nel caso in esame il deposito di due ricorsi monitori, a distanza circa quattro anni l'uno dall'altro, non ha comportato alcun concreto pregiudizio per il debitore sicché non ricorre un'ipotesi di abusivo frazionamento del credito.
9. Nemmeno il quinto motivo di appello sulla transazione è meritevole di accoglimento. La sentenza di primo grado è immune da censure anche laddove il Tribunale ha rilevato che l'accordo transattivo (cfr. doc. 5 att.) si riferiva a somme diverse da quelle oggetto del presente decreto ingiuntivo opposto. L'atto di transazione, infatti, richiama nelle premesse, che “costituiscono parte integrante” dell'accordo ai sensi dell'art. 1 della transazione, il decreto ingiuntivo n. 120/2018 e l'opposizione a suo tempo presentata da , conclusosi con la sentenza n. Parte_1
458/2022 che aveva riconosciuto alla Società Cattolica di
Assicurazione soc. coop. un credito di euro 15.600,00, oltre interessi e spese processuali. Con la transazione , Parte_3 Parte_1
, e s'impegnano a pagare
[...] Parte_5 Parte_2 euro 14.000,00 ratealmente. Quando nell'art. 2 della transazione le parti dichiarano di definire ogni aspetto rilevante in relazione alle “… polizze di cui all'allegato A”, intendono riferirsi ai premi scaduti oggetto del contenzioso. L'interpretazione dell'accordo deve tener conto dell'intero testo contrattuale e in particolare anche delle premesse e dell'espresso riferimento nell'allegato A non solo al numero delle polizze ma a “effetti” aventi determinate scadenze. Con riferimento al contratto 05009021732571 sono richiamate le scadenze dal 12/09/2013 al 12/09/2016 (manca invero l'ultimo numero dell'ultimo anno ma trattasi con ogni probabilità di un refuso)
pag. 14/17 e con riferimento al contratto 05009021401829 le scadenze
14/10/12, 14/10/2013 e 14/10/2015.
10. Anche il sesto motivo di appello sulla mediazione non è fondato.
10.1 Parte appellata ha instaurato la mediazione presso CP_5
Nel verbale (v. allegato non numerato della memoria ex art.
[...]
183, comma 6, n. 2 c.p.c. conv.) è riportato che la mediazione sia avvenuta presso l'Organismo di Mediazione con Controparte_5 sede in Siena, avanti al mediatore avvocato Francesco Ierardi di
Roma, mediante un incontro da remoto. Compiute le formalità preliminari, il mediatore ha invitato le parti ad esprimersi sulla possibilità di proseguire la procedura di mediazione e, “dopo ampia discussione”, l'incontro si è concluso con un verbale negativo per mancata accettazione delle modalità pagamento proposte dalla parte convocata. Il mediatore, preso atto della volontà delle parti e dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, ha dichiarato chiuso il procedimento di mediazione. Il procedimento è stato completato e di conseguenza è stata rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.
10.2 Prendendo in considerazione la sede indicata dal mediatore nel verbale, deve ritenersi non rispettato il principio della competenza territoriale: la domanda di mediazione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La norma peraltro prevede che la competenza dell'organismo sia derogabile su accordo delle parti.
pag. 15/17 Atteso che la parte, che aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo, ha partecipato alla procedura di mediazione, ha implicitamente accettato che essa avesse luogo avanti un mediatore diverso da quello territorialmente competente, rinunciando alla possibilità di sollevare successive eccezioni nel giudizio di merito. La violazione della competenza territoriale può rilevare in sede processuale solo se ha in concreto impedito lo svolgimento della mediazione in quanto la parte convocata avanti il mediatore non competente non si sia presentata o sia limitata a contestarne la competenza. Diversamente la condizione di procedibilità, che si sostanzia nello svolgimento della mediazione, è rispettata. Anche se si è svolto avanti un mediatore non competente, il procedimento di mediazione ha conseguito il suo scopo.
11. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di e . Parte_1 Parte_2
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le pag. 16/17 generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Verona 3 maggio 2024 n. 1050, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna in solido gli appellanti e Parte_1
al pagamento, in favore della parte appellata Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) e sono obbligati in Parte_1 Parte_2 solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon Dott. Clotilde Parise
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