Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8074/2024 promossa da:
, c.f. ass. Avv. Antonella Musy - Corinne Parte_1 C.F._1
Busso, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
(CF. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore pro tempore, ass. Avv. Eugenia Gambetti, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTI CONVENUTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, ritualmente notificato, il sig. ha evocato in giudizio l' e l Parte_1 CP_1 Controparte_2
, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento
[...] opposta, notificata in data 16.9.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 00520040002666355000, notificata in data 11.3.2006, relativa a un credito , stante l'estinzione del credito predetto per intervenuta CP_1 prescrizione.
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2. L' e l costituendosi in giudizio, hanno eccepito il rispettivo CP_1 CP_3 difetto di legittimazione passiva;
sempre in via preliminare, ha CP_3 rilevato l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella di pagamento per carenza di tempestiva opposizione e per mancata CP_1 impugnazione degli atti prodromici, nonché la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, ex art. 100 c.p.c., stante l'avvenuta cristallizzazione del debito. Nel merito, hanno chiesto la reiezione delle domande.
3. All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha contestato la ritualità delle notifiche degli ulteriori due avvisi di intimazione prodotti in giudizio da quindi, all'esito della discussione dei Difensori, la causa è stata CP_3 decisa senza espletamento di attività istruttoria
Rilevato:
4. In data 16 settembre 2024 al ricorrente è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 005 2024 90020276 18/000 riguardante, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 00520040002666355000, notificata in data 11.3.2006 e relativa a crediti per complessivi euro 9.128,13 CP_1
5. il ricorrente ha eccepito l'estinzione del suddetti crediti per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento.
6. In via preliminare, deve rilevarsi che sussiste la legittimazione passiva dell' avendo il ricorrente domandato l'accertamento della avvenuta CP_1 estinzione per intervenuta prescrizione di crediti di cui l'Istituto convenuto è titolare. Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell atteso che il CP_3 ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione, che si colloca nella fase di riscossione, interamente affidata all CP_3
7. Sempre in via preliminare, deve essere rilevato che la presente opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo la parte ricorrente contestato il diritto di credito vantato dall' CP_1 deducendo un fatto estintivo dell'obbligazione, la prescrizione, verificatosi in epoca successiva alla formazione del titolo ed alla sua notificazione e senza allegare la mancata o invalida notifica del titolo che, anzi, riconosce essere stata ritualmente effettuata nella data riportata nell'atto introduttivo.
8. Con riferimento all'interesse ad agire di parte ricorrente ed alla dedotta inammissibilità del ricorso stante la cristallizzazione della pretesa, occorre
2 rilevare che in relazione alla cartella di pagamento in esame, ha CP_3 dedotto di aver notificato alla parte ricorrente due avvisi di intimazione interruttivi del decorso del termine, ulteriori rispetto quello in esame, rispettivamente nelle date 27.11.2015 e 11.5.2019 (cfr. doc. 3 e 4 f.c.)
9. Dunque, nel caso in esame, l'interesse ad agire di parte ricorrente sussiste avendo la parte convenuta contestato l'avvenuta prescrizione del CP_3 credito in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento sostenendo, evidentemente, la tesi della natura decennale del termine di prescrizione.
10. La tesi di deve essere respinta. Si richiama la sentenza pronunciata CP_3 dalle S.U. della Cassazione, la n. 23397/2016, con cui è stato ribadito come la scadenza del termine per proporre opposizione ex art. 24 c. 5 del d.lgs
46/1999, non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 l. 335/1995 in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c.; non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento neppure alla luce delle due sentenze pronunciate dalla
S.C., sez. VI, in immotivato ed inconsapevole contrasto con i principi espressi, solo pochi mesi prima, dalle S.U. (trattasi delle sent. nn. 26096 e
3095 rispettivamente depositate il 16.12.2016 e il 6.2.2017): i precedenti giurisprudenziali ai quali le pronunce fanno riferimento a sostegno degli assunti su cui fondano le rispettive motivazioni (sentenza della Sezione V 26 agosto 2004, n. 17051 e sentenza sez. lavoro n. 5060/2016), sono stati specificatamente presi in esame dalle Sezioni Unite e criticati ed alla citata sentenza n. 2339/2016 si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
11. Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento in esame, notificata l'11.3.2006, atteso che anche qualora venisse accertata la regolarità della notifica della prima intimazione di pagamento, in ordine temporale, alla data del
27.11.2015 era già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
12. Non estensibili alla fattispecie in esame, i principi espressi dalle sentenze della S.C. richiamate in memoria da riguardo la cristallizzazione CP_3 della “pretesa tributaria” in ipotesi di mancata impugnazione di un atto immediatamente impositivo quale l'intimazione di pagamento;
trattasi di principi espressi con riguardo al processo tributario che, avendo struttura impugnatoria, impone alla parte, ex art. 19 D.lgs 546/1992, l'onere di
3 impugnare gli atti ritualmente notificati a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta.
13. In conclusione, si impone l'accoglimento del ricorso.
14. In merito alla regolazione delle spese processuali, quelle sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M.
55/2014 e succ. mod., devono essere poste a carico della convenuta CP_3 essendo a quest'ultima imputabile l'omessa notifica al ricorrente di validi atti interruttivi del termine di prescrizione;
nei confronti dell' invece, le CP_1 spese devono essere compensate proprio perché l'accoglimento del ricorso trova causa in una condotta non imputabile all . CP_4
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta l'intervenuta prescrizione del credito contributivo oggetto CP_1 della cartella di pagamento n. 00520040002666355000 che, per l'effetto, annulla;
- annulla l'intimazione di pagamento n. 005 2024 90020276 18/000 per la parte relativa alla cartella di pagamento n. 00520040002666355000;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte CP_3 ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.727,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e c.u. se versato;
- compensa tra le restanti parti le spese processuali.
Torino, 6.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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