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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3012/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del OT.SS
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
14.5.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimeSS al giudice per la decisione in data 5.9.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Clausi;
Parte_1 C.F._1
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to DR TI;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 e art. 617 comma 1 c.p.c.;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. con atto di citazione notificato il 4.8.2021 ha proposto opposizione ex artt. 615 Parte_1
comma 1 e 617 comma 1 c.p.c. contestando il diritto della Sig.ra a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, preannunciata con l'atto di precetto notificatogli in data 29 luglio 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 6.524,38 (di cui euro 5.900,00 per spese liquidate in sentenza, euro 368,38 per spese TU corrisposte dalla per la sua quota parte, euro CP_1
pagina 1 di 7 31,00 per spese rilascio copie autentiche ed euro 225,00 per competenze atto di precetto, oltre interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo e oltre spese di notifica segnate a margine dell'atto, rimborso forfettario al 15% Iva e Cpa come per legge) in forza della sentenza n. 2056/2020 emeSS dal
Tribunale di Cosenza il 19 novembre 2020, a conclusione della causa iscritta al n. 2447/2015 RGAC vertente tra l'attore e le convenute , TI DR e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
con la quale il Sig. è stato condannato al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite e sono state poste a suo carico le spese della TU, liquidate in corso di causa CP_1 in complessivi € 1.473,53.
Ha eccepito la nullità del precetto per la mancata allegazione all'atto della procura generale del 20 giugno 2014 in Notar Rep. N. 7396 – Racc. 4787, ivi indicata. Persona_1
Ha deOTo inoltre la parziale infondatezza della pretesa creditoria con riguardo alla intimazione di pagamento della somma di euro 368,38 richiesta “a titolo di “Spese TU corrisposte (quota parte)”, eccependo in proposito che alcuna somma a titolo di compenso era stata versata dalla convenuta in favore della TU, Dott.SS , nominata nella causa n. 2447/2015 R.G. Per_2
Ha evidenziato, a sostegno della sua opposizione, che la Dott.SS aveva proceduto a Per_2
pignoramento nei suoi confronti per il pagamento delle sue spettanze professionali ma che la procedura esecutiva si era conclusa in via transattiva;
che in sede di transazione la OT.SS aveva dichiarato Per_2
di non aver ricevuto alcun anticipo da parte della Sig.ra e della Sig.ra TI DR e CP_1
che infatti le uniche somme ricevute a titolo di anticipo erano state corrisposte dalla Sig.ra
[...]
e dal Sig. . CP_2 Parte_1
Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle convenute, sostenendo di avere subito un ingiusto danno di natura economica, quantificato in euro 666,22, per aver dovuto sborsare somme eccedenti rispetto all'importo che avrebbe dovuto effettivamente corrispondere al TU, oltre al danno per il patito stress ed il disagio occorsogli, da liquidarsi in via equitativa, per essersi ingiustamente visto recapitare l'atto di pignoramento presso terzi e per avere conseguentemente subito il blocco della pensione e del conto corrente.
Ha chiesto pertanto “accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto e per
l'effetto, IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del precetto notificato ….. Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto notificato il 29/07/2021 in quanto privo di procura. NEL MERITO Senza rinunciare alle sollevate eccezioni e richieste pagina 2 di 7 preliminari che sono dirimenti della vertenza de qua e nel merito della presente controversia, accogliere la proposta impugnazione ed ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni di cui in premeSS e con condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 666,22 oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa per le motivazioni sopra esposte e come meglio esplicate in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'ex art. 93 c.p.c. IN SUBORDINE Ridurre al reale valore di quanto effettivamente dovuto e sempre con condanna di parte opposta al pagamento oltre che alle spese e competenze del presente giudizio di opposizione anche ad una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'ex art. 93 c.p.c.”.
///
FiSSta con decreto l'udienza del 5.10.2021 con apertura del sub-procedimento per delibare in ordine alla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., questo giudice, a conclusione del procedimento incidentale, con ordinanza dell'8.10.2021 ha rigettato l'istanza di sospensione.
///
La convenuta Sig,ra si è costituita depositando comparsa di costituzione e risposta con la CP_1
quale ha inteso precisare che con la sentenza n. 2056/2020 del Tribunale di Cosenza il Sig.
[...]
era stato condannato al pagamento in favore di , delle spese di lite liquidate in Pt_1 CP_1 complessivi €. 5.900,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP ed IVA ed erano state poste a carico del medesimo le spese della TU liquidate in corso di causa in complessivi €. 1.473,53; che Parte_1 all'atto del conferimento dell'incarico al TU il giudice aveva fiSSto in favore del tecnico nominato, a titolo di anticipo, ed a carico del Sig. , il quale aveva richiesto la TU, un importo di euro Parte_1
200,00; che con il successivo decreto del 25.3.2019 di liquidazione del compenso per il TU il giudice aveva posto il pagamento del compenso ivi liquidato (comprensivo di eventuali acconti) ponendolo a carico delle parti in solido;
che in data 20/05/2019 le convenute e TI DR, come CP_1
da ricevute di bonifico e fatture che ha proOTo (depositate nel sub-procedimento), avevano corrisposto al TU, a mezzo bonifico bancario, la rispettiva quota parte, per come documento dalle fatture nn. 5 e
6 del 10/04/2019 emesse dalla TU Dott.SS , ciascuna per l'importo di euro 383,11; che, Per_2 all'esito del giudizio, nonostante fosse stato richiesto al Sig. in via bonaria il pagamento, Parte_1 pagina 3 di 7 per quanto previsto in sentenza, di quanto sborsato dalla Sig.ra al TU, attesa la mancata CP_1 ottemperanza al dovuto, la OT.SS aveva proceduto alla notifica nei confronti dell'attore CP_1
di atto di precetto unitamente al titolo esecutivo.
La convenuta, evidenziando quindi l'effettività dell'esborso da lei eseguito in favore del TU e l'assenza di una sua conOTa ingannevole, ha rilevato l'infondatezza della opposizione all'esecuzione proposta.
Ha inoltre contestato la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi, rilevando la legittimità dell'atto di precetto anche sotto l'aspetto formale, atteso che tale atto, in quanto non introduttivo di un giudizio, può essere sottoscritto anche dalla parte ovvero da un suo procuratore ad negotia, senza che sia neceSSria allegazione della procura.
Ha concluso quindi chiedendo il rigetto della domanda attrice e della domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte “alle spese di questa fase di giudizio e di quella relativa alla sospensiva, nonché di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa”.
///
Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nessuna delle parti si è avvalsa dei termini assegnati e la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2024 - in cui i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed a quanto deOTo nei verbali di causa- con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte attrice ha depositato comparsa conclusionale, insistendo nelle proprie domande.
///
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo l'illegittimità dell'atto di precetto al quale non era stata allegata la procura generale.
In merito si rileva che l'atto di precetto “pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto pagina 4 di 7 risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (Cass. 3998/2006)” (Cass. 8213/2021).
Inoltre, la convenuta opposta, nel costituirsi, ha depositato con la comparsa di costituzione la procura generale indicata già nell'atto di precetto sottoscritto dall'Avv. DR TI, procura generale in
Notar rilasciata dalla Sig.ra in data 20.6.2014 in favore dell'Avv.to DR Per_3 CP_1
TI, costituitasi quale suo difensore nel presente giudizio in forza della medesima procura generale, che contempla infatti anche il potere della procuratrice costituita, di rappresentare la costituente in giudizio sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione.
Ribadito quindi che l'atto di precetto non richiede neceSSriamente la sottoscrizione di un difensore, deve ritenersi che la successiva produzione in giudizio della procura richiamata, rilasciata in data antecedente all'atto di precetto, è tale da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità dell'atto di precettoa.
Giova richiamare, in ogni caso, il consolidato orientamento della giurisprudenza che, nella diversa ipotesi di mancanza di procura rilasciata dalla parte che intima il pagamento, la successiva costituzione dell'opposto nel giudizio e la produzione della relativa procura sanano l'eccepita nullità (Cass.
10497/2006: 'L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore neceSSriamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice').
Precisato che non è in contestazione il diritto della per il recupero delle spese di lite alle Parte_2 quali è stato condannato in suo favore il Sig. , l'opposizione si manifesta infondata anche Parte_1 pagina 5 di 7 con riguardo alla contestazione da parte dell'attore del diritto della Sig.ra di procedere ad CP_1
esecuzione forzata per le somme che ella aveva anticipato al TU in forza del provvedimento di liquidazione delle spese emesso in favore del consulente tecnico nominato d'ufficio in corso di causa.
Va premesso che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. 28094/2009). Ne consegue che alcuna eccezione può essere formulata dall'attore alla convenuta relativa alla diversa vicenda intercorsa fra l'attore ed il TU, in ordine alla quale peraltro l'attore nulla (quanto al subito pignoramento e blocco del conto corrente;
quanto all'intervenuta transazione;
quanto a ciò che aveva dichiarato il TU in detta sede circa mancati pagamenti del compenso liquidato;
quanto al pagamento da lui eseguito in ottemperanza alla raggiunta transazione) ha documentato.
La convenuta, per contro, ha documentato l'esborso, mediante bonifico del 20.5.2019 in favore del
TU OT.SS , dell'importo di euro 383,11 per il pagamento della fattura n. 5 del 10.4.2019 Per_2
emeSS per il pagamento del compenso che era stato posto a carico delle parti in solido.
E, atteso il diverso piano del rapporto fra il TU e le parti (queste ultime tenute in solido al pagamento del compenso al TU) e del rapporto fra le parti per il governo delle spese (regolato secondo il principio della soccombenza), sono inconferenti le deduzioni dell'attore che nella comparsa conclusionale, oltre a sostenere, smentito dalla documentazione allegata da controparte, che le somme richieste non erano state mai versate al TU, ha esposto che la diffida di pagamento avrebbe ingenerato in lui l'erronea convinzione di non avere alcuna pendenza verso il TU e determinato pertanto quel ritardo nel pagamento delle somme richieste dal TU che aveva poi portato il TU ad intraprendere la procedura esecutiva.
Deve concludersi per la legittimità dell'atto di precetto opposto e per l'infondatezza della opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione proposte dal Sig. , ed attesa la legittimità dell'azione Parte_1
esecutiva preannunziata, anche la domanda riconvenzionale di parte opponente per il risarcimento del danno deve essere rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente Sig. e si liquidano come in Parte_1
dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione ex artt. 615 comma I e 617 comma 1 c.p.c. e le domande tutte proposte dal Sig. e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto opposto;
Parte_1
-condanna il Sig. alla refusione in favore di parte opposta Sig.ra delle spese Parte_1 CP_1
di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, come per legge;
-rigetta la domanda di parte convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cosenza, 14 gennaio 2025
Il giudice
OT.SS Lucia Angela Marletta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del OT.SS
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3012 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
14.5.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimeSS al giudice per la decisione in data 5.9.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Clausi;
Parte_1 C.F._1
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to DR TI;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 e art. 617 comma 1 c.p.c.;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. con atto di citazione notificato il 4.8.2021 ha proposto opposizione ex artt. 615 Parte_1
comma 1 e 617 comma 1 c.p.c. contestando il diritto della Sig.ra a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, preannunciata con l'atto di precetto notificatogli in data 29 luglio 2021 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 6.524,38 (di cui euro 5.900,00 per spese liquidate in sentenza, euro 368,38 per spese TU corrisposte dalla per la sua quota parte, euro CP_1
pagina 1 di 7 31,00 per spese rilascio copie autentiche ed euro 225,00 per competenze atto di precetto, oltre interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo e oltre spese di notifica segnate a margine dell'atto, rimborso forfettario al 15% Iva e Cpa come per legge) in forza della sentenza n. 2056/2020 emeSS dal
Tribunale di Cosenza il 19 novembre 2020, a conclusione della causa iscritta al n. 2447/2015 RGAC vertente tra l'attore e le convenute , TI DR e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
con la quale il Sig. è stato condannato al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite e sono state poste a suo carico le spese della TU, liquidate in corso di causa CP_1 in complessivi € 1.473,53.
Ha eccepito la nullità del precetto per la mancata allegazione all'atto della procura generale del 20 giugno 2014 in Notar Rep. N. 7396 – Racc. 4787, ivi indicata. Persona_1
Ha deOTo inoltre la parziale infondatezza della pretesa creditoria con riguardo alla intimazione di pagamento della somma di euro 368,38 richiesta “a titolo di “Spese TU corrisposte (quota parte)”, eccependo in proposito che alcuna somma a titolo di compenso era stata versata dalla convenuta in favore della TU, Dott.SS , nominata nella causa n. 2447/2015 R.G. Per_2
Ha evidenziato, a sostegno della sua opposizione, che la Dott.SS aveva proceduto a Per_2
pignoramento nei suoi confronti per il pagamento delle sue spettanze professionali ma che la procedura esecutiva si era conclusa in via transattiva;
che in sede di transazione la OT.SS aveva dichiarato Per_2
di non aver ricevuto alcun anticipo da parte della Sig.ra e della Sig.ra TI DR e CP_1
che infatti le uniche somme ricevute a titolo di anticipo erano state corrisposte dalla Sig.ra
[...]
e dal Sig. . CP_2 Parte_1
Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale nei confronti delle convenute, sostenendo di avere subito un ingiusto danno di natura economica, quantificato in euro 666,22, per aver dovuto sborsare somme eccedenti rispetto all'importo che avrebbe dovuto effettivamente corrispondere al TU, oltre al danno per il patito stress ed il disagio occorsogli, da liquidarsi in via equitativa, per essersi ingiustamente visto recapitare l'atto di pignoramento presso terzi e per avere conseguentemente subito il blocco della pensione e del conto corrente.
Ha chiesto pertanto “accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto e per
l'effetto, IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del precetto notificato ….. Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'atto di precetto notificato il 29/07/2021 in quanto privo di procura. NEL MERITO Senza rinunciare alle sollevate eccezioni e richieste pagina 2 di 7 preliminari che sono dirimenti della vertenza de qua e nel merito della presente controversia, accogliere la proposta impugnazione ed ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni di cui in premeSS e con condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 666,22 oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa per le motivazioni sopra esposte e come meglio esplicate in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'ex art. 93 c.p.c. IN SUBORDINE Ridurre al reale valore di quanto effettivamente dovuto e sempre con condanna di parte opposta al pagamento oltre che alle spese e competenze del presente giudizio di opposizione anche ad una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'ex art. 93 c.p.c.”.
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FiSSta con decreto l'udienza del 5.10.2021 con apertura del sub-procedimento per delibare in ordine alla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c., questo giudice, a conclusione del procedimento incidentale, con ordinanza dell'8.10.2021 ha rigettato l'istanza di sospensione.
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La convenuta Sig,ra si è costituita depositando comparsa di costituzione e risposta con la CP_1
quale ha inteso precisare che con la sentenza n. 2056/2020 del Tribunale di Cosenza il Sig.
[...]
era stato condannato al pagamento in favore di , delle spese di lite liquidate in Pt_1 CP_1 complessivi €. 5.900,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP ed IVA ed erano state poste a carico del medesimo le spese della TU liquidate in corso di causa in complessivi €. 1.473,53; che Parte_1 all'atto del conferimento dell'incarico al TU il giudice aveva fiSSto in favore del tecnico nominato, a titolo di anticipo, ed a carico del Sig. , il quale aveva richiesto la TU, un importo di euro Parte_1
200,00; che con il successivo decreto del 25.3.2019 di liquidazione del compenso per il TU il giudice aveva posto il pagamento del compenso ivi liquidato (comprensivo di eventuali acconti) ponendolo a carico delle parti in solido;
che in data 20/05/2019 le convenute e TI DR, come CP_1
da ricevute di bonifico e fatture che ha proOTo (depositate nel sub-procedimento), avevano corrisposto al TU, a mezzo bonifico bancario, la rispettiva quota parte, per come documento dalle fatture nn. 5 e
6 del 10/04/2019 emesse dalla TU Dott.SS , ciascuna per l'importo di euro 383,11; che, Per_2 all'esito del giudizio, nonostante fosse stato richiesto al Sig. in via bonaria il pagamento, Parte_1 pagina 3 di 7 per quanto previsto in sentenza, di quanto sborsato dalla Sig.ra al TU, attesa la mancata CP_1 ottemperanza al dovuto, la OT.SS aveva proceduto alla notifica nei confronti dell'attore CP_1
di atto di precetto unitamente al titolo esecutivo.
La convenuta, evidenziando quindi l'effettività dell'esborso da lei eseguito in favore del TU e l'assenza di una sua conOTa ingannevole, ha rilevato l'infondatezza della opposizione all'esecuzione proposta.
Ha inoltre contestato la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi, rilevando la legittimità dell'atto di precetto anche sotto l'aspetto formale, atteso che tale atto, in quanto non introduttivo di un giudizio, può essere sottoscritto anche dalla parte ovvero da un suo procuratore ad negotia, senza che sia neceSSria allegazione della procura.
Ha concluso quindi chiedendo il rigetto della domanda attrice e della domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte “alle spese di questa fase di giudizio e di quella relativa alla sospensiva, nonché di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa”.
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Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nessuna delle parti si è avvalsa dei termini assegnati e la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2024 - in cui i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed a quanto deOTo nei verbali di causa- con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte attrice ha depositato comparsa conclusionale, insistendo nelle proprie domande.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo l'illegittimità dell'atto di precetto al quale non era stata allegata la procura generale.
In merito si rileva che l'atto di precetto “pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto pagina 4 di 7 risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (Cass. 3998/2006)” (Cass. 8213/2021).
Inoltre, la convenuta opposta, nel costituirsi, ha depositato con la comparsa di costituzione la procura generale indicata già nell'atto di precetto sottoscritto dall'Avv. DR TI, procura generale in
Notar rilasciata dalla Sig.ra in data 20.6.2014 in favore dell'Avv.to DR Per_3 CP_1
TI, costituitasi quale suo difensore nel presente giudizio in forza della medesima procura generale, che contempla infatti anche il potere della procuratrice costituita, di rappresentare la costituente in giudizio sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione.
Ribadito quindi che l'atto di precetto non richiede neceSSriamente la sottoscrizione di un difensore, deve ritenersi che la successiva produzione in giudizio della procura richiamata, rilasciata in data antecedente all'atto di precetto, è tale da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità dell'atto di precettoa.
Giova richiamare, in ogni caso, il consolidato orientamento della giurisprudenza che, nella diversa ipotesi di mancanza di procura rilasciata dalla parte che intima il pagamento, la successiva costituzione dell'opposto nel giudizio e la produzione della relativa procura sanano l'eccepita nullità (Cass.
10497/2006: 'L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore neceSSriamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice').
Precisato che non è in contestazione il diritto della per il recupero delle spese di lite alle Parte_2 quali è stato condannato in suo favore il Sig. , l'opposizione si manifesta infondata anche Parte_1 pagina 5 di 7 con riguardo alla contestazione da parte dell'attore del diritto della Sig.ra di procedere ad CP_1
esecuzione forzata per le somme che ella aveva anticipato al TU in forza del provvedimento di liquidazione delle spese emesso in favore del consulente tecnico nominato d'ufficio in corso di causa.
Va premesso che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. 28094/2009). Ne consegue che alcuna eccezione può essere formulata dall'attore alla convenuta relativa alla diversa vicenda intercorsa fra l'attore ed il TU, in ordine alla quale peraltro l'attore nulla (quanto al subito pignoramento e blocco del conto corrente;
quanto all'intervenuta transazione;
quanto a ciò che aveva dichiarato il TU in detta sede circa mancati pagamenti del compenso liquidato;
quanto al pagamento da lui eseguito in ottemperanza alla raggiunta transazione) ha documentato.
La convenuta, per contro, ha documentato l'esborso, mediante bonifico del 20.5.2019 in favore del
TU OT.SS , dell'importo di euro 383,11 per il pagamento della fattura n. 5 del 10.4.2019 Per_2
emeSS per il pagamento del compenso che era stato posto a carico delle parti in solido.
E, atteso il diverso piano del rapporto fra il TU e le parti (queste ultime tenute in solido al pagamento del compenso al TU) e del rapporto fra le parti per il governo delle spese (regolato secondo il principio della soccombenza), sono inconferenti le deduzioni dell'attore che nella comparsa conclusionale, oltre a sostenere, smentito dalla documentazione allegata da controparte, che le somme richieste non erano state mai versate al TU, ha esposto che la diffida di pagamento avrebbe ingenerato in lui l'erronea convinzione di non avere alcuna pendenza verso il TU e determinato pertanto quel ritardo nel pagamento delle somme richieste dal TU che aveva poi portato il TU ad intraprendere la procedura esecutiva.
Deve concludersi per la legittimità dell'atto di precetto opposto e per l'infondatezza della opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione proposte dal Sig. , ed attesa la legittimità dell'azione Parte_1
esecutiva preannunziata, anche la domanda riconvenzionale di parte opponente per il risarcimento del danno deve essere rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente Sig. e si liquidano come in Parte_1
dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione ex artt. 615 comma I e 617 comma 1 c.p.c. e le domande tutte proposte dal Sig. e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto opposto;
Parte_1
-condanna il Sig. alla refusione in favore di parte opposta Sig.ra delle spese Parte_1 CP_1
di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, come per legge;
-rigetta la domanda di parte convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cosenza, 14 gennaio 2025
Il giudice
OT.SS Lucia Angela Marletta
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