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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3640/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010009000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6757/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio Agenzia delle Entrate SS di Messina impugnando il preavviso di fermo amministrativo, meglio descritto in atti, notificatagli in data 11/03/2025 relativo tasse automobilistiche per gli anni dal 2013 al 2020 per il motociclo targato Targa_1, per un importo complessivo di € 2.296,58.
In particolare, rilevava che con riferimento all'annualità 2016 vi era già stata una pronuncia favorevole al ricorrente per le residue annualità invece, lamentava l'omessa notifica di atti presupposti quale unico motivo di ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate SS rilevando la propria carenza di legittimazione.
All'udienza del 13.11.2025, alla presenza solo del difensore del ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il ricorrente lamentava unicamente il decorso del termine di prescrizione rilevando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento. Agenzia delle Entrate SS costituendosi in giudizio rilevava la regolarità della notifica allegando le relative cartelle che sarebbero state notificate nei termini che seguono:
Cartella n. 29520170017383315000, notificata il 15/12/2017
Cartella n. 29520180003024805000, notificata il 28/04/2018
Cartella n. 29520200009990665000, notificata il 17/06/2022
Cartella n. 29520200009990665000, notificata il 17/06/2022
Cartella n. 29520210063211316000, notificata il 12/11/2022
Cartella n. 29520210075482157000, notificata il 12/11/2022
Cartella n. 29520220014831075000, notificata il 12/11/2022
Cartella n. 29520230012241315000, notificata il 16/06/2023
Tuttavia, sebbene allegasse tali atti non forniva prova della regolarità della notifica di esse. Alla luce di quanto sopra, considerato che trattasi di crediti relativi alle annualità dal 2013 al 2020, considerato che per l'annualità 2016 risulta anche già pronuncia di annullamento della cartella presupposta, considerato che l'atto che qui si impugna risulta notificato solo in data 11.3.2025, il termine quinquennale di prescrizione – sebbene applicabile il periodo di sospensione covid – può dirsi spirato.
Il ricorso va accolto e le spese poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 950,00 oltre accessori
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3640/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010009000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6757/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio Agenzia delle Entrate SS di Messina impugnando il preavviso di fermo amministrativo, meglio descritto in atti, notificatagli in data 11/03/2025 relativo tasse automobilistiche per gli anni dal 2013 al 2020 per il motociclo targato Targa_1, per un importo complessivo di € 2.296,58.
In particolare, rilevava che con riferimento all'annualità 2016 vi era già stata una pronuncia favorevole al ricorrente per le residue annualità invece, lamentava l'omessa notifica di atti presupposti quale unico motivo di ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate SS rilevando la propria carenza di legittimazione.
All'udienza del 13.11.2025, alla presenza solo del difensore del ricorrente che insisteva nell'accoglimento del ricorso, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Il ricorrente lamentava unicamente il decorso del termine di prescrizione rilevando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento. Agenzia delle Entrate SS costituendosi in giudizio rilevava la regolarità della notifica allegando le relative cartelle che sarebbero state notificate nei termini che seguono:
Cartella n. 29520170017383315000, notificata il 15/12/2017
Cartella n. 29520180003024805000, notificata il 28/04/2018
Cartella n. 29520200009990665000, notificata il 17/06/2022
Cartella n. 29520200009990665000, notificata il 17/06/2022
Cartella n. 29520210063211316000, notificata il 12/11/2022
Cartella n. 29520210075482157000, notificata il 12/11/2022
Cartella n. 29520220014831075000, notificata il 12/11/2022
Cartella n. 29520230012241315000, notificata il 16/06/2023
Tuttavia, sebbene allegasse tali atti non forniva prova della regolarità della notifica di esse. Alla luce di quanto sopra, considerato che trattasi di crediti relativi alle annualità dal 2013 al 2020, considerato che per l'annualità 2016 risulta anche già pronuncia di annullamento della cartella presupposta, considerato che l'atto che qui si impugna risulta notificato solo in data 11.3.2025, il termine quinquennale di prescrizione – sebbene applicabile il periodo di sospensione covid – può dirsi spirato.
Il ricorso va accolto e le spese poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 950,00 oltre accessori