Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1583 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1583 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata a [...] ( Codice Fiscale 1
Codice Fiscale_2 FI NI (
e Parte 2 nato a [...] C.F. 3 ) con il
C.F. 4 IN NI (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/09/2024 con il quale Parte 1 e [...]
Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 30.07.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità
della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. coniugi sono autorizzati a vivere separati, liberi di fissare il domicilio e la residenza dove vorranno mantenendo l'obbligo del mutuo rispetto. Essi prestano fin d'ora il loro reciproco assenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personale (validi per l'espatrio), nonché al rilascio e rinnovo dei suddetti documenti per il figlio minore.
2. L'attuale casa coniugale sita in Rimini via Rosmini n. 11/C, di proprietà dei genitori della sig.ra Pt 1 sarà a costei assegnata;
a tale indirizzo rimarrà fissata la residenza anagrafica del figlio
Persona 2
3. Il signor Parte_2 contribuirà al mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla signora Pt_1 la somma mensile complessiva di € 200,00
(duecento/00) - che verrà accreditata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che gli verranno comunicate;
il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. I coniugi concordemente stabiliscono che le spese cd. straordinarie, seguendo le specifiche dettate dal protocollo del tribunale di Bologna seguito da codesto ufficio giudiziario (del quale i ricorrenti dichiarano di aver preso conoscenza), saranno ripartite tra loro al 50%.
5. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. I coniugi di comune accordo hanno deciso, per il benessere psicofisico del figlio, di condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale, in modo che entrambi abbiano la possibilità di seguire e condividerne crescita, educazione ed istruzione senza che il ragazzo possa avere ripercussioni conseguenti alla separazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, educazione e cura, saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni ordinarie, invece, saranno assunte dal genitore collocatario.
6. Sulla regolamentazione del diritto di visita i genitori hanno deciso concordemente di mantenere le abitudini della famiglia, oggi caratterizzate da un'ampia collaborazione tra i coniugi, al fine di non sconvolgere la vita del figlio minore, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di costui e gli impegni lavorativi di entrambi. Conseguentemente, i genitori potranno rapportarsi liberamente con il figlio minore ed i coniugi hanno deciso di non imporsi reciprocamente orari di visita e/o frequentazione. All'uopo, si rimanda al piano genitoriale sottoscritto dai genitori e qui allegato (doc. 9). Inoltre entrambi dovranno comunicare all'altro coniuge eventuali periodi di assenza (per vacanze, stage professionali, lavoro ecc...), in modo da consentire al genitore che rimane la cura e la frequentazione del figlio minore;
tali assenze andranno comunicate all'altro coniuge al fine di variare e modificare gli eventuali precedenti accordi delle visite e/o frequentazioni, almeno 10 gg. prima. I genitori si impegnano a far sì che i rapporti con il figlio minore siano improntati al massimo rispetto di entrambe le figure genitoriali, a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figlio e figlio-parenti dei genitori, nonché al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici, parascolastici ed extrascolastici e dei desideri del figlio stesso.
7. Presso l'anagrafe canina il sig. Parte 2 risulta intestatario di un cane di razza meticcia di sesso femminile;
i coniugi concordemente stabiliscono che verrà portata e tenuta con sé dalla sig.ra Pt 1 la quale si occuperà di mantenerla, curarla e gestirla.
8. Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti dichiarano di non avere altro da pretendere reciprocamente, a nessun titolo, neppure di arretrati e di avere provveduto adeguatamente, fino ad oggi, al mantenimento della propria famiglia.
9. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti.
10. I coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis.51 II comma c.p.c., dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati all'art. 473 bis 12
III comma lett. b) e c), impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 e [...]
Parte 2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 119 Parte II Serie A Anno 2011); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi