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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/11/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3491/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3491/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Parte_1
NZ ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, nonché, della delibera comunale indicata e versata in atti, dall'Avv. Ersilia Cepparulo ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, comparse e note di trattazione depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio sulla base Parte_1
delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
resisteva sulla base delle argomentazioni in atti.
Escussi i due testimoni indicati da parte attrice e ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta dalla medesima parte, la causa, reputata matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza del 16.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è, quindi, stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che, quantunque l'attrice abbia manifestato la propria intenzione di proporre tanto una domanda ex art. 2043 c.c. quanto una domanda ex art. 2051 c.c., il caso di specie va ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c.
Ed invero, la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione dell'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr.
2 Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013, nella motivazione, che richiama, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013).
Tanto precisato, la domanda attorea, va rigettata perché è infondata.
Ebbene, deve rilevarsi che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, “la maggiore
o minore facilità di evitare l'ostacolo” e pronunciata in relazione ad un caso in cui il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, imputando la caduta ad un fatto proprio colposo, ed escludendo, appunto, l'oggettiva pericolosità della situazione della strada).
La giurisprudenza di legittimità ha, d'altronde, anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al
3 quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
In epoca più recente, poi, le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del
30.06.2022) hanno definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Dunque, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, come anticipato sopra, la domanda attorea deve essere rigettata perché è infondata.
Invero, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada (e, segnatamente, del dedotto tombino “mal riposto”) teatro del sinistro per cui è causa e l'evento lesivo alla stessa occorso, poiché non ha provato l'oggettiva pericolosità della cosa inerte (il tombino, appunto), tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Orbene, i due testi escussi, e , hanno effettivamente visto Tes_1 Testimone_2
l'attrice cadere, ma, cionondimeno, hanno anche confermato di riconoscere il tombino e, in generale, lo stato dei luoghi al momento del sinistro nei rilievi fotografici allegati alla memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Ed invero, il teste ha dichiarato di riconoscere – nei succitati rilievi Testimone_2
4 fotografici, allegati alla memoria attorea de qua ed a tale scopo mostratigli – “lo stato dei luoghi della caduta, tombino compreso”, ribadendo, poi, che “sì, quelle foto rappresentano il tombino e in generale lo stato dei luoghi al momento del sinistro. Era perfettamente così” (si veda il verbale dell'udienza del 19.03.2024).
Quanto alla teste va rilevato che anch'ella ha dichiarato di riconoscere nei Tes_1
summenzionati rilievi fotografici lo stato dei luoghi al momento della caduta, precisando:
“Riconosco anche il tombino che avevo già notato prima mentre parcheggiavo perché ci sono finita dentro con la ruota” (si veda sempre il verbale d'udienza del 19.03.2024).
Entrambi i testi hanno, quindi, affermato di riconoscere sia il tombino che lo stato dei luoghi al momento del sinistro nei rilievi fotografici versati in atti da parte attrice.
Ora, dalle foto prodotte dall'attrice, nelle quali – appunto – i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi da loro descritto, nonché il tombino che avrebbe asseritamente causato la caduta dell'attrice, le condizioni dell'area circostante al tombino risultano ben visibili.
Inoltre, le medesime foto rappresentano inequivocabilmente il tombino stesso correttamente riposto nella sua sede naturale.
Diverse conclusioni, poi, non possono essere suffragate dal fatto che i due testi hanno affermato di aver visto l'attrice cadere a terra scendendo dal marciapiede a causa di un pertugio, a loro dire, presente sul chiusino di copertura a griglia del tombino, pertugio che
– tuttavia – non è visibile dalle foto prodotte dall'attrice e che, per giunta, viene descritto dalla teste come di ampie dimensioni (“un buco molto profondo”, secondo la Tes_1
summenzionata testimone), mentre dall'altro teste è descritto come di modesta estensione e neanche come un foro (il testimone , infatti, discorre semplicemente di “un po' Tes_2
di spazio”).
Orbene, la caduta di , mentre scendeva dal marciapiede teatro del sinistro per Parte_1
cui è causa, non prova, di per sé, anche in presenza di testimoni oculari, il nesso causale
5 tra le condizioni della res (inerte) in custodia e la caduta medesima.
Tale nesso, inoltre, deve escludersi alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, sulla cui base nel caso di specie non può ritenersi provata con la necessaria e tranquillizzante certezza l'oggettiva pericolosità tout court della suindicata res, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ed invero, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, sancendo un principio generale, è estendibile anche al caso di specie, il concetto di «prevedibilità» è da intendersi quale la “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”
e, “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto anche qualora trovi applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, all'obbligo suddetto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (così, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11661 del 26.05.2014; Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013).
E, in effetti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
6 dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
(principio, questo, affermato da Cass. n. 34886/2021, nonché, in precedenza, da Cass. nn.
2479, 2480, 2481 e 2482 del 2018, e, poi, finanche ribadito dalla citata Cass., Sez. Un., n.
20943/2022).
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea, proposta ex art. 2051 c.c., deve essere rigettata, non essendo fondata.
Inoltre, anche qualora la presente controversia fosse stata riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c. – il che, come anticipato, va escluso in base a quanto sopra considerato – si sarebbe dovuta escludere nel caso di specie l'esistenza di un'insidia o trabocchetto ai sensi e per gli effetti di cui, appunto, all'art. 2043 c.c., proprio in considerazione dello stato del tombino per cui è causa alla luce di quanto evidenziato sopra.
Deve, poi, dichiararsi assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c., il cui accoglimento presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti tale domanda è proposta, non ravvisabile nel caso di specie.
Ed invero, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. è, altresì, la totale soccombenza, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11917 del 07.08.2002 e Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza
n. 3035 del 02.03.2001).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018
7 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– dichiara assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
– compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, li 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3491/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Parte_1
NZ ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, nonché, della delibera comunale indicata e versata in atti, dall'Avv. Ersilia Cepparulo ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, comparse e note di trattazione depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio sulla base Parte_1
delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
resisteva sulla base delle argomentazioni in atti.
Escussi i due testimoni indicati da parte attrice e ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta dalla medesima parte, la causa, reputata matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza del 16.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, la causa è, quindi, stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che, quantunque l'attrice abbia manifestato la propria intenzione di proporre tanto una domanda ex art. 2043 c.c. quanto una domanda ex art. 2051 c.c., il caso di specie va ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c.
Ed invero, la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione dell'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (cfr.
2 Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013, nella motivazione, che richiama, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013).
Tanto precisato, la domanda attorea, va rigettata perché è infondata.
Ebbene, deve rilevarsi che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, “la maggiore
o minore facilità di evitare l'ostacolo” e pronunciata in relazione ad un caso in cui il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, imputando la caduta ad un fatto proprio colposo, ed escludendo, appunto, l'oggettiva pericolosità della situazione della strada).
La giurisprudenza di legittimità ha, d'altronde, anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al
3 quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
In epoca più recente, poi, le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del
30.06.2022) hanno definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Dunque, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, come anticipato sopra, la domanda attorea deve essere rigettata perché è infondata.
Invero, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada (e, segnatamente, del dedotto tombino “mal riposto”) teatro del sinistro per cui è causa e l'evento lesivo alla stessa occorso, poiché non ha provato l'oggettiva pericolosità della cosa inerte (il tombino, appunto), tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Orbene, i due testi escussi, e , hanno effettivamente visto Tes_1 Testimone_2
l'attrice cadere, ma, cionondimeno, hanno anche confermato di riconoscere il tombino e, in generale, lo stato dei luoghi al momento del sinistro nei rilievi fotografici allegati alla memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Ed invero, il teste ha dichiarato di riconoscere – nei succitati rilievi Testimone_2
4 fotografici, allegati alla memoria attorea de qua ed a tale scopo mostratigli – “lo stato dei luoghi della caduta, tombino compreso”, ribadendo, poi, che “sì, quelle foto rappresentano il tombino e in generale lo stato dei luoghi al momento del sinistro. Era perfettamente così” (si veda il verbale dell'udienza del 19.03.2024).
Quanto alla teste va rilevato che anch'ella ha dichiarato di riconoscere nei Tes_1
summenzionati rilievi fotografici lo stato dei luoghi al momento della caduta, precisando:
“Riconosco anche il tombino che avevo già notato prima mentre parcheggiavo perché ci sono finita dentro con la ruota” (si veda sempre il verbale d'udienza del 19.03.2024).
Entrambi i testi hanno, quindi, affermato di riconoscere sia il tombino che lo stato dei luoghi al momento del sinistro nei rilievi fotografici versati in atti da parte attrice.
Ora, dalle foto prodotte dall'attrice, nelle quali – appunto – i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi da loro descritto, nonché il tombino che avrebbe asseritamente causato la caduta dell'attrice, le condizioni dell'area circostante al tombino risultano ben visibili.
Inoltre, le medesime foto rappresentano inequivocabilmente il tombino stesso correttamente riposto nella sua sede naturale.
Diverse conclusioni, poi, non possono essere suffragate dal fatto che i due testi hanno affermato di aver visto l'attrice cadere a terra scendendo dal marciapiede a causa di un pertugio, a loro dire, presente sul chiusino di copertura a griglia del tombino, pertugio che
– tuttavia – non è visibile dalle foto prodotte dall'attrice e che, per giunta, viene descritto dalla teste come di ampie dimensioni (“un buco molto profondo”, secondo la Tes_1
summenzionata testimone), mentre dall'altro teste è descritto come di modesta estensione e neanche come un foro (il testimone , infatti, discorre semplicemente di “un po' Tes_2
di spazio”).
Orbene, la caduta di , mentre scendeva dal marciapiede teatro del sinistro per Parte_1
cui è causa, non prova, di per sé, anche in presenza di testimoni oculari, il nesso causale
5 tra le condizioni della res (inerte) in custodia e la caduta medesima.
Tale nesso, inoltre, deve escludersi alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, sulla cui base nel caso di specie non può ritenersi provata con la necessaria e tranquillizzante certezza l'oggettiva pericolosità tout court della suindicata res, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ed invero, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, sancendo un principio generale, è estendibile anche al caso di specie, il concetto di «prevedibilità» è da intendersi quale la “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”
e, “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto anche qualora trovi applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, all'obbligo suddetto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (così, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11661 del 26.05.2014; Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013).
E, in effetti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
6 dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
(principio, questo, affermato da Cass. n. 34886/2021, nonché, in precedenza, da Cass. nn.
2479, 2480, 2481 e 2482 del 2018, e, poi, finanche ribadito dalla citata Cass., Sez. Un., n.
20943/2022).
Pertanto, come sopra anticipato, la domanda attorea, proposta ex art. 2051 c.c., deve essere rigettata, non essendo fondata.
Inoltre, anche qualora la presente controversia fosse stata riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c. – il che, come anticipato, va escluso in base a quanto sopra considerato – si sarebbe dovuta escludere nel caso di specie l'esistenza di un'insidia o trabocchetto ai sensi e per gli effetti di cui, appunto, all'art. 2043 c.c., proprio in considerazione dello stato del tombino per cui è causa alla luce di quanto evidenziato sopra.
Deve, poi, dichiararsi assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c., il cui accoglimento presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti tale domanda è proposta, non ravvisabile nel caso di specie.
Ed invero, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. è, altresì, la totale soccombenza, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11917 del 07.08.2002 e Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza
n. 3035 del 02.03.2001).
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018
7 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– dichiara assorbita la domanda proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
– compensa integralmente tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, li 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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