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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale
Giudice d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3004 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello – assicurazione danni, riservata in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il giorno 11 Parte_1 giugno 1987, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Linardelli, giusta incarico rilasciato in atti.
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice
Magnalbò, come da investitura in atti.
APPELLATA
NONCHE'
, residenti in [...], alla Controparte_2
Via Feccioli n. 2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia degli appellati, CP_2
e .
[...] Controparte_2 L'appello deve essere disatteso, in quanto infondato.
Si premetta che la legittimazione sostanziale in capo alla parte impugnante non ha costituito motivo di contestazione in appello da parte della convenuta compagnia.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, il giudice di prime cure, dopo aver proceduto all'esame della documentazione versata e delle dichiarazioni testimoniali rese, è non immotivatamente pervenuto alla conclusione del mancato superamento della presunzione di eguale concorso di colpa ex art. 2054 comma 2, c.c..
Da quanto emerso, il sinistro si è verificato il giorno 20 giugno 2020, alle ore 16.20 circa, nei pressi dell'uscita della strada S77var nel comune di
Civitanova Marche.
Stando al verbale di rilevamento, la dinamica del sinistro, ricostruita dagli appartenenti al nucleo di Polizia di Stato attraverso le sole voci dei protagonisti del sinistro (che ha coinvolto anche un camper), il detto giunto alla fine della superstrada con direzione mare, CP_2
“nell'effettuare una curva volgente a destra in discesa veniva in contatto laterale con l'autovettura AU Q8 … l'urto avveniva con la parte laterale sinistra del veicolo AT AN e la parte laterale anteriore destra della Q8.
La AT DA al momento del contatto con l'AU colpiva il guard-rail di destra con la fiancata di destra. Successivamente quest'ultimo andava a tamponare il veicolo “C” autocaravan Camper”.
Si può desumere che tutti i veicoli coinvolti avessero la medesima direzione di marcia: il mare.
Da quanto emerge, lo stesso conducente della AU Q8 non doveva essere fermo: lui stesso ha dichiarato nella imminenza del fatto “percorrevo la ss.
77 con direzione di marcia monti-mare, quando alla fine della strada stessa all'altezza della curva in discesa percorrevo la corsia di dx quando una AN da dietro si infilava sulla mia dx”.
Sicuro della propria posizione, il conducente dell'AU non ha posto alcuna manovra diversiva, né ancor più a monte si è sincerato di lasciare adeguato pag. 2/5 spazio per manovre, in tesi anche azzardate, di altri, avendo egli semplicemente dato per scontato, nonostante si trovasse in un punto di così alta confluenza di veicoli, che non potessero provenirne altri. Inoltre, non vi sono elementi per asserire che il conducente della DA abbia compiuto un sorpasso (infatti, giammai rilevato e sanzionato dagli agenti). Si può solo riferire che le auto si sono trovate affiancate (v. ricostruzione dinamica del sinistro e catalogo delle parti delle vetture entrate in contatto) e che simile situazione di possibile pericolo, in quelle circostanze di luogo, poteva e doveva essere prevista dal conducente . Pt_2
Al riguardo, si è ritenuto che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza) (Cass. pen. 4257/1996).
Insomma, occupando la porzione di spazio che gli garantiva la svolta, il
, in un punto nel quale avrebbe dovuto fare, anche egli, impiego, Pt_2 della massima prudenza (stante il restringimento della carreggiata, in un area con pericolo generico, secondo quanto si desume dall'esame del verbale di rilevamento), non avvedendosi dell'arrivo della DA, l'ha affiancata e stretta contro il guard-rail.
Dunque, il giudice non professionista ha fatto buon uso della presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2° co.
È vero che essa, avendo funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ( Cass., ord., 3696/2018). pag. 3/5 Epperò il giudice di pace ha altresì rilevato e motivato che la documentazione a sua disposizione (dalla quale non emerge la violazione, da parte del del divieto di sorpasso) e l'esito della prova CP_2 dichiarativa (sono stati ascoltati gli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro), non permettevano di addebitare per integrum al l'evento CP_2 di danno.
In proposito, val bene soggiungere che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 33483/2024).
Ne deriva che va confermato il giudizio di pari colpa nell'illecito.
In ordine al quantum, il nominato c.t.u., geom, ha accuratamente e CP_3 persuasivamente messo in luce, sul punto non specificamente contestato dal danneggiato, la esatta ed effettiva dimensione del nocumento derivato dal sinistro (senza che peraltro chi lo ha subito abbia dato la dimostrazione, mediante bonifico o altra traccia documentale, di aver in proprio corrisposto e pagato la fattura della riparazione), avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo (di altrui proprietà).
Si rinnova al ricordo che l'ausiliario del giudice ha appurato che “è stata prevista la sostituzione del parafango anteriore in quanto essendo lo stesso realizzato in alluminio, i costi per le eventuali riparazioni sono molto più onerosi rispetto alla versione in acciaio. Relativamente alla spesa richiesta per la ricalibratura dei sistemi Adas e angolo cieco, si precisa che detta voce non viene riconosciuta in quanto non è stata data dimostrazione (nelle foto che sono state fornite si vedono solamente i ricambi sostituiti) che il paraurti anteriore sia stato “scomposto” per essere verniciato. Per i costi orari della manodopera è stato invece utilizzato il tariffario regionale del comparto autoriparatori artigiani, facente riferimento all'anno 2020”.
pag. 4/5 Nei confronti della convenuta compagnia costituita, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre, nei confronti delle parti contumace, ne va dichiarata la irripetibilità.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3004/2022 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_2
2) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza n. 735/2022, resa dal Giudice di Pace di Macerata, in data 12/13 ottobre 2022;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della compagnia di assicurazione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
Macerata, 4 luglio 2025.
Il Giudice
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale
Giudice d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3004 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello – assicurazione danni, riservata in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il giorno 11 Parte_1 giugno 1987, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Linardelli, giusta incarico rilasciato in atti.
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice
Magnalbò, come da investitura in atti.
APPELLATA
NONCHE'
, residenti in [...], alla Controparte_2
Via Feccioli n. 2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia degli appellati, CP_2
e .
[...] Controparte_2 L'appello deve essere disatteso, in quanto infondato.
Si premetta che la legittimazione sostanziale in capo alla parte impugnante non ha costituito motivo di contestazione in appello da parte della convenuta compagnia.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, il giudice di prime cure, dopo aver proceduto all'esame della documentazione versata e delle dichiarazioni testimoniali rese, è non immotivatamente pervenuto alla conclusione del mancato superamento della presunzione di eguale concorso di colpa ex art. 2054 comma 2, c.c..
Da quanto emerso, il sinistro si è verificato il giorno 20 giugno 2020, alle ore 16.20 circa, nei pressi dell'uscita della strada S77var nel comune di
Civitanova Marche.
Stando al verbale di rilevamento, la dinamica del sinistro, ricostruita dagli appartenenti al nucleo di Polizia di Stato attraverso le sole voci dei protagonisti del sinistro (che ha coinvolto anche un camper), il detto giunto alla fine della superstrada con direzione mare, CP_2
“nell'effettuare una curva volgente a destra in discesa veniva in contatto laterale con l'autovettura AU Q8 … l'urto avveniva con la parte laterale sinistra del veicolo AT AN e la parte laterale anteriore destra della Q8.
La AT DA al momento del contatto con l'AU colpiva il guard-rail di destra con la fiancata di destra. Successivamente quest'ultimo andava a tamponare il veicolo “C” autocaravan Camper”.
Si può desumere che tutti i veicoli coinvolti avessero la medesima direzione di marcia: il mare.
Da quanto emerge, lo stesso conducente della AU Q8 non doveva essere fermo: lui stesso ha dichiarato nella imminenza del fatto “percorrevo la ss.
77 con direzione di marcia monti-mare, quando alla fine della strada stessa all'altezza della curva in discesa percorrevo la corsia di dx quando una AN da dietro si infilava sulla mia dx”.
Sicuro della propria posizione, il conducente dell'AU non ha posto alcuna manovra diversiva, né ancor più a monte si è sincerato di lasciare adeguato pag. 2/5 spazio per manovre, in tesi anche azzardate, di altri, avendo egli semplicemente dato per scontato, nonostante si trovasse in un punto di così alta confluenza di veicoli, che non potessero provenirne altri. Inoltre, non vi sono elementi per asserire che il conducente della DA abbia compiuto un sorpasso (infatti, giammai rilevato e sanzionato dagli agenti). Si può solo riferire che le auto si sono trovate affiancate (v. ricostruzione dinamica del sinistro e catalogo delle parti delle vetture entrate in contatto) e che simile situazione di possibile pericolo, in quelle circostanze di luogo, poteva e doveva essere prevista dal conducente . Pt_2
Al riguardo, si è ritenuto che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza) (Cass. pen. 4257/1996).
Insomma, occupando la porzione di spazio che gli garantiva la svolta, il
, in un punto nel quale avrebbe dovuto fare, anche egli, impiego, Pt_2 della massima prudenza (stante il restringimento della carreggiata, in un area con pericolo generico, secondo quanto si desume dall'esame del verbale di rilevamento), non avvedendosi dell'arrivo della DA, l'ha affiancata e stretta contro il guard-rail.
Dunque, il giudice non professionista ha fatto buon uso della presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2° co.
È vero che essa, avendo funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ( Cass., ord., 3696/2018). pag. 3/5 Epperò il giudice di pace ha altresì rilevato e motivato che la documentazione a sua disposizione (dalla quale non emerge la violazione, da parte del del divieto di sorpasso) e l'esito della prova CP_2 dichiarativa (sono stati ascoltati gli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro), non permettevano di addebitare per integrum al l'evento CP_2 di danno.
In proposito, val bene soggiungere che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 33483/2024).
Ne deriva che va confermato il giudizio di pari colpa nell'illecito.
In ordine al quantum, il nominato c.t.u., geom, ha accuratamente e CP_3 persuasivamente messo in luce, sul punto non specificamente contestato dal danneggiato, la esatta ed effettiva dimensione del nocumento derivato dal sinistro (senza che peraltro chi lo ha subito abbia dato la dimostrazione, mediante bonifico o altra traccia documentale, di aver in proprio corrisposto e pagato la fattura della riparazione), avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo (di altrui proprietà).
Si rinnova al ricordo che l'ausiliario del giudice ha appurato che “è stata prevista la sostituzione del parafango anteriore in quanto essendo lo stesso realizzato in alluminio, i costi per le eventuali riparazioni sono molto più onerosi rispetto alla versione in acciaio. Relativamente alla spesa richiesta per la ricalibratura dei sistemi Adas e angolo cieco, si precisa che detta voce non viene riconosciuta in quanto non è stata data dimostrazione (nelle foto che sono state fornite si vedono solamente i ricambi sostituiti) che il paraurti anteriore sia stato “scomposto” per essere verniciato. Per i costi orari della manodopera è stato invece utilizzato il tariffario regionale del comparto autoriparatori artigiani, facente riferimento all'anno 2020”.
pag. 4/5 Nei confronti della convenuta compagnia costituita, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre, nei confronti delle parti contumace, ne va dichiarata la irripetibilità.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3004/2022 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_2
2) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza n. 735/2022, resa dal Giudice di Pace di Macerata, in data 12/13 ottobre 2022;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della compagnia di assicurazione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
1.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
Macerata, 4 luglio 2025.
Il Giudice
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