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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., da entrambe le parti l'8 Maggio
2025 in sostituzione dell'udienza del 9 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2761 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Mercadante n. 29, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Licata, nella via Padre Italia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Rosario Magliarisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato il 13/09/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro CP_1 il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell' sita ad Agrigento, nella via Picone n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CP_2
Massafra giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Persona_1
repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, del 22/03/2024,
- resistente -
Oggetto: Pagamento disoccupazione agricola.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 13 Settembre 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 10 Ottobre 2024, il signor chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Parte_1
1 Lavoro, innanzitutto, di dichiarare che l' era debitore nei suoi confronti dell'importo di € CP_1
4.446,61 a titolo di disoccupazione agricola spettante al signor , deceduto Persona_2 il 19 Dicembre 2021, di cui era legittimo erede. In secondo luogo, di condannare il prefato ente a pagargli la citata somma, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_1 giudizio depositando il 7 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto deduceva di avere provveduto a corrispondere al ricorrente l'ammontare in parola.
Pertanto, domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto da entrambe le parti l'8 Maggio
2025, la causa viene decisa con l'emissione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_1 in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 7 Maggio 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha proceduto a corrispondere, mediante bonifico eseguito il 23 Ottobre 2024, al signor Parte_1
l'importo di € 3.054,47, spettante a titolo di disoccupazione agricola al signor Persona_2
, deceduto il 19 Dicembre 2021, di cui è legittimo erede. Il che è confermato dal
[...] dettaglio pagamento addebito riportato nella pagina dell'agenda dei pagamenti telematici per le prestazioni non pensionistiche in Italia e all'estero tenuta dall'ente resistente, nonché dal dettaglio prestazioni anno 2024 risultante nel cassetto previdenziale facente capo al ricorrente, le cui schermate estratte da intranet sono allegate nel fascicolo di quest'ultimo. In CP_1 conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l'ente resistente nell'ambito della ricordata memoria di costituzione e risposta ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate l'8 Maggio 2025 il legale dell'odierno istante ne ha preso atto, dichiarando di aderire alla richiamata richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento
2 incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003;
Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque, nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 9 Maggio 2025, il menzionato ha corrisposto al signor CP_2
l'ammontare controverso, determina, senza ombra di alcun dubbio, la Parte_1 cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della contesa. Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dall' , è stato riconosciuto anche dal ricorrente. Sicché, a fronte di tale CP_1 innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario sottolineare un significativo aspetto. Precipuamente, il bonifico con il quale l'ente resistente ha pagato all'istante, in qualità di erede di , la somma di cui sopra è stato Persona_2 eseguito il 23 Ottobre 2024, ossia in un momento successivo sia al deposito del ricorso che ha incoato la vertenza processuale in esame, compiuto il 13 Settembre 2024; sia alla data in cui è stato notificato al primo, unitamente a una copia del decreto di fissazione dell'enunciata udienza, coincidente con il 10 Ottobre 2024. Pertanto, per il principio della soccombenza,
l' deve essere condannato a rifondere a le spese del procedimento de CP_1 Parte_1 quo, che si liquidano in complessivi € 850,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_1
signor le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Parte_1
3 850,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 9 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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