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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.321/2022 (a cui è riunita la causa civile di II grado iscritta al R.G. n.327/2022)
Tra
e per essa nella sua qualità di procuratore con Parte_1 Parte_2 rappresentanza, quest'ultima in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Lungotevere A. da Brescia n.9-10, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante principale nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.321/2022
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Aurelio Marino ed elettivamente domiciliata presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto al RE.G.IND. E. , come da procura in calce alla comparsa Email_1
di costituzione con appello incidentale
Appellata ed appellante incidentale in entrambi i giudizi e nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere A. da Brescia n.9, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante principale nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.327/2022 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.881/21 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e, per essa, (di seguito breviter ): Parte_1 Parte_2 Parte_1
“Accertare e dichiarare, l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione dell'art.2697 cc, dell'art.111 Cost., nonché degli artt.115, 116 e 132, n.4, cpc e 119 TUB, per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente, accolto la domanda di accertamento negativo del credito, ritenendo la banca, in virtù del principio della 'vicinanza della prova', onerata della produzione dei contratti relativi ai conti correnti dedotti in giudizio;
per
l'effetto del predetto accertamento, visto il mancato assolvimento dell'onere della prova che deve intendersi posto a carico del correntista-attore, rigettare la domanda da quest'ultimo proposta di accertamento negativo del credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“In via preliminare: correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del
Tribunale di Terni n.881 del 2021 e quindi porre le spese di CTU a carico della parte convenuta;
Nel merito, in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale:
Emendare la sentenza gravata nelle parti evidenziate alle pagg. n.17-18 della comparsa di costituzione con appello incidentale e, quindi, accertare e dichiarare: per un verso, che la
[...]
si è prontamente attivata presso con cinque mesi di anticipo rispetto alle CP_1 Parte_3 decadenze istruttorie, per ottenere, ai sensi dell'art.119 TUB, gli estratti conto oggetto di ordine di esibizione;
per l'altro, che i contratti costitutivi dei conti correnti 10087T, 10153H, 10539C, 10571C,
10612D e 10771.29 ed i contratti di finanziamento in essi regolati sono totalmente nulli per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art.117, co.1 e co.3, TUB;
per l'altro ancora, che, stante la nullità totale dei contratti di conto corrente e di quelli di finanziamento, è impropria, dal punto di vista logico giuridico, ogni valutazione compiuta ipotizzando che i conti fossero aperti alla data della domanda giudiziale.
In accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale:
Rideterminato il dare/avere di cui al rapporto da ultimo distinto con n.631020.01 dal dì dell'impianto del conto corrente n.10087T al 14/7/14, compiuta l'attività secondo i criteri indicati (e così:
1. con omissione della capitalizzazione delle competenze a debito della correntista;
2. con omissione dell'addebito di ogni commissione, anche di massimo scoperto, di affidamento e disponibilità fondi;
3. con omissione di ogni altra commissione e delle spese;
4. con applicazione degli interessi dovuti alla al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente o, in subordine, al tasso Controparte_1
nominale massimo dei b.o.t. annuali;
5. con applicazione degli interessi a debito della Controparte_1 al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente;
6. con determinazione della base di computo degli interessi secondo il principio dispositivo della valuta effettiva;
7. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10153H anche allorché distinto con i numeri 10153.74, 10153.87, 10153.87D, 10153.87R e nuovamente col n. 10153.87 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
8. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10539C anche allorché distinto con i numeri 10539.88, 10539.04, 10539.04D, 10539.04R e nuovamente col n.10539.04 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
9. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10571C ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
10. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente
10612D anche allorché distinto con i numeri 10612.62, 10612.75, 10612.75D, 10612.75R e nuovamente con il n. 10612.75 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
11. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10771.29 anche allorché distinto con numero 631159.95 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono) o, in via gradata, di quelli tra questi:
1. accertare e dichiarare che, al 14/7/14, la non era debitrice della Controparte_1 [...]
degli euro 133.835,49 esposti a debito di essa correntista dalle scritture Controparte_2
del conto corrente n.631020.01;
2. accertare e dichiarare che, al 14/7/14, l' era creditrice della Controparte_1 [...]
di euro 288.369,87 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che Controparte_2
l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia.
In accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale:
Condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1
della su indicata somma di euro 288.369,87 ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che
l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia, oltre interessi corrispettivi dal 14/7/14 all'8/8/14 (giorno della notificazione della citazione), interessi di mora dal dì della notifica della citazione al pagamento, capitalizzazione semestrale degli interessi ex art.1283 cc dall'introduzione della domanda giudiziale, risarcimento del maggior danno ex art.1224, co.2, cc.
In ogni caso:
Respingere l'appello principale promosso da siccome infondato, in fatto e in Parte_1
diritto, quando non inammissibile;
Condannare e in solido tra loro, o ciascuna per il proprio titolo Parte_1 Parte_3
come per legge, alla refusione delle spese e dei compensi anche del secondo grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
In ogni caso:
Respingere l'appello principale promosso da siccome infondato, in fatto e in diritto, Parte_3
quando non inammissibile;
Condannare in solido tra loro, o ciascuna per il proprio titolo come per legge, alla Parte_3
refusione delle spese e dei compensi anche del secondo grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”.
Per (di seguito breviter : Controparte_2 Pt_3
“Accertare e dichiarare l'illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata, con violazione dell'art.2697 cc, dell'art.119 TUB, nonché degli artt.115 e 116, 132 n.4 cpc e 111 Cost.: per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente ritenuto la carenza di forma scritta delle condizioni contrattuali, gravando la banca convenuta dell'onere di produzione dell'avvenuta stipula delle condizioni contrattuali conto in forza del principio della 'vicinanza alla prova', in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova,
(gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice), nonché per avere, di conseguenza, ingiustamente recepito le risultanze della CTU contabile di rettifica del saldo originario dei rapporti oggetto di lite.
Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt.91 e 92 cpc, nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della con condanna CP_2
della stessa alle spese processuali e di CTU come liquidate in dispositivo.
Per l'effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi, accogliere le conclusioni del primo grado e così: <nel merito: rigettare le domande tutte proposte con atto di citazione notificato controparte_1>
in data 6-8/8/14 in quanto infondate in fatto e in diritto, per i tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria: dichiarare prescritti gli importi richiesti in ripetizione per il periodo antecedente al decennio la notifica dell'atto di citazione per tutte le motivazioni spiegate in comparsa e comunque;
dichiarare inammissibile la ripetizione di interessi anatocistici in presenza di conti aperti, come nel caso di specie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.>
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Reitera l'eccezione di tardività dell'appello incidentale ex adverso proposto con la comparsa di costituzione e risposta.”.
Con ordinanza del 26/10/23 veniva disposta la riunione del presente procedimento con il procedimento con R.G. n.327/2022, posteriormente istaurato ed avverso la medesima sentenza.
All'udienza dell'31/10/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società premetteva di aver convenuto in giudizio in I grado la con azione di CP_1 Pt_3 accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n.10087T (oggi distinto dal n.631020.01) ed all'accessoria linea di finanziamento, mediante l'epurazione degli addebiti asseritamente illegittimi e la radiazione ovvero, in subordine, il ricondizionamento delle competenze addebitate per esposizioni dei rapporti n.10571C, n.10153H,
n.10539C, n.10612D e n.10771.29 (anche come successivamente numerati e distinti).
In particolare, la società correntista, a fondamento della domanda, deduceva anzitutto che: il 4/6/03, presso la banca di Terni, aveva aperto il conto corrente n.10087T, conto Controparte_3
che aveva più volte mutato il proprio codice identificativo (dall'1/4/08 dal n.10087.51, dall'1/10/08 dal n.10087.64, dall'1/1/09 dal n.10087.64D, dall'1/4/09 dal n.10087.64R, dall'1/7/09 nuovamente dal n.10087.64 e dall'1/1/12 dal n.631020.01); sin da subito l'istituto di credito le aveva accordato una linea di finanziamento di classe superiore ad euro 5.164,56, regolata – anche quanto all'addebito delle spese, commissioni e interessi – sul c/c n.10087T ed organizzata sotto la forma tecnica dell'apertura di credito (tuttora perdurante) dalla quale essa correntista mai aveva sconfinato;
successivamente aveva acceso, presso la medesima filiale, i conti tecnici n.10153H, n.10539C,
n.10571C, n.10612D e n.10771.29, sui quali avevano trovato regolamento le predette linee di finanziamento autoliquidanti di classe superiore ad euro 5.164,56; tutte le competenze ascritte alla correntista per esposizioni dei rapporti n.10153H, n.10301N, n.10539C, n.10571C, n.10612D,
n.10772.22 e n.10771.29 (anche come successivamente numerati e distinti) erano state costantemente addebitate sul conto corrente ordinario concorrendo così a formarne il saldo di periodo e finale;
il c/c n.631020.01 era ancora in essere e alla data del 14/7/14 aveva un saldo a debito della correntista pari ad euro 133.835,49; ra titolare di tutti rapporti giuridici dedotti in giudizio sia perché alcuni Pt_3
(quale il rapporto di conto corrente n.10771.29) erano stati direttamente aperti presso di essa sia perché a far data dal 23/12/08 aveva incorporato l' così succedendo in tutti i rapporti CP_3
giuridici che a questa facevano capo o avevano fatto capo. Ciò premesso, adduceva che: gli CP_1 istituti di crediti succedutisi nella titolarità dei rapporti bancari avevano praticato usura in suo danno;
avevano addebitato gli interessi ad un tasso ultra-legale mai convenuto e sempre superiore sia a quello determinato dall'art.5 della L.154/92 e dall'art.117 D. Lgs. n.385/93 sia a quello legale codicistico vigente tempo per tempo;
avevano addebitato somme per commissioni e spese, sebbene il loro addebito e la relativa misura non fossero stati convenuti né pubblicizzati;
avevano antergato i giorni di valuta a sé favorevoli postergando quelli vantaggiosi per la correntista;
avevano sottoposto a capitalizzazione trimestrale le competenze a debito di essa correntista. La società correntista evidenziava quindi di aver concluso innanzi al Tribunale chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della nullità (totale o parziale) dei contratti di conto corrente e di finanziamento per cui è causa a fronte della mancata sottoscrizione delle condizioni economiche e delle plurime violazioni di legge poste in essere dalle banche succedutesi nel tempo;
l'accertamento e la dichiarazione che essa correntista non era debitrice della della somma pari ad euro 133.835,49 relativamente al Pt_3 conto corrente oggi distinto al n.631020.01, nonché la conseguente condanna dell'istituto di credito sia al pagamento delle relative somme calcolate in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che fosse stata accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e considerate le rivalutazioni, sia al pagamento del maggior danno ex art.1224, co.2, cc da liquidare considerando l'appartenenza di essa correntista alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori ovvero, in subordine, considerando il danno da svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In quella sede – continuava la - si era poi costituita la la quale, dopo aver eccepito CP_1 Pt_3
l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex art.5 D. Lgs. n.28/10 ss.mm.ii. e la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.163 e 164, co.4, cpc, aveva integralmente contestato l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto – deducendo in particolare la prescrizione delle poste ultradecennali anteriori all'8/8/14 e il difetto di allegazione e prova delle domande avversarie, non avendo parte attrice prodotto né i contratti di conto corrente né gli estratti conto integrali del rapporto – ed aveva quindi concluso per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte; il tutto con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza – esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio sul conto corrente ordinario n.10087T – ed ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nei rapporti dare avere tra le parti sussiste un saldo a credito per il correntista, parte attrice, pari ad euro 249.995,69; Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 9.820,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, definitivamente a carico di parte attrice.”.
Con ordinanza del 22/2/22, su iniziativa dell' il Tribunale di Terni correggeva due errori CP_1 materiali della sentenza, disponendo che “…nella sentenza n.881/21 nel dispositivo al punto n.2 ove
è scritto <condanna parte convenuta al pagamento in favore dell delle spese del giudizio che si liquidano euro per esborsi ed compenso oltre generali iva e>
CPA come per legge> debba leggersi ed intendersi <condanna parte convenuta al pagamento in favore dell delle spese del giudizio che si liquidano euro per esborsi ed compenso oltre generali iva e>
9.820,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione per dichiarato anticipo>, mentre nel
P.Q.M.
al rigo 2 ove è scritto nei confronti di < Controparte_4
debba leggersi ed intendersi nei confronti di < .>”.
[...] Controparte_2
Orbene, la – per il tramite della propria mandataria e in qualità di Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito della relativamente ai contratti di c/c per cui è causa (cfr. Gazzetta Pt_3
Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 parte seconda del 23/12/17) –, in particolare, con l'unico motivo di appello impugnava la sentenza di I grado, dolendosi, da una parte, dell'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art.210 cpc impartito dal Tribunale alla banca ai fini della produzione degli estratti conto e, dall'altra parte, della violazione degli artt.2697 cc, 119 TUB, 115, 116 e 132,
n.4 cpc e 111 Cost., per avere il Tribunale onerato la banca convenuta dell'onere di produzione dell'avvenuta stipula delle condizioni contrattuali in forza del principio della vicinanza alla prova, ciò ponendosi in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova, gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice. Concludeva pertanto come sopra. si era in sostanza associata alle su esposte deduzioni della , censurando la Pt_3 Parte_1
sentenza di I grado anche nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la sua soccombenza, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e di CTU, con violazione degli artt.91 e
92 cpc. Concludeva quindi come sopra. ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, riportandosi alle tesi già da essa esposte in I CP_1 grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto;
quanto poi all'appello principale proposto dalla cessionaria ha dedotto la carenza di prova circa la sua titolarità del credito per difetto di prova della cessione di esso in suo favore. Dopo avere chiesto la correzione di errore materiale concernente la regolamentazione delle spese occorse per l'espletamento della CTU che il Tribunale, nel solo dispositivo di sentenza, aveva erroneamente posto a carico dell' ha poi contestualmente proposto appello incidentale con il cui primo motivo ha CP_1
impugnato la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto che essa non si era attivata presso la banca per ottenere, ai sensi dell'art.119 TUB, gli estratti conto oggetto dell'ordine di esibizione ex art.210 cpc. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza del Tribunale stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione opposta dalla banca convenuta, osservando che l'eccezione de qua non era stata validamente proposta dato che l'istituto di credito aveva omesso di allegare il suo stato di inerzia;
con il terzo ed ultimo motivo di appello l' ha poi censurato la CP_1 sentenza di I grado per aver ritenuto inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per essere i conti correnti oggetto di causa ancora aperti, osservando che l'azione di ripetizione ben poteva essere esercitata anche se i rapporti di conto corrente bancario erano ancora in essere. Concludeva pertanto come sopra.
Con la nota di trattazione scritta del 17/11/22, la cedente e la cessionaria hanno poi contestato l'ammissibilità del secondo e del terzo motivo dell'impugnazione incidentale, osservando che l'art.334 cpc ammette il ricorso incidentale tardivo (oltre i termini previsti dagli artt. 325 e 327 cpc) soltanto nel caso in cui l'interesse a impugnare sorga quale conseguenza diretta dell'impugnazione principale, principio da intendersi nel senso che l'impugnazione tardiva deve avere ad oggetto i medesimi capi della sentenza di I grado oggetto dell'impugnazione principale.
Tutto ciò posto, osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità ex art.334 cpc è infondata in ragione del fatto che l'impugnazione incidentale tardiva non incontra le limitazioni dedotte dalle odierne appellanti principali essendo la stessa ammissibile anche ove non diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale ovvero contro un capo connesso o dipendente. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.15100/24 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n.8486/24; n.26139/22; n.25285/20; n.14094/20), ha ribadito che
“L'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.334, 343 e 371 cpc e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.”.
L'appello incidentale è pertanto ammissibile. Deve poi essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione o meno della Parte_1
a far valere in giudizio il diritto di credito per cui è causa, asseritamente oggetto di una cessione di crediti in blocco in suo favore.
Partendo dal dato normativo, si rileva come il legislatore abbia voluto introdurre specifiche modalità di notifica delle cessioni di crediti in blocco rispetto alle forme ordinarie di cessione ed infatti ha assoggettato tali cessioni alla disciplina speciale del d. lgs. n.385/93, derogativa delle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dall'art.1264 cc;
ed invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nelle caratteristiche di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. A tale proposito, giova puntualizzare come vi sia concordia nella giurisprudenza di legittimità nel ritenere che l'art.58 citato abbia inteso agevolare le notifiche delle cessioni in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale (di seguito breviter G.U.), così dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione a tutte le numerosissime singole controparti dei rapporti acquisiti: l'avviso di pubblicazione in G.U. sostituisce quindi gli adempimenti di cui all'art.1264 cc (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n.20495 del 29/9/20).
Ciò premesso, in punto di prova della cessione, si sono fronteggiati in giurisprudenza diversi orientamenti. Più in particolare, secondo un primo orientamento, la sola allegazione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. potrebbe bastare al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco;
più nel dettaglio, le pronunce della Corte di Cassazione aderenti a tale orientamento hanno statuito che
“…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n.31188) …” (cfr. pag.
n.3 Cass. civ., Sez. I, ord. n.17110 del 26/6/19).
Al contrario, un'altra parte della giurisprudenza propende per la tesi secondo la quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. esonera, sì, la cessionaria dal dover notificare la cessione a tutti i singoli debitori, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua il contenuto del contratto di cessione, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, sent n.22268/18 e ord.
n.2780/19).
Vi è poi una giurisprudenza, per così dire “intermedia”, la quale ha ritenuto che la prova della cessione possa essere raggiunta anche mediante altri elementi indiziari purché il Giudice di merito li ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali ad esempio l'avviso pubblicato sulla G.U., da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “… In tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs. n.385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 22/6/23, n.17944; Cass. 13/6/19,
n.15884; Cass., 16/4/21, n.10200; Cass. 5/11/20, n.24798; Cass. 2/3/16, n.4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art.58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. 20/7/23, n.21821) …” (cfr. pag. 4 e 5 Cass. civ., Sez. III, ord. n.3405 del 6/2/24), potendosi quindi affermare che se è vero che il succitato avviso di per sé non prova la successione nel credito a titolo particolare, nondimeno è vero che lo stesso può costituire una significativa prova indiziaria della cessione laddove – in assenza di specifiche contestazioni in contrario - il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza. In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, il Giudice di merito, in presenza di contestazioni ad opera della controparte, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, fermo restando che tali contestazioni debbono essere però specifiche, cioè dirette a negare proprio gli specifici fatti addotti dalla cessionaria a dimostrazione dell'avvenuto acquisto, da parte sua, del credito.
In particolare, e venendo al caso in esame, devesi anzitutto osservare come nell'avviso in G.U. (cfr. doc. n.
5-atto di appello ) si legge che erano stati oggetto di cessione quei rapporti giuridici Parte_1
“…classificati in "sofferenza" sia alla data del 31/12/16 sia alla data del 20/12/17 (omissis) I dati indicativi di ciascuno dei Crediti nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno Pt_3 richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”.
Orbene, posto che in atti non c'è alcuna comunicazione in ordine alla classificazione a sofferenza del credito per cui si procede sicché, in questa parte, il solo avviso pubblicato in G.U. lascerebbe comunque dubbi circa la possibilità per la di acquisire certezza, sulla base di esso, in ordine CP_1 all'inclusione del credito in questione nella cessione in blocco;
agli atti v'è però anche la dichiarazione della – in qualità di cedente pro soluto della – la quale in data Pt_3 Parte_1
28/7/21 aveva attestato che “Con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che, il credito vantato nei confronti della società – P. IVA n. – è rientrato Controparte_1 P.IVA_1 nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n.130 e dell'art.58 del D. Lgs dell'1 settembre 1993 n.385, conclusa in data 20/12/17 tra la e la società Controparte_5 [...]
Si precisa che tale cessione concerne le seguenti linee di credito: conto corrente fil. Parte_1
n.08200 rap. n.000631020; conto anticipazioni fil. n.08200 rap. n.072628313. Di detta cessione, a sensi dell'art.58, secondo comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n.151 del 23/12/17.”
(cfr. note di deposito del 17/11/22), dichiarazione ritualmente depositata dalla cessionaria, la quale, intervenuta soltanto in appello – il giudizio di I grado si era svolto tra la cedente e la società correntista senza alcuna violazione del contraddittorio dato che la cessionaria non era parte necessaria – ben poteva produrla in questa sede. Ebbene – stante il contenuto dell'avviso in G.U., l'indicazione comunque di un link contenente l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione della cedente – può ritenersi raggiunta sul piano indiziario la prova della successione della a titolo particolare Parte_1
nel rapporto per cui è causa.
Venendo ora al merito delle questioni, si osserva quanto segue.
In relazione anzitutto all'ammissibilità o meno dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 cpc e alla distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 cc, non sono anzitutto condivisibili le statuizioni del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto che parte attrice non si era attivata presso la banca convenuta per ottenere ex art.119 TUB gli estratti conto (poi oggetto dell'ordine di esibizione), nonché laddove aveva ritenuto che, nel caso in esame, fosse l'istituto di credito ad essere onerato della produzione sia dei contratti sia degli estratti conto alla luce del c.d. principio di vicinanza alla prova. Quanto al primo profilo, si rileva che l' – come dedotto dalla stessa con il primo CP_1 motivo dell'appello incidentale che, sul punto, è fondato – aveva tempestivamente depositato con la seconda memoria istruttoria il doc. n.35 che recava proprio la richiesta ex art.119 TUB avente ad oggetto gli estratti conto (non già i contratti dato che, per quanto di seguito si dirà, ne aveva dedotto l'inesistenza): ne consegue che l'ordine di esibizione di cui all'art.210 cpc, dapprima rigettato e poi concesso, era stato correttamente emesso essendo stato preceduto dalla corrispondente richiesta ex art.119 TUB.
Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che se è vero che l'onus probandi ex art.2697 cc, nell'ipotesi in cui sia esercitata l'azione di accertamento negativo degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi, anatocismo, commissioni, valuta e spese pattuiti illegittimamente nell'ambito di un contratto effettivamente stipulato dalle parti per iscritto, ricade sull'attore giacché comunque la prova della pattuizione per iscritto di clausole illegittime riguarda un fatto positivo, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l' nell'atto di citazione (cfr. fascicolo di I grado) aveva invece CP_1 postulato l'inesistenza del contratto scritto (id est un fatto negativo), deducendo che “Per vero, i contratti non furono vestiti della forma scritta richiesta, quoad substantiam, dall'art.117 ovvero, in linea gradata, non indicativo il disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in via ancor più subordinata, lo determinavano mercè rinvio agli usi.” (cfr. pag. n.13-atto di citazione), sicché, proprio a fronte dell'allegazione dell'odierna appellata circa l'inesistenza del documento contrattuale, l'onere di fornire la prova contraria – ossia la prova della stipula per iscritto dei contratti di conto corrente, assistiti da aperture di credito, e quindi della legittimità degli addebiti effettuati – cedeva a carico della banca: ciò però non già alla luce del c.d. principio di vicinanza alla prova, ma in ossequio agli ordinari principi attinenti alla distribuzione dell'onere probatorio giacché nel caso in esame, avendo l' agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del credito CP_1 preteso dalla e l'accertamento del reale saldo del relativo rapporto, allegando la mancata Pt_3
redazione per iscritto e sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale, non si vede cosa la stessa potesse ritenersi onerata di produrre.
Né peraltro può rilevare in contrario la produzione, contestuale al deposito degli estratti conto, del contratto di conto corrente n.10087 del 5/6/03 e della lettera/contratto di apertura di credito del
26/3/14 sul c/c n.631020.01, in ragione del fatto che l'ordine di esibizione aveva ad oggetto soltanto gli estratti conto e non già i contratti, sicché tale produzione documentale, non essendo stata oggetto dell'ordine ex art.210 cpc e non essendo stata depositata dalla banca entro il secondo termine di cui all'art.183 cpc, era tardiva e quindi è inutilizzabile, come già correttamente ritenuto dal Tribunale.
Per tutto quanto sopra evidenziato, va quindi rigettato l'appello principale.
Procedendo con l'appello incidentale, ne va poi rigettato il secondo motivo, dovendosi al riguardo osservare che correttamente il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avanzata dalla : se è vero che tale eccezione comprende il profilo dell'inerzia, Pt_3 nondimeno è vero che la ritualità dell'eccezione non può essere ancorata all'uso di formule sacramentali proprio in ragione del fatto che l'istituto della prescrizione ha, quale suo elemento costitutivo, l'inerzia del creditore, sicché nella deduzione della intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie, deve ritenersi presupposta l'allegazione dell'inerzia della per il periodo indicato CP_1
dalla legge.
Dovrà poi rigettarsi anche l'ultimo motivo dell'appello incidentale poiché nella pendenza di un rapporto di conto corrente – come nel caso di specie – la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi è inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo: sul punto la giurisprudenza è consolidata nel senso che, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento dell'eventuale nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese e quindi dell'esatto saldo contabile (cfr.
Tribunale Ferrara, 29/1/20; Tribunale Parma 22/2/18). Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.4214 del 15/2/24) ha di recente specificato che
“…l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt.2033 e ss. cc, in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (omissis) Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo…” (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.13586/24): vero è infatti che il presupposto per la restituzione dell'indebito consiste in un pagamento, vale a dire un versamento solutorio, situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato;
ma le rimesse solutorie confluiscono pur sempre in una sequenze di annotazioni di poste attive e passive che solo alla chiusura del conto possono formare oggetto di una condanna dell'istituto di credito. Né si potrebbe ritenere che quest'ultimo potrebbe comunque far valere nel proseguo del giudizio le movimentazioni successive al momento, di norma coincidente con il deposito della CTU contabile, rispetto al quale sia stato quantificato il corretto saldo del conto perché ciò significherebbe proseguire l'attività istruttoria sine die. Né in ciò si ravvisa alcuna violazione dell'art.1852 cc laddove è previsto che “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito” giacché una volta emessa una pronuncia di accertamento del saldo a credito del correntista relativo ad un conto ancora aperto, lo stesso correntista, recandosi in banca in qualunque momento potrebbe infatti disporre delle somme risultanti a suo credito, come previsto dalla citata disposizione.
Ebbene, venendo quindi alle risultanze della CTU, così come emergenti dal ricalcolo effettuato dal perito, la Corte dà atto che le stesse vanno tenute ferme in relazione alla domanda di accertamento del saldo rettificato relativa al conto corrente n.10087 dal 4/6/03 al 14/7/14 per un importo pari ad euro 249.995,69: al riguardo si osserva infatti che i saldi così rettificati – anche in punto di rimesse solutorie (cfr. III° ipotesi) stante la ritualità della relativa eccezione di prescrizione per quanto sopra evidenziato – restano quelli già indicati dal Tribunale dato che anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale per essere la consulenza d'ufficio precisa ed immune da contraddizioni o altri vizi logici.
Da ultimo, dovrà invece accogliersi l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall' CP_1 concernente la regolamentazione delle spese occorse per l'espletamento della CTU, erroneamente poste, nel solo dispositivo della sentenza, a carico di parte attrice: l'errore si evince infatti dalla motivazione della sentenza stessa dato che il primo Giudice aveva espressamente affermato che sia le spese del giudizio sia quelle occorse per l'espletamento della perizia d'ufficio dovessero seguire la soccombenza, sicché è evidente che tali spese, nella parte dispositiva della sentenza, avrebbero dovuto essere poi poste a carico della parte convenuta soccombente.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue dunque il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, con conferma della sentenza gravata, anche se sulla base di motivazione in parte diversa.
Le spese processuali si intendono compensate, stante la reciproca soccombenza delle parti su più questioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.321/22
R.G., così dispone:
- Rigetta gli appelli proposti da e dalla Parte_1 Parte_3
- Rigetta altresì l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
- Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio fra le parti;
- Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/02;
- Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n.881/2021 del Tribunale di Terni nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di CTU, dovendosi leggere ove è scritto
“Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, definitivamente a carico di parte attrice.” l'espressione “Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.”; - Dispone l'annotazione della presente correzione sull'originale della sentenza n.881/21.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.321/2022 (a cui è riunita la causa civile di II grado iscritta al R.G. n.327/2022)
Tra
e per essa nella sua qualità di procuratore con Parte_1 Parte_2 rappresentanza, quest'ultima in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Lungotevere A. da Brescia n.9-10, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante principale nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.321/2022
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Aurelio Marino ed elettivamente domiciliata presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto al RE.G.IND. E. , come da procura in calce alla comparsa Email_1
di costituzione con appello incidentale
Appellata ed appellante incidentale in entrambi i giudizi e nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere A. da Brescia n.9, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante principale nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.327/2022 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.881/21 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e, per essa, (di seguito breviter ): Parte_1 Parte_2 Parte_1
“Accertare e dichiarare, l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione dell'art.2697 cc, dell'art.111 Cost., nonché degli artt.115, 116 e 132, n.4, cpc e 119 TUB, per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente, accolto la domanda di accertamento negativo del credito, ritenendo la banca, in virtù del principio della 'vicinanza della prova', onerata della produzione dei contratti relativi ai conti correnti dedotti in giudizio;
per
l'effetto del predetto accertamento, visto il mancato assolvimento dell'onere della prova che deve intendersi posto a carico del correntista-attore, rigettare la domanda da quest'ultimo proposta di accertamento negativo del credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“In via preliminare: correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del
Tribunale di Terni n.881 del 2021 e quindi porre le spese di CTU a carico della parte convenuta;
Nel merito, in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale:
Emendare la sentenza gravata nelle parti evidenziate alle pagg. n.17-18 della comparsa di costituzione con appello incidentale e, quindi, accertare e dichiarare: per un verso, che la
[...]
si è prontamente attivata presso con cinque mesi di anticipo rispetto alle CP_1 Parte_3 decadenze istruttorie, per ottenere, ai sensi dell'art.119 TUB, gli estratti conto oggetto di ordine di esibizione;
per l'altro, che i contratti costitutivi dei conti correnti 10087T, 10153H, 10539C, 10571C,
10612D e 10771.29 ed i contratti di finanziamento in essi regolati sono totalmente nulli per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art.117, co.1 e co.3, TUB;
per l'altro ancora, che, stante la nullità totale dei contratti di conto corrente e di quelli di finanziamento, è impropria, dal punto di vista logico giuridico, ogni valutazione compiuta ipotizzando che i conti fossero aperti alla data della domanda giudiziale.
In accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale:
Rideterminato il dare/avere di cui al rapporto da ultimo distinto con n.631020.01 dal dì dell'impianto del conto corrente n.10087T al 14/7/14, compiuta l'attività secondo i criteri indicati (e così:
1. con omissione della capitalizzazione delle competenze a debito della correntista;
2. con omissione dell'addebito di ogni commissione, anche di massimo scoperto, di affidamento e disponibilità fondi;
3. con omissione di ogni altra commissione e delle spese;
4. con applicazione degli interessi dovuti alla al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente o, in subordine, al tasso Controparte_1
nominale massimo dei b.o.t. annuali;
5. con applicazione degli interessi a debito della Controparte_1 al tasso legale codicistico tempo per tempo vigente;
6. con determinazione della base di computo degli interessi secondo il principio dispositivo della valuta effettiva;
7. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10153H anche allorché distinto con i numeri 10153.74, 10153.87, 10153.87D, 10153.87R e nuovamente col n. 10153.87 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
8. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10539C anche allorché distinto con i numeri 10539.88, 10539.04, 10539.04D, 10539.04R e nuovamente col n.10539.04 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
9. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10571C ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
10. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente
10612D anche allorché distinto con i numeri 10612.62, 10612.75, 10612.75D, 10612.75R e nuovamente con il n. 10612.75 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono;
11. con radiazione delle competenze addebitate per esposizioni del conto corrente 10771.29 anche allorché distinto con numero 631159.95 ovvero, in subordine, con loro rideterminazione secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono) o, in via gradata, di quelli tra questi:
1. accertare e dichiarare che, al 14/7/14, la non era debitrice della Controparte_1 [...]
degli euro 133.835,49 esposti a debito di essa correntista dalle scritture Controparte_2
del conto corrente n.631020.01;
2. accertare e dichiarare che, al 14/7/14, l' era creditrice della Controparte_1 [...]
di euro 288.369,87 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che Controparte_2
l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia.
In accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale:
Condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1
della su indicata somma di euro 288.369,87 ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che
l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia, oltre interessi corrispettivi dal 14/7/14 all'8/8/14 (giorno della notificazione della citazione), interessi di mora dal dì della notifica della citazione al pagamento, capitalizzazione semestrale degli interessi ex art.1283 cc dall'introduzione della domanda giudiziale, risarcimento del maggior danno ex art.1224, co.2, cc.
In ogni caso:
Respingere l'appello principale promosso da siccome infondato, in fatto e in Parte_1
diritto, quando non inammissibile;
Condannare e in solido tra loro, o ciascuna per il proprio titolo Parte_1 Parte_3
come per legge, alla refusione delle spese e dei compensi anche del secondo grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
In ogni caso:
Respingere l'appello principale promosso da siccome infondato, in fatto e in diritto, Parte_3
quando non inammissibile;
Condannare in solido tra loro, o ciascuna per il proprio titolo come per legge, alla Parte_3
refusione delle spese e dei compensi anche del secondo grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”.
Per (di seguito breviter : Controparte_2 Pt_3
“Accertare e dichiarare l'illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata, con violazione dell'art.2697 cc, dell'art.119 TUB, nonché degli artt.115 e 116, 132 n.4 cpc e 111 Cost.: per avere il Tribunale, con motivazione nulla, errata, contraddittoria e apparente ritenuto la carenza di forma scritta delle condizioni contrattuali, gravando la banca convenuta dell'onere di produzione dell'avvenuta stipula delle condizioni contrattuali conto in forza del principio della 'vicinanza alla prova', in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova,
(gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice), nonché per avere, di conseguenza, ingiustamente recepito le risultanze della CTU contabile di rettifica del saldo originario dei rapporti oggetto di lite.
Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt.91 e 92 cpc, nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della con condanna CP_2
della stessa alle spese processuali e di CTU come liquidate in dispositivo.
Per l'effetto dell'accoglimento dei precedenti motivi, accogliere le conclusioni del primo grado e così: <nel merito: rigettare le domande tutte proposte con atto di citazione notificato controparte_1>
in data 6-8/8/14 in quanto infondate in fatto e in diritto, per i tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria: dichiarare prescritti gli importi richiesti in ripetizione per il periodo antecedente al decennio la notifica dell'atto di citazione per tutte le motivazioni spiegate in comparsa e comunque;
dichiarare inammissibile la ripetizione di interessi anatocistici in presenza di conti aperti, come nel caso di specie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.>
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Reitera l'eccezione di tardività dell'appello incidentale ex adverso proposto con la comparsa di costituzione e risposta.”.
Con ordinanza del 26/10/23 veniva disposta la riunione del presente procedimento con il procedimento con R.G. n.327/2022, posteriormente istaurato ed avverso la medesima sentenza.
All'udienza dell'31/10/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società premetteva di aver convenuto in giudizio in I grado la con azione di CP_1 Pt_3 accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n.10087T (oggi distinto dal n.631020.01) ed all'accessoria linea di finanziamento, mediante l'epurazione degli addebiti asseritamente illegittimi e la radiazione ovvero, in subordine, il ricondizionamento delle competenze addebitate per esposizioni dei rapporti n.10571C, n.10153H,
n.10539C, n.10612D e n.10771.29 (anche come successivamente numerati e distinti).
In particolare, la società correntista, a fondamento della domanda, deduceva anzitutto che: il 4/6/03, presso la banca di Terni, aveva aperto il conto corrente n.10087T, conto Controparte_3
che aveva più volte mutato il proprio codice identificativo (dall'1/4/08 dal n.10087.51, dall'1/10/08 dal n.10087.64, dall'1/1/09 dal n.10087.64D, dall'1/4/09 dal n.10087.64R, dall'1/7/09 nuovamente dal n.10087.64 e dall'1/1/12 dal n.631020.01); sin da subito l'istituto di credito le aveva accordato una linea di finanziamento di classe superiore ad euro 5.164,56, regolata – anche quanto all'addebito delle spese, commissioni e interessi – sul c/c n.10087T ed organizzata sotto la forma tecnica dell'apertura di credito (tuttora perdurante) dalla quale essa correntista mai aveva sconfinato;
successivamente aveva acceso, presso la medesima filiale, i conti tecnici n.10153H, n.10539C,
n.10571C, n.10612D e n.10771.29, sui quali avevano trovato regolamento le predette linee di finanziamento autoliquidanti di classe superiore ad euro 5.164,56; tutte le competenze ascritte alla correntista per esposizioni dei rapporti n.10153H, n.10301N, n.10539C, n.10571C, n.10612D,
n.10772.22 e n.10771.29 (anche come successivamente numerati e distinti) erano state costantemente addebitate sul conto corrente ordinario concorrendo così a formarne il saldo di periodo e finale;
il c/c n.631020.01 era ancora in essere e alla data del 14/7/14 aveva un saldo a debito della correntista pari ad euro 133.835,49; ra titolare di tutti rapporti giuridici dedotti in giudizio sia perché alcuni Pt_3
(quale il rapporto di conto corrente n.10771.29) erano stati direttamente aperti presso di essa sia perché a far data dal 23/12/08 aveva incorporato l' così succedendo in tutti i rapporti CP_3
giuridici che a questa facevano capo o avevano fatto capo. Ciò premesso, adduceva che: gli CP_1 istituti di crediti succedutisi nella titolarità dei rapporti bancari avevano praticato usura in suo danno;
avevano addebitato gli interessi ad un tasso ultra-legale mai convenuto e sempre superiore sia a quello determinato dall'art.5 della L.154/92 e dall'art.117 D. Lgs. n.385/93 sia a quello legale codicistico vigente tempo per tempo;
avevano addebitato somme per commissioni e spese, sebbene il loro addebito e la relativa misura non fossero stati convenuti né pubblicizzati;
avevano antergato i giorni di valuta a sé favorevoli postergando quelli vantaggiosi per la correntista;
avevano sottoposto a capitalizzazione trimestrale le competenze a debito di essa correntista. La società correntista evidenziava quindi di aver concluso innanzi al Tribunale chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della nullità (totale o parziale) dei contratti di conto corrente e di finanziamento per cui è causa a fronte della mancata sottoscrizione delle condizioni economiche e delle plurime violazioni di legge poste in essere dalle banche succedutesi nel tempo;
l'accertamento e la dichiarazione che essa correntista non era debitrice della della somma pari ad euro 133.835,49 relativamente al Pt_3 conto corrente oggi distinto al n.631020.01, nonché la conseguente condanna dell'istituto di credito sia al pagamento delle relative somme calcolate in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che fosse stata accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e considerate le rivalutazioni, sia al pagamento del maggior danno ex art.1224, co.2, cc da liquidare considerando l'appartenenza di essa correntista alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori ovvero, in subordine, considerando il danno da svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In quella sede – continuava la - si era poi costituita la la quale, dopo aver eccepito CP_1 Pt_3
l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex art.5 D. Lgs. n.28/10 ss.mm.ii. e la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.163 e 164, co.4, cpc, aveva integralmente contestato l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto – deducendo in particolare la prescrizione delle poste ultradecennali anteriori all'8/8/14 e il difetto di allegazione e prova delle domande avversarie, non avendo parte attrice prodotto né i contratti di conto corrente né gli estratti conto integrali del rapporto – ed aveva quindi concluso per il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte; il tutto con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza – esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio sul conto corrente ordinario n.10087T – ed ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuiva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nei rapporti dare avere tra le parti sussiste un saldo a credito per il correntista, parte attrice, pari ad euro 249.995,69; Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 9.820,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, definitivamente a carico di parte attrice.”.
Con ordinanza del 22/2/22, su iniziativa dell' il Tribunale di Terni correggeva due errori CP_1 materiali della sentenza, disponendo che “…nella sentenza n.881/21 nel dispositivo al punto n.2 ove
è scritto <condanna parte convenuta al pagamento in favore dell delle spese del giudizio che si liquidano euro per esborsi ed compenso oltre generali iva e>
CPA come per legge> debba leggersi ed intendersi <condanna parte convenuta al pagamento in favore dell delle spese del giudizio che si liquidano euro per esborsi ed compenso oltre generali iva e>
9.820,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione per dichiarato anticipo>, mentre nel
P.Q.M.
al rigo 2 ove è scritto nei confronti di < Controparte_4
debba leggersi ed intendersi nei confronti di < .>”.
[...] Controparte_2
Orbene, la – per il tramite della propria mandataria e in qualità di Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito della relativamente ai contratti di c/c per cui è causa (cfr. Gazzetta Pt_3
Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 parte seconda del 23/12/17) –, in particolare, con l'unico motivo di appello impugnava la sentenza di I grado, dolendosi, da una parte, dell'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art.210 cpc impartito dal Tribunale alla banca ai fini della produzione degli estratti conto e, dall'altra parte, della violazione degli artt.2697 cc, 119 TUB, 115, 116 e 132,
n.4 cpc e 111 Cost., per avere il Tribunale onerato la banca convenuta dell'onere di produzione dell'avvenuta stipula delle condizioni contrattuali in forza del principio della vicinanza alla prova, ciò ponendosi in contrasto con il corretto criterio processuale di distribuzione dell'onere della prova, gravante, nel giudizio di accertamento negativo del credito, sulla sola parte attrice. Concludeva pertanto come sopra. si era in sostanza associata alle su esposte deduzioni della , censurando la Pt_3 Parte_1
sentenza di I grado anche nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la sua soccombenza, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e di CTU, con violazione degli artt.91 e
92 cpc. Concludeva quindi come sopra. ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, riportandosi alle tesi già da essa esposte in I CP_1 grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto;
quanto poi all'appello principale proposto dalla cessionaria ha dedotto la carenza di prova circa la sua titolarità del credito per difetto di prova della cessione di esso in suo favore. Dopo avere chiesto la correzione di errore materiale concernente la regolamentazione delle spese occorse per l'espletamento della CTU che il Tribunale, nel solo dispositivo di sentenza, aveva erroneamente posto a carico dell' ha poi contestualmente proposto appello incidentale con il cui primo motivo ha CP_1
impugnato la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto che essa non si era attivata presso la banca per ottenere, ai sensi dell'art.119 TUB, gli estratti conto oggetto dell'ordine di esibizione ex art.210 cpc. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza del Tribunale stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione opposta dalla banca convenuta, osservando che l'eccezione de qua non era stata validamente proposta dato che l'istituto di credito aveva omesso di allegare il suo stato di inerzia;
con il terzo ed ultimo motivo di appello l' ha poi censurato la CP_1 sentenza di I grado per aver ritenuto inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per essere i conti correnti oggetto di causa ancora aperti, osservando che l'azione di ripetizione ben poteva essere esercitata anche se i rapporti di conto corrente bancario erano ancora in essere. Concludeva pertanto come sopra.
Con la nota di trattazione scritta del 17/11/22, la cedente e la cessionaria hanno poi contestato l'ammissibilità del secondo e del terzo motivo dell'impugnazione incidentale, osservando che l'art.334 cpc ammette il ricorso incidentale tardivo (oltre i termini previsti dagli artt. 325 e 327 cpc) soltanto nel caso in cui l'interesse a impugnare sorga quale conseguenza diretta dell'impugnazione principale, principio da intendersi nel senso che l'impugnazione tardiva deve avere ad oggetto i medesimi capi della sentenza di I grado oggetto dell'impugnazione principale.
Tutto ciò posto, osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità ex art.334 cpc è infondata in ragione del fatto che l'impugnazione incidentale tardiva non incontra le limitazioni dedotte dalle odierne appellanti principali essendo la stessa ammissibile anche ove non diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione principale ovvero contro un capo connesso o dipendente. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.15100/24 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n.8486/24; n.26139/22; n.25285/20; n.14094/20), ha ribadito che
“L'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.334, 343 e 371 cpc e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.”.
L'appello incidentale è pertanto ammissibile. Deve poi essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione o meno della Parte_1
a far valere in giudizio il diritto di credito per cui è causa, asseritamente oggetto di una cessione di crediti in blocco in suo favore.
Partendo dal dato normativo, si rileva come il legislatore abbia voluto introdurre specifiche modalità di notifica delle cessioni di crediti in blocco rispetto alle forme ordinarie di cessione ed infatti ha assoggettato tali cessioni alla disciplina speciale del d. lgs. n.385/93, derogativa delle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dall'art.1264 cc;
ed invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nelle caratteristiche di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. A tale proposito, giova puntualizzare come vi sia concordia nella giurisprudenza di legittimità nel ritenere che l'art.58 citato abbia inteso agevolare le notifiche delle cessioni in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale (di seguito breviter G.U.), così dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione a tutte le numerosissime singole controparti dei rapporti acquisiti: l'avviso di pubblicazione in G.U. sostituisce quindi gli adempimenti di cui all'art.1264 cc (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n.20495 del 29/9/20).
Ciò premesso, in punto di prova della cessione, si sono fronteggiati in giurisprudenza diversi orientamenti. Più in particolare, secondo un primo orientamento, la sola allegazione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. potrebbe bastare al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco;
più nel dettaglio, le pronunce della Corte di Cassazione aderenti a tale orientamento hanno statuito che
“…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n.31188) …” (cfr. pag.
n.3 Cass. civ., Sez. I, ord. n.17110 del 26/6/19).
Al contrario, un'altra parte della giurisprudenza propende per la tesi secondo la quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. esonera, sì, la cessionaria dal dover notificare la cessione a tutti i singoli debitori, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua il contenuto del contratto di cessione, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, sent n.22268/18 e ord.
n.2780/19).
Vi è poi una giurisprudenza, per così dire “intermedia”, la quale ha ritenuto che la prova della cessione possa essere raggiunta anche mediante altri elementi indiziari purché il Giudice di merito li ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali ad esempio l'avviso pubblicato sulla G.U., da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “… In tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 del d. lgs. n.385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 22/6/23, n.17944; Cass. 13/6/19,
n.15884; Cass., 16/4/21, n.10200; Cass. 5/11/20, n.24798; Cass. 2/3/16, n.4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art.58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. 20/7/23, n.21821) …” (cfr. pag. 4 e 5 Cass. civ., Sez. III, ord. n.3405 del 6/2/24), potendosi quindi affermare che se è vero che il succitato avviso di per sé non prova la successione nel credito a titolo particolare, nondimeno è vero che lo stesso può costituire una significativa prova indiziaria della cessione laddove – in assenza di specifiche contestazioni in contrario - il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza. In sostanza, secondo tale orientamento, alla quale questa Corte ritiene di aderire, ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, il Giudice di merito, in presenza di contestazioni ad opera della controparte, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, fermo restando che tali contestazioni debbono essere però specifiche, cioè dirette a negare proprio gli specifici fatti addotti dalla cessionaria a dimostrazione dell'avvenuto acquisto, da parte sua, del credito.
In particolare, e venendo al caso in esame, devesi anzitutto osservare come nell'avviso in G.U. (cfr. doc. n.
5-atto di appello ) si legge che erano stati oggetto di cessione quei rapporti giuridici Parte_1
“…classificati in "sofferenza" sia alla data del 31/12/16 sia alla data del 20/12/17 (omissis) I dati indicativi di ciascuno dei Crediti nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno Pt_3 richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”.
Orbene, posto che in atti non c'è alcuna comunicazione in ordine alla classificazione a sofferenza del credito per cui si procede sicché, in questa parte, il solo avviso pubblicato in G.U. lascerebbe comunque dubbi circa la possibilità per la di acquisire certezza, sulla base di esso, in ordine CP_1 all'inclusione del credito in questione nella cessione in blocco;
agli atti v'è però anche la dichiarazione della – in qualità di cedente pro soluto della – la quale in data Pt_3 Parte_1
28/7/21 aveva attestato che “Con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che, il credito vantato nei confronti della società – P. IVA n. – è rientrato Controparte_1 P.IVA_1 nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n.130 e dell'art.58 del D. Lgs dell'1 settembre 1993 n.385, conclusa in data 20/12/17 tra la e la società Controparte_5 [...]
Si precisa che tale cessione concerne le seguenti linee di credito: conto corrente fil. Parte_1
n.08200 rap. n.000631020; conto anticipazioni fil. n.08200 rap. n.072628313. Di detta cessione, a sensi dell'art.58, secondo comma, del sopra citato decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda parte, n.151 del 23/12/17.”
(cfr. note di deposito del 17/11/22), dichiarazione ritualmente depositata dalla cessionaria, la quale, intervenuta soltanto in appello – il giudizio di I grado si era svolto tra la cedente e la società correntista senza alcuna violazione del contraddittorio dato che la cessionaria non era parte necessaria – ben poteva produrla in questa sede. Ebbene – stante il contenuto dell'avviso in G.U., l'indicazione comunque di un link contenente l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione della cedente – può ritenersi raggiunta sul piano indiziario la prova della successione della a titolo particolare Parte_1
nel rapporto per cui è causa.
Venendo ora al merito delle questioni, si osserva quanto segue.
In relazione anzitutto all'ammissibilità o meno dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 cpc e alla distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 cc, non sono anzitutto condivisibili le statuizioni del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto che parte attrice non si era attivata presso la banca convenuta per ottenere ex art.119 TUB gli estratti conto (poi oggetto dell'ordine di esibizione), nonché laddove aveva ritenuto che, nel caso in esame, fosse l'istituto di credito ad essere onerato della produzione sia dei contratti sia degli estratti conto alla luce del c.d. principio di vicinanza alla prova. Quanto al primo profilo, si rileva che l' – come dedotto dalla stessa con il primo CP_1 motivo dell'appello incidentale che, sul punto, è fondato – aveva tempestivamente depositato con la seconda memoria istruttoria il doc. n.35 che recava proprio la richiesta ex art.119 TUB avente ad oggetto gli estratti conto (non già i contratti dato che, per quanto di seguito si dirà, ne aveva dedotto l'inesistenza): ne consegue che l'ordine di esibizione di cui all'art.210 cpc, dapprima rigettato e poi concesso, era stato correttamente emesso essendo stato preceduto dalla corrispondente richiesta ex art.119 TUB.
Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che se è vero che l'onus probandi ex art.2697 cc, nell'ipotesi in cui sia esercitata l'azione di accertamento negativo degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi, anatocismo, commissioni, valuta e spese pattuiti illegittimamente nell'ambito di un contratto effettivamente stipulato dalle parti per iscritto, ricade sull'attore giacché comunque la prova della pattuizione per iscritto di clausole illegittime riguarda un fatto positivo, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l' nell'atto di citazione (cfr. fascicolo di I grado) aveva invece CP_1 postulato l'inesistenza del contratto scritto (id est un fatto negativo), deducendo che “Per vero, i contratti non furono vestiti della forma scritta richiesta, quoad substantiam, dall'art.117 ovvero, in linea gradata, non indicativo il disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in via ancor più subordinata, lo determinavano mercè rinvio agli usi.” (cfr. pag. n.13-atto di citazione), sicché, proprio a fronte dell'allegazione dell'odierna appellata circa l'inesistenza del documento contrattuale, l'onere di fornire la prova contraria – ossia la prova della stipula per iscritto dei contratti di conto corrente, assistiti da aperture di credito, e quindi della legittimità degli addebiti effettuati – cedeva a carico della banca: ciò però non già alla luce del c.d. principio di vicinanza alla prova, ma in ossequio agli ordinari principi attinenti alla distribuzione dell'onere probatorio giacché nel caso in esame, avendo l' agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del credito CP_1 preteso dalla e l'accertamento del reale saldo del relativo rapporto, allegando la mancata Pt_3
redazione per iscritto e sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale, non si vede cosa la stessa potesse ritenersi onerata di produrre.
Né peraltro può rilevare in contrario la produzione, contestuale al deposito degli estratti conto, del contratto di conto corrente n.10087 del 5/6/03 e della lettera/contratto di apertura di credito del
26/3/14 sul c/c n.631020.01, in ragione del fatto che l'ordine di esibizione aveva ad oggetto soltanto gli estratti conto e non già i contratti, sicché tale produzione documentale, non essendo stata oggetto dell'ordine ex art.210 cpc e non essendo stata depositata dalla banca entro il secondo termine di cui all'art.183 cpc, era tardiva e quindi è inutilizzabile, come già correttamente ritenuto dal Tribunale.
Per tutto quanto sopra evidenziato, va quindi rigettato l'appello principale.
Procedendo con l'appello incidentale, ne va poi rigettato il secondo motivo, dovendosi al riguardo osservare che correttamente il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avanzata dalla : se è vero che tale eccezione comprende il profilo dell'inerzia, Pt_3 nondimeno è vero che la ritualità dell'eccezione non può essere ancorata all'uso di formule sacramentali proprio in ragione del fatto che l'istituto della prescrizione ha, quale suo elemento costitutivo, l'inerzia del creditore, sicché nella deduzione della intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie, deve ritenersi presupposta l'allegazione dell'inerzia della per il periodo indicato CP_1
dalla legge.
Dovrà poi rigettarsi anche l'ultimo motivo dell'appello incidentale poiché nella pendenza di un rapporto di conto corrente – come nel caso di specie – la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi è inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo: sul punto la giurisprudenza è consolidata nel senso che, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento dell'eventuale nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese e quindi dell'esatto saldo contabile (cfr.
Tribunale Ferrara, 29/1/20; Tribunale Parma 22/2/18). Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.4214 del 15/2/24) ha di recente specificato che
“…l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt.2033 e ss. cc, in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso (omissis) Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo…” (cfr. ex plurimis Cass. civ., ord. n.13586/24): vero è infatti che il presupposto per la restituzione dell'indebito consiste in un pagamento, vale a dire un versamento solutorio, situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato;
ma le rimesse solutorie confluiscono pur sempre in una sequenze di annotazioni di poste attive e passive che solo alla chiusura del conto possono formare oggetto di una condanna dell'istituto di credito. Né si potrebbe ritenere che quest'ultimo potrebbe comunque far valere nel proseguo del giudizio le movimentazioni successive al momento, di norma coincidente con il deposito della CTU contabile, rispetto al quale sia stato quantificato il corretto saldo del conto perché ciò significherebbe proseguire l'attività istruttoria sine die. Né in ciò si ravvisa alcuna violazione dell'art.1852 cc laddove è previsto che “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito” giacché una volta emessa una pronuncia di accertamento del saldo a credito del correntista relativo ad un conto ancora aperto, lo stesso correntista, recandosi in banca in qualunque momento potrebbe infatti disporre delle somme risultanti a suo credito, come previsto dalla citata disposizione.
Ebbene, venendo quindi alle risultanze della CTU, così come emergenti dal ricalcolo effettuato dal perito, la Corte dà atto che le stesse vanno tenute ferme in relazione alla domanda di accertamento del saldo rettificato relativa al conto corrente n.10087 dal 4/6/03 al 14/7/14 per un importo pari ad euro 249.995,69: al riguardo si osserva infatti che i saldi così rettificati – anche in punto di rimesse solutorie (cfr. III° ipotesi) stante la ritualità della relativa eccezione di prescrizione per quanto sopra evidenziato – restano quelli già indicati dal Tribunale dato che anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale per essere la consulenza d'ufficio precisa ed immune da contraddizioni o altri vizi logici.
Da ultimo, dovrà invece accogliersi l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall' CP_1 concernente la regolamentazione delle spese occorse per l'espletamento della CTU, erroneamente poste, nel solo dispositivo della sentenza, a carico di parte attrice: l'errore si evince infatti dalla motivazione della sentenza stessa dato che il primo Giudice aveva espressamente affermato che sia le spese del giudizio sia quelle occorse per l'espletamento della perizia d'ufficio dovessero seguire la soccombenza, sicché è evidente che tali spese, nella parte dispositiva della sentenza, avrebbero dovuto essere poi poste a carico della parte convenuta soccombente.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue dunque il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, con conferma della sentenza gravata, anche se sulla base di motivazione in parte diversa.
Le spese processuali si intendono compensate, stante la reciproca soccombenza delle parti su più questioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.321/22
R.G., così dispone:
- Rigetta gli appelli proposti da e dalla Parte_1 Parte_3
- Rigetta altresì l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
- Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio fra le parti;
- Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/02;
- Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n.881/2021 del Tribunale di Terni nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di CTU, dovendosi leggere ove è scritto
“Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, definitivamente a carico di parte attrice.” l'espressione “Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.”; - Dispone l'annotazione della presente correzione sull'originale della sentenza n.881/21.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini