Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 29/05/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1406 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. MAZZEO MARCELLA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.DAL BO DANIELA , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in VIA GEROLAMO BELLONI, ROMA
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv.DI GIROLAMO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: obbligo contributivo.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 26/08/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio la resistente nonché l'agente della riscossione, proponendo CP_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29920240017750853000, avente ad oggetto contributi di pertinenza della Parte_2
per gli anni 2020, 2022 e 2023 per € 5.935,84, eccependo
[...]
l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore per insussistenza dei
1
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato;
in particolare, l' ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, affermato la legittimità della procedura esattoriale, mentre la resistente ha affermato l'obbligo contributivo della ricorrente desunta CP_1
dall'iscrizione al relativo Ordine professionale e dall'esercizio di attività tipica della relativa professione (sindaco di società di capitali).
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Ai fini del decidere,va preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento.
Il D.lgs n. 139/2005 recante Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, prevede che “L'esercizio della professione di dottore commercialista esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore,di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico,concessionario della riscossione di tributi;
e) dell' attività di promotore finanziario…
Sotto il profilo previdenziale, l'art. 22 della L. n. 21/1986 regola la materia dell'iscrizione e prevede“1. Sono obbligatoriamente iscritti alla i dottori CP_1
commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
Pertanto, l'obbligo contributivo alla non può Parte_3
sussistere come conseguenza della mera iscrizione al relativo Ordine
2 professionale, occorrendo l'accertamento dell'esercizio della professione in via continuativa.
Nel caso in esame, l'istruzione probatoria non consente di affermare che la CP_1
resistente abbia adempiuto l'onere probatorio che era a suo carico.
Dall'estratto dell' prodotto dalla resistente emerge il Controparte_2 CP_1
possesso in capo alla ricorrente del codice ateco per i revisori legali (già revisori contabili) ossia codice 692013 dal 15/12/2014.
Ritiene il decidente che tale attività,in quanto non riservata agli iscritti negli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti non possa costituire elemento sufficiente per affermare la continuità professionale e quindi l'obbligo contributivo de qua.
Va invece ritenuto che tale attività rientra certamente nell'esercizio dell'attività di revisore legale ossia nella attività tipica del controllo dei conti.
Risulta poi evidente che, l'iscritto all'Ordine che eserciti altra attività (revisore legale) per la quale sia a sua volta prevista una forma di previdenza obbligatoria
(ossia l'iscrizione alla Gestione separata dell' per gli iscritti al registro dei CP_4
revisori), non è soggetto all'obbligo contributivo nei confronti della cassa professionale.
In conclusione, la mera iscrizione all'Ordine (cosi come il mero possesso della partita iva con codice ateco dei revisori legali (contabili)) non costituisce prova dell'esercizio “con carattere di continuità” della professione esercitata, il cui onere grava sulla resistente (arg. ex Cass. SS.UU. n. 2612/2017). CP_1
Pertanto, deve concludersi che la resistente, che era onerata, non ha fornito CP_1
la prova dell'esercizio professionale da parte della ricorrente con il necessario carattere di continuità ai fini dell'obbligo contributivo, non essendo sufficiente il mero possesso della partita iva.
Vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agente della riscossione poiché il ricorso è stato accolto nel merito;
tra le altre parti seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla la cartella di pagamento opposta e dichiara insussistente l'obbligo contributivo come in motivazione;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1
in complessivi euro 2.700,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente;
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_2
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Trapani, 29/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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