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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1098/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(cod.fisc. ) nato a [...]_1 C.F._1 (CL) il 30/01/1941 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Vitellaro (cod. fisc. ), con domicilio fisico C.F._2 presso il suo studio a Caltanissetta, V.Le della Regione n. 6 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF Controparte_2
) e US AR (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t;
Email_2 Email_4
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 12/07/2024, il sig.
ha opposto le risultanze della consulenza espletata in Parte_1 sede di ATP limitatamente al profilo concernente la decorrenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità grave [ad avviso del primo CTU insorti a partire dal 8/3/2024, data della visita peritale]. La difesa attorea ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, sottolineando che:
➢ il CTU ha trascurato di considerare le problematiche cognitive derivanti da atrofia cerebrale accertata mediante <<…esami di diagnostica per immagini (RMN encefalo del 6.8.2021 e TC encefalo del 9.7.2021)>>;
➢ il CTU ha fondato le proprie valutazione peritali anche su documentazione sanitaria estranea alle evidenze documentali di causa
[si tratta di una>
1 che <non è mai stata prodotta dalla difesa né ve ne traccia nel fascicolo telematico>> pag. 3 ricorso];
➢ non è stata considerata la seguente documentazione: CP_
• Certificato medico inoltrato all' del 10.01.2023 ove si rappresenta: <decadimento cognitivo severo di natura vasculopatica con note psicosi (tc ampliamento su base atrofica sovra e sottotentrionale della volta cranica), poliatrosi diffusa a marcata incidenza funzionale>>;
• Certificato geriatrico del 02.09.2022 a firma del dott.
ove si rappresenta: <decadimento cognitivo severo di natura vasculopatica con note psicosi (tc ampliamento su base atrofica sovra e sottotentrionale della volta cranica), poliatrosi diffusa a marcata incidenza funzionale>>;
• Certificato fisiatrico del 09.11.2022 a firma del dott. ove si rappresenta: <deficit persona_3 deambulatorio a incidenza funzionale in paziente con poliartrosi diffusa>>. In aggiunta a ciò, sono stati richiamati anche i rilievi critici svolti dal CTP dott.
il quale ha osservato: < (…) Passando alla valutazione del caso non Persona_4 sussistono dubbi sull'attuale sostanziale perdita delle autonomie del signor Pt_1 peraltro riconosciuta dallo stesso CTU dott. che sottolineava come Persona_5 questi fosse, al momento della sua visita, incapace di deambulare (”Il paziente risulta essere impossibilitato alla deambulazione autonoma, al mantenimento della stazione eretta senza appoggio a persona ed impossibilitato ad eseguire autonomamente i passaggi posturali. L'articolarità dei principali segmenti scheletrici risulta dolente e fortemente limitata si da impedire la deambulazione autonoma, l'effettuazione dei cambi posturali e il mantenimento della stazione eretta”) e necessitasse a tal scopo di “aiuto massivo di terzi”. Correttamente, sulla base di tali chiare evidenze, ovviamente il dott. ha concluso per la Persona_5 sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, ma tutte le problematiche di cui alla diagnosi del CTU, che si conferma, erano state accertate e documentate già da tempo, non essendo affatto di recente insorgenza né accertate per la prima volta in occasione dell'osservazione effettuata dalla CTU dott. (che, Persona_5 come detto, visitava il signor in data 08.03.2024). (…) Che le condizioni del Pt_1 signor fossero significativamente compromesse è documentato fin dalla visita Pt_1 geriatrica del 2.09.2022 che descriveva una severa riduzione delle autonomie funzionali (3 capacità residue su 6 nelle attività basali della vita quotidiana ADL, nessuna capacità residua nelle attività strumentali della vita quotidiana IADL e compromissione delle funzioni superiori con punteggio MMSE di 10,5, compatibile con severo decadimento cognitivo).(…) Anche altre valutazioni, ad esempio, segnalavano le criticità nella deambulazione (visita fsiatrica del 9.11.2022 “defcit deambulatorio a incidenza funzionale in pz con poliartrosi diffusa”) e sussistevano problematiche cognitive in soggetto con accertata atrofa cerebrale dimostrata da esami di diagnostica per immagin (RMN encefalo del 6.8.2021 e TC encefalo del 9.7.2021). A incidere negativamente sul funzionamento del signor anche un Pt_1 severo defcit uditivo che pregiudica (e pregiudicava) ulteriormente le capacità di comunicazione. (…) Si può formulare sul signor nato a [...] - CL il 03.01.1941, la diagnosi di:“scadimento del funzionamento complessivo in soggetto affetto da poliartrosi a grave incidenza funzionale, non deambulante, con deterioramento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica,
2 severa ipoacusia neurosensoriale, cardiopatia ischemica già trattata con bypass aorto-coronarico, ipotiroidismo, pregresso trattamento chirurgico su epitelioma spinocellulare ulcerato labbro inferiore”>> [cfr. “signed 1- tona paolino giuseppe.pdf” pagine 5-6-7]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova CTU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni peritali raggiunte sul piano della decorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'accompagnamento e della condizione di disabilità grave. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
<< DISCUSSIONE CLINICA E CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI Dallo studio degli atti processuali, dall'ananmesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di anni 84 in scadenti condizioni generali (letto – poltrona) affetto da POLIARTROSI A GRAVE INCIDENZA FUNZIONALE, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA INVOLUTIVA CON DEMENZA , PREGRESSO ICTUS
NEUROSENSORIALE , IPOTIROIDISMO CP_3 CP_4 CP_5 SOSTITUTIVA, Controparte_6
, PREGRESSO , DOPPIA
[...] Controparte_7 INCONTINENZA SFINTERICA ED IMPOSSIBILITA' ALLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA . Il quadro patologico accertato nel periziando di anni Parte_1 84 è da ritenersi certamente grave e fortemente limitante l'autosufficienza dello stesso specie ove si consideri l'età avanzata del periziando. Prima di affrontare il caso in esame, vorrei focalizzare l'attenzione sul concetto di autosufficienza e sul significato della necessità di assistenza continuata. Tale necessità viene determinata dall'impossibilità di deambulare autonomamente o dall'impossibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana. L'autosufficienza, nel compiere gli atti della vita quotidiana, viene intesa, secondo gli orientamenti vigenti, nella capacità autonoma e continuativa di eseguire senza l'aiuto di alcuno, la vestizione, la cura dell'igiene personale, e del proprio ambiente di vita, avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago, ect. .(“Consulenza Tecnica in Medicina Legale “ Ed. Giuffrè) . Posta questa necessaria premessa e tonando al caso in esame possiamo affermare presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 84 in scadenti condizioni generali affetto da un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di
3 demenza con doppia incontinenza sfinterica, grave artrosi con impossibilità a deambulare e per tali motivi l' Caltanissetta ha da tempo concesso l'erogazione di pannoloni e CP_8 traverse monouso , nonché di sedia a rotelle per gli spostamenti e l'assistenza domiciliare per la riabilitazione fisica . Inoltre dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psicofisiche del sig. di anni 84, all'epoca della Parte_1 visita da parte della Commissione Medica, ovvero in data 18/4/2023 , esprimevano già una condizione psicofunzionale fortemente compromessa;
si evince inoltre che quanto oggi evidenziato era già presente sin da allora anche se ovviamente in progressiva evoluzione peggiorativa. Per quanto attiene la valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetto il periziando di Parte_1 anni 84 possiamo affermare con certezza che esso determina uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché lo stesso a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni funzionali che ne conseguono non è in grado di deambulare e di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana , nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 . Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92, si precisa che tale grave quadro clinico anche se oggi ulteriormente precipitato, sulla scorta della documentazione annessa agli atti , risulta certamente presente sin dal 18/1/2023 epoca di presentazione della domanda per via amministrativa. CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sul sig. di anni 84 in atto assume gravità tale da determinare uno Parte_1 stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% ( centopercento ) con necessità di assistenza continua non essendo lo stesso in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Inoltre, tale complesso patologico costituisce Handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3. Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionisticoassistenziali richieste con il presente ricorso sarà a far data dal 18/1/2023 epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, poichè i requisiti sanitari necessari per concedere i benefici di cui sopra , erano certamente presenti sin da allora>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha mosso alcuna contestazione nei confronti di quanto CP_1 osservato dal secondo CTU. Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni sanitarie Pt_1 richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1/2/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 18/01/2023). Dalla stessa data ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92.
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di
4 Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014).
5 Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dal ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuita, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui <le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato ed alla capacita delle persone, debbono ritenersi valore indeterminabile, ai fini della liquidazione spese giudiziali (così già cass. n. 1877 del 1965; più recentemente nn. 1828 1999, 24979 2018), e ha volte accostato la condizione portatore handicap ad un vero proprio status (v. es. in tal senso 21416 2019), trattandosi propriamente una qualità giuridica che l. 104 1992, art. 3, comma 1, attribuisce soggetto ("colui presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata progressiva, è causa difficoltà apprendimento, relazione integrazione lavorativa tale da determinare processo svantaggio sociale emarginazione") nei confronti altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, quale a sua volta matrice pluralità indeterminata situazioni soggettive attive passive, cui al medesimo commi 2 ss., 17, -art. 19, 33 ss. cit., succ. mod. integraz.>> (Cass. lav. 29311/2020). La richiesta cumulativa dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/1992 comporta dunque che il valore della causa sia indeterminabile e quindi debba farsi riferimento allo scaglione tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 (in conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 6 DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022). Applicando tali principi al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1528 (€ 496 per la fase di studio, € 394 per la fase introduttiva ed € 638 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 4638 (€ 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, 1347 per la fase istruttoria e
€ 1838 per la fase decisionale), quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del quarto scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione per un terzo, dunque, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 4100.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
6 * * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che il sig. a far data dal Parte_1 1/2/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 18/01/2023), si trova nelle condizioni medico-legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuto portatore di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/1992; b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa per un terzo le spese di lite;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione liquidata nella somma complessiva di € 4100 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Claudio Vitellaro procuratore antistatario. e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 4/11/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(cod.fisc. ) nato a [...]_1 C.F._1 (CL) il 30/01/1941 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Vitellaro (cod. fisc. ), con domicilio fisico C.F._2 presso il suo studio a Caltanissetta, V.Le della Regione n. 6 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF Controparte_2
) e US AR (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t;
Email_2 Email_4
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 12/07/2024, il sig.
ha opposto le risultanze della consulenza espletata in Parte_1 sede di ATP limitatamente al profilo concernente la decorrenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità grave [ad avviso del primo CTU insorti a partire dal 8/3/2024, data della visita peritale]. La difesa attorea ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, sottolineando che:
➢ il CTU ha trascurato di considerare le problematiche cognitive derivanti da atrofia cerebrale accertata mediante <<…esami di diagnostica per immagini (RMN encefalo del 6.8.2021 e TC encefalo del 9.7.2021)>>;
➢ il CTU ha fondato le proprie valutazione peritali anche su documentazione sanitaria estranea alle evidenze documentali di causa
[si tratta di una
1 che <non è mai stata prodotta dalla difesa né ve ne traccia nel fascicolo telematico>> pag. 3 ricorso];
➢ non è stata considerata la seguente documentazione: CP_
• Certificato medico inoltrato all' del 10.01.2023 ove si rappresenta: <decadimento cognitivo severo di natura vasculopatica con note psicosi (tc ampliamento su base atrofica sovra e sottotentrionale della volta cranica), poliatrosi diffusa a marcata incidenza funzionale>>;
• Certificato geriatrico del 02.09.2022 a firma del dott.
ove si rappresenta: <decadimento cognitivo severo di natura vasculopatica con note psicosi (tc ampliamento su base atrofica sovra e sottotentrionale della volta cranica), poliatrosi diffusa a marcata incidenza funzionale>>;
• Certificato fisiatrico del 09.11.2022 a firma del dott. ove si rappresenta: <deficit persona_3 deambulatorio a incidenza funzionale in paziente con poliartrosi diffusa>>. In aggiunta a ciò, sono stati richiamati anche i rilievi critici svolti dal CTP dott.
il quale ha osservato: < (…) Passando alla valutazione del caso non Persona_4 sussistono dubbi sull'attuale sostanziale perdita delle autonomie del signor Pt_1 peraltro riconosciuta dallo stesso CTU dott. che sottolineava come Persona_5 questi fosse, al momento della sua visita, incapace di deambulare (”Il paziente risulta essere impossibilitato alla deambulazione autonoma, al mantenimento della stazione eretta senza appoggio a persona ed impossibilitato ad eseguire autonomamente i passaggi posturali. L'articolarità dei principali segmenti scheletrici risulta dolente e fortemente limitata si da impedire la deambulazione autonoma, l'effettuazione dei cambi posturali e il mantenimento della stazione eretta”) e necessitasse a tal scopo di “aiuto massivo di terzi”. Correttamente, sulla base di tali chiare evidenze, ovviamente il dott. ha concluso per la Persona_5 sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, ma tutte le problematiche di cui alla diagnosi del CTU, che si conferma, erano state accertate e documentate già da tempo, non essendo affatto di recente insorgenza né accertate per la prima volta in occasione dell'osservazione effettuata dalla CTU dott. (che, Persona_5 come detto, visitava il signor in data 08.03.2024). (…) Che le condizioni del Pt_1 signor fossero significativamente compromesse è documentato fin dalla visita Pt_1 geriatrica del 2.09.2022 che descriveva una severa riduzione delle autonomie funzionali (3 capacità residue su 6 nelle attività basali della vita quotidiana ADL, nessuna capacità residua nelle attività strumentali della vita quotidiana IADL e compromissione delle funzioni superiori con punteggio MMSE di 10,5, compatibile con severo decadimento cognitivo).(…) Anche altre valutazioni, ad esempio, segnalavano le criticità nella deambulazione (visita fsiatrica del 9.11.2022 “defcit deambulatorio a incidenza funzionale in pz con poliartrosi diffusa”) e sussistevano problematiche cognitive in soggetto con accertata atrofa cerebrale dimostrata da esami di diagnostica per immagin (RMN encefalo del 6.8.2021 e TC encefalo del 9.7.2021). A incidere negativamente sul funzionamento del signor anche un Pt_1 severo defcit uditivo che pregiudica (e pregiudicava) ulteriormente le capacità di comunicazione. (…) Si può formulare sul signor nato a [...] - CL il 03.01.1941, la diagnosi di:“scadimento del funzionamento complessivo in soggetto affetto da poliartrosi a grave incidenza funzionale, non deambulante, con deterioramento cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica,
2 severa ipoacusia neurosensoriale, cardiopatia ischemica già trattata con bypass aorto-coronarico, ipotiroidismo, pregresso trattamento chirurgico su epitelioma spinocellulare ulcerato labbro inferiore”>> [cfr. “signed 1- tona paolino giuseppe.pdf” pagine 5-6-7]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova CTU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni peritali raggiunte sul piano della decorrenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'accompagnamento e della condizione di disabilità grave. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
<< DISCUSSIONE CLINICA E CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI Dallo studio degli atti processuali, dall'ananmesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di anni 84 in scadenti condizioni generali (letto – poltrona) affetto da POLIARTROSI A GRAVE INCIDENZA FUNZIONALE, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA INVOLUTIVA CON DEMENZA , PREGRESSO ICTUS
NEUROSENSORIALE , IPOTIROIDISMO CP_3 CP_4 CP_5 SOSTITUTIVA, Controparte_6
, PREGRESSO , DOPPIA
[...] Controparte_7 INCONTINENZA SFINTERICA ED IMPOSSIBILITA' ALLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA . Il quadro patologico accertato nel periziando di anni Parte_1 84 è da ritenersi certamente grave e fortemente limitante l'autosufficienza dello stesso specie ove si consideri l'età avanzata del periziando. Prima di affrontare il caso in esame, vorrei focalizzare l'attenzione sul concetto di autosufficienza e sul significato della necessità di assistenza continuata. Tale necessità viene determinata dall'impossibilità di deambulare autonomamente o dall'impossibilità fisica e/o mentale di compiere i comuni atti della vita quotidiana. L'autosufficienza, nel compiere gli atti della vita quotidiana, viene intesa, secondo gli orientamenti vigenti, nella capacità autonoma e continuativa di eseguire senza l'aiuto di alcuno, la vestizione, la cura dell'igiene personale, e del proprio ambiente di vita, avere un minimo grado di autonomia nella vita relazionale e nelle attività di svago, ect. .(“Consulenza Tecnica in Medicina Legale “ Ed. Giuffrè) . Posta questa necessaria premessa e tonando al caso in esame possiamo affermare presa visione della documentazione specialistica annessa agli atti, che siamo in presenza di un soggetto di anni 84 in scadenti condizioni generali affetto da un quadro clinico complesso e reso particolarmente grave dalla presenza di
3 demenza con doppia incontinenza sfinterica, grave artrosi con impossibilità a deambulare e per tali motivi l' Caltanissetta ha da tempo concesso l'erogazione di pannoloni e CP_8 traverse monouso , nonché di sedia a rotelle per gli spostamenti e l'assistenza domiciliare per la riabilitazione fisica . Inoltre dalla documentazione sanitaria annessa agli atti si evince che le condizioni psicofisiche del sig. di anni 84, all'epoca della Parte_1 visita da parte della Commissione Medica, ovvero in data 18/4/2023 , esprimevano già una condizione psicofunzionale fortemente compromessa;
si evince inoltre che quanto oggi evidenziato era già presente sin da allora anche se ovviamente in progressiva evoluzione peggiorativa. Per quanto attiene la valutazione percentuale del complesso morboso da cui risulta affetto il periziando di Parte_1 anni 84 possiamo affermare con certezza che esso determina uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua poiché lo stesso a causa del complesso patologico sopra descritto e per le limitazioni funzionali che ne conseguono non è in grado di deambulare e di svolgere autonomamente i comuni atti della vita quotidiana , nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 . Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92, si precisa che tale grave quadro clinico anche se oggi ulteriormente precipitato, sulla scorta della documentazione annessa agli atti , risulta certamente presente sin dal 18/1/2023 epoca di presentazione della domanda per via amministrativa. CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro si esprime quanto segue: il complesso morboso accertato in sede peritale sul sig. di anni 84 in atto assume gravità tale da determinare uno Parte_1 stato di totale e permanente inabilità lavorativa 100% ( centopercento ) con necessità di assistenza continua non essendo lo stesso in grado di deambualre e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Inoltre, tale complesso patologico costituisce Handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3. Si ritiene inoltre che la decorrenza del diritto alle prestazioni pensionisticoassistenziali richieste con il presente ricorso sarà a far data dal 18/1/2023 epoca di presentazione della domanda per via amministrativa, poichè i requisiti sanitari necessari per concedere i benefici di cui sopra , erano certamente presenti sin da allora>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha mosso alcuna contestazione nei confronti di quanto CP_1 osservato dal secondo CTU. Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni sanitarie Pt_1 richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1/2/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 18/01/2023). Dalla stessa data ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92.
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di
4 Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014).
5 Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dal ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuita, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui <le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato ed alla capacita delle persone, debbono ritenersi valore indeterminabile, ai fini della liquidazione spese giudiziali (così già cass. n. 1877 del 1965; più recentemente nn. 1828 1999, 24979 2018), e ha volte accostato la condizione portatore handicap ad un vero proprio status (v. es. in tal senso 21416 2019), trattandosi propriamente una qualità giuridica che l. 104 1992, art. 3, comma 1, attribuisce soggetto ("colui presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata progressiva, è causa difficoltà apprendimento, relazione integrazione lavorativa tale da determinare processo svantaggio sociale emarginazione") nei confronti altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, quale a sua volta matrice pluralità indeterminata situazioni soggettive attive passive, cui al medesimo commi 2 ss., 17, -art. 19, 33 ss. cit., succ. mod. integraz.>> (Cass. lav. 29311/2020). La richiesta cumulativa dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/1992 comporta dunque che il valore della causa sia indeterminabile e quindi debba farsi riferimento allo scaglione tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 (in conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 6 DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022). Applicando tali principi al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1528 (€ 496 per la fase di studio, € 394 per la fase introduttiva ed € 638 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 4638 (€ 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, 1347 per la fase istruttoria e
€ 1838 per la fase decisionale), quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del quarto scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione per un terzo, dunque, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 4100.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che il sig. a far data dal Parte_1 1/2/2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 18/01/2023), si trova nelle condizioni medico-legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuto portatore di disabilità grave ex art. 3 c. 3 l. 104/1992; b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa per un terzo le spese di lite;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione liquidata nella somma complessiva di € 4100 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Claudio Vitellaro procuratore antistatario. e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 4/11/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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