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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7416 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. ZARONE FABRIZIO, presso il quale elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Vecchia snc;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dal matrimonio erano nati cinque figli , nato il [...]; nata il [...]; , nato il Per_1 Per_2 Per_3
20/11/1989; , nato il [...]; , nata il [...]), tutti economicamente Per_4 Per_5 indipendenti, ha chiesto - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa ex coniugale alla sig.ra nulla a titolo di Controparte_1 mantenimento in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
All'udienza del 06/05/25, parte ricorrente ha chiesto decidere la causa senza la previsione di condizioni accessorie. La sig.ra , comparsa personalmente e avvisata della facoltà Controparte_1 di farsi assistere da un avvocato, non si è opposta alla domanda di separazione, né alla domanda di divorzio.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza a ogni sollecitazione verso una conciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 14, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982);
c) spese di lite al definitivo;
d) provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'08/05/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7416 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. ZARONE FABRIZIO, presso il quale elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Vecchia snc;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dal matrimonio erano nati cinque figli , nato il [...]; nata il [...]; , nato il Per_1 Per_2 Per_3
20/11/1989; , nato il [...]; , nata il [...]), tutti economicamente Per_4 Per_5 indipendenti, ha chiesto - per le ragioni indicate nell'atto introduttivo - pronunciare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa ex coniugale alla sig.ra nulla a titolo di Controparte_1 mantenimento in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
All'udienza del 06/05/25, parte ricorrente ha chiesto decidere la causa senza la previsione di condizioni accessorie. La sig.ra , comparsa personalmente e avvisata della facoltà Controparte_1 di farsi assistere da un avvocato, non si è opposta alla domanda di separazione, né alla domanda di divorzio.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza a ogni sollecitazione verso una conciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1c.c.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 14, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982);
c) spese di lite al definitivo;
d) provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'08/05/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso