Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4140/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bitonto, come da Parte 1
mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Ciardo, come da CP_1
mandato in atti;
RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP 1 , unitisi in matrimonio concordatario in data 29.9.1990, hanno generato due figli, nati, rispettivamente, in data 28.1.1991 e in data 9.6.1992; la loro separazione è stata dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 375/2005 dell'11.4.2005 R.G. n. 2708/2004.
Con sentenza depositata in data 9.5.24 è stata adottata la statuizione inerente lo status;
nelle more del prosieguo del giudizio, le parti hanno manifestato la volontà di definire
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, con la precisazione che la pattuizione di cui al punto 1b deve intendersi riferita alla cessione di cui al punto 3:
1) AS ZO versa un assegno divorzile "una tantum in favore della
Sig.ra LU MA dell'importo di € 25.000,00 secondo le seguenti modalità:
a) Euro 5.000,00 alla sottoscrizione del presente atto con bonifico i cui dati sono noti a
AS ZO;
b) Euro 20.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di cessione dell'abitazione di cui al punto sub 2) con assegno circolare.
2) La Sig.ra LU, ricevute le somme di cui al punto sub 1), dichiara non aver null'altro a pretendere a nessun titolo nei confronti del Sig. AS ZO dichiarando espressamente di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere in futuro la reversibilità della pensione dell'ex coniuge, l'assegno successorio e/o alimentare e con essi qualsiasi altra richiesta di natura economica. AS ZO accetta la suddetta rinuncia.
3) Con effetti strettamente connessi, condizionati e collegati alla domanda e pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti convengono quanto segue: l'abitazione familiare sita in OP (Le) alla Via XXV Aprile n. 12 Piano 1, identificata dal NCEU del Comune di OP al foglio 37, particella 343, subalterno
10 e foglio 37, particella 346, subalterno 3, attualmente cointestata a LU MA e
AS ZO, verrà da entrambe le parti donata ai figli di LU MA e
AS ZO, AS MO nato a [...] il [...] e AS IA nata a OP (Le) il [...] in [...] eguali e pro indiviso.
4) Le parti pertanto compariranno il giorno 16.01.2025 presso lo Studio Notarile scelto dalla Sig.ra LU MA la quale si accollerà integralmente ogni costo relativo alla cessione / donazione dell'immobile di cui al punto sub 3 in favore dei due figli, ivi inclusi i costi di trascrizione, di fornitura dell'APE, obbligandosi espressamente a svincolare e a manlevare il Sig. AS dal pagamento di qualsivoglia suddetto onere o tassa ovvero anche dei costi relativi a tutti gli adempimenti connessi al trasferimento dell'immobile innanzi indicato inclusi quelli eventualmente occorrenti per sanare difformità catastali.
5) Con la sottoscrizione del presente accordo LU MA e AS ZO rinunciano a tutto quanto richiesto e dedotto negli atti del giudizio n. 4140/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale civile di Lecce con udienza fissata per il 14.02.2025.
6) Le parti dichiarano di essere ampiamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione a quanto dedotto ed eccepito nei rispettivi scritti difensivi e domande formulate alle quali rinunciano con la sottoscrizione ed esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente accordo.
7) Le parti concordano che eventuali spese e tasse insolute o pendenti relative all'immobile di Via XXV Aprile n. 12 (oneri condominiali, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, utenze domestiche, Tarsu, Tari etcc..).
saranno a totale carico della LU nella sua qualità di coniuge assegnatario/occupante dell'immobile di cui sopra sino alla data di cessione dell'immobile ai figli.
8) I sottoscritti procuratori depositeranno telematicamente il presente accordo, previa sottoscrizione di entrambe le parti, nel fascicolo telematico del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente presso il Tribunale di Lecce e recante il n. 4140/2022 R.G. entro e non oltre il 17.01.2025, così definendo bonariamente il suddetto giudizio.
9) Resta inteso che la Sig.ra LU MA sarà obbligata a restituire l'acconto di euro 5.000,00 ricevuto dall'ex coniuge in virtù del punto sub 1 del presente atto laddove l'accordo non dovesse per qualsiasi ragione perfezionarsi e ratificarsi in Tribunale.
10) Spese compensate. L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 13.3.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)