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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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- 1. sulla validità del contratto di finanziamentoSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 8 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1076/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Sorgentone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Piazza Repubblica n. 18, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Valeria Mazzoletti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C. giusta Email_1 procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2211/2024, pubblicata in data
29.2.2024, notificata in data 4.3.2024.
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 2211/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 29/2/2024
pagina 1 di 14 notificata in data 4/3/2024, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado all'udienza del 14/02/2024 mediante nota di precisazione trascritte a pagina 2,3 del presente atto1.
In via istruttoria: si chiede venga disposta CTU contabile per ricalcolare gli interessi dovuti dal mutuatario in ragione delle domande proposte, con ricalcolo del piano di ammortamento
e delle somme effettivamente dovute”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, così giudicare
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e, comunque, Parte_1 infondato, per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in atti, confermando la sentenza n.
2211/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 29 febbraio 2024;
IN OGNI CASO,
- condannare alla rifusione in favore di anche delle Parte_1 Controparte_2 spese e competenze del presente giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione ed eccezione in quanto ammissibile”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con atto di citazione del 27 marzo 2023, la società (di seguito, per brevità, Parte_1 anche solo ” o “l'utilizzatrice”) conveniva in giudizio (di Parte_1 Controparte_2 seguito, anche solo ”) nella sua veste di concedente con riferimento a due contratti di CP_2 locazione finanziaria immobiliare:
(i) il contratto n. 880404 (doc. 57), stipulato in data 15 marzo 2007 tra la e Intesa Parte_1
Leasing S.p.A., divenuta poi , avente ad oggetto un immobile con destinazione d'uso CP_2
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Accertare e dichiarare per i motivi indicati negli atti di causa la nullità dei contratti per cui è causa per violazione della L. 154/1992, degli artt. 1282, 1284, 1346, 1418, 1815 cc, dell'art. 117 Tub, della normativa emanata dalla Banca d'IA sulla trasparenza e della Dir. del Consiglio 89/646/CEE del 15/12/1989;
2) accertare la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; la nullità delle quotazioni inviate da AR BA, UT BA, , RB,Crédit Agricole, SB, JP MO HA all' Controparte_3 CP_4 dal 29/9/2005 al 30/5/2008; di conseguenza la nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati in tale intervallo;
3) in conseguenza della nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati dal 29/09/2005 al 30/5/2008 accertare e dichiarare, in subordine ai nn. che precedono, la nullità parziale ed inefficacia ex L. 287/1990, art. 101 TFUE, artt. 1346 e 1418 cc del leasing n. 880404 per cui è causa, sia per essere a valle dell'intesa vietata, sia per non potersi calcolare il tasso d'interesse debitore da applicarsi alle rate che fanno riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo in ragione della loro nullità;
4) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare i contratti per cui è causa secondo giustizia applicando il tasso di cui all'art. 117 TUB anche nella fase di prelocazione con ricalcolo del piano di rimborso applicando il tipo più favorevole al debitore e mediante la formula dell'interesse semplice applicando un tasso effettivo uguale a quello nominale al fine di eliminare il costo occulto derivante dal pagamento infrannuale delle rate e solo in subordine applicando i soli accordi validamente pattuiti per espresso con ricalcolo del residuo dovuto alla domanda e solo in via subordinata con ripetizione di quanto indebitamente pagato in quanto nella pendenza di questo giudizio il contratto avrà termine, con ricalcolo del saldo e delle somme indebitamente pagate alla chiusura e condanna alla loro ripetizione oltre interessi ex art 1284 comma 4° c.c.;
5) con condanna della convenuta alle spese di lite in favore dello scrivente quale antistatario”. pagina 2 di 14 a “capannone industriale con abitazione custode”; contratto rinegoziato prima nel novembre del 2012 e poi nel settembre 2022;
(ii) il contratto n. 913488 (doc. 63), stipulato in data 11 dicembre 2008 con Parte_2 oggi , avente ad oggetto un immobile sito nella zona industriale di Olbia, con CP_2 destinazione d'uso a capannone commerciale, rinegoziato nel novembre 2009. L'utilizzatrice deduceva di aver instaurato, in relazione ad entrambi i contratti di leasing, la procedura di mediazione obbligatoria, che aveva dato esito negativo (doc. 69), per cui chiedeva al Tribunale che venisse dichiarata la nullità di entrambi i contratti per diversi motivi, dalla stessa sinteticamente riassunti a pag. 29 del proprio atto di citazione : “A”: mancata indicazione del TAN in violazione della L. 154/1992 e degli artt. 1284 e 117 TUB;
“B”: indicazione di un Tasso leasing più basso con violazione dell'art. 117 TUB e della Circ. Trasp.; “C”: indicazione di un tasso di indicizzazione Euribor inferiore a quello pubblicato dall' “D”: calcolo del piano di rimborso comprendendovi l'opzione CP_4 finale di acquisto;
“E”: mancata specifica determinazione del tasso da applicarsi per la prelocazione;
“F”: mancata allegazione del piano di rimborso, mancata esplicitazione delle quote capitali di ogni rata, mancata esplicitazione del tipo di piano di rimborso scelto e del fatto che sia effettivamente calcolato con la formula dell'interesse composto”.
Inoltre, nella prospettazione della società attrice, il contratto leasing n. 88044 sarebbe nullo anche per violazione dell'art. 101 TFUE e degli artt. 1346 e 1418 c.c. (doglianza riportata alla lett. G), essendo nulle le quotazioni Euribor dal 29/9/2005 al 30/5/2008 per essere le stesse state oggetto di manipolazione, come accertato dalla Commissione Antitrust della
Comunità Europea.
La , nelle conclusioni depositate nel corso del giudizio di primo grado, domandava Parte_1 pertanto di: “1) Accertare e dichiarare per i motivi indicati negli atti di causa la nullità dei contratti per cui è causa per violazione della L. 154/1992, degli artt. 1282, 1284, 1346,
1418, 1815 cc, dell'art. 117 Tub , della normativa emanata dalla Banca d'IA sulla trasparenza e della Dir. del Consiglio 89/646/CEE del 15/12/1989; 2) accertare la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi sanzionati dalla
Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; la nullità delle quotazioni inviate da AR BA, UT BA, , RB, Crédit Controparte_3
Agricole, SB, JP MO HA all' al 29/9/2005 al 30/5/2008; di conseguenza CP_4 la nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati in tale intervallo;
3) in conseguenza della nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati dal 29/09/2005 al 30/5/2008 accertare e dichiarare, in subordine ai nn. che precedono, la nullità parziale ed inefficacia ex L. 287/1990, art. 101
TFUE, artt. 1346 e 1418 cc del leasing n. 880404 per cui è causa, sia per essere a valle dell'intesa vietata, sia per non potersi calcolare il tasso d'interesse debitore da applicarsi alle rate che fanno riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo in ragione della loro nullità; 4) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare i contratti per cui è causa secondo giustizia applicando il tasso di cui all'art. 117 TUB anche nella fase di prelocazione con ricalcolo del piano di rimborso applicando il tipo più favorevole al debitore e mediante la formula dell'interesse semplice applicando un tasso effettivo uguale
a quello nominale al fine di eliminare il costo occulto derivante dal pagamento infrannuale delle rate e solo in subordine applicando i soli accordi validamente pattuiti per espresso con ricalcolo del residuo dovuto alla domanda e solo in via subordinata con ripetizione di
pagina 3 di 14 quanto indebitamente pagato in quanto nella pendenza di questo giudizio il contratto avrà termine, con ricalcolo del saldo e delle somme indebitamente pagate alla chiusura e condanna alla loro ripetizione oltre interessi ex art 1284 comma 4° c.c.; 5) con condanna della convenuta alle spese di lite in favore dello scrivente quale antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, chiedeva di respingere tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti in quanto prescritte e inammissibili e, nel merito, di respingere integralmente le domande di parte avversa in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. All'esito della prima udienza del 26 ottobre 2023, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rigettava la richiesta di CTU formulata da fissando udienza per la Parte_1 precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con successiva ordinanza, rilevato “che la società attrice ha dedotto anche la violazione della normativa anticoncorrenziale eurounitaria concludendo per la declaratoria di nullità dei contratti o delle singole clausole;
rilevato che la delibazione di tali domande è riservata al Tribunale in composizione collegiale ex artt. 50 bis c.p.c. e 33 comma 2 L. 287/90”, veniva disposto il rinvio della causa per la rimessione della decisione al Collegio.
All'udienza del 14 febbraio 2024 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni come in atti precisate e alle argomentazioni difensive di cui agli scritti conclusivi, insistendo la per la rimessione della causa sul ruolo ai fini della CTU. Parte_1
3.1 Con sentenza n. 2211/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024, il Tribunale di Milano rigettava integralmente le domande proposte dall'utilizzatrice.
In particolare, reputava infondata sia la censura relativa all'omessa indicazione del TAN
(lett. A), recando entrambi i contratti il tasso leasing specificato in termini di tasso annuo nominale, sia quella inerente l'indicazione di un tasso leasing inferiore a quello effettivamente applicato (lett. B), per essere tale circostanza smentita dalle stesse conclusioni del perito incaricato dalla società attrice che dava atto dell'assoluta correttezza dei tassi riportati, sconsigliando ogni iniziativa di carattere giudiziale (doc. 68-A fascicolo Parte_1 per il contratto n. 880404 e doc. 68-B per il contratto n. 913488).
Il primo giudice riteneva, in ogni caso, non intellegibile il criterio di calcolo adottato dall'attrice ai fini della quantificazione del TIR, a fronte di quello riportato in contratto, ritenendo verosimile che l'utilizzatrice avesse piuttosto inteso far riferimento al c.d. TAE o tasso effettivo, questo sì parzialmente difforme dal tasso leasing. Nella motivazione della sentenza veniva però evidenziato che tale difformità era non solo minima, ma del tutto legittima ove, come nel caso di specie, i pagamenti erano previsti con periodicità infrannuale, con conseguente quantificazione degli interessi da calcolarsi tenendo conto di quanto pagato a tale titolo in precedenza con gli altri versamenti effettuati nell'anno, per cui l'eventuale maggiore tasso effettivo non equivaleva a un reale incremento del corrispettivo per l'utilizzatore, ma costituiva un costo contabile per il debitore senza incidenza sul sinallagma.
Ad ogni modo, il Tribunale puntualizzava come l'indicazione di un tasso leasing erroneo, al più, avrebbe potuto comportare un mero obbligo risarcitorio per errata informazione e non già – come preteso da , senza peraltro proporre alcuna domanda risarcitoria – la Parte_1 declaratoria di nullità con contestuale applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e ricalcolo del piano di ammortamento, essendo i profili della determinatezza e determinabilità
pagina 4 di 14 delle prestazioni pattuite garantiti dal sol fatto che il contratto recava l'indicazione dell'entità del corrispettivo, del numero e dell'ammontare delle rate.
Il Tribunale respingeva altresì la censura sub lett. C) relativa all'indicazione, nel contratto n.
913488, di un tasso di indicizzazione inferiore a quello pubblicato dall' ritenendo CP_4 dirimente sul punto - ai fini della trasparenza - il riferimento cronologico contenuto nella clausola di cui all'art. 12 delle condizioni particolari del contratto che, nel riportare la formula da applicare per l'indicizzazione, identificava il Tasso di riferimento arrotondando il valore al secondo decimale e non al terzo, come indicato dall'attrice.
Si riteneva poi corretto l'inserimento nel piano di rimborso dell'opzione finale di acquisto
(lett. D) perché, avendo il leasing natura composita, il relativo tasso doveva contenere tutti i flussi finanziari richiesti per la messa a disposizione della somma, inclusa l'opzione di riscatto;
inoltre, quanto alla pretesa insufficienza delle indicazioni contrattuali ai fini della determinazione degli oneri di prelocazione per l'assenza di indicazione della data cui rapportare la rilevazione dell'Euribor 3 mesi di volta in volta vigente (lett. F), veniva osservato che la clausola 9 delle condizioni particolari stabiliva espressamente che tali oneri sarebbero stati calcolati a partire dalla data di ogni singolo esborso, sì da risultare quest'ultima anche il momento cui rapportare la rilevazione quotidianamente effettuata.
Anche l'omessa consegna dei piani di rimborso non era stata valutata come motivo di nullità dal Tribunale, valendo essa sul piano risarcitorio per omessa informativa, considerando che:
i) non era stata data prova di un danno derivante dall'omessa allegazione del piano;
ii)
non aveva dedotto di aver richiesto tale piano a nella fase Parte_1 Controparte_2 successiva alla sottoscrizione;
iii) le condizioni economiche dettagliatamente riportate nei contratti consentivano agevolmente di ricostruire il piano di rimborso.
Quanto all'omessa esplicitazione delle quote capitali di ogni rata, del tipo di ammortamento prescelto e dell'applicazione dell'interesse composto, il Tribunale precisava che: i) ai contratti in esame non fosse applicabile, come preteso dalla società, la disciplina del mutuo;
ii) fossero regolamentati tutti i profili economici dell'operazione di finanziamento.
Da ultimo, il Tribunale escludeva che la manipolazione del parametro Euribor ad opera di alcune banche europee, accertata dalle decisioni antitrust della Commissione UE in data
4/12/2013 (doc. 29 fascicolo ) e in data 7/12/2016 (doc. 31), rendesse Parte_1 parzialmente nullo il contratto di leasing n. 88044 nella parte in cui rinviava, per la determinazione del tasso di interesse, all'indice Euribor, con conseguente necessità di accertamento delle somme dovute e ricalcolo del piano di ammortamento (lett. G).
Sul punto il Tribunale richiamava il principio già espresso dalla sezione osservando che i contratti di leasing immobiliare costituivano fattispecie del tutto differenti rispetto a quelle che avevano portato all'attività accertativa e poi sanzionatoria svolta dalla Commissione UE, riferita specificamente al ben diverso mercato dei derivati su tassi di interesse in euro collegati all'Euribor o all'EONIA (Euro OverNight Index Average), complessivamente indicati con la sigla EIRD. Dunque, non era possibile invocare l'autorità delle decisioni della
Commissione UE e a diversa conclusione non poteva approdarsi alla luce dell'ordinanza n.
34889/2023 resa il 12.10.2023 in materia di leasing dalla III sez. civile della Suprema Corte in quanto tale pronuncia, nel suo iter motivazionale, non si era confrontata con lo specifico e dirimente profilo che l'accertamento della Commissione UE e la successiva sanzione avevano interessato il diverso mercato degli EIRD, circostanza questa che portava ad pagina 5 di 14 escludere la conseguenzialità cui era approdata la decisione citata, ossia che i contratti in esame costituissero sbocco e attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione.
Da ultimo, il Tribunale riteneva che il complesso delle considerazioni offerte assorbisse la decisione sull'eccezione di prescrizione sollevata da e rigettava la richiesta di CP_2 espletamento di CTU ribadita dalla società attrice.
4. Avverso tale decisione, interponeva gravame affidato a sette motivi. Parte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e, CP_2 comunque, infondato e la conferma della sentenza impugnata.
5. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa indicazione in contratto del tasso nominale annuo mediante il quale sono calcolati gli interessi dovuti e la conseguente violazione della L. 154/1992, dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 T.U.B., non essendo indicato in contratto il tasso nominale (TAN), ma solo il tasso interno di rendimento (TIR). Nella prospettazione della società utilizzatrice, il tasso leasing indicato in entrambi i contratti non corrisponde al tasso nominale annuo mediante il quale sono calcolati gli interessi, che sarebbe minore in quanto non tiene conto delle voci di costo inserite nel calcolo del TIR
(spese di perizia e di istruttoria, nonché la maggiorazione del tasso conseguente al frazionamento infra-annuale dei pagamenti).
5.1 Il motivo è infondato.
In primo grado e, in particolare, nel proprio atto di citazione, oltre che nell'ambito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., della comparsa conclusionale e della memoria di replica,
si è limitata a lamentare la mancata indicazione del TAN nei due contratti di Parte_1 leasing stipulati con , pur avendo - peraltro - lei stessa dato atto, nel riportare le CP_2 rispettive Condizioni particolari, che nel primo leasing è “indicato un tasso leasing 5,31%
Tasso nominale annuo”2 e che nel secondo leasing è “indicato un tasso leasing 5,15% Tasso nominale annuo” 3.
Solo a fronte del pronunciamento del Tribunale, che ha ritenuto la censura priva di fondamento perché entrambi i contratti “recano il c.d. Tasso Leasing che risulta specificato,
(…), in termini di tasso nominale” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), l'appellante ha ritenuto di “precisare” la propria domanda, censurando che tale tasso non sarebbe “di certo il tasso nominale mediante il quale sono calcolati gli interessi”, senza tuttavia indicare quale sarebbe il TAN effettivamente applicato e limitandosi a sostenere che esso sarebbe inferiore al tasso leasing.
Ebbene, come già correttamente osservato dal primo giudice, entrambi i contratti recano l'indicazione del TAN alla voce “Tasso leasing”, il che emerge dalle rispettive schede contrattuali4 che esprimono dunque il tasso leasing nella forma del tasso annuo nominale.
Va inoltre osservato che non v'è alcuna norma che imponga l'eguaglianza tra il tasso pattuito tra le parti ex art. 1284 c.c. (TAN) e il TAE, che invece muta fisiologicamente in ragione delle modalità di rimborso pattuite fra le parti. D'altro canto, l'art. 117 TUB, asseritamente violato nel caso di specie, prevede l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti, di fornirne una copia al cliente (comma 1 art. 117 TUB) e di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4 art. 117 TUB). Con riferimento al contratto di leasing, la Circolare della Banca d'IA n. 229 del 21/4/1999, nell'aggiornamento del
25/7/2003, ha stabilito, in tema di trasparenza, l'obbligo di inserimento del “tasso interno di attualizzazione” (tasso leasing). Tale tasso leasing è definito dalla stessa Banca d'IA come
“il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” che deve essere indicato
“in luogo del tasso di interesse” (provvedimento Banca d'IA 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing). La difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato - dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno - non determina, dunque, l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto.
Secondo il condivisibile insegnamento del Suprema Corte, invero, la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione (cfr. in tal senso, Cass. n.
12889/21 e la più recente Cass. Ord. n. 28824/2023). Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il
“tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (Cass. n. 12889/2021); richiesta, che nella fattispecie, non è stata nemmeno avanzata.
Come rilevato dalla difesa dell'appellata nella comparsa di risposta in atti, sembra in realtà che l'appellante confonda il TAN, indicato in contratto ove si quantifica il tasso leasing (o tasso interno di attualizzazione), con il tasso effettivo. Se così fosse, è opportuno ribadire che è vero che il tasso effettivo non risulta indicato nel corpo dei due contratti oggetto del presente giudizio, ma ciò è del tutto legittimo, ove si consideri che: i) non vi è nessuna disposizione di legge che imponga di specificare il tasso leasing nella forma del tasso effettivo;
ii) il tasso effettivo è ricostruibile ove, come nel caso di specie, siano indicati il costo di acquisto del bene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione;
iii) l'indicazione del tasso leasing in forma di tasso annuo nominale permette al cliente di confrontare tra loro le condizioni di contratti con diversa periodicità, consentendo all'utente una scelta consapevole tra le diverse condizioni offerte con riferimento esclusivamente alla misura del tasso di interesse, senza considerare, quindi, altre condizioni contrattuali. La confrontabilità delle condizioni, invece,
pagina 7 di 14 non si verifica se si considerano i tassi effettivi di contratti con diversa periodicità di pagamento delle rate.
6. Con il secondo motivo, l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il piano di rimborso un elemento neutro, quando esso sarebbe invece una voce di costo, per cui la “mancata allegazione di esso e, soprattutto, del criterio (ultra-legale) mediante il quale è stato calcolato dalla banca, comporta l'inserimento di costi occulti che non solo non sono dovuti, ma invalidano l'intero contratto prevedendo l'art. 117 TUB che siano inseriti tutti i costi inerenti l'operazione” (cfr. pag. 16 atto di appello). Secondo l'appellante il costo degli interessi sarebbe maggiore ove si applichino interessi composti;
inoltre, nei contratti di leasing, come in qualsiasi altro contratto bancario, tutte le condizioni economiche devono essere puntualmente pattuite in forma scritta.
6.1 Tali censure devono essere rigettate.
Preliminarmente, non si può non segnalare che, tra i documenti prodotti in primo grado dall'odierna appellante, risultano anche i piani di ammortamento relativi al contratto n.
880404 (doc. 60 e 61) e al contratto n. 913488 (doc. 65), per cui la censura di Parte_1 appare di scarsa comprensibilità.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'omessa consegna dei piani di rimborso non è motivo di nullità, potendo semmai rilevare sul piano risarcitorio per omessa informativa, profilo nemmeno dedotto in giudizio e coltivato dall'attrice.
Il piano di ammortamento, infatti, altro non rappresenta se non una prospettazione per esteso dell'obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi gravante sull'utilizzatore; in sintesi, si tratta dell'esplicitazione di criteri che, ai fini della valida stipulazione del contratto, è sufficiente siano indicati in contratto.
L'obbligo di consegna del piano di ammortamento è previsto, in realtà, esclusivamente per i rapporti bancari di mutuo (a tasso fisso) e nei rapporti con i consumatori, categoria cui certo non appartiene (cfr. Corte Appello Milano, sez. III, 21 marzo 2019, n. 1253; Corte Parte_1
Appello Firenze, sez. I, 18/06/2020, n. 1124).
Quanto all'omessa indicazione del tipo di ammortamento prescelto, anche a voler mutuare i principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite in tema di contratto di mutuo, la censura di sarebbe da respingere. Le SS.UU., con la pronuncia 29 maggio 2024, n. 15130, Parte_1 hanno infatti statuito, in tema di mutuo bancario a tasso fisso “con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale”, che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori né “per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. E ciò, allorché il contratto contenga, come nel caso di specie, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, condizioni tutte dettagliatamente riportate nei contratti oggetto di causa. Infatti, per il primo contratto,
l'importo erogato, pari al costo di acquisto dell'immobile locato, è indicato in € 405.000,00 al netto dell'IVA; la durata è di 180 mesi;
i canoni - il cui importo è di € 2.808,44 - sono rimborsabili con “periodicità mensile”; il tasso di interesse è pari al 5,31%. Per il contratto stipulato l'11 marzo 2008, l'importo erogato, a seguito della scrittura modificativa del pagina 8 di 14 contratto, è di € 2.161.057,00 al netto dell'IVA; la durata è di 216 mesi;
i canoni, di importo unitario di € 8.000,00 per 60 mesi e di € 10.649,00 per 155 mesi, sono rimborsabili con
“periodicità mensile” ed è previsto siano nel numero di 216; il tasso di interesse è pari al
5,15%.
7. Con il terzo motivo di appello la società utilizzatrice censura l'indicazione di un tasso leasing inferiore a quello effettivo e la conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B. e delle
Istruzioni sulla Trasparenza della Banca d'IA.
7.1 Il Collegio ritiene anche questa censura infondata.
Sul punto, richiamate le osservazioni già svolte al § 5.1, appare altresì dirimente quanto affermato dal perito incaricato dalla società utilizzatrice che, rispetto al contratto n. 880404, ha affermato “Il tan da contratto (5,31%) è corretto in quanto permette sempre la chiusura
a zero del piano di ammortamento, anche a seguito delle modifiche contrattuali intercorse.”
(cfr. doc. 69-A); quanto al contratto n. 913488, ha osservato che “Il tan da contratto (5,15%)
è corretto in quanto la chiusura a zero del piano di ammortamento si ha applicando il
5,15300224967172%. Alla modifica del 12/11/09 il tasso dichiarato è del 2,05% mentre quello che chiude a zero è il 2,05000512357603%. Nella ricontrattazione del 2012 il tasso che chiude a zero è del 2,05000527092124%. Tutti appaiono quindi sostanzialmente corretti” (cfr. doc. 69-B). In più, nel riepilogo finale, il perito ha specificato “che la concedente si è comportata correttamente e che il contratto (e successive modifiche) non contengono alcun elemento che consenta il ricalcolo degli interessi dovuti dall'utilizzatrice.
Si segnala piuttosto la convenienza del contratto, essendo lo spread molto contenuto
(1,30%) a fronte di un tasso euribor al momento negativo. Si sconsiglia quindi ogni azione giudiziale”.
In ogni caso, come già evidenziato, non risulta intellegibile il criterio di calcolo adottato da ai fini della quantificazione del tasso leasing a fronte di quello riportato in Parte_1 contratto.
Al più, comunque, l'indicazione di un tasso leasing erroneo comporterebbe un mero obbligo risarcitorio per informazione erronea, tale da avere indotto un erroneo affidamento nel contraente e non già la declaratoria di nullità e la contestuale applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, con ricalcolo del piano di ammortamento.
La Cassazione ha chiarito5 che l'applicazione dei tassi sostitutivi, richiesta dall'odierna appellante, si giustifica in due ipotesi: di inosservanza del comma 4 dell'art. 117 T.U.B. e di ricorrenza delle nullità indicate nel comma 6 della medesima norma. La prima ipotesi di nullità sussiste solo laddove il tasso leasing effettivo, oltre a non essere indicato, non è neppure determinabile “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”: nel caso di specie, il tasso leasing effettivo è calcolabile, essendo indicati in contratto il costo di acquisto del bene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione.
Neppure è ravvisabile la seconda ipotesi di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, per il quale sono “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati”, in quanto tale comma riguarda la discrasia, che 5 Sent. n. 12889/2021. pagina 9 di 14 non ha lamentato, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente Parte_1 pubblicizzati ai clienti (e non l'erronea applicazione del tasso leasing).
In definitiva, da un lato la finalità informativa prescritta delle disposizioni della Banca
d'IA in materia di trasparenza risulta essere stata pienamente attuata nel caso in esame, dall'altro non può trovare accoglimento l'invocata applicazione dei tassi sostitutivi.
8. Con il quarto motivo l'appellante deduce che il secondo contratto (n. 913488) riporterebbe un tasso di riferimento inferiore a quello reale in quanto la quotazione Euribor 3 mesi
(parametro usato per l'indicizzazione dei canoni) alla data dell'1.10.2009 indicata in ragione dello 0,75% sarebbe in realtà dello 0,754%: tale scostamento rappresenterebbe un costo occulto per la società utilizzatrice.
8.1 Come anche evidenziato dal Tribunale e condivisibilmente sottolineato dalla difesa della appellata, al di là della “irrisorietà dello scostamento”, ai fini della trasparenza e determinabilità delle condizioni contrattuali ciò che rileva è la precisa indicazione temporale contenuta nell'art. 12 delle condizioni particolari (quotazione al 2 dicembre 2008 per quanto riguarda l'originario accordo, al 1° ottobre 2009 data di sottoscrizione della scrittura modificativa di rinegoziazione), dalla quale è possibile individuare il parametro di riferimento pattuito dalle parti. Peraltro, il valore indicato nel secondo contratto di leasing, pari allo 0,75%, se arrotondato al terzo decimale - e non al secondo - corrisponde al valore indicato da parte appellante dello 0,754%.
9. Con il quinto motivo, la società sostiene che erroneamente la concedente Parte_1 avrebbe inserito nel piano finanziario anche la maxi rata finale, estranea al contratto di locazione in quanto opzione successiva alla sua fine. L'appellante concorda con le affermazioni del Tribunale, secondo cui il tasso leasing dovrebbe essere calcolato includendovi anche l'opzione finale di riscatto, ma, a parere della difesa , ciò Parte_1 dovrebbe essere subordinato ad un'espressa previsione contrattuale: “Se il contratto indica come corrispettivo totale anche la maxi rata, è ovvio che nel TIR debba essere calcolata anche questa, ma nel caso in cui, come in quello per cui è causa, il contratto espressamente termina con l'ultima rata periodica, il calcolo del TIR deve essere fatto fino al termine del contratto e quindi senza includere la maxi rata che è un'opzione ma esercitabile al di la di quanto previsto dal contratto e dopo il suo termine” (cfr. pag. 22 atto di appello).
9.1 Anche questo motivo di impugnazione non coglie nel segno.
Il prezzo di opzione (impregiudicato il diritto potestativo dell'utilizzatore di avvalersene o meno) è una componente essenziale della struttura propria del contratto di leasing, facente parte del complessivo assetto negoziale della locazione finanziaria. Si tratta di una parte del prezzo del bene che la società di leasing acquista su indicazione dell'utilizzatore, dunque è una parte della somma utilizzata per realizzare il finanziamento, somma che deve essere recuperata dal concedente e sulla quale maturano gli interessi corrispettivi. Il quantum delle singole rate dei canoni del leasing è influenzato dall'ammontare del prezzo di opzione: maggiore è la somma da versarsi in caso di esercizio del diritto di opzione e minore sarà il canone e viceversa. Infondata è, pertanto, la doglianza secondo cui nella determinazione del tasso leasing non dovrebbe essere preso in considerazione il prezzo di opzione in assenza di apposita previsione contrattuale.
pagina 10 di 14 10. Con il penultimo motivo di appello, concernente la pattuizione degli interessi di prelocazione, l'appellante deduce che in entrambi i contratti è indicato che il tasso sarà quello di volta in volta vigente, senza però specificare a quale data: non potendosi pertanto stabilire a quale tasso debbano essere calcolati gli interessi di prelocazione, ritiene doversi applicare necessariamente il tasso di cui all'art. 117 TUB. Nei contratti di leasing stipulati con controparte, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe indicata con chiarezza la decorrenza degli interessi di prelocazione, ma non la metodologia del calcolo del tasso, in quanto si farebbe genericamente rinvio ai tassi Euribor 3M base 365 “senza dire se il tasso debba essere, ad esempio, la media del mese precedente, il tasso dell'ultimo giorno precedente la rate o il primo di quello di decorrenza”.
10.1 Tale censura deve essere respinta.
L'art. 9 delle condizioni particolari del contratto n. 88044 e, ugualmente, l'art. 8 delle condizioni particolari del contratto stipulato in data 11.3.2008 stabiliscono che “gli oneri di prelocazione saranno calcolati a partire dalla data di ogni singolo esborso sino al giorno di consegna dell'immobile, con capitalizzazione alla fine di ogni anno solare e con riferimento all'anno civile (365/365) al EURIBOR a 3 mesi di volta in volta vigente, come pubblicato su “Il Sole 24 ore…” Come correttamente rilevato dal primo giudice tali clausole, prevedendo che gli oneri saranno calcolati a partire dalla data di ogni singolo esborso, individuano la data dell'esborso come momento cui rapportare la rilevazione quotidianamente effettuata.
11. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'utilizzatrice chiede che la Corte dichiari la nullità del contratto n. 88044 ex artt. 101 TFUE, 1346 e 1418 c.c. e L. n. 287/1990.
invoca l'autorità delle decisioni della Commissione UE del 4/12/2013 (doc. 29) Parte_1
e del 7/12/2016 (doc. 31) le quali hanno accertato e sanzionato una condotta anticoncorrenziale da parte di alcune banche europee nel procedimento di fissazione del valore del parametro Euribor nel periodo dal 29/9/2005 al 30/5/2008.
Nella prospettazione dell'appellante, tutti i contratti bancari “in genere” - e dunque i contratti di mutuo, di leasing, oltre ai derivati - che prendono come riferimento i tassi Euribor, sono da considerarsi necessariamente “a valle” rispetto all'intesa concorrenziale, come tali nulli secondo i principi già espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
41994/2021, che si è occupata della nullità delle fideiussioni omnibus conformi al c.d.
“schema ABI”.
Per tali motivi dovrebbe - in tesi - essere dichiarata la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. del contratto di leasing n. 88044, non potendosi calcolare il tasso di interesse da applicare alle rate che hanno fatto riferimento a valori Euribor compresi nell'intervallo temporale predetto. L'appellante chiede, ove la Corte non dovesse ritenere nulli i contratti indicizzati con i tassi
Euribor “a valle” dell'intesa sanzionata dall'Antitrust, che sia disposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'evidente e, a detta dell'appellante, “consapevole” contrasto delle ultime statuizioni della Cassazione (e in particolare di Cass., sez. I, ord. n. 19900/2024) con le decisioni della Commissione Antitrust.
11.1 Anche quest'ultimo motivo risulta infondato e va, pertanto, disatteso.
La Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (docc.
29 e 31 fascicolo ), ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, Parte_3
pagina 11 di 14 alcune banche avevano preso parte a una pratica illecita nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'Euribor (Euro Interbank offered rate) e/o all'EONIA (Euro
Over – Night Index Average) – (cc.dd. EIRD) e avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza poiché orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors e i flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o ad aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo.
La giurisprudenza - e in particolare la Corte di Cassazione, con quattro pronunce emesse tra il dicembre 2023 e il marzo di quest'anno - si è dunque dovuta confrontare con il tema delle ripercussioni di tale intesa illecita sui contratti di finanziamento indicizzati all'Euribor, stipulati con la clientela da banche estranee al c.d. “panel” di istituti di credito coinvolti direttamente, nel medesimo intervallo temporale in cui quest'ultima ha spiegato i propri effetti.
Con l'ordinanza n. 34889 del 13.12.2023 la III sezione della Cassazione ha ritenuto che le decisioni della Commissione Europea di accertamento della violazione concorrenziale involgano anche pratiche manipolatorie del tasso Euribor e costituiscano “prova privilegiata” della violazione medesima, spendibile in seno al giudizio civile sulla nullità della clausola di un contratto di finanziamento che della intesa illecita possa dirsi applicazione. Col predicare la nullità dell'intesa, infatti, l'obiettivo è quello di colpire tutta la complessiva statuizione che realizzi un ostacolo al gioco concorrenziale, dunque non solo la condotta anti-competitiva ma anche qualunque contratto/negozio “a valle” che ne sia applicazione, donde appunto la nullità della clausola avente ad oggetto tassi convenzionali determinabili in forza di rinvio a parametro esterno al contratto, ma illecitamente
“manipolato”.
La successiva pronuncia della stessa sezione della Cassazione del 3.5.2024 n. 12007 ha
“corretto il tiro”, escludendo ogni automatismo caducatorio a carico di clausole determinative del saggio degli interessi di un contratto di finanziamento, che rinviino a un parametro esterno in ipotesi interessato da pratiche anticoncorrenziale, ma cui risultino tuttavia estranee (e di cui siano ignare) le stesse parti contraenti. La Corte ha tuttavia ritenuto che quelle medesime clausole possano comunque dirsi parzialmente viziate da nullità
(originaria o sopravvenuta) per impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, quando risulti provato che la condotta anticoncorrenziale involgente l'Euribor abbia per un certo periodo conseguito il proprio effetto distorsivo, rendendo quel parametro esterno, richiamato contrattualmente, in realtà non corrispondente all'intendimento perseguito dalle parti.
Con successiva ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024, preso atto dei contrasti interpretativi emersi, la Prima sezione civile della Suprema Corte ha sollecitato la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni Unite, evidenziando l'estraneità al mercato inciso dall'intesa anticoncorrenziale dei contratti di finanziamento indicizzati all'Euribor, per tale ragione non inquadrabili entro la categoria dei “contratti a valle”' che sono tali nella misura in cui costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata o risultino essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Infine, le Sezioni Unite civili (ordinanza n. 6943 del 15.3.2025), dopo aver rilevato che la
Corte d'appello di Cagliari - con ordinanza del 24 gennaio 2025 - ha sottoposto alla Corte di pagina 12 di 14 Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.
11.2 Tutto ciò premesso, questa Corte che, a differenza del giudice di ultima istanza, non ha l'obbligo di rinvio ex 267 TFUE, ritiene, conformemente all'orientamento già espresso da questa e da altra Sezione6 al quale si intende dare continuità, di aderire all'indirizzo interpretativo indicato dalla Prima sezione della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.07.2024 sopra richiamata, secondo la quale non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice Euribor, come il contratto di leasing per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
Il contratto di leasing oggetto di giudizio appare infatti diverso, quanto all'ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea;
inoltre, dal punto di vista soggettivo,
non è risultata partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata. Controparte_1
Dunque non appare applicabile l'orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021 sullo specifico tema delle fideiussioni omnibus, che ha ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI – e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'IA con provvedimento n. 55/2005
– comportino la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
La fattispecie decisa con tale pronuncia diverge in maniera significativa rispetto a quella in esame. In quel caso, infatti, le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, sanzionate con la nullità da parte della Banca d'IA, venivano riprodotte totalmente o parzialmente – dalle stesse banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
L'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il contraente, imponendogli maggiori obblighi e senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, non era controverso. Vi era dunque - diversamente che nel caso in esame - una coincidenza, oggettiva e soggettiva, dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese “a monte”.
Per completezza, il Collegio osserva che detta clausola non possa dirsi nulla nemmeno secondo la disciplina consumerista né applicando i principi generali del Codice civile.
Quanto alla prima, come rilevato da Cass. n. 19900/2024, l'art. 33 Cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti «prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni … di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista». 6 Sez. Prima civile, sentenza n. 1741/2024. pagina 13 di 14 Per quanto riguarda poi le regole codicistiche, in generale l'illecito del terzo non è causa di nullità del contratto, ma – sussistendone i presupposti – può assurgere a causa di annullabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio;
o, in alternativa, può giustificare un'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo.
Trattasi, peraltro, di fattispecie diverse da quella dedotta dall'appellante , in Parte_1 termini sia di allegazioni, sia di domanda, che risultano così estranee al thema decidendum.
Le considerazioni sopra svolte portano, altresì, a ritenere infondata la dedotta nullità della clausola contrattuale in esame per “indeterminatezza” del tasso di interesse. Premesso che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, valgono le valutazioni di cui all'indicata ordinanza interlocutoria, laddove ha affermato che “l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, sì obiettivizza - sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione [...] Le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” – (così, par. nn. 23 e 24 ordinanza cit.).
Per tali considerazioni, anche l'ultimo motivo d'appello deve essere respinto.
12. In base al principio di soccombenza, va disposta ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come Parte_1 da dispositivo ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022) tenuto conto del valore indeterminato di media complessità della controversia e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2211/2024, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 del presente grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi €
10.313,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, €
1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Pag. 2 atto di citazione di primo grado. 3 Pag. 4 atto di citazione di primo grado. 4 Quanto al contratto n. 88044 cfr. pag. 13 doc. 69-A; quanto al contratto n. 913488 cfr. pag. 13 doc. 69-B. pagina 6 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Sorgentone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Piazza Repubblica n. 18, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. - P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Valeria Mazzoletti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C. giusta Email_1 procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2211/2024, pubblicata in data
29.2.2024, notificata in data 4.3.2024.
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 2211/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 29/2/2024
pagina 1 di 14 notificata in data 4/3/2024, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado all'udienza del 14/02/2024 mediante nota di precisazione trascritte a pagina 2,3 del presente atto1.
In via istruttoria: si chiede venga disposta CTU contabile per ricalcolare gli interessi dovuti dal mutuatario in ragione delle domande proposte, con ricalcolo del piano di ammortamento
e delle somme effettivamente dovute”.
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, così giudicare
NEL MERITO,
- respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e, comunque, Parte_1 infondato, per le ragioni in fatto e in diritto dedotte in atti, confermando la sentenza n.
2211/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 29 febbraio 2024;
IN OGNI CASO,
- condannare alla rifusione in favore di anche delle Parte_1 Controparte_2 spese e competenze del presente giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore deduzione ed eccezione in quanto ammissibile”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con atto di citazione del 27 marzo 2023, la società (di seguito, per brevità, Parte_1 anche solo ” o “l'utilizzatrice”) conveniva in giudizio (di Parte_1 Controparte_2 seguito, anche solo ”) nella sua veste di concedente con riferimento a due contratti di CP_2 locazione finanziaria immobiliare:
(i) il contratto n. 880404 (doc. 57), stipulato in data 15 marzo 2007 tra la e Intesa Parte_1
Leasing S.p.A., divenuta poi , avente ad oggetto un immobile con destinazione d'uso CP_2
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Accertare e dichiarare per i motivi indicati negli atti di causa la nullità dei contratti per cui è causa per violazione della L. 154/1992, degli artt. 1282, 1284, 1346, 1418, 1815 cc, dell'art. 117 Tub, della normativa emanata dalla Banca d'IA sulla trasparenza e della Dir. del Consiglio 89/646/CEE del 15/12/1989;
2) accertare la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; la nullità delle quotazioni inviate da AR BA, UT BA, , RB,Crédit Agricole, SB, JP MO HA all' Controparte_3 CP_4 dal 29/9/2005 al 30/5/2008; di conseguenza la nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati in tale intervallo;
3) in conseguenza della nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati dal 29/09/2005 al 30/5/2008 accertare e dichiarare, in subordine ai nn. che precedono, la nullità parziale ed inefficacia ex L. 287/1990, art. 101 TFUE, artt. 1346 e 1418 cc del leasing n. 880404 per cui è causa, sia per essere a valle dell'intesa vietata, sia per non potersi calcolare il tasso d'interesse debitore da applicarsi alle rate che fanno riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo in ragione della loro nullità;
4) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare i contratti per cui è causa secondo giustizia applicando il tasso di cui all'art. 117 TUB anche nella fase di prelocazione con ricalcolo del piano di rimborso applicando il tipo più favorevole al debitore e mediante la formula dell'interesse semplice applicando un tasso effettivo uguale a quello nominale al fine di eliminare il costo occulto derivante dal pagamento infrannuale delle rate e solo in subordine applicando i soli accordi validamente pattuiti per espresso con ricalcolo del residuo dovuto alla domanda e solo in via subordinata con ripetizione di quanto indebitamente pagato in quanto nella pendenza di questo giudizio il contratto avrà termine, con ricalcolo del saldo e delle somme indebitamente pagate alla chiusura e condanna alla loro ripetizione oltre interessi ex art 1284 comma 4° c.c.;
5) con condanna della convenuta alle spese di lite in favore dello scrivente quale antistatario”. pagina 2 di 14 a “capannone industriale con abitazione custode”; contratto rinegoziato prima nel novembre del 2012 e poi nel settembre 2022;
(ii) il contratto n. 913488 (doc. 63), stipulato in data 11 dicembre 2008 con Parte_2 oggi , avente ad oggetto un immobile sito nella zona industriale di Olbia, con CP_2 destinazione d'uso a capannone commerciale, rinegoziato nel novembre 2009. L'utilizzatrice deduceva di aver instaurato, in relazione ad entrambi i contratti di leasing, la procedura di mediazione obbligatoria, che aveva dato esito negativo (doc. 69), per cui chiedeva al Tribunale che venisse dichiarata la nullità di entrambi i contratti per diversi motivi, dalla stessa sinteticamente riassunti a pag. 29 del proprio atto di citazione : “A”: mancata indicazione del TAN in violazione della L. 154/1992 e degli artt. 1284 e 117 TUB;
“B”: indicazione di un Tasso leasing più basso con violazione dell'art. 117 TUB e della Circ. Trasp.; “C”: indicazione di un tasso di indicizzazione Euribor inferiore a quello pubblicato dall' “D”: calcolo del piano di rimborso comprendendovi l'opzione CP_4 finale di acquisto;
“E”: mancata specifica determinazione del tasso da applicarsi per la prelocazione;
“F”: mancata allegazione del piano di rimborso, mancata esplicitazione delle quote capitali di ogni rata, mancata esplicitazione del tipo di piano di rimborso scelto e del fatto che sia effettivamente calcolato con la formula dell'interesse composto”.
Inoltre, nella prospettazione della società attrice, il contratto leasing n. 88044 sarebbe nullo anche per violazione dell'art. 101 TFUE e degli artt. 1346 e 1418 c.c. (doglianza riportata alla lett. G), essendo nulle le quotazioni Euribor dal 29/9/2005 al 30/5/2008 per essere le stesse state oggetto di manipolazione, come accertato dalla Commissione Antitrust della
Comunità Europea.
La , nelle conclusioni depositate nel corso del giudizio di primo grado, domandava Parte_1 pertanto di: “1) Accertare e dichiarare per i motivi indicati negli atti di causa la nullità dei contratti per cui è causa per violazione della L. 154/1992, degli artt. 1282, 1284, 1346,
1418, 1815 cc, dell'art. 117 Tub , della normativa emanata dalla Banca d'IA sulla trasparenza e della Dir. del Consiglio 89/646/CEE del 15/12/1989; 2) accertare la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi sanzionati dalla
Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; la nullità delle quotazioni inviate da AR BA, UT BA, , RB, Crédit Controparte_3
Agricole, SB, JP MO HA all' al 29/9/2005 al 30/5/2008; di conseguenza CP_4 la nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati in tale intervallo;
3) in conseguenza della nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati dal 29/09/2005 al 30/5/2008 accertare e dichiarare, in subordine ai nn. che precedono, la nullità parziale ed inefficacia ex L. 287/1990, art. 101
TFUE, artt. 1346 e 1418 cc del leasing n. 880404 per cui è causa, sia per essere a valle dell'intesa vietata, sia per non potersi calcolare il tasso d'interesse debitore da applicarsi alle rate che fanno riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo in ragione della loro nullità; 4) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare i contratti per cui è causa secondo giustizia applicando il tasso di cui all'art. 117 TUB anche nella fase di prelocazione con ricalcolo del piano di rimborso applicando il tipo più favorevole al debitore e mediante la formula dell'interesse semplice applicando un tasso effettivo uguale
a quello nominale al fine di eliminare il costo occulto derivante dal pagamento infrannuale delle rate e solo in subordine applicando i soli accordi validamente pattuiti per espresso con ricalcolo del residuo dovuto alla domanda e solo in via subordinata con ripetizione di
pagina 3 di 14 quanto indebitamente pagato in quanto nella pendenza di questo giudizio il contratto avrà termine, con ricalcolo del saldo e delle somme indebitamente pagate alla chiusura e condanna alla loro ripetizione oltre interessi ex art 1284 comma 4° c.c.; 5) con condanna della convenuta alle spese di lite in favore dello scrivente quale antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, chiedeva di respingere tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti in quanto prescritte e inammissibili e, nel merito, di respingere integralmente le domande di parte avversa in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. All'esito della prima udienza del 26 ottobre 2023, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, rigettava la richiesta di CTU formulata da fissando udienza per la Parte_1 precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con successiva ordinanza, rilevato “che la società attrice ha dedotto anche la violazione della normativa anticoncorrenziale eurounitaria concludendo per la declaratoria di nullità dei contratti o delle singole clausole;
rilevato che la delibazione di tali domande è riservata al Tribunale in composizione collegiale ex artt. 50 bis c.p.c. e 33 comma 2 L. 287/90”, veniva disposto il rinvio della causa per la rimessione della decisione al Collegio.
All'udienza del 14 febbraio 2024 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni come in atti precisate e alle argomentazioni difensive di cui agli scritti conclusivi, insistendo la per la rimessione della causa sul ruolo ai fini della CTU. Parte_1
3.1 Con sentenza n. 2211/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024, il Tribunale di Milano rigettava integralmente le domande proposte dall'utilizzatrice.
In particolare, reputava infondata sia la censura relativa all'omessa indicazione del TAN
(lett. A), recando entrambi i contratti il tasso leasing specificato in termini di tasso annuo nominale, sia quella inerente l'indicazione di un tasso leasing inferiore a quello effettivamente applicato (lett. B), per essere tale circostanza smentita dalle stesse conclusioni del perito incaricato dalla società attrice che dava atto dell'assoluta correttezza dei tassi riportati, sconsigliando ogni iniziativa di carattere giudiziale (doc. 68-A fascicolo Parte_1 per il contratto n. 880404 e doc. 68-B per il contratto n. 913488).
Il primo giudice riteneva, in ogni caso, non intellegibile il criterio di calcolo adottato dall'attrice ai fini della quantificazione del TIR, a fronte di quello riportato in contratto, ritenendo verosimile che l'utilizzatrice avesse piuttosto inteso far riferimento al c.d. TAE o tasso effettivo, questo sì parzialmente difforme dal tasso leasing. Nella motivazione della sentenza veniva però evidenziato che tale difformità era non solo minima, ma del tutto legittima ove, come nel caso di specie, i pagamenti erano previsti con periodicità infrannuale, con conseguente quantificazione degli interessi da calcolarsi tenendo conto di quanto pagato a tale titolo in precedenza con gli altri versamenti effettuati nell'anno, per cui l'eventuale maggiore tasso effettivo non equivaleva a un reale incremento del corrispettivo per l'utilizzatore, ma costituiva un costo contabile per il debitore senza incidenza sul sinallagma.
Ad ogni modo, il Tribunale puntualizzava come l'indicazione di un tasso leasing erroneo, al più, avrebbe potuto comportare un mero obbligo risarcitorio per errata informazione e non già – come preteso da , senza peraltro proporre alcuna domanda risarcitoria – la Parte_1 declaratoria di nullità con contestuale applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e ricalcolo del piano di ammortamento, essendo i profili della determinatezza e determinabilità
pagina 4 di 14 delle prestazioni pattuite garantiti dal sol fatto che il contratto recava l'indicazione dell'entità del corrispettivo, del numero e dell'ammontare delle rate.
Il Tribunale respingeva altresì la censura sub lett. C) relativa all'indicazione, nel contratto n.
913488, di un tasso di indicizzazione inferiore a quello pubblicato dall' ritenendo CP_4 dirimente sul punto - ai fini della trasparenza - il riferimento cronologico contenuto nella clausola di cui all'art. 12 delle condizioni particolari del contratto che, nel riportare la formula da applicare per l'indicizzazione, identificava il Tasso di riferimento arrotondando il valore al secondo decimale e non al terzo, come indicato dall'attrice.
Si riteneva poi corretto l'inserimento nel piano di rimborso dell'opzione finale di acquisto
(lett. D) perché, avendo il leasing natura composita, il relativo tasso doveva contenere tutti i flussi finanziari richiesti per la messa a disposizione della somma, inclusa l'opzione di riscatto;
inoltre, quanto alla pretesa insufficienza delle indicazioni contrattuali ai fini della determinazione degli oneri di prelocazione per l'assenza di indicazione della data cui rapportare la rilevazione dell'Euribor 3 mesi di volta in volta vigente (lett. F), veniva osservato che la clausola 9 delle condizioni particolari stabiliva espressamente che tali oneri sarebbero stati calcolati a partire dalla data di ogni singolo esborso, sì da risultare quest'ultima anche il momento cui rapportare la rilevazione quotidianamente effettuata.
Anche l'omessa consegna dei piani di rimborso non era stata valutata come motivo di nullità dal Tribunale, valendo essa sul piano risarcitorio per omessa informativa, considerando che:
i) non era stata data prova di un danno derivante dall'omessa allegazione del piano;
ii)
non aveva dedotto di aver richiesto tale piano a nella fase Parte_1 Controparte_2 successiva alla sottoscrizione;
iii) le condizioni economiche dettagliatamente riportate nei contratti consentivano agevolmente di ricostruire il piano di rimborso.
Quanto all'omessa esplicitazione delle quote capitali di ogni rata, del tipo di ammortamento prescelto e dell'applicazione dell'interesse composto, il Tribunale precisava che: i) ai contratti in esame non fosse applicabile, come preteso dalla società, la disciplina del mutuo;
ii) fossero regolamentati tutti i profili economici dell'operazione di finanziamento.
Da ultimo, il Tribunale escludeva che la manipolazione del parametro Euribor ad opera di alcune banche europee, accertata dalle decisioni antitrust della Commissione UE in data
4/12/2013 (doc. 29 fascicolo ) e in data 7/12/2016 (doc. 31), rendesse Parte_1 parzialmente nullo il contratto di leasing n. 88044 nella parte in cui rinviava, per la determinazione del tasso di interesse, all'indice Euribor, con conseguente necessità di accertamento delle somme dovute e ricalcolo del piano di ammortamento (lett. G).
Sul punto il Tribunale richiamava il principio già espresso dalla sezione osservando che i contratti di leasing immobiliare costituivano fattispecie del tutto differenti rispetto a quelle che avevano portato all'attività accertativa e poi sanzionatoria svolta dalla Commissione UE, riferita specificamente al ben diverso mercato dei derivati su tassi di interesse in euro collegati all'Euribor o all'EONIA (Euro OverNight Index Average), complessivamente indicati con la sigla EIRD. Dunque, non era possibile invocare l'autorità delle decisioni della
Commissione UE e a diversa conclusione non poteva approdarsi alla luce dell'ordinanza n.
34889/2023 resa il 12.10.2023 in materia di leasing dalla III sez. civile della Suprema Corte in quanto tale pronuncia, nel suo iter motivazionale, non si era confrontata con lo specifico e dirimente profilo che l'accertamento della Commissione UE e la successiva sanzione avevano interessato il diverso mercato degli EIRD, circostanza questa che portava ad pagina 5 di 14 escludere la conseguenzialità cui era approdata la decisione citata, ossia che i contratti in esame costituissero sbocco e attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione.
Da ultimo, il Tribunale riteneva che il complesso delle considerazioni offerte assorbisse la decisione sull'eccezione di prescrizione sollevata da e rigettava la richiesta di CP_2 espletamento di CTU ribadita dalla società attrice.
4. Avverso tale decisione, interponeva gravame affidato a sette motivi. Parte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e, CP_2 comunque, infondato e la conferma della sentenza impugnata.
5. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa indicazione in contratto del tasso nominale annuo mediante il quale sono calcolati gli interessi dovuti e la conseguente violazione della L. 154/1992, dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 T.U.B., non essendo indicato in contratto il tasso nominale (TAN), ma solo il tasso interno di rendimento (TIR). Nella prospettazione della società utilizzatrice, il tasso leasing indicato in entrambi i contratti non corrisponde al tasso nominale annuo mediante il quale sono calcolati gli interessi, che sarebbe minore in quanto non tiene conto delle voci di costo inserite nel calcolo del TIR
(spese di perizia e di istruttoria, nonché la maggiorazione del tasso conseguente al frazionamento infra-annuale dei pagamenti).
5.1 Il motivo è infondato.
In primo grado e, in particolare, nel proprio atto di citazione, oltre che nell'ambito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., della comparsa conclusionale e della memoria di replica,
si è limitata a lamentare la mancata indicazione del TAN nei due contratti di Parte_1 leasing stipulati con , pur avendo - peraltro - lei stessa dato atto, nel riportare le CP_2 rispettive Condizioni particolari, che nel primo leasing è “indicato un tasso leasing 5,31%
Tasso nominale annuo”2 e che nel secondo leasing è “indicato un tasso leasing 5,15% Tasso nominale annuo” 3.
Solo a fronte del pronunciamento del Tribunale, che ha ritenuto la censura priva di fondamento perché entrambi i contratti “recano il c.d. Tasso Leasing che risulta specificato,
(…), in termini di tasso nominale” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), l'appellante ha ritenuto di “precisare” la propria domanda, censurando che tale tasso non sarebbe “di certo il tasso nominale mediante il quale sono calcolati gli interessi”, senza tuttavia indicare quale sarebbe il TAN effettivamente applicato e limitandosi a sostenere che esso sarebbe inferiore al tasso leasing.
Ebbene, come già correttamente osservato dal primo giudice, entrambi i contratti recano l'indicazione del TAN alla voce “Tasso leasing”, il che emerge dalle rispettive schede contrattuali4 che esprimono dunque il tasso leasing nella forma del tasso annuo nominale.
Va inoltre osservato che non v'è alcuna norma che imponga l'eguaglianza tra il tasso pattuito tra le parti ex art. 1284 c.c. (TAN) e il TAE, che invece muta fisiologicamente in ragione delle modalità di rimborso pattuite fra le parti. D'altro canto, l'art. 117 TUB, asseritamente violato nel caso di specie, prevede l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti, di fornirne una copia al cliente (comma 1 art. 117 TUB) e di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4 art. 117 TUB). Con riferimento al contratto di leasing, la Circolare della Banca d'IA n. 229 del 21/4/1999, nell'aggiornamento del
25/7/2003, ha stabilito, in tema di trasparenza, l'obbligo di inserimento del “tasso interno di attualizzazione” (tasso leasing). Tale tasso leasing è definito dalla stessa Banca d'IA come
“il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” che deve essere indicato
“in luogo del tasso di interesse” (provvedimento Banca d'IA 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing). La difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato - dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno - non determina, dunque, l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto.
Secondo il condivisibile insegnamento del Suprema Corte, invero, la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione (cfr. in tal senso, Cass. n.
12889/21 e la più recente Cass. Ord. n. 28824/2023). Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il
“tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (Cass. n. 12889/2021); richiesta, che nella fattispecie, non è stata nemmeno avanzata.
Come rilevato dalla difesa dell'appellata nella comparsa di risposta in atti, sembra in realtà che l'appellante confonda il TAN, indicato in contratto ove si quantifica il tasso leasing (o tasso interno di attualizzazione), con il tasso effettivo. Se così fosse, è opportuno ribadire che è vero che il tasso effettivo non risulta indicato nel corpo dei due contratti oggetto del presente giudizio, ma ciò è del tutto legittimo, ove si consideri che: i) non vi è nessuna disposizione di legge che imponga di specificare il tasso leasing nella forma del tasso effettivo;
ii) il tasso effettivo è ricostruibile ove, come nel caso di specie, siano indicati il costo di acquisto del bene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione;
iii) l'indicazione del tasso leasing in forma di tasso annuo nominale permette al cliente di confrontare tra loro le condizioni di contratti con diversa periodicità, consentendo all'utente una scelta consapevole tra le diverse condizioni offerte con riferimento esclusivamente alla misura del tasso di interesse, senza considerare, quindi, altre condizioni contrattuali. La confrontabilità delle condizioni, invece,
pagina 7 di 14 non si verifica se si considerano i tassi effettivi di contratti con diversa periodicità di pagamento delle rate.
6. Con il secondo motivo, l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il piano di rimborso un elemento neutro, quando esso sarebbe invece una voce di costo, per cui la “mancata allegazione di esso e, soprattutto, del criterio (ultra-legale) mediante il quale è stato calcolato dalla banca, comporta l'inserimento di costi occulti che non solo non sono dovuti, ma invalidano l'intero contratto prevedendo l'art. 117 TUB che siano inseriti tutti i costi inerenti l'operazione” (cfr. pag. 16 atto di appello). Secondo l'appellante il costo degli interessi sarebbe maggiore ove si applichino interessi composti;
inoltre, nei contratti di leasing, come in qualsiasi altro contratto bancario, tutte le condizioni economiche devono essere puntualmente pattuite in forma scritta.
6.1 Tali censure devono essere rigettate.
Preliminarmente, non si può non segnalare che, tra i documenti prodotti in primo grado dall'odierna appellante, risultano anche i piani di ammortamento relativi al contratto n.
880404 (doc. 60 e 61) e al contratto n. 913488 (doc. 65), per cui la censura di Parte_1 appare di scarsa comprensibilità.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'omessa consegna dei piani di rimborso non è motivo di nullità, potendo semmai rilevare sul piano risarcitorio per omessa informativa, profilo nemmeno dedotto in giudizio e coltivato dall'attrice.
Il piano di ammortamento, infatti, altro non rappresenta se non una prospettazione per esteso dell'obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi gravante sull'utilizzatore; in sintesi, si tratta dell'esplicitazione di criteri che, ai fini della valida stipulazione del contratto, è sufficiente siano indicati in contratto.
L'obbligo di consegna del piano di ammortamento è previsto, in realtà, esclusivamente per i rapporti bancari di mutuo (a tasso fisso) e nei rapporti con i consumatori, categoria cui certo non appartiene (cfr. Corte Appello Milano, sez. III, 21 marzo 2019, n. 1253; Corte Parte_1
Appello Firenze, sez. I, 18/06/2020, n. 1124).
Quanto all'omessa indicazione del tipo di ammortamento prescelto, anche a voler mutuare i principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite in tema di contratto di mutuo, la censura di sarebbe da respingere. Le SS.UU., con la pronuncia 29 maggio 2024, n. 15130, Parte_1 hanno infatti statuito, in tema di mutuo bancario a tasso fisso “con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale”, che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori né “per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. E ciò, allorché il contratto contenga, come nel caso di specie, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, condizioni tutte dettagliatamente riportate nei contratti oggetto di causa. Infatti, per il primo contratto,
l'importo erogato, pari al costo di acquisto dell'immobile locato, è indicato in € 405.000,00 al netto dell'IVA; la durata è di 180 mesi;
i canoni - il cui importo è di € 2.808,44 - sono rimborsabili con “periodicità mensile”; il tasso di interesse è pari al 5,31%. Per il contratto stipulato l'11 marzo 2008, l'importo erogato, a seguito della scrittura modificativa del pagina 8 di 14 contratto, è di € 2.161.057,00 al netto dell'IVA; la durata è di 216 mesi;
i canoni, di importo unitario di € 8.000,00 per 60 mesi e di € 10.649,00 per 155 mesi, sono rimborsabili con
“periodicità mensile” ed è previsto siano nel numero di 216; il tasso di interesse è pari al
5,15%.
7. Con il terzo motivo di appello la società utilizzatrice censura l'indicazione di un tasso leasing inferiore a quello effettivo e la conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B. e delle
Istruzioni sulla Trasparenza della Banca d'IA.
7.1 Il Collegio ritiene anche questa censura infondata.
Sul punto, richiamate le osservazioni già svolte al § 5.1, appare altresì dirimente quanto affermato dal perito incaricato dalla società utilizzatrice che, rispetto al contratto n. 880404, ha affermato “Il tan da contratto (5,31%) è corretto in quanto permette sempre la chiusura
a zero del piano di ammortamento, anche a seguito delle modifiche contrattuali intercorse.”
(cfr. doc. 69-A); quanto al contratto n. 913488, ha osservato che “Il tan da contratto (5,15%)
è corretto in quanto la chiusura a zero del piano di ammortamento si ha applicando il
5,15300224967172%. Alla modifica del 12/11/09 il tasso dichiarato è del 2,05% mentre quello che chiude a zero è il 2,05000512357603%. Nella ricontrattazione del 2012 il tasso che chiude a zero è del 2,05000527092124%. Tutti appaiono quindi sostanzialmente corretti” (cfr. doc. 69-B). In più, nel riepilogo finale, il perito ha specificato “che la concedente si è comportata correttamente e che il contratto (e successive modifiche) non contengono alcun elemento che consenta il ricalcolo degli interessi dovuti dall'utilizzatrice.
Si segnala piuttosto la convenienza del contratto, essendo lo spread molto contenuto
(1,30%) a fronte di un tasso euribor al momento negativo. Si sconsiglia quindi ogni azione giudiziale”.
In ogni caso, come già evidenziato, non risulta intellegibile il criterio di calcolo adottato da ai fini della quantificazione del tasso leasing a fronte di quello riportato in Parte_1 contratto.
Al più, comunque, l'indicazione di un tasso leasing erroneo comporterebbe un mero obbligo risarcitorio per informazione erronea, tale da avere indotto un erroneo affidamento nel contraente e non già la declaratoria di nullità e la contestuale applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, con ricalcolo del piano di ammortamento.
La Cassazione ha chiarito5 che l'applicazione dei tassi sostitutivi, richiesta dall'odierna appellante, si giustifica in due ipotesi: di inosservanza del comma 4 dell'art. 117 T.U.B. e di ricorrenza delle nullità indicate nel comma 6 della medesima norma. La prima ipotesi di nullità sussiste solo laddove il tasso leasing effettivo, oltre a non essere indicato, non è neppure determinabile “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”: nel caso di specie, il tasso leasing effettivo è calcolabile, essendo indicati in contratto il costo di acquisto del bene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione.
Neppure è ravvisabile la seconda ipotesi di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, per il quale sono “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati”, in quanto tale comma riguarda la discrasia, che 5 Sent. n. 12889/2021. pagina 9 di 14 non ha lamentato, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente Parte_1 pubblicizzati ai clienti (e non l'erronea applicazione del tasso leasing).
In definitiva, da un lato la finalità informativa prescritta delle disposizioni della Banca
d'IA in materia di trasparenza risulta essere stata pienamente attuata nel caso in esame, dall'altro non può trovare accoglimento l'invocata applicazione dei tassi sostitutivi.
8. Con il quarto motivo l'appellante deduce che il secondo contratto (n. 913488) riporterebbe un tasso di riferimento inferiore a quello reale in quanto la quotazione Euribor 3 mesi
(parametro usato per l'indicizzazione dei canoni) alla data dell'1.10.2009 indicata in ragione dello 0,75% sarebbe in realtà dello 0,754%: tale scostamento rappresenterebbe un costo occulto per la società utilizzatrice.
8.1 Come anche evidenziato dal Tribunale e condivisibilmente sottolineato dalla difesa della appellata, al di là della “irrisorietà dello scostamento”, ai fini della trasparenza e determinabilità delle condizioni contrattuali ciò che rileva è la precisa indicazione temporale contenuta nell'art. 12 delle condizioni particolari (quotazione al 2 dicembre 2008 per quanto riguarda l'originario accordo, al 1° ottobre 2009 data di sottoscrizione della scrittura modificativa di rinegoziazione), dalla quale è possibile individuare il parametro di riferimento pattuito dalle parti. Peraltro, il valore indicato nel secondo contratto di leasing, pari allo 0,75%, se arrotondato al terzo decimale - e non al secondo - corrisponde al valore indicato da parte appellante dello 0,754%.
9. Con il quinto motivo, la società sostiene che erroneamente la concedente Parte_1 avrebbe inserito nel piano finanziario anche la maxi rata finale, estranea al contratto di locazione in quanto opzione successiva alla sua fine. L'appellante concorda con le affermazioni del Tribunale, secondo cui il tasso leasing dovrebbe essere calcolato includendovi anche l'opzione finale di riscatto, ma, a parere della difesa , ciò Parte_1 dovrebbe essere subordinato ad un'espressa previsione contrattuale: “Se il contratto indica come corrispettivo totale anche la maxi rata, è ovvio che nel TIR debba essere calcolata anche questa, ma nel caso in cui, come in quello per cui è causa, il contratto espressamente termina con l'ultima rata periodica, il calcolo del TIR deve essere fatto fino al termine del contratto e quindi senza includere la maxi rata che è un'opzione ma esercitabile al di la di quanto previsto dal contratto e dopo il suo termine” (cfr. pag. 22 atto di appello).
9.1 Anche questo motivo di impugnazione non coglie nel segno.
Il prezzo di opzione (impregiudicato il diritto potestativo dell'utilizzatore di avvalersene o meno) è una componente essenziale della struttura propria del contratto di leasing, facente parte del complessivo assetto negoziale della locazione finanziaria. Si tratta di una parte del prezzo del bene che la società di leasing acquista su indicazione dell'utilizzatore, dunque è una parte della somma utilizzata per realizzare il finanziamento, somma che deve essere recuperata dal concedente e sulla quale maturano gli interessi corrispettivi. Il quantum delle singole rate dei canoni del leasing è influenzato dall'ammontare del prezzo di opzione: maggiore è la somma da versarsi in caso di esercizio del diritto di opzione e minore sarà il canone e viceversa. Infondata è, pertanto, la doglianza secondo cui nella determinazione del tasso leasing non dovrebbe essere preso in considerazione il prezzo di opzione in assenza di apposita previsione contrattuale.
pagina 10 di 14 10. Con il penultimo motivo di appello, concernente la pattuizione degli interessi di prelocazione, l'appellante deduce che in entrambi i contratti è indicato che il tasso sarà quello di volta in volta vigente, senza però specificare a quale data: non potendosi pertanto stabilire a quale tasso debbano essere calcolati gli interessi di prelocazione, ritiene doversi applicare necessariamente il tasso di cui all'art. 117 TUB. Nei contratti di leasing stipulati con controparte, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe indicata con chiarezza la decorrenza degli interessi di prelocazione, ma non la metodologia del calcolo del tasso, in quanto si farebbe genericamente rinvio ai tassi Euribor 3M base 365 “senza dire se il tasso debba essere, ad esempio, la media del mese precedente, il tasso dell'ultimo giorno precedente la rate o il primo di quello di decorrenza”.
10.1 Tale censura deve essere respinta.
L'art. 9 delle condizioni particolari del contratto n. 88044 e, ugualmente, l'art. 8 delle condizioni particolari del contratto stipulato in data 11.3.2008 stabiliscono che “gli oneri di prelocazione saranno calcolati a partire dalla data di ogni singolo esborso sino al giorno di consegna dell'immobile, con capitalizzazione alla fine di ogni anno solare e con riferimento all'anno civile (365/365) al EURIBOR a 3 mesi di volta in volta vigente, come pubblicato su “Il Sole 24 ore…” Come correttamente rilevato dal primo giudice tali clausole, prevedendo che gli oneri saranno calcolati a partire dalla data di ogni singolo esborso, individuano la data dell'esborso come momento cui rapportare la rilevazione quotidianamente effettuata.
11. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'utilizzatrice chiede che la Corte dichiari la nullità del contratto n. 88044 ex artt. 101 TFUE, 1346 e 1418 c.c. e L. n. 287/1990.
invoca l'autorità delle decisioni della Commissione UE del 4/12/2013 (doc. 29) Parte_1
e del 7/12/2016 (doc. 31) le quali hanno accertato e sanzionato una condotta anticoncorrenziale da parte di alcune banche europee nel procedimento di fissazione del valore del parametro Euribor nel periodo dal 29/9/2005 al 30/5/2008.
Nella prospettazione dell'appellante, tutti i contratti bancari “in genere” - e dunque i contratti di mutuo, di leasing, oltre ai derivati - che prendono come riferimento i tassi Euribor, sono da considerarsi necessariamente “a valle” rispetto all'intesa concorrenziale, come tali nulli secondo i principi già espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
41994/2021, che si è occupata della nullità delle fideiussioni omnibus conformi al c.d.
“schema ABI”.
Per tali motivi dovrebbe - in tesi - essere dichiarata la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. del contratto di leasing n. 88044, non potendosi calcolare il tasso di interesse da applicare alle rate che hanno fatto riferimento a valori Euribor compresi nell'intervallo temporale predetto. L'appellante chiede, ove la Corte non dovesse ritenere nulli i contratti indicizzati con i tassi
Euribor “a valle” dell'intesa sanzionata dall'Antitrust, che sia disposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'evidente e, a detta dell'appellante, “consapevole” contrasto delle ultime statuizioni della Cassazione (e in particolare di Cass., sez. I, ord. n. 19900/2024) con le decisioni della Commissione Antitrust.
11.1 Anche quest'ultimo motivo risulta infondato e va, pertanto, disatteso.
La Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (docc.
29 e 31 fascicolo ), ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, Parte_3
pagina 11 di 14 alcune banche avevano preso parte a una pratica illecita nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'Euribor (Euro Interbank offered rate) e/o all'EONIA (Euro
Over – Night Index Average) – (cc.dd. EIRD) e avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza poiché orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors e i flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o ad aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo.
La giurisprudenza - e in particolare la Corte di Cassazione, con quattro pronunce emesse tra il dicembre 2023 e il marzo di quest'anno - si è dunque dovuta confrontare con il tema delle ripercussioni di tale intesa illecita sui contratti di finanziamento indicizzati all'Euribor, stipulati con la clientela da banche estranee al c.d. “panel” di istituti di credito coinvolti direttamente, nel medesimo intervallo temporale in cui quest'ultima ha spiegato i propri effetti.
Con l'ordinanza n. 34889 del 13.12.2023 la III sezione della Cassazione ha ritenuto che le decisioni della Commissione Europea di accertamento della violazione concorrenziale involgano anche pratiche manipolatorie del tasso Euribor e costituiscano “prova privilegiata” della violazione medesima, spendibile in seno al giudizio civile sulla nullità della clausola di un contratto di finanziamento che della intesa illecita possa dirsi applicazione. Col predicare la nullità dell'intesa, infatti, l'obiettivo è quello di colpire tutta la complessiva statuizione che realizzi un ostacolo al gioco concorrenziale, dunque non solo la condotta anti-competitiva ma anche qualunque contratto/negozio “a valle” che ne sia applicazione, donde appunto la nullità della clausola avente ad oggetto tassi convenzionali determinabili in forza di rinvio a parametro esterno al contratto, ma illecitamente
“manipolato”.
La successiva pronuncia della stessa sezione della Cassazione del 3.5.2024 n. 12007 ha
“corretto il tiro”, escludendo ogni automatismo caducatorio a carico di clausole determinative del saggio degli interessi di un contratto di finanziamento, che rinviino a un parametro esterno in ipotesi interessato da pratiche anticoncorrenziale, ma cui risultino tuttavia estranee (e di cui siano ignare) le stesse parti contraenti. La Corte ha tuttavia ritenuto che quelle medesime clausole possano comunque dirsi parzialmente viziate da nullità
(originaria o sopravvenuta) per impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, quando risulti provato che la condotta anticoncorrenziale involgente l'Euribor abbia per un certo periodo conseguito il proprio effetto distorsivo, rendendo quel parametro esterno, richiamato contrattualmente, in realtà non corrispondente all'intendimento perseguito dalle parti.
Con successiva ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024, preso atto dei contrasti interpretativi emersi, la Prima sezione civile della Suprema Corte ha sollecitato la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni Unite, evidenziando l'estraneità al mercato inciso dall'intesa anticoncorrenziale dei contratti di finanziamento indicizzati all'Euribor, per tale ragione non inquadrabili entro la categoria dei “contratti a valle”' che sono tali nella misura in cui costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata o risultino essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Infine, le Sezioni Unite civili (ordinanza n. 6943 del 15.3.2025), dopo aver rilevato che la
Corte d'appello di Cagliari - con ordinanza del 24 gennaio 2025 - ha sottoposto alla Corte di pagina 12 di 14 Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.
11.2 Tutto ciò premesso, questa Corte che, a differenza del giudice di ultima istanza, non ha l'obbligo di rinvio ex 267 TFUE, ritiene, conformemente all'orientamento già espresso da questa e da altra Sezione6 al quale si intende dare continuità, di aderire all'indirizzo interpretativo indicato dalla Prima sezione della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.07.2024 sopra richiamata, secondo la quale non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice Euribor, come il contratto di leasing per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
Il contratto di leasing oggetto di giudizio appare infatti diverso, quanto all'ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea;
inoltre, dal punto di vista soggettivo,
non è risultata partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata. Controparte_1
Dunque non appare applicabile l'orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 41994 del 30.12.2021 sullo specifico tema delle fideiussioni omnibus, che ha ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI – e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'IA con provvedimento n. 55/2005
– comportino la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
La fattispecie decisa con tale pronuncia diverge in maniera significativa rispetto a quella in esame. In quel caso, infatti, le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, sanzionate con la nullità da parte della Banca d'IA, venivano riprodotte totalmente o parzialmente – dalle stesse banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
L'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il contraente, imponendogli maggiori obblighi e senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, non era controverso. Vi era dunque - diversamente che nel caso in esame - una coincidenza, oggettiva e soggettiva, dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese “a monte”.
Per completezza, il Collegio osserva che detta clausola non possa dirsi nulla nemmeno secondo la disciplina consumerista né applicando i principi generali del Codice civile.
Quanto alla prima, come rilevato da Cass. n. 19900/2024, l'art. 33 Cod. cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti «prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni … di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista». 6 Sez. Prima civile, sentenza n. 1741/2024. pagina 13 di 14 Per quanto riguarda poi le regole codicistiche, in generale l'illecito del terzo non è causa di nullità del contratto, ma – sussistendone i presupposti – può assurgere a causa di annullabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio;
o, in alternativa, può giustificare un'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo.
Trattasi, peraltro, di fattispecie diverse da quella dedotta dall'appellante , in Parte_1 termini sia di allegazioni, sia di domanda, che risultano così estranee al thema decidendum.
Le considerazioni sopra svolte portano, altresì, a ritenere infondata la dedotta nullità della clausola contrattuale in esame per “indeterminatezza” del tasso di interesse. Premesso che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, valgono le valutazioni di cui all'indicata ordinanza interlocutoria, laddove ha affermato che “l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, sì obiettivizza - sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione [...] Le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” – (così, par. nn. 23 e 24 ordinanza cit.).
Per tali considerazioni, anche l'ultimo motivo d'appello deve essere respinto.
12. In base al principio di soccombenza, va disposta ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come Parte_1 da dispositivo ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022) tenuto conto del valore indeterminato di media complessità della controversia e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2211/2024, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 del presente grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi €
10.313,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, €
1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Pag. 2 atto di citazione di primo grado. 3 Pag. 4 atto di citazione di primo grado. 4 Quanto al contratto n. 88044 cfr. pag. 13 doc. 69-A; quanto al contratto n. 913488 cfr. pag. 13 doc. 69-B. pagina 6 di 14