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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4125/2024
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 7 maggio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, notificato in data 23 maggio 2024, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Pontecagnano Parte_1
Faiano (SA) alla via Calabria n. 9, presso lo studio legale degli avvocati Antonio Gioiello e
Marianna Gambardella dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1 CP_2
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Controparte_3 di Salerno- sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua domanda
[...]
di protezione internazionale.
Il , nonostante l'evocazione in giudizio, non si costituiva e non Controparte_1
rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla Commissione
Territoriale di Salerno.
Con provvedimento del 6 marzo 2025 era disposta la sostituzione dell'udienza del 6 maggio
2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note, in data 7 maggio 2025 la causa era riservata alla decisione del collegio.
Va premesso che il ricorso introduttivo il ricorrente ribadiva i fatti riferiti dinanzi all'autorità amministrativa e censurava il mancato riconoscimento di una forma di protezione internazionale nonché la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Con note del 20 aprile 2025 il procuratore costituito esprimeva, nell'interesse del ricorrente, la volontà di rinunciare alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, insistendo esclusivamente per l'ottenimento della protezione speciale atteso l'inserimento socio-lavorativo raggiunto dal richiedente nel Paese di accoglienza.
E così, scaduto il termine per il deposito delle note, la causa era riservata alla decisione del collegio.
Orbene, alla luce della rinuncia al riconoscimento delle protezioni superiori (ritualmente proposta dal procuratore costituito, munito di procura ad hoc), ritiene il Collegio di poter procedere direttamente all'analisi della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Dunque, in virtù della normativa applicabile al caso in esame, ritiene il Collegio che tale domanda possa essere accolta.
Preliminarmente, le disposizioni normative di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali o sociali” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti” (comma 1.1. prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del
2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (v.
Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare
(qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n.
18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n.
173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n.
37275/2022).
Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata).
Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10371).
Ciò premesso, rileva il collegio che il ricorrente ha allegato elementi rappresentativi di un percorso di inserimento nel Paese di accoglienza che può essere certamente valutato in modo positivo ai fini del riconoscimento della protezione in discorso.
Ed invero, il ricorrente ha dato prova di un attuale inserimento lavorativo a tempo indeterminato efficace dal 15 febbraio 2024 (vedasi Comunicazione Obbligatoria UniLav di trasformazione del rapporto di lavoro, lettera di trasformazione del rapporto di lavoro, buste paga).
A ciò si somma l'instaurazione di una relazione economica, attestata dal rilascio di una carta di debito (si veda documentazione in atti).
Alla luce di quanto rappresentato, considerate le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio;
valutata l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative, ritiene il Collegio che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.
La natura della controversia, riguardante i diritti fondamentali della persona e la problematicità degli aspetti probatori induce all'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 7 maggio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, notificato in data 23 maggio 2024, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Pontecagnano Parte_1
Faiano (SA) alla via Calabria n. 9, presso lo studio legale degli avvocati Antonio Gioiello e
Marianna Gambardella dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1 CP_2
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno
RESISTENTE NON COSTITUITO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Controparte_3 di Salerno- sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua domanda
[...]
di protezione internazionale.
Il , nonostante l'evocazione in giudizio, non si costituiva e non Controparte_1
rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla Commissione
Territoriale di Salerno.
Con provvedimento del 6 marzo 2025 era disposta la sostituzione dell'udienza del 6 maggio
2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note, in data 7 maggio 2025 la causa era riservata alla decisione del collegio.
Va premesso che il ricorso introduttivo il ricorrente ribadiva i fatti riferiti dinanzi all'autorità amministrativa e censurava il mancato riconoscimento di una forma di protezione internazionale nonché la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Con note del 20 aprile 2025 il procuratore costituito esprimeva, nell'interesse del ricorrente, la volontà di rinunciare alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, insistendo esclusivamente per l'ottenimento della protezione speciale atteso l'inserimento socio-lavorativo raggiunto dal richiedente nel Paese di accoglienza.
E così, scaduto il termine per il deposito delle note, la causa era riservata alla decisione del collegio.
Orbene, alla luce della rinuncia al riconoscimento delle protezioni superiori (ritualmente proposta dal procuratore costituito, munito di procura ad hoc), ritiene il Collegio di poter procedere direttamente all'analisi della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Dunque, in virtù della normativa applicabile al caso in esame, ritiene il Collegio che tale domanda possa essere accolta.
Preliminarmente, le disposizioni normative di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali o sociali” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti” (comma 1.1. prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in tema di protezione speciale, il D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, seconda parte come modificato dal D.L. n. 130 del
2020, convertito con L. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (v.
Cass. N. 36789/22). Inoltre, con riguardo al nuovo strumento di tutela si è affermato, che “in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia” (v. Cass. 8373/2022).
Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare
(qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n.
18455/2022: “In tema di protezione internazionale "speciale", il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1, la seconda parte, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n.
173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa”; Cass. n.
37275/2022).
Si tratta di una “modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale - nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine” (v. Cass. n. 8400/2023, non massimata).
Ancora, in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (v. Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10371).
Ciò premesso, rileva il collegio che il ricorrente ha allegato elementi rappresentativi di un percorso di inserimento nel Paese di accoglienza che può essere certamente valutato in modo positivo ai fini del riconoscimento della protezione in discorso.
Ed invero, il ricorrente ha dato prova di un attuale inserimento lavorativo a tempo indeterminato efficace dal 15 febbraio 2024 (vedasi Comunicazione Obbligatoria UniLav di trasformazione del rapporto di lavoro, lettera di trasformazione del rapporto di lavoro, buste paga).
A ciò si somma l'instaurazione di una relazione economica, attestata dal rilascio di una carta di debito (si veda documentazione in atti).
Alla luce di quanto rappresentato, considerate le obiettive difficoltà di reinserimento che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio;
valutata l'assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative, ritiene il Collegio che l'allontanamento del richiedente comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, cui si accompagnerebbe l'esposizione del richiedente al grave rischio di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini indicati.
La natura della controversia, riguardante i diritti fondamentali della persona e la problematicità degli aspetti probatori induce all'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce