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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 27.05.2025; visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Esposito e C. Parte_1
Santonicola
e
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. F. Serafino e dall'Avv. Rovello;
nonché
nei confronti dei controinteressati contumaci indicati nella graduatoria permanente ATA 24 mesi anno scolastico 2024/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 20.09.2024 il ha convenuto in Pt_1 giudizio il “ 1.per l'accertamento e la declaratoria Controparte_1
del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 1,50, derivante attestato di qualifica professionale rilasciato in data 27.05.2020 dalla
Regione Campania, nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, a.s.
2024/2025, provincia di Milano, per il profilo di Assistente Amministrativo;
2.per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato come Assistente
Amministrativo con decorrenza dal 01.09.2024; 3. conseguentemente ordinare e/o condannare l'Amministrazione convenuta, ad adottare ogni e qualsiasi provvedimento diretto a rendere effettivo il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto giusto punteggio e corretta collocazione in graduatoria, con ogni connessa conseguenza;
4. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e
CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto nel ricorso che, a seguito della pubblicazione del bando di concorso del direttore generale dell' Controparte_2
, prot. n. 23287 dell'08.05.2024, indetto per l'anno
[...]
scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025, il in data Pt_1
29.05.24 ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA, profilo assistente amministrativo per l'a.s. 2024/2025 nella quale ha dichiarato il possesso di un attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo rilasciato dalla
Controparte_3 in data 27.05.2020; che all'esito dei
[...] controlli sui titoli, l ha escluso dalla Controparte_4
valutazione la qualifica professionale dichiarata dal ricorrente ed ha assegnato allo stesso il punteggio di 32,85, con il quale l'istante è stato collocato in graduatoria nella posizione 146; che l'istante, all'atto della pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 31.07.24 ha presentato reclamo per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo dichiarato e che il predetto reclamo è stato rigettato dall'
[...]
[...] poiché la certificazione Controparte_5
indicata non veniva ritenuta valutabile ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978.
Si costituiva tardivamente in giudizio il resistente chiedendo il CP_1
rigetto delle domande.
Veniva disposta la integrazione del contraddittorio, ma, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per i controinteressati rimasti contumaci
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
1.In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dal resistente, in quanto da una CP_1
lettura complessiva del ricorso si evince che il ricorrente non pone in discussione in termini di legittimità le previsioni del bando ATA 24 mesi anno scolastico 2024/2025 in relazione alle previsioni del D.M. 30 giugno
2025 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il . Parte ricorrente alla luce della Controparte_1 disposizione di cui all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto ministeriale sposa una determinata interpretazione della clausola del bando ritenendo che la assenza di un richiamo esplicito nel titolo di studio prodotto all'art. 14 della Legge 845/1978 non sia preclusivo alla ammissibilità ed alla valutazione del titolo stesso nell'ambito della procedura concorsuale in questione.
A tal proposito va ricordato che l'Allegato A/1-Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo prevede il seguente titolo: “Attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 14 della legge 845/1978 attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione della Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici: punti 1,50)”.
Orbene l'art. 14 della Legge 21.12.78 n. 845 statuisce nei seguenti termini: “ : Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi
3 regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del e del Controparte_6
, nonché esperti designati Controparte_7
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi”.
La difesa dell'istante valorizza la circostanza che con il Decreto
Dirigenziale n. 826 del 4.07.24 il Direttore della
[...]
della Regione Controparte_3
Campania ha provveduto nei seguenti termini: “tutti gli attestati di
Qualificazione Professionale della
[...]
Controparte_8
- conseguiti dai discenti a partire dal 22
[...]
gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e
8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti”.
Orbene lo stesso decreto dirigenziale della Regione Campania utilizza il termine “possono” e non il termine “ devono” con un richiamo esplicito alla discrezionalità della Amministrazione che decide di indire una determinata procedura selettiva e di confezionare il relativo bando di scegliere quali titoli valorizzare per la copertura di quei determinati posti di lavoro Per tali ragioni, secondo questo Giudice, non sussiste alcuna equipollenza valutativa in concreto tra i titoli rilasciati ai sensi degli artt. 6
e 8 del D.Lgs. 13/2013 ed i titoli rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge
21 dicembre 1978 n. 845.
4 A tal proposito non sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente con riguardo alle presunte diverse previsioni riportate nel bando di concorso per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA, D.M. 50/2021, finalizzate al reclutamento del personale a tempo determinato. Al riguardo il relativo bando, DM 50/2021 relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio
2021/2024 ( cfr. allegato 5 del fascicolo di parte resistente), prevedeva espressamente nell'allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo - l'attribuzione del punteggio di 1,5 all'attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province
Autonome di Trento e OL ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio
Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
La stessa indicazione è riportata dal D.M. 89 del 21.05.2024, per le graduatorie di terza fascia ATA 2024/2027.
Tale specificazione non è invece contenuta nel bando di concorso n.
23287 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 -
Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali.
Peraltro questo Giudice ritiene comunque che al di là dei riferimenti normativi contenuti nei titoli allegati occorra valutare in concreto il titolo allegato alla luce dei requisiti sostanziali previsti dal bando.
Ed a tal proposito occorre osservare che il bando di concorso del direttore generale dell' , prot. n. Controparte_2
23237 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 -
Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali prevede, per il profilo di assistente amministrativo, all'art. 2, comma 4 che gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del
5 personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi”.
Nel caso che ci occupa, dunque, anche tralasciando la tematica della presenza o meno nel titolo di studio allegato dal ricorrente del richiamo specifico dell'art. 14 della legge 845/1978, occorre comprendere e valutare se il titolo allegato da parte ricorrente contiene gli elementi sostanziali valorizzati dalla disposizione di legge e dalla clausola del bando.
Ebbene il ricorrente ha prodotto un certificato di qualificazione professionale rilasciato in data 27.05.2020 dalla Regione Campania ed in particolare da un Ente formativo con sede in San Felice al Cancello.
Dall'esame del documento si evince che il ricorrente ha effettuato un percorso di 600 ore ed alla conclusione di tale percorso ha sostenuto una prova pratica con la integrazione di un colloquio orale. Inoltre il titolo attesta che il ricorrente è in grado di eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili; è in grado di gestire posta e protocollo ed è in grado di redigere lettere commerciali.
Tuttavia va osservato che l'Allegato A/1-Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo prevede il seguente titolo: “attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 14 della legge 845/1978 attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione della Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici: punti 1,50)”. Orbene non vi è alcun riferimento nel titolo di studio allegato dal ricorrente agli insegnamenti impartiti con riferimento alla trattazione di testi o gestione della Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
Inoltre l'art. 2, comma 4 del bando prescrive espressamente che “… ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel
6 piano di studi”. Tuttavia il ricorrente non ha allegato alcun documento che certifichi le materie impartite nel corso del piano di studi.
In sostanza il ricorrente ha allegato un titolo di studio che non si presenta in linea con le prescrizioni del bando.
Poiché le prescrizioni del bando rappresentano la lex specialis della procedura concorsuale e considerato che il titolo di studio allegato dal non rispecchia tali prescrizioni, la domanda va rigettata. Pt_1
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 20.09.2024 nei Parte_1 confronti del e Controparte_9
notificato nei confronti dei controinteressati indicati, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 27.05.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 27.05.2025; visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Esposito e C. Parte_1
Santonicola
e
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. F. Serafino e dall'Avv. Rovello;
nonché
nei confronti dei controinteressati contumaci indicati nella graduatoria permanente ATA 24 mesi anno scolastico 2024/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 20.09.2024 il ha convenuto in Pt_1 giudizio il “ 1.per l'accertamento e la declaratoria Controparte_1
del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 1,50, derivante attestato di qualifica professionale rilasciato in data 27.05.2020 dalla
Regione Campania, nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, a.s.
2024/2025, provincia di Milano, per il profilo di Assistente Amministrativo;
2.per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato come Assistente
Amministrativo con decorrenza dal 01.09.2024; 3. conseguentemente ordinare e/o condannare l'Amministrazione convenuta, ad adottare ogni e qualsiasi provvedimento diretto a rendere effettivo il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto giusto punteggio e corretta collocazione in graduatoria, con ogni connessa conseguenza;
4. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e
CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto nel ricorso che, a seguito della pubblicazione del bando di concorso del direttore generale dell' Controparte_2
, prot. n. 23287 dell'08.05.2024, indetto per l'anno
[...]
scolastico 2023-2024 - Graduatorie a. s. 2024-2025, il in data Pt_1
29.05.24 ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA, profilo assistente amministrativo per l'a.s. 2024/2025 nella quale ha dichiarato il possesso di un attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo rilasciato dalla
Controparte_3 in data 27.05.2020; che all'esito dei
[...] controlli sui titoli, l ha escluso dalla Controparte_4
valutazione la qualifica professionale dichiarata dal ricorrente ed ha assegnato allo stesso il punteggio di 32,85, con il quale l'istante è stato collocato in graduatoria nella posizione 146; che l'istante, all'atto della pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 31.07.24 ha presentato reclamo per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo dichiarato e che il predetto reclamo è stato rigettato dall'
[...]
[...] poiché la certificazione Controparte_5
indicata non veniva ritenuta valutabile ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978.
Si costituiva tardivamente in giudizio il resistente chiedendo il CP_1
rigetto delle domande.
Veniva disposta la integrazione del contraddittorio, ma, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per i controinteressati rimasti contumaci
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
1.In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dal resistente, in quanto da una CP_1
lettura complessiva del ricorso si evince che il ricorrente non pone in discussione in termini di legittimità le previsioni del bando ATA 24 mesi anno scolastico 2024/2025 in relazione alle previsioni del D.M. 30 giugno
2025 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il . Parte ricorrente alla luce della Controparte_1 disposizione di cui all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto ministeriale sposa una determinata interpretazione della clausola del bando ritenendo che la assenza di un richiamo esplicito nel titolo di studio prodotto all'art. 14 della Legge 845/1978 non sia preclusivo alla ammissibilità ed alla valutazione del titolo stesso nell'ambito della procedura concorsuale in questione.
A tal proposito va ricordato che l'Allegato A/1-Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo prevede il seguente titolo: “Attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 14 della legge 845/1978 attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione della Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici: punti 1,50)”.
Orbene l'art. 14 della Legge 21.12.78 n. 845 statuisce nei seguenti termini: “ : Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi
3 regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del e del Controparte_6
, nonché esperti designati Controparte_7
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi”.
La difesa dell'istante valorizza la circostanza che con il Decreto
Dirigenziale n. 826 del 4.07.24 il Direttore della
[...]
della Regione Controparte_3
Campania ha provveduto nei seguenti termini: “tutti gli attestati di
Qualificazione Professionale della
[...]
Controparte_8
- conseguiti dai discenti a partire dal 22
[...]
gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e
8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti”.
Orbene lo stesso decreto dirigenziale della Regione Campania utilizza il termine “possono” e non il termine “ devono” con un richiamo esplicito alla discrezionalità della Amministrazione che decide di indire una determinata procedura selettiva e di confezionare il relativo bando di scegliere quali titoli valorizzare per la copertura di quei determinati posti di lavoro Per tali ragioni, secondo questo Giudice, non sussiste alcuna equipollenza valutativa in concreto tra i titoli rilasciati ai sensi degli artt. 6
e 8 del D.Lgs. 13/2013 ed i titoli rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge
21 dicembre 1978 n. 845.
4 A tal proposito non sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente con riguardo alle presunte diverse previsioni riportate nel bando di concorso per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA, D.M. 50/2021, finalizzate al reclutamento del personale a tempo determinato. Al riguardo il relativo bando, DM 50/2021 relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio
2021/2024 ( cfr. allegato 5 del fascicolo di parte resistente), prevedeva espressamente nell'allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo - l'attribuzione del punteggio di 1,5 all'attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province
Autonome di Trento e OL ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio
Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
La stessa indicazione è riportata dal D.M. 89 del 21.05.2024, per le graduatorie di terza fascia ATA 2024/2027.
Tale specificazione non è invece contenuta nel bando di concorso n.
23287 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 -
Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali.
Peraltro questo Giudice ritiene comunque che al di là dei riferimenti normativi contenuti nei titoli allegati occorra valutare in concreto il titolo allegato alla luce dei requisiti sostanziali previsti dal bando.
Ed a tal proposito occorre osservare che il bando di concorso del direttore generale dell' , prot. n. Controparte_2
23237 dell'08.05.2024, indetto per l'anno scolastico 2023-2024 -
Graduatorie a. s. 2024-2025, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali prevede, per il profilo di assistente amministrativo, all'art. 2, comma 4 che gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del
5 personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi”.
Nel caso che ci occupa, dunque, anche tralasciando la tematica della presenza o meno nel titolo di studio allegato dal ricorrente del richiamo specifico dell'art. 14 della legge 845/1978, occorre comprendere e valutare se il titolo allegato da parte ricorrente contiene gli elementi sostanziali valorizzati dalla disposizione di legge e dalla clausola del bando.
Ebbene il ricorrente ha prodotto un certificato di qualificazione professionale rilasciato in data 27.05.2020 dalla Regione Campania ed in particolare da un Ente formativo con sede in San Felice al Cancello.
Dall'esame del documento si evince che il ricorrente ha effettuato un percorso di 600 ore ed alla conclusione di tale percorso ha sostenuto una prova pratica con la integrazione di un colloquio orale. Inoltre il titolo attesta che il ricorrente è in grado di eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili; è in grado di gestire posta e protocollo ed è in grado di redigere lettere commerciali.
Tuttavia va osservato che l'Allegato A/1-Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo prevede il seguente titolo: “attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 14 della legge 845/1978 attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione della Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici: punti 1,50)”. Orbene non vi è alcun riferimento nel titolo di studio allegato dal ricorrente agli insegnamenti impartiti con riferimento alla trattazione di testi o gestione della Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
Inoltre l'art. 2, comma 4 del bando prescrive espressamente che “… ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel
6 piano di studi”. Tuttavia il ricorrente non ha allegato alcun documento che certifichi le materie impartite nel corso del piano di studi.
In sostanza il ricorrente ha allegato un titolo di studio che non si presenta in linea con le prescrizioni del bando.
Poiché le prescrizioni del bando rappresentano la lex specialis della procedura concorsuale e considerato che il titolo di studio allegato dal non rispecchia tali prescrizioni, la domanda va rigettata. Pt_1
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 20.09.2024 nei Parte_1 confronti del e Controparte_9
notificato nei confronti dei controinteressati indicati, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 27.05.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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