Art. 17.
Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che il conduttore abbia sublocato in virtu' del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162 , sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura:
1) del 75 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali;
2) del 150 per cento, se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162 , o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali;
3) del 200 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in deroga ai patti contrattuali e il
proprietario non si sia avvalso della facolta' indicata nell'art. 23.
Nelle localita' nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di
soggiorno e turismo e' esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare e' computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempreche' la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale.
L'aumento supplementare puo' essere ridotto al 20 per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta a fine di speculazione.
L'aumento supplementare puo', invece, essere nella misura del 30 per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entita' di tale canone e chieda che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso.
Gli aumenti supplementari dovuti in base al presente articolo sostituiscono gli aumenti dovuti in caso di sublocazione in forza di disposizioni precedenti.
L'aumento supplementare non e' dovuto se l'immobile e' stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali.
L'aumento supplementare non e' piu' dovuto dal giorno in cui il conduttore da' notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.
Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta e' effettuata.
Nel caso che il conduttore abbia omessa la comunicazione prevista dall'art. 20, il locatore ha diritto di richiedere gli aumenti supplementari dall'inizio della locazione.
Nel caso di controversia sull'applicabilita' degli aumenti previsti dal presente articolo decide il pretore con le modalita' indicate nell'art. 30.
Sino alla decisione, il conduttore e' tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli, sempreche' non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sublocazione.
Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che il conduttore abbia sublocato in virtu' del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162 , sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura:
1) del 75 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali;
2) del 150 per cento, se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162 , o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali;
3) del 200 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in deroga ai patti contrattuali e il
proprietario non si sia avvalso della facolta' indicata nell'art. 23.
Nelle localita' nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di
soggiorno e turismo e' esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare e' computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempreche' la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale.
L'aumento supplementare puo' essere ridotto al 20 per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta a fine di speculazione.
L'aumento supplementare puo', invece, essere nella misura del 30 per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entita' di tale canone e chieda che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso.
Gli aumenti supplementari dovuti in base al presente articolo sostituiscono gli aumenti dovuti in caso di sublocazione in forza di disposizioni precedenti.
L'aumento supplementare non e' dovuto se l'immobile e' stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali.
L'aumento supplementare non e' piu' dovuto dal giorno in cui il conduttore da' notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.
Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta e' effettuata.
Nel caso che il conduttore abbia omessa la comunicazione prevista dall'art. 20, il locatore ha diritto di richiedere gli aumenti supplementari dall'inizio della locazione.
Nel caso di controversia sull'applicabilita' degli aumenti previsti dal presente articolo decide il pretore con le modalita' indicate nell'art. 30.
Sino alla decisione, il conduttore e' tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli, sempreche' non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sublocazione.