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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7383 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pattarozzi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(VS) il 02/09/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Pattarozzi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Austis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/05/2019 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Austis, anno 2019, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i figli minori verranno affidati ad entrambi i coniugi statuendo che gli stessi abiteranno con la madre a Uta (CA), via Santa Giusta n. 35.
2) Ferma la collocazione dei due figli minori presso la madre, il regime di affidamento dei predetti sarà quello condiviso ed i minori dovranno, dunque, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori ed avere con
Pag. 2 di 4 ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori, i quali eserciteranno entrambi, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, dovranno adottare consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i due figli, fra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche e di svago, ai viaggi di istruzione ed alle attività sportive e ricreative;
i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente solo limitatamente alle decisioni su questioni inerenti all'ordinaria amministrazione.
3) I figli minori potranno stare con il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi determinati dalle esigenze degli stessi e dalle esigenze lavorative del padre, nei seguenti giorni e orari:
a) durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 sino alle ore sino alle ore 21:00;
b) a fine settimana alternati dal venerdì (dalle ore 17:00) sino alla domenica (alle ore 21:00);
c) quindici giorni consecutivi durante l'estate;
d) sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
e) tre giorni consecutivi nelle feste pasquali, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
4) Il periodo di permanenza dei figli minori presso i genitori e il diritto di visita del padre, come sopra stabiliti, potranno essere modificati con l'accordo tra i coniugi tenuto conto delle esigenze dei figli e dei turni lavorativi del padre e in ogni caso, onde agevolare la frequentazione di attività ricreative e/o sportive;
resta inteso che il padre avrà la possibilità di vedere i figli minori ogni volta che lo vorrà, dopo aver preventivamente ed informalmente concordato l'incontro con la madre;
resta altresì inteso che entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi e delle esigenze dei figli.
5) Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di partecipazione al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo variazioni degli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
6) Il marito provvederà a tutte le spese scolastiche per i figli minori.
7) Ciascun coniuge concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie o valutate idonee alla crescita psicofisica dei figli
Pag. 3 di 4 minori;
per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
A tal riguardo le Parti statuiscono espressamente che le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e rimborsate al coniuge che le ha sostenute previa esibizione dei documenti di spesa (fattura o ricevuta).
8) Gli assegni familiari ex art. 211 L. 19.05.1975 n. 151 verranno percepiti dal marito o qualora percepiti dalla moglie verranno defalcati dall'assegno di mantenimento.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver proceduto alla divisione dei beni in comunione familiare e più genericamente di tutti i loro beni e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo.
10) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7383 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pattarozzi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(VS) il 02/09/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea
Pattarozzi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Austis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/05/2019 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Austis, anno 2019, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i figli minori verranno affidati ad entrambi i coniugi statuendo che gli stessi abiteranno con la madre a Uta (CA), via Santa Giusta n. 35.
2) Ferma la collocazione dei due figli minori presso la madre, il regime di affidamento dei predetti sarà quello condiviso ed i minori dovranno, dunque, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori ed avere con
Pag. 2 di 4 ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori, i quali eserciteranno entrambi, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, dovranno adottare consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i due figli, fra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche e di svago, ai viaggi di istruzione ed alle attività sportive e ricreative;
i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente solo limitatamente alle decisioni su questioni inerenti all'ordinaria amministrazione.
3) I figli minori potranno stare con il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi determinati dalle esigenze degli stessi e dalle esigenze lavorative del padre, nei seguenti giorni e orari:
a) durante il periodo scolastico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 sino alle ore sino alle ore 21:00;
b) a fine settimana alternati dal venerdì (dalle ore 17:00) sino alla domenica (alle ore 21:00);
c) quindici giorni consecutivi durante l'estate;
d) sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
e) tre giorni consecutivi nelle feste pasquali, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
4) Il periodo di permanenza dei figli minori presso i genitori e il diritto di visita del padre, come sopra stabiliti, potranno essere modificati con l'accordo tra i coniugi tenuto conto delle esigenze dei figli e dei turni lavorativi del padre e in ogni caso, onde agevolare la frequentazione di attività ricreative e/o sportive;
resta inteso che il padre avrà la possibilità di vedere i figli minori ogni volta che lo vorrà, dopo aver preventivamente ed informalmente concordato l'incontro con la madre;
resta altresì inteso che entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi e delle esigenze dei figli.
5) Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di partecipazione al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo variazioni degli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
6) Il marito provvederà a tutte le spese scolastiche per i figli minori.
7) Ciascun coniuge concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie o valutate idonee alla crescita psicofisica dei figli
Pag. 3 di 4 minori;
per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
A tal riguardo le Parti statuiscono espressamente che le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e rimborsate al coniuge che le ha sostenute previa esibizione dei documenti di spesa (fattura o ricevuta).
8) Gli assegni familiari ex art. 211 L. 19.05.1975 n. 151 verranno percepiti dal marito o qualora percepiti dalla moglie verranno defalcati dall'assegno di mantenimento.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver proceduto alla divisione dei beni in comunione familiare e più genericamente di tutti i loro beni e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo.
10) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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