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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/09/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorsi depositati in data
10.7.2024, 12.7.2024 e 31.7.2024 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , Controparte_8 CP_9 Controparte_10
, , CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20
pagina 1 di 72 , , CP_21 Controparte_22 CP_23 [...]
, , , CP_24 Controparte_25 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 [...]
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
,
[...] Parte_16
rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Pironti pec e dall'avv. Massimo Laratro pec Email_1
Email_2
ricorrenti c o n t r o
_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Damoli pec
, dall'avv. Enrico Togni pec Email_3
e dall'avv. Elena Bissoli pec Email_4 [...]
Email_5
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE nel procedimento sub n. 262/2024
“IN VIA PRINCIPALE: previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e pagina 2 di 72 declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele:
i) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riassumere in servizio ciascuna e ciascuno dei ricorrenti (ovvero solo quella o quel ricorrente per cui dovesse risultare tale diritto) con effetto a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa) – con le condizioni economiche di seguito indicate e/o come di seguito da determinarsi:
- FLORIANA PROVENZA: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_2
indeterminato con anzianità convenzionale dal 23.03.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO, con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- TA : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_3
con anzianità convenzionale dal 13.04.2011, con un orario di lavoro a tempo pagina 3 di 72 parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_4
con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_5
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_6
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una pagina 4 di 72 retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale Firmato di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 1.338,71 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 1.338,70 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro pagina 5 di 72 a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_5
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2005, con un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel IV° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Operatore di Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su
4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 880,65 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_12
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
ii) ovvero, costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra i ricorrenti e le ricorrenti (o solo quella o quello per cui dovesse risultare tale diritto) e la società pagina 6 di 72 convenuta, a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con le medesime condizioni economiche e normative come sopra indicate (e determinate e/o da determinarsi) per ciascuno, od in subordine con quelle diverse condizioni (anche di orario di lavoro) che dovessero risultare applicabili e/o determinabili in corso di causa;
°°°°
IN VIA SUBORDINATA (e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) - e salvo gravame): previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele - accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti (ovvero solo per quel ricorrente o per quella ricorrente per cui tale diritto dovesse risultare sussistente) al risarcimento del danno subito per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo, e per l'effetto condannare la stessa convenuta a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi, ovvero quei diversi importi che verranno accertati in corso di causa:
- FLORIANA PROVENZA: € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15);
- € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_2
- : € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_3
- € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_4 pagina 7 di 72 - : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_5
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_6
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); Controparte_1
- IA : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); CP_2
- € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_3
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_4
- € 22.853,02 (€ 1406,34 x 13: 12 x 15); Controparte_5
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_17
- : € 23.387,85 (€ 1.439,26 x 13 :12 x 15); Controparte_8
- : € 21.187,35 (€ 1.303,84 x 13: 12 x 15); CP_9
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); Controparte_10
- : € 14.301,45 (€ 880,65 x 13: 12 x 15); CP_11
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15). CP_12
°°°°
- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”
nel procedimento sub n. 265/2024
“IN VIA PRINCIPALE: previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma pagina 8 di 72 di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele:
i) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riassumere in servizio ciascuna e ciascuno dei ricorrenti (ovvero solo quella o quel ricorrente per cui dovesse risultare tale diritto) con effetto a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa) – con le condizioni economiche di seguito indicate e/o come di seguito da determinarsi:
- SIGNORELLI CONCETTA: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in
Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_14
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO, con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_15
con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, pagina 9 di 72 dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_16
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_17
con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_18
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77; pagina 10 di 72 - : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_19
con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale inizialmente di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 1.338,71 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- MINISSALE : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_20
con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77; - : CP_21
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di €
880,85 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT),
Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_22
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del pagina 11 di 72 CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_23
con anzianità convenzionale dal 1.05.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Operatore di Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,22 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, CP_24
con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 1.338.71 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_25
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel I II° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Operatore di Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
pagina 12 di 72 - : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_7
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
ii) ovvero, costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra i ricorrenti e le ricorrenti (o solo quella o quello per cui dovesse risultare tale diritto) e la società convenuta, a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con le medesime condizioni economiche e normative come sopra indicate (e determinate e/o da determinarsi) per ciascuno, od in subordine con quelle diverse condizioni (anche di orario di lavoro) che dovessero risultare applicabili e/o determinabili in corso di causa;
°°°°
IN VIA SUBORDINATA (e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) - e salvo gravame): previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele - accertare e pagina 13 di 72 dichiarare il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti (ovvero solo per quel ricorrente o per quella ricorrente per cui tale diritto dovesse risultare sussistente) al risarcimento del danno subito per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo, e per l'effetto condannare la stessa convenuta a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi ovvero per quei diversi importi che verranno accertati in corso di causa:
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_13
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_14
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_15
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_16
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_17
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_18
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); CP_19
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_20
- : € 14.301,45 (€ 880,85 x 13: 12 x 15). CP_21
- FIORITO CATERINA: € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15);
- : € 14.124,90 (€ 869,22 x 13: 12 x 15); CP_23
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); CP_24
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_25
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15). Parte_7
°°°°
- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”
pagina 14 di 72 nel procedimento sub n. 287/2024
“IN VIA PRINCIPALE: previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele:
i) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riassumere in servizio ciascuna e ciascuno dei ricorrenti (ovvero solo quella o quel ricorrente per cui dovesse risultare tale diritto) con effetto a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa) – con le condizioni economiche di seguito indicate e/o come di seguito da determinarsi:
- GIORGIA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_8
con anzianità convenzionale dal 5.09.2010, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 880,85 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_9
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore pagina 15 di 72 giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO, con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_10
indeterminato con anzianità convenzionale dal 5.09.2010, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 880,85 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_11
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_12
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77; pagina 16 di 72 - : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_13
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 13.03.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_14
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale inizialmente di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_15
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.1.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_16
indeterminato con anzianità convenzionale dal 10.06.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del pagina 17 di 72 CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
ii) ovvero, costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra i ricorrenti e le ricorrenti (o solo quella o quello per cui dovesse risultare tale diritto) e la società convenuta, a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con le medesime condizioni economiche e normative come sopra indicate (e determinate e/o da determinarsi) per ciascuno, od in subordine con quelle diverse condizioni (anche di orario di lavoro) che dovessero risultare applicabili e/o determinabili in corso di causa;
°°°°
IN VIA SUBORDINATA (e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) - e salvo gravame): previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele - accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti (ovvero solo per quel ricorrente o per quella ricorrente per cui tale diritto dovesse risultare sussistente) al risarcimento del danno subito per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo, e per l'effetto condannare la stessa convenuta a pagina 18 di 72 corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi, ovvero per quei diversi importi che verranno accertati in corso di causa:
- : € 14.313,75 (€ 880,85 x 13: 12 x 15); Parte_8
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_9
- : € 14.313,75 (€ 880,85 x 13: 12 x 15); Parte_10
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_11
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_12
- : € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_13
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_14
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_15
- : € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_16
°°°°
- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA nel procedimento sub n. 262/2024
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte sub § A) della presente memoria difensiva di costituzione, accertare e dichiarare in limine litis la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla società e, per l'effetto, disporre la sua _2
estromissione dal presente processo con reiezione delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte sub § B) della presente memoria difensiva di costituzione dichiarare la nullità delle domande formulate in ricorso per genericità e pagina 19 di 72 indeterminatezza delle stesse nella parte in cui, sia in via principale che subordinata, i ricorrenti chiedono tutela “… previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie) …” e, per l'effetto, respingere il ricorso in parte qua;
- per le ragioni esposte sub § C) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiararsi inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande tutte di cui al ricorso, per decorso di entrambi i termini di cui all'art. 32, 4° comma, lett. d), della legge 4.11.2010 n. 183;
- per le ragioni espresse sub § D) della presente memoria difensiva di costituzione, disporsi - ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. TLC - la chiamata in causa di VA CO S.p.a. (c.f./p.iva , avente P.IVA_1
sede legale in 00137 – Roma, Via Di Casal Boccone, n. 188/190 e sede operativa in 95123 - CA, Via Mimosa, Ang. Via Beccaria, n. 1/B, dalla quale _2
pretende di essere tenuta indenne e manlevata od alla quale ritiene
[...]
comunque comune la presente causa.
In via principale: per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente memoria difensiva di costituzione, respingersi le domande tutte ex adverso formulate, in quanto generiche, inammissibili e comunque integralmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: in caso di rigetto delle eccezioni svolte in via preliminare e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, che nulla di quanto richiesto dai ricorrenti è loro dovuto da parte di _2 pagina 20 di 72 anche eventualmente stabilendo diversa decorrenza per il loro accoglimento o, _2
in ogni caso e anche in via di ulteriore subordine, limitare le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti come spettanti anche in funzione dell'effettivo danno subito, tenuto conto della mancata offerta della prestazione lavorativa e del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., detratto comunque, in ognuno dei predetti casi, l'aliunde perceptum (in relazione ai redditi percepiti alle dipendenze di VA
CO S.p.a. e/o a titolo di trattamento d'integrazione salariale) e percipiendum.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
nel procedimento sub n. 265/2024
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte sub § A) della presente memoria difensiva di costituzione, accertare e dichiarare in limine litis la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla società e, per l'effetto, disporre la sua _2
estromissione dal presente processo con reiezione delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte sub § B) della presente memoria difensiva di costituzione dichiarare la nullità delle domande formulate in ricorso per genericità e indeterminatezza delle stesse nella parte in cui, sia in via principale che subordinata, i ricorrenti chiedono tutela “… previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie) …” e, per l'effetto, respingere il ricorso in parte qua;
- per le ragioni esposte sub § C) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiararsi inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande tutte di cui al pagina 21 di 72 ricorso, per decorso di entrambi i termini di cui all'art. 32, 4° comma, lett. d), della legge 4.11.2010 n. 183;
- per le ragioni espresse sub § D) della presente memoria difensiva di costituzione, disporsi - ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. TLC - la chiamata in causa di VA CO S.p.a. (c.f./p.iva , avente P.IVA_1
sede legale in 00137 – Roma, Via Di Casal Boccone, n. 188/190 e sede operativa in 95123 - CA, Via Mimosa, Ang. Via Beccaria, n. 1/B, dalla quale _2
pretende di essere tenuta indenne e manlevata od alla quale ritiene
[...]
comunque comune la presente causa.
In via principale: per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente memoria difensiva di costituzione, respingersi le domande tutte ex adverso formulate, in quanto generiche, inammissibili e comunque integralmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: in caso di rigetto delle eccezioni svolte in via preliminare e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, che nulla di quanto richiesto dai ricorrenti è loro dovuto da parte di _2
anche eventualmente stabilendo diversa decorrenza per il loro accoglimento o,
[...]
in ogni caso e anche in via di ulteriore subordine, limitare le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti come spettanti anche in funzione dell'effettivo danno subito, tenuto conto della mancata offerta della prestazione lavorativa e del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., detratto comunque, in ognuno dei predetti casi, l'aliunde perceptum (in relazione ai redditi percepiti alle dipendenze di VA
CO S.p.a. e/o a titolo di trattamento d'integrazione salariale) e percipiendum. pagina 22 di 72 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
nel procedimento sub n. 287/2024
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte sub § A) della presente memoria difensiva di costituzione, accertare e dichiarare in limine litis la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla società e, per l'effetto, disporre la sua _2
estromissione dal presente processo con reiezione delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte sub § B) della presente memoria difensiva di costituzione dichiarare la nullità delle domande formulate in ricorso per genericità e indeterminatezza delle stesse nella parte in cui, sia in via principale che subordinata, i ricorrenti chiedono tutela “… previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie) …” e, per l'effetto, respingere il ricorso in parte qua;
- per le ragioni esposte sub § C) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiararsi inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande tutte di cui al ricorso, per decorso di entrambi i termini di cui all'art. 32, 4° comma, lett. d), della legge 4.11.2010 n. 183;
- per le ragioni espresse sub § D) della presente memoria difensiva di costituzione, disporsi - ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. TLC - la chiamata in causa di VA CO S.p.a. (c.f./p.iva , avente P.IVA_1
sede legale in 00137 – Roma, Via Di Casal Boccone, n. 188/190 e sede operativa in 95123 - CA, Via Mimosa, Ang. Via Beccaria, n. 1/B, dalla quale _2 pagina 23 di 72 pretende di essere tenuta indenne e manlevata od alla quale ritiene _2
comunque comune la presente causa.
In via principale: per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente memoria difensiva di costituzione, respingersi le domande tutte ex adverso formulate, in quanto generiche, inammissibili e comunque integralmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: in caso di rigetto delle eccezioni svolte in via preliminare e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, che nulla di quanto richiesto dai ricorrenti è loro dovuto da parte di _2
anche eventualmente stabilendo diversa decorrenza per il loro accoglimento o,
[...]
in ogni caso e anche in via di ulteriore subordine, limitare le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti come spettanti anche in funzione dell'effettivo danno subito, tenuto conto della mancata offerta della prestazione lavorativa e del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., detratto comunque, in ognuno dei predetti casi, l'aliunde perceptum (in relazione ai redditi percepiti alle dipendenze di VA
CO S.p.a. e/o a titolo di trattamento d'integrazione salariale) e percipiendum.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dai ricorrenti pagina 24 di 72 I quaranta ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, , , Controparte_25 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Pt_16
, indicati in epigrafe –
[...]
premesso:
✓ che essi sono lavoratori alle dipendenze della società VA CO s.p.a., con inquadramento nel III livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (ad eccezione di e CP_5 CP_8
inquadrati nel IV livello) e con mansioni di “addetto al call center” (ad eccezione di e con mansioni di “operatore di call CP_5 CP_8 CP_25
center”), presso il call center ubicato in CA, via Mimosa, attualmente in cassa integrazione a zero ore;
✓ all'origine dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati essi sono stati assegnati allo svolgimento di prestazioni in modalità in-bound e out-bound 1 nell'ambito 1 Le quali vengono così specificate nei rispettivi ricorsi introduttivi: pagina 25 di 72 dell'esecuzione di un contratto di appalto stipulato da FO quale CP_27
appaltante, con VA CO s.p.a., quale appaltatrice, e avente a oggetto il servizio denominato “FO customer care and backoffice”;
✓ successivamente, tra il 30 marzo e il 6 ottobre 2021, essi sono stati tutti assegnati allo svolgimento di prestazioni in esecuzione del contratto di appalto stipulato dal
Ministero della Salute, quale appaltante, con VA CO s.p.a., quale appaltatrice, avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” (doc. 19 fasc. ric. nel proc. 262/2024);
✓ “in data 27.2.2020…veniva siglato un accordo sindacale, sia per la sede di CA sia per la sede di Palermo, con il quale veniva espressamente previsto che, stante la natura eccezionale e transitoria del n. 1500, al cessare del servizio il personale sarebbe tornato alla commessa di appartenenza” (doc. 36 fasc. ric. nel proc.
262/2024);
✓ nel corso di un incontro avvenuto con le , , CP_28 CP_29 CP_30
e GL IO dell'unità produttiva di CA in data 1.9.2021, la
[...]
• “lettura e spiegazione fatture;
• effettuazione di storni e rimborsi;
• proposizione e promozione di offerte commerciali;
• variazione dei piani tariffari;
• variazione modalità di pagamento;
• aggiornamento dei dati della carta di credito scaduta;
• disattivazione e attivazione di promozioni commerciali;
• assistenza tecnica voce e dati;
• sospensione sim per furto, smarrimento e eventuale riattivazione;
• riattivazione sim scaduta;
• esecuzione in pagamento delle fatture scadute con l'utilizzo della carta di credito del cliente;
• creazione, modifica e controllo dell'anagrafe del cliente;
Firmato
• modifica dei contratti in base alla richiesta del cliente, con conseguente riconfigurazione del contratto originariamente stipulato, proponendo al cliente un'offerta migliorativa sulla base delle esigenze dello stesso”
• vendita di pacchetti telefonici: in caso di adesione del cliente alle nuove offerte contrattuali proposte dai ricorrenti, quest'ultimi procedevano all'attivazione dell'offerta e/o promozione in tempo reale mediante registrazione telefonica.” pagina 26 di 72 società VA CO s.p.a. ribadiva che “la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (doc. 37 e 38 fasc. ric. nel proc. 262/2024);
✓ tuttavia, nel corso di un incontro avvenuto presso il Ministero della Salute con le organizzazioni sindacali , . , GL CP_28 CP_29 CP_31
IO, di Roma e alcuni Controparte_32 CP_33
RSU/RSA in data 4.7.2022, la società VA CO s.p.a. comunicava che, in ordine alla “situazione relativa alla commessa per il Ministero della Salute (n.v.
1500), in scadenza il 31 ottobre prossimo venturo, la cui riassegnazione avverrà attraverso gara ad evidenza pubblica… nella denegata ipotesi che la gara in oggetto non dovesse prevedere la puntuale applicazione della clausola sociale, questo determinerebbe per VA CO uno scenario di totale insostenibilità con conseguenze inevitabili sulla prosecuzione delle attività e dei rapporti di lavoro” e dichiarava l' “intenzione di far ricorso alla CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 148/2015”, a zero ore “per il personale privo di commessa” (doc. 39 fasc. ric. nel proc. 262/2024), precisando così l'impossibilità di riadibire all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto la commessa denominata
“FO customer care and backoffice” il personale (tra cui i ricorrenti) che era stato assegnato all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”;
✓ nel dicembre 2022 il servizio “FO customer care and backoffice” costituiva oggetto di un cambio di appalto, subentrando ad VA CO s.p.a. l'odierna società convenuta con effetto dal 30 gennaio 2023; _2
pagina 27 di 72 ✓ la società appaltatrice uscente VA CO s.p.a., nell'effettuare le comunicazioni previste dall'art. 53-bis co. 3 CCNL cit.2, indicava la consistenza numerica degli addetti interessati al cambio di appalto in 399 lavoratori, tra i quali non erano annoverati i ricorrenti;
✓ a detta dei ricorrenti essi erano stati erroneamente esclusi dal perimetro dei lavoratori assegnati all'appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice”, sostenendo che, “a seguito degli accordi sindacali intervenuti (doc. 36,
37 e 38 già citati)”, essi avrebbero dovuto essere riassegnati a quell'appalto e quindi inseriti nel suddetto perimetro;
✓ i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9
e inviavano, Controparte_10 CP_11 CP_12
nei primi giorni di gennaio 2023, all'appaltante all'appaltatrice Controparte_34
uscente VA CO s.p.a. e all'appaltatrice entrante missiva in cui _2
affermavano il proprio “diritto alla continuazione del rapporto di lavoro già vigente con la IV NT S.P.A. con la subentrante e offrivano a _2
la propria prestazione, con conseguente “messa in mora” (doc. 40 fasc. ric.); _2
✓ a tali missive la G.P.I. replicava via pec (doc. 41), negando fosse gravata dell'obbligo di assumere i ricorrenti “in applicazione della clausola sociale”, di cui alle “previsioni di legge e di CCNL applicabile (art. 53 CCNL TLC)”, atteso che i loro nominativi non risultavano tra quelli dei lavoratori impiegati sulla commessa “FO customer care and backoffice” in quanto “incontestabilmente non adibit(i)vi negli ultimi sei mesi”;
✓ in data 16.1.2023 veniva stipulato tra l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.,
l'appaltatrice entrante le organizzazioni nazionali e territoriali _2 CP_35
, , e GL IO un primo accordo
[...] CP_29 CP_31
sindacale (doc. 42 fasc. ric.), mediante il quale le parti:
• “concordano che il periodo di riferimento per la verifica del requisito dell'impiego sulla commessa in oggetto in via continuativa ed esclusiva, come previsto dal CCNL TLC, sono gli ultimi sei mesi”;
• “per le caratteristiche del passaggio della gestione del servizio, che prevede una componente tecnologica a supporto dell'attività, nonché una peculiare gestione amministrativa da parte dell , le parti concordano che a tutti gli effetti, Pt_18
normativi e contrattuali, la presente procedura rientra a pieno titolo nell'ambito del cambio di appalto;
pertanto le Parti si danno atto reciprocamente che la fattispecie dell'odierna procedura è quella di applicazione della clausola sociale in relazione alla procedura di cambio di appalto e in alcun modo troverà per applicazione la previsione ex Art. 2112 cc”;
• convenivano che: “L'Azienda [ si dichiara disposta ad assumere ex _2
novo tutti i 399 lavoratori sul sito di CA compresi nella lista inviata dal gestore uscente… nonché impegnati in maniera esclusiva e continuativa sul pagina 29 di 72 servizio è attualmente alle dipendenze di VA CO SP (nominativi riportati nell'all. A”;
✓ in data 16.1.2023 veniva stipulato tra l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.,
l'appaltatrice entrante le organizzazioni nazionali e territoriali _2 CP_35
, , e GL IO un secondo
[...] CP_29 CP_31
accordo sindacale (doc. 43 fasc. ric.), mediante il quale la società entrante, “qualora, in data 30 gennaio 2023, il totale dei lavoratori aventi diritto che effettivamente abbiano sottoscritto il contratto di assunzione fosse inferiore a 399”, si impegnava a
“surrogare tale consistenza numerica sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali”; .
✓ successivamente alla stipulazione degli accordi sindacali del 16.1.2023 “almeno 40
lavoratori e lavoratrici asseritamente considerati quali aventi diritto all'applicazione della clausola sociale (diversamente dagli odierni ricorrenti) e, quindi, all'assunzione da parte di rifiutarono l'assunzione medesima”; _2
✓ ciò nonostante, la società “non procedeva alla surroga di tali lavoratori _2
con quelli, come i ricorrenti illegittimamente assegnati al cessato numero di pubblica utilità 1500”, ma “procedeva all'assunzione di diversi operatori ed operatrici facenti parte del c.d. “bacino” del 1500 in violazione degli accordi suddetti (ovvero assumendo tali lavoratori al di fuori delle condizioni previste dalla clausola sociale e con l'applicazione di CCNL diversi e peggiorativi rispetto a quello delle IO)”, in particolare di: , , CP_36 CP_37 [...]
CP_38 Controparte_39 CP_40 CP_41 CP_42
, , , Controparte_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_18 pagina 30 di 72 , Parte_5 CP_47 CP_48 CP_49 Controparte_50
, , , Controparte_51 Controparte_52 Controparte_53 CP_54 [...]
e ; CP_55 Controparte_56
✓ inoltre, la scelta di costoro “è, comunque, avvenuta in violazione dei criteri di correttezza e buna fede che informano l'istituto della clausola sociale di cui all'art
53 e seg. del CCNL IO” atteso che “ciascuno dei ricorrenti aveva al momento dell'applicazione della clausola sociale un'anzianità aziendale, maggiori carichi famigliari e condizioni di invalidità delle lavoratrici e lavoratori illegittimamente assunti dalla società convenuta”;
✓ “l'appalto avente ad oggetto la commessa “FO” è stato acquisito dalla convenuta a parità di termini, di modalità e di prestazioni contrattuali rispetto a quelle che avevano caratterizzato la gestione dell'impresa uscente VA”;
✓ “Invero, i servizi effettuati nell'ambito di tale appalto hanno continuato ad essere identicamente (e con gli stessi volumi di servizi) eseguiti senza soluzione di continuità, dall'oggi al domani, nonostante il subentro della convenuta”;
✓ “Successivamente al cambio di appalto de quo ed al “passaggio” di commessa da
VA alla convenuta, l'organizzazione e la gestione del personale addetto ai relativi servizi effettuati è rimasta la medesima ed ha continuato ad essere effettuata con le modalità in precedenza utilizzate dalla stessa VA” –
propongono:
A) in via principale, previo accertamento della violazione, da parte della società convenuta, dell'art. 1 co. 10
L. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis CCNL cit., ovvero della “sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente”, pagina 31 di 72 domanda volta:
o a condannare la società convenuta a riassumere i ricorrenti con effetto dal _2
30.1.2023 e alle condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.;
o a costituire, mediante sentenza ex art. 2932 cod.civ., tra ciascun ricorrente e la società convenuta a far data dal 30.1.2023, un rapporto di lavoro subordinato alle _2
condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.;
B) in via subordinata, previo accertamento della violazione, da parte della società convenuta, dell'art. 1 co. 10
L. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis CCNL cit., ovvero della “sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente”, domanda volta a condannare la società convenuta a risarcire, in favore di ciascun ricorrente, i danni subiti “per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo” e commisurati all'ammontare di 15 mensilità della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro con la società appaltatrice uscente VA CO s.p.a..
§2 le difese dell'ente convenuto a)
pagina 32 di 72 In via preliminare di rito la società convenuta solleva eccezione di difetto della _2
propria legitimatio ad causam passiva.
A sostegno nega di essere responsabile dell'assegnazione dei ricorrenti ad un servizio
(“servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita
1500”) diverso da quello oggetto del successivo cambio appalto (servizio “FO customer care and backoffice”), trattandosi di un comportamento che, a prescindere dalla sua legittimità o meno, è stato incontestabilmente attuato da VA CO s.p.a. (che
è ancora datore di lavoro dei ricorrenti).
b)
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta G.P.I. solleva eccezione di nullità parziale delle domande proposte dai ricorrenti nella parte concernente l' “accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie)…”, la quale suo dire presenta
“connotati di genericità tale da impedire l'individuazione esatta sia del petitum che della causa petendi, in palese violazione del dettato dell'art. 414 c.p.c. e dei principi cardine del processo civile sul punto”.
c)
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta formula istanza di chiamata _2
in causa della società IV NT s.p.a..
A fondamento afferma (pag. 16 della memoria di costituzione):
“… sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, nonché dal complessivo tenore del ricorso, si evince come l'unico soggetto responsabile della loro mancata assunzione in G.P.I. – conseguente alla loro asseritamente illegittima assegnazione ad un servizio diverso da quello svolto per
FO – sia VA CO, ossia la loro attuale datrice di lavoro, nonostante che i ricorrenti pagina 33 di 72 chiedano che le conseguenze degli inadempimenti contrattuali o procedurali di VA CO ricadano su _2
che non può però ritenersi in alcun modo responsabile delle vicende lavorative precedenti al
[...]
suo subentro in VA nella gestione del servizio di call center appaltato da Controparte_34
[...]
Questi gli elementi di fatto e di diritto che impongono l'estensione del presente giudizio anche nei confronti dell'impresa precedente aggiudicataria del servizio oggetto dell'appalto commissionato da Controparte_34
- VA CO nell'estate 2021 ha trasferito i ricorrenti dal servizio FO al call center di pubblica utilità 1500, nell'ambito di un servizio appaltatole dal Ministero della Salute;
- cessato definitivamente (ma di questo non solo non v'è certezza, ma vi è forse evidenza del contrario) il servizio “1500”, sempre VA CO non avrebbe colpevolmente riassegnato i ricorrenti “alla commessa denominata FO”;
- a causa delle due suddette azioni di VA, i ricorrenti sarebbero stati illegittimamente CP_2 pretermessi dal perimetro dei destinatari dell'assunzione alle dipendenze di nuova appaltatrice del servizio di call center FO.
In conseguenza di tutto quanto sopra, i ricorrenti chiedono che a farsi carico degli inadempimenti CP_2 di VA sia ma è evidente la estraneità dell'odierna convenuta alle vicende sopra descritte, ed è altrettanto evidente che dovrà essere VA a rispondere delle conseguenze delle proprie asseritamente illegittime azioni…”.
Ne trae l'assunto secondo cui “sussistono quindi sia la comunanza di causa tra ed _2
VA, così come il diritto di di essere garantita da quest'ultima”. _2
d)
In via pregiudiziale di merito la società convenuta G.P.I. solleva eccezione di decadenza ex art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183 (“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della pagina 34 di 72 legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:… d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”) dei ricorrenti dall'azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro, che è _2
VA CO S.p.a., loro attuale datore di lavoro, asserendo che “il dies a quo da cui far decorrere il duplice termine di decadenza normativamente previsto dev'essere individuato, in CP_2 primis, nella scadenza della gestione da parte di VA dell'appalto cui è subentrata momento che i ricorrenti hanno ben individuato nel giorno 30.01.2023; in secundis, e qualora si ritenga di aderire all'attuale indirizzo interpretativo formatosi sul tema, tale termine dovrebbe CP_2 considerarsi decorrente addirittura da un momento precedente, ossia quando - subito dopo l'apertura della procedura di cambio appalto - comunicava ai ricorrenti di non essere tenuta
(legittimamente) ad assumerli dovendo dar seguito alla procedura prevista dall'art. 53-bis CCNL
IO”, vale a dire, a seconda dei ricorrenti nelle date del 4.1.2023, del
10.1.2023, del 17.1.2023 e del 19.1.2023.
e)
Venendo al merito della controversia, in primo luogo la società convenuta eccepisce l'inapplicabilità alla controversia in esame dell'art. 1 co. 10 L. 28.1.2016, n. 11 “perché disciplina gli appalti pubblici e i contratti conclusi con le Pubbliche Amministrazioni”, come emerge dal suo titolo “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei pagina 35 di 72 trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Di contro, sia quello stipulato da con VA CO s.p.a., sia Controparte_34
quello stipulato da con sono contratti di appalto stipulati da Controparte_34 _2
società private, il cui oggetto, per di più, non rientra nelle tre materie indicate dalla predetta norma di legge (“acqua”, “energia”, “trasporti e servizi postali”).
In ogni caso, ad avviso della società convenuta, l'art. 1 co. 10, primo periodo L. 11/2016
– disponendo che : “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” – contiene in proposito “una chiara ed esclusiva delega alla contrattazione collettiva”.
f)
La società convenuta sostiene che: _2
✓ l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. ha, in adempimento degli obblighi ex art. 53-bis, co. 3 CCNL cit., comunicato all' appaltatrice entrante (doc. 6 _2
e 6-bis fasc. conv.) e alle organizzazioni sindacali i nominativi dei 399 lavoratori beneficiari della clausola sociale (ossia del diritto all'assunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante , vale a dire “quelli impiegati in via _2
continuativa ed esclusiva nell'appalto in questione da almeno 6 mesi”, (“al netto del personale che [poteva] essere impiegato su altre attività”(pari a 8 unità), tra i quali non rientravano gli odierni ricorrenti, essendo stati addetti già prima dei sei mesi anteriori al cambio di appalto all'esecuzione di altro contratto di appalto, quello pagina 36 di 72 stipulato tra il Ministero della Salute e VA CO s.p.a. e avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita
1500”;
✓ il primo accordo sindacale, stipulato da in data 16.1.2023, riguardava i _2
lavoratori beneficiari della clausola sociale (per i quali, infatti, si è _2
dichiarata in quella sede “disposta ad assumere ex novo tutti i 399 lavoratori sul sito di CA compresi nella lista inviata dal gestore uscente…nonché impegnati in maniera esclusiva e continuativa sul servizio e attualmente alle dipendenze di
VA CO SP (nominativi riportati nell'all. A”) e, quindi, non gli odierni ricorrenti;
✓ in proposito parte convenuta evidenzia (pag. 26-27 della memoria di costituzione) che
“i ricorrenti non hanno mai contestato o posto in discussione la consistenza numerica di 399 CP_2 lavoratori come aventi diritto al passaggio alle dipendenze di in esecuzione della clausola sociale ed anzi, proprio il fatto che loro, in quanto addetti alla commessa “1500”, CP_2 ritengano di meritare di essere assunti da in quanto destinatari del repêchage contrattualmente pattuito con le OO.SS., automaticamente esclude la fondatezza della tesi, tanto propugnata in ricorso, per la quale essi dovevano essere “sempre stati considerati appartenenti alla commessa FO” (pagg. 18 e 19 ricorso), venendo così meno il loro diritto ad essere ricompresi nella platea dei lavoratori beneficiari della clausola sociale”;
✓ il secondo accordo (denominato dalla parte convenuta “accordo a latere”), stipulato sempre da in data 16.1.2023, prevedeva, secondo a suo _2 _2
carico tre obbligazioni:
➢ scegliere i lavoratori da assumere per ritornare alla consistenza numerica dei 399 originariamente beneficiari della clausola sociale “prioritariamente dall'elenco di lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500”; pagina 37 di 72 ➢ garantire loro condizioni di analoghe a quelle dei lavoratori transitati alle dipendenze di in forza di clausola sociale;
_2
➢ se si fossero manifestate ulteriori esigenze di assunzione presso la commessa
FO in un futuro successivo all'immediatezza del cambio appalto, e comunque non oltre il 30.06.2023, avrebbe comunque attinto _2
“prioritariamente dal perimetro dei lavoratori attualmente impiegati sulla commessa 1500 per il Ministero della salute”, ma a costoro non sarebbero state applicate condizioni assuntive “analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto”, ma le normali condizioni contrattuali in uso in e _2
sempre che i lavoratori interessati avessero sottoscritto un accordo di conciliazione individuale;
quindi, a detta della convenuta, “con l'accordo a latere del 16.01.2023, le Parti avevano CP_2 quindi semplicemente limitato (tendenzialmente) la libertà di di assumere nuovi lavoratori ricercandoli sul mercato, delimitando il perimetro della ricerca di personale (e solo “prioritariamente”) ai soli lavoratori di VA CO che erano addetti al servizio telefonico di pubblica utilità rispondente al numero 1500”;
a tal fine i lavoratori “attualmente impiegati sul servizio 1500” avrebbero dovuto rispondere mediante un'apposita “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite portale Carriere G.P.I.” (clausola n. 7); solo a fronte di ciò avrebbe poi proceduto “a colloquiare” costoro _2
nonché “alla selezione e assunzione secondo criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale e, comunque, senza alcun vincolo o riferimento rispetto a quanto condiviso nel verbale di cambio appalto del 16 gennaio 2023” (ancora clausola n. 7);
pagina 38 di 72 quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella scelta dei lavoratori da assumere, non sarebbe stata vincolata ad applicare i criteri previsti _2
dall'art. 5 co. 1 L. 23.7.1991, n. 223;
✓ dei 399 lavoratori aventi diritto all'applicazione della clausola sociale, 30 non lo hanno esercitato, così rifiutando l'assunzione alle dipendenze di _2
✓ quindi mediante messaggio di posta elettronica certificata del 16.3.2023 (doc. 9 fasc. conv.) la società ha inviato alle organizzazioni sindacali territoriali di _2
CA , , e GL IO, alla CP_28 CP_29 CP_31
società e alla società VA CO s.p.a. comunicazione Controparte_34
avente il seguente tenore:
“… in riferimento alle procedure connesse al coinvolgimento del perimetro di lavoratori di
VA CO cd. "ex 1500" dell'unità operativa di CA, si segnala che - come condiviso nel corso dell'incontro sindacale dell'8 marzo u.s. - è da oggi disponibile sul sito www.G.P.I..it/carriere/ il job posting denominato "Operatore di CO center - sede Paternò
(CT)", (link diretto https://joblink.allibo.com/ats9/joboffer.aspx?DM=1600&ID=134331&LN=IT&FT=100225&SG=
2).
Tale job posting sarà attivo fino alle ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023, oltre tale termine non sarà più possibile proporre la propria candidatura. Pertanto, verranno vagliate e sottoposte a colloquio conoscitivo (senza vincolo di finalizzazione del processo assuntivo), unicamente le candidature giunte entro tale termine e nella modalità suesposta. Si invita a darne notizia ai lavoratori, nelle modalità che riterrete più opportune, declinando ovviamente da subito qualsiasi responsabilità da parte della Scrivente per eventuale mancata conoscenza del contenuto della presente da parte dei lavoratori succitati…”;
pagina 39 di 72 ✓ “Le OO.SS. diffusero la suddetta offerta di assunzione in modo capillare, tramite e-mail e messaggistica WhatsApp di gruppo, a tutti i lavoratori (178) di VA CO cd. "ex”
1500" dell'unità operativa di CA. Infatti, la diffusione della suddetta job posting fu così CP_2 capillare che ricevette ben 138 candidature ma, di queste, solo 36 provenivano da lavoratori ricompresi nel bacino dei ccdd. “ex 1500” e che furono quindi colloquiati”;
✓ “Alla suddetta job posting nessuno degli odierni ricorrenti rispose né comunque chiese di partecipare ai successivi colloqui pre-assuntivi.”;
✓ quindi non è ascrivibile ad essa alcuna violazione degli impegni dalla stessa assunti con l'accordo a latere del 16.1.2023;
✓ nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati a carico dei convenuti inadempimenti degli obblighi scaturenti dagli accordi del 16.1.2023 “l'unica forma di tutela cui i ricorrenti possono ambire è unicamente quella di tipo risarcitorio” in riferimento ai danni la cui esistenza costoro riusciranno a provare e non già all'indennità da loro indicata e commisurata a 15 mensilità della retribuzione percepita in costanza dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'appaltatrice uscente.
§3 le ragioni della decisione
1. in ordine all' eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva e all'istanza di chiamata in causa di VA CO s.p.a., formulate dalla società convenuta _2
In via preliminare di rito la società convenuta solleva eccezione di difetto della _2
propria legitimatio ad causam passiva.
A sostegno nega di essere responsabile dell'assegnazione dei ricorrenti ad un servizio
(“servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita pagina 40 di 72 1500”) diverso da quello oggetto del successivo cambio appalto (servizio “FO customer care and backoffice”), trattandosi di un comportamento che, a prescindere dalla sua legittimità o meno, è stato incontestabilmente attuato da VA CO s.p.a. (che
è ancora datore di lavoro dei ricorrenti).
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta formula istanza di chiamata _2
in causa della società IV NT s.p.a..
A fondamento afferma (pag. 16 della memoria di costituzione):
“… sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, nonché dal complessivo tenore del ricorso, si evince come l'unico soggetto responsabile della loro mancata assunzione in G.P.I. – conseguente alla loro asseritamente illegittima assegnazione ad un servizio diverso da quello svolto per
FO – sia VA CO, ossia la loro attuale datrice di lavoro, nonostante che i ricorrenti chiedano che le conseguenze degli inadempimenti contrattuali o procedurali di VA CO ricadano su _2
che non può però ritenersi in alcun modo responsabile delle vicende lavorative precedenti al
[...]
suo subentro in VA nella gestione del servizio di call center appaltato da Controparte_34
[...]
Questi gli elementi di fatto e di diritto che impongono l'estensione del presente giudizio anche nei confronti dell'impresa precedente aggiudicataria del servizio oggetto dell'appalto commissionato da Controparte_34
- VA CO nell'estate 2021 ha trasferito i ricorrenti dal servizio FO al call center di pubblica utilità 1500, nell'ambito di un servizio appaltatole dal Ministero della Salute;
- cessato definitivamente (ma di questo non solo non v'è certezza, ma vi è forse evidenza del contrario) il servizio “1500”, sempre VA CO non avrebbe colpevolmente riassegnato i ricorrenti “alla commessa denominata FO”;
pagina 41 di 72 - a causa delle due suddette azioni di VA, i ricorrenti sarebbero stati illegittimamente CP_2 pretermessi dal perimetro dei destinatari dell'assunzione alle dipendenze di nuova appaltatrice del servizio di call center FO.
In conseguenza di tutto quanto sopra, i ricorrenti chiedono che a farsi carico degli inadempimenti CP_2 di VA sia ma è evidente la estraneità dell'odierna convenuta alle vicende sopra descritte, ed è altrettanto evidente che dovrà essere VA a rispondere delle conseguenze delle proprie asseritamente illegittime azioni…”. CP_2 Ne trae l'assunto secondo cui “sussistono quindi sia la comunanza di causa tra ed CP_2 VA, così come il diritto di di essere garantita da quest'ultima”.
Né l'eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva, né l'istanza di chiamata in causa di VA CO s.p.a., formulate dalla società convenuta _2
meritano di essere accolte.
[...]
Come già statuito nell'ordinanza depositata in data 2.11.2024, la società convenuta _2
solleva eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva per ragioni
[...]
pressoché sovrapponibili a quelle su cui ha fondato l'istanza di chiamata in causa di
IV NT s.p.a., vale a dire la propria estraneità alle condotte di
IV NT s.p.a., che, a suo dire, rientrano nella causa petendi sottesa alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di _2
Si tratta di ragioni non persuasive.
Parte convenuta sostiene che le prospettazioni dei ricorrenti conducono alla conclusione che “l'unico soggetto responsabile della loro mancata assunzione in G.P.I.” è IV
NT s.p.a.”.
In proposito indica alcune condotte che imputa ad IV NT s.p.a..
pagina 42 di 72 Tuttavia, a ben vedere, non si tratta dei medesimi fatti costituenti la causa petendi sottesa alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di alla quale essi _2
attribuiscono:
❖ l'inadempimento dell'obbligo di assunzione che, a loro dire, scaturiva a carico di quale appaltatore entrante, in forza del disposto ex art. 53-bis CCNL per _2
il personale delle telecomunicazioni, e “per il fatto che non vi è stata nel caso di specie alcuna riduzione, ovvero alcuna modificazione, tanto meno “in pejus”, dei termini e/o delle modalità dell'esecuzione dei servizi effettuati nell'appalto acquisito dalla convenuta” (pag. 18 del ricorso), nonché essi “a tutti gli effetti facevano parte
(ed erano da considerarsi facenti parte) della commessa “FO” oggetto dello stesso cambio di appalto” (pag. 18 del ricorso),
❖ e, inoltre, inadempimenti di obblighi scaturenti a carico di dall'accordo _2
del 16.1.2023 in ordine alla surrogazione della consistenza numerica sino a 399, attingendo dai lavoratori impiegati sul servizio 1500.
Ciò comporta che le condotte imputate dalla convenuta costituendosi in _2
giudizio, ad IV NT s.p.a. non sono le stesse che i ricorrenti hanno attribuito a di talché non si è verificata alcuna estensione (automatica, _2
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – ex multis Cass. 1.6.2021, n.
15232; Cass. 15.1.2020, n. 516; Cass. 8.3.2018, n. 5580) ad IV NT
s.p.a. delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di _2
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non vi è alcuna
CP_2
“comunanza di causa tra ed VA”, tant'è vero che, se dovesse risultare fondato l'assunto di secondo cui i ricorrenti hanno posto a fondamento delle proprie _2
domande condotte tenute da IV NT s.p.a. e mai imputate dai ricorrenti a la causa potrebbe essere definita mediante sentenza di rigetto _2 pagina 43 di 72 delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di senza alcuna _2
necessità che siffatta pronuncia venga adottata anche nei confronti di IV
NT s.p.a..
Per quanto concerne il diritto, invocato da “di essere garantita” da _2
IV NT s.p.a., parte convenuta sostiene che “giuridicamente… la necessità che VA CO sia chiamata in garanzia si trae proprio da quell'articolo del c.c.n.l. Con
che i ricorrenti assumono esser stato violato dalla convenuta. Infatti, l'art. 53-bis, c. 4, del predetto c.c.n.l., nel disciplinare gli adempimenti da espletare allorquando vi sia avvicendamento di due imprese nella gestione dell'appalto, prevede che “In caso di cambio di appalto così come definito al comma 2, il rapporto di lavoro precedentemente costituito con l'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 10, della Legge n. 11 del 2016 e alle modalità e condizioni previste dalla presente procedura, nel rispetto del quadro legislativo di provenienza. A tal fine, nell'ambito della procedura descritta nei commi 3, 5 e 6, sarà definita a livello aziendale, per i singoli rapporti di lavoro interessati, la variazione del datore di lavoro senza che per quest'ultimo derivino oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità della suddetta disposizione di legge, prevedendo la manleva in favore dell'azienda fornitrice subentrante…”.
Quindi vi è una specifica disposizione di c.c.n.l. che prevede che l'azienda subentrante non debba andare incontro ad oneri aggiuntivi e che essa sia manlevata da quella uscente e sulla base di Con essa, ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. , si chiede la chiamata in causa CP_2 di VA CO S.p.a., dalla quale pretende di essere tenuta indenne e manlevata”.
Neppure questi assunti risultano persuasivi.
Dal testo letterale della clausola contrattuale emerge, con intelligibilità sufficientemente univoca (così da consentire l'applicazione del principio in claris non fit interpretatio – pagina 44 di 72 Cass. 19.2.2020, n. 4189; Cass. 1.12.2015, n. 24421;), che la “manleva in favore dell'azienda fornitrice subentrante”, da parte dell'appaltatore uscente, concerne crediti che il lavoratore può vantare nei confronti dell'appaltatore entrante, ma che corrispondono a “oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità” di cui all'art. 1 co. 10
L. 11/2016.
Quindi la garanzia in esame concerne una fattispecie del tutto diversa rispetto alla vicenda in esame, in primo luogo perché presuppone l'avvenuta costituzione in capo all'appaltatore entrante del rapporto di lavoro con il prestatore in precedenza alle dipendenze dell'appaltatore uscente, il che nel caso concreto non è avvenuto.
In ordine all'eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva – anche essa sollevata dalla società convenuta al pari della formulazione dell'istanza _2
di chiamata in causa di IV NT s.p.a., sulla asserita propria estraneità alle condotte di IV NT s.p.a., che, a suo dire, rientrano nella causa petendi sottesa alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di – _2
occorre considerare che i ricorrenti hanno, in via di prospettazione, posto a fondamento delle proprie domande condotte di inadempimento che hanno ascritto a non _2
ad IV NT s.p.a..
Qualora all'esito del giudizio emergesse che quelle condotte non sussistono, si tratterebbe di infondatezza nel merito delle domande, non già di difetto di legittimazione ad causam passiva (ex multis Cass. 27.11.2023, n. 32814; Cass. 27.3.2017, n. 7776;).
2. in ordine all' eccezione, sollevata dalla convenuta G.P.I., di nullità parziale delle domande proposte dai ricorrenti (melius del ricorso)
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta solleva eccezione di nullità _2
parziale delle domande proposte dai ricorrenti (melius del ricorso) nella parte pagina 45 di 72 concernente l' “accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto
(sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie)”, la quale, a suo dire, presenta “connotati di genericità tale da impedire l'individuazione esatta sia del petitum che della causa petendi, in palese violazione del dettato dell'art. 414 c.p.c. e dei principi cardine del processo civile sul punto”.
All'udienza del 31.10.2024 il difensore dei ricorrenti ha chiarito che si tratta di una mera
“formula di stile”, riconoscendo, così, la difformità al precetto ex art. 414 n. 4 cod.proc.civ., di talché l'eccezione di nullità in parte qua del ricorso merita accoglimento.
3. in ordine all'eccezione, sollevata dalla società convenuta di decadenza ex _2
art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183
La società convenuta eccepisce in via pregiudiziale di merito la decadenza _2
ex art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183 (“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:… d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”) dei ricorrenti dall'azione volta alla “costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro, che è VA _2
CO S.p.a., loro attuale datore di lavoro”, asserendo che “il dies a quo da cui far decorrere il duplice termine di decadenza normativamente previsto dev'essere individuato, in primis, nella CP_2 scadenza della gestione da parte di VA dell'appalto cui è subentrata momento che i ricorrenti hanno ben individuato nel giorno 30.01.2023; in secundis, e qualora si ritenga di aderire all'attuale indirizzo interpretativo formatosi sul tema, tale termine dovrebbe considerarsi decorrente pagina 46 di 72 CP_2 addirittura da un momento precedente, ossia quando - subito dopo l'apertura della procedura di cambio appalto - comunicava ai ricorrenti di non essere tenuta (legittimamente) ad assumerli dovendo dar seguito alla procedura prevista dall'art. 53-bis CCNL IO”, vale a dire, a seconda dei ricorrenti nelle date del 4.1.2023, del 10.1.2023, del 17.1.2023
e del 19.1.2023.
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare come tale eccezione, alla luce delle deduzioni svolte a sostegno dalla stessa che l'ha sollevata, si riferisca al diritto fondato _2
sull'applicazione dell'art. 53-bis CCNL cit. e non anche al diritto in thesis scaturente dall'accordo del 16.1.2023 (doc. 43 fasc. ric.) in ordine alla surrogazione della consistenza numerica sino a 399 attingendo dai lavoratori impiegati sul servizio 1500, il cui esercizio era possibile non già dal 30.1.2023 (indicato da quale dies a _2
quo), data di inizio dell'esecuzione del nuovo appalto, ma da quando gli interessati sono stati portati a conoscenza del rifiuto alla prosecuzione dei rapporti da parte di alcuni dei
399 destinatari della proposta di assunzione formulata loro da _2
Orbene, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
25.5.2017, n. 13179; conf. Cass. 16.2.2022, n. 36944), “nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 co. 3 della L. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a pagina 47 di 72 richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale”.
4. in ordine alle domande proposte dai ricorrenti e residuate dopo l'accoglimento sub 2. dell'eccezione, sollevata dalla convenuta di nullità parziale del _2
ricorso a) il petitum delle domande proposte
I ricorrenti propongono (prescindendo da quella in ordine alla quale è stata accolta sub 2.
l'eccezione, sollevata dalla convenuta di nullità parziale del ricorso): _2
A) in via principale, domanda volta:
o a condannare la società convenuta a riassumere i ricorrenti con effetto dal _2
30.1.2023 e alle condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.
o a costituire, mediante sentenza ex art. 2932 cod.civ., tra ciascun ricorrente e la società convenuta a far data dal 30.1.2023, un rapporto di lavoro subordinato alle _2
condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.;
B) in via subordinata, pagina 48 di 72 domanda volta a condannare la società convenuta a risarcire, in favore di ciascun ricorrente, i danni subiti “per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo” e commisurati all'ammontare delle retribuzioni non percepite per quindici mesi e corrispondenti a quelle in precedenza a lui corrisposte dall'appaltatrice uscente VA CO s.p.a., in costanza del rispettivo rapporto.
b) le causae petendi delle domande proposte
Sottese alle domande proposte dai ricorrenti vi sono, a ben vedere, due distinte causae petendi, che appare opportuno esaminare distintamente.
α
I ricorrenti affermano la sussistenza, in loro favore, del “diritto all'assunzione da parte della convenuta” “con le medesime condizioni contrattuali (economiche e _2
normative)” vigenti in costanza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.:
a) quanto agli elementi di diritto,
“ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o 53.bis del ccnl
IO”;
b) quanto agli elementi di fatto, sostengono che al momento del cambio di appalto essi “a tutti gli effetti facevano parte
(ed erano da considerarsi facenti parte) della commessa FO oggetto dello stesso cambio di appalto”; danno atto che la società appaltatrice uscente VA CO s.p.a., nell'effettuare le comunicazioni previste dall'art. 53-bis co. 3 CCNL cit., ha indicato la consistenza pagina 49 di 72 numerica degli addetti interessati al cambio di appalto in 399 lavoratori, tra i quali essi non sono annoverati;
tuttavia, a loro detta, essi sono stati esclusi dal perimetro dei lavoratori assegnati all'appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” erroneamente in quanto, “a seguito degli accordi sindacali intervenuti (doc. 36, 37 e 38 già citati)”, essi avrebbero dovuto essere riadibiti a quell'appalto e quindi inseriti nel suddetto perimetro;
in particolare, “in data 27.2.2020…veniva siglato un accordo sindacale, sia per la sede di
CA sia per la sede di Palermo, con il quale veniva espressamente previsto che,
stante la natura eccezionale e transitoria del n. 1500, al cessare del servizio il personale sarebbe tornato alla commessa di appartenenza” (doc. 36 fasc. ric. nel proc. 262/2024); successivamente, nel corso di un incontro avvenuto con le , FISTEL- CP_28
CISL. e GL IO dell'unità produttiva di CA in data CP_31
1.9.2021, la società VA CO s.p.a. ribadiva che “la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (doc. 37 e 38 fasc. ric. nel proc. 262/2024); quindi, al momento della cessazione dell'esecuzione dell'appalto tra il Ministero della
Salute e VA CO s.p.a., avente a oggetto il servizio “di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” – avvenuta in data 31.10.2022 ossia in epoca precedente al cambio di appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” – sarebbe dovuto conseguire l' “automatico effettivo ritorno [dei ricorrenti] al lavoro per la commessa di appartenenza “FO” ”.
- - -
Questi assunti non possono essere condivisi.
a) pagina 50 di 72 Appare indubbio che il cambio tra l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. e l'appaltatrice entrante riguardo all'appalto avente ad oggetto il servizio _2
“FO customer care and backoffice” è stato sussunto dalle appaltatrici uscente ed entrante, con il consenso delle organizzazioni sindacali, nella fattispecie così delineata dalla clausola 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit.:
“In caso di cambio di appalto possono verificarsi due casi:
a. Subentro nell'appalto a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali con il contestuale assorbimento del personale dipendente dall'impresa fornitrice uscente, già addetto alle medesime attività di call center risultante da documentazione probante che ne attesti l'impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi”.
Lo comprova la comune volontà espressa in tal senso dall'appaltatrice uscente VA
CO s.p.a., dall'appaltatrice entrante dalle organizzazioni sindacali _2
nazionali e territoriale di CA , , e CP_28 CP_29 CP_31 CP_58
e dalle RR.SS.UU. negli accordi sindacali stipulati in data 16 gennaio 2023 (doc. 7 e 8 fasc. ric. in proc. 262/2024), nei quali:
❖ si è affermato (punto 3) delle premesse del primo accordo e similmente punto 1) delle premesse del secondo accordo), che: “Le Parti si incontrano oggi per esperire le procedure di cambio di appalto e di corretta definizione del perimetro dei lavoratori aventi diritto a fruire della clausola sociale”, dove per “clausola sociale” si voleva di certo intendere quella ex art. 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit., tant'è vero che viene menzionato il “diritto a fruire” della stessa (punto 3) delle premesse del primo accordo) e “il diritto al passaggio in G.P.I. in forza della clausola sociale”
(punto 2. della parte dispositiva del secondo accordo); inoltre l'appaltatrice entrante
G.P.I. riconosce ai lavoratori “compresi all'interno del perimetro della clausola pagina 51 di 72 sociale” (punto 4) delle premesse del primo accordo) il diritto all' “assunzione ex novo” (punto 1. della parte dispositiva del primo accordo);
❖ le parti hanno concordato “a tutti gli effetti, normativi e contrattuali”, che “la presente procedura rientra a pieno titolo nell'ambito del cambio di appalto;
pertanto le parti si danno atto reciprocamente che la fattispecie dell'odierna procedura è quella di indicazione della clausola sociale in relazione alla procedura di cambio di appalto in alcun modo troverà applicazione la previsione ex Art. 2112 cc” (punto 6) delle premesse del primo accordo) – precisazione questa che ha un senso solo in presenza di un appalto quale quello previsto dall' art. 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit. “a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali” (e non quale quello previsto dalla successiva lett. b. “con variazione delle modalità e delle condizioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato”, per cui è ictu oculi esclusa la configurabilità di un trasferimento di azienda, anche alla luce del disposto ex art. 29 co. 3 d.lgs. 10.9.2003, n. 276).
Un richiamo alla “clausola sociale” è contenuto anche nella comunicazione inviata in data 14.12.2022 dalla società appaltatrice uscente VA CO s.p.a. alla società appaltatrice entrante (doc. 6 fasc. conv. in proc. n. 262/2024), cui era _2
allegato “il file del personale nominativo con tutti i dettagli anagrafici, contrattuali e retributivi”.
Ulteriori conferme si rinvengono nelle deposizioni dei testi:
, il quale ha riferito: “Lavoro alle dipendenze di dal febbraio Testimone_1 _2
2019, con mansioni di responsabile del settore industriale. Nella mia veste ho seguito le vicende dell'appalto FO/G.P.I.; in particolare ho gestito per conto di i _2
contatti con le OO.SS. culminati nella stipulazione dei due accordi del 16.1.2023…
Preciso che il cambio di appalto da VA a è stato realizzato previa sua _2 pagina 52 di 72 riconduzione alla fattispecie di cui alla lett. a) del co. 4 dell'art. 53-bis del CCNL
IO”;
il quale ha dichiarato: “Lavoro alle dipendenze di con Testimone_2 Pt_19
mansioni di direttore generale;
sono stato distaccato dalla società datrice presso _2
al fine di svolgere il ruolo di responsabile dell'appalto tra FO quale appaltante e quale appaltatrice… Preciso che il cambio di appalto da VA a è stato _2 _2
realizzato previa sua riconduzione alla fattispecie di cui alla lett. a) del co. 4 dell'art. 53-bis del CCNL”.
Infine, è significativo che la clausola, della quale i ricorrenti lamentano la violazione, è proprio quella “di cui alla lettera a) del sopra richiamato art. 53-bis, comma 4 del ccnl
IO” (pag. 18 del ricorso introduttivo).
b)
Come si è già evidenziato, la clausola 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit. prescrive – nell'ipotesi di cambio di appalto “a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali” – “il contestuale assorbimento del personale dipendente dall'impresa fornitrice uscente, già addetto alle medesime attività di call center risultante da documentazione probante che ne attesti l'impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi”.
Nel primo accordo sindacale stipulato in data 16 gennaio 2023 l'appaltatrice uscente
VA CO s.p.a., l'appaltatrice entrante le organizzazioni sindacali _2
nazionali , , e Controparte_59 CP_28 CP_29 CP_31 CP_58
e le RR.SS.UU. (doc. 42 fasc. ric. in proc. 262/2024):
❖ hanno dato atto che “il gestore uscente ha provveduto a trasmettere i dati dei lavoratori impiegati sulla sede di CA compresi all'interno del perimetro della clausola sociale e l'Azienda entrante ha provveduto a richiedere ai lavoratori la pagina 53 di 72 registrazione sul proprio portale nonché il caricamento dei cedolini paga al fine della verifica dei requisiti” (punto 4 della premessa);
❖ hanno “concordato” che “il periodo di riferimento per la verifica del requisito dell'impiego sulla commessa in oggetto in via continuativa ed esclusiva come previsto dal CCNL TLC sono gli ultimi sei mesi” (punto 5 della premessa);
❖ hanno precisato che erano 399 “i lavoratori sul sito di CA compresi nella lista inviata dal gestore uscente… nonché impegnati in maniera esclusiva e continuativa sul servizio e attualmente alle dipendenze di VA CO SP (nominativi riportati nell'all. A)” (punto 1. della parte dispositiva).
Emerge per tabulas (doc. 6 e 6-bis) che tra i 399 lavoratori “compresi nella lista inviata dal gestore uscente”, ossia da Alma CO s.p.a., all'entrante non figura _2
alcuno dei ricorrenti.
Nel secondo accordo sindacale stipulato in data 16 gennaio 2023 l'appaltatrice uscente
VA CO s.p.a., l'appaltatrice entrante le organizzazioni sindacali _2
nazionali e territoriale , , e CP_59 CP_28 CP_29 CP_31 CP_58
e le RR.SS.UU. (doc. 43 fasc. ric. in proc. 262/2024) hanno “confermato” che “il perimetro dei lavoratori aventi diritto al passaggio in in forza della clausola _2
sociale sulla commessa “FO customer care and back office” CA sono 399, come da verbale di accordo sindacale del 16 gennaio 2023” (punto 2 della parte dispositiva).
I ricorrenti si esprimono in senso radicalmente difforme rispetto ai contraenti gli accordi sindacali del 16 gennaio 2023: pur non contestando che essi, tra il 30 marzo e il 6 ottobre 2021, sono stati tutti assegnati allo svolgimento di prestazioni in esecuzione del contratto di appalto stipulato dal Ministero della Salute, quale appaltante, con VA CO s.p.a., quale pagina 54 di 72 appaltatrice e avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, e vi sono rimasti adibiti fino al 31.10.2022, sostengono che essi “a tutti gli effetti facevano parte (ed erano da considerarsi facenti parte) della commessa FO oggetto dello stesso cambio di appalto”, inferendone l'erroneità della loro esclusione dal perimetro dei lavoratori assegnati all'appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” e affermando che al momento della cessazione dell'esecuzione dell'appalto tra il Ministero della Salute e
VA CO s.p.a. relativo al servizio “di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” – avvenuta in data 31.10.2022 ossia in epoca precedente al cambio di appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” – sarebbe dovuto conseguire il loro “automatico effettivo ritorno al lavoro per la commessa di appartenenza “FO” ”.
I ricorrenti pongono a fondamento di questi assunti gli “accordi sindacali” sub doc. 36,
37 e 38 fasc. ric., in particolare:
1) “in data 27.2.2020… veniva siglato un accordo sindacale, sia per la sede di CA
sia per la sede di Palermo, con il quale veniva espressamente previsto che, stante la natura eccezionale e transitoria del n. 1500, al cessare del servizio il personale sarebbe tornato alla commessa di appartenenza” (doc. 36 fasc. ric. nel proc.
262/2024);
2) successivamente, nel corso di un incontro avvenuto con le , FISTEL- CP_28
CISL. e GL IO dell'unità produttiva di CA in CP_31
data 1.9.2021, la società VA CO s.p.a. ribadiva che “la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (doc. 37 e 38 fasc. ric. nel proc. 262/2024).
a 1) pagina 55 di 72 A ben vedere il “verbale di incontro” del 27.2.2020 sub doc. 36 fasc. ric. nel proc.
262/2024) attiene esclusivamente all'unità produttiva di Palermo.
Infatti, molteplici sono i richiami a questa unità produttiva:
➢ all'incontro risulta aver partecipato “la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'unità produttiva della sede di Palermo”;
➢ lo spostamento sul servizio “1500”, preannunciato da VA CO s.p.a., avrebbe riguardato “parte del personale attualmente operante sugli altri clienti del sito di Palermo”;
➢ tale spostamento viene considerato “un'importante occasione per consentire al sito di Palermo… di contribuire in maniera efficace e responsabile alle gestione di questo fenomeno emergenziale e di presentarsi ancora una volta come qualificato presidio di servizi a disposizione dei cittadini e degli utenti”.
a 2)
Il doc. 37 e il doc. 38 fasc. ric. (nel proc. 262/2024) consistono l'uno in una comunicazione di VA CO s.p.a., l'altro in una “nota unitaria” delle
, . e GL IO, Controparte_60 CP_29 CP_31
entrambi concernenti un incontro sindacale, avvenuto in data 1.9.2021, il quale effettivamente ha riguardato l'unità produttiva di CA, in particolare “le questioni relative alla sede di CA e alla commessa numero verde 1500 temporaneamente attivata dal ministero della Salute per l'emergenza legata alla pandemia COVID” (così nel doc. 37) e comunque “tutte le questioni e le dinamiche relative al sito di CA”
(così nel doc. 38) e nel corso del quale “si è ribadita la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (così nel doc. 37) o comunque si è sottolineato che la commessa numero pagina 56 di 72 verde 1500 “è una commessa provvisoria di cui non si sa la durata, ed a fine servizio le risorse torneranno ai propri servizi di appartenenza” (così nel doc. 38).
Tuttavia, queste dichiarazioni circa il comune intento di riadibire alla “commessa di appartenenza”, ossia all'appalto avente a oggetto il servizio “FO customer care and backoffice”, coloro che erano stati assegnati all'appalto riguardante il “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, una volta cessato quest'ultimo, non appaiono sufficienti a integrare il presupposto – costituito dall'
“impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno sei mesi” nell'appalto stipulato dall'appaltatore uscente – alla sussistenza del quale la clausola ex art. 53-bis co. 4, lett. a. subordina, in relazione a ciascun lavoratore alle dipendenze dell'appaltatore uscente, il loro “assorbimento”, vale a dire l'attribuzione ad essi del diritto alla riassunzione da parte dell'appaltatore entrante.
Infatti – anche prescindendo dal rilievo che quel comune intento appare superato dall'ammissione dell'appaltatrice uscente alla cassa integrazione Controparte_61
guadagni in relazione ai propri dipendenti cessati dal “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” (come allegato sia dai ricorrenti a pag. 9, cap. 13 del loro atto introduttivo, sia dalla società convenuta a pag. 7, cap. 34 e 11 della memoria di costituzione), senza che ne rilevi il carattere unilaterale, afferendo a una fattispecie legale di sospensione non consensuale del rapporto di lavoro – la locuzione
“impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno sei mesi” (in ordine alla quale, nel primo accordo stipulato in data 16.1.2023 tra l'appaltatrice uscente VA CO
s.p.a., l'appaltatrice entrante le organizzazioni nazionali e territoriali _2 CP_35
, , e GL IO (doc. 42 fasc. ric.),
[...] CP_29 CP_31
hanno, come si è già evidenziato, convenuto: “concordano che il periodo di riferimento per la verifica del requisito dell'impiego sulla commessa in oggetto in via continuativa pagina 57 di 72 ed esclusiva, come previsto dal CCNL TLC, sono gli ultimi sei mesi”) evoca indubbiamente non già quella astratta e generica “appartenenza alla commessa” invocata dai ricorrenti, ma un effettivo svolgimento, da parte del dipendente dell'appaltatrice uscente, di concrete prestazioni di lavoro nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla società uscente.
D'altronde non può certo essere trascurato che nello stesso senso si sono espressi, in occasione degli accordi sindacali del 16 gennaio 2023, non solo l'appaltatrice uscente
VA CO s.p.a. e l'appaltatrice uscente ma anche le organizzazioni _2
sindacali nazionali e territoriali di , , e Controparte_62 CP_29 CP_31
GL IO, nonché (nell'ambito del primo accordo) le RR.SS.UU..
c)
In definitiva, non meritano accoglimento le domande proposte dai ricorrenti sulla base dell'asserita sussistenza, in loro favore, del “diritto all'assunzione da parte della convenuta” “con le medesime condizioni contrattuali (economiche e _2
normative)” vigenti in costanza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a..
β
I ricorrenti affermano che successivamente alla stipulazione degli accordi sindacali del
16.1.2023 “almeno 40 lavoratori e lavoratrici asseritamente considerati quali aventi diritto all'applicazione della clausola sociale (diversamente dagli odierni ricorrenti) e, quindi, all'assunzione da parte di rifiutarono l'assunzione medesima”; _2
ciò nonostante, la società “non procedeva alla surroga di tali lavoratori con _2
quelli, come i ricorrenti illegittimamente assegnati al cessato numero di pubblica utilità
1500”, ma “procedeva all'assunzione di diversi operatori ed operatrici facenti parte del pagina 58 di 72 c.d. “bacino” del 1500 in violazione degli accordi suddetti (ovvero assumendo tali lavoratori al di fuori delle condizioni previste dalla clausola sociale e con l'applicazione di CCNL diversi e peggiorativi rispetto a quello delle IO)”;
a detta dei ricorrenti la scelta di costoro “è, comunque, avvenuta in violazione dei criteri di correttezza e buna fede che informano l'istituto della clausola sociale di cui all'art 53
e seg. del CCNL IO” atteso che “ciascuno dei ricorrenti aveva al momento dell'applicazione della clausola sociale un'anzianità aziendale, maggiori carichi famigliari e condizioni di invalidità delle lavoratrici e lavoratori illegittimamente assunti dalla società convenuta”.
- - -
In replica la società convenuta sostiene che da quell'accordo sono scaturite a suo _2
carico tre obbligazioni:
➢ scegliere i lavoratori da assumere per ritornare alla consistenza numerica dei 399 originariamente beneficiari della clausola sociale “prioritariamente dall'elenco di lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500”;
➢ garantire loro condizioni di analoghe a quelle dei lavoratori transitati alle dipendenze di in forza di clausola sociale;
_2
➢ se si fossero manifestate ulteriori esigenze di assunzione presso la commessa
FO in un futuro successivo all'immediatezza del cambio appalto, e comunque non oltre il 30.06.2023, avrebbe comunque attinto “prioritariamente dal _2
perimetro dei lavoratori attualmente impiegati sulla commessa 1500 per il Ministero della salute”, ma a costoro non sarebbero state applicate condizioni assuntive
“analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto”, ma le normali condizioni contrattuali in uso in e sempre che i lavoratori interessati _2
avessero sottoscritto un accordo di conciliazione individuale. pagina 59 di 72 Correlativamente i lavoratori “attualmente impiegati sul servizio 1500” avrebbero dovuto rispondere mediante un'apposita “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite portale Carriere GPI” (clausola n. 7); solo a fronte di ciò avrebbe poi proceduto “a colloquiare” costoro nonché _2
“alla selezione e assunzione secondo criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale e, comunque, senza alcun vincolo o riferimento rispetto a quanto condiviso nel verbale di cambio appalto del 16 gennaio 2023” (ancora clausola n.
7).
Allega che successivamente alla stipulazione dell'accordo sindacale del 16 gennaio
2023:
✓ dei 399 lavoratori aventi diritto all'applicazione della clausola sociale, 30 non lo hanno esercitato, così rifiutando l'assunzione alle dipendenze di _2
✓ quindi mediante messaggio di posta elettronica certificata del 16.3.2023 (doc. 9 fasc. conv.) la società ha inviato alle organizzazioni sindacali territoriali di _2
CA , , e GL IO, alla CP_28 CP_29 CP_31
società e alla società VA CO s.p.a. comunicazione Controparte_34
avente il seguente tenore:
“… in riferimento alle procedure connesse al coinvolgimento del perimetro di lavoratori di
VA CO cd. "ex 1500" dell'unità operativa di CA, si segnala che - come condiviso nel corso dell'incontro sindacale dell'8 marzo u.s. - è da oggi disponibile sul sito www.gpi.it/carriere/ il job posting denominato "Operatore di CO center - sede Paternò
(CT)", (link diretto https://joblink.allibo.com/ats9/joboffer.aspx?DM=1600&ID=134331&LN=IT&FT=100225&SG=2
Tale job posting sarà attivo fino alle ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023, oltre tale termine non sarà più possibile proporre la propria candidatura. Pertanto, verranno vagliate e sottoposte a pagina 60 di 72 colloquio conoscitivo (senza vincolo di finalizzazione del processo assuntivo), unicamente le candidature giunte entro tale termine e nella modalità suesposta. Si invita a darne notizia ai lavoratori, nelle modalità che riterrete più opportune, declinando ovviamente da subito qualsiasi responsabilità da parte della Scrivente per eventuale mancata conoscenza del contenuto della presente da parte dei lavoratori succitati…”;
✓ “Le OO.SS. diffusero la suddetta offerta di assunzione in modo capillare, tramite e-mail e messaggistica WhatsApp di gruppo, a tutti i lavoratori (178) di VA CO cd. "ex” 1500" dell'unità operativa di CA. Infatti, la diffusione della suddetta job posting fu così capillare Cont che ricevette ben 138 candidature ma, di queste, solo 36 provenivano da lavoratori ricompresi nel bacino dei ccdd. “ex 1500” e che furono quindi colloquiati”;
✓ “Alla suddetta job posting nessuno degli odierni ricorrenti rispose né comunque chiese di partecipare ai successivi colloqui pre-assuntivi”.
Quindi, a detta della società convenuta, non le può essere ascritta alcuna violazione degli impegni da essa assunti con l'accordo del 16.1.2023.
- - -
a)
Risulta evidente che la causa petendi in esame riguardi non già la portata precettiva della clausola 53-bis, co. 4, lett. a. CCNL cit., ma gli effetti negoziali derivanti dai patti convenuti mediante il secondo accordo stipulato in data 16 gennaio 2023 dall'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. e dall'appaltatrice uscente _2
nonché dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di CA , CP_28
, e GL IO. CP_29 CP_31
Appare opportuno richiamare il testo integrale di tale accordo:
“Premesso che pagina 61 di 72 1. In data 28 dicembre 2022 le parti si sono incontrate per dare corso alla clausola sociale riferita all'appalto “FO customer care and backoffice” per il
Committente Controparte_34
2. Nel corso di tale incontro le OO.SS hanno segnalato la criticità riferita a 180 lavoratori del servizio 1500 del Ministero della Salute che precedentemente erano collocati nella commessa “FO customer care and backoffice” gestita da
VA CO s.p.a. e che negli ultimi 2 anni sono stati scorporati dalla stessa.
3. In data 16 gennaio 2023 le parti si sono incontrate per definire l'accordo di cambio appalto relativo alla commessa “FO customer care and backoffice” CA
e, su richiesta sindacale, è emersa la necessità di favorire un canale privilegiato di assunzione dei lavoratori impiegati sulla commessa 1500 a fronte di possibili defezioni dei lavoratori aventi diritto alla clausola sociale della commessa
“FO customer care and backoffice”, identificati nel perimetro nominativo di
399 lavoratori trasmesso dall'azienda uscente VA CO s.p.a.:
4. L'azienda si è dichiarata disponibile, pur non avendone l'obbligo giuridico, di favorire l'assunzione dei lavoratori del perimetro 1500 del sito produttivo di
CA, a fronte di defezioni dei 399 lavoratori aventi diritto all'assunzione”; tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale e ne costituiscono canone interpretativo
2. Le Parti confermano che il perimetro dei lavoratori aventi diritto al passaggio in in forza della clausola sociale sulla commessa “FO customer care _2
and backoffice” CA sono 399, come da verbale di accordo sindacale del 16 gennaio 2023.
pagina 62 di 72 3. L'Azienda [ , quale condizione di miglior favore, si dichiara disposta ad _2
attingere prioritariamente dall'elenco di lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500 con le modalità esposte nei punti successivi.
4. Qualora, in data 30 gennaio 2023, il totale dei lavoratori aventi diritto che effettivamente abbiano sottoscritto il contratto di assunzione fosse inferiore a 399
(compreso il numero delle assenze dovute a maternità (9), congedi (4 due straordinari e due parentali) o malattia (5), l'azienda si impegna surrogare tale consistenza numerica sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali.
5. Riferitamente ai 18 lavoratori aventi diritto alla clausola sociale di cambio di appalto sul servizio “FO customer care and backoffice” CA che al 30 gennaio 2023 si trovassero in condizioni sospensive dell'attività lavorativa, si stabilisce che, qualora al termine della condizione sospensiva, rinunciassero al diritto all'assunzione in , gli stessi verranno surrogati sino a concorrenza _2
del numero 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500 con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto;
le Parti si incontreranno entro il 28 Febbraio 2023 per fare il punto sul percorso assuntivo e sulla definizione di un termine ultimativo.
6. Le Parti stabiliscono inoltre che, al di fuori dei casi contemplati agli artt. 4 e 5, qualora si rendesse necessario procedere a nuove assunzioni sulla commessa in oggetto entro e non oltre il 30 giugno 2023, attingerà prioritariamente _2
dal perimetro dei lavoratori attualmente impiegati sulla commessa 1500 per il
Ministero della Salute, procedendo alla contrattualizzazione fuori dalle tutele pagina 63 di 72 contrattuali di cambio appalto e previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale.
7. Riferitamente alle assunzioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 del presente verbale, si specifica che l'azienda procederà a colloquiare i lavoratori che procederanno alla manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite il portale Carriere di e procederà alla selezione e assunzione secondo _2
criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale e, comunque, senza alcun vincolo o riferimento rispetto a quanto condiviso nel verbale di cambio appalto del 16 gennaio 2023”.
È incontestato tra le parti che successivamente alla stipulazione dell'accordo de quo si è concretizzata l'ipotesi di “defezioni dei 399 lavoratori aventi diritto all'assunzione”
(punto 4 delle premesse), vale a dire “il totale dei lavoratori aventi diritto che effettivamente abbiano sottoscritto il contratto di assunzione” è risultato inferiore a 399 alla data del 30.1.2023, ossia all'inizio dell'esecuzione dell'appalto stipulato con da Controparte_34 _2
Da questo fatto è scaturito a carico della società l'obbligo di “surrogare tale _2
consistenza numerica [costituita da coloro che avevano esercitato il diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante sorto dalla clausola _2
sociale ex art. 53-bis co. 4, lett. a. CCNL cit.] sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali”.
In funzione dell'adempimento di tale obbligo, l'accordo sindacale del 16 gennaio 2023 aveva previsto che scaturissero, una volta concretizzatasi l'ipotesi di “defezioni dei 399 lavoratori aventi diritto all'assunzione”: pagina 64 di 72 A) a carico dei lavoratori, che erano stati assegnati all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto il “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, l'onere di esprimere la “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite il portale Carriere di ”; _2
B) di seguito, a carico di l'obbligo di procedere “a colloquiare i _2
lavoratori”, nonché “alla selezione e assunzione secondo criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale”.
La disciplina contenuta nell'accordo sindacale del 16 gennaio 2023 non precisava le modalità con cui i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatrice uscente VA CO
s.p.a., che erano stati assegnati all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto il “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, avrebbero potuto avere conoscenza del fatto che alcuni dei lavoratori titolari del diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante sorto dalla _2
clausola sociale ex art. 53-bis co. 4, lett. a. CCNL cit., non lo avevano esercitato, con conseguente obbligo della appaltatrice entrante di integrare, attingendo dai _2
lavoratori assegnati all'appalto “1500”, fino a 399 il numero complessivo dei riassunti provenienti dal personale dell'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.).
In proposito la società convenuta allega e documenta (doc. 9 fasc. conv) che _2
mediante messaggio di posta elettronica certificata del 16.3.2023 essa ha inviato alle organizzazioni sindacali territoriali di CA , , CP_28 CP_29 CP_31
e GL IO (oltre che alla committente e Controparte_34
all'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.) comunicazione avente il seguente tenore:
“… in riferimento alle procedure connesse al coinvolgimento del perimetro di lavoratori di
VA CO cd. "ex 1500" dell'unità operativa di CA, si segnala che - come condiviso nel pagina 65 di 72 corso dell'incontro sindacale dell'8 marzo u.s. - è da oggi disponibile sul sito www.gpi.it/carriere/ il job posting denominato "Operatore di CO center - sede Paternò (CT)"
(link diretto https://joblink.allibo.com/ats9/joboffer.aspx?DM=1600&ID=134331&LN=IT&FT=100225&SG=2)
Tale job posting sarà attivo fino alle ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023, oltre tale termine non sarà più possibile proporre la propria candidatura.
Pertanto, verranno vagliate e sottoposte a colloquio conoscitivo (senza vincolo di finalizzazione del processo assuntivo), unicamente le candidature giunte entro tale termine e nella modalità suesposta.
Si invita a darne notizia ai lavoratori, nelle modalità che riterrete più opportune, declinando ovviamente da subito qualsiasi responsabilità da parte della Scrivente per eventuale mancata conoscenza del contenuto della presente da parte dei lavoratori succitati…”.
Inoltre, sempre la società convenuta allega: _2
al “cap. 37. Le OO.SS. diffusero la suddetta offerta di assunzione in modo capillare, tramite e-mail e messaggistica WhatsApp di gruppo, a tutti i lavoratori (178) di VA CO cd. "ex” 1500" dell'unità operativa di CA. Infatti, la diffusione della suddetta job posting fu così capillare che Cont icevette ben 138 candidature ma, di queste, solo 36 provenivano da lavoratori ricompresi nel bacino dei ccdd. “ex 1500” e che furono quindi colloquiati”; al “cap. 38. Alla suddetta job posting nessuno degli odierni ricorrenti rispose né comunque chiese di partecipare ai successivi colloqui pre-assuntivi”.
Queste circostanze hanno trovato conferma nell'istruttoria testimoniale svolta.
Infatti, il teste ha dichiarato: Testimone_3
Contr
“Lavoro alle dipendenze di società del gruppo addetto Controparte_63
all'ufficio risorse umane, relazioni sindacali e industriali della sede di Paternò della stessa società dal 1.2.2016…. pagina 66 di 72 Contr È vero che, dei 399 lavoratori ai quali ha offerto la riassunzione, solo 369 hanno accettato la proposta…
Sono a conoscenza della circostanza di cui al cap. 37 di parte convenuta in quanto mi
CP_3 Con venne riferita dai funzionari sindacali CISL e che seguivano la vicenda;
costoro mi dissero che vi erano dei gruppi di WhatsApp di cui facevano parte i lavoratori VA ex addetti all'appalto “1500” e, inoltre, che disponevano di numeri di telefono e indirizzi e-mail di costoro.
È vera la circostanza di cui al cap. 38, di cui sono a conoscenza per la mia posizione di lavoro. Nell'ambito del mio ufficio è stata effettuata la verifica se qualcuno dei ricorrenti in questo giudizio avesse risposto all'offerta del 16.3.2023; detta verifica ha dato esito negativo”; similmente il teste ha riferito: Testimone_1
Contr
“Lavoro alle dipendenze di dal febbraio 2019, con mansioni di responsabile del settore industriale. Nella mia veste ho seguito le vicende dell'appalto FO/GPI…
Una volta emerso che era 30 il numero dei lavoratori che non avevano risposto
Contr positivamente all'offerta di riassunzione da parte di io stesso contattai le OO.SS., in persona dei segretari territoriali provinciali di CA di Persona_1 CP_35
della , della e
[...] Persona_2 CP_29 Controparte_64 CP_30 [...]
della GL, con i quali concordai le modalità di diffusione della nostra volontà CP_65
di assumere n. 30 lavoratori del gruppo ex appalto “1500”.
Contr Fu convenuto che vrebbe inviato alle OO.SS. un job posting.
La sua pubblicizzazione sarebbe stata curata dalle OO.SS., sia perché esse disponevano di riferimenti tipo WhatsApp o e-mail per contattare i lavoratori, sia perché si trattava di un risultato che le OO.SS. intendevano comunicare ai lavoratori in via diretta.
pagina 67 di 72 Confermo la circostanza di cui al cap. 38 di parte convenuta e quindi solo 36 dei 138 riscontri al job posting provenivano dai lavoratori ex appalto “1500”.
Confermo il cap. 39 di parte convenuta, ossia che nessuno degli odierni ricorrenti rispose al job posting”; parimenti il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Lavoro alle dipendenze di con mansioni di direttore generale;
sono stato Pt_19
Contr distaccato dalla società datrice presso al fine di svolgere il ruolo di responsabile
Contr dell'appalto tra FO quale appaltante e uale appaltatrice…
In seguito, è emerso che 30 lavoratori non avevano risposto positivamente all'offerta di
Contr riassunzione da parte di
Sono al corrente che il rappresentante di contattò le OO.SS., in persona CP_66
dei segretari territoriali provinciali di CA di , Persona_1 CP_28
della , della e Persona_2 CP_29 Controparte_64 CP_30 [...]
della GL, con i quali venne concordata la modalità di diffusione della volontà CP_65
Contr di i assumere n. 30 lavoratori del gruppo ex appalto “1500”.
Contr Contr Fu convenuto che vrebbe inviato alle OO.SS. un testo da pubblicare nel sito di
Contr con le caratteristiche dei rapporti di lavoro che era disponibile ad offrire ai lavoratori del gruppo ex appalto “1500”.
La sua pubblicizzazione sarebbe stata curata dalle OO.SS., sia perché esse disponevano di riferimenti tipo WhatsApp o e-mail per contattare i lavoratori, sia perché si trattava di un risultato che le OO.SS. intendevano comunicare ai lavoratori in via diretta.
Confermo la circostanza di cui al cap. 38 di parte convenuta e quindi solo 36 dei 138 riscontri al job posting provenivano dai lavoratori ex appalto “1500”.
pagina 68 di 72 Confermo il cap. 39 di parte convenuta, ossia che nessuno degli odierni ricorrenti rispose al job posting, dico questo perché l'ufficio risorse umane intervistò tutti i richiedenti e quindi emerse la circostanza che ho appena riferito”.
La circostanza – che le organizzazioni sindacali territoriali di CA , CP_28
, e GL Telecomunicazione abbiano effettivamente CP_29 CP_30
pubblicizzato, presso i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatrice uscente VA
CO s.p.a., che erano stati assegnati all'esecuzione dell'appalto “1500”, il job posting loro inviato in data 16.3.2023 – trova conferma anche nella deposizione del teste
(nonché ricorrente) , lavoratore alle dipendenze di VA CO Testimone_4
s.p.a., adibito dall'agosto/settembre 2021 all'appalto “1500”, il quale ha riferito che all'epoca era “iscritto a ” e che “nel marzo-aprile 2023” è “stato edotto … dal CP_28
[suo] sindacato” della possibilità di essere assunto dalla società tanto che _2
Contr ha “inviato il [suo] curriculum a a seguito del quale [ha] avuto un colloquio”.
( riferisce che nell'occasione le avrebbe formulato “un'offerta di Tes_4 _2
assunzione, avente per oggetto le prestazioni di addetto a call center con sede a Paternò
e disciplinato dal CCNL Multiservizi”; quest'ultimissima circostanza – da cui potrebbe desumersi che non rispettò l'impegno, assunto con la clausola 4. _2
dell'accordo sindacale del 16.1.2023, di riassumere i lavoratori ex “1500” “con condizioni analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto” – non può considerarsi provata, atteso che la dichiarazione non ha valore testimoniale in quanto afferisce alla specifica posizione del dichiarante, il quale nel presente giudizio riveste anche il ruolo di parte, e comunque si tratta di circostanza irrilevante rispetto a coloro che non hanno assolto l'onere – previsto nel punto 7 del secondo accordo stipulato in data 16 gennaio 2023 dall'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. e dall'appaltatrice uscente nonché dalle organizzazioni sindacali nazionali e _2 pagina 69 di 72 territoriali di CA , , e GL CP_28 CP_29 CP_31
IO – di esprimere la “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite il portale Carriere di ”. _2
La teste , pure ella anche parte ricorrente, ha dichiarato: “Nulla so Controparte_13
dell'offerta di lavoro di cui al doc. 9 di parte convenuta formulata da GPI nel marzo
2023” (ossia del job posting più volte menzionato che la società convenuta _2
inviò con pec del 16.3.2023 anche alle organizzazioni sindacali territoriali di CA
, , e GL Telecomunicazione). Nel contempo ha CP_28 CP_29 CP_30
però riferito: “Nel 2023 ero iscritta alla ”. CP_30
Alla luce di quanto emerso complessivamente dall'istruttoria testimoniale e appena illustrato, la deposizione di non appare persuasiva. In ogni caso le Controparte_13
sue dichiarazioni non assumono valore testimoniale in quanto sono relative alla sua specifica posizione e provengono da una delle parti del giudizio.
b)
In definitiva, non meritano accoglimento neppure le domande proposte dai ricorrenti sulla base dell'asserita violazione, da parte di dell'obbligo – scaturito dal _2
secondo accordo stipulato in data 16 gennaio 2023 dall'appaltatrice uscente VA
CO s.p.a. e dall'appaltatrice uscente nonché dalle organizzazioni _2
sindacali nazionali e territoriali di CA , , e CP_28 CP_29 CP_31
GL IO – di “surrogare” la “consistenza numerica” – costituita da coloro che avevano esercitato il diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante sorto dalla clausola sociale ex art. 53-bis co. 4, lett. a. CCNL cit. – _2
“sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali”. pagina 70 di 72 5. in ordine alle spese di giudizio
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
I ricorrenti vanno condannati alla rifusione, in favore della società convenuta, dei residui due terzi.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società convenuta di difetto della _2
propria legitimatio ad causam passiva.
2. Dichiara la nullità del ricorso limitatamente alle parti delle domande proposte dai ricorrenti concernenti l'“accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie)”.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società convenuta di decadenza ex _2
art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183.
4. Rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della società convenuta
_2
5. Dispone la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
6. Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della società convenuta, dei residui due terzi, liquidati nella somma di € 6.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 9 settembre 2025 pagina 71 di 72 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 72 di 72 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il quale dispone:
“In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, l'Azienda fornitrice uscente ne darà comunicazione preventiva, successiva all'aggiudicazione entro 30 giorni dall'inizio delle attività, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e/o nazionali stipulanti unitamente alla RSU fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati al netto del personale che può essere reimpiegato su altre attività, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati in via continuativa ed esclusiva nell'appalto in questione da almeno 6 mesi. Analoga comunicazione sarà inviata dall'impresa aggiudicatrice a conferma dell'aggiudicazione stessa, entro 30 giorni prima dell'inizio delle attività. Dette comunicazioni potranno avvenire congiuntamente o disgiuntamente e potrà essere altresì comprensiva della successiva comunicazione di cui al comma 5” pagina 28 di 72
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorsi depositati in data
10.7.2024, 12.7.2024 e 31.7.2024 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
, , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , Controparte_8 CP_9 Controparte_10
, , CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20
pagina 1 di 72 , , CP_21 Controparte_22 CP_23 [...]
, , , CP_24 Controparte_25 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 [...]
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
,
[...] Parte_16
rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Pironti pec e dall'avv. Massimo Laratro pec Email_1
Email_2
ricorrenti c o n t r o
_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Damoli pec
, dall'avv. Enrico Togni pec Email_3
e dall'avv. Elena Bissoli pec Email_4 [...]
Email_5
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE nel procedimento sub n. 262/2024
“IN VIA PRINCIPALE: previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e pagina 2 di 72 declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele:
i) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riassumere in servizio ciascuna e ciascuno dei ricorrenti (ovvero solo quella o quel ricorrente per cui dovesse risultare tale diritto) con effetto a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa) – con le condizioni economiche di seguito indicate e/o come di seguito da determinarsi:
- FLORIANA PROVENZA: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_2
indeterminato con anzianità convenzionale dal 23.03.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO, con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- TA : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_3
con anzianità convenzionale dal 13.04.2011, con un orario di lavoro a tempo pagina 3 di 72 parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_4
con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_5
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_6
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una pagina 4 di 72 retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale Firmato di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 1.338,71 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 1.338,70 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro pagina 5 di 72 a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_5
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2005, con un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel IV° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Operatore di Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su
4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 880,65 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_12
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
ii) ovvero, costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra i ricorrenti e le ricorrenti (o solo quella o quello per cui dovesse risultare tale diritto) e la società pagina 6 di 72 convenuta, a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con le medesime condizioni economiche e normative come sopra indicate (e determinate e/o da determinarsi) per ciascuno, od in subordine con quelle diverse condizioni (anche di orario di lavoro) che dovessero risultare applicabili e/o determinabili in corso di causa;
°°°°
IN VIA SUBORDINATA (e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) - e salvo gravame): previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele - accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti (ovvero solo per quel ricorrente o per quella ricorrente per cui tale diritto dovesse risultare sussistente) al risarcimento del danno subito per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo, e per l'effetto condannare la stessa convenuta a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi, ovvero quei diversi importi che verranno accertati in corso di causa:
- FLORIANA PROVENZA: € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15);
- € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_2
- : € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_3
- € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_4 pagina 7 di 72 - : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_5
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_6
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); Controparte_1
- IA : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); CP_2
- € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_3
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_4
- € 22.853,02 (€ 1406,34 x 13: 12 x 15); Controparte_5
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_17
- : € 23.387,85 (€ 1.439,26 x 13 :12 x 15); Controparte_8
- : € 21.187,35 (€ 1.303,84 x 13: 12 x 15); CP_9
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); Controparte_10
- : € 14.301,45 (€ 880,65 x 13: 12 x 15); CP_11
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15). CP_12
°°°°
- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”
nel procedimento sub n. 265/2024
“IN VIA PRINCIPALE: previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma pagina 8 di 72 di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele:
i) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riassumere in servizio ciascuna e ciascuno dei ricorrenti (ovvero solo quella o quel ricorrente per cui dovesse risultare tale diritto) con effetto a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa) – con le condizioni economiche di seguito indicate e/o come di seguito da determinarsi:
- SIGNORELLI CONCETTA: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in
Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_14
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO, con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_15
con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, pagina 9 di 72 dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_16
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_17
con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_18
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77; pagina 10 di 72 - : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_19
con anzianità convenzionale dal 1.04.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale inizialmente di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 1.338,71 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- MINISSALE : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_20
con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77; - : CP_21
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di €
880,85 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT),
Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_22
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del pagina 11 di 72 CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_23
con anzianità convenzionale dal 1.05.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Operatore di Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,22 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, CP_24
con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (part-time al 75%), distribuite su 6 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 1.338.71 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_25
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.07.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel I II° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Operatore di Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
pagina 12 di 72 - : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_7
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in CA Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
ii) ovvero, costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra i ricorrenti e le ricorrenti (o solo quella o quello per cui dovesse risultare tale diritto) e la società convenuta, a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con le medesime condizioni economiche e normative come sopra indicate (e determinate e/o da determinarsi) per ciascuno, od in subordine con quelle diverse condizioni (anche di orario di lavoro) che dovessero risultare applicabili e/o determinabili in corso di causa;
°°°°
IN VIA SUBORDINATA (e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) - e salvo gravame): previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele - accertare e pagina 13 di 72 dichiarare il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti (ovvero solo per quel ricorrente o per quella ricorrente per cui tale diritto dovesse risultare sussistente) al risarcimento del danno subito per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo, e per l'effetto condannare la stessa convenuta a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi ovvero per quei diversi importi che verranno accertati in corso di causa:
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_13
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_14
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_15
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_16
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_17
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_18
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); CP_19
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); CP_20
- : € 14.301,45 (€ 880,85 x 13: 12 x 15). CP_21
- FIORITO CATERINA: € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15);
- : € 14.124,90 (€ 869,22 x 13: 12 x 15); CP_23
- : € 21.753,90 (€ 1338,71 x 13: 12 x 15); CP_24
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Controparte_25
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15). Parte_7
°°°°
- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”
pagina 14 di 72 nel procedimento sub n. 287/2024
“IN VIA PRINCIPALE: previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele:
i) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riassumere in servizio ciascuna e ciascuno dei ricorrenti (ovvero solo quella o quel ricorrente per cui dovesse risultare tale diritto) con effetto a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa) – con le condizioni economiche di seguito indicate e/o come di seguito da determinarsi:
- GIORGIA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_8
con anzianità convenzionale dal 5.09.2010, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 880,85 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_9
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore pagina 15 di 72 giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO, con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_10
indeterminato con anzianità convenzionale dal 5.09.2010, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 880,85 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_11
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_12
con anzianità convenzionale dal 1.01.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL
IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77; pagina 16 di 72 - : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_13
indeterminato, con anzianità convenzionale dal 13.03.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_14
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.10.2007, con un orario di lavoro a tempo parziale inizialmente di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center” con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- : con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_15
indeterminato con anzianità convenzionale dal 1.1.2008, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del
CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 892,47 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_16
indeterminato con anzianità convenzionale dal 10.06.2011, con un orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%), distribuite su 4 ore giornaliere, dal lunedì alla domenica, con inquadramento nel III° livello del pagina 17 di 72 CCNL IO e con qualifica di “Addetto al Call Center”, con una retribuzione mensile lorda di € 869,23 ed assegnazione presso la sede della convenuta sita in Paternò (CT), Contrada Tre Fontane, 77;
ii) ovvero, costituire (il Giudice) con sentenza, ex art. 2932 c.c., tra i ricorrenti e le ricorrenti (o solo quella o quello per cui dovesse risultare tale diritto) e la società convenuta, a far data dal 30.01.2023 (o da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con le medesime condizioni economiche e normative come sopra indicate (e determinate e/o da determinarsi) per ciascuno, od in subordine con quelle diverse condizioni (anche di orario di lavoro) che dovessero risultare applicabili e/o determinabili in corso di causa;
°°°°
IN VIA SUBORDINATA (e/o nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1) - e salvo gravame): previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della violazione da parte della convenuta dell'art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis del ccnl
IO e/o accertamento e declaratoria dell'applicazione al caso di specie delle previsioni contenute in tali norme, ovvero previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente, tale da determinare le seguenti conseguenze e tutele - accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti (ovvero solo per quel ricorrente o per quella ricorrente per cui tale diritto dovesse risultare sussistente) al risarcimento del danno subito per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo, e per l'effetto condannare la stessa convenuta a pagina 18 di 72 corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi, ovvero per quei diversi importi che verranno accertati in corso di causa:
- : € 14.313,75 (€ 880,85 x 13: 12 x 15); Parte_8
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_9
- : € 14.313,75 (€ 880,85 x 13: 12 x 15); Parte_10
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_11
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_12
- : € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_13
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_14
- : € 14.502,60 (€ 892,47 x 13: 12 x 15); Parte_15
- : € 14.124,90 (€ 869,23 x 13: 12 x 15); Parte_16
°°°°
- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA nel procedimento sub n. 262/2024
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte sub § A) della presente memoria difensiva di costituzione, accertare e dichiarare in limine litis la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla società e, per l'effetto, disporre la sua _2
estromissione dal presente processo con reiezione delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte sub § B) della presente memoria difensiva di costituzione dichiarare la nullità delle domande formulate in ricorso per genericità e pagina 19 di 72 indeterminatezza delle stesse nella parte in cui, sia in via principale che subordinata, i ricorrenti chiedono tutela “… previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie) …” e, per l'effetto, respingere il ricorso in parte qua;
- per le ragioni esposte sub § C) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiararsi inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande tutte di cui al ricorso, per decorso di entrambi i termini di cui all'art. 32, 4° comma, lett. d), della legge 4.11.2010 n. 183;
- per le ragioni espresse sub § D) della presente memoria difensiva di costituzione, disporsi - ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. TLC - la chiamata in causa di VA CO S.p.a. (c.f./p.iva , avente P.IVA_1
sede legale in 00137 – Roma, Via Di Casal Boccone, n. 188/190 e sede operativa in 95123 - CA, Via Mimosa, Ang. Via Beccaria, n. 1/B, dalla quale _2
pretende di essere tenuta indenne e manlevata od alla quale ritiene
[...]
comunque comune la presente causa.
In via principale: per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente memoria difensiva di costituzione, respingersi le domande tutte ex adverso formulate, in quanto generiche, inammissibili e comunque integralmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: in caso di rigetto delle eccezioni svolte in via preliminare e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, che nulla di quanto richiesto dai ricorrenti è loro dovuto da parte di _2 pagina 20 di 72 anche eventualmente stabilendo diversa decorrenza per il loro accoglimento o, _2
in ogni caso e anche in via di ulteriore subordine, limitare le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti come spettanti anche in funzione dell'effettivo danno subito, tenuto conto della mancata offerta della prestazione lavorativa e del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., detratto comunque, in ognuno dei predetti casi, l'aliunde perceptum (in relazione ai redditi percepiti alle dipendenze di VA
CO S.p.a. e/o a titolo di trattamento d'integrazione salariale) e percipiendum.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
nel procedimento sub n. 265/2024
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte sub § A) della presente memoria difensiva di costituzione, accertare e dichiarare in limine litis la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla società e, per l'effetto, disporre la sua _2
estromissione dal presente processo con reiezione delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte sub § B) della presente memoria difensiva di costituzione dichiarare la nullità delle domande formulate in ricorso per genericità e indeterminatezza delle stesse nella parte in cui, sia in via principale che subordinata, i ricorrenti chiedono tutela “… previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie) …” e, per l'effetto, respingere il ricorso in parte qua;
- per le ragioni esposte sub § C) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiararsi inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande tutte di cui al pagina 21 di 72 ricorso, per decorso di entrambi i termini di cui all'art. 32, 4° comma, lett. d), della legge 4.11.2010 n. 183;
- per le ragioni espresse sub § D) della presente memoria difensiva di costituzione, disporsi - ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. TLC - la chiamata in causa di VA CO S.p.a. (c.f./p.iva , avente P.IVA_1
sede legale in 00137 – Roma, Via Di Casal Boccone, n. 188/190 e sede operativa in 95123 - CA, Via Mimosa, Ang. Via Beccaria, n. 1/B, dalla quale _2
pretende di essere tenuta indenne e manlevata od alla quale ritiene
[...]
comunque comune la presente causa.
In via principale: per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente memoria difensiva di costituzione, respingersi le domande tutte ex adverso formulate, in quanto generiche, inammissibili e comunque integralmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: in caso di rigetto delle eccezioni svolte in via preliminare e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, che nulla di quanto richiesto dai ricorrenti è loro dovuto da parte di _2
anche eventualmente stabilendo diversa decorrenza per il loro accoglimento o,
[...]
in ogni caso e anche in via di ulteriore subordine, limitare le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti come spettanti anche in funzione dell'effettivo danno subito, tenuto conto della mancata offerta della prestazione lavorativa e del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., detratto comunque, in ognuno dei predetti casi, l'aliunde perceptum (in relazione ai redditi percepiti alle dipendenze di VA
CO S.p.a. e/o a titolo di trattamento d'integrazione salariale) e percipiendum. pagina 22 di 72 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
nel procedimento sub n. 287/2024
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte sub § A) della presente memoria difensiva di costituzione, accertare e dichiarare in limine litis la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla società e, per l'effetto, disporre la sua _2
estromissione dal presente processo con reiezione delle domande avversarie;
- per le ragioni esposte sub § B) della presente memoria difensiva di costituzione dichiarare la nullità delle domande formulate in ricorso per genericità e indeterminatezza delle stesse nella parte in cui, sia in via principale che subordinata, i ricorrenti chiedono tutela “… previo, ove occorra, accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie) …” e, per l'effetto, respingere il ricorso in parte qua;
- per le ragioni esposte sub § C) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiararsi inammissibili, per intervenuta decadenza, le domande tutte di cui al ricorso, per decorso di entrambi i termini di cui all'art. 32, 4° comma, lett. d), della legge 4.11.2010 n. 183;
- per le ragioni espresse sub § D) della presente memoria difensiva di costituzione, disporsi - ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. TLC - la chiamata in causa di VA CO S.p.a. (c.f./p.iva , avente P.IVA_1
sede legale in 00137 – Roma, Via Di Casal Boccone, n. 188/190 e sede operativa in 95123 - CA, Via Mimosa, Ang. Via Beccaria, n. 1/B, dalla quale _2 pagina 23 di 72 pretende di essere tenuta indenne e manlevata od alla quale ritiene _2
comunque comune la presente causa.
In via principale: per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente memoria difensiva di costituzione, respingersi le domande tutte ex adverso formulate, in quanto generiche, inammissibili e comunque integralmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: in caso di rigetto delle eccezioni svolte in via preliminare e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, che nulla di quanto richiesto dai ricorrenti è loro dovuto da parte di _2
anche eventualmente stabilendo diversa decorrenza per il loro accoglimento o,
[...]
in ogni caso e anche in via di ulteriore subordine, limitare le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti come spettanti anche in funzione dell'effettivo danno subito, tenuto conto della mancata offerta della prestazione lavorativa e del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., detratto comunque, in ognuno dei predetti casi, l'aliunde perceptum (in relazione ai redditi percepiti alle dipendenze di VA
CO S.p.a. e/o a titolo di trattamento d'integrazione salariale) e percipiendum.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dai ricorrenti pagina 24 di 72 I quaranta ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13
, , , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, , , Controparte_25 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Pt_16
, indicati in epigrafe –
[...]
premesso:
✓ che essi sono lavoratori alle dipendenze della società VA CO s.p.a., con inquadramento nel III livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (ad eccezione di e CP_5 CP_8
inquadrati nel IV livello) e con mansioni di “addetto al call center” (ad eccezione di e con mansioni di “operatore di call CP_5 CP_8 CP_25
center”), presso il call center ubicato in CA, via Mimosa, attualmente in cassa integrazione a zero ore;
✓ all'origine dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati essi sono stati assegnati allo svolgimento di prestazioni in modalità in-bound e out-bound 1 nell'ambito 1 Le quali vengono così specificate nei rispettivi ricorsi introduttivi: pagina 25 di 72 dell'esecuzione di un contratto di appalto stipulato da FO quale CP_27
appaltante, con VA CO s.p.a., quale appaltatrice, e avente a oggetto il servizio denominato “FO customer care and backoffice”;
✓ successivamente, tra il 30 marzo e il 6 ottobre 2021, essi sono stati tutti assegnati allo svolgimento di prestazioni in esecuzione del contratto di appalto stipulato dal
Ministero della Salute, quale appaltante, con VA CO s.p.a., quale appaltatrice, avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” (doc. 19 fasc. ric. nel proc. 262/2024);
✓ “in data 27.2.2020…veniva siglato un accordo sindacale, sia per la sede di CA sia per la sede di Palermo, con il quale veniva espressamente previsto che, stante la natura eccezionale e transitoria del n. 1500, al cessare del servizio il personale sarebbe tornato alla commessa di appartenenza” (doc. 36 fasc. ric. nel proc.
262/2024);
✓ nel corso di un incontro avvenuto con le , , CP_28 CP_29 CP_30
e GL IO dell'unità produttiva di CA in data 1.9.2021, la
[...]
• “lettura e spiegazione fatture;
• effettuazione di storni e rimborsi;
• proposizione e promozione di offerte commerciali;
• variazione dei piani tariffari;
• variazione modalità di pagamento;
• aggiornamento dei dati della carta di credito scaduta;
• disattivazione e attivazione di promozioni commerciali;
• assistenza tecnica voce e dati;
• sospensione sim per furto, smarrimento e eventuale riattivazione;
• riattivazione sim scaduta;
• esecuzione in pagamento delle fatture scadute con l'utilizzo della carta di credito del cliente;
• creazione, modifica e controllo dell'anagrafe del cliente;
Firmato
• modifica dei contratti in base alla richiesta del cliente, con conseguente riconfigurazione del contratto originariamente stipulato, proponendo al cliente un'offerta migliorativa sulla base delle esigenze dello stesso”
• vendita di pacchetti telefonici: in caso di adesione del cliente alle nuove offerte contrattuali proposte dai ricorrenti, quest'ultimi procedevano all'attivazione dell'offerta e/o promozione in tempo reale mediante registrazione telefonica.” pagina 26 di 72 società VA CO s.p.a. ribadiva che “la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (doc. 37 e 38 fasc. ric. nel proc. 262/2024);
✓ tuttavia, nel corso di un incontro avvenuto presso il Ministero della Salute con le organizzazioni sindacali , . , GL CP_28 CP_29 CP_31
IO, di Roma e alcuni Controparte_32 CP_33
RSU/RSA in data 4.7.2022, la società VA CO s.p.a. comunicava che, in ordine alla “situazione relativa alla commessa per il Ministero della Salute (n.v.
1500), in scadenza il 31 ottobre prossimo venturo, la cui riassegnazione avverrà attraverso gara ad evidenza pubblica… nella denegata ipotesi che la gara in oggetto non dovesse prevedere la puntuale applicazione della clausola sociale, questo determinerebbe per VA CO uno scenario di totale insostenibilità con conseguenze inevitabili sulla prosecuzione delle attività e dei rapporti di lavoro” e dichiarava l' “intenzione di far ricorso alla CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 148/2015”, a zero ore “per il personale privo di commessa” (doc. 39 fasc. ric. nel proc. 262/2024), precisando così l'impossibilità di riadibire all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto la commessa denominata
“FO customer care and backoffice” il personale (tra cui i ricorrenti) che era stato assegnato all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”;
✓ nel dicembre 2022 il servizio “FO customer care and backoffice” costituiva oggetto di un cambio di appalto, subentrando ad VA CO s.p.a. l'odierna società convenuta con effetto dal 30 gennaio 2023; _2
pagina 27 di 72 ✓ la società appaltatrice uscente VA CO s.p.a., nell'effettuare le comunicazioni previste dall'art. 53-bis co. 3 CCNL cit.2, indicava la consistenza numerica degli addetti interessati al cambio di appalto in 399 lavoratori, tra i quali non erano annoverati i ricorrenti;
✓ a detta dei ricorrenti essi erano stati erroneamente esclusi dal perimetro dei lavoratori assegnati all'appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice”, sostenendo che, “a seguito degli accordi sindacali intervenuti (doc. 36,
37 e 38 già citati)”, essi avrebbero dovuto essere riassegnati a quell'appalto e quindi inseriti nel suddetto perimetro;
✓ i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9
e inviavano, Controparte_10 CP_11 CP_12
nei primi giorni di gennaio 2023, all'appaltante all'appaltatrice Controparte_34
uscente VA CO s.p.a. e all'appaltatrice entrante missiva in cui _2
affermavano il proprio “diritto alla continuazione del rapporto di lavoro già vigente con la IV NT S.P.A. con la subentrante e offrivano a _2
la propria prestazione, con conseguente “messa in mora” (doc. 40 fasc. ric.); _2
✓ a tali missive la G.P.I. replicava via pec (doc. 41), negando fosse gravata dell'obbligo di assumere i ricorrenti “in applicazione della clausola sociale”, di cui alle “previsioni di legge e di CCNL applicabile (art. 53 CCNL TLC)”, atteso che i loro nominativi non risultavano tra quelli dei lavoratori impiegati sulla commessa “FO customer care and backoffice” in quanto “incontestabilmente non adibit(i)vi negli ultimi sei mesi”;
✓ in data 16.1.2023 veniva stipulato tra l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.,
l'appaltatrice entrante le organizzazioni nazionali e territoriali _2 CP_35
, , e GL IO un primo accordo
[...] CP_29 CP_31
sindacale (doc. 42 fasc. ric.), mediante il quale le parti:
• “concordano che il periodo di riferimento per la verifica del requisito dell'impiego sulla commessa in oggetto in via continuativa ed esclusiva, come previsto dal CCNL TLC, sono gli ultimi sei mesi”;
• “per le caratteristiche del passaggio della gestione del servizio, che prevede una componente tecnologica a supporto dell'attività, nonché una peculiare gestione amministrativa da parte dell , le parti concordano che a tutti gli effetti, Pt_18
normativi e contrattuali, la presente procedura rientra a pieno titolo nell'ambito del cambio di appalto;
pertanto le Parti si danno atto reciprocamente che la fattispecie dell'odierna procedura è quella di applicazione della clausola sociale in relazione alla procedura di cambio di appalto e in alcun modo troverà per applicazione la previsione ex Art. 2112 cc”;
• convenivano che: “L'Azienda [ si dichiara disposta ad assumere ex _2
novo tutti i 399 lavoratori sul sito di CA compresi nella lista inviata dal gestore uscente… nonché impegnati in maniera esclusiva e continuativa sul pagina 29 di 72 servizio è attualmente alle dipendenze di VA CO SP (nominativi riportati nell'all. A”;
✓ in data 16.1.2023 veniva stipulato tra l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.,
l'appaltatrice entrante le organizzazioni nazionali e territoriali _2 CP_35
, , e GL IO un secondo
[...] CP_29 CP_31
accordo sindacale (doc. 43 fasc. ric.), mediante il quale la società entrante, “qualora, in data 30 gennaio 2023, il totale dei lavoratori aventi diritto che effettivamente abbiano sottoscritto il contratto di assunzione fosse inferiore a 399”, si impegnava a
“surrogare tale consistenza numerica sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali”; .
✓ successivamente alla stipulazione degli accordi sindacali del 16.1.2023 “almeno 40
lavoratori e lavoratrici asseritamente considerati quali aventi diritto all'applicazione della clausola sociale (diversamente dagli odierni ricorrenti) e, quindi, all'assunzione da parte di rifiutarono l'assunzione medesima”; _2
✓ ciò nonostante, la società “non procedeva alla surroga di tali lavoratori _2
con quelli, come i ricorrenti illegittimamente assegnati al cessato numero di pubblica utilità 1500”, ma “procedeva all'assunzione di diversi operatori ed operatrici facenti parte del c.d. “bacino” del 1500 in violazione degli accordi suddetti (ovvero assumendo tali lavoratori al di fuori delle condizioni previste dalla clausola sociale e con l'applicazione di CCNL diversi e peggiorativi rispetto a quello delle IO)”, in particolare di: , , CP_36 CP_37 [...]
CP_38 Controparte_39 CP_40 CP_41 CP_42
, , , Controparte_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_18 pagina 30 di 72 , Parte_5 CP_47 CP_48 CP_49 Controparte_50
, , , Controparte_51 Controparte_52 Controparte_53 CP_54 [...]
e ; CP_55 Controparte_56
✓ inoltre, la scelta di costoro “è, comunque, avvenuta in violazione dei criteri di correttezza e buna fede che informano l'istituto della clausola sociale di cui all'art
53 e seg. del CCNL IO” atteso che “ciascuno dei ricorrenti aveva al momento dell'applicazione della clausola sociale un'anzianità aziendale, maggiori carichi famigliari e condizioni di invalidità delle lavoratrici e lavoratori illegittimamente assunti dalla società convenuta”;
✓ “l'appalto avente ad oggetto la commessa “FO” è stato acquisito dalla convenuta a parità di termini, di modalità e di prestazioni contrattuali rispetto a quelle che avevano caratterizzato la gestione dell'impresa uscente VA”;
✓ “Invero, i servizi effettuati nell'ambito di tale appalto hanno continuato ad essere identicamente (e con gli stessi volumi di servizi) eseguiti senza soluzione di continuità, dall'oggi al domani, nonostante il subentro della convenuta”;
✓ “Successivamente al cambio di appalto de quo ed al “passaggio” di commessa da
VA alla convenuta, l'organizzazione e la gestione del personale addetto ai relativi servizi effettuati è rimasta la medesima ed ha continuato ad essere effettuata con le modalità in precedenza utilizzate dalla stessa VA” –
propongono:
A) in via principale, previo accertamento della violazione, da parte della società convenuta, dell'art. 1 co. 10
L. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis CCNL cit., ovvero della “sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente”, pagina 31 di 72 domanda volta:
o a condannare la società convenuta a riassumere i ricorrenti con effetto dal _2
30.1.2023 e alle condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.;
o a costituire, mediante sentenza ex art. 2932 cod.civ., tra ciascun ricorrente e la società convenuta a far data dal 30.1.2023, un rapporto di lavoro subordinato alle _2
condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.;
B) in via subordinata, previo accertamento della violazione, da parte della società convenuta, dell'art. 1 co. 10
L. 11/2016 e/o dell'art. 53-bis CCNL cit., ovvero della “sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie), in capo a ciascun ricorrente”, domanda volta a condannare la società convenuta a risarcire, in favore di ciascun ricorrente, i danni subiti “per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo” e commisurati all'ammontare di 15 mensilità della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro con la società appaltatrice uscente VA CO s.p.a..
§2 le difese dell'ente convenuto a)
pagina 32 di 72 In via preliminare di rito la società convenuta solleva eccezione di difetto della _2
propria legitimatio ad causam passiva.
A sostegno nega di essere responsabile dell'assegnazione dei ricorrenti ad un servizio
(“servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita
1500”) diverso da quello oggetto del successivo cambio appalto (servizio “FO customer care and backoffice”), trattandosi di un comportamento che, a prescindere dalla sua legittimità o meno, è stato incontestabilmente attuato da VA CO s.p.a. (che
è ancora datore di lavoro dei ricorrenti).
b)
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta G.P.I. solleva eccezione di nullità parziale delle domande proposte dai ricorrenti nella parte concernente l' “accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie)…”, la quale suo dire presenta
“connotati di genericità tale da impedire l'individuazione esatta sia del petitum che della causa petendi, in palese violazione del dettato dell'art. 414 c.p.c. e dei principi cardine del processo civile sul punto”.
c)
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta formula istanza di chiamata _2
in causa della società IV NT s.p.a..
A fondamento afferma (pag. 16 della memoria di costituzione):
“… sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, nonché dal complessivo tenore del ricorso, si evince come l'unico soggetto responsabile della loro mancata assunzione in G.P.I. – conseguente alla loro asseritamente illegittima assegnazione ad un servizio diverso da quello svolto per
FO – sia VA CO, ossia la loro attuale datrice di lavoro, nonostante che i ricorrenti pagina 33 di 72 chiedano che le conseguenze degli inadempimenti contrattuali o procedurali di VA CO ricadano su _2
che non può però ritenersi in alcun modo responsabile delle vicende lavorative precedenti al
[...]
suo subentro in VA nella gestione del servizio di call center appaltato da Controparte_34
[...]
Questi gli elementi di fatto e di diritto che impongono l'estensione del presente giudizio anche nei confronti dell'impresa precedente aggiudicataria del servizio oggetto dell'appalto commissionato da Controparte_34
- VA CO nell'estate 2021 ha trasferito i ricorrenti dal servizio FO al call center di pubblica utilità 1500, nell'ambito di un servizio appaltatole dal Ministero della Salute;
- cessato definitivamente (ma di questo non solo non v'è certezza, ma vi è forse evidenza del contrario) il servizio “1500”, sempre VA CO non avrebbe colpevolmente riassegnato i ricorrenti “alla commessa denominata FO”;
- a causa delle due suddette azioni di VA, i ricorrenti sarebbero stati illegittimamente CP_2 pretermessi dal perimetro dei destinatari dell'assunzione alle dipendenze di nuova appaltatrice del servizio di call center FO.
In conseguenza di tutto quanto sopra, i ricorrenti chiedono che a farsi carico degli inadempimenti CP_2 di VA sia ma è evidente la estraneità dell'odierna convenuta alle vicende sopra descritte, ed è altrettanto evidente che dovrà essere VA a rispondere delle conseguenze delle proprie asseritamente illegittime azioni…”.
Ne trae l'assunto secondo cui “sussistono quindi sia la comunanza di causa tra ed _2
VA, così come il diritto di di essere garantita da quest'ultima”. _2
d)
In via pregiudiziale di merito la società convenuta G.P.I. solleva eccezione di decadenza ex art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183 (“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della pagina 34 di 72 legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:… d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”) dei ricorrenti dall'azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro, che è _2
VA CO S.p.a., loro attuale datore di lavoro, asserendo che “il dies a quo da cui far decorrere il duplice termine di decadenza normativamente previsto dev'essere individuato, in CP_2 primis, nella scadenza della gestione da parte di VA dell'appalto cui è subentrata momento che i ricorrenti hanno ben individuato nel giorno 30.01.2023; in secundis, e qualora si ritenga di aderire all'attuale indirizzo interpretativo formatosi sul tema, tale termine dovrebbe CP_2 considerarsi decorrente addirittura da un momento precedente, ossia quando - subito dopo l'apertura della procedura di cambio appalto - comunicava ai ricorrenti di non essere tenuta
(legittimamente) ad assumerli dovendo dar seguito alla procedura prevista dall'art. 53-bis CCNL
IO”, vale a dire, a seconda dei ricorrenti nelle date del 4.1.2023, del
10.1.2023, del 17.1.2023 e del 19.1.2023.
e)
Venendo al merito della controversia, in primo luogo la società convenuta eccepisce l'inapplicabilità alla controversia in esame dell'art. 1 co. 10 L. 28.1.2016, n. 11 “perché disciplina gli appalti pubblici e i contratti conclusi con le Pubbliche Amministrazioni”, come emerge dal suo titolo “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei pagina 35 di 72 trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Di contro, sia quello stipulato da con VA CO s.p.a., sia Controparte_34
quello stipulato da con sono contratti di appalto stipulati da Controparte_34 _2
società private, il cui oggetto, per di più, non rientra nelle tre materie indicate dalla predetta norma di legge (“acqua”, “energia”, “trasporti e servizi postali”).
In ogni caso, ad avviso della società convenuta, l'art. 1 co. 10, primo periodo L. 11/2016
– disponendo che : “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” – contiene in proposito “una chiara ed esclusiva delega alla contrattazione collettiva”.
f)
La società convenuta sostiene che: _2
✓ l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. ha, in adempimento degli obblighi ex art. 53-bis, co. 3 CCNL cit., comunicato all' appaltatrice entrante (doc. 6 _2
e 6-bis fasc. conv.) e alle organizzazioni sindacali i nominativi dei 399 lavoratori beneficiari della clausola sociale (ossia del diritto all'assunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante , vale a dire “quelli impiegati in via _2
continuativa ed esclusiva nell'appalto in questione da almeno 6 mesi”, (“al netto del personale che [poteva] essere impiegato su altre attività”(pari a 8 unità), tra i quali non rientravano gli odierni ricorrenti, essendo stati addetti già prima dei sei mesi anteriori al cambio di appalto all'esecuzione di altro contratto di appalto, quello pagina 36 di 72 stipulato tra il Ministero della Salute e VA CO s.p.a. e avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita
1500”;
✓ il primo accordo sindacale, stipulato da in data 16.1.2023, riguardava i _2
lavoratori beneficiari della clausola sociale (per i quali, infatti, si è _2
dichiarata in quella sede “disposta ad assumere ex novo tutti i 399 lavoratori sul sito di CA compresi nella lista inviata dal gestore uscente…nonché impegnati in maniera esclusiva e continuativa sul servizio e attualmente alle dipendenze di
VA CO SP (nominativi riportati nell'all. A”) e, quindi, non gli odierni ricorrenti;
✓ in proposito parte convenuta evidenzia (pag. 26-27 della memoria di costituzione) che
“i ricorrenti non hanno mai contestato o posto in discussione la consistenza numerica di 399 CP_2 lavoratori come aventi diritto al passaggio alle dipendenze di in esecuzione della clausola sociale ed anzi, proprio il fatto che loro, in quanto addetti alla commessa “1500”, CP_2 ritengano di meritare di essere assunti da in quanto destinatari del repêchage contrattualmente pattuito con le OO.SS., automaticamente esclude la fondatezza della tesi, tanto propugnata in ricorso, per la quale essi dovevano essere “sempre stati considerati appartenenti alla commessa FO” (pagg. 18 e 19 ricorso), venendo così meno il loro diritto ad essere ricompresi nella platea dei lavoratori beneficiari della clausola sociale”;
✓ il secondo accordo (denominato dalla parte convenuta “accordo a latere”), stipulato sempre da in data 16.1.2023, prevedeva, secondo a suo _2 _2
carico tre obbligazioni:
➢ scegliere i lavoratori da assumere per ritornare alla consistenza numerica dei 399 originariamente beneficiari della clausola sociale “prioritariamente dall'elenco di lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500”; pagina 37 di 72 ➢ garantire loro condizioni di analoghe a quelle dei lavoratori transitati alle dipendenze di in forza di clausola sociale;
_2
➢ se si fossero manifestate ulteriori esigenze di assunzione presso la commessa
FO in un futuro successivo all'immediatezza del cambio appalto, e comunque non oltre il 30.06.2023, avrebbe comunque attinto _2
“prioritariamente dal perimetro dei lavoratori attualmente impiegati sulla commessa 1500 per il Ministero della salute”, ma a costoro non sarebbero state applicate condizioni assuntive “analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto”, ma le normali condizioni contrattuali in uso in e _2
sempre che i lavoratori interessati avessero sottoscritto un accordo di conciliazione individuale;
quindi, a detta della convenuta, “con l'accordo a latere del 16.01.2023, le Parti avevano CP_2 quindi semplicemente limitato (tendenzialmente) la libertà di di assumere nuovi lavoratori ricercandoli sul mercato, delimitando il perimetro della ricerca di personale (e solo “prioritariamente”) ai soli lavoratori di VA CO che erano addetti al servizio telefonico di pubblica utilità rispondente al numero 1500”;
a tal fine i lavoratori “attualmente impiegati sul servizio 1500” avrebbero dovuto rispondere mediante un'apposita “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite portale Carriere G.P.I.” (clausola n. 7); solo a fronte di ciò avrebbe poi proceduto “a colloquiare” costoro _2
nonché “alla selezione e assunzione secondo criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale e, comunque, senza alcun vincolo o riferimento rispetto a quanto condiviso nel verbale di cambio appalto del 16 gennaio 2023” (ancora clausola n. 7);
pagina 38 di 72 quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella scelta dei lavoratori da assumere, non sarebbe stata vincolata ad applicare i criteri previsti _2
dall'art. 5 co. 1 L. 23.7.1991, n. 223;
✓ dei 399 lavoratori aventi diritto all'applicazione della clausola sociale, 30 non lo hanno esercitato, così rifiutando l'assunzione alle dipendenze di _2
✓ quindi mediante messaggio di posta elettronica certificata del 16.3.2023 (doc. 9 fasc. conv.) la società ha inviato alle organizzazioni sindacali territoriali di _2
CA , , e GL IO, alla CP_28 CP_29 CP_31
società e alla società VA CO s.p.a. comunicazione Controparte_34
avente il seguente tenore:
“… in riferimento alle procedure connesse al coinvolgimento del perimetro di lavoratori di
VA CO cd. "ex 1500" dell'unità operativa di CA, si segnala che - come condiviso nel corso dell'incontro sindacale dell'8 marzo u.s. - è da oggi disponibile sul sito www.G.P.I..it/carriere/ il job posting denominato "Operatore di CO center - sede Paternò
(CT)", (link diretto https://joblink.allibo.com/ats9/joboffer.aspx?DM=1600&ID=134331&LN=IT&FT=100225&SG=
2).
Tale job posting sarà attivo fino alle ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023, oltre tale termine non sarà più possibile proporre la propria candidatura. Pertanto, verranno vagliate e sottoposte a colloquio conoscitivo (senza vincolo di finalizzazione del processo assuntivo), unicamente le candidature giunte entro tale termine e nella modalità suesposta. Si invita a darne notizia ai lavoratori, nelle modalità che riterrete più opportune, declinando ovviamente da subito qualsiasi responsabilità da parte della Scrivente per eventuale mancata conoscenza del contenuto della presente da parte dei lavoratori succitati…”;
pagina 39 di 72 ✓ “Le OO.SS. diffusero la suddetta offerta di assunzione in modo capillare, tramite e-mail e messaggistica WhatsApp di gruppo, a tutti i lavoratori (178) di VA CO cd. "ex”
1500" dell'unità operativa di CA. Infatti, la diffusione della suddetta job posting fu così CP_2 capillare che ricevette ben 138 candidature ma, di queste, solo 36 provenivano da lavoratori ricompresi nel bacino dei ccdd. “ex 1500” e che furono quindi colloquiati”;
✓ “Alla suddetta job posting nessuno degli odierni ricorrenti rispose né comunque chiese di partecipare ai successivi colloqui pre-assuntivi.”;
✓ quindi non è ascrivibile ad essa alcuna violazione degli impegni dalla stessa assunti con l'accordo a latere del 16.1.2023;
✓ nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ravvisati a carico dei convenuti inadempimenti degli obblighi scaturenti dagli accordi del 16.1.2023 “l'unica forma di tutela cui i ricorrenti possono ambire è unicamente quella di tipo risarcitorio” in riferimento ai danni la cui esistenza costoro riusciranno a provare e non già all'indennità da loro indicata e commisurata a 15 mensilità della retribuzione percepita in costanza dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'appaltatrice uscente.
§3 le ragioni della decisione
1. in ordine all' eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva e all'istanza di chiamata in causa di VA CO s.p.a., formulate dalla società convenuta _2
In via preliminare di rito la società convenuta solleva eccezione di difetto della _2
propria legitimatio ad causam passiva.
A sostegno nega di essere responsabile dell'assegnazione dei ricorrenti ad un servizio
(“servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita pagina 40 di 72 1500”) diverso da quello oggetto del successivo cambio appalto (servizio “FO customer care and backoffice”), trattandosi di un comportamento che, a prescindere dalla sua legittimità o meno, è stato incontestabilmente attuato da VA CO s.p.a. (che
è ancora datore di lavoro dei ricorrenti).
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta formula istanza di chiamata _2
in causa della società IV NT s.p.a..
A fondamento afferma (pag. 16 della memoria di costituzione):
“… sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, nonché dal complessivo tenore del ricorso, si evince come l'unico soggetto responsabile della loro mancata assunzione in G.P.I. – conseguente alla loro asseritamente illegittima assegnazione ad un servizio diverso da quello svolto per
FO – sia VA CO, ossia la loro attuale datrice di lavoro, nonostante che i ricorrenti chiedano che le conseguenze degli inadempimenti contrattuali o procedurali di VA CO ricadano su _2
che non può però ritenersi in alcun modo responsabile delle vicende lavorative precedenti al
[...]
suo subentro in VA nella gestione del servizio di call center appaltato da Controparte_34
[...]
Questi gli elementi di fatto e di diritto che impongono l'estensione del presente giudizio anche nei confronti dell'impresa precedente aggiudicataria del servizio oggetto dell'appalto commissionato da Controparte_34
- VA CO nell'estate 2021 ha trasferito i ricorrenti dal servizio FO al call center di pubblica utilità 1500, nell'ambito di un servizio appaltatole dal Ministero della Salute;
- cessato definitivamente (ma di questo non solo non v'è certezza, ma vi è forse evidenza del contrario) il servizio “1500”, sempre VA CO non avrebbe colpevolmente riassegnato i ricorrenti “alla commessa denominata FO”;
pagina 41 di 72 - a causa delle due suddette azioni di VA, i ricorrenti sarebbero stati illegittimamente CP_2 pretermessi dal perimetro dei destinatari dell'assunzione alle dipendenze di nuova appaltatrice del servizio di call center FO.
In conseguenza di tutto quanto sopra, i ricorrenti chiedono che a farsi carico degli inadempimenti CP_2 di VA sia ma è evidente la estraneità dell'odierna convenuta alle vicende sopra descritte, ed è altrettanto evidente che dovrà essere VA a rispondere delle conseguenze delle proprie asseritamente illegittime azioni…”. CP_2 Ne trae l'assunto secondo cui “sussistono quindi sia la comunanza di causa tra ed CP_2 VA, così come il diritto di di essere garantita da quest'ultima”.
Né l'eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva, né l'istanza di chiamata in causa di VA CO s.p.a., formulate dalla società convenuta _2
meritano di essere accolte.
[...]
Come già statuito nell'ordinanza depositata in data 2.11.2024, la società convenuta _2
solleva eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva per ragioni
[...]
pressoché sovrapponibili a quelle su cui ha fondato l'istanza di chiamata in causa di
IV NT s.p.a., vale a dire la propria estraneità alle condotte di
IV NT s.p.a., che, a suo dire, rientrano nella causa petendi sottesa alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di _2
Si tratta di ragioni non persuasive.
Parte convenuta sostiene che le prospettazioni dei ricorrenti conducono alla conclusione che “l'unico soggetto responsabile della loro mancata assunzione in G.P.I.” è IV
NT s.p.a.”.
In proposito indica alcune condotte che imputa ad IV NT s.p.a..
pagina 42 di 72 Tuttavia, a ben vedere, non si tratta dei medesimi fatti costituenti la causa petendi sottesa alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di alla quale essi _2
attribuiscono:
❖ l'inadempimento dell'obbligo di assunzione che, a loro dire, scaturiva a carico di quale appaltatore entrante, in forza del disposto ex art. 53-bis CCNL per _2
il personale delle telecomunicazioni, e “per il fatto che non vi è stata nel caso di specie alcuna riduzione, ovvero alcuna modificazione, tanto meno “in pejus”, dei termini e/o delle modalità dell'esecuzione dei servizi effettuati nell'appalto acquisito dalla convenuta” (pag. 18 del ricorso), nonché essi “a tutti gli effetti facevano parte
(ed erano da considerarsi facenti parte) della commessa “FO” oggetto dello stesso cambio di appalto” (pag. 18 del ricorso),
❖ e, inoltre, inadempimenti di obblighi scaturenti a carico di dall'accordo _2
del 16.1.2023 in ordine alla surrogazione della consistenza numerica sino a 399, attingendo dai lavoratori impiegati sul servizio 1500.
Ciò comporta che le condotte imputate dalla convenuta costituendosi in _2
giudizio, ad IV NT s.p.a. non sono le stesse che i ricorrenti hanno attribuito a di talché non si è verificata alcuna estensione (automatica, _2
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – ex multis Cass. 1.6.2021, n.
15232; Cass. 15.1.2020, n. 516; Cass. 8.3.2018, n. 5580) ad IV NT
s.p.a. delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di _2
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, non vi è alcuna
CP_2
“comunanza di causa tra ed VA”, tant'è vero che, se dovesse risultare fondato l'assunto di secondo cui i ricorrenti hanno posto a fondamento delle proprie _2
domande condotte tenute da IV NT s.p.a. e mai imputate dai ricorrenti a la causa potrebbe essere definita mediante sentenza di rigetto _2 pagina 43 di 72 delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di senza alcuna _2
necessità che siffatta pronuncia venga adottata anche nei confronti di IV
NT s.p.a..
Per quanto concerne il diritto, invocato da “di essere garantita” da _2
IV NT s.p.a., parte convenuta sostiene che “giuridicamente… la necessità che VA CO sia chiamata in garanzia si trae proprio da quell'articolo del c.c.n.l. Con
che i ricorrenti assumono esser stato violato dalla convenuta. Infatti, l'art. 53-bis, c. 4, del predetto c.c.n.l., nel disciplinare gli adempimenti da espletare allorquando vi sia avvicendamento di due imprese nella gestione dell'appalto, prevede che “In caso di cambio di appalto così come definito al comma 2, il rapporto di lavoro precedentemente costituito con l'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 10, della Legge n. 11 del 2016 e alle modalità e condizioni previste dalla presente procedura, nel rispetto del quadro legislativo di provenienza. A tal fine, nell'ambito della procedura descritta nei commi 3, 5 e 6, sarà definita a livello aziendale, per i singoli rapporti di lavoro interessati, la variazione del datore di lavoro senza che per quest'ultimo derivino oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità della suddetta disposizione di legge, prevedendo la manleva in favore dell'azienda fornitrice subentrante…”.
Quindi vi è una specifica disposizione di c.c.n.l. che prevede che l'azienda subentrante non debba andare incontro ad oneri aggiuntivi e che essa sia manlevata da quella uscente e sulla base di Con essa, ai sensi degli artt. 32, 106, 420 c.p.c. e 53-bis del c.c.n.l. , si chiede la chiamata in causa CP_2 di VA CO S.p.a., dalla quale pretende di essere tenuta indenne e manlevata”.
Neppure questi assunti risultano persuasivi.
Dal testo letterale della clausola contrattuale emerge, con intelligibilità sufficientemente univoca (così da consentire l'applicazione del principio in claris non fit interpretatio – pagina 44 di 72 Cass. 19.2.2020, n. 4189; Cass. 1.12.2015, n. 24421;), che la “manleva in favore dell'azienda fornitrice subentrante”, da parte dell'appaltatore uscente, concerne crediti che il lavoratore può vantare nei confronti dell'appaltatore entrante, ma che corrispondono a “oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità” di cui all'art. 1 co. 10
L. 11/2016.
Quindi la garanzia in esame concerne una fattispecie del tutto diversa rispetto alla vicenda in esame, in primo luogo perché presuppone l'avvenuta costituzione in capo all'appaltatore entrante del rapporto di lavoro con il prestatore in precedenza alle dipendenze dell'appaltatore uscente, il che nel caso concreto non è avvenuto.
In ordine all'eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam passiva – anche essa sollevata dalla società convenuta al pari della formulazione dell'istanza _2
di chiamata in causa di IV NT s.p.a., sulla asserita propria estraneità alle condotte di IV NT s.p.a., che, a suo dire, rientrano nella causa petendi sottesa alle domande proposte dai ricorrenti nei confronti di – _2
occorre considerare che i ricorrenti hanno, in via di prospettazione, posto a fondamento delle proprie domande condotte di inadempimento che hanno ascritto a non _2
ad IV NT s.p.a..
Qualora all'esito del giudizio emergesse che quelle condotte non sussistono, si tratterebbe di infondatezza nel merito delle domande, non già di difetto di legittimazione ad causam passiva (ex multis Cass. 27.11.2023, n. 32814; Cass. 27.3.2017, n. 7776;).
2. in ordine all' eccezione, sollevata dalla convenuta G.P.I., di nullità parziale delle domande proposte dai ricorrenti (melius del ricorso)
Sempre in via preliminare di rito la società convenuta solleva eccezione di nullità _2
parziale delle domande proposte dai ricorrenti (melius del ricorso) nella parte pagina 45 di 72 concernente l' “accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto
(sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie)”, la quale, a suo dire, presenta “connotati di genericità tale da impedire l'individuazione esatta sia del petitum che della causa petendi, in palese violazione del dettato dell'art. 414 c.p.c. e dei principi cardine del processo civile sul punto”.
All'udienza del 31.10.2024 il difensore dei ricorrenti ha chiarito che si tratta di una mera
“formula di stile”, riconoscendo, così, la difformità al precetto ex art. 414 n. 4 cod.proc.civ., di talché l'eccezione di nullità in parte qua del ricorso merita accoglimento.
3. in ordine all'eccezione, sollevata dalla società convenuta di decadenza ex _2
art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183
La società convenuta eccepisce in via pregiudiziale di merito la decadenza _2
ex art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183 (“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:… d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”) dei ricorrenti dall'azione volta alla “costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro, che è VA _2
CO S.p.a., loro attuale datore di lavoro”, asserendo che “il dies a quo da cui far decorrere il duplice termine di decadenza normativamente previsto dev'essere individuato, in primis, nella CP_2 scadenza della gestione da parte di VA dell'appalto cui è subentrata momento che i ricorrenti hanno ben individuato nel giorno 30.01.2023; in secundis, e qualora si ritenga di aderire all'attuale indirizzo interpretativo formatosi sul tema, tale termine dovrebbe considerarsi decorrente pagina 46 di 72 CP_2 addirittura da un momento precedente, ossia quando - subito dopo l'apertura della procedura di cambio appalto - comunicava ai ricorrenti di non essere tenuta (legittimamente) ad assumerli dovendo dar seguito alla procedura prevista dall'art. 53-bis CCNL IO”, vale a dire, a seconda dei ricorrenti nelle date del 4.1.2023, del 10.1.2023, del 17.1.2023
e del 19.1.2023.
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare come tale eccezione, alla luce delle deduzioni svolte a sostegno dalla stessa che l'ha sollevata, si riferisca al diritto fondato _2
sull'applicazione dell'art. 53-bis CCNL cit. e non anche al diritto in thesis scaturente dall'accordo del 16.1.2023 (doc. 43 fasc. ric.) in ordine alla surrogazione della consistenza numerica sino a 399 attingendo dai lavoratori impiegati sul servizio 1500, il cui esercizio era possibile non già dal 30.1.2023 (indicato da quale dies a _2
quo), data di inizio dell'esecuzione del nuovo appalto, ma da quando gli interessati sono stati portati a conoscenza del rifiuto alla prosecuzione dei rapporti da parte di alcuni dei
399 destinatari della proposta di assunzione formulata loro da _2
Orbene, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
25.5.2017, n. 13179; conf. Cass. 16.2.2022, n. 36944), “nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 co. 3 della L. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a pagina 47 di 72 richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale”.
4. in ordine alle domande proposte dai ricorrenti e residuate dopo l'accoglimento sub 2. dell'eccezione, sollevata dalla convenuta di nullità parziale del _2
ricorso a) il petitum delle domande proposte
I ricorrenti propongono (prescindendo da quella in ordine alla quale è stata accolta sub 2.
l'eccezione, sollevata dalla convenuta di nullità parziale del ricorso): _2
A) in via principale, domanda volta:
o a condannare la società convenuta a riassumere i ricorrenti con effetto dal _2
30.1.2023 e alle condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.
o a costituire, mediante sentenza ex art. 2932 cod.civ., tra ciascun ricorrente e la società convenuta a far data dal 30.1.2023, un rapporto di lavoro subordinato alle _2
condizioni proprie dei rispettivi rapporti di lavoro subordinati precedentemente intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.;
B) in via subordinata, pagina 48 di 72 domanda volta a condannare la società convenuta a risarcire, in favore di ciascun ricorrente, i danni subiti “per effetto della violazione da parte della convenuta delle suddette norme di legge e contratto collettivo” e commisurati all'ammontare delle retribuzioni non percepite per quindici mesi e corrispondenti a quelle in precedenza a lui corrisposte dall'appaltatrice uscente VA CO s.p.a., in costanza del rispettivo rapporto.
b) le causae petendi delle domande proposte
Sottese alle domande proposte dai ricorrenti vi sono, a ben vedere, due distinte causae petendi, che appare opportuno esaminare distintamente.
α
I ricorrenti affermano la sussistenza, in loro favore, del “diritto all'assunzione da parte della convenuta” “con le medesime condizioni contrattuali (economiche e _2
normative)” vigenti in costanza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.:
a) quanto agli elementi di diritto,
“ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e/o 53.bis del ccnl
IO”;
b) quanto agli elementi di fatto, sostengono che al momento del cambio di appalto essi “a tutti gli effetti facevano parte
(ed erano da considerarsi facenti parte) della commessa FO oggetto dello stesso cambio di appalto”; danno atto che la società appaltatrice uscente VA CO s.p.a., nell'effettuare le comunicazioni previste dall'art. 53-bis co. 3 CCNL cit., ha indicato la consistenza pagina 49 di 72 numerica degli addetti interessati al cambio di appalto in 399 lavoratori, tra i quali essi non sono annoverati;
tuttavia, a loro detta, essi sono stati esclusi dal perimetro dei lavoratori assegnati all'appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” erroneamente in quanto, “a seguito degli accordi sindacali intervenuti (doc. 36, 37 e 38 già citati)”, essi avrebbero dovuto essere riadibiti a quell'appalto e quindi inseriti nel suddetto perimetro;
in particolare, “in data 27.2.2020…veniva siglato un accordo sindacale, sia per la sede di
CA sia per la sede di Palermo, con il quale veniva espressamente previsto che,
stante la natura eccezionale e transitoria del n. 1500, al cessare del servizio il personale sarebbe tornato alla commessa di appartenenza” (doc. 36 fasc. ric. nel proc. 262/2024); successivamente, nel corso di un incontro avvenuto con le , FISTEL- CP_28
CISL. e GL IO dell'unità produttiva di CA in data CP_31
1.9.2021, la società VA CO s.p.a. ribadiva che “la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (doc. 37 e 38 fasc. ric. nel proc. 262/2024); quindi, al momento della cessazione dell'esecuzione dell'appalto tra il Ministero della
Salute e VA CO s.p.a., avente a oggetto il servizio “di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” – avvenuta in data 31.10.2022 ossia in epoca precedente al cambio di appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” – sarebbe dovuto conseguire l' “automatico effettivo ritorno [dei ricorrenti] al lavoro per la commessa di appartenenza “FO” ”.
- - -
Questi assunti non possono essere condivisi.
a) pagina 50 di 72 Appare indubbio che il cambio tra l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. e l'appaltatrice entrante riguardo all'appalto avente ad oggetto il servizio _2
“FO customer care and backoffice” è stato sussunto dalle appaltatrici uscente ed entrante, con il consenso delle organizzazioni sindacali, nella fattispecie così delineata dalla clausola 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit.:
“In caso di cambio di appalto possono verificarsi due casi:
a. Subentro nell'appalto a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali con il contestuale assorbimento del personale dipendente dall'impresa fornitrice uscente, già addetto alle medesime attività di call center risultante da documentazione probante che ne attesti l'impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi”.
Lo comprova la comune volontà espressa in tal senso dall'appaltatrice uscente VA
CO s.p.a., dall'appaltatrice entrante dalle organizzazioni sindacali _2
nazionali e territoriale di CA , , e CP_28 CP_29 CP_31 CP_58
e dalle RR.SS.UU. negli accordi sindacali stipulati in data 16 gennaio 2023 (doc. 7 e 8 fasc. ric. in proc. 262/2024), nei quali:
❖ si è affermato (punto 3) delle premesse del primo accordo e similmente punto 1) delle premesse del secondo accordo), che: “Le Parti si incontrano oggi per esperire le procedure di cambio di appalto e di corretta definizione del perimetro dei lavoratori aventi diritto a fruire della clausola sociale”, dove per “clausola sociale” si voleva di certo intendere quella ex art. 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit., tant'è vero che viene menzionato il “diritto a fruire” della stessa (punto 3) delle premesse del primo accordo) e “il diritto al passaggio in G.P.I. in forza della clausola sociale”
(punto 2. della parte dispositiva del secondo accordo); inoltre l'appaltatrice entrante
G.P.I. riconosce ai lavoratori “compresi all'interno del perimetro della clausola pagina 51 di 72 sociale” (punto 4) delle premesse del primo accordo) il diritto all' “assunzione ex novo” (punto 1. della parte dispositiva del primo accordo);
❖ le parti hanno concordato “a tutti gli effetti, normativi e contrattuali”, che “la presente procedura rientra a pieno titolo nell'ambito del cambio di appalto;
pertanto le parti si danno atto reciprocamente che la fattispecie dell'odierna procedura è quella di indicazione della clausola sociale in relazione alla procedura di cambio di appalto in alcun modo troverà applicazione la previsione ex Art. 2112 cc” (punto 6) delle premesse del primo accordo) – precisazione questa che ha un senso solo in presenza di un appalto quale quello previsto dall' art. 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit. “a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali” (e non quale quello previsto dalla successiva lett. b. “con variazione delle modalità e delle condizioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato”, per cui è ictu oculi esclusa la configurabilità di un trasferimento di azienda, anche alla luce del disposto ex art. 29 co. 3 d.lgs. 10.9.2003, n. 276).
Un richiamo alla “clausola sociale” è contenuto anche nella comunicazione inviata in data 14.12.2022 dalla società appaltatrice uscente VA CO s.p.a. alla società appaltatrice entrante (doc. 6 fasc. conv. in proc. n. 262/2024), cui era _2
allegato “il file del personale nominativo con tutti i dettagli anagrafici, contrattuali e retributivi”.
Ulteriori conferme si rinvengono nelle deposizioni dei testi:
, il quale ha riferito: “Lavoro alle dipendenze di dal febbraio Testimone_1 _2
2019, con mansioni di responsabile del settore industriale. Nella mia veste ho seguito le vicende dell'appalto FO/G.P.I.; in particolare ho gestito per conto di i _2
contatti con le OO.SS. culminati nella stipulazione dei due accordi del 16.1.2023…
Preciso che il cambio di appalto da VA a è stato realizzato previa sua _2 pagina 52 di 72 riconduzione alla fattispecie di cui alla lett. a) del co. 4 dell'art. 53-bis del CCNL
IO”;
il quale ha dichiarato: “Lavoro alle dipendenze di con Testimone_2 Pt_19
mansioni di direttore generale;
sono stato distaccato dalla società datrice presso _2
al fine di svolgere il ruolo di responsabile dell'appalto tra FO quale appaltante e quale appaltatrice… Preciso che il cambio di appalto da VA a è stato _2 _2
realizzato previa sua riconduzione alla fattispecie di cui alla lett. a) del co. 4 dell'art. 53-bis del CCNL”.
Infine, è significativo che la clausola, della quale i ricorrenti lamentano la violazione, è proprio quella “di cui alla lettera a) del sopra richiamato art. 53-bis, comma 4 del ccnl
IO” (pag. 18 del ricorso introduttivo).
b)
Come si è già evidenziato, la clausola 53-bis co. 4, secondo periodo, lett. a. CCNL cit. prescrive – nell'ipotesi di cambio di appalto “a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali” – “il contestuale assorbimento del personale dipendente dall'impresa fornitrice uscente, già addetto alle medesime attività di call center risultante da documentazione probante che ne attesti l'impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi”.
Nel primo accordo sindacale stipulato in data 16 gennaio 2023 l'appaltatrice uscente
VA CO s.p.a., l'appaltatrice entrante le organizzazioni sindacali _2
nazionali , , e Controparte_59 CP_28 CP_29 CP_31 CP_58
e le RR.SS.UU. (doc. 42 fasc. ric. in proc. 262/2024):
❖ hanno dato atto che “il gestore uscente ha provveduto a trasmettere i dati dei lavoratori impiegati sulla sede di CA compresi all'interno del perimetro della clausola sociale e l'Azienda entrante ha provveduto a richiedere ai lavoratori la pagina 53 di 72 registrazione sul proprio portale nonché il caricamento dei cedolini paga al fine della verifica dei requisiti” (punto 4 della premessa);
❖ hanno “concordato” che “il periodo di riferimento per la verifica del requisito dell'impiego sulla commessa in oggetto in via continuativa ed esclusiva come previsto dal CCNL TLC sono gli ultimi sei mesi” (punto 5 della premessa);
❖ hanno precisato che erano 399 “i lavoratori sul sito di CA compresi nella lista inviata dal gestore uscente… nonché impegnati in maniera esclusiva e continuativa sul servizio e attualmente alle dipendenze di VA CO SP (nominativi riportati nell'all. A)” (punto 1. della parte dispositiva).
Emerge per tabulas (doc. 6 e 6-bis) che tra i 399 lavoratori “compresi nella lista inviata dal gestore uscente”, ossia da Alma CO s.p.a., all'entrante non figura _2
alcuno dei ricorrenti.
Nel secondo accordo sindacale stipulato in data 16 gennaio 2023 l'appaltatrice uscente
VA CO s.p.a., l'appaltatrice entrante le organizzazioni sindacali _2
nazionali e territoriale , , e CP_59 CP_28 CP_29 CP_31 CP_58
e le RR.SS.UU. (doc. 43 fasc. ric. in proc. 262/2024) hanno “confermato” che “il perimetro dei lavoratori aventi diritto al passaggio in in forza della clausola _2
sociale sulla commessa “FO customer care and back office” CA sono 399, come da verbale di accordo sindacale del 16 gennaio 2023” (punto 2 della parte dispositiva).
I ricorrenti si esprimono in senso radicalmente difforme rispetto ai contraenti gli accordi sindacali del 16 gennaio 2023: pur non contestando che essi, tra il 30 marzo e il 6 ottobre 2021, sono stati tutti assegnati allo svolgimento di prestazioni in esecuzione del contratto di appalto stipulato dal Ministero della Salute, quale appaltante, con VA CO s.p.a., quale pagina 54 di 72 appaltatrice e avente a oggetto “il servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, e vi sono rimasti adibiti fino al 31.10.2022, sostengono che essi “a tutti gli effetti facevano parte (ed erano da considerarsi facenti parte) della commessa FO oggetto dello stesso cambio di appalto”, inferendone l'erroneità della loro esclusione dal perimetro dei lavoratori assegnati all'appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” e affermando che al momento della cessazione dell'esecuzione dell'appalto tra il Ministero della Salute e
VA CO s.p.a. relativo al servizio “di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” – avvenuta in data 31.10.2022 ossia in epoca precedente al cambio di appalto riguardante il servizio “FO customer care and backoffice” – sarebbe dovuto conseguire il loro “automatico effettivo ritorno al lavoro per la commessa di appartenenza “FO” ”.
I ricorrenti pongono a fondamento di questi assunti gli “accordi sindacali” sub doc. 36,
37 e 38 fasc. ric., in particolare:
1) “in data 27.2.2020… veniva siglato un accordo sindacale, sia per la sede di CA
sia per la sede di Palermo, con il quale veniva espressamente previsto che, stante la natura eccezionale e transitoria del n. 1500, al cessare del servizio il personale sarebbe tornato alla commessa di appartenenza” (doc. 36 fasc. ric. nel proc.
262/2024);
2) successivamente, nel corso di un incontro avvenuto con le , FISTEL- CP_28
CISL. e GL IO dell'unità produttiva di CA in CP_31
data 1.9.2021, la società VA CO s.p.a. ribadiva che “la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (doc. 37 e 38 fasc. ric. nel proc. 262/2024).
a 1) pagina 55 di 72 A ben vedere il “verbale di incontro” del 27.2.2020 sub doc. 36 fasc. ric. nel proc.
262/2024) attiene esclusivamente all'unità produttiva di Palermo.
Infatti, molteplici sono i richiami a questa unità produttiva:
➢ all'incontro risulta aver partecipato “la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'unità produttiva della sede di Palermo”;
➢ lo spostamento sul servizio “1500”, preannunciato da VA CO s.p.a., avrebbe riguardato “parte del personale attualmente operante sugli altri clienti del sito di Palermo”;
➢ tale spostamento viene considerato “un'importante occasione per consentire al sito di Palermo… di contribuire in maniera efficace e responsabile alle gestione di questo fenomeno emergenziale e di presentarsi ancora una volta come qualificato presidio di servizi a disposizione dei cittadini e degli utenti”.
a 2)
Il doc. 37 e il doc. 38 fasc. ric. (nel proc. 262/2024) consistono l'uno in una comunicazione di VA CO s.p.a., l'altro in una “nota unitaria” delle
, . e GL IO, Controparte_60 CP_29 CP_31
entrambi concernenti un incontro sindacale, avvenuto in data 1.9.2021, il quale effettivamente ha riguardato l'unità produttiva di CA, in particolare “le questioni relative alla sede di CA e alla commessa numero verde 1500 temporaneamente attivata dal ministero della Salute per l'emergenza legata alla pandemia COVID” (così nel doc. 37) e comunque “tutte le questioni e le dinamiche relative al sito di CA”
(così nel doc. 38) e nel corso del quale “si è ribadita la temporaneità del servizio al termine del quale gli operatori impiegati torneranno alla propria commessa di appartenenza” (così nel doc. 37) o comunque si è sottolineato che la commessa numero pagina 56 di 72 verde 1500 “è una commessa provvisoria di cui non si sa la durata, ed a fine servizio le risorse torneranno ai propri servizi di appartenenza” (così nel doc. 38).
Tuttavia, queste dichiarazioni circa il comune intento di riadibire alla “commessa di appartenenza”, ossia all'appalto avente a oggetto il servizio “FO customer care and backoffice”, coloro che erano stati assegnati all'appalto riguardante il “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, una volta cessato quest'ultimo, non appaiono sufficienti a integrare il presupposto – costituito dall'
“impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno sei mesi” nell'appalto stipulato dall'appaltatore uscente – alla sussistenza del quale la clausola ex art. 53-bis co. 4, lett. a. subordina, in relazione a ciascun lavoratore alle dipendenze dell'appaltatore uscente, il loro “assorbimento”, vale a dire l'attribuzione ad essi del diritto alla riassunzione da parte dell'appaltatore entrante.
Infatti – anche prescindendo dal rilievo che quel comune intento appare superato dall'ammissione dell'appaltatrice uscente alla cassa integrazione Controparte_61
guadagni in relazione ai propri dipendenti cessati dal “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500” (come allegato sia dai ricorrenti a pag. 9, cap. 13 del loro atto introduttivo, sia dalla società convenuta a pag. 7, cap. 34 e 11 della memoria di costituzione), senza che ne rilevi il carattere unilaterale, afferendo a una fattispecie legale di sospensione non consensuale del rapporto di lavoro – la locuzione
“impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno sei mesi” (in ordine alla quale, nel primo accordo stipulato in data 16.1.2023 tra l'appaltatrice uscente VA CO
s.p.a., l'appaltatrice entrante le organizzazioni nazionali e territoriali _2 CP_35
, , e GL IO (doc. 42 fasc. ric.),
[...] CP_29 CP_31
hanno, come si è già evidenziato, convenuto: “concordano che il periodo di riferimento per la verifica del requisito dell'impiego sulla commessa in oggetto in via continuativa pagina 57 di 72 ed esclusiva, come previsto dal CCNL TLC, sono gli ultimi sei mesi”) evoca indubbiamente non già quella astratta e generica “appartenenza alla commessa” invocata dai ricorrenti, ma un effettivo svolgimento, da parte del dipendente dell'appaltatrice uscente, di concrete prestazioni di lavoro nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla società uscente.
D'altronde non può certo essere trascurato che nello stesso senso si sono espressi, in occasione degli accordi sindacali del 16 gennaio 2023, non solo l'appaltatrice uscente
VA CO s.p.a. e l'appaltatrice uscente ma anche le organizzazioni _2
sindacali nazionali e territoriali di , , e Controparte_62 CP_29 CP_31
GL IO, nonché (nell'ambito del primo accordo) le RR.SS.UU..
c)
In definitiva, non meritano accoglimento le domande proposte dai ricorrenti sulla base dell'asserita sussistenza, in loro favore, del “diritto all'assunzione da parte della convenuta” “con le medesime condizioni contrattuali (economiche e _2
normative)” vigenti in costanza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con l'appaltatrice uscente VA CO s.p.a..
β
I ricorrenti affermano che successivamente alla stipulazione degli accordi sindacali del
16.1.2023 “almeno 40 lavoratori e lavoratrici asseritamente considerati quali aventi diritto all'applicazione della clausola sociale (diversamente dagli odierni ricorrenti) e, quindi, all'assunzione da parte di rifiutarono l'assunzione medesima”; _2
ciò nonostante, la società “non procedeva alla surroga di tali lavoratori con _2
quelli, come i ricorrenti illegittimamente assegnati al cessato numero di pubblica utilità
1500”, ma “procedeva all'assunzione di diversi operatori ed operatrici facenti parte del pagina 58 di 72 c.d. “bacino” del 1500 in violazione degli accordi suddetti (ovvero assumendo tali lavoratori al di fuori delle condizioni previste dalla clausola sociale e con l'applicazione di CCNL diversi e peggiorativi rispetto a quello delle IO)”;
a detta dei ricorrenti la scelta di costoro “è, comunque, avvenuta in violazione dei criteri di correttezza e buna fede che informano l'istituto della clausola sociale di cui all'art 53
e seg. del CCNL IO” atteso che “ciascuno dei ricorrenti aveva al momento dell'applicazione della clausola sociale un'anzianità aziendale, maggiori carichi famigliari e condizioni di invalidità delle lavoratrici e lavoratori illegittimamente assunti dalla società convenuta”.
- - -
In replica la società convenuta sostiene che da quell'accordo sono scaturite a suo _2
carico tre obbligazioni:
➢ scegliere i lavoratori da assumere per ritornare alla consistenza numerica dei 399 originariamente beneficiari della clausola sociale “prioritariamente dall'elenco di lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500”;
➢ garantire loro condizioni di analoghe a quelle dei lavoratori transitati alle dipendenze di in forza di clausola sociale;
_2
➢ se si fossero manifestate ulteriori esigenze di assunzione presso la commessa
FO in un futuro successivo all'immediatezza del cambio appalto, e comunque non oltre il 30.06.2023, avrebbe comunque attinto “prioritariamente dal _2
perimetro dei lavoratori attualmente impiegati sulla commessa 1500 per il Ministero della salute”, ma a costoro non sarebbero state applicate condizioni assuntive
“analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto”, ma le normali condizioni contrattuali in uso in e sempre che i lavoratori interessati _2
avessero sottoscritto un accordo di conciliazione individuale. pagina 59 di 72 Correlativamente i lavoratori “attualmente impiegati sul servizio 1500” avrebbero dovuto rispondere mediante un'apposita “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite portale Carriere GPI” (clausola n. 7); solo a fronte di ciò avrebbe poi proceduto “a colloquiare” costoro nonché _2
“alla selezione e assunzione secondo criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale e, comunque, senza alcun vincolo o riferimento rispetto a quanto condiviso nel verbale di cambio appalto del 16 gennaio 2023” (ancora clausola n.
7).
Allega che successivamente alla stipulazione dell'accordo sindacale del 16 gennaio
2023:
✓ dei 399 lavoratori aventi diritto all'applicazione della clausola sociale, 30 non lo hanno esercitato, così rifiutando l'assunzione alle dipendenze di _2
✓ quindi mediante messaggio di posta elettronica certificata del 16.3.2023 (doc. 9 fasc. conv.) la società ha inviato alle organizzazioni sindacali territoriali di _2
CA , , e GL IO, alla CP_28 CP_29 CP_31
società e alla società VA CO s.p.a. comunicazione Controparte_34
avente il seguente tenore:
“… in riferimento alle procedure connesse al coinvolgimento del perimetro di lavoratori di
VA CO cd. "ex 1500" dell'unità operativa di CA, si segnala che - come condiviso nel corso dell'incontro sindacale dell'8 marzo u.s. - è da oggi disponibile sul sito www.gpi.it/carriere/ il job posting denominato "Operatore di CO center - sede Paternò
(CT)", (link diretto https://joblink.allibo.com/ats9/joboffer.aspx?DM=1600&ID=134331&LN=IT&FT=100225&SG=2
Tale job posting sarà attivo fino alle ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023, oltre tale termine non sarà più possibile proporre la propria candidatura. Pertanto, verranno vagliate e sottoposte a pagina 60 di 72 colloquio conoscitivo (senza vincolo di finalizzazione del processo assuntivo), unicamente le candidature giunte entro tale termine e nella modalità suesposta. Si invita a darne notizia ai lavoratori, nelle modalità che riterrete più opportune, declinando ovviamente da subito qualsiasi responsabilità da parte della Scrivente per eventuale mancata conoscenza del contenuto della presente da parte dei lavoratori succitati…”;
✓ “Le OO.SS. diffusero la suddetta offerta di assunzione in modo capillare, tramite e-mail e messaggistica WhatsApp di gruppo, a tutti i lavoratori (178) di VA CO cd. "ex” 1500" dell'unità operativa di CA. Infatti, la diffusione della suddetta job posting fu così capillare Cont che ricevette ben 138 candidature ma, di queste, solo 36 provenivano da lavoratori ricompresi nel bacino dei ccdd. “ex 1500” e che furono quindi colloquiati”;
✓ “Alla suddetta job posting nessuno degli odierni ricorrenti rispose né comunque chiese di partecipare ai successivi colloqui pre-assuntivi”.
Quindi, a detta della società convenuta, non le può essere ascritta alcuna violazione degli impegni da essa assunti con l'accordo del 16.1.2023.
- - -
a)
Risulta evidente che la causa petendi in esame riguardi non già la portata precettiva della clausola 53-bis, co. 4, lett. a. CCNL cit., ma gli effetti negoziali derivanti dai patti convenuti mediante il secondo accordo stipulato in data 16 gennaio 2023 dall'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. e dall'appaltatrice uscente _2
nonché dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di CA , CP_28
, e GL IO. CP_29 CP_31
Appare opportuno richiamare il testo integrale di tale accordo:
“Premesso che pagina 61 di 72 1. In data 28 dicembre 2022 le parti si sono incontrate per dare corso alla clausola sociale riferita all'appalto “FO customer care and backoffice” per il
Committente Controparte_34
2. Nel corso di tale incontro le OO.SS hanno segnalato la criticità riferita a 180 lavoratori del servizio 1500 del Ministero della Salute che precedentemente erano collocati nella commessa “FO customer care and backoffice” gestita da
VA CO s.p.a. e che negli ultimi 2 anni sono stati scorporati dalla stessa.
3. In data 16 gennaio 2023 le parti si sono incontrate per definire l'accordo di cambio appalto relativo alla commessa “FO customer care and backoffice” CA
e, su richiesta sindacale, è emersa la necessità di favorire un canale privilegiato di assunzione dei lavoratori impiegati sulla commessa 1500 a fronte di possibili defezioni dei lavoratori aventi diritto alla clausola sociale della commessa
“FO customer care and backoffice”, identificati nel perimetro nominativo di
399 lavoratori trasmesso dall'azienda uscente VA CO s.p.a.:
4. L'azienda si è dichiarata disponibile, pur non avendone l'obbligo giuridico, di favorire l'assunzione dei lavoratori del perimetro 1500 del sito produttivo di
CA, a fronte di defezioni dei 399 lavoratori aventi diritto all'assunzione”; tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale e ne costituiscono canone interpretativo
2. Le Parti confermano che il perimetro dei lavoratori aventi diritto al passaggio in in forza della clausola sociale sulla commessa “FO customer care _2
and backoffice” CA sono 399, come da verbale di accordo sindacale del 16 gennaio 2023.
pagina 62 di 72 3. L'Azienda [ , quale condizione di miglior favore, si dichiara disposta ad _2
attingere prioritariamente dall'elenco di lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500 con le modalità esposte nei punti successivi.
4. Qualora, in data 30 gennaio 2023, il totale dei lavoratori aventi diritto che effettivamente abbiano sottoscritto il contratto di assunzione fosse inferiore a 399
(compreso il numero delle assenze dovute a maternità (9), congedi (4 due straordinari e due parentali) o malattia (5), l'azienda si impegna surrogare tale consistenza numerica sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali.
5. Riferitamente ai 18 lavoratori aventi diritto alla clausola sociale di cambio di appalto sul servizio “FO customer care and backoffice” CA che al 30 gennaio 2023 si trovassero in condizioni sospensive dell'attività lavorativa, si stabilisce che, qualora al termine della condizione sospensiva, rinunciassero al diritto all'assunzione in , gli stessi verranno surrogati sino a concorrenza _2
del numero 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500 con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto;
le Parti si incontreranno entro il 28 Febbraio 2023 per fare il punto sul percorso assuntivo e sulla definizione di un termine ultimativo.
6. Le Parti stabiliscono inoltre che, al di fuori dei casi contemplati agli artt. 4 e 5, qualora si rendesse necessario procedere a nuove assunzioni sulla commessa in oggetto entro e non oltre il 30 giugno 2023, attingerà prioritariamente _2
dal perimetro dei lavoratori attualmente impiegati sulla commessa 1500 per il
Ministero della Salute, procedendo alla contrattualizzazione fuori dalle tutele pagina 63 di 72 contrattuali di cambio appalto e previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale.
7. Riferitamente alle assunzioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 del presente verbale, si specifica che l'azienda procederà a colloquiare i lavoratori che procederanno alla manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite il portale Carriere di e procederà alla selezione e assunzione secondo _2
criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale e, comunque, senza alcun vincolo o riferimento rispetto a quanto condiviso nel verbale di cambio appalto del 16 gennaio 2023”.
È incontestato tra le parti che successivamente alla stipulazione dell'accordo de quo si è concretizzata l'ipotesi di “defezioni dei 399 lavoratori aventi diritto all'assunzione”
(punto 4 delle premesse), vale a dire “il totale dei lavoratori aventi diritto che effettivamente abbiano sottoscritto il contratto di assunzione” è risultato inferiore a 399 alla data del 30.1.2023, ossia all'inizio dell'esecuzione dell'appalto stipulato con da Controparte_34 _2
Da questo fatto è scaturito a carico della società l'obbligo di “surrogare tale _2
consistenza numerica [costituita da coloro che avevano esercitato il diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante sorto dalla clausola _2
sociale ex art. 53-bis co. 4, lett. a. CCNL cit.] sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali”.
In funzione dell'adempimento di tale obbligo, l'accordo sindacale del 16 gennaio 2023 aveva previsto che scaturissero, una volta concretizzatasi l'ipotesi di “defezioni dei 399 lavoratori aventi diritto all'assunzione”: pagina 64 di 72 A) a carico dei lavoratori, che erano stati assegnati all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto il “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, l'onere di esprimere la “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite il portale Carriere di ”; _2
B) di seguito, a carico di l'obbligo di procedere “a colloquiare i _2
lavoratori”, nonché “alla selezione e assunzione secondo criteri di idoneità alla mansione ricercata, nonché di organizzazione aziendale”.
La disciplina contenuta nell'accordo sindacale del 16 gennaio 2023 non precisava le modalità con cui i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatrice uscente VA CO
s.p.a., che erano stati assegnati all'esecuzione dell'appalto avente a oggetto il “servizio di contact center ai fini del potenziamento del numero di pubblica utilita 1500”, avrebbero potuto avere conoscenza del fatto che alcuni dei lavoratori titolari del diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante sorto dalla _2
clausola sociale ex art. 53-bis co. 4, lett. a. CCNL cit., non lo avevano esercitato, con conseguente obbligo della appaltatrice entrante di integrare, attingendo dai _2
lavoratori assegnati all'appalto “1500”, fino a 399 il numero complessivo dei riassunti provenienti dal personale dell'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.).
In proposito la società convenuta allega e documenta (doc. 9 fasc. conv) che _2
mediante messaggio di posta elettronica certificata del 16.3.2023 essa ha inviato alle organizzazioni sindacali territoriali di CA , , CP_28 CP_29 CP_31
e GL IO (oltre che alla committente e Controparte_34
all'appaltatrice uscente VA CO s.p.a.) comunicazione avente il seguente tenore:
“… in riferimento alle procedure connesse al coinvolgimento del perimetro di lavoratori di
VA CO cd. "ex 1500" dell'unità operativa di CA, si segnala che - come condiviso nel pagina 65 di 72 corso dell'incontro sindacale dell'8 marzo u.s. - è da oggi disponibile sul sito www.gpi.it/carriere/ il job posting denominato "Operatore di CO center - sede Paternò (CT)"
(link diretto https://joblink.allibo.com/ats9/joboffer.aspx?DM=1600&ID=134331&LN=IT&FT=100225&SG=2)
Tale job posting sarà attivo fino alle ore 24.00 di domenica 2 aprile 2023, oltre tale termine non sarà più possibile proporre la propria candidatura.
Pertanto, verranno vagliate e sottoposte a colloquio conoscitivo (senza vincolo di finalizzazione del processo assuntivo), unicamente le candidature giunte entro tale termine e nella modalità suesposta.
Si invita a darne notizia ai lavoratori, nelle modalità che riterrete più opportune, declinando ovviamente da subito qualsiasi responsabilità da parte della Scrivente per eventuale mancata conoscenza del contenuto della presente da parte dei lavoratori succitati…”.
Inoltre, sempre la società convenuta allega: _2
al “cap. 37. Le OO.SS. diffusero la suddetta offerta di assunzione in modo capillare, tramite e-mail e messaggistica WhatsApp di gruppo, a tutti i lavoratori (178) di VA CO cd. "ex” 1500" dell'unità operativa di CA. Infatti, la diffusione della suddetta job posting fu così capillare che Cont icevette ben 138 candidature ma, di queste, solo 36 provenivano da lavoratori ricompresi nel bacino dei ccdd. “ex 1500” e che furono quindi colloquiati”; al “cap. 38. Alla suddetta job posting nessuno degli odierni ricorrenti rispose né comunque chiese di partecipare ai successivi colloqui pre-assuntivi”.
Queste circostanze hanno trovato conferma nell'istruttoria testimoniale svolta.
Infatti, il teste ha dichiarato: Testimone_3
Contr
“Lavoro alle dipendenze di società del gruppo addetto Controparte_63
all'ufficio risorse umane, relazioni sindacali e industriali della sede di Paternò della stessa società dal 1.2.2016…. pagina 66 di 72 Contr È vero che, dei 399 lavoratori ai quali ha offerto la riassunzione, solo 369 hanno accettato la proposta…
Sono a conoscenza della circostanza di cui al cap. 37 di parte convenuta in quanto mi
CP_3 Con venne riferita dai funzionari sindacali CISL e che seguivano la vicenda;
costoro mi dissero che vi erano dei gruppi di WhatsApp di cui facevano parte i lavoratori VA ex addetti all'appalto “1500” e, inoltre, che disponevano di numeri di telefono e indirizzi e-mail di costoro.
È vera la circostanza di cui al cap. 38, di cui sono a conoscenza per la mia posizione di lavoro. Nell'ambito del mio ufficio è stata effettuata la verifica se qualcuno dei ricorrenti in questo giudizio avesse risposto all'offerta del 16.3.2023; detta verifica ha dato esito negativo”; similmente il teste ha riferito: Testimone_1
Contr
“Lavoro alle dipendenze di dal febbraio 2019, con mansioni di responsabile del settore industriale. Nella mia veste ho seguito le vicende dell'appalto FO/GPI…
Una volta emerso che era 30 il numero dei lavoratori che non avevano risposto
Contr positivamente all'offerta di riassunzione da parte di io stesso contattai le OO.SS., in persona dei segretari territoriali provinciali di CA di Persona_1 CP_35
della , della e
[...] Persona_2 CP_29 Controparte_64 CP_30 [...]
della GL, con i quali concordai le modalità di diffusione della nostra volontà CP_65
di assumere n. 30 lavoratori del gruppo ex appalto “1500”.
Contr Fu convenuto che vrebbe inviato alle OO.SS. un job posting.
La sua pubblicizzazione sarebbe stata curata dalle OO.SS., sia perché esse disponevano di riferimenti tipo WhatsApp o e-mail per contattare i lavoratori, sia perché si trattava di un risultato che le OO.SS. intendevano comunicare ai lavoratori in via diretta.
pagina 67 di 72 Confermo la circostanza di cui al cap. 38 di parte convenuta e quindi solo 36 dei 138 riscontri al job posting provenivano dai lavoratori ex appalto “1500”.
Confermo il cap. 39 di parte convenuta, ossia che nessuno degli odierni ricorrenti rispose al job posting”; parimenti il teste ha dichiarato: Testimone_2
“Lavoro alle dipendenze di con mansioni di direttore generale;
sono stato Pt_19
Contr distaccato dalla società datrice presso al fine di svolgere il ruolo di responsabile
Contr dell'appalto tra FO quale appaltante e uale appaltatrice…
In seguito, è emerso che 30 lavoratori non avevano risposto positivamente all'offerta di
Contr riassunzione da parte di
Sono al corrente che il rappresentante di contattò le OO.SS., in persona CP_66
dei segretari territoriali provinciali di CA di , Persona_1 CP_28
della , della e Persona_2 CP_29 Controparte_64 CP_30 [...]
della GL, con i quali venne concordata la modalità di diffusione della volontà CP_65
Contr di i assumere n. 30 lavoratori del gruppo ex appalto “1500”.
Contr Contr Fu convenuto che vrebbe inviato alle OO.SS. un testo da pubblicare nel sito di
Contr con le caratteristiche dei rapporti di lavoro che era disponibile ad offrire ai lavoratori del gruppo ex appalto “1500”.
La sua pubblicizzazione sarebbe stata curata dalle OO.SS., sia perché esse disponevano di riferimenti tipo WhatsApp o e-mail per contattare i lavoratori, sia perché si trattava di un risultato che le OO.SS. intendevano comunicare ai lavoratori in via diretta.
Confermo la circostanza di cui al cap. 38 di parte convenuta e quindi solo 36 dei 138 riscontri al job posting provenivano dai lavoratori ex appalto “1500”.
pagina 68 di 72 Confermo il cap. 39 di parte convenuta, ossia che nessuno degli odierni ricorrenti rispose al job posting, dico questo perché l'ufficio risorse umane intervistò tutti i richiedenti e quindi emerse la circostanza che ho appena riferito”.
La circostanza – che le organizzazioni sindacali territoriali di CA , CP_28
, e GL Telecomunicazione abbiano effettivamente CP_29 CP_30
pubblicizzato, presso i lavoratori alle dipendenze dell'appaltatrice uscente VA
CO s.p.a., che erano stati assegnati all'esecuzione dell'appalto “1500”, il job posting loro inviato in data 16.3.2023 – trova conferma anche nella deposizione del teste
(nonché ricorrente) , lavoratore alle dipendenze di VA CO Testimone_4
s.p.a., adibito dall'agosto/settembre 2021 all'appalto “1500”, il quale ha riferito che all'epoca era “iscritto a ” e che “nel marzo-aprile 2023” è “stato edotto … dal CP_28
[suo] sindacato” della possibilità di essere assunto dalla società tanto che _2
Contr ha “inviato il [suo] curriculum a a seguito del quale [ha] avuto un colloquio”.
( riferisce che nell'occasione le avrebbe formulato “un'offerta di Tes_4 _2
assunzione, avente per oggetto le prestazioni di addetto a call center con sede a Paternò
e disciplinato dal CCNL Multiservizi”; quest'ultimissima circostanza – da cui potrebbe desumersi che non rispettò l'impegno, assunto con la clausola 4. _2
dell'accordo sindacale del 16.1.2023, di riassumere i lavoratori ex “1500” “con condizioni analoghe a quelle della clausola sociale di cambio appalto” – non può considerarsi provata, atteso che la dichiarazione non ha valore testimoniale in quanto afferisce alla specifica posizione del dichiarante, il quale nel presente giudizio riveste anche il ruolo di parte, e comunque si tratta di circostanza irrilevante rispetto a coloro che non hanno assolto l'onere – previsto nel punto 7 del secondo accordo stipulato in data 16 gennaio 2023 dall'appaltatrice uscente VA CO s.p.a. e dall'appaltatrice uscente nonché dalle organizzazioni sindacali nazionali e _2 pagina 69 di 72 territoriali di CA , , e GL CP_28 CP_29 CP_31
IO – di esprimere la “manifestazione di interesse con iscrizione inviando il proprio cv dettagliato tramite il portale Carriere di ”. _2
La teste , pure ella anche parte ricorrente, ha dichiarato: “Nulla so Controparte_13
dell'offerta di lavoro di cui al doc. 9 di parte convenuta formulata da GPI nel marzo
2023” (ossia del job posting più volte menzionato che la società convenuta _2
inviò con pec del 16.3.2023 anche alle organizzazioni sindacali territoriali di CA
, , e GL Telecomunicazione). Nel contempo ha CP_28 CP_29 CP_30
però riferito: “Nel 2023 ero iscritta alla ”. CP_30
Alla luce di quanto emerso complessivamente dall'istruttoria testimoniale e appena illustrato, la deposizione di non appare persuasiva. In ogni caso le Controparte_13
sue dichiarazioni non assumono valore testimoniale in quanto sono relative alla sua specifica posizione e provengono da una delle parti del giudizio.
b)
In definitiva, non meritano accoglimento neppure le domande proposte dai ricorrenti sulla base dell'asserita violazione, da parte di dell'obbligo – scaturito dal _2
secondo accordo stipulato in data 16 gennaio 2023 dall'appaltatrice uscente VA
CO s.p.a. e dall'appaltatrice uscente nonché dalle organizzazioni _2
sindacali nazionali e territoriali di CA , , e CP_28 CP_29 CP_31
GL IO – di “surrogare” la “consistenza numerica” – costituita da coloro che avevano esercitato il diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'appaltatrice entrante sorto dalla clausola sociale ex art. 53-bis co. 4, lett. a. CCNL cit. – _2
“sino a concorrenza del numero di 399 attingendo dai lavoratori attualmente impiegati sul servizio 1500, con condizioni assuntive analoghe a quelle della clausola sociale e, comunque, a parità di ore contrattuali totali”. pagina 70 di 72 5. in ordine alle spese di giudizio
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
I ricorrenti vanno condannati alla rifusione, in favore della società convenuta, dei residui due terzi.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società convenuta di difetto della _2
propria legitimatio ad causam passiva.
2. Dichiara la nullità del ricorso limitatamente alle parti delle domande proposte dai ricorrenti concernenti l'“accertamento e declaratoria della sussistenza di qualsivoglia diritto (sulla base di qualsivoglia norma di legge e/o di contratto ritenuta applicabile al caso di specie)”.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società convenuta di decadenza ex _2
art. 32 co. 4, lett. d) L. 4.11.2010, n. 183.
4. Rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della società convenuta
_2
5. Dispone la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
6. Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della società convenuta, dei residui due terzi, liquidati nella somma di € 6.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 9 settembre 2025 pagina 71 di 72 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 72 di 72 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il quale dispone:
“In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, l'Azienda fornitrice uscente ne darà comunicazione preventiva, successiva all'aggiudicazione entro 30 giorni dall'inizio delle attività, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e/o nazionali stipulanti unitamente alla RSU fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati al netto del personale che può essere reimpiegato su altre attività, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati in via continuativa ed esclusiva nell'appalto in questione da almeno 6 mesi. Analoga comunicazione sarà inviata dall'impresa aggiudicatrice a conferma dell'aggiudicazione stessa, entro 30 giorni prima dell'inizio delle attività. Dette comunicazioni potranno avvenire congiuntamente o disgiuntamente e potrà essere altresì comprensiva della successiva comunicazione di cui al comma 5” pagina 28 di 72