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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Paolo ZAMBARDINO e Parte_1
Florida IERVOLINO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente presentava domanda di assegno sociale ex art.3 L.335/95 in data 2.03.23 presso la sede di Campobasso, rigettata in data 29.06.2023 con motivazione di mancata CP_1
integrazione documentale da allegare alla domanda;
riferiva di aver presentato la documentazione integrativa richiesta sia prima che dopo l'adozione del provvedimento di reiezione, mediante allegazione del modello “Ap16”, consistente in una autocertificazione attestante i requisiti socio economici prodromici al riconoscimento della prestazione,
pagina 1 di 7 provvedendo anche a proporre ricorso gerarchico/riesame della propria domanda, senza ottenere riscontro.
Sosteneva di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'assegno sociale, rientrando nei previsti limiti di reddito per l'anno 2023, vale a dire 6.542,00 euro annui per soggetti non coniugati, 13.085,00 euro annui per soggetti coniugati, essendo inoltre cittadino italiano di almeno 67 anni di età, soggiornante da oltre 10 anni in Italia, e di versare quindi in stato di bisogno economico (non percependo reddito o percependo un reddito al di sotto delle soglie appena descritte, cosi come annualmente previste).
Chiedeva quindi di dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale in misura integrale o parziale con decorrenza dalla domanda, con condanna dell' al pagamento delle CP_1
somme dovute dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Si costituiva l , evidenziando che il rigetto era stato motivato dalla mancanza di CP_1
documentazione in allegato alla domanda di prestazione;
invero, in data 02/03/2023 il ricorrente presentava all' , per il tramite del patronato ENASCO, domanda di assegno CP_1
sociale, senza accludere alla domanda alcuna documentazione;
in particolare, il , Pt_1
proprietario di numerosi immobili in San AS ed in Napoli (cfr. dichiarazione ISEE prodotta dall'ente), coniugato con la sig.ra , pure proprietaria di Parte_2 immobile in Napoli (cfr. relativa dichiarazione ISEE), nulla documentava all'ente in ordine ai redditi derivanti da tali numerosi immobili, malgrado le ripetute richieste dell' (mail del CP_1
01/06/2023 e del 08/06/2023), per cui la domanda era respinta in data 29/06/2023; deduceva che alla comunicazione di reiezione aveva fatto seguito domanda di riesame presentata dall'interessato in data 06/07/2023, anche in questo caso priva delle indispensabili informazioni circa i redditi derivanti dagli immobili di proprietà di e della moglie;
Pt_1 aggiungeva che il ricorrente non aveva neanche specificato quale fosse l'immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare (se quello in San AS o l'altro in Napoli) e che, anche in sede di riesame, si era limitato a produrre il mod. AP16, senza Pt_1
precisare e documentare nulla in ordine ai redditi derivanti dagli immobili di proprietà, evenienza che aveva determinato anche la reiezione della domanda di riesame in data
18/07/2023.
L' osservava che, a ben vedere, neppure nella presente sede giurisdizionale il CP_1 Pt_1
aveva fornito alcun riscontro sui redditi derivanti dagli immobili, omettendo, inoltre, ancora una volta, di specificare quale fosse l'immobile destinato ad abitazione principale sua e/o del coniuge.
pagina 2 di 7 Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata quindi rinviata per la decisione alla indicata udienza.
_____
Giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n.
335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1 gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età (7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento pagina 3 di 7 dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge".
Il legislatore, quindi, dando attuazione al principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della
Costituzione, ha previsto in favore delle persone anziane che abbiano superato una prefissata soglia di età e che non dispongano di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia, la corresponsione di detta prestazione avente natura assistenziale, che in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 comma 1
Cost.). Il relativo diritto si fonda, infatti, esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali.
Risulta pure pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per
i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass.
n. 13577/2013)
Pertanto, sul piano probatorio è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 23477/2010 : "In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Ai fini della risoluzione della odierna controversia, deve inoltre rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall'art. 3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura", quindi tale da pagina 4 di 7 ricomprendere tutti gli elementi patrimoniali indicativi delle condizioni economiche di colui che richiede l'assegno sociale, in ragione della ratio dell'istituto, dato che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico e, quindi, si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento.
Invero, lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.
____
Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto concerne il requisito reddituale, oggetto di specifica contestazione da parte dell' , si osserva che parte ricorrente non ha offerto CP_1
prova idonea al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale, valutati gli indici presuntivi di segno contrario allegati CP_ dall' in merito alla titolarità in capo al e alla sua coniuge di plurimi immobili. Pt_1
Infatti: leggendo le dichiarazioni ISEE depositate dall' emerge che sia proprietario CP_1 Pt_1
della abitazione di VIA ROTE TRABUCCO SNC CAP 86027 nel COMUNE SAN MASSIMO e che questa sia indicata quale sua casa di abitazione, mentre la moglie del , Pt_1
, sempre in base a dichiarazione ISEE a sua firma, in atti, risulta Parte_2
proprietaria di altro immobile sito in Napoli, via Diomede Carafa, indicato (dalla moglie, nella dichiarazione da lei sottoscritta), quale sua casa di abitazione;
pertanto, sembrerebbe in primo luogo che i due coniugi abitino in due immobili diversi e, sotto questo profilo, visto l'obbligo di coabitazione che grava sui coniugi, non si comprende perché uno dei due immobili non possa essere messo a reddito.
Inoltre, il , in base alla dichiarazione ISEE da lui stesso compilata, risulta Pt_1
proprietario o comproprietario di n. 9 fabbricati nel Comune di San AS, di cui uno rientra nella sua titolarità esclusiva (quota 100%), e di n. 2 immobili in Napoli.
Il ricorrente, anche nella presente sede, malgrado le specifiche contestazioni mosse dall' , ha omesso di fornire qualsivoglia informazione sui redditi ricavati o ricavabili dai CP_1
pagina 5 di 7 numerosi immobili di sua proprietà siti in San AS e in Napoli e su quelli di proprietà suoi e della moglie siti in Napoli (ed es. eventuali rendite derivanti da locazioni in essere, indicazioni sull'utilizzo dei cespiti immobiliari o sul perché del mancato utilizzo); si è limitato ad allegare, senza fornire alcun riscontro (visure catastali o simili), che si tratterebbe di immobili con rendite catastali basse; inoltre, solo in sede di note depositate per l'udienza del
28.01.2025, ha specificato di “avere residenza effettiva” nell'immobile di San AS
(senza neppure specificare in quale immobile: probabilmente in quello sito in Località
Capitello snc, indicato come residenza nel ricorso introduttivo? Il dubbio è lecito, visto che nella dichiarazione ISEE è indicata quale casa di abitazione quella sita in San AS Via
Rote Trabucco snc); ha pure rilevato di essere “separato di fatto dal coniuge che non vede da circa 7 anni e contro il quale è in procinto di azionare procedimento di separazione giudiziale”
e di non essere quindi “a conoscenza dei redditi in capo al coniuge e se ed in che misura incidano sul diritto e sulla misura della prestazione”, affermazioni che comprovano lacune probatorie -ed una complessiva situazione di incertezza sui redditi coniugali complessivi conseguiti- che porta a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Peraltro, si osserva che la condizione reddituale del coniuge continua, nel caso in esame, ad essere rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, proprio perché si tratta di soggetti non ancora legalmente separati;
infine, pur volendo escludere l'immobile (o, meglio, uno degli immobili) di San AS dal novero di quelli valutabili ai fini della determinazione del reddito perché abitazione principale del richiedente, sussistono pacificamente altri numerosi immobili nella titolarità del ricorrente e/o della moglie e, in ogni caso, non risulta chiarito perché la coniuge occuperebbe (da sola) l'altro immobile di Napoli.
Appare evidente che la titolarità di una pluralità di immobili in capo al e alla sua Pt_1
coniuge ha concreta e diretta incidenza ai fini della verifica dei redditi di colui che richiede la corresponsione dell'assegno sociale, dato che i menzionati redditi rientrano tra quelli valutabili ai fini del riconoscimento della prestazione e/o della sua quantificazione.
Visto il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del ricorrente, potendosi in concreto presumere che la parte tragga redditi dagli immobili o abbia concreta ed effettiva possibilità di percepirli, con conseguente esclusione dello stato di bisogno effettivo del titolare, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite in ragione della dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Nulla per le spese di lite.
Campobasso, 6 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Paolo ZAMBARDINO e Parte_1
Florida IERVOLINO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente presentava domanda di assegno sociale ex art.3 L.335/95 in data 2.03.23 presso la sede di Campobasso, rigettata in data 29.06.2023 con motivazione di mancata CP_1
integrazione documentale da allegare alla domanda;
riferiva di aver presentato la documentazione integrativa richiesta sia prima che dopo l'adozione del provvedimento di reiezione, mediante allegazione del modello “Ap16”, consistente in una autocertificazione attestante i requisiti socio economici prodromici al riconoscimento della prestazione,
pagina 1 di 7 provvedendo anche a proporre ricorso gerarchico/riesame della propria domanda, senza ottenere riscontro.
Sosteneva di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'assegno sociale, rientrando nei previsti limiti di reddito per l'anno 2023, vale a dire 6.542,00 euro annui per soggetti non coniugati, 13.085,00 euro annui per soggetti coniugati, essendo inoltre cittadino italiano di almeno 67 anni di età, soggiornante da oltre 10 anni in Italia, e di versare quindi in stato di bisogno economico (non percependo reddito o percependo un reddito al di sotto delle soglie appena descritte, cosi come annualmente previste).
Chiedeva quindi di dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale in misura integrale o parziale con decorrenza dalla domanda, con condanna dell' al pagamento delle CP_1
somme dovute dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Si costituiva l , evidenziando che il rigetto era stato motivato dalla mancanza di CP_1
documentazione in allegato alla domanda di prestazione;
invero, in data 02/03/2023 il ricorrente presentava all' , per il tramite del patronato ENASCO, domanda di assegno CP_1
sociale, senza accludere alla domanda alcuna documentazione;
in particolare, il , Pt_1
proprietario di numerosi immobili in San AS ed in Napoli (cfr. dichiarazione ISEE prodotta dall'ente), coniugato con la sig.ra , pure proprietaria di Parte_2 immobile in Napoli (cfr. relativa dichiarazione ISEE), nulla documentava all'ente in ordine ai redditi derivanti da tali numerosi immobili, malgrado le ripetute richieste dell' (mail del CP_1
01/06/2023 e del 08/06/2023), per cui la domanda era respinta in data 29/06/2023; deduceva che alla comunicazione di reiezione aveva fatto seguito domanda di riesame presentata dall'interessato in data 06/07/2023, anche in questo caso priva delle indispensabili informazioni circa i redditi derivanti dagli immobili di proprietà di e della moglie;
Pt_1 aggiungeva che il ricorrente non aveva neanche specificato quale fosse l'immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare (se quello in San AS o l'altro in Napoli) e che, anche in sede di riesame, si era limitato a produrre il mod. AP16, senza Pt_1
precisare e documentare nulla in ordine ai redditi derivanti dagli immobili di proprietà, evenienza che aveva determinato anche la reiezione della domanda di riesame in data
18/07/2023.
L' osservava che, a ben vedere, neppure nella presente sede giurisdizionale il CP_1 Pt_1
aveva fornito alcun riscontro sui redditi derivanti dagli immobili, omettendo, inoltre, ancora una volta, di specificare quale fosse l'immobile destinato ad abitazione principale sua e/o del coniuge.
pagina 2 di 7 Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata quindi rinviata per la decisione alla indicata udienza.
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Giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n.
335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1 gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età (7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento pagina 3 di 7 dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge".
Il legislatore, quindi, dando attuazione al principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della
Costituzione, ha previsto in favore delle persone anziane che abbiano superato una prefissata soglia di età e che non dispongano di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia, la corresponsione di detta prestazione avente natura assistenziale, che in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 comma 1
Cost.). Il relativo diritto si fonda, infatti, esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali.
Risulta pure pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per
i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass.
n. 13577/2013)
Pertanto, sul piano probatorio è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 23477/2010 : "In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Ai fini della risoluzione della odierna controversia, deve inoltre rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall'art. 3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura", quindi tale da pagina 4 di 7 ricomprendere tutti gli elementi patrimoniali indicativi delle condizioni economiche di colui che richiede l'assegno sociale, in ragione della ratio dell'istituto, dato che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico e, quindi, si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento.
Invero, lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.
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Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto concerne il requisito reddituale, oggetto di specifica contestazione da parte dell' , si osserva che parte ricorrente non ha offerto CP_1
prova idonea al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale, valutati gli indici presuntivi di segno contrario allegati CP_ dall' in merito alla titolarità in capo al e alla sua coniuge di plurimi immobili. Pt_1
Infatti: leggendo le dichiarazioni ISEE depositate dall' emerge che sia proprietario CP_1 Pt_1
della abitazione di VIA ROTE TRABUCCO SNC CAP 86027 nel COMUNE SAN MASSIMO e che questa sia indicata quale sua casa di abitazione, mentre la moglie del , Pt_1
, sempre in base a dichiarazione ISEE a sua firma, in atti, risulta Parte_2
proprietaria di altro immobile sito in Napoli, via Diomede Carafa, indicato (dalla moglie, nella dichiarazione da lei sottoscritta), quale sua casa di abitazione;
pertanto, sembrerebbe in primo luogo che i due coniugi abitino in due immobili diversi e, sotto questo profilo, visto l'obbligo di coabitazione che grava sui coniugi, non si comprende perché uno dei due immobili non possa essere messo a reddito.
Inoltre, il , in base alla dichiarazione ISEE da lui stesso compilata, risulta Pt_1
proprietario o comproprietario di n. 9 fabbricati nel Comune di San AS, di cui uno rientra nella sua titolarità esclusiva (quota 100%), e di n. 2 immobili in Napoli.
Il ricorrente, anche nella presente sede, malgrado le specifiche contestazioni mosse dall' , ha omesso di fornire qualsivoglia informazione sui redditi ricavati o ricavabili dai CP_1
pagina 5 di 7 numerosi immobili di sua proprietà siti in San AS e in Napoli e su quelli di proprietà suoi e della moglie siti in Napoli (ed es. eventuali rendite derivanti da locazioni in essere, indicazioni sull'utilizzo dei cespiti immobiliari o sul perché del mancato utilizzo); si è limitato ad allegare, senza fornire alcun riscontro (visure catastali o simili), che si tratterebbe di immobili con rendite catastali basse; inoltre, solo in sede di note depositate per l'udienza del
28.01.2025, ha specificato di “avere residenza effettiva” nell'immobile di San AS
(senza neppure specificare in quale immobile: probabilmente in quello sito in Località
Capitello snc, indicato come residenza nel ricorso introduttivo? Il dubbio è lecito, visto che nella dichiarazione ISEE è indicata quale casa di abitazione quella sita in San AS Via
Rote Trabucco snc); ha pure rilevato di essere “separato di fatto dal coniuge che non vede da circa 7 anni e contro il quale è in procinto di azionare procedimento di separazione giudiziale”
e di non essere quindi “a conoscenza dei redditi in capo al coniuge e se ed in che misura incidano sul diritto e sulla misura della prestazione”, affermazioni che comprovano lacune probatorie -ed una complessiva situazione di incertezza sui redditi coniugali complessivi conseguiti- che porta a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Peraltro, si osserva che la condizione reddituale del coniuge continua, nel caso in esame, ad essere rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, proprio perché si tratta di soggetti non ancora legalmente separati;
infine, pur volendo escludere l'immobile (o, meglio, uno degli immobili) di San AS dal novero di quelli valutabili ai fini della determinazione del reddito perché abitazione principale del richiedente, sussistono pacificamente altri numerosi immobili nella titolarità del ricorrente e/o della moglie e, in ogni caso, non risulta chiarito perché la coniuge occuperebbe (da sola) l'altro immobile di Napoli.
Appare evidente che la titolarità di una pluralità di immobili in capo al e alla sua Pt_1
coniuge ha concreta e diretta incidenza ai fini della verifica dei redditi di colui che richiede la corresponsione dell'assegno sociale, dato che i menzionati redditi rientrano tra quelli valutabili ai fini del riconoscimento della prestazione e/o della sua quantificazione.
Visto il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del ricorrente, potendosi in concreto presumere che la parte tragga redditi dagli immobili o abbia concreta ed effettiva possibilità di percepirli, con conseguente esclusione dello stato di bisogno effettivo del titolare, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite in ragione della dichiarazione art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Nulla per le spese di lite.
Campobasso, 6 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7