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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr Carolina Burrascano, ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2733/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Noto, via S.
Spaventa n. 2, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Raudino (C.F.: C.F._2
), del Foro di Siracusa, e (C.F.: ), del
[...] Parte_2 CodiceFiscale_3
Foro di Ragusa, che anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- Attore-
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._4 ed ivi residente in contrada Commaldo Inferiore sn, elettivamente domiciliato in Avola corso Gaetano D'Agata n.68, presso lo studio dell'avv. Antonino Campisi, che lo rappresenta e difende, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione
- Convenuto -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 4 giugno 2021, ritualmente notificato, l'attore esponeva di avere svolto, dal 1986 al 2009, la propria attività professionale di odontoiatra in società con pagina 1 di 6 , odontotecnico, di avere definito e regolarizzato i rapporti di dare e Controparte_1 avere con scrittura privata del 12/07/2010 con la quale veniva, altresì, previsto, all'art. 4 che “qualora l'Amministrazione Finanziaria dovesse richiedere al Dott. Parte_1 imposte e/o sanzioni fiscali per l'attività svolta insieme al Sig. dal Controparte_1
1986 al 2009, l'importo eventualmente dovuto sarà pagato dal Sig. in Controparte_1 ragione del 50%”;
Esponeva, inoltre, di essere stato sottoposto a verifica fiscale per l'anno 2006 per l'attività professionale di odontoiatra svolta insieme ad , a cui seguiva un Controparte_1 contenzioso tributario conclusosi con il pagamento di € 60.460,00, da versare in 20 rate.
Chiedeva, pertanto, in forza della citata scrittura, il rimborso del 50% di tutte le somme già versate all'Erario e sostenute per la difesa avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, nonché il rimborso del 50% di tutte le ulteriori somme che dovranno essere versate all'Erario in forza della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
Si costituiva il convenuto deducendo l'inammissibilità della domanda per genericità, nonché l'infondatezza nel merito in quanto per legge non poteva e non doveva sussistere alcuna confusione tra le due distinte professioni, atteso che i due professionisti svolgevano distinte attività professionale.
In particolare, il laboratorio odontotecnico del convenuto corrente in NI (SR) via
Cancellieri n.15, aveva fatturato sempre a carico dell'odierno attore, così come anche avveniva ed avviene con altri odontoiatri, i propri manufatti via via richiesti;
precisava che l'attore si rivolgeva, comunque, anche ad altri laboratori odontotecnici per sopperire alle proprie urgenti necessità e/o richieste che, per varie ragioni, non potevano essere evase dall'odierno convenuto.
La citata scrittura, pertanto, si riferiva solo alla cessazione del rapporto di dare e avere intercorso tra le parti, ma nulla dimostrerebbe nel merito ed in particolare circa la fondatezza della causa petendi invocata.
Il convenuto sosteneva che alla scrittura doveva darsi una diversa interpretazione e cioè che “L'attività svolta insieme” tra le parti non poteva che riferirsi alla fornitura di protesi dentarie commissionate dall'attore e da questi successivamente impiantate e/o fornite al suo paziente.
L'unica logica possibile e legittima interpretazione di detta convenzione, a prescindere della sua letterale formulazione, era quella voluta dai sottoscrittori con la quale facevano pagina 2 di 6 riferimento a possibili contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria afferenti all'ammontare effettivamente fatturato dal convenuto all'attore e l'entità da questi fatturato al proprio cliente finale.
Aggiungeva, inoltre, che l'eseguito accertamento riguardava altri rapporti e violazioni fiscali non imputabili al convenuto, come documentato
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita innanzitutto ammettendo gli interrogatori formali che venivano assunti all'udienza del 20.5.2022 e in cui le parti negavano i fatti oggetto di interrogatorio per cui si procedeva all'ammissione delle prove testimoniali essendo stata, nel frattempo, rifiutata dal convenuto la proposta transattiva formulata da questo giudice.
All'udienza dell'11.4.2023 veniva sentito il teste , commercialista di Testimone_1
dal 2002 al 2009 il quale riferiva che “l'accertamento di cui si trattava era Parte_1 un accertamento squisitamente finanziario;
si trattava di contestazione sui movimenti del conto corrente intestato a e quindi era estraneo alla Pt_1 Controparte_1 controversia.. e che svolgeva la sua attività in via Cancellieri n. 15, Controparte_1 mentre svolgeva l'attività in via Emmolo n. 3; non so se i due studi erano Parte_1 comunicanti.”
Veniva poi sentito anche figlio dell'attore, il quale ammetteva la Parte_1 sussistenza di una società di fatto tra le parti terminata nel 2010; riferiva inoltre che la stessa fosse attinente all'accertamento fiscale del 2006 subito dal padre comprovato della ricostruzione economica relativa al periodo in cui era stata in vita la società di fatto;
fatti e circostanze poi confermati a grandi linee anche dal teste . Testimone_2
Veniva, infine, sentito il teste , il quale ha riferito di essere stato per circa Testimone_3
8 anni un fornitore di in quanto titolare di un laboratorio odontotecnico. Parte_1
Alla successiva udienza del 19.9.2023 venivano sentiti la quale riferiva Testimone_4 di essere stata il consulente fiscale di dal 2010 e che la scrittura privata Parte_1 fosse stata predisposta dall'avv. Salvatore Trombatore, per come riferito dal dott. e, Pt_1 inotre, che l'avviso dell'Agenzia dell'Entrate dell'8.11.2011 riguardava l'attività svolta in comune da e . Dico ciò perché il riscontro è stato effettuato da me insieme Pt_1 CP_1 al commercialista che seguiva e la moglie di S_ Pt_1 Parte_3 che mi hanno prodotto i documenti contabili (registri di incasso e di pagamenti, assegni di entrata ed uscita). Preciso che ciò mi è stato riferito da e dalla moglie di S_
, nonché da . Preciso ancora che gli incontri sono avvenuti sempre CP_1 Pt_1
pagina 3 di 6 separatamente e solo dopo la decisione sulla rateizzazione ci siamo incontrati con
, e il dr che ha fatto il ricorso…. La decisione di fare ricorso Pt_4 Pt_1 Per_1 all'accertamento è stata presa da ”; Pt_1
La stessa teste i aggiungeva che l'accertamento fiscale era stato portato a conoscenza di e che si era tenuto un incontro nello studio del Dr con il dr , il CP_1 Per_1 S_ dr e la medesima per definire la chiusura della controversia con la rateizzazione e Pt_1 portare a conoscenza di che si stava procedendo con la rateizzazione, e ciò in S_ quanto era il commercialista di e di quando lavoravano insieme. S_ CP_1 Pt_1
Veniva poi sentita alla stessa udienza anche moglie di parte attrice, la Testimone_5 quale confermava gli articolati e la ricostruzione dei fatti come prospettata dal di lei marito.
All'udienza del 18.3.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
Esposti i superiori fatti del processo, si rileva che la domanda di parte attrice è fondata.
La scrittura privata del 12/07/2010, predisposta dall'avv. Salvatore Trombatore, per come chiarito dai testi, prova la esistenza di una società di fatto tra le odierne parti in causa e l'intesa raggiunta in caso di accertamenti fiscali.
Gli articoli 2293 e 2297 c.c. hanno consentito di far luce sulla natura delle società di fatto;
in particolare, le società di fatto sono considerate dalla giurisprudenza come delle società in nome collettivo che non sono ancora state iscritte nel registro delle imprese (art. 2297 cc), società che possono essere creata sia con contratto scritto che orale.
Nei rapporti tra i soci valgono quindi le disposizioni sulle società in nome collettivo (che rimanda in parte anche alle società di fatto, ex art. 2293 cc).
Sul punto, facendo corretta applicazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, non c'è dubbio che (art. 4) “qualora l'Amministrazione Finanziaria dovesse richiedere al Dott. imposte e/o sanzioni fiscali per l'attività svolta Parte_1 insieme al Sig. dal 1986 al 2009, l'importo eventualmente dovuto sarà Controparte_1 pagato dal Sig. in ragione del 50%”. Controparte_1
Il motivo per cui il convenuto assume l'obbligo di pagare il 50% di quanto l'Agenzia delle
Entrate dovesse richiedere all'attore si spiega solo dando per presupposta l'esistenza della citata società di fatto.
In giurisprudenza è infatti pacifico che per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e pagina 4 di 6 delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c. (Cassazione civile, sez. II,
20/06/2024, n. 17063).
Pertanto, il fatto che parte convenuta abbia accettato di rimborsare all'attore il 50% di quanto egli avesse dovuto pagare all'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento fiscale dimostra l'esistenza di continuo e duraturo legame professionale tra i due professionisti, diversamente non spiegandosi il perché di tale riconoscimento.
Ma vi sono molteplici inequivocabili elementi da cui emerge l'esistenza di detta società.
Ed infatti la scrittura posta a fondamento delle domande di parte attrice contiene una ampia ed analitica regolamentazione dei rapporti dare-avere tra i due professionisti
(pagamenti ai dipendenti, risoluzione dei contratti locazioni, divisione dei beni mobili e strumentali), per cui la circostanza disciplinata nell'art. 4, secondo cui i due soci si sarebbero “divisi” in modo paritetico il rischio di accertamento fiscale, rientra nella logica della causa giuridica della scrittura del 12.7.2010.
La teste ha poi riferito che le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate. Testimone_4 riguardano il periodo ed il rapporto lavorativo intercorso tra le odierne parti in causa, ed in particolare che “l'avviso dell'Agenzia dell'Entrate dell'8.11.2011 riguardava l'attività svolta in comune da e .” Pt_1 CP_1
Tale Avviso di accertamento fiscale è stato prodotto unitamente alla sentenza n.
4554/2018 del 5/12/2018 della C.T.P. di Siracusa nonché alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti per un importo netto dovuto di €
60.460,00, da versare in 20 rate, poi versate.
Parte convenuta contesta la domanda attorea sostenendo che le somme sono transitate nei conti correnti dell'attore e che di ciò ne debba rispondere solo quest'ultimo, quand'invece la scrittura del 12.7.2010 si spiega solo ove si dia per scontato che il “rischio” di evasione sia stato sopportato solo dal dott. mediante accrediti dei compensi relativi alla s.d.f., Pt_1 ovvero alla attività svolta insieme.
La domanda è quindi fondata sia in punto di an che di quantum essendo stati entrambi provati tramite le prove testimoniale escusse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione alla fascia di valore di riferimento, studio € 1.701, fase introduttiva € 1.204, trattazione ed istruttoria € 1.806,00, decisione € 2.905,00.
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PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario dr. Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione, richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2733/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 14.701,60, pari al 50% di tutte le somme già dallo stesso versate all'Erario e sostenute per la difesa avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, nonché al rimborso del 50% di tutte quelle altre somme che saranno versate dal dott. Pt_1 all'Erario in forza della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie del
29/05/2019, oltre interessi dai singoli esborsi al soddisfo
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, oltre c.u. ed accessori di legge.
Siracusa lì 16 settembre 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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