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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 8436/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in NO, Corso Parte_1 C.F._1
Enrico de Nicola n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara
( ), che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
appellante; contro
(Cf./P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NO, Via Arsenale 21, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO ( , che lo rappresenta e Email_2
difende ex lege;
appellato.
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di NO n. 323/2024, depositata in data 29/02/2024 - opposizione ex art. 204 bis D.Lgs. 285/1992 (Codice della
Strada - cd. CdS) - revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6 CdS.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: “… Nel merito:
- In totale riforma dell'impugnata sentenza Giudice di Pace di NO n. 323/2024, depositata il 29.02.2024, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità del Provvedimento n. 175341/RA del 27.07.2023, notificato il 02.09.2023, avente per oggetto la revisione della patente di guida B n. del ricorrente e per l'effetto disporre l'annullamento dello NumeroD_1
stesso;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio come per legge da distrarsi a favore del ricorrente”;
Appellato: “…Rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione ex artt. 204 bis D.Lgs 285/1992 (Codice della Parte_1
Strada - cd. CdS) e 7 D.Lgs 150/2011, innanzi al Giudice di Pace di NO, avverso il provvedimento n. 175341/RA emesso dall'Ufficio Motorizzazione Civile di NO in data
27/07/2023 (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado), con cui è stata disposta, nei suoi confronti, la revisione della patente di guida n. mediante nuovo esame di idoneità tecnica, NumeroD_1
per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6 CdS.
In particolare, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revisione, Parte_1 articolando, a sostegno dell'opposizione, i seguenti motivi:
- tardiva adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento impugnato, atteso che “l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida comunicò alla Motorizzazione civile di
NO la presunta perdita totale dei punti sulla patente il 25.07.2022” (cfr. ricorso primo grado, p. 1), mentre il provvedimento n.175341/RA risulta emesso in data 27/07/2023;
- violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 ss. L. 241/1990, atteso che “al ricorrente non è mai stato notificato alcun provvedimento ex art. 10 bis relativo al preavviso di diniego e nemmeno gli è mai stato consegnato preventivamente l'atto di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, con il quale il ricorrente avrebbe potuto presentare memorie difensive e prendere visione dei documenti presso la motorizzazione” (cfr. ricorso primo grado, p. 2);
- violazione dell'art. 126 bis CdS per omesso invio della comunicazione della decurtazione dei punti della patente - comunicazione che avrebbe consentito a Parte_1
di evitare il provvedimento impugnato, permettendogli di riparare alle violazioni commesse mediante la partecipazione ai corsi per il recupero dei punti, corsi che richiedono, quale
2 requisito essenziale per l'iscrizione, proprio la ricezione da parte dell'interessato della comunicazione della perdita dei punti (cfr. art. 6 del Dm 29/07/2003 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti prodotto al doc. 3 fasc. di primo grado, ai sensi del quale “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del
Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio”); inoltre “la mancata comunicazione della situazione dei punti della patente ha creato nel ricorrente una situazione di legittimo affidamento, poiché riteneva di non essere in una condizione prossima all'esaurimento” (cfr. ricorso primo grado, p. 8);
- duplicazione del provvedimento di revisione della patente adottato, già notificato a in data 11/04/2022 e poi annullato con sentenza del Giudice di Pace di NO Parte_1
n. 3074/2022 del 18/10/2022, passata in giudicato;
- disconoscimento dei verbali posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Il , costituendosi dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, rappresentando:
- che l'avvio del procedimento era stato regolarmente comunicato a Parte_1
- che non vi era stata alcuna duplicazione dei provvedimenti di revisione della patente, non essendovi coincidenza tra il provvedimento impugnato (provvedimento n. 175341/RA del
27/07/2023 di revisione della patente per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6, primo periodo, CdS) e il provvedimento n. 228399/RA del 9/11/2021 -di revisione della patente per cumulo di infrazioni ex art. 126 bis c. 6, secondo periodo, CdS-, annullato con sentenza del Giudice di Pace di NO n. 3074/2022 del 18/10/2022-;
- che i verbali posti a fondamento del provvedimento impugnato non erano stati contestati nei termini di legge e, pertanto, erano divenuti definitivi;
- che nessuna violazione dell'art. 126 bis CdS era stata posta in essere dall'Amministrazione, atteso che ai sensi dell'art. 126 bis c. 3 CdS, così come modificato dal
DL 121/2021 convertito nella L. 156/2021, “ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile
– Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, sicché
“non esiste…più la lettera che veniva inviata ai conducenti degli abilitati alla guida per comunicare le variazioni di punteggio” (cfr. comp. risp. primo grado , p. 4). CP_1
3 All'udienza del 18/01/2024, è stato autorizzato dal Giudice di Pace a Parte_1
produrre la corrispondenza intercorsa con la di NO, volta a Controparte_1
dimostrare di aver richiesto alla Motorizzazione stessa (senza alcun riscontro) di essere autorizzato a frequentare un corso per il recupero dei punti della patente (cfr. verbale prima udienza del 18/01/2024 innanzi al Giudice di Pace di NO e doc. 10 fasc. primo grado).
La causa di primo grado è stata istruita con la produzione dei documenti delle parti ed è stata definita con la sentenza n. 323/2024 con la quale il Giudice di Pace di NO ha rigettato l'opposizione di confermando il provvedimento impugnato. Parte_1
2. con ricorso in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
NO, chiedendo, in totale riforma della stessa, l'annullamento del provvedimento n.
175341/RA del 27/07/2023.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di primo grado:
- avrebbe violato il principio del ne bis in idem, “poiché si pronuncia su un provvedimento che era già stato oggetto di un giudizio precedente” (cfr. appello, p. 6), ovverosia del procedimento Nrg 5125/2022, conclusosi con sentenza del Giudice di Pace di
NO n. 3074/2022, depositata in data 18/10/2022, passata in giudicato;
- avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al disconoscimento dei verbali;
- avrebbe errato nel ritenere non violate le garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 ss.
L. 241/1990;
- avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla tardività dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione;
- avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione della variazione del punteggio non costituisca presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di revisione e per l'iscrizione ai corsi di recupero punti.
Il di NO si è costituito in data Controparte_2
30/10/2024 chiedendo di respingere l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace di NO.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 Cpc (cfr. ordinanza del 5/12/2024).
La causa -istruita mediante le produzioni documentali delle parti- è stata discussa all'udienza del 12/03/2025, ove è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
4 3. Sul disconoscimento della conformità all'originale dei verbali di contestazione.
In primo luogo, occorre trattare la censura relativa all'omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei verbali di contestazione prodotti in primo grado (cfr. doc. 5,6,7,8, fasc. appellato).
Sul punto, si precisa che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione,
“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 Cc impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass.
29658/2024; in senso conforme Cass. 22149/2024; Cass. 17906/2024; Cass. 16557/2019).
In applicazione di tali principi di diritto, il disconoscimento operato deve ritenersi inefficace, tenuto conto che si è limitato a contestare solo genericamente la Parte_1
conformità agli originali delle copie dei verbali prodotti dal Controparte_1
di NO, mentre costituiva suo precipuo onere indicare gli aspetti
[...]
differenziali delle copie rispetto agli originali (onere non assolto).
4. Sulla violazione del principio del ne bis in idem.
4.1. In punto di diritto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 126 bis c. 6 CdS “alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”.
5 La norma contempla, dunque, due diverse fattispecie che danno luogo alla revisione della patente, ovverosia:
- l'azzeramento totale del punteggio;
- la commissione, nell'arco dei 12 mesi successivi alla notifica della prima violazione che comporti una decurtazione del punteggio di almeno 5 punti, di altre due violazioni, non contestuali, che comportino ciascuna una decurtazione di almeno 5 punti.
La revisione della patente di guida costituisce, dunque, un atto avente natura sanzionatoria a carattere vincolato, che l'Amministrazione deve adottare in presenza di una delle fattispecie di cui all'art. 126 bis CdS e il cui presupposto è la commissione delle violazioni determinanti una riduzione del punteggio, come risultanti dalla definitività del loro accertamento (in quanto definitivamente accertate come tali dal giudice o in via amministrativa oppure per intervenuta inoppugnabilità dell'atto).
4.2. Nel caso di specie, ha contestato la sentenza impugnata per Parte_1
violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che, rispetto al provvedimento di revisione della patente per cui è causa (provvedimento n. 175341/RA di revisione della patente per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6, primo periodo, CdS), si sarebbe già pronunciato il Giudice di Pace di NO, nell'ambito del procedimento Nrg 5125/2022, conclusosi con sentenza n. 3074/2022, depositata in data 18/10/2022 e passata in giudicato.
Tale motivo non merita accoglimento.
Invero, non si ravvisa alcuna identità di oggetto tra i due giudizi, tenuto conto che:
- il procedimento Nrg 5125/2022, concluso con sentenza del Giudice di Pace di NO n.
3074/2022 (cfr. doc. 2 fasc. appellato), ha ad oggetto il provvedimento n. 242069/R5 del
9/11/2021 di revisione della patente di guida per la commissione di tre violazioni, non contestuali, nell'arco di 12 mesi, con decurtazione del punteggio di almeno 5 punti ex. art. 126 bis, secondo periodo, Cds (cfr. doc. 1 fasc. appellato, p. 8);
- il procedimento de quo ha ad oggetto il provvedimento n. 175341/RA del 27/07/2023 di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis, primo periodo,
Cds (cfr. doc. 1 fasc. monitorio;
doc. 4 fasc. appellato, p. 4).
Non rileva, in particolare, la circostanza che i provvedimenti di revisione della patente n.
e n. siano, in parte, fondati sulle medesime violazioni (così come Numero_2 Numero_3
6 accertate dai verbali di accertamento e contestazione1) e ciò poiché l'annullamento del provvedimento di revisione n. 242069/R5, disposto con la sentenza del Giudice di Pace di
NO n. 3074/2022 passata in giudicato, non ha comportato la caducazione dell'accertamento contenuto nei verbali di contestazione, pacificamente non opposti nei termini e, pertanto, divenuti definitivi, anche in relazione alla perdita del relativo punteggio.
5. Sul mancato rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla L. 241/1990.
5.1. In punto di diritto, con riguardo al rapporto esistente tra la L. 241/1990 e il procedimento di revisione della patente di guida ex art. 126 bis c. 6 CdS, occorre evidenziare che quest'ultimo procedimento, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981 ed è sottratto all'applicazione della L. 241/1990 (cfr. Cass.
28298/2020; Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015).
Ad ogni modo, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 non sarebbe comunque necessaria, atteso che il provvedimento di revisione della patente è atto dovuto, avente natura vincolata, per l'adozione del quale non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. Cons. Stato 2146/2009).
5.2. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie ne consegue l'infondatezza dei motivi d'appello concernenti la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 ss. L. 241/1990 e il mancato rispetto del termine procedimentale ex art. 2 L. 241/1990.
Peraltro, costituisce circostanza pacifica, oltreché provata in atti (cfr. doc. 4 fasc. appellato), che l'Amministrazione appellata abbia provveduto a comunicare a Parte_1
l'avvio del procedimento di revisione della patente con comunicazione Prot. 845/AVVIO-RA del 12/01/2023, notificata a mani del medesimo in data 13/05/2023.
6. Sull'omessa comunicazione di variazione del punteggio.
6.1. In punto di diritto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 126 bis c. 3 Cds, “ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la 1 Trattasi, in particolare dei seguenti verbali:
- Verbale n.10203369-60 del 06/04/2021 del Comando di Polizia Locale di Genova, comportante una decurtazione di 5 punti (cfr. doc. 6 fasc. appellato);
- Verbale n. 42385/D del 07/04/2021 del Corpo di Polizia Municipale di Collegno, comportante una decurtazione di 6 punti (cfr. doc. 7 fasc. appellato);
- Verbale n. 700015814903 del 29/06/2021 della Polizia Stradale di Novara, comportante una decurtazione di 5 punti (cfr. doc. 8 fasc. appellato); a cui si aggiunge, per il solo provvedimento n. 175341/RA, oggetto del presente giudizio, il verbale n.
11160377002979 del 17/03/2022 della Polizia Locale di NO, comportante una decurtazione di 5 punti (cfr. doc. 5 fasc. appellato), che ha determinato l'azzeramento totale del punteggio.
7 motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. CP_1
Con riguardo alla necessità che il provvedimento di revisione della patente di guida sia preceduto dalla preventiva comunicazione all'interessato della variazione del punteggio, la
Suprema Corte ha statuito a più riprese che “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri”(cfr. Cass. 9691/2023; in senso conforme Cass. 13637/2020; Cass.
18174/2016).
La comunicazione della variazione di punteggio, invero, è atto privo di contenuto provvedimentale, di carattere meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione e rappresenta espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa (cfr. Cass. 9270/2018).
Conseguentemente, stante il suo carattere meramente informativo, esso non costituisce requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio, iscrizione che può avvenire, così come previsto dalla circolare del n. 11490 Controparte_1 dell'8/05/2013, anche previa esibizione della stampa del saldo punti (cfr. Cass. 28298/2020).
Resta fermo che, al fine di potersi validamente iscrivere ai corsi di recupero del punteggio, l'interessato non deve aver già esaurito integralmente i punti attribuiti, nel qual caso dovrà comunque sottoposi alla revisione della patente, mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
ai sensi dell'art. 126 bis c. 4, invero, “fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti”.
6.2. Nel caso di specie, ha contestato la sentenza impugnata, osservando Parte_1 che l'art. 6 del DM 29/07/2003 (cfr. doc. 3 fasc. di primo grado) individua la comunicazione della decurtazione dei punti come requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione al corso di recupero.
8 Tale motivo è infondato;
invero, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopracitato, la comunicazione di decurtazione del punteggio non costituisce requisito necessario né ai fini dell'adozione del provvedimento di revisione della patente, né ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero punti.
Sul punto, non rileva il fatto che in base all'art. 6 del DM 29/07/2003 (cfr. doc. 3 fasc. di primo grado) l'iscrizione ai corsi sia preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, tanto più tenuto conto che il citato DM, in quanto norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione dell'art. 126 bis CdS, che è norma primaria.
7. Da ultimo, quanto all'asserita responsabilità dell'Amministrazione per la perdita totale del punteggio, stante le richieste inviate da alla Motorizzazione finalizzate a Parte_1 ottenere l'autorizzazione all'iscrizione al corso di recupero punti e rimaste prive di riscontro
(contestazione richiamata sia in sede di prima udienza che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies Cpc -cfr. verbale udienza del
13/11/2024; verbale udienza del 12/03/2025), si evidenzia che:
- il verbale di contestazione n. 2022/L/43077021, che ha determinato l'esaurimento dei punti, è del 17/03/2022 (cfr. doc. 5 fasc. appellato);
- l'acquisizione dell'esaurimento dei punti all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
è avvenuta in data 25/07/2022, come risulta dal provvedimento impugnato (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado;
doc. 4 fasc. appellato);
- la prima richiesta di autorizzazione all'iscrizione risulta inviata da in data Parte_1
18/10/2022 (cfr. doc. 10 fasc. di primo grado);
- ne deriva che, al tempo dell'invio della prima richiesta di autorizzazione, il punteggio della patente di titolarità del era già esaurito, sicché nessuna responsabilità è Pt_1 ravvisabile in capo all'Amministrazione.
8. Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da e la conseguente Parte_1
conferma della sentenza del Giudice di Pace di NO n. 323/2024 depositata il 29/02/2024.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa) ridotti del 50% con riferimento alla fase decisionale e alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dei caratteri della controversia, delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte, nelle seguenti voci analitiche:
9 fase di studio € 1.701,00;
fase introduttiva € 1.204,00;
fase istruttoria € 903,00;
fase decisionale € 1.453,00; per complessivi € 5.261,00 per compenso, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di NO n. 323/2024 depositata il 29/02/2024;
CONDANNA a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
di NO le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 5.261,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
NO, 9/04/2024.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 8436/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in NO, Corso Parte_1 C.F._1
Enrico de Nicola n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara
( ), che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
appellante; contro
(Cf./P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NO, Via Arsenale 21, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO ( , che lo rappresenta e Email_2
difende ex lege;
appellato.
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di NO n. 323/2024, depositata in data 29/02/2024 - opposizione ex art. 204 bis D.Lgs. 285/1992 (Codice della
Strada - cd. CdS) - revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6 CdS.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: “… Nel merito:
- In totale riforma dell'impugnata sentenza Giudice di Pace di NO n. 323/2024, depositata il 29.02.2024, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità del Provvedimento n. 175341/RA del 27.07.2023, notificato il 02.09.2023, avente per oggetto la revisione della patente di guida B n. del ricorrente e per l'effetto disporre l'annullamento dello NumeroD_1
stesso;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio come per legge da distrarsi a favore del ricorrente”;
Appellato: “…Rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione ex artt. 204 bis D.Lgs 285/1992 (Codice della Parte_1
Strada - cd. CdS) e 7 D.Lgs 150/2011, innanzi al Giudice di Pace di NO, avverso il provvedimento n. 175341/RA emesso dall'Ufficio Motorizzazione Civile di NO in data
27/07/2023 (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado), con cui è stata disposta, nei suoi confronti, la revisione della patente di guida n. mediante nuovo esame di idoneità tecnica, NumeroD_1
per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6 CdS.
In particolare, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revisione, Parte_1 articolando, a sostegno dell'opposizione, i seguenti motivi:
- tardiva adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento impugnato, atteso che “l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida comunicò alla Motorizzazione civile di
NO la presunta perdita totale dei punti sulla patente il 25.07.2022” (cfr. ricorso primo grado, p. 1), mentre il provvedimento n.175341/RA risulta emesso in data 27/07/2023;
- violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 ss. L. 241/1990, atteso che “al ricorrente non è mai stato notificato alcun provvedimento ex art. 10 bis relativo al preavviso di diniego e nemmeno gli è mai stato consegnato preventivamente l'atto di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, con il quale il ricorrente avrebbe potuto presentare memorie difensive e prendere visione dei documenti presso la motorizzazione” (cfr. ricorso primo grado, p. 2);
- violazione dell'art. 126 bis CdS per omesso invio della comunicazione della decurtazione dei punti della patente - comunicazione che avrebbe consentito a Parte_1
di evitare il provvedimento impugnato, permettendogli di riparare alle violazioni commesse mediante la partecipazione ai corsi per il recupero dei punti, corsi che richiedono, quale
2 requisito essenziale per l'iscrizione, proprio la ricezione da parte dell'interessato della comunicazione della perdita dei punti (cfr. art. 6 del Dm 29/07/2003 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti prodotto al doc. 3 fasc. di primo grado, ai sensi del quale “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del
Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio”); inoltre “la mancata comunicazione della situazione dei punti della patente ha creato nel ricorrente una situazione di legittimo affidamento, poiché riteneva di non essere in una condizione prossima all'esaurimento” (cfr. ricorso primo grado, p. 8);
- duplicazione del provvedimento di revisione della patente adottato, già notificato a in data 11/04/2022 e poi annullato con sentenza del Giudice di Pace di NO Parte_1
n. 3074/2022 del 18/10/2022, passata in giudicato;
- disconoscimento dei verbali posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Il , costituendosi dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, rappresentando:
- che l'avvio del procedimento era stato regolarmente comunicato a Parte_1
- che non vi era stata alcuna duplicazione dei provvedimenti di revisione della patente, non essendovi coincidenza tra il provvedimento impugnato (provvedimento n. 175341/RA del
27/07/2023 di revisione della patente per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6, primo periodo, CdS) e il provvedimento n. 228399/RA del 9/11/2021 -di revisione della patente per cumulo di infrazioni ex art. 126 bis c. 6, secondo periodo, CdS-, annullato con sentenza del Giudice di Pace di NO n. 3074/2022 del 18/10/2022-;
- che i verbali posti a fondamento del provvedimento impugnato non erano stati contestati nei termini di legge e, pertanto, erano divenuti definitivi;
- che nessuna violazione dell'art. 126 bis CdS era stata posta in essere dall'Amministrazione, atteso che ai sensi dell'art. 126 bis c. 3 CdS, così come modificato dal
DL 121/2021 convertito nella L. 156/2021, “ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile
– Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, sicché
“non esiste…più la lettera che veniva inviata ai conducenti degli abilitati alla guida per comunicare le variazioni di punteggio” (cfr. comp. risp. primo grado , p. 4). CP_1
3 All'udienza del 18/01/2024, è stato autorizzato dal Giudice di Pace a Parte_1
produrre la corrispondenza intercorsa con la di NO, volta a Controparte_1
dimostrare di aver richiesto alla Motorizzazione stessa (senza alcun riscontro) di essere autorizzato a frequentare un corso per il recupero dei punti della patente (cfr. verbale prima udienza del 18/01/2024 innanzi al Giudice di Pace di NO e doc. 10 fasc. primo grado).
La causa di primo grado è stata istruita con la produzione dei documenti delle parti ed è stata definita con la sentenza n. 323/2024 con la quale il Giudice di Pace di NO ha rigettato l'opposizione di confermando il provvedimento impugnato. Parte_1
2. con ricorso in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
NO, chiedendo, in totale riforma della stessa, l'annullamento del provvedimento n.
175341/RA del 27/07/2023.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di primo grado:
- avrebbe violato il principio del ne bis in idem, “poiché si pronuncia su un provvedimento che era già stato oggetto di un giudizio precedente” (cfr. appello, p. 6), ovverosia del procedimento Nrg 5125/2022, conclusosi con sentenza del Giudice di Pace di
NO n. 3074/2022, depositata in data 18/10/2022, passata in giudicato;
- avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al disconoscimento dei verbali;
- avrebbe errato nel ritenere non violate le garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 ss.
L. 241/1990;
- avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla tardività dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione;
- avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione della variazione del punteggio non costituisca presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di revisione e per l'iscrizione ai corsi di recupero punti.
Il di NO si è costituito in data Controparte_2
30/10/2024 chiedendo di respingere l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace di NO.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 Cpc (cfr. ordinanza del 5/12/2024).
La causa -istruita mediante le produzioni documentali delle parti- è stata discussa all'udienza del 12/03/2025, ove è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
4 3. Sul disconoscimento della conformità all'originale dei verbali di contestazione.
In primo luogo, occorre trattare la censura relativa all'omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei verbali di contestazione prodotti in primo grado (cfr. doc. 5,6,7,8, fasc. appellato).
Sul punto, si precisa che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione,
“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 Cc impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass.
29658/2024; in senso conforme Cass. 22149/2024; Cass. 17906/2024; Cass. 16557/2019).
In applicazione di tali principi di diritto, il disconoscimento operato deve ritenersi inefficace, tenuto conto che si è limitato a contestare solo genericamente la Parte_1
conformità agli originali delle copie dei verbali prodotti dal Controparte_1
di NO, mentre costituiva suo precipuo onere indicare gli aspetti
[...]
differenziali delle copie rispetto agli originali (onere non assolto).
4. Sulla violazione del principio del ne bis in idem.
4.1. In punto di diritto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 126 bis c. 6 CdS “alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”.
5 La norma contempla, dunque, due diverse fattispecie che danno luogo alla revisione della patente, ovverosia:
- l'azzeramento totale del punteggio;
- la commissione, nell'arco dei 12 mesi successivi alla notifica della prima violazione che comporti una decurtazione del punteggio di almeno 5 punti, di altre due violazioni, non contestuali, che comportino ciascuna una decurtazione di almeno 5 punti.
La revisione della patente di guida costituisce, dunque, un atto avente natura sanzionatoria a carattere vincolato, che l'Amministrazione deve adottare in presenza di una delle fattispecie di cui all'art. 126 bis CdS e il cui presupposto è la commissione delle violazioni determinanti una riduzione del punteggio, come risultanti dalla definitività del loro accertamento (in quanto definitivamente accertate come tali dal giudice o in via amministrativa oppure per intervenuta inoppugnabilità dell'atto).
4.2. Nel caso di specie, ha contestato la sentenza impugnata per Parte_1
violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che, rispetto al provvedimento di revisione della patente per cui è causa (provvedimento n. 175341/RA di revisione della patente per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis c. 6, primo periodo, CdS), si sarebbe già pronunciato il Giudice di Pace di NO, nell'ambito del procedimento Nrg 5125/2022, conclusosi con sentenza n. 3074/2022, depositata in data 18/10/2022 e passata in giudicato.
Tale motivo non merita accoglimento.
Invero, non si ravvisa alcuna identità di oggetto tra i due giudizi, tenuto conto che:
- il procedimento Nrg 5125/2022, concluso con sentenza del Giudice di Pace di NO n.
3074/2022 (cfr. doc. 2 fasc. appellato), ha ad oggetto il provvedimento n. 242069/R5 del
9/11/2021 di revisione della patente di guida per la commissione di tre violazioni, non contestuali, nell'arco di 12 mesi, con decurtazione del punteggio di almeno 5 punti ex. art. 126 bis, secondo periodo, Cds (cfr. doc. 1 fasc. appellato, p. 8);
- il procedimento de quo ha ad oggetto il provvedimento n. 175341/RA del 27/07/2023 di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio ex art. 126 bis, primo periodo,
Cds (cfr. doc. 1 fasc. monitorio;
doc. 4 fasc. appellato, p. 4).
Non rileva, in particolare, la circostanza che i provvedimenti di revisione della patente n.
e n. siano, in parte, fondati sulle medesime violazioni (così come Numero_2 Numero_3
6 accertate dai verbali di accertamento e contestazione1) e ciò poiché l'annullamento del provvedimento di revisione n. 242069/R5, disposto con la sentenza del Giudice di Pace di
NO n. 3074/2022 passata in giudicato, non ha comportato la caducazione dell'accertamento contenuto nei verbali di contestazione, pacificamente non opposti nei termini e, pertanto, divenuti definitivi, anche in relazione alla perdita del relativo punteggio.
5. Sul mancato rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla L. 241/1990.
5.1. In punto di diritto, con riguardo al rapporto esistente tra la L. 241/1990 e il procedimento di revisione della patente di guida ex art. 126 bis c. 6 CdS, occorre evidenziare che quest'ultimo procedimento, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981 ed è sottratto all'applicazione della L. 241/1990 (cfr. Cass.
28298/2020; Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015).
Ad ogni modo, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 non sarebbe comunque necessaria, atteso che il provvedimento di revisione della patente è atto dovuto, avente natura vincolata, per l'adozione del quale non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. Cons. Stato 2146/2009).
5.2. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie ne consegue l'infondatezza dei motivi d'appello concernenti la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 ss. L. 241/1990 e il mancato rispetto del termine procedimentale ex art. 2 L. 241/1990.
Peraltro, costituisce circostanza pacifica, oltreché provata in atti (cfr. doc. 4 fasc. appellato), che l'Amministrazione appellata abbia provveduto a comunicare a Parte_1
l'avvio del procedimento di revisione della patente con comunicazione Prot. 845/AVVIO-RA del 12/01/2023, notificata a mani del medesimo in data 13/05/2023.
6. Sull'omessa comunicazione di variazione del punteggio.
6.1. In punto di diritto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 126 bis c. 3 Cds, “ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la 1 Trattasi, in particolare dei seguenti verbali:
- Verbale n.10203369-60 del 06/04/2021 del Comando di Polizia Locale di Genova, comportante una decurtazione di 5 punti (cfr. doc. 6 fasc. appellato);
- Verbale n. 42385/D del 07/04/2021 del Corpo di Polizia Municipale di Collegno, comportante una decurtazione di 6 punti (cfr. doc. 7 fasc. appellato);
- Verbale n. 700015814903 del 29/06/2021 della Polizia Stradale di Novara, comportante una decurtazione di 5 punti (cfr. doc. 8 fasc. appellato); a cui si aggiunge, per il solo provvedimento n. 175341/RA, oggetto del presente giudizio, il verbale n.
11160377002979 del 17/03/2022 della Polizia Locale di NO, comportante una decurtazione di 5 punti (cfr. doc. 5 fasc. appellato), che ha determinato l'azzeramento totale del punteggio.
7 motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. CP_1
Con riguardo alla necessità che il provvedimento di revisione della patente di guida sia preceduto dalla preventiva comunicazione all'interessato della variazione del punteggio, la
Suprema Corte ha statuito a più riprese che “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri”(cfr. Cass. 9691/2023; in senso conforme Cass. 13637/2020; Cass.
18174/2016).
La comunicazione della variazione di punteggio, invero, è atto privo di contenuto provvedimentale, di carattere meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione e rappresenta espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa (cfr. Cass. 9270/2018).
Conseguentemente, stante il suo carattere meramente informativo, esso non costituisce requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio, iscrizione che può avvenire, così come previsto dalla circolare del n. 11490 Controparte_1 dell'8/05/2013, anche previa esibizione della stampa del saldo punti (cfr. Cass. 28298/2020).
Resta fermo che, al fine di potersi validamente iscrivere ai corsi di recupero del punteggio, l'interessato non deve aver già esaurito integralmente i punti attribuiti, nel qual caso dovrà comunque sottoposi alla revisione della patente, mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
ai sensi dell'art. 126 bis c. 4, invero, “fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti”.
6.2. Nel caso di specie, ha contestato la sentenza impugnata, osservando Parte_1 che l'art. 6 del DM 29/07/2003 (cfr. doc. 3 fasc. di primo grado) individua la comunicazione della decurtazione dei punti come requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione al corso di recupero.
8 Tale motivo è infondato;
invero, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopracitato, la comunicazione di decurtazione del punteggio non costituisce requisito necessario né ai fini dell'adozione del provvedimento di revisione della patente, né ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero punti.
Sul punto, non rileva il fatto che in base all'art. 6 del DM 29/07/2003 (cfr. doc. 3 fasc. di primo grado) l'iscrizione ai corsi sia preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, tanto più tenuto conto che il citato DM, in quanto norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione dell'art. 126 bis CdS, che è norma primaria.
7. Da ultimo, quanto all'asserita responsabilità dell'Amministrazione per la perdita totale del punteggio, stante le richieste inviate da alla Motorizzazione finalizzate a Parte_1 ottenere l'autorizzazione all'iscrizione al corso di recupero punti e rimaste prive di riscontro
(contestazione richiamata sia in sede di prima udienza che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies Cpc -cfr. verbale udienza del
13/11/2024; verbale udienza del 12/03/2025), si evidenzia che:
- il verbale di contestazione n. 2022/L/43077021, che ha determinato l'esaurimento dei punti, è del 17/03/2022 (cfr. doc. 5 fasc. appellato);
- l'acquisizione dell'esaurimento dei punti all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
è avvenuta in data 25/07/2022, come risulta dal provvedimento impugnato (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado;
doc. 4 fasc. appellato);
- la prima richiesta di autorizzazione all'iscrizione risulta inviata da in data Parte_1
18/10/2022 (cfr. doc. 10 fasc. di primo grado);
- ne deriva che, al tempo dell'invio della prima richiesta di autorizzazione, il punteggio della patente di titolarità del era già esaurito, sicché nessuna responsabilità è Pt_1 ravvisabile in capo all'Amministrazione.
8. Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da e la conseguente Parte_1
conferma della sentenza del Giudice di Pace di NO n. 323/2024 depositata il 29/02/2024.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa) ridotti del 50% con riferimento alla fase decisionale e alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dei caratteri della controversia, delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte, nelle seguenti voci analitiche:
9 fase di studio € 1.701,00;
fase introduttiva € 1.204,00;
fase istruttoria € 903,00;
fase decisionale € 1.453,00; per complessivi € 5.261,00 per compenso, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di NO n. 323/2024 depositata il 29/02/2024;
CONDANNA a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
di NO le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 5.261,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
NO, 9/04/2024.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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