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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/11/2024, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 21/11/2024, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 666 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito su prestazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018 , adiva codesto Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola/o, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Agriservice per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative.
Lamentava che l' , con diverse note del 29.5.2023, lo aveva informato della indebita CP_1
erogazione di euro 6.942,89 a titolo di indennità di disoccupazione 2019, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce per l' accertamento negativo del diritto Parte_1 dell' a ripetere l'indennità di disoccupazione agricola relativa a vari periodi del 2019. CP_1
Nel merito, occorre osservare che l è parte solo formalmente resistente nel presente CP_1 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_1
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' a titolo di DS agricola. CP_1
L' , dal canto suo, non ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato CP_1
il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
Né può ritenersi utilizzabile la documentazione tardivamente introdotta nel giudizio in uno con le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente in data 13.11.2024, quando ormai era spirato il termine di costituzione in giudizio e si era ormai verificata la decadenza dal poter dedurre prove e produrre documenti, sancita dall'art. 416 ult. comma c.p.c., né il tardivo deposito documentale può essere da questo giudice autorizzato dal momento che esso non si basa su eccezioni o difese non già conosciute dall' , né l' , costituendosi in giudizio, aveva offerto quanto CP_1 Controparte_2
meno un principio di prova da integrare con la produzione documentale del 13.11.2024.
La domanda va, sol per questo, accolta, conseguentemente va dichiarato che
[...]
nulla deve all' in forza del provvedimento di indebito impugnato, e di ogni Parte_2 CP_1 atto presupposto e consequenziale e l' va condannato a restituire quanto eventualmente CP_1
trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 04/03/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara che nulla deve all' in forza del provvedimento di Parte_2 CP_1 indebito impugnato, e di ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la CP_1
restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 21/11/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena