Articolo 22 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 maggio 1981
Art. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981