Ordinanza presidenziale 5 ottobre 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Salvatore Mormino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- la Presidenza della Regione IAna; l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione IAna, Dipartimento delle Infrastrutture - Servizio Motorizzazione Civile Area Metropolitana; non costituiti in giudizio;
nei confronti
di: Medio Credito Centrale S.p.a.; Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.a.; entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- della interdittiva antimafia recante prot. n. -OMISSIS- del 03.07.2023 adottata dalla Prefettura di Palermo e comunicata in pari data alla Società;
- ove occorra, del verbale della riunione del 29 giugno 2023 del Gruppo Provinciale Interforze;
- ove occorra di ogni altro atto presupposto e connesso.
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 04.12.2024 con cui il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha disposto la revoca “dell’Autorizzazione all’esercizio della Professione di Trasportatore su strada di merci (A.E.P.)” rilasciata alla Società, nonché la cancellazione della medesima impresa dall’Albo degli Autotrasportatori della provincia di Palermo e dal registro elettronico nazionale;
- ove occorra la nota della Prefettura di Palermo prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2024.
Visti il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Palermo, con la relativa documentazione;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie della difesa erariale e della parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 27 maggio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato e depositato il 29 settembre 2023, la società istante ha impugnato l’informativa interdittiva del 3 luglio 2023 emessa dalla Prefettura di Palermo, nonché il presupposto verbale della riunione del 29 giugno 2023 del Gruppo Provinciale Interforze.
Espone in punto di fatto che:
- svolge, fin dal 1996, l’attività relativa al commercio di macchine ed attrezzature per l’industria e l’artigianato;
- in ragione degli effetti della crisi epidemiologica e della necessità di acquisire nuovi capitali, ha chiesto a Medio Credito Centrale S.p.A. e alla Banca del Mezzogiorno due finanziamenti per complessivi € 4.250.000,00, mediante ammissione al fondo di garanzia statale di cui alla l. n. 662/1996;
- gli istituti bancari hanno quindi inserito la richiesta di rilascio dell’informazione antimafia nella BDNA, da cui è scaturito il provvedimento interdittivo impugnato.
Deduce avverso tale atto le censure di:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 92 COMMA 2 BIS, 2 TER E 2 QUATER DEL D.LGS 159/2011 VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 84 COMMA 4 DEL D.LVO N.159/2011 - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED ILLOGICA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DIFETTO D’ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 NOVEMBRE 1998, N. 559. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24 DELLA L.N.241/90 E DELL’ART.3 D.M N.415/94 ;
3) VIOLAZIONE – FALSA APPLICAZIONE ARTT. 84 E SEGUENTI DEL D.LVO N.159/2011; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Palermo, depositando documentazione.
C. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 24 gennaio 2025, l’odierna istante ha impugnato il provvedimento del 4 dicembre 2024 con cui il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha disposto la revoca “dell’Autorizzazione all’esercizio della Professione di Trasportatore su strada di merci (A.E.P.)”, nonché la cancellazione della medesima impresa dall’Albo degli Autotrasportatori della provincia di Palermo e dal registro elettronico nazionale; censurando anche, “Ove occorra”, la nota della Prefettura di Palermo del 24 ottobre 2024.
Ripercorrendo i tratti essenziali della vicenda contenziosa, ha ulteriormente esposto che il Dipartimento, con nota del 29 maggio 2024, ha preannunciato la cancellazione dall’albo degli autotrasportatori in ragione dell’informativa interdittiva, per il venir meno del “requisito dell’onorabilità” ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d. lgs n. 395/2000; con riscontro da parte della ricorrente.
Avverso il provvedimento di revoca parte ricorrente deduce le censure di:
1) VIOLAZIONE - FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 2, LETT. H BIS), DEL D.LGS N. 395/2000; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 92 COMMA 2 BIS, 2 TER E 2 QUATER DEL D.LGS 159/2011 VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST; VIOLAZIONE ARTICOLO 10 BIS DELLA L.N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 84 COMMA 4 DEL D.LVO N.159/2011; VIOLAZIONE 445 COMMA 1 BIS C.P.P.; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED ILLOGICA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DIFETTO D’ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 NOVEMBRE 1998, N. 559; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24 DELLA L.N.241/90 E DELL’ART.3 D.M N.415/94 .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con il favore delle spese.
D. – Sia il Ministero dell’Interno che la parte ricorrente hanno depositato memorie conclusive.
E. – All’udienza di discussione del giorno 11 marzo 2025 la trattazione della causa è stata rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa sul ricorso per motivi aggiunti, anche con riferimento all’intimato Assessorato regionale.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – promosso avverso l’informativa interdittiva del 3 luglio 2023 emessa dalla Prefettura di Palermo; nonché, avverso il provvedimento del 4 dicembre 2024 con cui l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha disposto la revoca “dell’Autorizzazione all’esercizio della Professione di Trasportatore su strada di merci (A.E.P.)” rilasciata alla società, nonché la cancellazione della medesima impresa dall’Albo degli Autotrasportatori della provincia di Palermo e dal registro elettronico nazionale.
B. – Deve prioritarimante essere esaminato il ricorso introduttivo, il quale non è fondato.
B.1. – Il primo motivo, con cui si assume la presunta violazione delle garanzie partecipative – e, pertanto, l’insussistenza di ragioni che giustificherebbero l’omessa comunicazione di avvio del procedimento – non è fondato.
Deve osservarsi che la Prefettura ha ritenuto, motivatamente, di non avviare il contraddittorio, per le seguenti ragioni: a) la pregnanza del quadro indiziario e l’intensità dei collegamenti con una delle famiglie mafiose di maggiore caratura criminale del territorio; b) l’esigenza di evitare l’erogazione di ingenti risorse (4 milioni di euro), di cui la ricorrente aveva chiesto l’erogazione pur durante la piena efficacia del provvedimento interdittivo (di maggio 2016).
Osserva quindi il Collegio che – come si evince dalla documentazione in atti – la ditta è stata destinataria:
a) di una prima informativa interdittiva del 15 aprile 2009 (menzionata nell’informativa del 3 maggio 2016), che non risulta essere stata impugnata;
b) di un’informativa interdittiva datata 3 maggio 2016, impugnata con ricorso rigettato da questa Sezione con sentenza n. 432/2023, ampiamente citata nell’informativa interdittiva da ultimo impugnata; sentenza confermata dal C.G.A., con articolata motivazione, con sentenza resa in forma semplificata, n. 593 del 18 settembre 2023;
c) di un provvedimento del 9 novembre 2017, di conferma dell’informativa interdittiva di maggio 2016, adottato all’esito di un’istanza di aggiornamento.
La Prefettura ha, pertanto, adeguatamente motivato circa le specifiche esigenze di prevenzione in relazione alla peculiarità della situazione concreta:
- facendo riferimento – come appena chiarito – alle ingenti risorse (4 milioni di euro) di cui era stata chiesta l’erogazione, evidenziando la peculiare posizione della ditta, già destinataria di due informative interdittive, e di un provvedimento di conferma all’esito di un’istanza di aggiornamento;
- ponendo, altresì, l’accento sulla disinvoltura con cui si è mosso il legale rappresentante della ditta ricorrente, il quale – sebbene consapevole dell’efficacia di un’informativa interdittiva – ha comunque richiesto l’erogazione di un’ingente somma di denaro pubblico.
La Prefettura ha, inoltre, fatto riferimento anche all’intensità di rapporti con una delle famiglie mafiose di maggiore caratura criminale di una zona di Palermo.
Si ritiene, pertanto, dimostrato e adeguatamente motivato l’effettivo carattere di urgenza in relazione al peculiare e chiaro quadro fattuale.
Non giovano, sotto tale profilo, i precedenti di questa Sezione invocati dalla parte ricorrente nella memoria di replica, in quanto:
- in un caso (sentenza della Sezione n. 1855/2024), si è dato atto della mancata adeguata esplicitazione, da parte del Prefetto, delle ragioni che in concreto avrebbero comportato un rischio nel protrarsi della situazione esistente; laddove nel caso in esame, come già rilevato, la motivazione è stata adeguatamente esternata, soprattutto con riferimento alla pregressa peculiare situazione in cui si trova la ditta, e all’ingente somma di denaro richiesta omettendo la situazione in cui versava al momento della richiesta (quale ditta interdetta);
- nell’altro caso, veniva in rilievo una fattispecie in cui l’Amministrazione prefettizia aveva adottato una misura con contenuto del tutto differente rispetto a quanto comunicato all’interessato nel preavviso ex art. 92 co. 2 bis , del d. lgs. n. 159/2011 (v. sentenza breve della Sezione n. 131/2025).
Per tali ragioni i precedenti invocati non si attagliano al caso in esame, e il primo motivo va quindi respinto.
B.2. – Anche il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la valutazione del quadro indiziario anche con riferimento alla presunta non attualità dello stesso, non sono fondati.
Deve innanzitutto essere richiamato il consolidato orientamento, anche del Giudice di appello, secondo cui “… la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890; v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione; e, d’altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso in esame osserva il Collegio che, seppure il quadro indiziario sia pressoché quello sotteso alla precedente informativa, è pur vero tuttavia che non risultano neppure sostanziali modifiche che possano fare pensare ad una cesura rispetto al contesto mafioso in cui la Prefettura riscontra la continuità nell’attività della ditta.
In altri termini, la ricorrente – pur dolendosi di una presunta carenza di attualità degli indizi – non indica nuovi elementi che possano fare perdere valore al giudizio prognostico negativo basato su indizi molto seri, e su un quadro pressocchè immutato rispetto alla precedente interdittiva, dal quale in maniera non irragionevole la Prefettura ha desunto l’assenza di qualsiasi accenno di dissociazione da una famiglia mafiosa di Resuttana, con diversi soggetti pregiudicati per reati di mafia (il padre dell’amministratore unico; lo zio; i cugini).
Deve, inoltre, osservarsi che dall’esame dell’informativa interdittiva emergono i seguenti elementi di “attualizzazione”: a) la condanna del 5 marzo 2016 dell’amministratore unico per fatti legati ad una illecita gestione di rifiuti con metodi mafiosi, nel milanese; b) la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello del 2017, che non smentisce l’assodata vicinanza del predetto all’associazione mafiosa, né risulta un suo allontanamento; c) il rilievo di tale figura, condannata per reati non direttamente connessi al contesto mafioso (falsità ideologica in atto pubblico; fatture per operazioni inesistenti), ma che denoterebbero la disinvoltura con cui continua ad omettere che la società è stata più volte destinataria di interdittive, tra cui l’ultima mai sospesa; d) l’assenza di una presa di distanza dagli interessi della famiglia mafiosa di appartenenza, caratterizzata da una struttura clanica; e) l’uso dei locali della società ricorrente confermato anche dalla su citata sentenza di assoluzione, posti a disposizione dell’amministratore di fatto di un’impresa a carico del quale è stata confermata in appello la condanna per il reato di turbativa degli incanti.
Rileva ulteriormente il Collegio che, dall’esame del verbale del 29 giugno 2023 del Gruppo Interforze, viene confermata la continuità, e si fa riferimento al legame con una ditta di trasporti avente rapporti con società riconducibili ad una nota famiglia mafiosa, che risulta essere proseguito da gennaio 2021 al quarto trimestre 2022; e che la sentenza di appello – alla quale si è fatto riferimento anche nella su citata sentenza n. 432/2023 della Sezione – comunque conferma i contatti dell’amministratore con soggetti pregiudicati, e il suo ruolo di mediatore anche con l’utilizzo dei locali della stessa ditta ricorrente.
Va, pertanto, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “… è ferma nell’affermare che l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688).
C. – Anche il ricorso per motivi aggiunti non è fondato.
C.1. – Il primo motivo non è fondato.
Con tale censura la parte ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che la norma applicata – l’art. 5, co. 2, lett. h bis ), del d. lgs. n. 395/2000 – dovrebbe intendersi riferita solo ad informative interdittive divenute inoppugnabili; sicché, nel caso in esame, l’Assessorato avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio sull’informativa interdittiva.
La prospettazione non persuade.
Si ritiene, a tal fine, necessario riportare la suddetta disposizione, di cui l’intimato Assessorato regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha fatto applicazione, la quale stabilisce che:
“2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che : (…omissis…)
h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ”.
Va, quindi, richiamata la giurisprudenza del giudice di appello, secondo cui “… con riferimento alle imprese esercenti l’attività di autotrasporto ed al carattere vincolante del provvedimento interdittivo nei riguardi della revoca del titolo autorizzatorio, non può farsi a meno di citare Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2962 dell’11 maggio 2020, con la quale è stato evidenziato quanto segue:
“Innanzitutto è opportuno ricordare che il provvedimento di interdizione antimafia ha comportato, in via conseguenziale, la perdita del requisito dell'onorabilità necessario per la titolarità dell'autorizzazione: l'art. 29 bis, comma 1, del d.l. n. 133/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 164/2014 ha previsto che "Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni (n.d.r. relativo ai requisiti di onorabilità) è aggiunta, in fine, la lettera h-bis. Per effetto di tale modifica "Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che: ...."h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.-OMISSIS- e successive modificazioni". La perdita del requisito dell'onorabilità discende, quindi, da una norma dell'ordinamento nazionale ed il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è consequenziale al provvedimento di interdizione antimafia. Quanto alla perdurante efficacia delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 395/2000 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1071/2009, è sufficiente rilevare che il legislatore italiano è intervenuto in materia con la norma dell'art. 11 comma 6-bis del d.l. n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012 secondo cui "Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011": ne consegue che le disposizioni del decreto legislativo n. 395/2000, conformi al regolamento, come nel caso di specie, rivivono per effetto del rinvio operato da tale d.l. poi convertito in legge” .
(…omissis…)
29.1 - Per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale relativa alle prime due questioni dedotte nelle brevi note del 23 aprile 2020, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre il rinvio ex art. 267 TFUE, in quanto il regolamento CE 1071/2009 all'art. 6, par. 1 dispone che "gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro".
29.2 - Tale disposizione, quindi, rimanda agli Stati membri la determinazione delle condizioni che le imprese devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all'art. 3 par. 1 lett. b) del regolamento stesso, con la conseguenza che ciascuno Stato membro dispone del potere di stabilire i presupposti per l’individuazione dei requisiti di onorabilità tenuto conto delle esigenze nazionali.
Tale interpretazione trova chiara conferma nella successiva disposizione, contenuta nello stesso art. 6, comma 1 (secondo cui "Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:"): da essa si evince che la disciplina europea si limita a stabilire le condizioni minime, confermando, quindi, l’esistenza del potere di ciascuno Stato membro di disciplinare la materia, nel rispetto di quella europea.
29.3 - La normativa nazionale già prevedeva come ostativa al possesso del requisito dell’onorabilità la sottoposizione a misure di prevenzione (art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 395/2000): a seguito dell’introduzione della lett. h-bis all'art. 5, recata dal d.l. n. 133/2014 convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è stato esteso tale regime anche all'informazione interdittiva antimafia - avente anch’essa finalità di prevenzione - tenuto conto delle già rappresentate esigenze di ordine pubblico di contrasto della criminalità organizzata, non soltanto nel settore relativo ai rapporti tra lo Stato e le imprese, ma anche nel libero mercato” …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 7180).
Deve, peraltro, rilevarsi che la norma statale non fa alcun riferimento alla necessaria inoppugnabilità del provvedimento prefettizio, come del resto è nella logica del sistema dell’informativa antimafia, la cui anticipazione sul piano amministrativo della soglia di prevenzione comporta l’effetto interdittivo con l’adozione dell’informazione, a meno che la stessa non sia impugnata e sospesa (o annullata): pertanto, sotto un profilo formale, e in presenza di un univoco dettato legislativo, l’operato dell’Assessorato si presenta corretto e doveroso nel fare puntuale applicazione della norma.
Inoltre, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione, non vi è spazio per l’invocata interpretazione costituzionalmente orientata: come statuito dal Giudice delle Leggi con riferimento a tali disposizioni, le stesse “ delineano un meccanismo automatico di perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di un bilanciamento in astratto effettuato dal legislatore, che ha imposto un'attività rigidamente vincolata all'amministrazione ” (Corte Costituzionale, 17 luglio 2018, n. 161).
C.2. – Il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di invalidità derivata, non è fondato.
Al riguardo è sufficiente rilevare che dalla reiezione delle censure mosse avverso l’informativa interdittiva consegue, de plano , la reiezione della dedotta illegittimità derivata avverso il provvedimento regionale.
D. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso – come integrato dai motivi aggiunti – in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
E. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo in favore della resistente Amministrazione statale, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta; nulla deve, invece, statuirsi con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura di Palermo, quantificandole in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.