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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini ConSIliere dott. Lorenzo Orsenigo ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2715/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIALE SABOTINO 19/2, MILANO presso lo studio dell'avv.
GERMANO MARGIOTTA che li rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 C.F._3
EUROPA N. 12, MILANO preso lo studio dell'avv. IU AE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 19 Per PARTI APPELLANTI
Voglia Codesta Onorevole Corte, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta, in par- ziale riforma della sentenza 6 luglio 2023, n. 6583, depositata il 31 luglio 2023, emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in Materia di Impresa, collegio composto dai Giudici Alessandra Dal Moro (Presidente), Amina Simonetti (Giudice) e Daniela Marconi
(Giudice relatore), a decisione del processo iscritto al ruolo 28035/2020
a. In via principale
Rilevato:
1. che in data 18 ottobre 2019 si è, inter alia, impegnato a corrispondere CP_1
l'importo complessivo di euro 200.000,00, in favore dei SI.ri e in Parte_1 Parte_2
quindici rate mensili di euro 10.000,00, a decorrere dal mese di gennaio del 2020 e una rata di euro 50.000,00 da versarsi entro e non oltre 18 mesi a far data dal 18 ottobre 2019;
2. che è decaduto dal beneficio del termine concesso a margine del contratto CP_1
del 18 ottobre 2019;
3. che è gravemente inadempiente al contratto stipulato il 18 ottobre 2019, CP_1
Per l'effetto, condanni al pagamento in favore della SInora CP_1 Parte_2 dell'importo di euro 195.000,00 oltre interessi di legge o, in ogni caso, lo condanni al pagamento della somma, ancorché minore, ritenuta di giustizia, respinte, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni avversarie.
b. In via subordinata
Rilevato:
1. che in data 18 ottobre 2019 si è, inter alia, impegnato a corrispondere CP_1
l'importo complessivo di euro 200.000,00, in favore dei SI.ri e in Parte_2 Parte_1
quindici rate mensili di euro 10.000,00, a decorrere dal mese di gennaio del 2020 e una rata di euro 50.000,00 da versarsi entro e non oltre 18 mesi a far data dal 18 ottobre 2019;
2. che è gravemente inadempiente al contratto stipulato il 18 ottobre 2019, CP_1
Per l'effetto, condanni al pagamento in favore della SInora del CP_1 Parte_2
prezzo secondo i termini previsti dal contratto stipulato il giorno 18 ottobre 2019, respinte, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni avversarie.
c. Spese processuali
pagina 2 di 19 Condanni al pagamento delle spese processuali, come per legge, di entrambi i CP_1
giudizi.
7. Istanze istruttorie
a. Testimonianza
i. , , via Golfo Aranci, 19 Elmas (CA) Tes_1 Tes_2
1. «Vero che nel periodo di aprile 2020, il SI. ha inviato alla sua utenza CP_1
whatsapp il messaggio il cui contenuto Le viene rammostrato sotto il documento 11 prodotto dai SI.ri ?»; Parte_3
2. «Vero che la fotografia allegata al messaggio di cui al documento 11, corrisponde al documento 3 prodotto dai SI.ri ?»; Parte_3
3. «Vero che il SI. , nel corso del 2020, Le ha dichiarato di aver acquisito il 95% del CP_1
capitale sociale in Triz Oil?»;
4. «Vero che il SI. , nel corso del 2020, Le ha dichiarato di aver acquisito le quote in CP_1
Triz Oil da parte dei SI.ri ?»; Parte_3
5. Vero che nel corso dell'assemblea ordinaria di Triz oil del 6 luglio 2018, il socio
[...]
ha precisato, correggendo e sottoscrivendo il relativo foglio presenze, di es-sere Parte_1 titolare dell'1% del capi-tale sociale di Triz Oil»;
6. «Vero che in quell'occasione il socio Le ha consegnato, chiedendo che venisse Parte_1 verbalizzato, l'atto di cessione notificato all'amministratore dell'epoca nonché la visura del registro di commercio con annotazione dell'intervenuta cessione»;
7. «Vero che il verbale prodotto dalla difesa sub doc. 4 è stato da lei sottoscritto». CP_1
ii. , piazza Carrobiolo, 5 Monza (MB) Tes_3 Tes_4
8 «Vero che nell'ottobre 2019, precisamente il giorno 17 ottobre 2019, Le è stato conferito un mandato dai SI.ri avente ad oggetto la vendita delle loro partecipa-zioni nella Parte_3
società di diritto » Parte_4
9 «Vero che Lei ai tempi in cui Le è stato conferito il mandato di cui al punto precedente conosceva il SI. ?» CP_1
10 «Vero che, in data 18 ottobre 2019 si è recato nello studio professionale dell'avvocato
per negoziare, per conto dei SI.ri , la vendita delle loro partecipa-zioni in CP_1 Parte_3 favore di quest'ultimo?»;
pagina 3 di 19 11 «Vero che il SI. ha manifestato interesse all'acquisizione delle partecipazioni dei CP_1
SI.ri »; Persona_1
12 «Vero che il SI. Le ha chiesto rassicurazioni per la vendita delle partecipazioni, in CP_1
particolare, che Le fosse conferito una mandato con i poteri necessari per la stipula-zione dell'accordo?»;
13 «Vero che tra le condizioni essenziali dell'accordo di vendita delle partecipazioni in Triz Oil da parte dei SI.ri in favore del SI. , quest'ultimo ha preteso l'efficacia Parte_3 CP_1
immediata della vendita ed al contempo la possibilità di un pagamento rateizzato del prezzo concordato?»;
14 «Vero che Lei, a fronte della richiesta di cui al punto precedente, ha preteso che il pagamento della partecipazione avvenisse immediatamente alla sottoscrizione della vendita?»;
15 «Vero che la negoziazione dei termini di pagamento del prezzo di euro 200.000 delle partecipazioni dei SI.ri in Triz Oil in favore del SI. si è conclusa con il Parte_3 CP_1
seguente termine dilatorio: euro 150.000, in 15 rate mensili da euro 10.000 al mese a decorrere dal 31 gennaio 2020, ed euro 50.000 a saldo entro e non oltre il 18 aprile 2021?»;
16 «Vero che Lei è stato autorizzato dai SI.ri a negoziare il prezzo e i ter-mini Parte_3
di cui al punto precedente?».
Salvis iuribus.
Per PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello adita, respinte le domande avversarie, accogliere le seguenti conclusioni:
Pt_ In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto dai SInori ed , Parte_1
perché inammissibile e infondato per i motivi in atti, con conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti alle spese del grado d'appello.
In subordine, in via di appello incidentale condizionato: solo per il denegato caso di accoglimento dell'appello avversario e in parziale riforma della sentenza di primo grado, così giudicare: In via preliminare di rito: 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c.p.c., dell'art. 4, secondo comma della
L. 218/95 e dell'art. 29 dello Statuto della e, per l'effetto, non essendovi altro Parte_4
pagina 4 di 19 giudice italiano che possa essere indicato competente per territorio, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Adbijan, sezione di Aboisso, in Costa d'Avorio e, occorrendo, la carenza di giurisdizione del giudice italiano. 2) Dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità e/o la nullità delle domande svolte dal SInor ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Parte_1
100 e 163 n. 3 c.p.c. In subordine nel merito: 1) In via principale, respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate degli attori nei confronti del convenuto, per le ragioni in atti;
2) In via riconvenzionale pronunciare la risoluzione del contratto 18.10.2019 ai
Pt_ sensi dell'art. 1479 e 1480 c.c. per fatto e colpa dei SInori ed e condannarli al Parte_1
risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità. Firmato Da: IU AE
Emesso Da: QUALIFICATA 2 Serial#: 1652a58 3) Sempre in via CP_2
riconvenzionale, in subordine o in alternativa alla domanda sub n. 2, pronunciare la risoluzione del contratto 18.10.2019 ex art. 1467 c.c., con declaratoria di caducazione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni caso: Condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello avverso una sentenza del Tribunale di Parte_5 Parte_2
Milano sez. specializzata in materia di impresa con la quale: i) sono state rigettate le domande, da essi proposte nei confronti del convenuto , dirette ottenere CP_1
l'accertamento del trasferimento in favore del convenuto, in forza di un contratto del
18/10/2019, della proprietà delle partecipazioni sociali da essi detenute in Parte_4
nonché la condanna del medesimo al pagamento della somma di euro 195.000,00; ii) è stata respinta la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, diretta ad ottenere la risoluzione del suddetto contratto ex artt. 1476 e 1480 c.c. ovvero la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., con condanna degli attori al risarcimento del danno;
iii) sono stati condannati gli attori al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto.
pagina 5 di 19 Vicende processuali
1) e , titolari rispettivamente dell'1% e del 39% del capitale sociale Parte_5 Parte_2 della – società di diritto ivoriano occupantesi della produzione e del commercio Parte_4 dell'olio di palma – citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (già CP_1
titolare di una quota del 37% del capitale di detta società), esponendo quanto segue:
- che in data 18/10/2019 gli attori, tramite il loro procuratore (figlio di Persona_2 Pt_2
), avevano stipulato con il un contratto al fine di cedere le loro partecipazioni
[...] CP_1 societarie al prezzo di complessivi euro 200.000,00, “da pagarsi quanto a € 50.000,00
(cinquantamila) entro e non oltre 18 mesi e quanto al residuo di € 150.000,00
(centocinquantamila) ad € 10.000,00 mese a partire dal 31 gennaio 2020”;
- che nel contratto era stato altresì previsto il conferimento a CP_1 dell'autorizzazione ad alienare il complesso aziendale della società. D'altro canto, lo Tes_3 si impegnava a procurargli la delega per l'assemblea straordinaria di Triz Oil da convocare per l'autorizzazione alla suddetta vendita e per la messa in liquidazione della società;
- che il convenuto era tuttavia rimasto inadempiente, omettendo di provvedere al pagamento delle rate del prezzo pattuite: tale circostanza aveva impedito il perfezionarsi sia della cessione delle quote sia della vendita del compendio aziendale, nonché la messa in liquidazione della società, per la quale i cedenti avevano peraltro conferito la delega al il CP_1
22/10/2019;
- che il predetto contratto dell'ottobre 2019 doveva essere qualificato come un contratto di compravendita, con effetti immediatamente traslativi della proprietà delle quote in favore dell'acquirente o, quanto meno, come un contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali, fonte dell'obbligo per le parti di addivenire alla stipula del definitivo;
- che, in ogni caso, quale che fosse la qualificazione del contratto, il diritto dei venditori ad ottenere il pagamento del prezzo sarebbe sorto a partire dal gennaio 2020 (quando era fissata la scadenza della prima rata del prezzo), trattandosi di un effetto del negozio non condizionato né dal trasferimento della titolarità delle quote né dalla vendita dell'assetto aziendale.
pagina 6 di 19 Conclusivamente, la difesa attorea chiedeva accertarsi e dichiararsi l'avvenuto trasferimento della titolarità delle quote in forza del contratto o, in subordine, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che avesse gli effetti del contratto definitivo non concluso.
In ogni caso, parte attrice domandava la condanna di al pagamento del prezzo CP_1
Pt_ di euro 195.000,00 in favore della SI.ra , da disporsi con ordinanza ex art. 186ter c.p.c.:
, infatti, a fronte dell'esistenza di reciproci rapporti di dare-avere con il Parte_1
convenuto, aveva espresso la propria intenzione di rinunciare alla parte del prezzo spettantegli per la vendita della sua quota dell'1%, pari ad euro 5.000,00.
1.1) Si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Milano, sulla base della previsione di cui all'art. 23 c.p.c., che devolve la cognizione delle cause tra i soci al giudice del luogo in cui si trova la sede della società, che, nel caso della Triz Oil, era situata in Costa d'Avorio. Inoltre, a fronte dell'ubicazione estera della sede sociale, il disposto della suddetta disposizione avrebbe determinato altresì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto nessun Tribunale della Repubblica poteva ritenersi competente a conoscere della causa. In tal senso rilevava peraltro anche l'art. 29 dello statuto della società, che eleggeva il Tribunale del luogo della sede sociale quale foro competente a conoscere di tutte le cause fra i soci, così derogando alla giurisdizione italiana ex art. 4, comma 2, L. 218/1995.
Ancora in via preliminare, il convenuto deduceva l'inammissibilità della domanda proposta dal SI. per difetto di interesse ad agire in relazione al richiesto accertamento del Parte_1
trasferimento della proprietà delle quote sociali, stante la rinuncia al pagamento del prezzo.
Con riguardo al merito delle domande avversarie, ne contestava il fondamento CP_1
sulla base delle seguenti argomentazioni:
- era titolare solo della minore quota del 10% del capitale sociale di Parte_2 Parte_4
ciò in quanto, in data 25 novembre 2016, (originariamente titolare del 30% del Parte_1
capitale sociale) le aveva trasferito la quasi totalità della sua partecipazione (29%) in forza di una cessione che, tuttavia, non era mai stata resa opponibile ai terzi mediante la pubblicità richiesta nello Stato della Costa d'Avorio: nel registro delle imprese, infatti, il Parte_1
risultava ancora titolare di una partecipazione sociale del 30%;
Pt_
- di conseguenza, le domande attoree mancavano di fondamento, posto che la SI.ra non avrebbe potuto trasferire una partecipazione di cui non era proprietaria e che il si Parte_1
pagina 7 di 19 era impegnato a vendere solo una quota dell'1% (corrispondente ad 1/30 della quota di cui risultava effettivamente titolare): pertanto, in applicazione degli artt. 1479 e 1480 c.c., doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto dell'ottobre 2019, posto che il non avrebbe CP_1 mai inteso acquistare una quota di minoranza (complessivamente pari all'11%) che, sommata a quella di cui era già proprietario (37%), non gli consentiva di disporre di una posizione di maggioranza nell'assemblea dei soci;
- in ogni caso, il contratto del 18 ottobre 2019, inserendosi nell'ambito di un progetto finalizzato alla cessione a terzi dell'intera azienda della società, doveva ritenersi sospensivamente condizionato al reperimento di un acquirente dell'azienda e alla formalizzazione della relativa vendita, previa autorizzazione da parte dell'assemblea;
- non essendosi la suddetta condizione realizzata, il contratto doveva ritenersi inefficace, con conseguente ineSIibilità della prestazione del pagamento del prezzo cui il si era CP_1
obbligato;
- peraltro, il fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Abidjan Parte_4
del 31 marzo 2021, aveva reso la prestazione di pagamento del prezzo eccessivamente onerosa, con conseguente diritto del di ottenerne la risoluzione ex art. 1467 c.c. CP_1
2) Disattesa l'istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. richiesta dagli attori, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6583/2023 pubblicata il 31 luglio
2023, così decideva:
1) accertata la definitiva inefficacia del contratto preliminare di cessione di quote sociali oggetto di causa, rigetta tutte le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti del convenuto;
CP_1
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti CP_1
degli attori e;
Parte_1 Parte_2
3) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che liquida in € 14.000 per compenso oltre al 15% per spese generali da distrarsi a favore del difensore del convenuto dichiaratosi antistatario.
2.1) Anzitutto, il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari svolte dal convenuto;
in particolare:
- doveva ritenersi sussistente la giurisdizione italiana a fronte del disposto di cui all'art. 3 della
L. 218/1998, che riconosce la giurisdizione del giudice italiano se, come in questo caso, il pagina 8 di 19 convenuto è domiciliato o residente in Italia. Alcuna deroga convenzionale poteva invece essere desunta dall'art. 29 dello statuto della società, posto che la controversia non aveva ad oggetto “il rapporto fra i soci della Triz Oil derivante dal contratto sociale ma il diverso rapporto giuridico tra promittenti venditori e promissario acquirente scaturito dal contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali della Triz Oil” (sentenza di primo grado, p.
8);
- per le stesse ragioni, doveva ritenersi parimenti infondata l'eccezione di incompetenza sollevata con riferimento all'art. 23 c.p.c., disposizione che riguarda le controversie tra i soci aventi causa dal contratto sociale, tale non essendo quella oggetto del presente giudizio;
- priva di fondamento era altresì l'eccezione di inammissibilità della domanda del per Parte_1 carenza di interesse ad agire: “a prescindere dalla rinuncia a far valere la pretesa di pagamento del prezzo di vendita, a fronte della contestazione del convenuto di essere tenuto ad acquistare la titolarità della quota sociale oggetto del contratto, persiste l'interesse dell'attore all'accertamento della permanenza o meno nel suo patrimonio del bene di cui ha disposto con l'accordo oggetto della disputa” (ibidem, p. 8).
2.2) Avuto successivo riguardo al merito delle domande attoree, il Tribunale rilevava:
- che dal testo dell'accordo del 18/10/2019 emergeva la comune volontà delle parti di concludere un contratto preliminare di cessione della partecipazione nella titolarità degli attori, pari complessivamente al 40% del capitale sociale1;
- che se, come ritenuto dagli attori, l'effetto traslativo della proprietà fosse immediatamente seguito alla sottoscrizione dell'accordo, sarebbe divenuto subito titolare della CP_1
partecipazione del 40% e non avrebbe avuto la necessità di acquisire la loro delega a votare all'assemblea per l'autorizzazione a vendere l'azienda e per la messa in liquidazione della società;
- che nello stesso senso deponeva la condotta tenuta dagli attori subito dopo la sottoscrizione dell'accordo: il riferimento era, in particolare, all'assemblea del 12 agosto 2020, cui Pt_1 1 Al riguardo, il Tribunale osservava che le parti si erano limitate, infatti, “ad assumere “l'impegno a cedere e vendere” la quota del 40% del capitale sociale della Triz Oil di cui gli attori sono “complessivamente proprietari” senza in alcun modo specificare le singole quote appartenenti a ciascuno dettando, poi, “nell'attesa della formalizzazione del contratto di vendita” un'articolata disciplina dei loro rapporti che investe non solo l'esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione ma anche la sorte dell'azienda sociale. […] In attesa della formalizzazione della vendita sono previsti, infatti, la concessione a da parte del procuratore degli attori CP_1 dell'autorizzazione a cedere terzi l'azienda ed i beni costituenti il patrimonio della target ed il rilascio della delega alla partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società che hanno senso logico Pt_ solo, se nel frattempo, e conservano la qualità di soci.” (sentenza di primo grado, p. 10)” Parte_5 pagina 9 di 19 e avevano partecipato e votato come soci titolari rispettivamente del 39% Parte_1 Parte_2
e dell'1% del capitale sociale;
- che la cessione della partecipazione sociale si inseriva in un regolamento negoziale più complesso, comprendente altresì la vendita dell'asset aziendale durante la decorrenza dei termini di pagamento delle rate del prezzo e in attesa della formalizzazione della vendita delle partecipazioni (operazione, peraltro, per la quale non era stato indicato alcun termine): “si desume, così, dal testo contrattuale e, in particolare, da come sono congegnati i tempi di pagamento del prezzo e dalla mancata indicazione del termine per la conclusione del contratto definitivo di cessione, che il perfezionamento dell'effetto traslativo della quota sociale “presupponeva” cioè aveva quale condizione implicita la vendita del complesso aziendale da concludersi nell'immediatezza della sottoscrizione dell'impegno come si desume dalla brevità del termine previsto per il rilascio della delega per l'assemblea di autorizzazione alla vendita dell'azienda da effettuarsi “entro 8 giorni”” (sentenza di primo grado, p. 11);
- che la suddetta circostanza, peraltro, avrebbe trovato conferma in una lettera del 3 aprile
2020 trasmessa a da (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta): Tes_3 CP_1
in quella sede, il convenuto, sollecitato al pagamento delle rate del prezzo già scadute, aveva prospettato proprio il legame tra l'acquisto della partecipazione sociale e la vendita a terzi del complesso aziendale della società – circostanza, questa, mai contestata dalla difesa attorea;
- che, a fronte di quanto sopra, doveva ritenersi che il ritiro dall'affare del terzo acquirente con cui aveva avviato una trattativa all'epoca della conclusione dell'accordo avesse CP_1
determinato il tramontare di ogni possibilità che il negozio preliminare acquistasse efficacia;
che tale situazione si era, peraltro, cristallizzata per effetto della dichiarazione di fallimento della società ivoriana, evenienza che aveva “sottratto alle parti qualsiasi possibilità di disporre dell'azienda della target così da determinare la definitiva inefficacia del contratto preliminare di cessione delle quote sociali posto dagli attori a fondamento delle proprie pretese”
(sentenza di primo grado, p. 12);
- che, in definitiva, il contratto preliminare doveva ritenersi inefficace e, conseguentemente, sia le domande attoree finalizzate ad ottenerne l'adempimento sia la domanda riconvenzionale volta ad ottenerne la risoluzione dovevano essere integralmente rigettate.
3) Avverso tale sentenza hanno proposto appello i SIg. e Parte_1 Parte_2
concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna di al CP_1
pagina 10 di 19 pagamento in favore di della somma di € 195.000,00 o della diversa somma Parte_2
ritenuta di giustizia. In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato le istanze di prova per testi ed interrogatorio formale già articolate in primo grado e non ammesse.
3.1) Gli appellanti, in particolare, dopo aver chiarito la loro intenzione di non rinnovare la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle partecipazioni sociali né la domanda subordinata di richiesta di sentenza che ne trasferisse la proprietà ex art. 2932 c.c.
e di non contestare la qualificazione dell'accordo del 18/10/2019 come contratto preliminare di compravendita di partecipazioni societarie, hanno incentrato la loro impugnazione su un articolato motivo di appello con il quale, posto che l'esistenza della presupposizione (in tesi, mai eccepita dalla controparte) sarebbe stata irritualmente rilevata ex officio dal giudice, hanno censurato la ricostruzione del fatto e l'interpretazione del contratto preliminare, avendolo il giudice erroneamente ritenuto sottoposto a condizione sospensiva inespressa.
4) Costituendosi in giudizio l'appellato , premesso che gli appellanti avevano CP_1
riproposto solo due delle sette domande contro di esso avanzate (in via gradata o alternativa) in primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., e contestando la fondatezza del gravame avversario, ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
In via di appello incidentale condizionato, : CP_1
- ha censurato la parte della sentenza che ha disatteso l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire in capo al Tribulato;
- ha impugnato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, in tesi respinta con una motivazione superficiale e, comunque, erronea;
- ha riproposto la domanda di risoluzione del contratto ex artt. 1479 e 1480 c.c. e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, entrambe rimaste assorbite dall'accertamento dell'inefficacia del contratto preliminare.
5) All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 7/2/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12/2/2025, con assegnazione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 11 di 19 Motivi della decisione
6) Vanno, anzitutto, esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dall'appellato ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Tali eccezioni, peraltro non riproposte dall'appellato in sede di precisazione delle conclusioni, non meritano accoglimento.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., va rilevato che il motivo di impugnazione svolto dall'appellante risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza sia la sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., la stessa deve ritenersi superata sin dal momento in cui è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., così dando corso ordinario al giudizio.
6.1) Ancora, in via preliminare, la Corte non ravvisa l'opportunità di riaprire la fase istruttoria ammettendo la prova per interrogatorio formale e per testi sulla capitolazione articolata dall'odierna parte appellante nella seconda memoria istruttoria e rinnovata in questa sede, potendo la causa essere decisa sulla base della documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado.
In ogni caso, la capitolazione, nelle modalità in cui è stata formulata, appare inidonea ad apportare elementi utili ai fini della decisione della causa, risultando in parte irrilevante (capp.
3-6, 9, 11 e 12), in parte relativa a circostanze munite di riscontro documentale (capp. 1, 2, 7,
8, 15 e 16) e in parte valutativa in quanto vertente su valutazioni non demandabili a testimoni
(capp. 10, 13 e 14).
7) Tanto premesso, ad avviso della Corte, l'appello principale è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per le argomentazioni di seguito esposte.
7.1) Va, anzitutto, richiamato che la parte appellante, dopo aver dato atto dell'intenzione di limitare le proprie contestazioni alla ritenuta presenza nel preliminare di una condizione sospensiva inespressa, si duole anzitutto della violazione degli artt. 1362 e s.s. c.c. nella pagina 12 di 19 misura in cui il Tribunale, nell'interpretare il contratto, non avrebbe colto l'essenza del negozio e della comune intenzione delle parti, chiaramente risultante dai documenti di causa.
In particolare, ad avviso della difesa di parte appellante:
- se le parti avessero effettivamente voluto dedurre in contratto una condizione sospensiva inespressa “non avrebbero senz'altro programmato che la condizione (cioè vendita dei beni aziendali) si avverasse in pochissime settimane”: nello specifico, osserva la difesa che “i primi ratei di pagamento sarebbero scaduti poche settimane dopo (31.01.2020) la stipulazione del
Contratto (18.10.2019), ergo, sarebbe stato un termine troppo ristretto rispetto alle gravose operazioni di alienazione di tutto il complesso aziendale, collocato, peraltro, in Costa
d'Avorio”. In ogni caso, “se, come affermato da giudice, l'effetto traslativo e il pagamento del prezzo presupponeva «la vendita del complesso aziendale da concludersi nell'immediatezza della sottoscrizione dell'impegno» […], i venditori non avrebbero certo concesso un piano dilatorio di quasi due anni” (atto di appello, pp. 13-14);
- per quanto concerne il contenuto della lettera del 6 aprile 2020 valorizzata dal giudice di primo grado, non vi sarebbe alcuna prova delle difficoltà finanziarie della società ivoriana, non avendo la controparte prodotto un bilancio o altra documentazione utile a darvi riscontro;
- dal compendio probatorio acquisito, poi, non sarebbe dato evincere alcun riscontro dell'esistenza di una trattativa per l'alienazione dell'azienda tra il 2019 ed il 2020 né del fatto che i venditori ne fossero a conoscenza. Al contrario, vi sarebbe in atti la prova “del programma del SI. , della sua volontà – risalente a dopo la stipulazione del Contratto, a CP_1
dopo i primi solleciti ricevuti dal SI. , a dopo la scadenza dei primi ratei di pagamento Tes_3
– di andare avanti con Triz Oil, di gestire, in proprio, l'impianto. Per farlo, egli aveva bisogno di controllare l'assemblea straordinaria della società (i tre quarti del capitale sociale) e non poteva prescindere dalle quote degli Attori (il 40%)” (ibidem, p. 12).
7.2) In secondo luogo, gli appellanti lamentano un'erronea applicazione dell'istituto della presupposizione, in violazione degli artt. 1362 e ss., 1374 e 1467 c.c.: in tesi, la stessa dovrebbe avere ad oggetto un evento obiettivo, ossia una situazione di fatto la cui verificazione od il cui venir meno sia del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà delle parti. Tale non potrebbe ritenersi la vendita del complesso aziendale della società ivoriana che, al più, sarebbe stata oggetto di una condizione meramente potestativa, trattandosi di un pagina 13 di 19 affare pacificamente affidato al e da lui seguito, di cui le parti non avevano specificato in CP_1
contratto né i termini né le condizioni.
In ogni caso, il giudice sarebbe incorso nella violazione dell'art. 167, comma 2 c.p.c., avendo rilevato la presupposizione ex officio: un simile modus operandi sarebbe illegittimo, costituendo la stessa un'eccezione in senso proprio (in quanto affermazione di un fatto costitutivo e impeditivo del diritto dedotto in giudizio) e, come tale, rilevabile, a pena di decadenza, solo dalla parte interessata.
8) Tali argomentazioni sono del tutto infondate.
8.1) Occorre, anzitutto, compiere talune precisazioni preliminari che assumono rilievo ai fini non soltanto della delimitazione dell'odierno thema decidendum ma anche della valutazione della fondatezza dell'impugnazione.
Al riguardo, va richiamato che gli appellanti non hanno svolto alcuna censura in ordine alla qualificazione dell'accordo sottoscritto con quale contratto preliminare, non CP_1 avendo coltivato le argomentazioni difensive svolte in primo grado circa l'efficacia immediatamente traslativa della proprietà delle quote societarie che ne costituivano oggetto.
Peraltro, non solo non è stata rinnovata né la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà delle partecipazioni societarie in capo a , ma, CP_1
soprattutto, non è stata riproposta la (subordinata) domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
In definitiva, nel presente grado di giudizio gli appellanti insistono soltanto per la condanna di al pagamento, in favore della sola , del prezzo delle quote CP_1 Parte_2 convenuto nel contratto preliminare dell'ottobre 2019, quantificato nell'importo di € 195.000,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Tale circostanza è tutt'altro che trascurabile.
Come noto, la stipula di un contratto preliminare determina l'insorgere in capo alle parti di effetti di natura obbligatoria, discendendone l'obbligo per entrambe le stipulanti di addivenire alla stipula del contratto definitivo, da cui derivano soltanto gli effetti “sostanziali” che modificano la realtà giuridica (nel caso della compravendita, il trasferimento della proprietà del bene dietro il pagamento di un prezzo).
Ne consegue che, di per sé, la semplice efficacia del contratto preliminare sottoscritto dalle parti in causa, in assenza del trasferimento delle quote, non potrebbe giustificare la pretesa pagina 14 di 19 delle parti appellanti di conseguire il pagamento del prezzo per la cessione delle quote che non si è verificata (stante la pacifica mancata conclusione del contratto definitivo) e per la quale non viene nemmeno chiesta la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., potendo discendere, da detto preliminare, soltanto l'obbligo di stipulare il contratto definitivo di cessione delle quote alla quale ricollegare l'obbligazione corrispettiva di pagamento del prezzo: ciò implica che, incontestata la qualificazione giuridica dell'accordo stipulato dalle parti come preliminare di compravendita, in assenza della richiesta di una sentenza ex art. 2932 c.c. che dispieghi gli effetti del contratto definitivo non concluso (id est: il trasferimento di proprietà delle quote sociali e il conseguente obbligo di di pagamento del CP_1
prezzo), la domanda di condanna che gli appellanti e hanno Parte_1 Parte_2
rinnovato in appello si risolve in una pretesa di pagamento del tutto priva di causa;
addirittura, un simile contegno potrebbe persino denotare la rinuncia degli appellanti a finalizzare la vendita delle quote sociali dai medesimi detenute.
8.2) Sebbene tali rilievi appaiano di per sé sufficienti ai fini della valutazione di infondatezza del gravame, la Corte rileva ad abundantiam la correttezza della valutazione compiuta dal
Tribunale, potendosi ritenere che l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti fosse stata sospensivamente condizionata alla vendita degli asset aziendali, pacificamente non realizzatasi.
Anzitutto, non pare fondata la doglianza degli appellanti secondo cui detta questione fosse estranea al contraddittorio delle parti.
Va, invero, considerato che , costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva CP_1 dedotto “che l'accordo del 18.10.2019 era funzionalmente collegato alla realizzazione del progetto di cessione a terzi dell'intera azienda di proprietà della (comparsa di Parte_4
primo grado, p. 11); che, del resto, gli stessi appellanti, nel proprio atto di appello, hanno esposto che nel giudizio di primo grado aveva in subordine “rilevato CP_1
l'ineSIibilità della prestazione per non essersi avverata la condizione dedotta, cioè la realizzazione del progetto di cessione a terzi dell'azienda di Triz Oil, funzionalmente collegato, secondo il SI. , alla vendita” (atto di appello, p. 4, p.to 12); che, pertanto, non CP_1
può revocarsi in dubbio che le parti abbiano avuto ampia occasione di contraddire e difendersi sulla questione, che evidentemente non è stata oggetto di alcun rilievo officioso da parte del giudice.
pagina 15 di 19 Tanto premesso, dato atto che nel caso di specie non si è verificata la violazione di alcuna preclusione processuale, occorre affrontare la questione inerente alla idoneità dell'alienazione d'azienda ad essere oggetto di una condizione sospensiva: la difesa degli appellanti contesta il fondamento di tale assunto sul presupposto per cui tale circostanza avrebbe riguardato un affare condotto personalmente dal , il cui buon fine sarebbe stato rimesso integralmente CP_1
alla sua volontà, onde avrebbe potuto al più essere oggetto di una condizione meramente potestativa che, ai sensi dell'art. 1355 c.c., inficia la validità del contratto in cui è apposta.
Tale argomentazione è del tutto infondata.
La vendita, infatti, rappresenta un'operazione contrattuale necessariamente bilaterale, il cui perfezionarsi richiede la concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti coinvolte
(tanto del venditore, quanto dell'acquirente): pertanto, l'esito fausto della vendita degli asset aziendali di Triz Oil non avrebbe potuto essere rimesso alla sola volontà del , CP_1
necessitando anche della cooperazione del terzo acquirente.
Alla luce delle considerazioni appena espresse, l'operazione de qua ben può essere oggetto di una condizione sospensiva inespressa e, più precisamente, di una condizione sospensiva mista, che si caratterizza perché l'evento ivi dedotto dipende, nel contempo, dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo (rispettivamente, ed il CP_1 terzo acquirente). Ciò vale ancor più se si considera il tenore letterale dell'accordo, interpretato ex artt. 1362 c.c. e s.s., senza trascurare le risultanze del compendio probatorio acquisito: dall'attività ermeneutica così condotta, infatti, si desume la volontà delle parti di subordinare l'efficacia del preliminare all'esito fruttuoso della vendita, come peraltro ben evidenziato dal giudice di prime cure, la cui valutazione risulta del tutto immune dalle censure svolte dagli appellanti e trova in questa sede conferma.
In particolare:
- va richiamata la previsione di una dilazione di pagamento del prezzo e l'assenza di previsione di un termine per la stipula del definitivo: se l'intenzione delle parti fosse stata quella di trasferire la proprietà delle quote senza condizioni, sarebbe stato loro interesse pervenire alla stipula del definitivo prima possibile e convenire una tempistica più ridotta per il pagamento del prezzo, invece che pattuire un termine di 18 mesi per il versamento dell'anticipo e di 15 rate mensili per il pagamento del residuo. Inoltre, il fatto che le parti abbiano previsto il rilascio al della delega per l'assemblea straordinaria per decidere CP_1
pagina 16 di 19 sulla vendita degli asset aziendali entro i successivi 8 giorni (delega effettivamente rilasciata il
22/10/2019) lascia supporre che i paciscenti intendessero, “nell'attesa della formalizzazione del contratto di vendita”, fare il possibile per agevolare il perfezionamento dell'operazione (ad ulteriore conferma della sua decisività per la finalizzazione della vendita delle quote): delega, peraltro, che non sarebbe servita se l'effetto traslativo della proprietà delle quote fosse seguito immediatamente alla sottoscrizione del preliminare;
- inoltre, come osservato dall'appellato, SInificativa è anche la prevista dilazione di pagamento del prezzo, che ben può ricondursi ad un intento cautelativo contro l'incerto epilogo della vendita;
- parimenti SInificativo è il contenuto della lettera del 6/4/2020 valorizzato dal primo giudice.
Trattasi di una comunicazione trasmessa dal al procuratore degli appellanti ove si CP_1 legge: “in occasione del nostro ultimo incontro mi hai detto che secondo te il mio impegno
d'acquisto dovrebbe intendersi completamente slegato dalla realizzazione della cessione a terzi dell'azienda della Io in quella occasione ti ho anche ricordato che in realtà non è Pt_6
affatto così. La promessa di vendita, la determinazione del prezzo, la dilazione di pagamento,
l'autorizzazione a vendere la rispondevano alla nostra comune eSIenza di facilitare Pt_6
l'uscita con le ossa meno rotte possibile da questa perniciosa avventura africana. […]
Purtroppo, la ipotesi di vendita che in quel momento stavo seguendo (per un prezzo che ti ho anche indicato e che appariva idoneo a soddisfare i tuoi crediti e solo in parte i miei, dunque senza alcun guadagno per me) non si è concretizzata (è stato addirittura protestato l'assegno consegnato a garanzia) e ogni sforzo abbia fatto per ottenere l'adempimento del contratto e, al contempo, per reperire un altro acquirente fino ad oggi è risultato vano” (doc. n. 5 ). CP_1
Tale comunicazione, ad avviso della Corte, costituisce evidente riscontro dell'esistenza di una trattativa di vendita, nel cui contesto l'acquirente aveva anche versato un assegno in garanzia, poi tuttavia protestato, senza che le contestazioni opposte dall'appellante sul punto consentano di opinare diversamente: trattasi, infatti, di censure formulate solo in comparsa conclusionale in appello e, quindi, tardivamente2, sebbene il documento sia stato ritualmente prodotto dall'odierno appellato nel corso del primo grado di giudizio. 2 In quella sede l'appellante contesta: l'impossibilità di comprendere chi fosse il mittente ed il destinatario, la mancanza di sottoscrizione, la mancanza di un riferimento temporale in grado di collocarne temporalmente la trasmissione (cfr. p. 2 comparsa conclusionale). pagina 17 di 19 Va, quindi, detto che gli appellanti hanno evidenziato l'incompatibilità di tali dichiarazioni con quelle contenute in due e-mail del 3/4/2020, pacificamente dirette ai lavoratori di Triz Oil: nella prima (trasmessa da tale ma firmata “ ”) l'appellato dichiara che Parte_7 CP_1
“come azionista di maggioranza con il 95% delle azioni ho deciso di mantenere la fabbrica in funzione. Così le spettanze dei lavoratori saranno pagate regolarmente nel corso dei mesi”; nella seconda, trasmessa da a , l'appellato, premesso che la vendita CP_1 Parte_7 della fabbrica non era andata a buon fine, ha dato conto dell'intenzione di rilanciarla per il tramite della società “Huilerie del la Cloche”, di cui era socio unico, “con il contributo del capitale necessario per riparare l'impianto […] e del capitale per acquistare la semina”; importo che era stato finanziato da una banca italiana.
Al riguardo, premesso trattasi di missive dirette a rassicurare soggetti terzi in un contesto di difficoltà (si fa riferimento anche al Coronavirus), va detto che non sono in questa sede note le circostanze che avrebbero condotto il a divenire titolare del 95% del capitale (al più, CP_1 se la vendita si fosse finalizzata, sarebbe infatti divenuto titolare di una quota dell'87%); che la suddetta corrispondenza non è stata meglio circostanziata o accompagnata da specifiche argomentazioni che correlassero il suo contenuto alle questioni controverse nella presente causa;
che, in ogni caso, il suo contenuto non pare rilevante nel senso auspicato dall'appellante, ossia tale da porre in dubbio che il preliminare di compravendita delle quote fosse sospensivamente condizionato alla finalizzazione della vendita dell'azienda della società ivoriana: piuttosto, le dichiarazioni ivi contenute danno conto delle modalità in cui il intendeva gestire la società a fronte della mancata conclusione dell'affare avente ad CP_1 oggetto il trasferimento dell'asset aziendale.
E', poi, dirimente il comportamento tenuto dagli appellanti, opportunamente valorizzato dal giudice di prime cure. Il riferimento, in particolare, è alla loro partecipazione all'assemblea di
Triz Oil del 12 agosto 2020 (quasi 10 mesi dopo la sottoscrizione del preliminare), ove risulta che i medesimi abbiano votato quali titolari, rispettivamente, del 39% e dell'1% del capitale sociale (doc. n. 10 fascicolo ): se le parti avessero voluto dare efficacia immediata al CP_1
preliminare, verosimilmente, a quasi un anno di distanza dalla sua stipula, lo avrebbero fatto dando seguito all'obbligo reciprocamente assunto di concludere il definitivo.
Le superiori considerazioni consentono quindi di confermare la decisione del primo giudice, potendosi ritenere che il contratto preliminare di compravendita delle partecipazioni societarie pagina 18 di 19 di e (complessivamente pari al 40% del capitale di Triz Oil) Parte_2 Parte_1
sottoscritto il 18/10/2019 non abbia dispiegato i suoi effetti tra le parti a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva (inespressa nel testo del contratto), avente ad oggetto l'esito positivo della vendita dell'assetto aziendale della società ivoriana, pacificamente non realizzatasi.
Conclusivamente, l'appello proposto da e deve quindi essere Parte_1 Parte_2 respinto;
ogni valutazione in ordine all'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
deve ritenersi conseguentemente assorbita nella reiezione del gravame principale.
[...]
9) Le spese del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale degli appellanti (parti soccombenti).
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 200.000,00) come previsti dal DM n.
147 del 13/08/2022, avuto riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6583/2023 pubblicata il 31 CP_1
luglio 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti e , in solido fra loro, a rifondere alla parte Parte_1 Parte_2
appellata le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro CP_1
€ 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 12/2/2025.
Il conSIliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini ConSIliere dott. Lorenzo Orsenigo ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2715/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIALE SABOTINO 19/2, MILANO presso lo studio dell'avv.
GERMANO MARGIOTTA che li rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 C.F._3
EUROPA N. 12, MILANO preso lo studio dell'avv. IU AE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 19 Per PARTI APPELLANTI
Voglia Codesta Onorevole Corte, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta, in par- ziale riforma della sentenza 6 luglio 2023, n. 6583, depositata il 31 luglio 2023, emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione XV Civile Specializzata in Materia di Impresa, collegio composto dai Giudici Alessandra Dal Moro (Presidente), Amina Simonetti (Giudice) e Daniela Marconi
(Giudice relatore), a decisione del processo iscritto al ruolo 28035/2020
a. In via principale
Rilevato:
1. che in data 18 ottobre 2019 si è, inter alia, impegnato a corrispondere CP_1
l'importo complessivo di euro 200.000,00, in favore dei SI.ri e in Parte_1 Parte_2
quindici rate mensili di euro 10.000,00, a decorrere dal mese di gennaio del 2020 e una rata di euro 50.000,00 da versarsi entro e non oltre 18 mesi a far data dal 18 ottobre 2019;
2. che è decaduto dal beneficio del termine concesso a margine del contratto CP_1
del 18 ottobre 2019;
3. che è gravemente inadempiente al contratto stipulato il 18 ottobre 2019, CP_1
Per l'effetto, condanni al pagamento in favore della SInora CP_1 Parte_2 dell'importo di euro 195.000,00 oltre interessi di legge o, in ogni caso, lo condanni al pagamento della somma, ancorché minore, ritenuta di giustizia, respinte, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni avversarie.
b. In via subordinata
Rilevato:
1. che in data 18 ottobre 2019 si è, inter alia, impegnato a corrispondere CP_1
l'importo complessivo di euro 200.000,00, in favore dei SI.ri e in Parte_2 Parte_1
quindici rate mensili di euro 10.000,00, a decorrere dal mese di gennaio del 2020 e una rata di euro 50.000,00 da versarsi entro e non oltre 18 mesi a far data dal 18 ottobre 2019;
2. che è gravemente inadempiente al contratto stipulato il 18 ottobre 2019, CP_1
Per l'effetto, condanni al pagamento in favore della SInora del CP_1 Parte_2
prezzo secondo i termini previsti dal contratto stipulato il giorno 18 ottobre 2019, respinte, in ogni caso, tutte le domande e le eccezioni avversarie.
c. Spese processuali
pagina 2 di 19 Condanni al pagamento delle spese processuali, come per legge, di entrambi i CP_1
giudizi.
7. Istanze istruttorie
a. Testimonianza
i. , , via Golfo Aranci, 19 Elmas (CA) Tes_1 Tes_2
1. «Vero che nel periodo di aprile 2020, il SI. ha inviato alla sua utenza CP_1
whatsapp il messaggio il cui contenuto Le viene rammostrato sotto il documento 11 prodotto dai SI.ri ?»; Parte_3
2. «Vero che la fotografia allegata al messaggio di cui al documento 11, corrisponde al documento 3 prodotto dai SI.ri ?»; Parte_3
3. «Vero che il SI. , nel corso del 2020, Le ha dichiarato di aver acquisito il 95% del CP_1
capitale sociale in Triz Oil?»;
4. «Vero che il SI. , nel corso del 2020, Le ha dichiarato di aver acquisito le quote in CP_1
Triz Oil da parte dei SI.ri ?»; Parte_3
5. Vero che nel corso dell'assemblea ordinaria di Triz oil del 6 luglio 2018, il socio
[...]
ha precisato, correggendo e sottoscrivendo il relativo foglio presenze, di es-sere Parte_1 titolare dell'1% del capi-tale sociale di Triz Oil»;
6. «Vero che in quell'occasione il socio Le ha consegnato, chiedendo che venisse Parte_1 verbalizzato, l'atto di cessione notificato all'amministratore dell'epoca nonché la visura del registro di commercio con annotazione dell'intervenuta cessione»;
7. «Vero che il verbale prodotto dalla difesa sub doc. 4 è stato da lei sottoscritto». CP_1
ii. , piazza Carrobiolo, 5 Monza (MB) Tes_3 Tes_4
8 «Vero che nell'ottobre 2019, precisamente il giorno 17 ottobre 2019, Le è stato conferito un mandato dai SI.ri avente ad oggetto la vendita delle loro partecipa-zioni nella Parte_3
società di diritto » Parte_4
9 «Vero che Lei ai tempi in cui Le è stato conferito il mandato di cui al punto precedente conosceva il SI. ?» CP_1
10 «Vero che, in data 18 ottobre 2019 si è recato nello studio professionale dell'avvocato
per negoziare, per conto dei SI.ri , la vendita delle loro partecipa-zioni in CP_1 Parte_3 favore di quest'ultimo?»;
pagina 3 di 19 11 «Vero che il SI. ha manifestato interesse all'acquisizione delle partecipazioni dei CP_1
SI.ri »; Persona_1
12 «Vero che il SI. Le ha chiesto rassicurazioni per la vendita delle partecipazioni, in CP_1
particolare, che Le fosse conferito una mandato con i poteri necessari per la stipula-zione dell'accordo?»;
13 «Vero che tra le condizioni essenziali dell'accordo di vendita delle partecipazioni in Triz Oil da parte dei SI.ri in favore del SI. , quest'ultimo ha preteso l'efficacia Parte_3 CP_1
immediata della vendita ed al contempo la possibilità di un pagamento rateizzato del prezzo concordato?»;
14 «Vero che Lei, a fronte della richiesta di cui al punto precedente, ha preteso che il pagamento della partecipazione avvenisse immediatamente alla sottoscrizione della vendita?»;
15 «Vero che la negoziazione dei termini di pagamento del prezzo di euro 200.000 delle partecipazioni dei SI.ri in Triz Oil in favore del SI. si è conclusa con il Parte_3 CP_1
seguente termine dilatorio: euro 150.000, in 15 rate mensili da euro 10.000 al mese a decorrere dal 31 gennaio 2020, ed euro 50.000 a saldo entro e non oltre il 18 aprile 2021?»;
16 «Vero che Lei è stato autorizzato dai SI.ri a negoziare il prezzo e i ter-mini Parte_3
di cui al punto precedente?».
Salvis iuribus.
Per PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello adita, respinte le domande avversarie, accogliere le seguenti conclusioni:
Pt_ In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto dai SInori ed , Parte_1
perché inammissibile e infondato per i motivi in atti, con conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti alle spese del grado d'appello.
In subordine, in via di appello incidentale condizionato: solo per il denegato caso di accoglimento dell'appello avversario e in parziale riforma della sentenza di primo grado, così giudicare: In via preliminare di rito: 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c.p.c., dell'art. 4, secondo comma della
L. 218/95 e dell'art. 29 dello Statuto della e, per l'effetto, non essendovi altro Parte_4
pagina 4 di 19 giudice italiano che possa essere indicato competente per territorio, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Adbijan, sezione di Aboisso, in Costa d'Avorio e, occorrendo, la carenza di giurisdizione del giudice italiano. 2) Dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità e/o la nullità delle domande svolte dal SInor ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Parte_1
100 e 163 n. 3 c.p.c. In subordine nel merito: 1) In via principale, respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate degli attori nei confronti del convenuto, per le ragioni in atti;
2) In via riconvenzionale pronunciare la risoluzione del contratto 18.10.2019 ai
Pt_ sensi dell'art. 1479 e 1480 c.c. per fatto e colpa dei SInori ed e condannarli al Parte_1
risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità. Firmato Da: IU AE
Emesso Da: QUALIFICATA 2 Serial#: 1652a58 3) Sempre in via CP_2
riconvenzionale, in subordine o in alternativa alla domanda sub n. 2, pronunciare la risoluzione del contratto 18.10.2019 ex art. 1467 c.c., con declaratoria di caducazione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni caso: Condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello avverso una sentenza del Tribunale di Parte_5 Parte_2
Milano sez. specializzata in materia di impresa con la quale: i) sono state rigettate le domande, da essi proposte nei confronti del convenuto , dirette ottenere CP_1
l'accertamento del trasferimento in favore del convenuto, in forza di un contratto del
18/10/2019, della proprietà delle partecipazioni sociali da essi detenute in Parte_4
nonché la condanna del medesimo al pagamento della somma di euro 195.000,00; ii) è stata respinta la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, diretta ad ottenere la risoluzione del suddetto contratto ex artt. 1476 e 1480 c.c. ovvero la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., con condanna degli attori al risarcimento del danno;
iii) sono stati condannati gli attori al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto.
pagina 5 di 19 Vicende processuali
1) e , titolari rispettivamente dell'1% e del 39% del capitale sociale Parte_5 Parte_2 della – società di diritto ivoriano occupantesi della produzione e del commercio Parte_4 dell'olio di palma – citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (già CP_1
titolare di una quota del 37% del capitale di detta società), esponendo quanto segue:
- che in data 18/10/2019 gli attori, tramite il loro procuratore (figlio di Persona_2 Pt_2
), avevano stipulato con il un contratto al fine di cedere le loro partecipazioni
[...] CP_1 societarie al prezzo di complessivi euro 200.000,00, “da pagarsi quanto a € 50.000,00
(cinquantamila) entro e non oltre 18 mesi e quanto al residuo di € 150.000,00
(centocinquantamila) ad € 10.000,00 mese a partire dal 31 gennaio 2020”;
- che nel contratto era stato altresì previsto il conferimento a CP_1 dell'autorizzazione ad alienare il complesso aziendale della società. D'altro canto, lo Tes_3 si impegnava a procurargli la delega per l'assemblea straordinaria di Triz Oil da convocare per l'autorizzazione alla suddetta vendita e per la messa in liquidazione della società;
- che il convenuto era tuttavia rimasto inadempiente, omettendo di provvedere al pagamento delle rate del prezzo pattuite: tale circostanza aveva impedito il perfezionarsi sia della cessione delle quote sia della vendita del compendio aziendale, nonché la messa in liquidazione della società, per la quale i cedenti avevano peraltro conferito la delega al il CP_1
22/10/2019;
- che il predetto contratto dell'ottobre 2019 doveva essere qualificato come un contratto di compravendita, con effetti immediatamente traslativi della proprietà delle quote in favore dell'acquirente o, quanto meno, come un contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali, fonte dell'obbligo per le parti di addivenire alla stipula del definitivo;
- che, in ogni caso, quale che fosse la qualificazione del contratto, il diritto dei venditori ad ottenere il pagamento del prezzo sarebbe sorto a partire dal gennaio 2020 (quando era fissata la scadenza della prima rata del prezzo), trattandosi di un effetto del negozio non condizionato né dal trasferimento della titolarità delle quote né dalla vendita dell'assetto aziendale.
pagina 6 di 19 Conclusivamente, la difesa attorea chiedeva accertarsi e dichiararsi l'avvenuto trasferimento della titolarità delle quote in forza del contratto o, in subordine, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. che avesse gli effetti del contratto definitivo non concluso.
In ogni caso, parte attrice domandava la condanna di al pagamento del prezzo CP_1
Pt_ di euro 195.000,00 in favore della SI.ra , da disporsi con ordinanza ex art. 186ter c.p.c.:
, infatti, a fronte dell'esistenza di reciproci rapporti di dare-avere con il Parte_1
convenuto, aveva espresso la propria intenzione di rinunciare alla parte del prezzo spettantegli per la vendita della sua quota dell'1%, pari ad euro 5.000,00.
1.1) Si costituiva in giudizio il convenuto , eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Milano, sulla base della previsione di cui all'art. 23 c.p.c., che devolve la cognizione delle cause tra i soci al giudice del luogo in cui si trova la sede della società, che, nel caso della Triz Oil, era situata in Costa d'Avorio. Inoltre, a fronte dell'ubicazione estera della sede sociale, il disposto della suddetta disposizione avrebbe determinato altresì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto nessun Tribunale della Repubblica poteva ritenersi competente a conoscere della causa. In tal senso rilevava peraltro anche l'art. 29 dello statuto della società, che eleggeva il Tribunale del luogo della sede sociale quale foro competente a conoscere di tutte le cause fra i soci, così derogando alla giurisdizione italiana ex art. 4, comma 2, L. 218/1995.
Ancora in via preliminare, il convenuto deduceva l'inammissibilità della domanda proposta dal SI. per difetto di interesse ad agire in relazione al richiesto accertamento del Parte_1
trasferimento della proprietà delle quote sociali, stante la rinuncia al pagamento del prezzo.
Con riguardo al merito delle domande avversarie, ne contestava il fondamento CP_1
sulla base delle seguenti argomentazioni:
- era titolare solo della minore quota del 10% del capitale sociale di Parte_2 Parte_4
ciò in quanto, in data 25 novembre 2016, (originariamente titolare del 30% del Parte_1
capitale sociale) le aveva trasferito la quasi totalità della sua partecipazione (29%) in forza di una cessione che, tuttavia, non era mai stata resa opponibile ai terzi mediante la pubblicità richiesta nello Stato della Costa d'Avorio: nel registro delle imprese, infatti, il Parte_1
risultava ancora titolare di una partecipazione sociale del 30%;
Pt_
- di conseguenza, le domande attoree mancavano di fondamento, posto che la SI.ra non avrebbe potuto trasferire una partecipazione di cui non era proprietaria e che il si Parte_1
pagina 7 di 19 era impegnato a vendere solo una quota dell'1% (corrispondente ad 1/30 della quota di cui risultava effettivamente titolare): pertanto, in applicazione degli artt. 1479 e 1480 c.c., doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto dell'ottobre 2019, posto che il non avrebbe CP_1 mai inteso acquistare una quota di minoranza (complessivamente pari all'11%) che, sommata a quella di cui era già proprietario (37%), non gli consentiva di disporre di una posizione di maggioranza nell'assemblea dei soci;
- in ogni caso, il contratto del 18 ottobre 2019, inserendosi nell'ambito di un progetto finalizzato alla cessione a terzi dell'intera azienda della società, doveva ritenersi sospensivamente condizionato al reperimento di un acquirente dell'azienda e alla formalizzazione della relativa vendita, previa autorizzazione da parte dell'assemblea;
- non essendosi la suddetta condizione realizzata, il contratto doveva ritenersi inefficace, con conseguente ineSIibilità della prestazione del pagamento del prezzo cui il si era CP_1
obbligato;
- peraltro, il fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Abidjan Parte_4
del 31 marzo 2021, aveva reso la prestazione di pagamento del prezzo eccessivamente onerosa, con conseguente diritto del di ottenerne la risoluzione ex art. 1467 c.c. CP_1
2) Disattesa l'istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. richiesta dagli attori, all'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6583/2023 pubblicata il 31 luglio
2023, così decideva:
1) accertata la definitiva inefficacia del contratto preliminare di cessione di quote sociali oggetto di causa, rigetta tutte le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti del convenuto;
CP_1
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti CP_1
degli attori e;
Parte_1 Parte_2
3) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che liquida in € 14.000 per compenso oltre al 15% per spese generali da distrarsi a favore del difensore del convenuto dichiaratosi antistatario.
2.1) Anzitutto, il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari svolte dal convenuto;
in particolare:
- doveva ritenersi sussistente la giurisdizione italiana a fronte del disposto di cui all'art. 3 della
L. 218/1998, che riconosce la giurisdizione del giudice italiano se, come in questo caso, il pagina 8 di 19 convenuto è domiciliato o residente in Italia. Alcuna deroga convenzionale poteva invece essere desunta dall'art. 29 dello statuto della società, posto che la controversia non aveva ad oggetto “il rapporto fra i soci della Triz Oil derivante dal contratto sociale ma il diverso rapporto giuridico tra promittenti venditori e promissario acquirente scaturito dal contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali della Triz Oil” (sentenza di primo grado, p.
8);
- per le stesse ragioni, doveva ritenersi parimenti infondata l'eccezione di incompetenza sollevata con riferimento all'art. 23 c.p.c., disposizione che riguarda le controversie tra i soci aventi causa dal contratto sociale, tale non essendo quella oggetto del presente giudizio;
- priva di fondamento era altresì l'eccezione di inammissibilità della domanda del per Parte_1 carenza di interesse ad agire: “a prescindere dalla rinuncia a far valere la pretesa di pagamento del prezzo di vendita, a fronte della contestazione del convenuto di essere tenuto ad acquistare la titolarità della quota sociale oggetto del contratto, persiste l'interesse dell'attore all'accertamento della permanenza o meno nel suo patrimonio del bene di cui ha disposto con l'accordo oggetto della disputa” (ibidem, p. 8).
2.2) Avuto successivo riguardo al merito delle domande attoree, il Tribunale rilevava:
- che dal testo dell'accordo del 18/10/2019 emergeva la comune volontà delle parti di concludere un contratto preliminare di cessione della partecipazione nella titolarità degli attori, pari complessivamente al 40% del capitale sociale1;
- che se, come ritenuto dagli attori, l'effetto traslativo della proprietà fosse immediatamente seguito alla sottoscrizione dell'accordo, sarebbe divenuto subito titolare della CP_1
partecipazione del 40% e non avrebbe avuto la necessità di acquisire la loro delega a votare all'assemblea per l'autorizzazione a vendere l'azienda e per la messa in liquidazione della società;
- che nello stesso senso deponeva la condotta tenuta dagli attori subito dopo la sottoscrizione dell'accordo: il riferimento era, in particolare, all'assemblea del 12 agosto 2020, cui Pt_1 1 Al riguardo, il Tribunale osservava che le parti si erano limitate, infatti, “ad assumere “l'impegno a cedere e vendere” la quota del 40% del capitale sociale della Triz Oil di cui gli attori sono “complessivamente proprietari” senza in alcun modo specificare le singole quote appartenenti a ciascuno dettando, poi, “nell'attesa della formalizzazione del contratto di vendita” un'articolata disciplina dei loro rapporti che investe non solo l'esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione ma anche la sorte dell'azienda sociale. […] In attesa della formalizzazione della vendita sono previsti, infatti, la concessione a da parte del procuratore degli attori CP_1 dell'autorizzazione a cedere terzi l'azienda ed i beni costituenti il patrimonio della target ed il rilascio della delega alla partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società che hanno senso logico Pt_ solo, se nel frattempo, e conservano la qualità di soci.” (sentenza di primo grado, p. 10)” Parte_5 pagina 9 di 19 e avevano partecipato e votato come soci titolari rispettivamente del 39% Parte_1 Parte_2
e dell'1% del capitale sociale;
- che la cessione della partecipazione sociale si inseriva in un regolamento negoziale più complesso, comprendente altresì la vendita dell'asset aziendale durante la decorrenza dei termini di pagamento delle rate del prezzo e in attesa della formalizzazione della vendita delle partecipazioni (operazione, peraltro, per la quale non era stato indicato alcun termine): “si desume, così, dal testo contrattuale e, in particolare, da come sono congegnati i tempi di pagamento del prezzo e dalla mancata indicazione del termine per la conclusione del contratto definitivo di cessione, che il perfezionamento dell'effetto traslativo della quota sociale “presupponeva” cioè aveva quale condizione implicita la vendita del complesso aziendale da concludersi nell'immediatezza della sottoscrizione dell'impegno come si desume dalla brevità del termine previsto per il rilascio della delega per l'assemblea di autorizzazione alla vendita dell'azienda da effettuarsi “entro 8 giorni”” (sentenza di primo grado, p. 11);
- che la suddetta circostanza, peraltro, avrebbe trovato conferma in una lettera del 3 aprile
2020 trasmessa a da (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta): Tes_3 CP_1
in quella sede, il convenuto, sollecitato al pagamento delle rate del prezzo già scadute, aveva prospettato proprio il legame tra l'acquisto della partecipazione sociale e la vendita a terzi del complesso aziendale della società – circostanza, questa, mai contestata dalla difesa attorea;
- che, a fronte di quanto sopra, doveva ritenersi che il ritiro dall'affare del terzo acquirente con cui aveva avviato una trattativa all'epoca della conclusione dell'accordo avesse CP_1
determinato il tramontare di ogni possibilità che il negozio preliminare acquistasse efficacia;
che tale situazione si era, peraltro, cristallizzata per effetto della dichiarazione di fallimento della società ivoriana, evenienza che aveva “sottratto alle parti qualsiasi possibilità di disporre dell'azienda della target così da determinare la definitiva inefficacia del contratto preliminare di cessione delle quote sociali posto dagli attori a fondamento delle proprie pretese”
(sentenza di primo grado, p. 12);
- che, in definitiva, il contratto preliminare doveva ritenersi inefficace e, conseguentemente, sia le domande attoree finalizzate ad ottenerne l'adempimento sia la domanda riconvenzionale volta ad ottenerne la risoluzione dovevano essere integralmente rigettate.
3) Avverso tale sentenza hanno proposto appello i SIg. e Parte_1 Parte_2
concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna di al CP_1
pagina 10 di 19 pagamento in favore di della somma di € 195.000,00 o della diversa somma Parte_2
ritenuta di giustizia. In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato le istanze di prova per testi ed interrogatorio formale già articolate in primo grado e non ammesse.
3.1) Gli appellanti, in particolare, dopo aver chiarito la loro intenzione di non rinnovare la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle partecipazioni sociali né la domanda subordinata di richiesta di sentenza che ne trasferisse la proprietà ex art. 2932 c.c.
e di non contestare la qualificazione dell'accordo del 18/10/2019 come contratto preliminare di compravendita di partecipazioni societarie, hanno incentrato la loro impugnazione su un articolato motivo di appello con il quale, posto che l'esistenza della presupposizione (in tesi, mai eccepita dalla controparte) sarebbe stata irritualmente rilevata ex officio dal giudice, hanno censurato la ricostruzione del fatto e l'interpretazione del contratto preliminare, avendolo il giudice erroneamente ritenuto sottoposto a condizione sospensiva inespressa.
4) Costituendosi in giudizio l'appellato , premesso che gli appellanti avevano CP_1
riproposto solo due delle sette domande contro di esso avanzate (in via gradata o alternativa) in primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., e contestando la fondatezza del gravame avversario, ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
In via di appello incidentale condizionato, : CP_1
- ha censurato la parte della sentenza che ha disatteso l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire in capo al Tribulato;
- ha impugnato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, in tesi respinta con una motivazione superficiale e, comunque, erronea;
- ha riproposto la domanda di risoluzione del contratto ex artt. 1479 e 1480 c.c. e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, entrambe rimaste assorbite dall'accertamento dell'inefficacia del contratto preliminare.
5) All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 7/2/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12/2/2025, con assegnazione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 11 di 19 Motivi della decisione
6) Vanno, anzitutto, esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dall'appellato ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Tali eccezioni, peraltro non riproposte dall'appellato in sede di precisazione delle conclusioni, non meritano accoglimento.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., va rilevato che il motivo di impugnazione svolto dall'appellante risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza sia la sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., la stessa deve ritenersi superata sin dal momento in cui è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., così dando corso ordinario al giudizio.
6.1) Ancora, in via preliminare, la Corte non ravvisa l'opportunità di riaprire la fase istruttoria ammettendo la prova per interrogatorio formale e per testi sulla capitolazione articolata dall'odierna parte appellante nella seconda memoria istruttoria e rinnovata in questa sede, potendo la causa essere decisa sulla base della documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado.
In ogni caso, la capitolazione, nelle modalità in cui è stata formulata, appare inidonea ad apportare elementi utili ai fini della decisione della causa, risultando in parte irrilevante (capp.
3-6, 9, 11 e 12), in parte relativa a circostanze munite di riscontro documentale (capp. 1, 2, 7,
8, 15 e 16) e in parte valutativa in quanto vertente su valutazioni non demandabili a testimoni
(capp. 10, 13 e 14).
7) Tanto premesso, ad avviso della Corte, l'appello principale è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per le argomentazioni di seguito esposte.
7.1) Va, anzitutto, richiamato che la parte appellante, dopo aver dato atto dell'intenzione di limitare le proprie contestazioni alla ritenuta presenza nel preliminare di una condizione sospensiva inespressa, si duole anzitutto della violazione degli artt. 1362 e s.s. c.c. nella pagina 12 di 19 misura in cui il Tribunale, nell'interpretare il contratto, non avrebbe colto l'essenza del negozio e della comune intenzione delle parti, chiaramente risultante dai documenti di causa.
In particolare, ad avviso della difesa di parte appellante:
- se le parti avessero effettivamente voluto dedurre in contratto una condizione sospensiva inespressa “non avrebbero senz'altro programmato che la condizione (cioè vendita dei beni aziendali) si avverasse in pochissime settimane”: nello specifico, osserva la difesa che “i primi ratei di pagamento sarebbero scaduti poche settimane dopo (31.01.2020) la stipulazione del
Contratto (18.10.2019), ergo, sarebbe stato un termine troppo ristretto rispetto alle gravose operazioni di alienazione di tutto il complesso aziendale, collocato, peraltro, in Costa
d'Avorio”. In ogni caso, “se, come affermato da giudice, l'effetto traslativo e il pagamento del prezzo presupponeva «la vendita del complesso aziendale da concludersi nell'immediatezza della sottoscrizione dell'impegno» […], i venditori non avrebbero certo concesso un piano dilatorio di quasi due anni” (atto di appello, pp. 13-14);
- per quanto concerne il contenuto della lettera del 6 aprile 2020 valorizzata dal giudice di primo grado, non vi sarebbe alcuna prova delle difficoltà finanziarie della società ivoriana, non avendo la controparte prodotto un bilancio o altra documentazione utile a darvi riscontro;
- dal compendio probatorio acquisito, poi, non sarebbe dato evincere alcun riscontro dell'esistenza di una trattativa per l'alienazione dell'azienda tra il 2019 ed il 2020 né del fatto che i venditori ne fossero a conoscenza. Al contrario, vi sarebbe in atti la prova “del programma del SI. , della sua volontà – risalente a dopo la stipulazione del Contratto, a CP_1
dopo i primi solleciti ricevuti dal SI. , a dopo la scadenza dei primi ratei di pagamento Tes_3
– di andare avanti con Triz Oil, di gestire, in proprio, l'impianto. Per farlo, egli aveva bisogno di controllare l'assemblea straordinaria della società (i tre quarti del capitale sociale) e non poteva prescindere dalle quote degli Attori (il 40%)” (ibidem, p. 12).
7.2) In secondo luogo, gli appellanti lamentano un'erronea applicazione dell'istituto della presupposizione, in violazione degli artt. 1362 e ss., 1374 e 1467 c.c.: in tesi, la stessa dovrebbe avere ad oggetto un evento obiettivo, ossia una situazione di fatto la cui verificazione od il cui venir meno sia del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà delle parti. Tale non potrebbe ritenersi la vendita del complesso aziendale della società ivoriana che, al più, sarebbe stata oggetto di una condizione meramente potestativa, trattandosi di un pagina 13 di 19 affare pacificamente affidato al e da lui seguito, di cui le parti non avevano specificato in CP_1
contratto né i termini né le condizioni.
In ogni caso, il giudice sarebbe incorso nella violazione dell'art. 167, comma 2 c.p.c., avendo rilevato la presupposizione ex officio: un simile modus operandi sarebbe illegittimo, costituendo la stessa un'eccezione in senso proprio (in quanto affermazione di un fatto costitutivo e impeditivo del diritto dedotto in giudizio) e, come tale, rilevabile, a pena di decadenza, solo dalla parte interessata.
8) Tali argomentazioni sono del tutto infondate.
8.1) Occorre, anzitutto, compiere talune precisazioni preliminari che assumono rilievo ai fini non soltanto della delimitazione dell'odierno thema decidendum ma anche della valutazione della fondatezza dell'impugnazione.
Al riguardo, va richiamato che gli appellanti non hanno svolto alcuna censura in ordine alla qualificazione dell'accordo sottoscritto con quale contratto preliminare, non CP_1 avendo coltivato le argomentazioni difensive svolte in primo grado circa l'efficacia immediatamente traslativa della proprietà delle quote societarie che ne costituivano oggetto.
Peraltro, non solo non è stata rinnovata né la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà delle partecipazioni societarie in capo a , ma, CP_1
soprattutto, non è stata riproposta la (subordinata) domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
In definitiva, nel presente grado di giudizio gli appellanti insistono soltanto per la condanna di al pagamento, in favore della sola , del prezzo delle quote CP_1 Parte_2 convenuto nel contratto preliminare dell'ottobre 2019, quantificato nell'importo di € 195.000,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Tale circostanza è tutt'altro che trascurabile.
Come noto, la stipula di un contratto preliminare determina l'insorgere in capo alle parti di effetti di natura obbligatoria, discendendone l'obbligo per entrambe le stipulanti di addivenire alla stipula del contratto definitivo, da cui derivano soltanto gli effetti “sostanziali” che modificano la realtà giuridica (nel caso della compravendita, il trasferimento della proprietà del bene dietro il pagamento di un prezzo).
Ne consegue che, di per sé, la semplice efficacia del contratto preliminare sottoscritto dalle parti in causa, in assenza del trasferimento delle quote, non potrebbe giustificare la pretesa pagina 14 di 19 delle parti appellanti di conseguire il pagamento del prezzo per la cessione delle quote che non si è verificata (stante la pacifica mancata conclusione del contratto definitivo) e per la quale non viene nemmeno chiesta la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., potendo discendere, da detto preliminare, soltanto l'obbligo di stipulare il contratto definitivo di cessione delle quote alla quale ricollegare l'obbligazione corrispettiva di pagamento del prezzo: ciò implica che, incontestata la qualificazione giuridica dell'accordo stipulato dalle parti come preliminare di compravendita, in assenza della richiesta di una sentenza ex art. 2932 c.c. che dispieghi gli effetti del contratto definitivo non concluso (id est: il trasferimento di proprietà delle quote sociali e il conseguente obbligo di di pagamento del CP_1
prezzo), la domanda di condanna che gli appellanti e hanno Parte_1 Parte_2
rinnovato in appello si risolve in una pretesa di pagamento del tutto priva di causa;
addirittura, un simile contegno potrebbe persino denotare la rinuncia degli appellanti a finalizzare la vendita delle quote sociali dai medesimi detenute.
8.2) Sebbene tali rilievi appaiano di per sé sufficienti ai fini della valutazione di infondatezza del gravame, la Corte rileva ad abundantiam la correttezza della valutazione compiuta dal
Tribunale, potendosi ritenere che l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti fosse stata sospensivamente condizionata alla vendita degli asset aziendali, pacificamente non realizzatasi.
Anzitutto, non pare fondata la doglianza degli appellanti secondo cui detta questione fosse estranea al contraddittorio delle parti.
Va, invero, considerato che , costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva CP_1 dedotto “che l'accordo del 18.10.2019 era funzionalmente collegato alla realizzazione del progetto di cessione a terzi dell'intera azienda di proprietà della (comparsa di Parte_4
primo grado, p. 11); che, del resto, gli stessi appellanti, nel proprio atto di appello, hanno esposto che nel giudizio di primo grado aveva in subordine “rilevato CP_1
l'ineSIibilità della prestazione per non essersi avverata la condizione dedotta, cioè la realizzazione del progetto di cessione a terzi dell'azienda di Triz Oil, funzionalmente collegato, secondo il SI. , alla vendita” (atto di appello, p. 4, p.to 12); che, pertanto, non CP_1
può revocarsi in dubbio che le parti abbiano avuto ampia occasione di contraddire e difendersi sulla questione, che evidentemente non è stata oggetto di alcun rilievo officioso da parte del giudice.
pagina 15 di 19 Tanto premesso, dato atto che nel caso di specie non si è verificata la violazione di alcuna preclusione processuale, occorre affrontare la questione inerente alla idoneità dell'alienazione d'azienda ad essere oggetto di una condizione sospensiva: la difesa degli appellanti contesta il fondamento di tale assunto sul presupposto per cui tale circostanza avrebbe riguardato un affare condotto personalmente dal , il cui buon fine sarebbe stato rimesso integralmente CP_1
alla sua volontà, onde avrebbe potuto al più essere oggetto di una condizione meramente potestativa che, ai sensi dell'art. 1355 c.c., inficia la validità del contratto in cui è apposta.
Tale argomentazione è del tutto infondata.
La vendita, infatti, rappresenta un'operazione contrattuale necessariamente bilaterale, il cui perfezionarsi richiede la concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti coinvolte
(tanto del venditore, quanto dell'acquirente): pertanto, l'esito fausto della vendita degli asset aziendali di Triz Oil non avrebbe potuto essere rimesso alla sola volontà del , CP_1
necessitando anche della cooperazione del terzo acquirente.
Alla luce delle considerazioni appena espresse, l'operazione de qua ben può essere oggetto di una condizione sospensiva inespressa e, più precisamente, di una condizione sospensiva mista, che si caratterizza perché l'evento ivi dedotto dipende, nel contempo, dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo (rispettivamente, ed il CP_1 terzo acquirente). Ciò vale ancor più se si considera il tenore letterale dell'accordo, interpretato ex artt. 1362 c.c. e s.s., senza trascurare le risultanze del compendio probatorio acquisito: dall'attività ermeneutica così condotta, infatti, si desume la volontà delle parti di subordinare l'efficacia del preliminare all'esito fruttuoso della vendita, come peraltro ben evidenziato dal giudice di prime cure, la cui valutazione risulta del tutto immune dalle censure svolte dagli appellanti e trova in questa sede conferma.
In particolare:
- va richiamata la previsione di una dilazione di pagamento del prezzo e l'assenza di previsione di un termine per la stipula del definitivo: se l'intenzione delle parti fosse stata quella di trasferire la proprietà delle quote senza condizioni, sarebbe stato loro interesse pervenire alla stipula del definitivo prima possibile e convenire una tempistica più ridotta per il pagamento del prezzo, invece che pattuire un termine di 18 mesi per il versamento dell'anticipo e di 15 rate mensili per il pagamento del residuo. Inoltre, il fatto che le parti abbiano previsto il rilascio al della delega per l'assemblea straordinaria per decidere CP_1
pagina 16 di 19 sulla vendita degli asset aziendali entro i successivi 8 giorni (delega effettivamente rilasciata il
22/10/2019) lascia supporre che i paciscenti intendessero, “nell'attesa della formalizzazione del contratto di vendita”, fare il possibile per agevolare il perfezionamento dell'operazione (ad ulteriore conferma della sua decisività per la finalizzazione della vendita delle quote): delega, peraltro, che non sarebbe servita se l'effetto traslativo della proprietà delle quote fosse seguito immediatamente alla sottoscrizione del preliminare;
- inoltre, come osservato dall'appellato, SInificativa è anche la prevista dilazione di pagamento del prezzo, che ben può ricondursi ad un intento cautelativo contro l'incerto epilogo della vendita;
- parimenti SInificativo è il contenuto della lettera del 6/4/2020 valorizzato dal primo giudice.
Trattasi di una comunicazione trasmessa dal al procuratore degli appellanti ove si CP_1 legge: “in occasione del nostro ultimo incontro mi hai detto che secondo te il mio impegno
d'acquisto dovrebbe intendersi completamente slegato dalla realizzazione della cessione a terzi dell'azienda della Io in quella occasione ti ho anche ricordato che in realtà non è Pt_6
affatto così. La promessa di vendita, la determinazione del prezzo, la dilazione di pagamento,
l'autorizzazione a vendere la rispondevano alla nostra comune eSIenza di facilitare Pt_6
l'uscita con le ossa meno rotte possibile da questa perniciosa avventura africana. […]
Purtroppo, la ipotesi di vendita che in quel momento stavo seguendo (per un prezzo che ti ho anche indicato e che appariva idoneo a soddisfare i tuoi crediti e solo in parte i miei, dunque senza alcun guadagno per me) non si è concretizzata (è stato addirittura protestato l'assegno consegnato a garanzia) e ogni sforzo abbia fatto per ottenere l'adempimento del contratto e, al contempo, per reperire un altro acquirente fino ad oggi è risultato vano” (doc. n. 5 ). CP_1
Tale comunicazione, ad avviso della Corte, costituisce evidente riscontro dell'esistenza di una trattativa di vendita, nel cui contesto l'acquirente aveva anche versato un assegno in garanzia, poi tuttavia protestato, senza che le contestazioni opposte dall'appellante sul punto consentano di opinare diversamente: trattasi, infatti, di censure formulate solo in comparsa conclusionale in appello e, quindi, tardivamente2, sebbene il documento sia stato ritualmente prodotto dall'odierno appellato nel corso del primo grado di giudizio. 2 In quella sede l'appellante contesta: l'impossibilità di comprendere chi fosse il mittente ed il destinatario, la mancanza di sottoscrizione, la mancanza di un riferimento temporale in grado di collocarne temporalmente la trasmissione (cfr. p. 2 comparsa conclusionale). pagina 17 di 19 Va, quindi, detto che gli appellanti hanno evidenziato l'incompatibilità di tali dichiarazioni con quelle contenute in due e-mail del 3/4/2020, pacificamente dirette ai lavoratori di Triz Oil: nella prima (trasmessa da tale ma firmata “ ”) l'appellato dichiara che Parte_7 CP_1
“come azionista di maggioranza con il 95% delle azioni ho deciso di mantenere la fabbrica in funzione. Così le spettanze dei lavoratori saranno pagate regolarmente nel corso dei mesi”; nella seconda, trasmessa da a , l'appellato, premesso che la vendita CP_1 Parte_7 della fabbrica non era andata a buon fine, ha dato conto dell'intenzione di rilanciarla per il tramite della società “Huilerie del la Cloche”, di cui era socio unico, “con il contributo del capitale necessario per riparare l'impianto […] e del capitale per acquistare la semina”; importo che era stato finanziato da una banca italiana.
Al riguardo, premesso trattasi di missive dirette a rassicurare soggetti terzi in un contesto di difficoltà (si fa riferimento anche al Coronavirus), va detto che non sono in questa sede note le circostanze che avrebbero condotto il a divenire titolare del 95% del capitale (al più, CP_1 se la vendita si fosse finalizzata, sarebbe infatti divenuto titolare di una quota dell'87%); che la suddetta corrispondenza non è stata meglio circostanziata o accompagnata da specifiche argomentazioni che correlassero il suo contenuto alle questioni controverse nella presente causa;
che, in ogni caso, il suo contenuto non pare rilevante nel senso auspicato dall'appellante, ossia tale da porre in dubbio che il preliminare di compravendita delle quote fosse sospensivamente condizionato alla finalizzazione della vendita dell'azienda della società ivoriana: piuttosto, le dichiarazioni ivi contenute danno conto delle modalità in cui il intendeva gestire la società a fronte della mancata conclusione dell'affare avente ad CP_1 oggetto il trasferimento dell'asset aziendale.
E', poi, dirimente il comportamento tenuto dagli appellanti, opportunamente valorizzato dal giudice di prime cure. Il riferimento, in particolare, è alla loro partecipazione all'assemblea di
Triz Oil del 12 agosto 2020 (quasi 10 mesi dopo la sottoscrizione del preliminare), ove risulta che i medesimi abbiano votato quali titolari, rispettivamente, del 39% e dell'1% del capitale sociale (doc. n. 10 fascicolo ): se le parti avessero voluto dare efficacia immediata al CP_1
preliminare, verosimilmente, a quasi un anno di distanza dalla sua stipula, lo avrebbero fatto dando seguito all'obbligo reciprocamente assunto di concludere il definitivo.
Le superiori considerazioni consentono quindi di confermare la decisione del primo giudice, potendosi ritenere che il contratto preliminare di compravendita delle partecipazioni societarie pagina 18 di 19 di e (complessivamente pari al 40% del capitale di Triz Oil) Parte_2 Parte_1
sottoscritto il 18/10/2019 non abbia dispiegato i suoi effetti tra le parti a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva (inespressa nel testo del contratto), avente ad oggetto l'esito positivo della vendita dell'assetto aziendale della società ivoriana, pacificamente non realizzatasi.
Conclusivamente, l'appello proposto da e deve quindi essere Parte_1 Parte_2 respinto;
ogni valutazione in ordine all'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
deve ritenersi conseguentemente assorbita nella reiezione del gravame principale.
[...]
9) Le spese del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale degli appellanti (parti soccombenti).
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 200.000,00) come previsti dal DM n.
147 del 13/08/2022, avuto riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6583/2023 pubblicata il 31 CP_1
luglio 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti e , in solido fra loro, a rifondere alla parte Parte_1 Parte_2
appellata le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro CP_1
€ 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 12/2/2025.
Il conSIliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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