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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI Parte_1 C.F._1 IA PI e dell'avv. PIEROTTI ANTONIETTA ( ) VIA FABIANI N. 18 C.F._2
GUBBIO; , elettivamente domiciliato in Via Fiume n. 17 Perugia presso il difensore avv. CASTELLANI IA PI
ATTORE/I contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIFFARONI IA GIOVANNA e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in corso Cavour, 66 6121 06121 Perugiapresso il difensore avv. BIFFARONI
IA GIOVANNA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/12/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione la causa per risarcimento danni da sinistro stradale (art. 2054 c.c.) promossa dalla signora contro il signor (contumace) Parte_1 Parte_2
e contro (costituita in giudizio). Controparte_1
2. Il fatto che ha dato origine alla controversia si è verificato in Gubbio il 15 settembre 2017 ed il suo svolgimento – come viene esposto dall'attrice nell'atto di citazione – si può riassumere come segue.
L'attrice signora e il convenuto signor sono coniugi. Il giorno 15 Pt_1 Parte_2 settembre 2017 erano insieme a bordo dell'autovettura di proprietà del signor e Parte_2 da lui condotta. Giunti in prossimità della loro abitazione, il conducente ha fermato l'autovettura per consentire alla passeggera di scendere, ma ha ripreso la marcia prima che la signora ne fosse interamente uscita. La signora è caduta malamente a terra ed ha riportato lesioni personali di una certa rilevanza (frattura di una vertebra) con inabilità temporanea totale per 60 giorni, e postumi invalidanti permanenti, meglio descritti nell'atto di citazione e nella documentazione allegata.
Da qui la domanda risarcitoria – per un totale di circa euro 50.000 - proposta contro il signor quale conducente e proprietario del mezzo ed estesa alla compagnia Parte_2 assicuratrice presso la quale costui è assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.
3. Mentre il signor non si è costituito ed è stato dichiarato contumace, la Parte_2 compagnia assicuratrice si è costituita e contesta la domanda sia nell'an che nel quantum.
4. Riguardo all'an, si nota che la compagnia assicuratrice non nega, e sembra anzi ammettere tacitamente, che se i fatti si fossero realmente svolti così come rappresentati dall'attrice, sussisterebbe la responsabilità del conducente assicurato e che detta responsabilità, ove accertata, avrebbe copertura dal contratto di assicurazione RCA invocato.
La contestazione, invece, riguarda essenzialmente il fatto. Peraltro, la convenuta non afferma che vi sia la prova che i fatti si siano svolti diversamente;
si limita a sostenere che non vi è prova – o comunque non vi sono prove sufficienti – che i fatti si siano svolti come esposto dall'attrice; mentre la narrazione dell'attrice dovrebbe essere verificata mediante prove rigorose, attesi i rapporti familiari fra la danneggiata e il conducente, e attesi anche i rapporti di presumibile amicizia fra gli stessi e coloro che sono stati indicati dall'attrice come testimoni. La convenuta indica inoltre alcune supposte incongruità o contraddittorietà che a suo dire renderebbero meno attendibili la narrazione fatta dall'attrice e le dichiarazioni dei testimoni.
5. Valutate le circostanze, e sentiti i testimoni e , si ritiene Tes_1 Tes_2 conclusivamente provato che la signora sia stata vittima dell'infortunio occorso Pt_1 mentre scendeva dall'autovettura di proprietà del marito signor e da lui Parte_2 pagina 2 di 4 condotta;
così come si può ritenere provato che l'infortunio abbia prodotto le lesioni documentate, salvo discutersi della gravità dei postumi. Non vi sono le basi per sospettare che l'infortunio sia stato simulato, o che si sia verificato in circostanze diverse.
Peraltro, tutto ciò che, come detto, si può ritenere accertato non basta ancora per far ritenere fondata la domanda di risarcimento. Ed invero, a questo scopo sarebbe necessario che fosse altresì provato che l'infortunio sia stato causato o concausato da una manovra intempestiva e incauta della vettura. Questo estremo di fatto sarebbe necessario non tanto per addebitare al conducente una “colpa” quanto per stabilire un rapporto causale fra il danno e la circolazione del veicolo e ricondurre così il fatto alla previsione dell'art. 2054 c.c..
Ed invero, se l'auto era ferma a bordo strada quando l'attrice è caduta a terra, ed era stata arrestata proprio per consentirle di scendere, non sarebbe applicabile l'art. 2054: tanto più che pare incontroverso che nel punto in cui l'auto era momentaneamente arrestata il suolo non presentava alcuna insidia o difficoltà alla discesa dei passeggeri.
Nessuno dei due testi afferma di avere visto personalmente la signora mentre Pt_1 cadeva scendendo dall'autovettura. Il teste è intervenuto sul luogo Tes_1 dell'incidente quando questo si era già verificato ed ha potuto riferire solo sugli eventi posteriori.
La teste , che sopraggiungeva con la propria auto nella stessa direzione di Tes_2 marcia (a quanto pare si tratta di una strada a senso unico) ha riferito di avere visto la vettura del ferma sul bordo della strada, con lo sportello lato passeggero Parte_2 aperto, e la signora a terra;
e di aver visto altresì il signor che si Pt_1 Parte_2 alzava immediatamente dal posto di guida dove era ancora seduto e accorreva in aiuto della signora.
Ha riferito anche di avere notato che al momento del fatto la vettura del aveva Parte_2 le luci della retromarcia accese, come se il conducente stesse effettuando o stesse per effettuare una manovra in tal senso. Ma non ha detto di avere visto quell'auto in effettivo movimento;
ha parlato piuttosto (rispondendo ad una domanda specifica) di un
“accenno di movimento” e dal contesto della sua dichiarazione, così come verbalizzata, si desume che con queste parole si riferiva semplicemente al fatto che, avendo viste accese le luci della retromarcia, aveva immaginato che quel conducente (il Parte_2 fosse sul punto di spostare la sua auto.
Della manovra incauta e intempestiva, che avrebbe causato l'infortunio, parla solo l'infortunata. Il signor è contumace e l'attrice, che ne aveva chiesto Parte_2
l'interrogatorio formale, poi vi ha rinunciato. In sede stragiudiziale aveva ammesso la propria responsabilità, ma tale ammissione non può essere considerata probante, perché, trattandosi del coniuge della danneggiata, non può essere propriamente considerato una controparte, anzi egli ha un positivo interesse a che venga riconosciuta la sua responsabilità perché solo in tal modo si rende attivabile la copertura assicurativa. pagina 3 di 4 La domanda, pertanto, deve essere rigettata non essendovi la prova che la caduta dell'attrice sia stata causata da una manovra del conducente dell'auto o, comunque, un movimento di quest'ultima.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1 complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese irripetibili per il convenuto contumace.
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI Parte_1 C.F._1 IA PI e dell'avv. PIEROTTI ANTONIETTA ( ) VIA FABIANI N. 18 C.F._2
GUBBIO; , elettivamente domiciliato in Via Fiume n. 17 Perugia presso il difensore avv. CASTELLANI IA PI
ATTORE/I contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIFFARONI IA GIOVANNA e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in corso Cavour, 66 6121 06121 Perugiapresso il difensore avv. BIFFARONI
IA GIOVANNA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/12/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione la causa per risarcimento danni da sinistro stradale (art. 2054 c.c.) promossa dalla signora contro il signor (contumace) Parte_1 Parte_2
e contro (costituita in giudizio). Controparte_1
2. Il fatto che ha dato origine alla controversia si è verificato in Gubbio il 15 settembre 2017 ed il suo svolgimento – come viene esposto dall'attrice nell'atto di citazione – si può riassumere come segue.
L'attrice signora e il convenuto signor sono coniugi. Il giorno 15 Pt_1 Parte_2 settembre 2017 erano insieme a bordo dell'autovettura di proprietà del signor e Parte_2 da lui condotta. Giunti in prossimità della loro abitazione, il conducente ha fermato l'autovettura per consentire alla passeggera di scendere, ma ha ripreso la marcia prima che la signora ne fosse interamente uscita. La signora è caduta malamente a terra ed ha riportato lesioni personali di una certa rilevanza (frattura di una vertebra) con inabilità temporanea totale per 60 giorni, e postumi invalidanti permanenti, meglio descritti nell'atto di citazione e nella documentazione allegata.
Da qui la domanda risarcitoria – per un totale di circa euro 50.000 - proposta contro il signor quale conducente e proprietario del mezzo ed estesa alla compagnia Parte_2 assicuratrice presso la quale costui è assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.
3. Mentre il signor non si è costituito ed è stato dichiarato contumace, la Parte_2 compagnia assicuratrice si è costituita e contesta la domanda sia nell'an che nel quantum.
4. Riguardo all'an, si nota che la compagnia assicuratrice non nega, e sembra anzi ammettere tacitamente, che se i fatti si fossero realmente svolti così come rappresentati dall'attrice, sussisterebbe la responsabilità del conducente assicurato e che detta responsabilità, ove accertata, avrebbe copertura dal contratto di assicurazione RCA invocato.
La contestazione, invece, riguarda essenzialmente il fatto. Peraltro, la convenuta non afferma che vi sia la prova che i fatti si siano svolti diversamente;
si limita a sostenere che non vi è prova – o comunque non vi sono prove sufficienti – che i fatti si siano svolti come esposto dall'attrice; mentre la narrazione dell'attrice dovrebbe essere verificata mediante prove rigorose, attesi i rapporti familiari fra la danneggiata e il conducente, e attesi anche i rapporti di presumibile amicizia fra gli stessi e coloro che sono stati indicati dall'attrice come testimoni. La convenuta indica inoltre alcune supposte incongruità o contraddittorietà che a suo dire renderebbero meno attendibili la narrazione fatta dall'attrice e le dichiarazioni dei testimoni.
5. Valutate le circostanze, e sentiti i testimoni e , si ritiene Tes_1 Tes_2 conclusivamente provato che la signora sia stata vittima dell'infortunio occorso Pt_1 mentre scendeva dall'autovettura di proprietà del marito signor e da lui Parte_2 pagina 2 di 4 condotta;
così come si può ritenere provato che l'infortunio abbia prodotto le lesioni documentate, salvo discutersi della gravità dei postumi. Non vi sono le basi per sospettare che l'infortunio sia stato simulato, o che si sia verificato in circostanze diverse.
Peraltro, tutto ciò che, come detto, si può ritenere accertato non basta ancora per far ritenere fondata la domanda di risarcimento. Ed invero, a questo scopo sarebbe necessario che fosse altresì provato che l'infortunio sia stato causato o concausato da una manovra intempestiva e incauta della vettura. Questo estremo di fatto sarebbe necessario non tanto per addebitare al conducente una “colpa” quanto per stabilire un rapporto causale fra il danno e la circolazione del veicolo e ricondurre così il fatto alla previsione dell'art. 2054 c.c..
Ed invero, se l'auto era ferma a bordo strada quando l'attrice è caduta a terra, ed era stata arrestata proprio per consentirle di scendere, non sarebbe applicabile l'art. 2054: tanto più che pare incontroverso che nel punto in cui l'auto era momentaneamente arrestata il suolo non presentava alcuna insidia o difficoltà alla discesa dei passeggeri.
Nessuno dei due testi afferma di avere visto personalmente la signora mentre Pt_1 cadeva scendendo dall'autovettura. Il teste è intervenuto sul luogo Tes_1 dell'incidente quando questo si era già verificato ed ha potuto riferire solo sugli eventi posteriori.
La teste , che sopraggiungeva con la propria auto nella stessa direzione di Tes_2 marcia (a quanto pare si tratta di una strada a senso unico) ha riferito di avere visto la vettura del ferma sul bordo della strada, con lo sportello lato passeggero Parte_2 aperto, e la signora a terra;
e di aver visto altresì il signor che si Pt_1 Parte_2 alzava immediatamente dal posto di guida dove era ancora seduto e accorreva in aiuto della signora.
Ha riferito anche di avere notato che al momento del fatto la vettura del aveva Parte_2 le luci della retromarcia accese, come se il conducente stesse effettuando o stesse per effettuare una manovra in tal senso. Ma non ha detto di avere visto quell'auto in effettivo movimento;
ha parlato piuttosto (rispondendo ad una domanda specifica) di un
“accenno di movimento” e dal contesto della sua dichiarazione, così come verbalizzata, si desume che con queste parole si riferiva semplicemente al fatto che, avendo viste accese le luci della retromarcia, aveva immaginato che quel conducente (il Parte_2 fosse sul punto di spostare la sua auto.
Della manovra incauta e intempestiva, che avrebbe causato l'infortunio, parla solo l'infortunata. Il signor è contumace e l'attrice, che ne aveva chiesto Parte_2
l'interrogatorio formale, poi vi ha rinunciato. In sede stragiudiziale aveva ammesso la propria responsabilità, ma tale ammissione non può essere considerata probante, perché, trattandosi del coniuge della danneggiata, non può essere propriamente considerato una controparte, anzi egli ha un positivo interesse a che venga riconosciuta la sua responsabilità perché solo in tal modo si rende attivabile la copertura assicurativa. pagina 3 di 4 La domanda, pertanto, deve essere rigettata non essendovi la prova che la caduta dell'attrice sia stata causata da una manovra del conducente dell'auto o, comunque, un movimento di quest'ultima.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1 complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese irripetibili per il convenuto contumace.
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4