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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/11/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. N. 836/2024 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 836/2024 R.G, proposta da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]a Caiano Controparte_1
(PO) via Carmignanese n. 127/A e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Lungagnana n. 80, entrambi domiciliati in Prato, via F. Ferrucci n. 203/c presso lo studio dell'Avv. Marco Santini che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente insieme con l'Avv. Laura Bresci, E Pec: vvocati.prato. e vvocati.prato.it Email_1 Email_3
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 30.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento del figlio;
Per_1 visto del Pubblico Ministero emesso il 19.08.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori alle Per_1 condizioni depositate relative al collocamento prevalente, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il mantenimento del figlio Per_2
l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato fuori dal matrimonio in Per_1 data 24.12.2020, e del di lui affidamento condiviso ad entrambi i genitori, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“1. disporre che il figlio minore nato a [...] il [...] venga affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso l'abitazione della madre in Poggio a Caiano, via Carmignanese n. 127/A;
2. Disporre che il figlio trascorra con il padre: Per_1
1 a) il lunedì dall'uscita della scuola fino al martedì mattina avendo cura il padre di accompagnarlo a scuola o presso l'abitazione materna nel periodo di sospensione dell'attività scolastica;
b) un fine settimana a settimane alterne – compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre - dal sabato mattina al martedì mattina avendo cura il padre di accompagnarlo a scuola o presso l'abitazione materna nel periodo di sospensione dell'attività scolastica mattina la domenica sera;
c) durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive in periodo da concordare di anno in anno;
d) durante le vacanze natalizie tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o della Epifania;
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti a e b) resterà sospesa per il periodo in cui il figlio trascorrerà le ferie estive con la madre;
3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio : Per_1
3.1. mercé la corresponsione di un assegno mensi euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da versare con decorrenza dal mese di aprile 2024, entro il giorno dieci di ogni mese, al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul c/c che avrà cura di comunicare. L'assegno de quo sarà soggetto a Controparte_1 ale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
3.2. mercé il pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico- sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Consiglio Nazionale Forense per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda”.
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 27.11.2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
2
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 836/2024 R.G, proposta da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]a Caiano Controparte_1
(PO) via Carmignanese n. 127/A e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Lungagnana n. 80, entrambi domiciliati in Prato, via F. Ferrucci n. 203/c presso lo studio dell'Avv. Marco Santini che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente insieme con l'Avv. Laura Bresci, E Pec: vvocati.prato. e vvocati.prato.it Email_1 Email_3
Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 30.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento del figlio;
Per_1 visto del Pubblico Ministero emesso il 19.08.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori alle Per_1 condizioni depositate relative al collocamento prevalente, alla modalità di frequentazione ed alla misura del contributo per il mantenimento del figlio Per_2
l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato fuori dal matrimonio in Per_1 data 24.12.2020, e del di lui affidamento condiviso ad entrambi i genitori, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“1. disporre che il figlio minore nato a [...] il [...] venga affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso l'abitazione della madre in Poggio a Caiano, via Carmignanese n. 127/A;
2. Disporre che il figlio trascorra con il padre: Per_1
1 a) il lunedì dall'uscita della scuola fino al martedì mattina avendo cura il padre di accompagnarlo a scuola o presso l'abitazione materna nel periodo di sospensione dell'attività scolastica;
b) un fine settimana a settimane alterne – compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre - dal sabato mattina al martedì mattina avendo cura il padre di accompagnarlo a scuola o presso l'abitazione materna nel periodo di sospensione dell'attività scolastica mattina la domenica sera;
c) durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive in periodo da concordare di anno in anno;
d) durante le vacanze natalizie tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o della Epifania;
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti a e b) resterà sospesa per il periodo in cui il figlio trascorrerà le ferie estive con la madre;
3. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio : Per_1
3.1. mercé la corresponsione di un assegno mensi euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da versare con decorrenza dal mese di aprile 2024, entro il giorno dieci di ogni mese, al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul c/c che avrà cura di comunicare. L'assegno de quo sarà soggetto a Controparte_1 ale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
3.2. mercé il pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico- sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Consiglio Nazionale Forense per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda”.
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 27.11.2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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