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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/03/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2258/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FIORI
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE-contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale- compensi professionali
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: v. ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 agosto 2023 l'avvocato esponeva di essere Parte_1 stata nominata dal GUP di questo tribunale quale difensore d'ufficio di in ordine al CP_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 1080/2018 003 che si era svolto all'udienza preliminare in esito alla quale il giudice aveva disposto il rinvio a giudizio del . CP_1
Assumeva di aver maturato un compenso di € 2.713,72, essendosi articolata la sua attività difensiva nella fase di studio e in quella decisionale, all'udienza del 6 ottobre 2021, avendo ella eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto.
Aggiungeva che era rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, debitamente inoltrata al convenuto prima del giudizio, domandando dunque la liquidazione giudiziale del compenso, in proporzione all'attività espletata e alla natura della causa, nella misura sopra specificata.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 5 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento della prestazione professionale, articolatasi nella fase di studio e nella partecipazione all'udienza preliminare davanti al GUP, a seguito della nomina d'ufficio effettuata dal giudice procedente (v. doc. 3, 4 e 5 allegati al ricorso). Considerato che l'attività professionale è stata limitata alla fase di studio che deve essere parametrata, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto come si desume dalle imputazioni, ad un pagina 1 di 2 valore minimo (€ 426), e che anche quella decisionale va ricondotta al minimo tabellare (€ 709,00), essendosi esaurita l'attività difensiva nella partecipazione ad un'unica udienza e non emergendo dalla documentazione allegata lo svolgimento di un'articolata discussione della causa, il compenso è determinato in complessivi € 1135,00, oltre oneri di legge e rimborso forfetario, applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale.
Avendo il professionista offerto adeguata prova documentale del compiuto espletamento della prestazione a suo carico, costituiva preciso onere del convenuto dare dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. che non risulta avesse riscontrato in alcun modo la richiesta di CP_1 pagamento inoltratagli dalla professionista.
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta, con determinazione delle competenze professionali come sopra precisato. L'importo coì liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento CP_1 in favore della ricorrente, avvocato della somma di € 1135,00, oltre Parte_1 rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA).
Sassari, 7 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2258/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO FIORI
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE-contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale- compensi professionali
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: v. ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 agosto 2023 l'avvocato esponeva di essere Parte_1 stata nominata dal GUP di questo tribunale quale difensore d'ufficio di in ordine al CP_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 1080/2018 003 che si era svolto all'udienza preliminare in esito alla quale il giudice aveva disposto il rinvio a giudizio del . CP_1
Assumeva di aver maturato un compenso di € 2.713,72, essendosi articolata la sua attività difensiva nella fase di studio e in quella decisionale, all'udienza del 6 ottobre 2021, avendo ella eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto.
Aggiungeva che era rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, debitamente inoltrata al convenuto prima del giudizio, domandando dunque la liquidazione giudiziale del compenso, in proporzione all'attività espletata e alla natura della causa, nella misura sopra specificata.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 5 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento della prestazione professionale, articolatasi nella fase di studio e nella partecipazione all'udienza preliminare davanti al GUP, a seguito della nomina d'ufficio effettuata dal giudice procedente (v. doc. 3, 4 e 5 allegati al ricorso). Considerato che l'attività professionale è stata limitata alla fase di studio che deve essere parametrata, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto come si desume dalle imputazioni, ad un pagina 1 di 2 valore minimo (€ 426), e che anche quella decisionale va ricondotta al minimo tabellare (€ 709,00), essendosi esaurita l'attività difensiva nella partecipazione ad un'unica udienza e non emergendo dalla documentazione allegata lo svolgimento di un'articolata discussione della causa, il compenso è determinato in complessivi € 1135,00, oltre oneri di legge e rimborso forfetario, applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale.
Avendo il professionista offerto adeguata prova documentale del compiuto espletamento della prestazione a suo carico, costituiva preciso onere del convenuto dare dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. che non risulta avesse riscontrato in alcun modo la richiesta di CP_1 pagamento inoltratagli dalla professionista.
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta, con determinazione delle competenze professionali come sopra precisato. L'importo coì liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento CP_1 in favore della ricorrente, avvocato della somma di € 1135,00, oltre Parte_1 rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA).
Sassari, 7 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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