Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23390 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9146 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, Circonvallazione Trionfale, 27;
contro
RO TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale REP. n. -OMISSIS-- PROT. -OMISSIS-del 24.03.2022 notificata il 04.05.2022 dal Municipio RO XIV –Direzione Tecnica con la quale viene ingiunto alla ricorrente la rimozione e/o degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RO TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. CA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dai documenti in atti risulta che la parte ricorrente, in qualità di proprietaria di un immobile sito in RO, ha realizzato un ampliamento su un preesistente manufatto, già oggetto di due istanze di condono edilizio, consistente nel “ prolungamento della pavimentazione di un solaio, di una scala esterna al piano primo in cemento armato, il tutto per m. 0,87 x 2.00 circa ”.
1.1. RO TA, all’esito degli accertamenti tecnici dei propri Uffici, ha poi adottato nei confronti della parte ricorrente la determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS- del 3 gennaio 2019, avente ad oggetto la “ Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia di -OMISSIS- (art. 14 Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.). -OMISSIS- ”, provvedendo alla sua notifica in data 20 dicembre 2021.
1.2. L’amministrazione capitolina, successivamente, ha adottato nei confronti della parte ricorrente la determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2022, recante “ Ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via -OMISSIS- (art. 16, Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.). -OMISSIS- ”, provvedendo poi alla sua notifica in data 4 maggio 2022.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico motivo di ricorso, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 marzo 2022 prospettando la carenza di interesse dell’amministrazione capitolina all’adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento di demolizione dell’opera contestata, sia per non averla disposta prima del suo completamento, sia perché, allo stato, la demolizione delle opere realizzate finirebbe per minare la staticità dell’immobile oggetto dell’ampliamento in questione.
2.1. RO TA si è costituita in giudizio e con memoria depositata in data 30 agosto 2022, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando la legittimità del proprio operato e la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate dalla parte ricorrente.
2.2. La parte ricorrente, con atto depositato in data 29 settembre 2025, ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. In punto di fatto va evidenziato che i lavori di ampliamento realizzati dalla parte ricorrente e oggetto della gravata determinazione dirigenziale con la quale ne è stata ingiunta la demolizione, risultano essere stati realizzati sine titulo su un manufatto anch’esso abusivo (cfr. pag. 3 del ricorso) e rispetto al quale penderebbero due istanze di condono, di cui però RO TA ha dichiarato di non avere contezza (cfr. pag. 3 della memoria difensiva di RO TA del 30 agosto 2022).
4.1. Già la sola circostanza che il manufatto sul quale sono state realizzate le opere di ristrutturazione abusiva risulti, a sua volta, realizzato abusivamente – tanto è vero che sullo stesso penderebbero ben due istanze di condono – rendeva doverosa l’adozione del gravato provvedimento di demolizione da parte dell’amministrazione resistente, in quanto l’illegittimità delle opere successivamente realizzate trova la sua matrice nella abusività del manufatto originario e non sanato e vi siaggiunge.
A comprova della legittimità dell’operato dell’amministrazione resistente, è sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “ in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria; - da ciò discende appunto l'impossibilità della prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento d'eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, donde l'obbligo del Comune di ordinarne (come nella specie) la demolizione […]” (cfr. Cons. Stato, sez. VI sent. n. 4473 del 10 giugno 2021; tale orientamento è stato seguito anche dalla giurisprudenza successiva, si veda ad esempio Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2171 del 25 marzo 2022).
4.2. Nella fattispecie in esame, inoltre, non può trovare applicazione l’orientamento pretorio che impone di sospendere gli effetti della ordinanza di demolizione nelle more del procedimento di sanatoria, in quanto l’impugnato provvedimento di demolizione non riguarda le opere abusive in corso di condono, bensì opere differenti per le quali la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, che sia stata presentata una specifica e autonoma richiesta di sanatoria.
4.3. Le precedenti considerazioni, ad avviso del Collegio, risultano idonee ad evidenziare come RO TA, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, aveva un sicuro interesse ad adottare l’impugnato provvedimento di demolizione, donde l’infondatezza delle censure sul punto articolate con il ricorso in esame.
Oltretutto, corrobora la legittimità dell’operato dell’amministrazione resistente anche il fatto che la stessa, tre anni prima dell’adozione del gravato ordine di demolizione, aveva ordinato alla parte ricorrente di sospendere i lavori abusivi in corso di realizzazione, sicché non corrisponde al vero che RO TA sia rimasta inerte dinanzi agli abusi edilizi perpetrati dalla ricorrente e che, per tale motivo, sia in qualche modo decaduta dal potere di ingiungerne la demolizione per evitare di compromettere la stabilità di un manufatto che, all’epoca, risultava nel complesso abusivo.
5. Risulta, inoltre, infondato il profilo di doglianza con il quale la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’operato di RO TA per aver optato per la demolizione delle opere abusive e non, invece, per la fiscalizzazione dell’abuso.
Invero, per consolidata giurisprudenza, la invocata fiscalizzazione può avere luogo unicamente nella fase di esecuzione dell’ordine di demolizione e, pertanto, ne presuppone e non ne preclude l’adozione, che risulta sempre necessaria in ragione del suo carattere vincolato e doveroso (cfr., da ultimo, Cons Stato, sez. VI, sent. n. 6894 del 14 luglio 2023).
In particolare, in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che “ L’applicabilità della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire […]” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8240 del 10 dicembre 2021).
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame merita di essere respinto in ragione della sua infondatezza.
7. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni, anche alla luce della natura dei contrapposti interessi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LI LL, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CA FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA FA | LI LL |
IL SEGRETARIO