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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357/2024 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano del 20/12/2022 dichiarata esecutiva con decreto del 23/4/2023 e munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica n.prot.57506/24 EC del
26 novembre 2024
SU RICORSO DI
n.a Battipaglia (SA) il 26/8/65 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Iannone con domicilio eletto
1 presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20
NEI CONFRONTI DI
n. a Cava de' Tirreni il 20/6/67 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Anzalone con domicilio eletto presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Napoli n.59
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
La resistente ha chiesto in via principale il rigetto della richiesta di delibazione, articolando anche richieste istruttorie e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto ex art.129 bis cc che le fosse riconosciuta un'indennità comprensiva di una somma corrispondente al mantenimento per tre anni, somma calcolata sulla base dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione oltre all'assegno di mantenimento di E 2500,00 E al mese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato il
7 luglio 1990 presso la Parrocchia di in Controparte_3
2 Ponte Barizzo/Capaccio (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio,
con la vittoria delle spese , competenze e onorari ed attribuzione.
La resistente si è costituita chiedendo il rigetto della richiesta per contrarietà ai principi di ordine e ha avanzato a tale fine richieste istruttorie;
in via subordinata in caso di accoglimento della domanda ha chiesto il riconoscimento di un 'indennità ex art.129 bis cc;
chiedeva,
infine, la vittoria delle spese di lite..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
25 marzo 1985 n. 12.
Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
3 -rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2 Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia', e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
4 successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di
Capaccio/Paestum (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
5 e contraevano matrimonio il 7/7/1990 CP_2 CP_1
presso la Parrocchia di N.S. della Divina Provvidenza in Ponte
Barizzo/Capaccio (SA) e dalla loro unione nascevano tre figlie.
I coniugi addivenivano alla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Salerno del 2 maggio 2022.
Con libello dell'8/4/2022, adiva il Tribunale CP_2
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano chiedendo che fosse dichiarata la nullità del matrimonio celebrato con il convenuto a motivo CP_1
dell'esclusione della fedeltà da parte di quest'ultimo a norma del Can.
1101 § 2 CIC;
la deduceva che la vita coniugale durava CP_2
complessivamente 32 anni anche se di fatto era terminata nel 1996, anno in cui la relazione entrava in una crisi irreversibile in particolare per la vita condotta dal marito, per cui i due coniugi vivevano separatamente, pur continuando ad abitare nella stessa casa.
Veniva esaminata la parte attrice e venivano escussi alcuni testi.
Il convenuto, ritualmente citato, non si presentava e inviava una comunicazione, con annesso memoriale, in cui ribadiva di non voler partecipare al giudizio di nullità.
6 Il giudice istruttore in data 14/9/2022 dichiarava l'assenza di parte convenuta.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e poneva il divieto alla parte convenuta di contrarre nuove nozze inconsulto ordinario, dando,
invece, facoltà alla parte attrice di contrarre nuove nozze.
ha presentato domanda di delibazione della predetta CP_1
sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio deducendo i seguenti motivi:
nel giudizio canonico erano state rispettate tutte le condizioni di cui all'art.797 cpc oltre che il diritto di difesa di entrambe le parti e l'unica potenziale circostanza ostativa era costituita dalla longevità del matrimonio in oggetto, teoricamente durato ben oltre i tre anni;
il limite dei tre anni di convivenza continuativa individuato dalla giurisprudenza di legittimità e non dal legislatore, si era evoluto divenendo un requisito minimo presuntivo a suffragio della stabilità del rapporto matrimoniale, che , però, andava valutato unitamente ad altri elementi e,
in particolare, alla differenza tra il matrimonio-atto e il matrimonio-
rapporto;
7 secondo l'ord.Cass. n.19271/2021 era stato affermato che, ai fini dell'accertamento di tale requisito costituente situazione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la convivenza andava intesa quale elemento essenziale del matrimonio-
rapporto, estrinsecantesi in una consuetudine di vita coniugale comune,
stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, nonché quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari;
ne conseguiva che il matrimonio-rapporto in questione non era mai stato, sin dall'inizio, un rapporto coniugale dotato dei suddetti requisiti,
come era emerso dall'approfondita istruttoria del Tribunale Ecclesiastico
Salernitano a mezzo della quale era emerso che era giunto a nozze privo di una reale volontà di impegnarsi nella fedeltà coniugale e che, pertanto, tale rapporto non si era mai tramutato in una vera unione sponsale, sia all'interno che esternamente alla coppia.
8 si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto CP_2
della domanda per i seguenti motivi:
1)inesistenza delle condizioni per la delibazione;
la sentenza in questione non poteva essere delibata perché violava l'ordine pubblico,
avendo i coniugi vissuto un matrimonio-rapporto di almeno 28 anni, 32
sulla carta, e, dunque, di durata ultratriennale in cui avevano realizzato la comunità di vita;
2)durata ultra - triennale del matrimonio e longevità del matrimonio il matrimonio aveva avuto una durata ultratriennale , Parte_1
circostanza pacificamente ammessa dalla stessa controparte che riconosceva tale circostanza come potenzialmente ostativa della richiesta di delibazione;
tale periodo pari a tre anni era quello attraverso il quale il rapporto dei coniugi, inizialmente in divenire, si stabilizzava come coppia responsabile e stabile e nel caso di specie era stato ampiamente superato dal momento in cui il matrimonio-rapporto era durato almeno 28 anni e dalla loro unione erano nate tre figlie;
3)il contrasto con l'ordine pubblico;
il matrimonio-rapporto tra di lei e il marito aveva realizzato una comunità di vita per circa 28 anni e almeno fino al 2018, un anno dopo il decesso della loro figlia;
tale Persona_1
9 comunione di vita si era espressa mediante la convivenza dell'attore nella casa familiare, salvo brevi periodi di assenza per affari, la condivisione della vita quotidiana, la ricerca delle soluzioni ai problemi familiari, le vacanze in barca con tutta la famiglia almeno fino al 2018, il comune e realizzato progetto di avere figli;
non era neanche possibile invocare una mancata esteriorizzazione del rapporto matrimoniale nella sfera sociale perché in moltissime occasioni lei e il marito avevano partecipato ad eventi e, in particolare, a matrimoni di amici e parenti nel corso degli anni e avevano organizzato cene nella casa coniugale con amici e presso il residence di famiglia;
era altrettanto significativo che il coniuge si era assunto le sue responsabilità di padre nei confronti delle tre figlie sia per il contributo economico necessario per la loro crescita che, in particolare, per l'organizzazione del matrimonio della figlia nel 2023; in sede CP_4
ecclesiastica non era emerso nulla di tutto questo in quanto erano stati verificati presupposti per la nullità sulla base del fatto che l'ex coniuge aveva escluso la fedeltà nel corso del fidanzamento, nel corso prematrimoniale e nella celebrazione del matrimonio, senza mai aver manifestato tale intenzione all'altro coniuge;
tale esclusione era rimasta nell'ambito esclusivo della sua sfera psichica quale riserva mentale;
10 4)la tutela della buona fede: la resistente intendeva far valere il principio dell'affidamento e della buona fede, in quanto l'ex marito aveva escluso in suo danno, durante il fidanzamento, durante il corso prematrimoniale o al momento della prestazione del consenso, uno dei tria bona matrimoni (fedeltà, prole e indissolubilità del matrimonio) omettendo di portarne a conoscenza l'intenzione, lasciandola nell'ambito esclusivo della sua riserva mentale;
invero la convenuta non aveva mai conosciuto le intenzioni dell'attore, il quale, quindi, aveva agito in mala fede a differenza sua che in totale buona fede era divenuta una vittima inconsapevole;
sulla base di tale principio la resistente articolava in via subordinata una domanda di indennità ex art.129 bis cc.
La domanda di delibazione non è accoglibile per violazione del principio di ordine pubblico ovvero per la necessità di tutelare il matrimonio rapporto che ha avuto una lunga durata e, quindi,
presuntivamente molto più dei tre anni richiesti dal nostro ordinamento
(cfr.sent. Cass. sez. un. n. 16379/2014 e 16380/2014; sent. Cass.
n.1494/2015; sent.Cass.n.26188/2016; sent.Cass.n.2486/2017; sent.
Cass.n. 19762/2017; sent.Cass.n.20524/2017; sent.Cass.n.29294/2017;
11 sent.Cass.n.4106/2018; sent.Cass.n. 5596/2018; sent.Cass.n.11808/2018;
sent.Cass.n. 24729/2018; sent.Cass.n.7923/2020).
La convivenza "come coniugi" deve intendersi - secondo la
Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le fonti internazionali (art. 8,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ed il codice civile - quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto , che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti,
specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.
In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario"
regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica
12 disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost.,
comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla l.n.121/85 e dell'art. 797 cpc Ic n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico"
nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
Il principio in questione è stato correttamente eccepito dalla e CP_2
la prova della sua violazione può essere desunta mediante le presunzioni
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.13379/2014) senza necessità di accogliere le istanze istruttorie avanzate dalla resistente.
Invero il matrimonio in questione è durato almeno 28 anni e comunque la separazione consensuale è stata omologata solo nel 2022
dopo 32 anni di matrimonio.
Da tale unione sono nate tre figlie nell'arco temporale 1991 – 1997.
13 La coppia in esame ha perso una figlia nel 2018.
Sulla base di tali dati temporali può senz'altro ricavarsi in via presuntiva che vi siano stati almeno tre anni di vita comune.
A prescindere dalla richiesta di prova testimoniale e dai relativi capitoli di prova la resistente ha esibito delle foto, peraltro, non contestate dalla controparte, dalle quali è dato desumere che vi sono stati compleanni, manifestazioni e matrimoni durante i quali lei e il marito sono stati ritratti insieme a conferma della conoscibilità esteriore della loro unione matrimoniale.
Sulla base di interpretazioni ulteriori della stessa Corte di Cassazione
la comunione di vita matrimoniale ultratriennale quale principio di ordine pubblico italiano non può impedire la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio canonico per un vizio previsto anche nell'ordinamento italiano;
nel caso di specie il vizio dell'esclusione della fedeltà non è vizio di nullità del matrimonio civile (
cfr.sent.Cass.n.149/2023; sent.Cass.n.28308/2023; sent.cass.n.14739/2024)
con conseguente impossibilità di accogliere la domanda anche alla luce di quest'interpretazione sopravvenuta.
14 Non può essere, invece, rigettata la domanda sulla base del principio di buona fede, in quanto la resistente sulla base di quanto da lei stessa dedotto in sede canonica era in grado di capire non nell'immediato, ma sicuramente nel corso degli anni del matrimonio che il marito si ritenesse non vincolato all'obbligo della fedeltà.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile
– bassa complessità- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi)
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta la domanda di delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Salernitano del 20/12/2022 dichiarata esecutiva con decreto del 23/4/2023
e munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica n.prot.57506/24 EC del 26 novembre 2024;
2)condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio a favore della resistente, spese che liquida in 4996,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
15 Salerno, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
16
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357/2024 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano del 20/12/2022 dichiarata esecutiva con decreto del 23/4/2023 e munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica n.prot.57506/24 EC del
26 novembre 2024
SU RICORSO DI
n.a Battipaglia (SA) il 26/8/65 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Iannone con domicilio eletto
1 presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Olevano n.20
NEI CONFRONTI DI
n. a Cava de' Tirreni il 20/6/67 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Anzalone con domicilio eletto presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Napoli n.59
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
La resistente ha chiesto in via principale il rigetto della richiesta di delibazione, articolando anche richieste istruttorie e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha chiesto ex art.129 bis cc che le fosse riconosciuta un'indennità comprensiva di una somma corrispondente al mantenimento per tre anni, somma calcolata sulla base dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione oltre all'assegno di mantenimento di E 2500,00 E al mese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato il
7 luglio 1990 presso la Parrocchia di in Controparte_3
2 Ponte Barizzo/Capaccio (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio,
con la vittoria delle spese , competenze e onorari ed attribuzione.
La resistente si è costituita chiedendo il rigetto della richiesta per contrarietà ai principi di ordine e ha avanzato a tale fine richieste istruttorie;
in via subordinata in caso di accoglimento della domanda ha chiesto il riconoscimento di un 'indennità ex art.129 bis cc;
chiedeva,
infine, la vittoria delle spese di lite..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
25 marzo 1985 n. 12.
Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
3 -rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2 Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia', e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
4 successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di
Capaccio/Paestum (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
5 e contraevano matrimonio il 7/7/1990 CP_2 CP_1
presso la Parrocchia di N.S. della Divina Provvidenza in Ponte
Barizzo/Capaccio (SA) e dalla loro unione nascevano tre figlie.
I coniugi addivenivano alla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Salerno del 2 maggio 2022.
Con libello dell'8/4/2022, adiva il Tribunale CP_2
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano chiedendo che fosse dichiarata la nullità del matrimonio celebrato con il convenuto a motivo CP_1
dell'esclusione della fedeltà da parte di quest'ultimo a norma del Can.
1101 § 2 CIC;
la deduceva che la vita coniugale durava CP_2
complessivamente 32 anni anche se di fatto era terminata nel 1996, anno in cui la relazione entrava in una crisi irreversibile in particolare per la vita condotta dal marito, per cui i due coniugi vivevano separatamente, pur continuando ad abitare nella stessa casa.
Veniva esaminata la parte attrice e venivano escussi alcuni testi.
Il convenuto, ritualmente citato, non si presentava e inviava una comunicazione, con annesso memoriale, in cui ribadiva di non voler partecipare al giudizio di nullità.
6 Il giudice istruttore in data 14/9/2022 dichiarava l'assenza di parte convenuta.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e poneva il divieto alla parte convenuta di contrarre nuove nozze inconsulto ordinario, dando,
invece, facoltà alla parte attrice di contrarre nuove nozze.
ha presentato domanda di delibazione della predetta CP_1
sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio deducendo i seguenti motivi:
nel giudizio canonico erano state rispettate tutte le condizioni di cui all'art.797 cpc oltre che il diritto di difesa di entrambe le parti e l'unica potenziale circostanza ostativa era costituita dalla longevità del matrimonio in oggetto, teoricamente durato ben oltre i tre anni;
il limite dei tre anni di convivenza continuativa individuato dalla giurisprudenza di legittimità e non dal legislatore, si era evoluto divenendo un requisito minimo presuntivo a suffragio della stabilità del rapporto matrimoniale, che , però, andava valutato unitamente ad altri elementi e,
in particolare, alla differenza tra il matrimonio-atto e il matrimonio-
rapporto;
7 secondo l'ord.Cass. n.19271/2021 era stato affermato che, ai fini dell'accertamento di tale requisito costituente situazione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la convivenza andava intesa quale elemento essenziale del matrimonio-
rapporto, estrinsecantesi in una consuetudine di vita coniugale comune,
stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, nonché quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari;
ne conseguiva che il matrimonio-rapporto in questione non era mai stato, sin dall'inizio, un rapporto coniugale dotato dei suddetti requisiti,
come era emerso dall'approfondita istruttoria del Tribunale Ecclesiastico
Salernitano a mezzo della quale era emerso che era giunto a nozze privo di una reale volontà di impegnarsi nella fedeltà coniugale e che, pertanto, tale rapporto non si era mai tramutato in una vera unione sponsale, sia all'interno che esternamente alla coppia.
8 si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto CP_2
della domanda per i seguenti motivi:
1)inesistenza delle condizioni per la delibazione;
la sentenza in questione non poteva essere delibata perché violava l'ordine pubblico,
avendo i coniugi vissuto un matrimonio-rapporto di almeno 28 anni, 32
sulla carta, e, dunque, di durata ultratriennale in cui avevano realizzato la comunità di vita;
2)durata ultra - triennale del matrimonio e longevità del matrimonio il matrimonio aveva avuto una durata ultratriennale , Parte_1
circostanza pacificamente ammessa dalla stessa controparte che riconosceva tale circostanza come potenzialmente ostativa della richiesta di delibazione;
tale periodo pari a tre anni era quello attraverso il quale il rapporto dei coniugi, inizialmente in divenire, si stabilizzava come coppia responsabile e stabile e nel caso di specie era stato ampiamente superato dal momento in cui il matrimonio-rapporto era durato almeno 28 anni e dalla loro unione erano nate tre figlie;
3)il contrasto con l'ordine pubblico;
il matrimonio-rapporto tra di lei e il marito aveva realizzato una comunità di vita per circa 28 anni e almeno fino al 2018, un anno dopo il decesso della loro figlia;
tale Persona_1
9 comunione di vita si era espressa mediante la convivenza dell'attore nella casa familiare, salvo brevi periodi di assenza per affari, la condivisione della vita quotidiana, la ricerca delle soluzioni ai problemi familiari, le vacanze in barca con tutta la famiglia almeno fino al 2018, il comune e realizzato progetto di avere figli;
non era neanche possibile invocare una mancata esteriorizzazione del rapporto matrimoniale nella sfera sociale perché in moltissime occasioni lei e il marito avevano partecipato ad eventi e, in particolare, a matrimoni di amici e parenti nel corso degli anni e avevano organizzato cene nella casa coniugale con amici e presso il residence di famiglia;
era altrettanto significativo che il coniuge si era assunto le sue responsabilità di padre nei confronti delle tre figlie sia per il contributo economico necessario per la loro crescita che, in particolare, per l'organizzazione del matrimonio della figlia nel 2023; in sede CP_4
ecclesiastica non era emerso nulla di tutto questo in quanto erano stati verificati presupposti per la nullità sulla base del fatto che l'ex coniuge aveva escluso la fedeltà nel corso del fidanzamento, nel corso prematrimoniale e nella celebrazione del matrimonio, senza mai aver manifestato tale intenzione all'altro coniuge;
tale esclusione era rimasta nell'ambito esclusivo della sua sfera psichica quale riserva mentale;
10 4)la tutela della buona fede: la resistente intendeva far valere il principio dell'affidamento e della buona fede, in quanto l'ex marito aveva escluso in suo danno, durante il fidanzamento, durante il corso prematrimoniale o al momento della prestazione del consenso, uno dei tria bona matrimoni (fedeltà, prole e indissolubilità del matrimonio) omettendo di portarne a conoscenza l'intenzione, lasciandola nell'ambito esclusivo della sua riserva mentale;
invero la convenuta non aveva mai conosciuto le intenzioni dell'attore, il quale, quindi, aveva agito in mala fede a differenza sua che in totale buona fede era divenuta una vittima inconsapevole;
sulla base di tale principio la resistente articolava in via subordinata una domanda di indennità ex art.129 bis cc.
La domanda di delibazione non è accoglibile per violazione del principio di ordine pubblico ovvero per la necessità di tutelare il matrimonio rapporto che ha avuto una lunga durata e, quindi,
presuntivamente molto più dei tre anni richiesti dal nostro ordinamento
(cfr.sent. Cass. sez. un. n. 16379/2014 e 16380/2014; sent. Cass.
n.1494/2015; sent.Cass.n.26188/2016; sent.Cass.n.2486/2017; sent.
Cass.n. 19762/2017; sent.Cass.n.20524/2017; sent.Cass.n.29294/2017;
11 sent.Cass.n.4106/2018; sent.Cass.n. 5596/2018; sent.Cass.n.11808/2018;
sent.Cass.n. 24729/2018; sent.Cass.n.7923/2020).
La convivenza "come coniugi" deve intendersi - secondo la
Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le fonti internazionali (art. 8,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ed il codice civile - quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto , che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti,
specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.
In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario"
regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica
12 disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost.,
comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla l.n.121/85 e dell'art. 797 cpc Ic n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico"
nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
Il principio in questione è stato correttamente eccepito dalla e CP_2
la prova della sua violazione può essere desunta mediante le presunzioni
(cfr.sent.Cass.sez.un.n.13379/2014) senza necessità di accogliere le istanze istruttorie avanzate dalla resistente.
Invero il matrimonio in questione è durato almeno 28 anni e comunque la separazione consensuale è stata omologata solo nel 2022
dopo 32 anni di matrimonio.
Da tale unione sono nate tre figlie nell'arco temporale 1991 – 1997.
13 La coppia in esame ha perso una figlia nel 2018.
Sulla base di tali dati temporali può senz'altro ricavarsi in via presuntiva che vi siano stati almeno tre anni di vita comune.
A prescindere dalla richiesta di prova testimoniale e dai relativi capitoli di prova la resistente ha esibito delle foto, peraltro, non contestate dalla controparte, dalle quali è dato desumere che vi sono stati compleanni, manifestazioni e matrimoni durante i quali lei e il marito sono stati ritratti insieme a conferma della conoscibilità esteriore della loro unione matrimoniale.
Sulla base di interpretazioni ulteriori della stessa Corte di Cassazione
la comunione di vita matrimoniale ultratriennale quale principio di ordine pubblico italiano non può impedire la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio canonico per un vizio previsto anche nell'ordinamento italiano;
nel caso di specie il vizio dell'esclusione della fedeltà non è vizio di nullità del matrimonio civile (
cfr.sent.Cass.n.149/2023; sent.Cass.n.28308/2023; sent.cass.n.14739/2024)
con conseguente impossibilità di accogliere la domanda anche alla luce di quest'interpretazione sopravvenuta.
14 Non può essere, invece, rigettata la domanda sulla base del principio di buona fede, in quanto la resistente sulla base di quanto da lei stessa dedotto in sede canonica era in grado di capire non nell'immediato, ma sicuramente nel corso degli anni del matrimonio che il marito si ritenesse non vincolato all'obbligo della fedeltà.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile
– bassa complessità- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi)
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta la domanda di delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Salernitano del 20/12/2022 dichiarata esecutiva con decreto del 23/4/2023
e munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica n.prot.57506/24 EC del 26 novembre 2024;
2)condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio a favore della resistente, spese che liquida in 4996,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
15 Salerno, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito Colucci
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