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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4936 del 2019 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra
, in persona del sindaco p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CP_1
[...] opponente e
“ , rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Giovanna Santacroce e Avv. Marco Pagliara. opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, premesso di aver incaricato la Parte_1
COOPERATIVA DI TIPO “B” GREENIA – con contratto CP_2 del 03.11.2016 – dello svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo di porta a porta, gestione isola ecologica, trasporto e spazzamento, manutenzione del verde pubblico, modesti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade immobili comunali e di pubblica affissione, con decorrenza dal
01.11.2016 al 31.10.2018, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla suddetta Cooperativa per l'importo di
€ 226.978,02, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del
1 servizio reso, oltre agli interessi e le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della sua opposizione deduceva l'ingiustizia e illegittimità del provvedimento impugnato per diversi motivi.
Più precisamente, parte attrice adduceva di aver contestato a parte opponente diverse inadempienze, oltre che insufficienze di servizio, a seguito delle quali, con determina della Giunta comunale n. 18 del 19.06.2018, era stata deliberata la risoluzione del contratto di appalto, con contestuale incameramento della polizza fidejussoria. Tra le principali inadempienze contestate alla convenuta, menzionava il mancato CP_2 raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e la mancata trasmissione della documentazione relativa ai lavoratori impiegati nel servizio presso il Comune, la quale non consentiva la rendicontazione del costo del personale impiegato al fine del calcolo degli oneri non soggetti al ribasso previsti dal bando.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Cooperativa sociale di tipo “B”
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, nonché CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo de quo, con vittoria di spese.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa, tenuto conto delle allegazioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso monitorio si fonda sul contratto del 2016, che prevedeva l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti fino al 30.10.2018. Il servizio aveva inizio il
1.1.2017 e si chiede il pagamento dal 31.12.2027 al 31.7.2018.
2 Prima di addentrarsi nel merito della questione sottoposta all'esame di questo Giudice occorre prendere in considerazione la sentenza n. 2707 del 2022 dalla quale emerge che legittimamente la Giunta comunale n. 18 del 19.06.2018 aveva deliberata la risoluzione immediata del contratto di appalto. La delibera di risoluzione del contratto comporta come prima conseguenza che la società non può richiedere il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio nel periodo 20 giugno e luglio
2018.
Per quanto concerne il periodo antecedente, dal 1.1.2018 al 20 giugno 2018 esaminando la sentenza si rileva che nel periodo febbraio 2018-giugno 2018, l'opposta non solo non aveva assunto tutti i dipendenti, come da contratto, ma neanche aveva pagato quelli assunti, tant'è che il era stato costretto a Pt_1 provvedere al pagamento diretto a favore dei medesimi.
In particolare, dall'istruttoria espletata nel giudizio relativo alla causa iscritta all'r.g. 3710/2022 è emerso che la società attrice non avesse impegnato nello svolgimento del servizio n. 20 operatori, ma molti meno, perdipiù assumendo i propri dipendenti solo a decorrere dal mese di gennaio 2017. Ancora, in quella sede è stato accertato che la l'odierna opposta, ancorché i numerosi solleciti, non avesse proceduto all'invio della documentazione inerente lo stato dei lavori, così impedendo la verifica della regolarità contributiva dei dipendenti e che, per i mesi febbraio -giugno, la medesima non avesse provveduto al pagamento delle CP_2 spettanze retributive dei dipendenti, costringendo il a Pt_1 provvedervi direttamente.
A tal proposito, giova ricordare che “il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano state acquisite al giudizio della cui cognizione è investito” (Cass. civ., sez. III, sent. 3.11.2011, n. 31312;
3 similmente v. anche Cass. civ., Sez. III, sent. 14.05.2013, n.
11555).
Ancora, “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato” (Cass. civ., sez. III, sent. 6 maggio 2016, n. 9242).
In altri termini, mancando, nell'ordinamento giuridico italiano, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento le prove c.d. “atipiche”, tra cui anche le prove raccolte in un diverso giudizio – non solo penale – sia esso intercorso tra le stesse parti, che tra parti diverse, purché motivi adeguatamente la loro utilizzazione e si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio.
D'altronde, ai sensi dell'art. 116, c.p.c., comma 1: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Orbene, alla luce di tali premesse, questo Giudice ritiene che dalle prove assunte nel procedimento civile r.g. 3710/2022, utilizzabili – per le ragioni sopra esposte – nel presente giudizio, nonché dalla documentazione prodotta da parte opponente nel caso di specie, trovino conferma tutte le contestazioni di parte attrice, oltre che il pagamento diretto dei lavoratori ad opera del sulla base delle buste paga di novembre 2017 possedute Pt_1 dagli operai, il rigetto delle fatture sul sistema di interscambio e diverse inefficienze di servizio ad opera della . CP_2
Sicché, stante l'accertato grave inadempimento della sociale, nonché il pagamento dei lavoratori ad CP_2
4 opera del comune, l'opposizione proposta va accolta, con compensazione parziale delle spese, le quali si liquidano tenendo conto del valore della controversia (scaglione sino a €
520.000) e dell'attività effettivamente espletata, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
, in persona del Parte_1 sindaco p.t., nei confronti di Controparte_4
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
- accoglie l'opposizione proposta;
- revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- Compensa per metà le spese che liquida in € 12.046, incluse spese generali condannando i convenuti al pagamento della residua metà che ammonta a € 6.023, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Benevento il 13.10.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4936 del 2019 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra
, in persona del sindaco p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CP_1
[...] opponente e
“ , rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Giovanna Santacroce e Avv. Marco Pagliara. opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, premesso di aver incaricato la Parte_1
COOPERATIVA DI TIPO “B” GREENIA – con contratto CP_2 del 03.11.2016 – dello svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo di porta a porta, gestione isola ecologica, trasporto e spazzamento, manutenzione del verde pubblico, modesti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade immobili comunali e di pubblica affissione, con decorrenza dal
01.11.2016 al 31.10.2018, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla suddetta Cooperativa per l'importo di
€ 226.978,02, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del
1 servizio reso, oltre agli interessi e le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della sua opposizione deduceva l'ingiustizia e illegittimità del provvedimento impugnato per diversi motivi.
Più precisamente, parte attrice adduceva di aver contestato a parte opponente diverse inadempienze, oltre che insufficienze di servizio, a seguito delle quali, con determina della Giunta comunale n. 18 del 19.06.2018, era stata deliberata la risoluzione del contratto di appalto, con contestuale incameramento della polizza fidejussoria. Tra le principali inadempienze contestate alla convenuta, menzionava il mancato CP_2 raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e la mancata trasmissione della documentazione relativa ai lavoratori impiegati nel servizio presso il Comune, la quale non consentiva la rendicontazione del costo del personale impiegato al fine del calcolo degli oneri non soggetti al ribasso previsti dal bando.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Cooperativa sociale di tipo “B”
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, nonché CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo de quo, con vittoria di spese.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa, tenuto conto delle allegazioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso monitorio si fonda sul contratto del 2016, che prevedeva l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti fino al 30.10.2018. Il servizio aveva inizio il
1.1.2017 e si chiede il pagamento dal 31.12.2027 al 31.7.2018.
2 Prima di addentrarsi nel merito della questione sottoposta all'esame di questo Giudice occorre prendere in considerazione la sentenza n. 2707 del 2022 dalla quale emerge che legittimamente la Giunta comunale n. 18 del 19.06.2018 aveva deliberata la risoluzione immediata del contratto di appalto. La delibera di risoluzione del contratto comporta come prima conseguenza che la società non può richiedere il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio nel periodo 20 giugno e luglio
2018.
Per quanto concerne il periodo antecedente, dal 1.1.2018 al 20 giugno 2018 esaminando la sentenza si rileva che nel periodo febbraio 2018-giugno 2018, l'opposta non solo non aveva assunto tutti i dipendenti, come da contratto, ma neanche aveva pagato quelli assunti, tant'è che il era stato costretto a Pt_1 provvedere al pagamento diretto a favore dei medesimi.
In particolare, dall'istruttoria espletata nel giudizio relativo alla causa iscritta all'r.g. 3710/2022 è emerso che la società attrice non avesse impegnato nello svolgimento del servizio n. 20 operatori, ma molti meno, perdipiù assumendo i propri dipendenti solo a decorrere dal mese di gennaio 2017. Ancora, in quella sede è stato accertato che la l'odierna opposta, ancorché i numerosi solleciti, non avesse proceduto all'invio della documentazione inerente lo stato dei lavori, così impedendo la verifica della regolarità contributiva dei dipendenti e che, per i mesi febbraio -giugno, la medesima non avesse provveduto al pagamento delle CP_2 spettanze retributive dei dipendenti, costringendo il a Pt_1 provvedervi direttamente.
A tal proposito, giova ricordare che “il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano state acquisite al giudizio della cui cognizione è investito” (Cass. civ., sez. III, sent. 3.11.2011, n. 31312;
3 similmente v. anche Cass. civ., Sez. III, sent. 14.05.2013, n.
11555).
Ancora, “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato” (Cass. civ., sez. III, sent. 6 maggio 2016, n. 9242).
In altri termini, mancando, nell'ordinamento giuridico italiano, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento le prove c.d. “atipiche”, tra cui anche le prove raccolte in un diverso giudizio – non solo penale – sia esso intercorso tra le stesse parti, che tra parti diverse, purché motivi adeguatamente la loro utilizzazione e si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio.
D'altronde, ai sensi dell'art. 116, c.p.c., comma 1: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Orbene, alla luce di tali premesse, questo Giudice ritiene che dalle prove assunte nel procedimento civile r.g. 3710/2022, utilizzabili – per le ragioni sopra esposte – nel presente giudizio, nonché dalla documentazione prodotta da parte opponente nel caso di specie, trovino conferma tutte le contestazioni di parte attrice, oltre che il pagamento diretto dei lavoratori ad opera del sulla base delle buste paga di novembre 2017 possedute Pt_1 dagli operai, il rigetto delle fatture sul sistema di interscambio e diverse inefficienze di servizio ad opera della . CP_2
Sicché, stante l'accertato grave inadempimento della sociale, nonché il pagamento dei lavoratori ad CP_2
4 opera del comune, l'opposizione proposta va accolta, con compensazione parziale delle spese, le quali si liquidano tenendo conto del valore della controversia (scaglione sino a €
520.000) e dell'attività effettivamente espletata, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
, in persona del Parte_1 sindaco p.t., nei confronti di Controparte_4
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
- accoglie l'opposizione proposta;
- revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- Compensa per metà le spese che liquida in € 12.046, incluse spese generali condannando i convenuti al pagamento della residua metà che ammonta a € 6.023, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Benevento il 13.10.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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